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Utente:Panj748/Sandbox: differenze tra le versioni

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Per redigere una DAT, è essenziale acquisire informazioni mediche approfondite sulle implicazioni delle scelte relative al consenso o al rifiuto di specifici accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari (come [[nutrizione artificiale]] e idratazione artificiale). Sebbene la legge non preveda moduli specifici, alcuni comuni italiani hanno predisposto modelli facsimili. Si consiglia di consultare un medico di fiducia per ricevere le informazioni sanitarie necessarie e assistenza nella stesura della DAT.
Per redigere una DAT, è essenziale acquisire informazioni mediche approfondite sulle implicazioni delle scelte relative al consenso o al rifiuto di specifici accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari (come [[nutrizione artificiale]] e idratazione artificiale). Sebbene la legge non preveda moduli specifici, alcuni comuni italiani hanno predisposto modelli facsimili. Si consiglia di consultare un medico di fiducia per ricevere le informazioni sanitarie necessarie e assistenza nella stesura della DAT.


Le DAT possono essere redatte in diverse forme,<ref>{{Cita web|url=https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4954&area=dat&menu=vuoto|titolo=Disposizioni anticipate di trattamento|editore=[[Ministero della Salute]]|accesso=14 maggio 2024}}</ref> tra cui presso un notaio (con [[atto pubblico]] o [[scrittura privata autenticata]]), presso l'Ufficio di [[stato civile]]<ref name="esteri.it">{{Cita web|url=https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/stato-civile/|titolo=Stato civile|editore=[[Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale]]|accesso=8 aprile 2024}}
Le DAT possono essere redatte in diverse forme,<ref>{{Cita web|url=https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4954&area=dat&menu=vuoto|titolo=Disposizioni anticipate di trattamento|editore=[[Ministero della Salute]]|accesso=14 maggio 2024}}</ref> tra cui presso un notaio (con [[atto pubblico]] o [[scrittura privata autenticata]]), presso l'Ufficio di [[stato civile]]<ref name="esteri.it">{{Cita web|url=https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/stato-civile/|titolo=Stato civile|editore=[[Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale]]|accesso=8 aprile 2024}}</ref> del comune di residenza, presso strutture sanitarie competenti in regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT, o presso gli uffici consolari italiani per cittadini all'estero.<ref>{{Cita web|url=https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/|titolo=Rete diplomatica|editore=[[Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale]]|accesso=8 aprile 2024}}</ref> In caso di impossibilità fisica del paziente, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi adatti alle persone con disabilità.
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Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in qualsiasi momento, nelle stesse forme di redazione. In situazioni di emergenza e urgenza, la revoca può essere effettuata verbalmente o attraverso videoregistrazione con l'assistenza di un medico e due testimoni, qualora le forme previste dalla legge siano impraticabili.
Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in qualsiasi momento, nelle stesse forme di redazione. In situazioni di emergenza e urgenza, la revoca può essere effettuata verbalmente o attraverso videoregistrazione con l'assistenza di un medico e due testimoni, qualora le forme previste dalla legge siano impraticabili.

Versione delle 17:00, 24 giu 2024

Consenso e rifiuto trattamenti

Disposizioni anticipate di trattamento in Italia

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'articolo 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017. La legislazione contempla la possibilità per ogni individuo maggiorenne e dotato di capacità di intendere e di volere, in considerazione di una possibile futura incapacità di autodeterminazione e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie decisioni, di esprimere le proprie volontà in merito a trattamenti sanitari, nonché di concedere o negare il consenso riguardo a:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • trattamenti sanitari specifici.

Per redigere una DAT, è essenziale acquisire informazioni mediche approfondite sulle implicazioni delle scelte relative al consenso o al rifiuto di specifici accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari (come nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Sebbene la legge non preveda moduli specifici, alcuni comuni italiani hanno predisposto modelli facsimili. Si consiglia di consultare un medico di fiducia per ricevere le informazioni sanitarie necessarie e assistenza nella stesura della DAT.

Le DAT possono essere redatte in diverse forme,[1] tra cui presso un notaio (con atto pubblico o scrittura privata autenticata), presso l'Ufficio di stato civile[2] del comune di residenza, presso strutture sanitarie competenti in regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT, o presso gli uffici consolari italiani per cittadini all'estero.[3] In caso di impossibilità fisica del paziente, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi adatti alle persone con disabilità.

Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in qualsiasi momento, nelle stesse forme di redazione. In situazioni di emergenza e urgenza, la revoca può essere effettuata verbalmente o attraverso videoregistrazione con l'assistenza di un medico e due testimoni, qualora le forme previste dalla legge siano impraticabili.

