Codice di procedura penale (Italia)

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Codice di procedura penale
Emblema della Repubblica Italiana
Titolo estesoApprovazione del codice di procedura penale
StatoIn vigore
Tipo leggeDecreto del presidente della Repubblica
LegislaturaX Legislatura
ProponenteGiuliano Vassalli
SchieramentoDC, PSI, PLI, PRI, PSDI
Promulgazione22 settembre 1988
A firma diFrancesco Cossiga
Testo
Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, in materia di "Approvazione del codice di procedura penale."

Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano. L'attuale codice detto anche "codice Pisapia-Vassalli", fu emanato con il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 ed entrò in vigore il 24 ottobre 1989.[1]

Il codice di procedura penale italiano del 1865, contenente una prima regolamentazione organica del processo penale in Italia, fu emanato nella codificazione del 1865; fu in seguito sostituito da una nuova codificazione della materia nel 1913 e nuovamente da quella del 1930.

Nuovamente nel 1963 fu presentato un disegno di legge che prevedeva l'emanazione di una legge di delega al Governo per la riforma dei codici, e dunque anche del codice di procedura penale. Il disegno di legge delega non si concretizzò comunque in alcun provvedimento legislativo. L'idea fu ripresa nel 1965 e, dopo un lungo iter parlamentare, la legge delega fu finalmente approvata nel 1974. Tale delega al governo conteneva una serie di principi e criteri direttivi a cui il governo si sarebbe dovuto attenere al fine di emanare un nuovo codice di procedura penale.

Nel 1978 fu pubblicato un progetto preliminare del nuovo codice, costituito da 656 articoli e 132 disposizioni preliminari. Ancora una volta, il progetto non si concretizzò nell'emanazione di un nuovo codice e trascorsero ulteriori nove anni perché si giungesse all'approvazione della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l'emanazione di un nuovo codice; nella norma il parlamento indicava al governo le direttive cui il nuovo codice di procedura penale si sarebbe dovuto attenere, tra le quali vi erano l'impellenza di adeguare il processo penale in Italia al modello delineato nelle Convenzioni internazionali, e l'esigenza di imperniare il procedimento penale attorno ad un sistema fondamentalmente accusatorio; ciononostante, alcuni particolari aspetti del sistema italiano, particolarmente in relazione al dibattimento, fanno tuttora del processo penale italiano un sistema accusatorio misto.

La delega fu reiterata nelle successive legislature e nella X fu finalmente adempiuta dal ministro Giuliano Vassalli sulla scorta dei lavori della commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, che gli rassegnò le sue conclusioni nel 1988. In attesa della sua emanazione, il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 introdusse alcune norme di coordinamento e transitorie circa l'attuazine di alcune disposizioni. Dopo l'emanazione del parere parlamentare (ad opera della Commissione bicamerale presieduta da Ignazio Marcello Gallo), il nuovo codice di procedura penale fu emanato col decreto del presidente della Repubblica n. 447/1988 ed entrò infine in vigore il 24 ottobre 1989. La prima sentenza, rinominato "sentenza aperta" dopo la riforma fu quella pronunciata dal procuratore Alessandro Iacoboni il 25 settembre 1989 in merito al Giallo dei Sibillini.[2][3]

