Accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario: differenze tra le versioni

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L{{'}}'''accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario''' è un istituto giuridico del diritto italiano che spetta in capo al chiamato all'[[erede]]eredità. Se l'eredeil chiamato è un [[minorenne|minore]], un [[incapaceInterdizione (diritto)|interdetto]] o una [[persona giuridica]], associazione, fondazione, ente non riconosciuto questo è l'unico modo per acquisire un'[[eredità]].<ref>Come si evince dagli artt. 471, 472 e 473 del [[codice civile italiano del 1942]]</ref>
 
Tale istituto giuridico costituisce lo strumento attraverso il quale il chiamato all'eredità ha la facoltà di evitare la cosiddetta confusione del proprio patrimonio con quello del de cuius, ossia il pieno subentro dell'erede nella situazione patrimoniale del defunto, sia dal lato attivo (ossia nella proprietà dei beni), sia da lato passivo. ossia nei debiti (cosiddetto universum ius).
Tale istituto giuridico ha il suo fondamento per tutelare l'erede che, temendo di rispondere anche con il suo patrimonio personale ai debiti lasciati dal de cuius, si avvale del beneficio d'inventario, col quale verificherà l'esatta posizione debitoria e creditoria del defunto ed è ragionevole presumere che accetterà l'eredità solo se le attività del patrimonio ereditato supereranno le passività.
 
Il beneficio di inventario consente pertanto all'erede di limitare la propria responsabilità verso i creditori del defunto (nonché verso i legatari) al valore dei beni a lui pervenuti (art. 490 cod. civ.).
== Cenni storici ==
Seppur con modalità diverse, il cosiddetto ''beneficium inventarii'' risalirebbe al [[diritto romano]], e in particolare a [[Giustiniano I]] (482-565 d.C.) e al [[Corpus iuris civilis]] (VI secolo d.C.).<ref>[https://books.google.it/books?id=-guLBQAAQBAJ&pg=PA430&lpg=PA430&dq=beneficium+inventarii+diritto+romano&source=bl&ots=U4NzzAZgn9&sig=ACfU3U2AtG9QV_WXynEiXYOkcoSxfTNB2Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjHnPCaqK3lAhUS2aQKHR_9DlcQ6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=beneficium%20inventarii%20diritto%20romano&f=false ''Commentario del Codice Civile - Delle Succesisoni (artt. 456-654)'' Enrico Gabrieli, UTET Torino ediizone 2009 ]</ref><ref>[https://books.google.it/books?id=p-NiBAAAQBAJ&pg=PA262&lpg=PA262&dq=beneficium+inventarii+diritto+romano&source=bl&ots=3eo7zuORcN&sig=ACfU3U0k7OOU6Jqfus4xxeID93NLmQu3bg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjHnPCaqK3lAhUS2aQKHR_9DlcQ6AEwBXoECAcQAQ#v=onepage&q=beneficium%20inventarii%20diritto%20romano&f=false ''Corso storico istituzionale di Diritto romano'' Gennaro Franciosi, Giappichelli editore, Torino, pag. 262]</ref><ref>[https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=400&dizionario=3 ''Beneficium inventàrii (Beneficio di inventario); cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.'' da simone.it]</ref>
 
