Herausgeber / éditeurs / editori
FRANÇOIS BOHNET, BENOÎT CHAPPUIS,
KASPAR SCHILLER, BENJAMIN SCHUMACHER
GEGENWART
UND ZUKUNFT DES
ANWALTSBERUFS D
LE PRÉSENT ET L’AVENIR
DE LA PROFESSION
D’AVOCAT·E F
PRESENTE E FUTURO
DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO I
Jahre/ans/
anni
Stämpfli Editions
SAV
FSA
© Stämpfli Verlag AG Bern
Herausgerber / éditeurs / editori
François Bohnet, Benoît Chappuis,
Kaspar Schiller, Benjamin Schumacher
Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs
Le présent et l’avenir de la profession d’avocat·e
Presente e futuro della professione di avvocato
Stämpfli Editions
© Stämpfli Verlag AG Bern
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Herausgeber / éditeurs / editore
François Bohnet, Benoît Chappuis,
Kaspar Schiller, Benjamin Schumacher
Gegenwart und Zukunft des
Anwaltsberufs
Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum des
Schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV)
Le présent et l’avenir de
la profession d’avocat·e
Mélanges pour le 125e anniversaire
de la Fédération suisse des avocats (FSA)
Presente e futuro della
professione di avvocato
Raccolta celebrativa per il 125° anniversario
della Federazione svizzera degli avvocati (FSA)
Stämpfli Editions
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Zitiervorschlag:
Tschannen, SjL ....
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
Temi scelti
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI*
Sommario
I. Introduzione ............................................................................................................
II. L’obbligo di comunicazione del sospetto in materia di riciclaggio
(art. 9 LRD) .............................................................................................................
A. Situazione fino al 31 dicembre 2022 ................................................................
1. Dottrina.....................................................................................................
a) Visione tripartita ...............................................................................
b) Visione bipartita ................................................................................
2. Giurisprudenza .........................................................................................
3. Effetti collaterali dell’evoluzione giurisprudenziale .................................
B. Situazione dal 1 gennaio 2023 .........................................................................
1. Nuovo testo di legge .................................................................................
2. Dottrina e giurisprudenza .........................................................................
3. Come interpretare la nuova legge? ...........................................................
C. Considerazione conclusiva ...............................................................................
III. La prescrizione del reato di violazione dell’obbligo di comunicazione
(art. 37 LRD) ...........................................................................................................
A. La vexata quaestio ...........................................................................................
1. Dato procedurale di partenza ....................................................................
2. Giurisprudenza del Tribunale federale......................................................
3. Critiche dottrinali......................................................................................
4. Il Tribunale federale conferma la sua giurisprudenza ...............................
B. Valutazione critica della giurisprudenza ..........................................................
1. L’argomento a contrario e la volontà del Legislatore ...............................
2. Una decisione penale decaduta non esiste ................................................
3. Analogia col decreto penale ex art. 64 DPA .............................................
4. Procedura contraddittoria fittizia ..............................................................
C. Necessità di intervento legislativo....................................................................
1. Tentativo fallito nel 2021..........................................................................
2. Futura revisione del DPA .........................................................................
*
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FRANCESCO NAEF, lic. iur., avvocato e notaio, Partner di CSNLAW® Studio legale e
notarile, Lugano; COSTANTINO CASTELLI, lic. iur., L.L.M. oec., avvocato, Partner di
CSNLAW® Studio legale e notarile, Lugano.
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FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
IV. L’onorario dell’avvocato penalista ..........................................................................
A. Il rischio di riciclaggio .....................................................................................
1. Nessuna eccezione per gli avvocati difensori ...........................................
2. Possibili soluzioni.....................................................................................
B. De lege lata: la nomina quale difensore d’ufficio? ..........................................
1. Prima dell’entrata in vigore del CPP ........................................................
2. Secondo il CPP .........................................................................................
a) Difesa d’ufficio per indigenza ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP ............
b) Difesa d’ufficio per caso di difesa obbligatoria
ex art. 132 cpv. 1 lett. a CPP .............................................................
C. Conclusione .....................................................................................................
V. Bibliografia..............................................................................................................
I.
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Introduzione
La lotta svizzera al riciclaggio di denaro, imperniata sull’art. 305bis
del Codice penale (CP; RS 311.0) e sulla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD;
RS 955.0), ha conosciuto nell’ultimo decennio un’accelerazione che ha portato
a diverse proposte di modifiche legislative, non sempre sufficientemente ponderate. Ad esempio, nel 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 305bis cpv. 1bis
CP, che con lo scopo di combattere la frode fiscale ha creato l’istituto del riciclaggio fiscale, stabilendo per legge ma contro la logica, che anche un risparmio fiscale (ottenuto con uso di documenti falsi) può costituire provento di
reato1. Nel 2019 era stato proposto di estendere la LRD oltre il suo storico
campo di applicazione (i flussi finanziari), applicandola anche ad attività (per
esempio di avvocati e notai) limitate alla semplice consulenza intellettuale o a
servizi che nulla hanno a che fare con valori patrimoniali2; per fortuna il Parlamento ha affossato tale proposta.
Anche l’applicazione delle norme antiriciclaggio da parte dell’Esecutivo e del
Potere giudiziario ha messo in evidenza svariate questioni controverse, che
possono coinvolgere non soltanto gli avvocati e notai che svolgono attività di
intermediazione finanziaria, ma anche avvocati con attività tipicamente forense, visto che l’art. 305bis CP si applica a tutti i cittadini.
Qui di seguito esporremo tre di questi temi.
1
2
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L’assurdità ed inapplicabilità della norma sembra essere dimostrata dall’assenza di condanne per tale nuovo reato in questi anni, cfr. BOMMER, Fünf Jahre Steuergeldwäscherei – Eine vorläufige Bilanz, in: Mélanges Cassani, p. 27 segg.
FF 2019 4643 segg.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
II.
L’obbligo di comunicazione del sospetto in materia
di riciclaggio (art. 9 LRD)
Strumento centrale del sistema antiriciclaggio svizzero, l’obbligo
(art. 9 LRD) dell’intermediario finanziario di comunicare i sospetti di riciclaggio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) si
impone anche all’avvocato, se svolge un’attività qualificabile di intermediazione finanziaria a titolo professionale (art. 2 cpv. 3 LRD) al di fuori delle attività specifiche della professione e che perciò non è coperta dal segreto professionale tutelato dall’art. 321 CP (art. 9 cpv. 2 LRD)3.
Tale obbligo sorge non appena l’avvocato-intermediario finanziario ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano
in relazione con un reato ai sensi degli artt. 260ter o 305bis CP, provengano da
un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’art. 305bis n. 1bis CP,
sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica,
o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).
A.
Situazione fino al 31 dicembre 2022
Nonostante il concetto di sospetto fondato appaia decisivo per delimitare il summenzionato obbligo di comunicazione degli intermediari finanziari,
la LRD, dalla sua entrata in vigore nel 1998 fino alla fine del 2022, non ne
forniva alcuna definizione.
1.
Dottrina
In dottrina la definizione del sospetto fondato era controversa.
a)
Visione tripartita
Per taluni, la nozione doveva essere interpretata restrittivamente, l’obbligo di comunicazione sorgendo unicamente in presenza di elementi oggettivi
e concreti di connessione tra i valori patrimoniali ed un atto di riciclaggio o di
provenienza da un crimine o un delitto fiscale qualificato. Un semplice sospetto
non avrebbe comportato l’obbligo di comunicazione, ma unicamente quello di
procedere a dei chiarimenti complementari ex art. 6 LRD.
3
DTF 132 II 103 c. 2.2.
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FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
A seguito di tali chiarimenti, tre sarebbero state le ipotesi. Se i chiarimenti
avessero permesso di dissipare il sospetto (semplice) iniziale e di concludere
per la liceità della relazione o transazione, non sarebbe sorto alcun obbligo di
comunicazione. Se invece i chiarimenti avessero aggravato il sospetto semplice
(rendendolo fondato), l’intermediario finanziario sarebbe stato obbligato a comunicare ex art. 9 LRD. Nella (terza) ipotesi, in cui i chiarimenti non avessero
permesso né di confermare né di dissipare il sospetto iniziale, non sarebbe sorto
un obbligo bensì solo un diritto di comunicare ex art. 305ter cpv. 2 CP4.
b)
Visione bipartita
Per un altro orientamento di dottrina, invece, a seguito dei chiarimenti
complementari vi sarebbero state unicamente due ipotesi: o il sospetto iniziale
era stato dissipato oppure non poteva essere escluso, obbligando così l’intermediario finanziario a comunicarlo ex art. 9 LRD: permanendo il dubbio sarebbe quindi sempre sorto un obbligo di comunicazione5.
