P
ISSN 2785-5716
actum
1
Rivista di diritto dei contratti
Rivista trimestrale
marzo 2024,
D IRETTA DA
Luigi Balestra, Elena Bargelli, Alberto Maria Benedetti,
Alessandro D’Adda, Ugo Salanitro, Claudio Scognamiglio, Stefano Troiano
www.rivistapactum.it
IN EVIDENZA
IL «PRELIMINARE DI PRELIMINARE» È VALIDO, MA DEBOLE!
A.M. Benedetti
LE PRIX DANS LE PROJET DE RÉFORME DES CONTRATS SPÉCIAUX
G. Cattalano
COMPRAVENDITA DI AUTO USATA E TUTELA DEL CONSUMATORE CONSAPEVOLE DELL’ESISTENZA DEL
DIFETTO, MA NON (ANCHE) DELLA SUA CAUSA
R. Omodei Salè
IL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO E LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI CON PERSONE GUARITE DAL
CANCRO NELLA L. N. 193/2023
M. Faccioli
Comitato di Direzione
Luigi Balestra; Elena Bargelli; Alberto Maria Benedetti; Alessandro D’Adda; Ugo Salanitro; Claudio
Scognamiglio; Stefano Troiano.
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Salè.
Indice
Pactum,
n. 1/2024
EDITORIALI
A.M. Benedetti
Il «preliminare di preliminare» è valido, ma debole!
3
OBBLIGAZIONI
A. Bernes
Le obbligazioni condominiali tra parziarietà, solidarietà e sussidiarietà
(Commento a Cass. n. 5043/2023)
7
17
CONTRATTO IN GENERALE
A.G. Grasso
Interposizione fittizia e prova (non) scritta della simulazione
(Commento a App. Catania n. 773/2023)
21
33
R. Mazzariol
Profili di rilevanza contrattuale della chiamata all’eredità per rappresentazione
(Commento a Cass. n. 24951/2023)
39
53
F. Tonini
Caparra confirmatoria e non imputabilità dell’inadempimento: tutela restitutoria per il
contraente deluso
57
(Commento a Cass. n. 23209/2023)
69
RESPONSABILITÀ E RIMEDI
G. Remotti
La restituzione degli utili: natura e funzioni di un rimedio “sui generis”
(Commento a Cass. n. 20800/2023)
75
85
SINGOLI CONTRATTI
E. Capobianco
Il mutuo bancario tra tradizione e innovazione: a proposito della formazione del titolo
esecutivo
89
(Commento a Cass. n. 5921/2023)
96
G. Cattalano
Le prix dans le projet de réforme des contrats spéciaux
Pactum
Rivista di diritto dei contratti
99
n. 1/2024
1
G. Marchetti
Diritto del mediatore alla provvigione, preliminare di preliminare e mancato avveramento della condizione mista
115
(Commento a Cass. n. 17919/2023)
123
CONSUMO
R. Omodei Salè
Compravendita di auto usata e tutela del consumatore consapevole dell’esistenza del
difetto, ma non (anche) della sua causa
127
(Commento a Cass. n. 33926/2022)
138
CONTRATTO E PERSONA
M. Faccioli
Il diritto all’oblio oncologico e la disciplina dei contratti con persone guarite dal cancro
nella l. n. 193/2023
141
NEL PROSSIMO NUMERO
G. Oberto, I contratti della crisi coniugale quali negozi dissimulati: ovvero degli effetti
perversi di una giurisprudenza diseducativa
M.P. Pignalosa, Giochi al Casinò e contratti collegati. La Cassazione ancora trascura
l’applicazione dell’art. 1935 c.c. e ricorre ai bizantinismi
2
INDICE
Il «preliminare di preliminare» è valido,
ma debole!
EDITORIALI
Alberto Maria Benedetti
1. A metà novembre dello scorso anno, la Cassazione
– 13.11.2023, n. 31431 – è tornata sulla questione della validità e degli effetti del c.d. contratto preliminare
di preliminare.