== Storia ==
Il [[Corpus iuris civilis]] rappresentò la base del diritto per i secoli successivi, fino agli inizi del XIX secolo, allorché [[Napoleone Bonaparte]] riunì la varietà di fonti giuridiche differenti in uso in un unico e [[codice civile]] nel 1804); il [[codice civile napoleonico]], nel quale il "beneficio dell'inventario" compare all'articolo 793 ({{fr}} ''bénéfice d'invenataire'').<ref>[https://play.google.com/books/reader?id=EBtfAAAAcAAJ&hl=it&pg=GBS.PA194 ''Code civil des Francais ; Edition originale et seul officielle'' pag. 194]</ref><ref>{{pdf}}[http://www.istitutopalatucci.it/libri/Codice_di_Napoleone_il_Grande.pdf ''Codice di napoleone il Grande, Firenze 1806]</ref> Tale teso normativo sarà poi la base dei successivi codici civili nazionali, inclusi quelli italiani (del [[Codice civile italiano del 1865|1865]] e del [[Codice civile italiano|1942]]).
Seppur con modalità diverse, il cosiddetto ''beneficium inventarii'' risalirebbe al [[diritto romano]], e in particolare a [[Giustiniano I]] (482-565 d.C.) e al [[Corpus iuris civilis]] (VI secolo d.C.).<ref>[https://books.google.it/books?id=-guLBQAAQBAJ&pg=PA430&lpg=PA430&dq=beneficium+inventarii+diritto+romano&source=bl&ots=U4NzzAZgn9&sig=ACfU3U2AtG9QV_WXynEiXYOkcoSxfTNB2Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjHnPCaqK3lAhUS2aQKHR_9DlcQ6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=beneficium%20inventarii%20diritto%20romano&f=false ''Commentario del Codice Civile - Delle SuccesisoniSuccessioni (artt. 456-654)'' Enrico Gabrieli, UTET Torino ediizoneedizione 2009 ]</ref><ref>[https://books.google.it/books?id=p-NiBAAAQBAJ&pg=PA262&lpg=PA262&dq=beneficium+inventarii+diritto+romano&source=bl&ots=3eo7zuORcN&sig=ACfU3U0k7OOU6Jqfus4xxeID93NLmQu3bg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjHnPCaqK3lAhUS2aQKHR_9DlcQ6AEwBXoECAcQAQ#v=onepage&q=beneficium%20inventarii%20diritto%20romano&f=false ''Corso storico istituzionale di Diritto romano'' Gennaro Franciosi, Giappichelli editore, Torino, pag. 262]</ref><ref>[{{Cita web |url=https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=400&dizionario=3 |titolo=''Beneficium inventàrii (Beneficio di inventario); cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.'' da simone.it] |accesso=21 ottobre 2019 |dataarchivio=25 ottobre 2013 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20131025175258/http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=400&dizionario=3 |urlmorto=sì }}</ref>
 
Il [[Corpus iuris civilis]] rappresentò la base del diritto per i secoli successivi, fino agli inizi del XIX secolo, allorché [[Napoleone Bonaparte]] riunì la varietà di fonti giuridiche differenti in uso in un unico e [[codice civile]] nel 1804); il [[codice civile napoleonico]], nel quale il "beneficio dell'inventario" compare all'articolo 793 ({{fr}} ''bénéfice d'invenataire'').<ref>[https://play.google.com/books/reader?id=EBtfAAAAcAAJ&hl=it&pg=GBS.PA194 ''Code civil des Francais ; Edition originale et seul officielle'' pag. 194]</ref><ref>{{pdf}}[http://www.istitutopalatucci.it/libri/Codice_di_Napoleone_il_Grande.pdf ''Codice di napoleoneNapoleone il Grande'', Firenze 1806]</ref> Tale tesotesto normativo sarà poi la base dei successivi codici civili nazionali, inclusi quelli italiani (del [[Codice civile italiano del 1865|1865]] e del [[Codice civile italiano|1942]]).
 
==Premesse ed effetti ==
Con l'la normale [[accettazione dell'eredità|accettazione]], tacita o espressa, dell'eredità il patrimonio dell'erede e il patrimonio del [[de cuius]] confluiscono in un unico patrimonio in capo all'erede. L'istituto dell'accettazione con beneficio d'inventario è un'eccezione a tale regola, tenendo separati tali due patrimoni sino all'estinzione dei debiti ereditari (tecnicamente si parla di ''Confusioneconfusione dei patrimoni'').<ref>Per approfondire si veda ''Andrea Torrente e Piero Schlesinger, ''Manuale di diritto privato'', Milano, Giuffrè editore, pag. 887 e segsegg.''</ref> InL'istituto tal modo ldell'eredeaccettazione garantiràcon ilbeneficio pagamentod'inventario degliè eventualiun'eccezione debitia ereditaritale unicamenteregola, contenendo ilseparati patrimoniotali deldue depatrimoni cuius.sino Allall'estinzione deldei pagamentodebiti di questi, l'erede potrà acquisire l'eventuale asse patrimoniale residuoereditari.
 