2.
Giurisprudenza
Anticipato dalla prassi del Tribunale penale federale6 e del Tribunale
amministrativo federale7, il Tribunale federale aveva nel corso degli anni interpretato in maniera sempre più estensiva tale nozione, chiarendo che un sospetto
era da ritenersi fondato se l’intermediario finanziario, dopo i chiarimenti complementari previsti dall’art. 6 cpv. 2 LRD, non poteva escludere che i valori
patrimoniali fossero connessi con un atto di riciclaggio o provenissero da un
crimine o un delitto fiscale qualificato, precisando che anche un sospetto semplice poteva produrre un obbligo di comunicazione secondo l’art. 9 LRD: in
caso di dubbio l’intermediario finanziario doveva procedere alla comunicazione8. Il Tribunale federale aveva fondato tale giurisprudenza sui lavori preparatori e sulla sistematica della LRD, rinviando ad un passo della versione
francese del Messaggio sulla LRD del 17 giugno 1996 relativo al disegno di
4
5
6
7
8
370
MINI, p. 584, n. 315-319; HERREN, SJ 2019 II p. 127; KUSTER, Jusletter 26. Juni 2017,
n. 40; LUCHSINGER, SHK-GwG, art. 9 n. 29-34; LOMBARDINI, p. 156 n. 602-603; OAD
FSA/FSN, Avvocati e Notai quali Intermediari Finanziari – un’introduzione, n. 170.
THELESKLAF, OFK-GWG, art. 9 n. 10; DE CAPITANI, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, art. 9 GwG n. 40.
TPF, SK.2014.14 del 18 marzo 2015 c. 4.5.1.1.
TAF, B-6815/2013 del 10 giugno 2014 c. 4.3.
TF, 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 c. 2.5.1, 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 c. 4.9.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
art. 6 LRD9, ove era stato indicato che l’intermediario finanziario, confrontato
con un sospetto, doveva proseguire i suoi chiarimenti sino a determinare se la
transazione sospetta fosse (in realtà) regolare oppure se il sospetto fosse fondato. Tale interpretazione era poi stata adottata anche dal MROS10 e dalla
FINMA11 ed era stata definita come una prassi consolidata della Svizzera dal
Dipartimento federale delle finanze nell’ambito dell’esame del sistema antiriciclaggio svizzero da parte del GAFI12.
Infine, con sentenza dell’11 gennaio 2021, il Tribunale federale si è confrontato
con le critiche mosse da parte della dottrina, confermando definitivamente la
sua giurisprudenza, ritenendola sì basata su di un’interpretazione evolutiva, ma
negando che fosse estensiva a tal punto da stravolgere la norma di legge; per il
Tribunale federale è risultato decisivo che già dai lavori preparatori della LRD
emergesse l’idea che in caso di dubbio sussiste l’obbligo di comunicare, che
tale approccio fosse coerente con la logica dei chiarimenti complementari ex
art. 6 LRD e che corrispondesse allo scopo della legge, cioè di scoprire e confiscare i valori in questione13.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha perciò in sostanza rifiutato le tesi
dottrinali secondo le quali, se al termine dei chiarimenti complementari ex art. 6
cpv. 2 LRD il sospetto non è stato né confermato né escluso (permanendo quindi
il dubbio), non sorgerebbe alcun obbligo ex art. 9 LRD, bensì solo un diritto
dell’intermediario finanziario di comunicare ex art. 305ter cpv. 2 CP. Al contrario, ha ribadito che al termine dei chiarimenti complementari le opzioni sono soltanto due: se il sospetto non è stato escluso sorge l’obbligo di comunicare14.
3.
Effetti collaterali dell’evoluzione giurisprudenziale
L’abbassamento giurisprudenziale dell’intensità del sospetto provocante l’obbligo di comunicazione ha logicamente privato di qualsiasi contenuto
il diritto di comunicazione ex art. 305ter n. 2 CP.
9
10
11
12
13
14
FF 1996 III 1083; la versione italiana è, almeno letteralmente, differente, cfr. FF 1996
III 1020.
UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO (MROS), Rapporto
d’attività 2016, p. 53.
FINMA, Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell’ORD-FINMA del
4 settembre 2017, p. 30.
GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d’évaluation mutuelle, décembre 2016, p. 112 n. 313.
DTF 147 IV 274 c. 2.3.2.
DTF 147 IV 274 c. 2.1.3.
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371
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
Infatti, avendo il Tribunale federale rifiutato la tesi dottrinale delle tre opzioni,
dopo i chiarimenti complementari l’intermediario finanziario aveva unicamente due scelte. Se il sospetto era stato dissipato ed i valori patrimoniali accertati come di origine lecita, non sussisteva né obbligo né diritto di comunicazione. Se invece il sospetto non aveva potuto essere escluso, sorgeva l’obbligo
di comunicazione e per un autonomo diritto di comunicazione non vi era più
spazio. Non esistendo un diritto di comunicazione senza che vi fosse anche
contemporaneamente un obbligo identico, l’art. 305ter n. 2 CP è in pratica divenuto lettera morta15.
B.
Situazione dal 1 gennaio 2023
1.
Nuovo testo di legge
Nel Disegno di legge di modifica della LRD del 26 giugno 201916, il Consiglio
federale non aveva previsto una definizione legale di sospetto fondato, proponendo invece di definirlo successivamente per via di ordinanza dell’Esecutivo,
assieme ad un campo di applicazione specifico per l’art. 305ter n. 2 CP, alla
cui soppressione siccome obsoleto si erano opposti in molti nella procedura di
consultazione17.
Allo scopo di garantire la certezza del diritto, la Commissione affari giuridici
del Consiglio degli Stati ha invece voluto precisare nella LRD la definizione di
sospetto fondato secondo l’art. 9 LRD18. Il testo da lei inizialmente proposto –
ispirato a quanto auspicato nella procedura di consultazione dall’Organismo di
autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione
Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)19 – fissava però una soglia per la nascita
dell’obbligo di comunicazione piuttosto alta, esigendo che il sospetto iniziale
fosse reso verosimile o confermato dall’esito dei chiarimenti complementari20,
15
16
17
18
19
20
372
NAEF/CALVARESE, Novità fiscali 2017, p. 409; Messaggio del Consiglio federale del 26
giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019
4565.
FF 2019 4643 segg.
Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019, FF 2019 4566.
Relatore della Commissione Beat Rieder, BU 2020 CS 746; intervento Thomas Hefti,
BU 2020 CS 747.
Intervento di Carlo Sommaruga, BU 2020 CS 746; OAD FSA/FSN, Anwaltsrevue 2018,
p. 425 n. 69-70.
«On est en présence d’un soupçon fondé si l’intermédiaire financier dispose d’une indication concrète ou de plusieurs indices laissant supposer que les valeurs patrimoniales
impliquées dans la relation d’affaires pourraient provenir d’un acte délictueux selon
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
come aveva sostenuto la dottrina della visione tripartita menzionata in precedenza. Ritenendolo un passo indietro nella lotta antiriciclaggio21, il Consiglio
nazionale – seguendo una proposta di minoranza della sua Commissione – ha
corretto il testo, riprendendo il tenore della giurisprudenza del Tribunale federale22. Alla fine, il Consiglio degli Stati si è allineato alla proposta del Consiglio
nazionale ed il Consiglio federale ha attestato che la definizione veniva così a
corrispondere a quella della giurisprudenza23.
È stato quindi adottato un nuovo art. 9 cpv. 1quater LRD, entrato in vigore il
1° gennaio 2023, dal seguente tenore:
1quater
Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l’intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui
per i valori patrimoniali implicati nella relazione d’affari potrebbero
essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all’articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.
2.