Il codice di procedura penale vigente è formato da 746 articoli, suddivisi in 11 libri, e 260 disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Libro primo Soggetti
Titolo I Giudice (Artt. 1-49)
Titolo II Pubblico ministero (Artt. 50-54 ter)
Titolo III Polizia giudiziaria (Artt. 55-59)
Titolo IV Imputato (Artt. 60-73)
Titolo V Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (Artt. 74-89).
Titolo VI Persona offesa dal reato (Artt. 90-95)
Titolo VII Difensore (Artt. 96-108)
Libro secondo Atti
Titolo I Disposizioni generali (Artt. 109-124)
Titolo II Atti e provvedimenti del giudice (Artt. 125-133)
Titolo III Documentazione degli atti (Artt. 134-142)
Titolo IV Traduzione degli atti (Artt. 143-147)
Titolo V Notificazioni (Artt. 148-171)
Titolo VI Termini (Artt. 172-176)
Titolo VII Nullità (Artt. 177-186)
Libro terzo Prove
Titolo I Disposizioni generali (Artt. 187-193)
Titolo II Mezzi di prova (Artt. 194-243)
Titolo III Mezzi di ricerca della prova (Artt. 244-271)
Libro quarto Misure cautelari
Titolo I Misure cautelari personali (Artt. 272-315)
Titolo II Misure cautelari reali (Artt. 316-325)
Libro quinto Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I Disposizioni generali (Artt. 326-329)
Titolo II Notizia di reato (Artt. 330-335)
Titolo III Condizioni di procedibilità (Artt. 336-346)
Titolo IV Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (Artt. 347-357)
Titolo V Attività del pubblico ministero (Artt. 358-378)
Titolo VI Arresto in flagranza e fermo (Artt. 379-391)
Titolo VIbis Investigazioni difensive (Artt. 391bis-391decies)
Titolo VII Incidente probatorio (Artt. 392-404)
Titolo VIII Chiusura delle indagini preliminari (Artt. 405-415)
Titolo IX Udienza preliminare (Artt. 416-433)
Titolo X Revoca della sentenza di non luogo a procedere (Artt. 434-437)
Libro sesto Procedimenti speciali
Titolo I Giudizio abbreviato (Artt. 438-443)
Titolo II Applicazione della pena su richiesta delle parti (Artt. 444-448)
Titolo III Giudizio direttissimo (Artt. 449-452)
Titolo IV Giudizio immediato (Artt. 453-458)
Titolo V Procedimento per decreto (Artt. 459-464)
Titolo Vbis Sospensione del procedimento con messa alla prova (Artt. 464bis-464novies)
Libro settimo Giudizio
Titolo I Atti preliminari al dibattimento (Artt. 465-469)
Titolo II Dibattimento (Artt. 470-524)
Titolo III Sentenza (Artt. 525-548)
Libro ottavo Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo I Disposizione generale (Artt. 549)
Titolo II Citazione diretta a giudizio (Artt. 550-555)
Titolo III Procedimenti speciali (Artt. 556-558)
Titolo IV Dibattimento (Artt. 559-567)
Libro nono Impugnazioni
Titolo I Disposizioni generali (Artt. 568-592)
Titolo II Appello (Artt. 593-605)
Titolo III Ricorso per cassazione (Artt. 606-628)
Titolo IV Revisione (Artt. 629-647)
Libro decimo Esecuzione
Titolo I Giudicato (Artt. 648-654)
Titolo II Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Artt. 655-664)
Titolo III Attribuzioni degli organi giurisdizionali (Artt. 665-684)
Titolo IV Casellario giudiziale (Artt. 685-690)
Titolo V Spese (Artt. 691-695)
Libro undicesimo Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I Disposizioni generali (Art. 696)
Titolo II Estradizione (Artt. 697-722)
Titolo III Rogatorie internazionali (Artt. 723-729)
Titolo IV Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (Artt. 730-746)
  1. ^ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
  2. ^ Alessandro Caporaletti, Il giallo della baronessa: “Fui l’ultimo a vederla”, su Il Resto del Carlino, 4 novembre 2024. URL consultato il 18 novembre 2024.
  3. ^ Patrizia Ginobili, A 44 anni dalla scomparsa a Sarnano dell'ex baronessa si riapre il caso De Rothschild, su Rai News, 3 novembre 2024.
  • Mario Pisani et al. Manuale di procedura penale. Bologna, Monduzzi Editore, 2006. ISBN 88-323-6109-4
  • Giuseppe Riccio, Giorgio Spangher, La Procedura Penale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. ISBN 88-495-0560-4

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