DevonoL'accettazione necessariamentedell'eredità accettarenon può farsi che con beneficio d'di inventario lenel caso in cui i chiamati siano [[Persona giuridica|persone giuridiche]], associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (eccetto le [[Società (diritto)|società]]), gli [[Interdizione (diritto)|interdetti]], gli [[Inabilitazione|inabilitati]], i minori d'età e i [[Minore emancipato|minori emancipati]], nonché a discrezione del giudice i beneficiari dell'[[amministrazione di sostegno]]. Si tratta infatti di un atto di straordinaria amministrazione, e come tale un'accettazione pura e semplice da parte di un soggetto appartenente a una di queste categorie è annullabile.
 
== Il procedimento ==
Tale procedura deve essere attivata attraverso una dichiarazione presentata al cancelliere del [[tribunale]] in cui si è aperta la successione, oppure ricevuta da un [[notaio]]. Tale dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'[[inventario]] dei beni del de cuius.
 
Come nel caso dell'[[Accettazione dell'eredità|accettazione dell'eredità semplice]], ci sono principalmente due situazioni da considerare, a seconda che il chiamato all'eredità sia o no nel possesso anche di uno solo dei beni ereditari (ad esempio, viva in un'abitazione apparteneneteappartenente al [[de cuius]]). Se è nel possesso di beni ereditari, l'accettazione col beneficio d'inventario è possibile avviarla nell'arco dei tre mesi successivi all'apertura della successione (che nella maggior parte dei casi coincide con la data di morte del [[de cuius]]). Entro i tre mesi successivi all'apertura della successione, inoltre, il chiamato all'eredità deve redigere l'inventario. Se entro i tre mesi di cui sopra l'inventario non viene redatto o non viene redatto un atto di rinuncia all'eredità, questa si considera accettata a tutti gli effetti. Nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto l'inventario entro i tre mesi, ma non abbia ancora accettato l'eredità col beneficio d'inventario, egli ha un termine di quaranta giorni per decidere se accetta o rinuncia all'eredità e per l'eventuale dichiarazione di rinuncia, in mancanza della quale l'eredità si considera accettata a tutti gli effetti.<ref>art[https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-v/sezione-ii/art485.html Art. 485 Codicedel codice civile italiano da brocardi.it]</ref>
 
Se il chiamato all'eredità non è nel possesso di alcuno dei beni ereditari (ad esempio risiede all'estero), può accettare l'eredità col beneficio d'inventario (così come accettarla incondizionatamente) nell'arco di dieci anni dall'apertura della [[successione (diritto)|successione]].<ref>art[https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-v/sezione-ii/art487.html Art. 487 Codicedel codice civile italiano da brocardi.it]</ref> Una volta accettata l'eredità con beneficio d'inventario, il chiamato all'eredità ha tre mesi di tempo per poter fare l'inventario. In mancanza dell'inventario o di atto di rinuncia all'eredità, alla scadenza dei tre mesi l'eredità si considera accettata a tutti gli effetti. Se è stato fatto l'inventario senza una dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario, il chiamato all'eredità ha quaranta giorni di tempo per decidere se accettare e per la relativa dichiarazione di accettazione; in caso contrario, l'eredità si intende rifiutata. Nel caso in cui, dopo dieci anni, l'eredità non sia stata né accettata (con o senza beneficio d'inventario) né rifiutata, essa si considera rifiutata a tutti gli effetti.
 
==Note==
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==Voci correlate==
* [[PrescrizioneErede]]
* [[CommittenteEredità]]
* [[FatturaSuccessione (documentodiritto)]]
* [[Parcella]]
 
==Riferimenti normativi==
[[s:Codice Civile|Codice Civile]]
==Altri progetti==
{{interprogetto|v= Materia:diritto privato |v_preposizione= sul|v_etichetta=Diritto privato|s=Codice Civile|s_preposizione= sul|s_etichetta=Codice civile italiano}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}