Dottrina e giurisprudenza
Ovviamente, non esiste ancora giurisprudenza sul nuovo testo di legge.
Pochi autori si sono già chinati sull’esegesi del nuovo testo. KATIA VILLARD
ritiene chiusa la controversia sull’interpretazione del concetto di sospetto fondato, essendo prevalsa quella della giurisprudenza, codificata ora nella legge24.
La stessa autrice constata inoltre che non sussiste più un campo di applicazione
per il diritto di comunicazione ex art. 305ter cpv. 2 CP e propende per la sua
soppressione anche formale25. ANDREW M. GARBARSKI E YANN CONTI si limitano a prendere atto che il nuovo testo legale ritrascrive il tenore della giurisprudenza26.
21
22
23
24
25
26
l’article 9 alinéa 1 lettre a et si les clarifications complémentaires le rendent vraisemblable ou le confirment», BU 2020 CS 746.
Interventi di Nicolas Walder, Baptiste Hurni e Judith Bellaïche, BU 2021 CN 16-20.
Relatore della Commissione Vincent Maitre, BU 2021 CN 21: «La minorité I (Walder),
comme cela a été dit tout à l’heure, inscrit la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
dans la loi.».
Intervento del Consigliere federale Ueli Maurer, BU 2021 CS 175.
VILLARD, CR-LBA, art. 9 n. 33.
VILLARD, CR-LBA, art. 9 n. 180, 182.
GARBARSKI/CONTI, in: Développements récents en droit pénal de l’entreprise III, p. 37.
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FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
3.
Come interpretare la nuova legge?
È incontestabile che la parte finale della nuova definizione legale di
sospetto fondato combaci esattamente con il tenore della giurisprudenza del
Tribunale federale: il sospetto è fondato se, dopo i chiarimenti supplementari
secondo l’art. 6 LRD, non può essere fugato. Il Parlamento ha quindi messo
fine alla controversia dottrinale, rifiutando la visione tripartita ed adottando invece quella bipartita, in particolare respingendo esplicitamente la prima versione di legge proposta dal Consiglio degli Stati, che avrebbe implicato un obbligo di segnalazione unicamente se i chiarimenti complementari avessero reso
verosimile o confermato il sospetto iniziale e che avrebbe così ammesso la possibilità di tre scenari (sospetto fugato/sospetto confermato/sospetto né fugato
né confermato). In altre parole, i chiarimenti complementari ex art. 6 LRD devono essere eseguiti in modo tale e proseguiti finché l’intermediario finanziario
sia in grado di accertare la plausibile liceità dell’operazione o relazione, fugando così il sospetto iniziale; permanendo invece il dubbio, non riuscendo a
fugare il sospetto né a confermarlo, scatta l’obbligo di comunicazione ex art. 9
LRD: tertium non datur.
Nella sua parte iniziale, invece, la nuova definizione legale sembrerebbe avere
un tenore originale rispetto alla giurisprudenza, accennando al fatto che il sospetto debba fondarsi su un indizio concreto o più elementi. Tale formulazione
significa forse che, se dopo i chiarimenti complementari il sospetto iniziale non
ha potuto essere né fugato né confermato, ma si fonda unicamente su un elemento (e non su più elementi o un indizio concreto), non sussisterebbe un obbligo ma soltanto un diritto di comunicazione27?
Il testo letterale del nuovo art. 9 cpv. 1quater LRD potrebbe lasciarlo pensare,
la sua formulazione prevedendo apparentemente due requisiti cumulativi
(“se…e se…”) per definire fondato il sospetto.
Nei lavori parlamentari non vi è però traccia che tale fosse la (complicata) volontà del Legislatore. Se questi avesse voluto inserire tale nuovo requisito supplementare rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (che ha voluto
appunto codificare), ve ne sarebbe traccia nei dibattiti; quantomeno, vi sarebbe
qualche accenno alla distinzione tra indizio concreto ed elementi. In realtà, tale
formulazione della parte iniziale sembra ripresa da un passo del Messaggio
27
374
Tesi a suo tempo sostenuta da KUSTER, Jusletter 26. Juni 2017, n. 40; invece ZULAUF/
HUTZLER, recht 2019, p. 236-237, pur effettuando delle distinzioni tra indizi concreti e
non, propendevano comunque per l’esistenza di un obbligo di comunicazione, proponendo l’abrogazione dell’art. 305ter cpv. 2 CP.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
sulla LRD del 199628, che però neppure aveva meglio definito tali nozioni; tale
presunto requisito supplementare non era comunque mai stato considerato tale
dalla giurisprudenza ed era rimasto anche poco considerato nella dottrina29.
Infine, sarebbe contraddittorio ritenere si tratti di un requisito supplementare,
perché significherebbe riconoscere che, dopo i chiarimenti complementari, vi
possano essere più di due scenari30, ipotesi che è invece stata rifiutata dal Legislatore. Il riferimento ad un indizio concreto o a più elementi non è perciò un
requisito supplementare indispensabile per la fondatezza del sospetto voluto
dal Legislatore.
L’interpretazione sistematica conferma tale conclusione. Dai lavori preparatori
della novella legislativa si desume che i chiarimenti complementari previsti
dall’art. 6 LRD sono la pietra angolare di tutto il sistema antiriciclaggio svizzero: precedono necessariamente la questione dell’obbligo di comunicazione
ex art. 9 LRD31. Da un lato, uno, due od anche tre indizi di riciclaggio o elementi strani, astratti o concreti, generici, specifici o qualificati che siano, non
comportano mai, da soli, l’obbligo automatico di comunicare, senza un preventivo chiarimento complementare, altrimenti il MROS sarebbe sommerso da comunicazioni infondate32. D’altro lato, l’obbligo di chiarimento non scatta unicamente in presenza di un indizio concreto o di due elementi, ma già in
presenza di un solo elemento di inusualità della relazione o transazione (art. 6
cpv. 2 lett. a LRD), oppure per il solo fatto che la relazione o transazione sia
considerata a rischio superiore (art. 6 cpv. 2 lett. c LRD), o per il solo fatto che
venga utilizzata una società di sede33. Effettuato il chiarimento, l’intermediario
28
29
30
31
32
33
Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 1024:
«Un sospetto è giustificato se si fonda su un indizio concreto o su diversi punti di riferimento che lasciano presumere una provenienza criminosa dei valori patrimoniali».
LUCHSINGER, SHK-GwG, art. 9 n. 26 sembra l’unico ad avere analizzato tale frase del
Messaggio del 1996, concludendo comunque che anche in presenza di un solo elemento
scatta l’obbligo del chiarimento complementare ex art. 6 cpv. 2 LRD.
sospetto fugato/sospetto non fugato ma basato su un solo elemento/sospetto non fugato
ma basato su due elementi.
Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019, FF 2019 4566-4567; GARBARSKI/CONTI, in: Développements récents en droit pénal de l’entreprise III, p. 37; NAEF/
CALVARESE, Novità fiscali 2022, p. 489.
Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019, FF 2019 4566; NAEF/CALVARESE, Novità fiscali 2017, p. 404; CARLO LOMBARDINI, P. 154 n. 590; UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO (MROS), Rapporto d’attività 2021,
p. 38-39.
Art. 9a Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0); in
generale sull’obbligo di chiarimento cfr. NAEF/CALVARESE, Novità fiscali 2022, p. 488
segg.
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375
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
finanziario ha però soltanto due opzioni: o l’operazione è (plausibilmente) lecita oppure scatta l’obbligo di comunicazione. Quindi anche un solo elemento
può rendere fondato un sospetto iniziale ed obbligare a comunicare34.