In attesa di leggere, sulle pagine di questa Rivista,
un commento più articolato, offro ai lettori qualche
immediato spunto di riflessione, anche considerato
che, nei tempi recenti, il preliminare di preliminare
è tornato ad animare le aule di giustizia (in questo
numero, infatti, G. Marchetti annota una decisione –
Cass. n. 17919/2023 – che riguarda un preliminare di
preliminare, per quanto in relazione a un problema di
condizione mista).
Il caso da cui muove Cass. n. 31431/2023 è tipico: un
mediatore chiede la provvigione dopo la conclusione
di un «preliminare di preliminare»; può dirsi che l’affare si sia concluso già al momento della conclusione di questo negozio atipico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1755 c.c., generando così il credito del mediatore avente a oggetto la provvigione? Oppure l’affare
non è concluso e il mediatore non può esigere alcuna
provvigione dalle parti?
Nel 2015, le Sezioni Unite – nella nota decisione n.
4628/2015 – riconobbero la validità del «preliminare di preliminare», condizionata, per così dire, alla
configurabilità di «un interesse delle parti, meritevole di tutela, a una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti
negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del
regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale
originato dal primo preliminare».
*
Professore ordinario di Diritto privato, Università di Genova,
alberto.benedetti@unige.it.
Pactum
Rivista di diritto dei contratti
Insomma, il «preliminare di preliminare» è una variante atipica del preliminare, ammissibile se le parti
esprimono un interesse all’allungamento del procedimento formativo, che, da bifasico [preliminare + definitivo] diventa trifasico [preliminare di preliminare +
preliminare + definitivo].
Ammessa la validità, sorge inevitabilmente la questione – di evidente rilevanza pratica – se la conclusione
di questa variante del preliminare generi o non generi
il diritto del mediatore alla provvigione; se, cioè, possa ritenersi perfezionata la fattispecie dell’art. 1755
c.c., a tenore del quale sorge il diritto alla provvigione
«se l’affare è concluso» per l’intervento del mediatore.
La questione è, appunto, se il «preliminare di preliminare» realizzi o no un «affare concluso», almeno
ai fini del credito del mediatore avente ad oggetto la
provvigione.
2. Dopo un’iniziale risposta positiva (ad es. in Cass.,
n. 24397/2015 e in Cass. n. 923/2017), ha prevalso un
orientamento volto a escludere che il mediatore, dopo
la conclusione di un «preliminare di preliminare»,
possa esigere la provvigione dalle parti contraenti; si è
argomentato muovendo proprio dalla debolezza rimediale del «preliminare di preliminare», quale variante
atipica del vero e proprio preliminare: la Cassazione
ha sostenuto che, ai fini dell’applicazione dell’art.
1755 c.c., deve essersi costituito tra le parti un vincolo
giuridico che abiliti all’esecuzione in forma specifica
ex art. 2932 c.c. (o al risarcimento del danno), mentre, concludendo un «preliminare di preliminare», si
costituisce solo un vincolo a proseguire nel procedimento di formazione del contratto (preliminare) e,
dunque, dell’affare, ma detto contratto non legittima
né all’esecuzione in forma specifica, né al risarcimen-
n. 1/2024
3
to del danno inteso con riferimento all’oggetto del
contratto definitivo (e, quindi, all’interesse positivo),
ma fa sorgere una più limitata responsabilità contrattuale endoprocedimentale per violazione dell’accordo
interlocutorio (Cass., n. 30083/2019; sulla stessa linea Cass., n. 7781/2020; Cass., n. 39377/2021; Cass.,
n. 15559/2022).
