Sanzione amministrativa: differenze tra le versioni

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[[File:Multa.jpg|thumb|upright=1.4|Una sanzione amministrativa pecuniaria, ossia la cosiddetta ''[[multa]]'' per divieto di sosta.]]
 
Una '''sanzione amministrativa''', nell'ordinamento italiano, è una [[sanzione]] prevista dalla [[legge]] per la violazione di una [[norma giuridica]] che costituisce ''[[illecito amministrativo]]''.
 
== Cenni storiciStoria ==
Dal punto di vista mormativonormativo, una delle norme essenziali è stata la legge n. 24 novembre 1981, n. 689 che ha istituito per la prima volta nell'ordinamento un sistema compiuto di illecito amministrativo, conseguente alla [[depenalizzazione]] di molti [[reato|reati]], puniti sino ad allora con la pena dell'[[ammenda]].
Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una somma di denaro.
 
== Sanzione pecuniaria ==
Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 10 dalladella legge n. 689/1981, possono essere di due tipi:
 
* ''fisse'', che consistono nel pagamento di una somma non inferiore ada euro 10 e non superiore ada euro 15000.
* ''proporzionali'', che non hanno limite massimo.
 
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La legge stabilisce, inoltre, che tranne casi tassativi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
 
== Procedura e criteri per determinare l'importo della sanzione ==
== Criteri per l'applicazione ==
Generalmente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la legge ammette il pagamento di una somma in misura ridotta.
 
Una volta che l'agente accertante ha redatto il verbale, deve essere notificato al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni salvo che la legge disponga diversamente. L'importo della sanzione è stabilito dalla legge tra un limite minimo e il massimo.
Essa è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. In caso di non pagamento si effettua l'ordinanza-ingiunzione con l'innalzamento della sanzione.
 
Il trasgressore può decidere se rinunciare al procedimento che verrà instaurato contro di lui pagando entro i termini previsti. In tal caso l'importo dovuto è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. In questo caso, il trasgressore rinuncia al procedimento pagando una sanzione agevolata, evitando una possibile pena maggiore ma anche evitando una possibile archiviazione.
Ci sono alcune eccezioni; ad esempio il [[codice della strada italiano]] prevede, per il pagamento in misura ridotta, la sanzione minima edittale; il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione in automatico al doppio del minimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 689/1981. Il pagamento entro cinque giorni dalla data del verbale di accertamento comporta una riduzione del 30%dell'importo.
 
In caso di mancato pagamento, il verbale, gli atti di indagine e l'eventuale ricorso o scritti difensivi del trasgressore vengono trasmessi dall'agente accertante all'autorità competente prevista dalla Legge o, in mancanza, al [[Prefetto]] che, verificati i presupposti documentali e sentito il trasgressore se espressamente richiesto, deciderà l'importo della sanzione.
L'art. 11 della legge n. 689/1981, inoltre, dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si deve aver riguardo a vari criteri:
 
* alla gravità della violazione,
L'art. 11 della leggeLegge n. 689/1981, inoltre, dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ede un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si deve aver riguardo a vari criteri:
* all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
* alla personalitàgravità dellodella stesso,violazione
* all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
* alla personalità dello stesso
* alle sue condizioni economiche.
 
Il Prefetto o l'autorità competente emette ordinanza-ingiunzione che costituirà, nei casi previsti, titolo esecutivo. L'ordinanza-ingiunzione può comunque essere impugnata davanti al [[giudice|giudice civile]].
Una criticità nell'effettività dell sanzione e nella possibilità di recupero coatto del credito riguarda la sanzione amministrativa nei confronti di soggetti non residenti nel nostro Paese (es. turisti, cittadini non italiani e che non hanno richiesto il permesso di soggiorno).
 
A questa procedura è fatta eccezione per le sanzioni del [[codice della strada italiano|codice della strada]] per le quali invece il verbale stesso, se non pagato e non opposto nei termini di 60 giorni dalla notifica, costituisce automaticamente titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale senza necessità dell'intervento dell'Autorità. Per la maggior parte delle sanzioni, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari all'importo minimo della sanzione, estinguendo il procedimento. Solo la presenza di un ricorso al Prefetto da parte del trasgressore entro il termine di 60 giorni consente l'avvio del normale procedimento secondo la Legge 689/1981 e in questo caso l'eventuale ordinanza-ingiunzione emessa non potrà essere di importo inferiore al doppio del minimo edittale.
 
== Distinzioni ==
Nel linguaggio comune, quando si parla (in modo atecnico) di "[[multa]]" o "[[contravvenzione]]", ci si riferisce in realtà ada una sanzione amministrativa pecuniaria, in genere conseguenza di un illecito previsto dal [[Codice della strada]] o usufruttoper aver usufruito di mezzi di trasporto pubblici senza o con titolo di viaggio inadeguato. Nel diritto penale la ''[[multa]]'' è invece un tipo di [[pena]] comminata per quei crimini che costituiscono un [[delitto]], mentrefigura ladi illecito penale che si distingue dalla [[contravvenzione]], è unulteriore tipo di [[reato]];. piùPiù precisamente, perla ilqualificazione di un determinato [[reato]] come delitto leo penecontravvenzione previstedipende dalla stessa tipologia delle sanzioni comminate; nel primo caso sono lapreviste reclusionele epene ladella multa, della reclusione o dell’ergastolo, mentre perle lacontravvenzioni contravvezionesono abbiamopunite con l'[[arrestoammenda]] e/o con l'[[ammendaarresto]].
La sanzione amministrativa pecuniaria si distingue quindi dalle sanzioni pecuniarie penali, ossia la multa e l’ammenda.
 
== Riferimenti normativi ==
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig= Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale]
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213!vig= Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 - Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433] (recante modalità di conversione delle sanzioni da lire in euro)
 
==Note==
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* [[Multa]]
 
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