Conseguenza di tutto ciò è che non rimane alcun campo di applicazione per il
diritto di comunicazione dell’art. 305ter cpv. 2 CP. Se il sospetto iniziale è stato
confermato o non è stato fugato, sorge un obbligo e non un diritto di comunicazione. Se invece il sospetto iniziale è stato fugato, significa che la transazione
o relazione è (plausibilmente) lecita e quindi non solo non scatta alcun obbligo
ma neppure alcun diritto di comunicazione, visto che l’art. 305ter cpv. 2 CP
esige “indizi che permettono di sospettare”, che non sussistono per definizione
se il sospetto è stato fugato. Il diritto di comunicazione non corrisponde ad
un’autorizzazione generale di divulgare a proprio piacimento informazioni riservate35, quindi ammetterlo anche in presenza di un semplice “mal di pancia”
dell’intermediario finanziario non è conforme alla legge36. Il Legislatore
avrebbe teoricamente potuto dare tale nuovo rivoluzionario contenuto
all’art. 305ter cpv. 2 CP, concedendo agli intermediari finanziari un diritto alla
delazione dei propri clienti al minimo screzio; tuttavia non lo ha fatto, e non
può essere certo l’Esecutivo (che per l’art. 41 LRD, non dispone di una delega
legislativa, ma unicamente attuativa della legge) – e tantomeno il MROS o la
FINMA – a creare un simile (nuovo) diritto.
C.
Considerazione conclusiva
È chiaro che definire un sospetto fondato perché non è stato possibile
escluderlo suona un po’ diverso da quello che ci hanno insegnato all’università
e sembra porre una generale presunzione di colpevolezza. Il Legislatore ha però
deciso così ed il sistema che ne scaturisce ha il pregio della chiarezza37, ciò che
giova in primo luogo agli intermediari finanziari. Nel caso questi – per qualsiasi
motivo – non possano escludere il sospetto sono tenuti a comunicarlo al
MROS, che dispone di ben altre fonti informative per analizzare il caso e decidere se il sospetto è veramente fondato. Il rapporto col cliente – nel caso le
autorità penali non si attivino – non verrà necessariamente deteriorato, visto
che non saprà mai dell’avvenuta comunicazione (art. 10a LRD).
34
35
36
37
376
VILLARD, CR-LBA, art. 9 n. 41; THELESKLAF, OFK-GWG, ART. 9 n. 10; NAEF, Novità
fiscali 2021, p. 508.
Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del
Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 232.
VILLARD, CR-LBA, art. 9 n. 170 con. rif.
VILLARD, CR-LBA, art. 9 n. 30.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
Il sistema è dunque tutto sommato accettabile, purché ognuno degli attori coinvolti nella lotta antiriciclaggio faccia la sua parte e si assuma le sue responsabilità. Come contropartita a quest’obbligo di comunicazione più generalizzato,
gli intermediari finanziari devono però potere fare affidamento sul comportamento delle autorità. Se, a seguito di una comunicazione, il MROS non trasmette la stessa alle autorità penali (o queste non dispongono il sequestro degli
averi), l’intermediario finanziario deve poterne dedurre che il suo sospetto non
era fondato38: non deve perciò necessariamente sentirsi obbligato ad interrompere la relazione e può presumere (almeno fino all’insorgere di nuovi indizi o
elementi) l’origine lecita degli averi in questione. È infatti il MROS che decide
in prima istanza se il sospetto era o no fondato.
Costituisce perciò un’inaccettabile fuga dalle proprie responsabilità la tesi del
MROS, secondo cui dalla mancata trasmissione alle autorità penali l’intermediario non dovrebbe trarre conclusioni, per esempio per quanto riguarda l’adeguatezza della sua comunicazione o l’origine lecita degli averi segnalati39.
Fosse così, il sistema antiriciclaggio svizzero sarebbe totalmente squilibrato ed
equivarrebbe ad un alibi per dare sempre torto al cittadino intermediario finanziario, facendone un capro espiatorio.
III.
La prescrizione del reato di violazione dell’obbligo
di comunicazione (art. 37 LRD)
L’avvocato-intermediario finanziario che viola il suo obbligo di comunicazione di sospetto al MROS (art. 9 LRD) commette un reato, che l’art. 37
cpv. 1 LRD punisce con la multa sino a CHF 500’000 in caso di intenzionalità,
mentre la negligenza è punita secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD con la multa sino a
CHF 150’000.
Visto che la LRD è una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1
lett. f della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1),
il perseguimento di tali contravvenzioni si prescrive in sette anni (art. 52
LFINMA).
Ma quando cessa il decorso del termine di prescrizione?
38
39
Perché il MROS è obbligato a denunciare penalmente il caso se il sospetto è fondato
(art. 23 cpv. 4 LRD); se non lo fa, significa che il sospetto non è fondato.
UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO (MROS), Rapporto
d’attività 2021, p. 40.
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377
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
A.
La vexata quaestio
1.
Dato procedurale di partenza
Per l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, la competenza per il perseguimento penale della contravvenzione di cui all’art. 37 LRD spetta al Dipartimento federale delle finanze (DFF), che applica la Legge sul diritto penale amministrativo
(DPA; RS 313.0).
In tale procedura il DFF, esperita l’istruttoria, notifica dapprima all’imputato il
processo verbale finale, enunciante i suoi dati personali e la descrizione della
fattispecie del reato (art. 61 DPA). Decorso il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni dell’imputato, il DFF desiste dal procedimento oppure
emana un decreto penale indicante, tra gli altri, la fattispecie e la pena (art. 64
DPA); se l’imputato non fa opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 DPA). Se
invece viene interposta opposizione motivata, il DFF riesamina il decreto
(art. 69 DPA) e, se lo conferma, emana la decisione penale motivata, contenente indicazioni analoghe a quelle del decreto penale (art. 70 DPA); la decisione penale è equiparata ad una sentenza esecutiva, a meno che l’imputato non
chieda entro 10 giorni dalla sua notifica di essere giudicato da un tribunale
(art. 72 DPA).
Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA).
Né l’art. 11 DPA né l’art. 52 LFINMA menzionano quale sia l’atto che fa cessare il decorso del termine di prescrizione dell’azione penale. Giusta l’art. 2
DPA, la questione è dunque retta dall’art. 97 cpv. 3 CP, che prevede testualmente:
3
Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
Poiché il decreto penale ai sensi dell’art. 64 DPA non colpito da opposizione è
per legge equiparato ad una sentenza (art. 67 cpv. 2 DPA), è ovvio che abbia
anche l’effetto di fare cessare il decorso della prescrizione. Lo stesso si dica
per la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA che, se non è stato richiesto
entro il termine legale il giudizio di un tribunale, pure è parificata ad una sentenza (art. 72 cpv. 3 DPA).
Controverso è invece se il decreto penale colpito da opposizione o la decisione
penale contro la quale sia stato richiesto il giudizio di un tribunale abbiano
effetto sulla prescrizione.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
2.
Giurisprudenza del Tribunale federale
In un caso del 2007, il Tribunale federale ha costatato che non emergeva dai dibattiti parlamentari se il Legislatore avesse voluto parificare – in
merito agli effetti sul decorso della prescrizione – la decisione penale ex art. 70
DPA ad una sentenza di prima istanza, anche quando sia stato richiesto il giudizio di un tribunale. Ha però deciso che andasse effettivamente parificata, visto che una simile decisione penale sarebbe necessariamente emanata – analogamente ad una sentenza – dopo un esame con cognizione completa ed a
seguito di una procedura contraddittoria, al contrario del decreto penale ex
art. 64 DPA40.
Nel 2012 ha poi confermato che il decreto penale ex art. 64 DPA non costituisce una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP e ciò anche
qualora l’opposizione al decreto penale sia trattata come richiesta del giudizio
di un tribunale (art. 71 DPA) e non sia quindi proprio emanata alcuna decisione
penale41. Ha invece lasciato esplicitamente indeciso il quesito a sapere se fosse
il caso di cambiare la giurisprudenza in merito alla decisione penale ex art. 70
DPA42.
Applicando invece il CPP, in un caso del 2016, il Tribunale federale ha negato
che un decreto di accusa ex art. 352 CPP, se colpito da opposizione, possa avere
l’effetto dell’art. 97 cpv. 3 CP sulla prescrizione. Infatti, il decreto di accusa
sarebbe parificato a sentenza unicamente in caso di mancata opposizione
(art. 354 cpv. 3 CPP) e pure dai lavori preparatori si desumerebbe, a contrario,
che non può invece influire sulla prescrizione, se è stata interposta opposizione.
Inoltre, in caso di opposizione, il decreto di accusa sarebbe da ritenere decaduto, non potendo quindi avere qualità di sentenza; indipendentemente dal fatto
che vengano svolte ulteriori indagini dopo l’opposizione, il decreto di accusa
non potrebbe essere considerato una “sentenza di primo grado” ai sensi
dell’art. 97 cpv. 3 CP43.