3. Con la sentenza n. 31431/2023 la Cassazione conferma l’orientamento prevalente, riaffermando la
esclusiva natura «procedimentale» del «preliminare
di preliminare»; con esso, le parti, pur realizzando
un vincolo valido ed efficace (se corrispondente a un
interesse meritevole di tutela delle parti), regolano le
successive articolazioni del procedimento formativo
(dell’affare), senza abilitare le parti medesime ad agire per l’esecuzione specifica del negozio. Dunque non
c’è un «affare concluso», ma un affare «in via di conclusione» e il diritto del mediatore alla provvigione
non può, conseguentemente, ancora sorgere.
Concludendo questo negozio – come le Sezioni Unite
n. 4628/2015 hanno voluto precisare – le parti sono
ben consapevoli la piena realizzazione dell’affare richiede ancora verifiche e passaggi ulteriori e che non
vi sono ancora gli elementi per assumere un vincolo
contrattuale vero e proprio; «obbligo di (continuare a) trattare», non «obbligo di contrarre», da cui si
genera – alla luce del principio di buona fede – una
responsabilità endoprocedimentale, quando una parte, violando l’impegno assunto, si rifiuti di proseguire
nelle tappe successive del procedimento di formazione del contratto (rectius dell’affare, nell’ottica del diritto alla provvigione…). Un’obbligazione strettamente procedimentale, dalla quale rimangono estranei i
contenuti [che possono essere superati dagli atti successivi – preliminare vero e proprio, definitivo – sostanzialmente più impegnativi].
I giudici di legittimità criticano l’orientamento, pur
minoritario, inizialmente favorevole a ritenere sussistente il diritto del mediatore anche alla conclusione
del «preliminare di preliminare»; nell’unico vero precedente sul punto (Cass. n. 923/2017), i giudici sembrano ritenere che un «affare» possa dirsi concluso
quando anche se limitato all’obbligazione di proseguire l’iter procedimentale.
Ma, concludono i giudici nel novembre 2023, si tratta di un ragionamento errato, poiché un «affare» può
dirsi «concluso» solo per effetto «di un consenso vincolante, sottoposto, in caso di inadempimento, a esecuzione coattiva oppure all’azione risarcitoria estesa
4
EDITORIALI
all’intero danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile contemplato dal contratto».
E sebbene la nozione di «affare» appaia assai ampia, la Cassazione osserva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1755 c.c., «l’operazione economica deve
comunque ricollegarsi ad un contratto in grado di
produrre pienamente gli effetti dalle parti medesime
convenzionalmente programmati, e non ad un’intesa,
quale appunto il “preliminare di preliminare”, che (…)
viene comunque a produrre un mero vincolo di natura precontrattuale a carattere prodromico». D’altra
parte, se si ritenesse diversamente, «dovrebbe pervenirsi alla conclusione per cui sussiste il diritto del
mediatore alla provvigione anche nell’ipotesi in cui –
pur in assenza di quel “preliminare di preliminare”,
grazie al quale la prosecuzione delle trattative diviene
espressamente e pattiziamente oggetto di una obbligazione – la trattativa tra le parti messe in contatto
dal mediatore sia comunque giunta ad uno stadio tale
da determinare, in caso di rottura ingiustificata delle
trattative, l’insorgenza di un obbligo risarcitorio per
responsabilità precontrattuale oppure anche nell’ipotesi in cui le parti siano pervenute alla conclusione di
una mera puntuazione».
4. Cass. n. 31431/2023 merita di essere condivisa per
almeno due ragioni:
i. Nell’ottica dell’art. 1755 c.c., l’ «affare concluso» è
tale se il vincolo giuridico instaurato tra le parti abbia
a che fare con il bene oggetto della trattativa tra loro;
se, cioè, il negozio comunque denominato consenta
alla parte fedele, in caso di inadempimento dell’altra,
o l’esecuzione in forma specifica, o un risarcimento
pieno dell’interesse positivo; solo in questo caso il
mediatore ha portato a compimento la sua attività
potendosi ritenere «concluso» l’affare in ragione del
vincolo giuridico sostanziale e pieno realizzato tra le
parti (attraverso un contratto preliminare vero e proprio, assistito dall’art. 2932 c.c.).