Le DAT consegnate a notai, comuni, strutture sanitarie competenti e consolati italiani sono trasmesse e inserite nella banca dati nazionale delle DAT,[4] istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La nomina di un fiduciario è possibile e il medico è tenuto al rispetto delle DAT, fatta eccezione per situazioni specifiche in cui possano essere disattese in accordo con il fiduciario. In caso di conflitto tra fiduciario e medico, la decisione è sottoposta al giudice tutelare. Se la DAT non contiene indicazioni sul fiduciario o se quest'ultimo rinuncia, decide o diviene incapace, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno, garantendo l'efficacia delle volontà del disponente.

Collegamenti esterni

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg#:~:text=4.,che%20le%20consentano%20di%20comunicare.

Il caso giudiziario di Walter Piludu

Il caso giudiziario di Walter Piludu è emerso nel 2011 quando gli è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il 12 luglio 2012, Piludu ha redatto una scrittura privata in cui ha esposto il suo desiderio di non essere sottoposto a cure invasive, come la respirazione assistita, la dialisi e la rianimazione cardio-polmonare, in caso di perdita della capacità di autodeterminarsi dovuta all'evoluzione della patologia. Ha espressamente richiesto la sedazione terminale in tali circostanze.

Successivamente, il 10 novembre 2014, Piludu ha redatto un'altra scrittura privata confermando la progressiva perdita delle funzioni respiratorie e la sua dipendenza da un respiratore meccanico a causa della SLA in fase avanzata. Ha delegato il suo amministratore di sostegno ad agire nel caso in cui dovesse perdere la capacità di comunicare direttamente le proprie volontà, chiedendo l'assistenza di un medico per la somministrazione di farmaci sedativi e il successivo scollegamento del respiratore.

Nel settembre 2015, Piludu ha dichiarato di aver completamente perso l'uso della parola e di poter comunicare solo tramite un comunicatore acustico a comandi oculari. Ha subito un intervento di tracheostomia per la PEG nel luglio 2015, ma ha constatato un peggioramento nella qualità della vita e ha ritenuto inutile il proseguimento della ventilazione meccanica. Nel maggio 2016, ha richiesto formalmente all'ASL di Cagliari il distacco del respiratore artificiale, previa sedazione.

Il 31 maggio 2016, l'amministratore di sostegno di Piludu ha presentato una richiesta al Tribunale di Cagliari per ottenere l'autorizzazione al distacco di tutti i presidi medici vitali, conformemente alle volontà espresse di Piludu. Il Giudice tutelare ha effettuato una visita a domicilio il 21 giugno 2016, confermando la lucidità delle manifestazioni di volontà di Piludu. Il 16 luglio 2016, il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari ha emesso una sentenza accogliendo la richiesta dell'amministratore di sostegno.

Nella motivazione della sentenza, il Giudice tutelare ha richiamato l'art. 32 della Costituzione[5] e ha individuato fonti del diritto che supportano l'ampia portata del consenso informato, nonostante l'assenza di una specifica legge sul fine vita. Ha fatto riferimento alla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina del 1997, al Codice di deontologia medica del 2006[6] e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La sentenza ha concluso richiamando la decisione n. 650 del 6 aprile 2016 del TAR Lombardia,[7] legata al caso Englaro, sottolineando il rispetto del consenso libero ed informato della persona interessata.

Il 3 novembre 2016, Walter Piludu ha esercitato il suo diritto di interrompere la ventilazione polmonare, previa sedazione.

Note

  1. ^ Disposizioni anticipate di trattamento, su salute.gov.it, Ministero della Salute. URL consultato il 14 maggio 2024.
  2. ^ Stato civile, su esteri.it, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. URL consultato l'8 aprile 2024.
  3. ^ Rete diplomatica, su esteri.it, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. URL consultato l'8 aprile 2024.
  4. ^ Banca dati delle DAT, su salute.gov.it, Ministero della Salute, 19 maggio 2023. URL consultato l'8 aprile 2024.
  5. ^ Articolo 32 Costituzione, su brocardi.it. URL consultato l'11 aprile 2024.
  6. ^ Codice di deontologia medica 2006, su salute.gov.it, Ministero della Salute. URL consultato l'11 aprile 2024.
  7. ^ TAR Lombardia - sent. 650/2016: condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni nel caso Englaro, su biodiritto.org. URL consultato l'11 aprile 2024.

Collegamenti esterni

https://www.associazionelucacoscioni.it/caso-giudiziario-walter-piludu

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/09/Buonanno_seminario13062018.pdf