Infine, nel 2019, l’Alta Corte ha ritenuto che una sentenza contumaciale ex
art. 366 CPP costituisca una sentenza di prima istanza giusta l’art. 97 cpv. 3 CP
unicamente a condizione che non sia presentata successivamente alcuna istanza
di nuovo giudizio e che la sentenza contumaciale non sia sostituita da una
nuova sentenza; infatti la sentenza contumaciale decadrebbe nel caso di emanazione di una nuova sentenza in seguito all’accoglimento dell’istanza di
nuovo giudizio44.
40
41
42
43
44
DTF 133 IV 112 c. 9.4.4.
DTF 139 IV 62 c. 1.4.5.
DTF 139 IV 62 c. 1.4.6.
DTF 142 IV 11 c. 1.2.2.
DTF 146 IV 59 c. 3.4.5.
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FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
3.
Critiche dottrinali
La maggioranza della dottrina ha criticato la giurisprudenza del Tribunale federale.
GARBARSKI/MACALUSO, hanno rilevato che la decisione penale ex art. 70 DPA
sarebbe del tutto assimilabile, dopo che è stato richiesto il giudizio di un tribunale, ad un decreto di accusa colpito da opposizione; in un caso come nell’altro
l’atto in questione risulterebbe decaduto con effetto ex tunc e non potrebbe perciò avere alcuna valenza di pronuncia giurisdizionale45, come del resto il Tribunale federale riconosce anche nel caso di una sentenza contumaciale colpita
da istanza di nuovo giudizio46. Inoltre, le differenze della procedura, dal punto
di vista del carattere contraddittorio, tra decisione penale e decreto di accusa
non sarebbero, dall’entrata in vigore del CPP, più esistenti47. La decisione penale ex art. 70 DPA non sarebbe neppure molto differente né pronunciata al
termine di una procedura più contraddittoria rispetto al decreto penale ex art. 64
DPA (del quale di solito è peraltro un “copia-incolla”), che però il Tribunale
federale non ritiene atto ad influenzare il decorso della prescrizione48. Infine,
una “sentenza di prima istanza” ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP presupporrebbe
necessariamente che emani da un tribunale indipendente ed imparziale ai sensi
dell’art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dell’art. 30 della Costituzione
federale (Cost; RS 101), ciò che ovviamente non è il caso per il DFF49. Analoghe critiche sono state mosse da ACHERMANN/FRANK50, RYSER51 E ZURBRÜGG52.
Soltanto BURRI/EHMANN53 non condividono tali critiche, facendo tuttavia notare che l’affermazione del Tribunale federale sul preteso carattere sommario
del decreto penale ex art. 64 DPA (che per tale motivo non sarebbe atto ad
interrompere il decorso della prescrizione) non sembra corretta, visto che tale
decreto è emanato a seguito di un’istruttoria completa54.
45
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53
54
380
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 72-74 con i riferimenti dottrinali.
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 75.
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 76.
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 77.
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 79-80.
ACHERMANN/FRANK, BSK-VStrR, art. 2 n. 232.
RYSER, BSK-VStrR, art. 71 n. 10.
ZURBRÜGG, BSK-STGB, art. 97 n. 62.
BURRI/EHMANN, BSK-VStrR, art. 70 n. 26-30.
BURRI/EHMANN, BSK-VStrR, art. 70 n. 26; anche KRÄUCHI, LeGes 2004, p. 124 aveva
precedentemente sostenuto che il decreto penale ex art. 64 DPA potesse interrompere
la prescrizione, visto che nella procedura che lo precede l’imputato ha ampio diritto di
esser sentito.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
4.
Il Tribunale federale conferma la sua giurisprudenza
Chiamato su ricorso a riesaminare la propria giurisprudenza, il Tribunale ha deciso nel 2021 di confermarla definitivamente55.
A dire il vero, le sue motivazioni sembrano soprattutto fondate sulla necessità
di garantire stabilità alla giurisprudenza della Alta Corte (stare decisis et non
quieta movere), attenta com’è stata a mettere in evidenza che l’assimilazione
della decisione penale ex art. 70 DPA ad una sentenza di prima istanza era stata
più volte ed ancora recentemente confermata56.
Dalla lettura delle motivazioni risulta comunque che il Tribunale federale ha
ribadito che l’elemento decisivo per individuare l’atto che mette termine al decorso della prescrizione sarebbe il fatto che lo stesso sia stato preceduto da una
procedura contraddittoria con ampi diritti di partecipazione dell’imputato,
come appunto sarebbe la decisione penale ex art. 70 DPA, al contrario di un
decreto di accusa o di una sentenza contumaciale secondo il CPP57.
B.
Valutazione critica della giurisprudenza
L’attuale (definitivamente confermata) giurisprudenza, che assimila,
in merito alla prescrizione, la decisione penale ex art. 70 DPA ad una sentenza
di prima istanza ex art. 97 cpv. 3 CP, è inaccettabile, perché insanabilmente
contraddittoria ed avulsa dalla realtà.
1.
L’argomento a contrario e la volontà del Legislatore
La legge stessa prevede quando e se una decisione penale ex art. 70
DPA sia da equiparare a sentenza: in caso di mancata richiesta di giudizio da
parte di un tribunale (art. 72 cpv. 3 DPA). In maniera terribilmente analoga, è
la legge che specifica quando e se il decreto di accusa ex art. 352 CPP equivalga a sentenza: in caso di mancata opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP). Ragionando a contrario, se ne deve necessariamente desumere che in ogni altro caso
decisione penale e decreto di accusa non sono equiparabili ad una sentenza di
prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP), almeno secondo il testo letterale della legge.
Il Tribunale federale è però andato anche un passo avanti, indagando su quale
fosse stata la volontà del Legislatore (tacitamente, per verificare che questa
55
56
57
DTF 147 IV 274.
DTF 147 IV 274 c. 1.4-1.6.
DTF 147 IV 274 c. 1.7.
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381
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
corrispondesse al testo della legge approvata). Quando ha negato al decreto di
accusa ex art. 352 CPP opposto alcun effetto sulla prescrizione, ha infatti specificato che già nel Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998
sulla modifica del CP veniva indicato58 che anche un decreto di accusa valeva
quale “sentenza di prima istanza” se non colpito da opposizione: a contrario,
ciò non valeva per il decreto di accusa contro il quale era stata interposta opposizione59.
Non si vede proprio perché dovrebbe essere trattato diversamente il caso della
decisione penale ex art. 70 DPA colpita da richiesta di giudizio da parte di un
tribunale, a proposito della quale il Tribunale federale ha peraltro costatato che
non fosse accertabile una specifica volontà divergente del Legislatore60: vale
quindi il chiaro testo di legge, a contrario.
2.
Una decisione penale decaduta non esiste
Il Tribunale federale stesso ha (giustamente) rilevato, a proposito del
decreto di accusa ex art. 352 CPP, che in caso di opposizione lo stesso decade
e da tale decadenza ha dedotto che non potesse essere assimilato ad una sentenza di prima istanza che fa cessare la decorrenza del termine di prescrizione61.
A proposito della sentenza contumaciale ex art. 366 CPP, l’Alta Corte ha pure
precisato che la richiesta di istanza di nuovo giudizio e la nuova sentenza che
la sostituisce fanno decadere la sentenza contumaciale, che è quindi da ritenere
come mai esistita62: in altre parole, la richiesta di nuovo giudizio ha effetto
ex tunc.
Ma allora proprio non si capisce perché dovrebbe essere diversa la sorte di una
decisione penale ex art. 70 DPA, se contro la stessa è stato richiesto il giudizio
di un tribunale. Tale richiesta la fa decadere con effetto ex tunc, rendendola
giuridicamente inesistente. Come può una decisione che giuridicamente non
esiste avere degli effetti sulla prescrizione63?
La tesi del Tribunale federale sugli effetti della decisione ex art. 70 DPA fa a
cazzotti con quanto sostenuto dallo stesso Tribunale federale a proposito del decreto di accusa ex art. 352 CPP e della sentenza contumaciale ex art. 366 CPP.
