Sanzione amministrativa: differenze tra le versioni
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[[File:Multa.jpg|thumb|upright=1.4|Una sanzione amministrativa pecuniaria, ossia la cosiddetta ''[[multa]]'' per divieto di sosta.]]
Una '''sanzione amministrativa''', nell'ordinamento italiano, è una [[sanzione]] prevista dalla [[legge]] per la violazione di una [[norma giuridica]] che costituisce ''[[illecito amministrativo]]''.
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Dal punto di vista
Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una somma di denaro.
== Sanzione pecuniaria ==
Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 10
* ''fisse'', che consistono nel pagamento di una somma non inferiore
* ''proporzionali'', che non hanno limite massimo.
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La legge stabilisce, inoltre, che tranne casi tassativi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
== Procedura e criteri per determinare l'importo della sanzione ==
Una volta che l'agente accertante ha redatto il verbale, deve essere notificato al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni salvo che la legge disponga diversamente. L'importo della sanzione è stabilito dalla legge tra un limite minimo e il massimo.
Il trasgressore può decidere se rinunciare al procedimento che verrà instaurato contro di lui pagando entro i termini previsti. In tal caso l'importo dovuto è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. In questo caso, il trasgressore rinuncia al procedimento pagando una sanzione agevolata, evitando una possibile pena maggiore ma anche evitando una possibile archiviazione.
In caso di mancato pagamento, il verbale, gli atti di indagine e l'eventuale ricorso o scritti difensivi del trasgressore vengono trasmessi dall'agente accertante all'autorità competente prevista dalla Legge o, in mancanza, al [[Prefetto]] che, verificati i presupposti documentali e sentito il trasgressore se espressamente richiesto, deciderà l'importo della sanzione.
L'art. 11 della legge n. 689/1981, inoltre, dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si deve aver riguardo a vari criteri:▼
▲L'art. 11 della
* all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,▼
* alla
▲* all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
* alla personalità dello stesso
* alle sue condizioni economiche.
Il Prefetto o l'autorità competente emette ordinanza-ingiunzione che costituirà, nei casi previsti, titolo esecutivo. L'ordinanza-ingiunzione può comunque essere impugnata davanti al [[giudice|giudice civile]].
A questa procedura è fatta eccezione per le sanzioni del [[codice della strada italiano|codice della strada]] per le quali invece il verbale stesso, se non pagato e non opposto nei termini di 60 giorni dalla notifica, costituisce automaticamente titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale senza necessità dell'intervento dell'Autorità. Per la maggior parte delle sanzioni, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari all'importo minimo della sanzione, estinguendo il procedimento. Solo la presenza di un ricorso al Prefetto da parte del trasgressore entro il termine di 60 giorni consente l'avvio del normale procedimento secondo la Legge 689/1981 e in questo caso l'eventuale ordinanza-ingiunzione emessa non potrà essere di importo inferiore al doppio del minimo edittale.
== Distinzioni ==
Nel linguaggio comune, quando si parla (in modo atecnico) di "[[multa]]" o "[[contravvenzione]]", ci si riferisce in realtà
La sanzione amministrativa pecuniaria si distingue quindi dalle sanzioni pecuniarie penali, ossia la multa e l’ammenda.
== Riferimenti normativi ==
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig= Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale]
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213!vig= Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 - Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433] (recante modalità di conversione delle sanzioni da lire in euro)
==Note==
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* [[Multa]]
{{Funzione amministrativa in Italia}}
{{Portale|diritto|italia}}▼
{{Controllo di autorità}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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