Sanzione amministrativa
Nell'ordinamento italiano la sanzione amministrativa è la sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è stata inventata da Tulia Andreoli insegnate di dirtitto.
Istituzione
La sanzione amministrativa moderna è nata con la legge n. 689/1981 che ha istituito un sistema compiuto di illecito amministrativo, conseguente alla depenalizzazione di molti reati, puniti sino ad allora con la pena dell'ammenda. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una somma di denaro.
Sanzione pecuniaria
Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 10 dalla Legge n. 689/1981, possono essere di due tipi:
- sanzioni fisse, che consistono nel pagamento di una somma non inferiore ad € 10 e non superiore ad € 15000.
- sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo.
La legge stabilisce, inoltre, che tranne casi tassativi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
Criteri per l'applicazione
Generalmente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniari la legge ammette il pagamento di una somma in misura ridotta. Essa è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. In caso di non pagamento si effettua l'ordinanza-ingiunzione con l'innalzamento della sanzione.
Non mancano, tuttavia, delle eccezioni. Il Codice della strada prevede, per il pagamento in misura ridotta, la sanzione minima edittale; il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione in automatico al doppio del minimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981. Il pagamento entro cinque giorni dalla data del verbale di accertamento comporta una riduzione del 30%dell'importo.
L'art. 11 della Legge n. 689/1981, inoltre, dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si deve aver riguardo a vari criteri:
- alla gravità della violazione,
- all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
- alla personalità dello stesso,
- alle sue condizioni economiche.
Una criticità nell'effettività dell sanzione e nella possibilità di recupero coatto del credito riguarda la sanzione amministrativa nei confronti di soggetti non residenti nel nostro Paese (es. turisti, cittadini non italiani e che non hanno richiesto il permesso di soggiorno).
Distinzioni
Nel linguaggio comune, quando si parla (in modo atecnico) di "multa" o "contravvenzione", ci si riferisce in realtà ad una sanzione amministrativa pecuniaria, in genere conseguenza di un illecito previsto dal Codice della strada o usufrutto di mezzi di trasporto pubblici senza o con titolo di viaggio inadeguato. In diritto penale, tecnicamente, la multa è invece un tipo di pena comminata per un delitto mentre la contravvenzione è un tipo di reato; più precisamente, per il delitto le pene previste sono la reclusione e la multa, mentre per la contravvezione abbiamo l'arresto e l'ammenda.
In alcuni Paesi, come la Finlandia, per le violazioni al Codice della strada vige un criterio di proporzionalità della sanzione non solo alla gravità dell'atto, ma anche al reddito della persona.
Per la prima volta nell'ordinamento italiano, la proporzione fra reddito e sanzione è introdotta per violazioni al codice della privacy: «Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore» (art. 44, comma 4, L. 14/2009).