58
59
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62
63
382
FF 1998 II 1814.
DTF 142 IV 11 c. 1.2.2.
DTF 133 IV 112 c. 9.4.4.
DTF 142 IV 11 c. 1.2.2.
DTF 146 IV 59 c. 3.4.5.
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 74.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
3.
Analogia col decreto penale ex art. 64 DPA
Secondo l’Alta Corte, la decisione penale ex art. 70 DPA interromperebbe la prescrizione perché sarebbe emanata dopo un esame con cognizione
completa, al contrario del decreto penale ex art. 64 DPA che sarebbe basato su
un esame sommario e perciò non sarebbe interruttivo della prescrizione64.
Ciò non è vero. Il decreto penale è infatti necessariamente preceduto dal processo verbale finale ex art. 61 DPA, che viene steso soltanto quando il funzionario inquirente reputa completa l’inchiesta e ritiene che un’infrazione sia stata
commessa (art. 61 cpv. 1 DPA). Inoltre, l’atto deve descrivere la fattispecie ed
essere notificato all’imputato per dargli modo di spiegarsi e chiedere un complemento d’inchiesta (art. 61 cpv. 2 e 3 DPA). In seguito, il decreto penale deve
indicare l’imputato, la fattispecie, le disposizioni legali applicate, la pena, le
spese, la decisione sugli oggetti sequestrati, i rimedi giuridici (art. 64 cpv. 1
DPA) e, se diverge sostanzialmente dal processo verbale finale, le divergenze
vanno enunciate e motivate succintamente (art. 64 cpv. 2 DPA). Insomma,
nulla nella legge lascia intendere che il decreto penale sia fondato su un esame
sommario e l’affermazione in tal senso del Tribunale federale è lontana dalla
realtà65. L’unico caso in cui si può presumere che ci si limiti ad un esame sommario è quello della procedura abbreviata ex art. 65 DPA, che però esige che
l’infrazione sia manifesta, la multa non superiore a CHF 2’000 e che l’imputato
rinunci a ogni rimedio giuridico.
La procedura ordinaria alla base del decreto penale è perciò del tutto simile a
quella alla base della decisione penale ex art. 70 DPA che, dovendo peraltro
avere il medesimo contenuto del decreto penale (art. 70 cpv. 2 DPA), spesso
ne è sostanzialmente la semplice fotocopia66.
Trattando, ai fini interruttivi della prescrizione, il decreto penale diversamente
dalla decisione penale, il Tribunale federale distingue arbitrariamente due situazioni che invece sono uguali.
64
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66
DTF 133 IV 112 c. 9.4.4.
BURRI/EHMANN, BSK-VStrR, art. 70 n. 26; KRÄUCHI, LeGes 2004, p. 124; CAPUS/
BERETTA, p. 193 n. 797 concordano che il testo legale esige a contrario che il decreto
penale sia emanato soltanto dopo un’istruttoria completa, riservando però quale eccezione quei casi in cui il reato manifestamente non sussiste o sussiste talmente chiaramente da rendere inutile l’assunzione di ulteriori mezzi di prova.
GARBARSKI/MACALUSO, CR-LBA, art. 37 n. 77.
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383
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
4.
Procedura contraddittoria fittizia
Come esposto in precedenza, l’argomento principale del Tribunale federale per riconoscere alla decisione penale ex art. 70 DPA effetto interruttivo
della prescrizione è che sarebbe preceduta da una procedura contraddittoria con
ampi diritti di partecipazione dell’imputato67.
Si tratta però di argomento ingenuo ed avulso dalla realtà.
Infatti, l’aspetto cardine del diritto di essere sentito e di partecipazione di ogni
imputato è certamente quello di chiedere ed ottenere l’assunzione di mezzi di
prova a sua discolpa, apparentemente garantito dall’art. 37 cpv. 2 DPA. A
prima vista, si tratterebbe di un diritto molto rilevante, visto che il DPA non
specifica quali siano i motivi per rifiutare i mezzi di prova richiesti e la dottrina
ritiene che possano essere rifiutati soltanto quelli su fatti irrilevanti, evidenti,
noti all’autorità o già sufficientemente provati68. Oltre a ciò, la decisione del
funzionario inquirente sulle prove sembrerebbe, come ogni altra sua operazione
od omissione, impugnabile mediante reclamo al direttore dell’amministrazione
in causa (art. 27 cpv. 1 DPA), la cui decisione sarebbe impugnabile alla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 27 cpv. 3 DPA)69.
Tuttavia, la realtà è ben altra ed è dimostrata anche dal numero esiguo di sentenze della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di
rifiuto di prove70. Nulla obbliga infatti il funzionario inquirente a pronunciare
il rifiuto di prove con una decisione indipendente (che sarebbe impugnabile ex
art. 27 DPA), essendo del tutto legale inserire tale rifiuto all’interno di uno dei
tre atti principali della procedura contro i quali non è dato ricorso. Basta quindi
inserire il rifiuto delle prove nel processo verbale finale, contro il quale, per il
chiarissimo art. 61 cpv. 4 DPA, non vi è ricorso, oppure nel decreto penale ex
art. 64 DPA, che per giurisprudenza non è impugnabile ex art. 27 DPA71, oppure ancora nella decisione penale ex art. 70 DPA, che per giurisprudenza non
è soggetta a reclamo ex art. 27 DPA72. Con questo semplice accorgimento, perfettamente legale, il funzionario inquirente risulta essere l’autorità che decide
– sovranamente e senza alcun controllo gerarchico né giudiziario, perché il
mezzo di ricorso dell’art. 27 DPA è escluso – quali siano i diritti dell’imputato
67
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69
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72
384
DTF 147 IV 274 c. 1.4-1.6.
SCHENK/RENTSCH, BSK-VStrR, art. 37 n. 34; LEONOVA, BSK-VStrR, art. 27 n. 5.
SCHENK/RENTSCH, BSK-VStrR, art. 37 n. 35; LEONOVA, BSK-VStrR, art. 27 n. 5;
CAPUS/BERETTA, p. 132 n. 508.
LEONOVA, BSK-VStrR, art. 27 n. 5, ingenuamente, ritiene invece che tale numero esiguo indichi che tutte le prove richieste vengano sempre accettate e per questo la questione non sia problematica.
TPF, BV.2020.23 del 15 luglio 2020 con riferimento alla DTF 111 IV 188.
TPF, BV 2018.6 del 6 giugno 2018 c. 1.5, BV.2020.30 del 24 settembre 2020.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
in materia di prove. La quasi assenza di ricorsi al Tribunale penale federale in
materia di rifiuto di prove dimostra che tale accorgimento è largamente utilizzato. C’è da scommettere che, in casi dove la prescrizione incombe, l’accorgimento sia irrinunciabile.
I diritti di partecipazione all’istruttoria dell’imputato non sono perciò effettivi
ma illusori, lasciati come sono al sovrano arbitrio del funzionario amministrativo inquirente, parziale e non indipendente per definizione, essendo parte accusatrice.
In concreto e guardando la realtà delle cose, anche nella procedura del DPA
vige in sostanza il medesimo meccanismo del CPP in materia di prove: la reiezione da parte del pubblico ministero di un’istanza probatoria non è impugnabile (art. 318 cpv. 3 CPP).
La distinzione essenziale che il Tribunale federale vede tra decisione penale ex
art. 70 DPA e decreto di accusa ex art. 352 CPP in realtà quindi non esiste.
C.
Necessità di intervento legislativo
La giurisprudenza del Tribunale federale, contraddittoria e lontana
dalla realtà, si è infilata in un vicolo cieco, dal quale è improbabile che riesca
ad uscire.
Spetta al Legislatore intervenire per correggere la situazione.
1.
Tentativo fallito nel 2021
All’interno di un progetto di revisione, ben più vasto, sull’armonizzazione delle pene, il Consiglio federale aveva proposto nel 2018 di codificare
nella legge l’assurda giurisprudenza sopradescritta, aggiungendo un capoverso
3bis all’art. 11 DPA, prevedente che l’azione penale non si prescrive più se
prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione
penale o una sentenza di primo grado73.