ii. Nell’ottica procedimentale [secondo cui la formazione del contratto è terreno di elezione del «procedimento», intenso come sequenza di atti, fatti,
comportamenti dalla cui successione sorge l’accordo
contrattuale, o secondo schemi tipici o in base a pattuizioni intercorse tra le parti], la decisione riconosce
ampiamente che la formazione del contratto può essere rimessa all’autonomia privata, soprattutto per
la scansione delle fasi in cui si articola l’accordo contrattuale. In questo quadro, il «preliminare di preliminare» non è altro che un negozio la cui causa e il
cui effetto si racchiudono dentro il procedimento di
formazione del contratto, generando effetti obbligatori di sola natura procedimentale (a proseguire la
sequenza concludendo un vero e proprio preliminare,
salvo che una parte non adduca ragioni di rifiuto positivamente apprezzabili alla luce del principio di buona fede o sulla base delle pattuizioni stesse intercorse
nel «preliminare di preliminare»); in questa sequenza, il «preliminare di preliminare» può costituire un
primo passaggio negoziale, destinato al superamento
con negozi più «forti» che segnano le fasi successive,
fino a quella che chiude l’accordo (anche solamente
preliminare) realizzando irrevocabilmente e definitivamente l’affare.
(atipico) valido ed efficace, benché i suoi effetti si misurino esclusivamente sul piano procedimentale.
Cass. n. 31431/2023 conferma la sensazione che, in
giurisprudenza, si vada consolidando un quadro condiviso di regole sul contratto «preliminare di preliminare», a testimonianza della vivacità, nella prassi, di
questa variante del contratto preliminare. Certamente la regola riaffermata a novembre ‘23 dalla Cassazione rischia di minare le fondamenta di questa variante del preliminare: i mediatori certamente non ne
incoraggeranno la stipulazione!
5. In che senso, allora, può dirsi che il «preliminare
di preliminare» è debole, e rispetto a cosa? La «debolezza» si misura sul piano della distanza tra l’«affare»
(inteso come conseguimento del bene in vista della
vendita o dell’acquisto del quale le parti avviano un
contatto tra loro) e il «contratto» che le parti, mentre
trattano, reputano di stipulare per «bloccare» alcuni
punti della trattativa e assicurarsi il proseguo di essa.
La distanza è minima se le parti stipulano un vero e
proprio preliminare, perché il legislatore, tipizzando,
ha predisposto il rimedio dell’esecuzione in forma
specifica (art. 2932 c.c.), accompagnato dalla regola
che autorizza la trascrizione dell’atto (art. 2645-bis
c.c.), in tal modo avvicinando il preliminare non tanto al definitivo – dal quale continua a distinguersi per
i diversi effetti – quanto al bene oggetto del definitivo
(che già il preliminare, per il tramite del rimedio di
cui all’art. 2932 c.c., può far conseguire al promissario
acquirente, nel caso di rifiuto a stipulare il definitivo
da parte del promittente venditore).
La distanza aumenta in modo significativo, invece,
se le parti escono dal tipico, scegliendo di assicurare il prosieguo del procedimento con un atto meno
impegnativo, che, se inadempiuto, non fa accedere
al bene oggetto (finale) della trattativa avviata tra le
parti, ma, al più, espone l’inadempiente a una responsabilità tutta procedimentale, che nulla ha a che fare
con l’«affare», sempre sostanziale, che riguarda gli
interessi concreti di cui le parti, ciascuna dalla propria prospettiva, sono portatrici e con un determinato
bene.
La debolezza del «preliminare di preliminare», tuttavia, si coglie solo in relazione all’«affare» e al suo
(mancato) compimento (e nel confronto con la maggiore contiguità ad esso del vero e proprio contratto
preliminare), perché, quanto al resto, è un contratto
Pactum
Rivista di diritto dei contratti
n. 1/2024
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