Non venivano indicati speciali motivi per tale scelta, se non che si trattava della
giurisprudenza vigente del Tribunale federale e che la medesima regola era già
stata codificata dal Legislatore in un altro ambito, cioè all’art. 105 cpv. 2 della
Legge sull’IVA (LIVA; RS 641.20)74. Ciò non spiega un granché, visto che
73
74
FF 2018 2505.
Messaggio del 25 aprile 2018 concernente l’armonizzazione delle pene e l’adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, FF 2018 2423.
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385
FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
anche la citata disposizione dell’IVA – che non aveva tale tenore nell’originario disegno di legge – era stata alla fin fine votata per motivi rimasti ignoti75.
Per fortuna il Legislatore ha nel 2021 saggiamente deciso di non seguire il Consiglio federale su tal punto, rinviando tutto ad una discussione approfondita da
svolgersi nell’ambito della futura revisione del DPA76.
2.
Futura revisione del DPA
Vista l’adozione da parte del Parlamento della mozione 14.4122 di
ANDREA CARONI “Per un diritto penale amministrativo moderno”, l’Ufficio federale di giustizia sta preparando un avamprogetto di revisione del DPA, che è
previsto sia messo in consultazione nell’estate del 2023.
Questa sarà l’occasione per discutere approfonditamente anche della questione
dell’interruzione della prescrizione e correggere l’attuale insoddisfacente situazione.
Ciò potrebbe essere fatto con l’adozione di un nuovo capoverso 3bis
dell’art. 11 DPA dal seguente tenore:
3bis
L’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del
termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado oppure una decisione parificata ad una sentenza secondo gli articoli 67
capoverso 2 o 72 capoverso 3 della presente legge.
IV.
L’onorario dell’avvocato penalista
A.
Il rischio di riciclaggio
1.
Nessuna eccezione per gli avvocati difensori
La questione è nota e dibattuta da diverso tempo e deriva dalla semplice constatazione che l’art. 305bis CP (a differenza dell’art. 305ter CP o
dell’art. 9 LRD, che riguardano solo i valori oggetto di intermediazione finanziaria) si applica anche all’incasso di normali prestazioni contrattuali, compresi
gli onorari degli avvocati e dei notai. Il problema può riguardare indistintamente anche l’attività degli avvocati in ambito di diritto civile o amministrativo, ma è in particolare l’avvocato penalista, confrontato con il patrocinio di
75
76
386
BURRI/EHMANN, BSK-VStrR, art. 70 n. 31.
Relatore della Commissione Daniel Jositsch, BU 2021 CS 1272; Relatrice della Commissione Sibel Arslan, BU 2021 CN 2534.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
persone accusate di reati in cui sono potenzialmente in gioco valori patrimoniali di illecita provenienza (in particolare: reati patrimoniali, traffico di stupefacenti, organizzazione criminale, …), che, accettando il pagamento dei propri
onorari da parte del cliente, corre più concretamente il rischio di rendersi colpevole di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP.
Infatti, sebbene l’applicazione dei normali criteri antiriciclaggio ai rapporti tra
gli avvocati difensori e i loro clienti, la sanzionabilità penale dell’avvocato e
l’eventuale confisca ex art. 70 CP degli onorari pagati dal cliente risultino problematici dal punto di vista della garanzia costituzionale e convenzionale di
ogni persona incriminata ad una difesa efficace, la giurisprudenza del Tribunale
federale ha da tempo confermato il principio generale secondo il quale anche
l’avvocato confrontato con una difesa penale di fiducia non può richiamarsi
alla buona fede del terzo ex art. 70 cpv. 2 CP a partire dal momento in cui, sulla
base delle informazioni in suo possesso, deve prendere in considerazione la
concreta possibilità (in una misura corrispondente al dolo eventuale) che i fondi
a lui versati possano provenire da un reato; posto che la buona fede deve sussistere sia al momento della ricezione del denaro (ad esempio nella forma di un
anticipo sull’onorario), sia al momento in cui viene fornita la controprestazione77. In questo senso, quindi, dal momento che il Legislatore svizzero, a
differenza ad esempio degli Stati Uniti, non ha previsto alcuna eccezione per
gli onorari degli avvocati difensori, è incontestabile, sebbene venga minimizzato da alcuni autori78, che la loro accettazione rischia di costituire un atto di
riciclaggio di denaro ai sensi del diritto penale79.
2.
Possibili soluzioni
La dottrina che da tempo si occupa di questo argomento ha di volta in
volta individuato alcune possibili soluzioni al problema, tra le quali le più accreditate paiono essere l’esclusione dal campo di applicazione dell’art. 305bis
CP degli onorari dell’avvocato difensore, nella misura in cui siano adeguati,
sullo stile di quanto avviene negli Stati Uniti80, o limitare la punibilità del difensore al solo dolo diretto, vale a dire al caso in cui egli accetti dei valori
patrimoniali nella piena consapevolezza della loro illecita provenienza, come
avviene in Germania, inizialmente a seguito di una decisione del 2004 del Bun-
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78
79
80
TF, 1S.6/2006 del 5 maggio 2006, 1B_365/2012 del 10 settembre 2012 c. 3.3; SCHOLL,
Kommentar KV-KO, art. 70 StGB n. 380.
CHAPPUIS/TUNIK, Anwaltsrevue 2009, p. 116.
WOHLERS, RPS 2/2002, p. 197.
GIANNINI, p. 196 segg.; TSAGKARAKI, p. 205.
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FRANCESCO NAEF / COSTANTINO CASTELLI
desverfassungsgericht81 ed oggi in forza del § 261 cpv. 1 cifra 4 dello Strafgesetzbuch tedesco, entrato in vigore nel 2021.
Entrambe queste soluzioni presentano però a loro volta dei possibili problemi.
Senza voler approfondire il tema in questa sede, ci si può limitare ad esempio
a considerare che può intanto risultare difficile o arbitrario stabilire la congruità
di una nota d’onorario del difensore; che molto difficilmente l’autorità penale
è in grado di portare la prova della piena consapevolezza soggettiva dell’avvocato sull’origine illecita dei fondi e che comunque, più in generale, urta il comune sentimento di giustizia l’idea che l’autore di un reato possa pagarsi indisturbato un costoso avvocato difensore proprio con il denaro sottratto alla
vittima.
Per questi motivi, in Svizzera, la soluzione che sembra trovare maggiore sostegno è quella che preveda la possibilità, per il difensore che nutre dei fondati
dubbi sulla provenienza lecita del denaro utilizzato per il pagamento dei suoi
onorari, di rifiutare tale pagamento e di chiedere di essere nominato quale difensore d’ufficio a spese dello Stato82.
Occorre però esaminare se una soluzione del genere sia compatibile con l’ordinamento giuridico in vigore, o se invece occorra una riforma legislativa.
B.
De lege lata: la nomina quale difensore d’ufficio?
1.
Prima dell’entrata in vigore del CPP
In passato, la soluzione della nomina a difensore d’ufficio, con il gratuito patrocinio a spese dello Stato, dell’avvocato confrontato con un rischio di
riciclaggio nel pagamento delle proprie prestazioni, sembra essere stata puntualmente adottata e aver trovato tutela, direttamente o indirettamente, da parte
dei Tribunali svizzeri.
In questo senso si era espresso ad esempio con un obiter dictum il Tribunale
d’appello del Canton Zurigo in una sentenza del 26 gennaio 200983. Nella predetta decisione del 5 maggio 2006, il Tribunale federale ha escluso che la confisca degli anticipi precedentemente ricevuti dal difensore di fiducia attraverso
denaro provento di reato potesse ledere il diritto dell’imputato ad essere difeso
da un avvocato di sua scelta, proprio perché il difensore di fiducia aveva nel
81
82
83
388
GIANNINI, p. 120 segg.
PIETH, BSK-StGB, art. 305bis n. 56; RUCKSTUHL, BSK-StPO, art. 132 n. 29; GIANNINI,
p. 225; TEICHMANN/GERBER, Jusletter del 25 aprile 2022, p. 7 n. 13; SCHOLL, Kommentar KV-KO, art. 70 StGB n. 380-381.
OG-ZH, SB080379 del 26 gennaio 2009, p. 17.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
frattempo chiesto ed ottenuto la nomina quale difensore d’ufficio84. La questione era stata inoltre espressamente trattata dal Tribunale penale federale, in
una decisione della Corte dei reclami penali del 15 febbraio 2005, che, nel caso
di un imputato accusato di appartenere ad un’organizzazione criminale, aveva
riconosciuto lo stato d’indigenza ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 della Legge federale sulla procedura penale (PP) allora in vigore, dato che le accuse mosse nei
suoi confronti impedivano al suo difensore di chiedergli il pagamento dell’onorario, in quanto lo stesso sarebbe potuto risultare provento delle attività illecite
oggetto delle imputazioni85.
Questo approccio al problema è ancora praticabile?
2.
Secondo il CPP
Nell’ambito dell’unificazione della procedura penale a livello federale, la questione non è stata trattata, di modo che non resta che valutare se
l’istituto del difensore d’ufficio, così come previsto dagli artt. 132 segg. CPP,
sia idoneo a fornire una risposta all’avvocato che si trovi confrontato con il
problema del pagamento dei propri onorari attraverso denaro di possibile provenienza illecita. Purtroppo, occorre qui constatare che la giurisprudenza del
Tribunale federale, che avrebbe potuto fare luce sulla questione, risulta invece
piuttosto insoddisfacente.
a)
Difesa d’ufficio per indigenza ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP
La questione in oggetto è stata direttamente affrontata dall’Alta Corte
in una sentenza che riguardava la richiesta di essere nominato quale difensore
d’ufficio formulata dall’avvocato di fiducia precedentemente designato da una
persona nei confronti della quale il Ministero pubblico ticinese aveva aperto un
procedimento penale per appropriazione indebita, truffa per mestiere, amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro. In
questo caso, la richiesta, respinta in sede cantonale, era stata motivata proprio
con il fatto che, alla luce dei fatti così come ricostruiti ed esposti dall’autorità
di perseguimento penale, l’avvocato non poteva escludere che i valori patrimoniali impiegati per pagare le sue note professionali costituissero provento di
reato.
84
85
TF, 1S.6/2006 del 5 maggio 2006 c. 3.2.3.
TPF, BB.2005.1 del 15 febbraio 2005.
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Analogamente a quanto fatto dal Tribunale penale federale nella precitata sentenza del 15 febbraio 200586, il Tribunale federale ha esaminato la fattispecie
sotto il profilo della difesa d’ufficio per indigenza ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP,
che ha indicato essere applicabile anche ai casi di difesa obbligatoria ex art. 130
CPP. L’Alta Corte ha però in questo caso respinto il ricorso, ritenendo che né
l’imputato, né il suo avvocato di fiducia avrebbero ottemperato all’obbligo di
esporre in modo completo la situazione finanziaria dell’imputato, al fine di dimostrare l’indisponibilità dei mezzi necessari a rimunerare il difensore87. Adito
con domanda di revisione, il Tribunale federale ha ribadito questa sua decisione, precisando che “se l’imputato non espone puntualmente la sua situazione economica, non è possibile stabilire ch’egli non dispone (più) di mezzi
leciti per far fronte alla sua difesa. In mancanza di accertamenti chiari e vincolanti al riguardo, non può quindi essere statuito con cognizione di causa
sulla fondatezza della sua domanda di nominargli un difensore d’ufficio”88.
Si tratta di una giurisprudenza sicuramente non priva di criticità, sia dal punto
di vista del diritto, in quanto difficilmente conciliabile con la facoltà dell’imputato di non deporre e di non collaborare (art. 113 CPP), sia da quello pratico,
considerato che nella realtà non sembra di regola né consigliabile né agevole
per l’imputato provare al Ministero pubblico di non disporre di valori patrimoniali di provenienza lecita.
b)
Difesa d’ufficio per caso di difesa obbligatoria ex
art. 132 cpv. 1 lett. a CPP
Meno problematica dovrebbe logicamente risultare la soluzione per i
casi di difesa obbligatoria (art. 130 CPP), dove, come ha confermato il Tribunale federale nel 2013, la designazione di un difensore d’ufficio ex art. 132
cpv. 1 lett. a CPP non richiede la dimostrazione dell’indigenza finanziaria
dell’imputato e l’autorità di nomina è tenuta a rispettare il diritto di proposta di
quest’ultimo ex art. 133 cpv. 2 CPP, dal quale è possibile prescindere solo in
presenza di sufficienti motivi sostanziali, quali ad esempio un conflitto di interessi, il sovraccarico, o il rifiuto dell’incarico da parte del difensore desiderato,
rispettivamente l’assenza delle necessarie qualifiche da parte di quest’ultimo89.
86
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88
89
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TPF, BB.2005.1 del 15 febbraio 2005.
TF, 1B_496/2021 del 20 aprile 2022 c. 3.3 (si precisa uno degli autori del presente articolo era rappresentante di una parte e personalmente ricorrente nel procedimento in
questione).
TF, 1F_18/2022 del 1° luglio 2022 c. 2.5.
DTF 139 IV 113.
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L’avvocato e le norme antiriciclaggio
Tuttavia, in una successiva sentenza avente per oggetto una situazione apparentemente analoga, siccome anch’essa relativa ad un caso di difesa obbligatoria, il Tribunale federale ha invece tutelato la decisione cantonale, che aveva
negato la nomina quale difensore d’ufficio dell’avvocato di fiducia precedentemente incaricato, proprio per il fatto che, al momento della richiesta, l’imputato disponeva ancora di un difensore di fiducia. In sostanza, secondo il Tribunale federale, il diritto di farsi nominare un difensore d’ufficio di propria scelta,
senza dover esporre la propria situazione finanziaria, è dato esclusivamente
quando l’eventuale precedente mandato di fiducia è revocato; circostanza che,
nello specifico caso e a differenza di quello giudicato con la predetta decisione
del 2013, non era (formalmente) intervenuta90.
Di conseguenza, seguendo questa giurisprudenza, l’avvocato che, in un caso di
difesa obbligatoria, vuole evitare il rischio di commettere riciclaggio di denaro
accettando dei pagamenti sospetti da parte del proprio cliente, non può tecnicamente ricorrere ad una difesa d’ufficio e non gli resta che rinunciare al mandato. Solo in un secondo momento egli potrà essere nuovamente nominato, in
qualità di difensore d’ufficio, facendo appello al diritto di scelta dell’imputato
ex art. 133 cpv. 2 CPP. Si tratta però di una soluzione artificiosa, non priva di
incognite (l’avvocato che ha rinunciato al mandato non ha alcuna possibilità di
intervenire, qualora, in dispregio del diritto di scelta dell’imputato ex art. 133
cpv. 2 CPP, venisse designata un’altra persona quale difensore d’ufficio) e che
rischia comunque di pregiudicare il rapporto di fiducia tra il difensore e il suo
patrocinato.
C.
Conclusione
In definitiva, occorre concludere che, allo stato attuale, non vi sia in
Svizzera una soluzione ideale al problema dell’avvocato penalista confrontato
con il pagamento dei propri onorari attraverso fondi di dubbia provenienza.
L’unica via oggi concretamente perseguibile consiste nel sollecitare una difesa
d’ufficio, previa rinuncia al mandato (nei casi di difesa obbligatoria) o esposizione della situazione economica del cliente (negli altri casi), salvo eventualmente che, già dallo stato di fatto così come ritenuto dall’autorità inquirente,
risulti chiaro che tutti i mezzi finanziari di cui l’imputato dispone, o di cui potrebbe disporre, sono integralmente di origine criminale e di conseguenza una
difesa di fiducia non possa essere garantita per via di un evidente rischio di
riciclaggio di denaro91.
90
91
TF, 1B_364/2019 del 28 agosto 2019.
RUCKSTUHL, BSK-StGB, art. 132 n. 29; TEICHMANN/GERBER, Jusletter del 25 aprile
2022, p. 7 n. 15.
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De lege ferenda, rimane invece auspicabile una migliore e più chiara soluzione
del problema, ad esempio introducendo nel CPP uno specifico caso di difesa
d’ufficio, quando esiste il concreto rischio che i fondi dell’imputato destinati a
remunerare il suo difensore siano in relazione con la fattispecie incriminata;
così come a suo tempo era stato già suggerito92.
V.
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