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IL D IRITTO
ECCLESIAS T I C O
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Alessandro Albisetti, Romeo Astorri, Salvatore Berlingò,
Piero A. Bonnet, Salvatore Bordonali, Raffaele Botta,
Carlo Cardia, Nicola Colaianni, Orazio Condorelli,
Giorgio Feliciani, Manlio Miele, Gian Piero Milano, Paolo Moneta,
Raffaele Coppola, Giovanni B. Varnier, Andrea Zanotti
Redazi on e
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Settimio Carmig n an i Cari d i (per la redazione romana)
con la collaborazione di Michele Madonna
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Hanno collaborato a questo numero
Alessandro Albisetti, Romeo Astorri, Edoardo Barni,
Giorgio Feliciani, Saverio Gentile, Michele Madonna,
Enrica Martinelli, Chiara Minelli, Paolo Moneta,
Franco Mosconi, Marco Parisi, Francesco Rigano,
Alessandro Tira, Valerio Tozzi, Giovanni B. Varnier
I L D I R I T TO
EC C L E S I ASTICO
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an n o c x x v i i · 1 - 2 · g e n naio- giu gno 20 1 6
ri vi st a t ri me st ral e di r e t t a da
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P I S A · RO MA
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SOMMARIO
9
Attività dell’ADEC
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PARTE PRIMA
Giornata di Studi
Diritto e religione tra passato e futuro.
L’itinerario scientiico e accademico di Luciano Musselli
Pavia, Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri,
18 novembre 2016
Michele Madonna, L’itinerario scientiico e accademico di Luciano Musselli. Un convegno pavese dedicato all’uomo e allo studioso, anche nel ricordo di
Maria Vismara Missiroli
Paolo Moneta, Luciano Musselli studioso del diritto canonico
Romeo Astorri, Luciano Musselli studioso del diritto ecclesiastico
15
18
27
Nel ricordo di Luciano Musselli e Maria Vismara. Interventi di Giorgio Feliciani, Franco Mosconi, Valerio Tozzi, Chiara Minelli, Alessandro Albisetti, Francesco Rigano
33
studi
Marco Parisi, Enti religiosi, no proit ed economia solidale. Sull’interventismo sociale dell’associazionismo di tendenza etico-religiosa nelle attuali tensioni riformistiche
Enrica Martinelli, Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte prima : l’essenza concettuale della discretio iudicii
Michele Madonna, Libertà religiosa e prescrizioni alimentari nelle strutture
sanitarie. Brevi note di inquadramento
Alessandro Tira, Osservazioni sulle lettere apostoliche « Mitis et misericors
Iesus » per la riforma dei processi di nullità matrimoniale disciplinati nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
57
71
103
127
osservatorio europeo sulle libertà religiose
Decisioni
155
documenti
xvii Legislatura – Atto Camera, Interpellanza urgente 2/01685, presentata dall’On. Brunetta Renato il 28 febbraio 2017 nella seduta numero 750, modiicata il 1° marzo 2017 nella seduta n. 751, e risposta del Sot-
sommario
8
tosegretario di Stato per la Giustizia, Gennaro Migliore, nella seduta n.
757 di venerdì 10 marzo 2017
187
schede e recensioni
Matteo Carnì, Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi sufraganei. Contributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico nell’Italia Meridionale
(Giovanni B. Varnier)
Aldo Schiavone, Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria (Saverio
Gentile)
197
199
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PARTE SECONDA
giurisprudenza
Diritto ecclesiastico
matrimonio
Michele Madonna, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e ordine pubblico in tre pronunce della Suprema Corte di Cassazione del 2016
205
corte di cassazione – sez. i – 29 gennaio 2016, n. 1749 – Pres. Di Palma,
Rel. Lamorgese – D.E., M.F.
209
corte di cassazione – sez. i – 4 ottobre 2016, n. 19811 – Pres. Di Palma,
Rel. De Marzo – G.S., A.B.
212
corte di cassazione – sez. i – 21 novembre 2016, n. 23640 – Pres. Dogliotti, Rel. Bisogni – A.C., L.M.
213
insegnanti di religione
Michele Madonna, Il particolare trattamento economico degli insegnanti di
religione in due recenti sentenze della Corte di Cassazione
corte di cassazione – sez. lav. – 11 gennaio 2016, n. 201 – Pres. Macioce,
Rel. Di Paolantonio – Roma Capitale, B.L. e altri
corte di cassazione – sez. lav. – 7 novembre 2016, n. 22558 – Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio – Ministero dell’Istruzione, G.S.
217
221
225
varie
Edoardo Barni, Una recente pronuncia del Consiglio di Stato in tema di riti
religiosi nella scuola pubblica
233
consiglio di stato – sez. vi – 27 marzo 2017, n. 1388 – Pres. Santoro,
Est. Pannone – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ed Istituto comprensivo n. 20 di Bologna, Comitato Bolognese Scuola e
Costituzione ed altri
239
ATTIVITÀ DELL’ADEC
Verbali delle Assemblee ordinaria dell’adec del 7 ottobre 2016 e del 22 giugno 2017.
l giorno 7 ottobre 2016 si riunisce in Caserta, sede del Palazzo vescovile, l’assemblea ordinaria dei soci dell’adec convocata secondo quanto previsto dallo
statuto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. : Comunicazioni del Presidente ; Relazione del Segretario sullo stato della disciplina ; Discussione sulle
prospettive di reclutamento ; Varie ed eventuali.
Risultano in regola con il pagamento delle quote per il corrente anno sociale
n. 93 soci ordinari ; sono personalmente presenti n. 43 soci e presenti per mezzo
di delega n. 13 soci ; sono assenti giustiicati 8 soci.
Perciò la riunione è validamente costituita e si può legittimamente deliberare.
Si dà atto della presenza dei seguenti soci aggregati : Tira, Valletta, D’Amato,
Arcopinto, Lazzaroni, Balsarno, Oliosi, Mei, Decimo, Guzzo, Piccinini, Riva,
Carbonara, Losurdo, Greco. Sono le ore 15,45.
Assume la presidenza il Prof. Astorri, svolge le funzioni di segretario il Prof.
Consorti.
Il Prof. Astorri prende la parola e ricorda all’assemblea che si apre l’ultimo anno sociale governato dall’attuale Consiglio direttivo e che entro il prossimo mese di ottobre occorrerà procedere alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo
Consiglio. Al momento della sua nomina egli aveva già precisato che intendeva
assicurare la transizione dell’Associazione verso un deciso rinnovamento, per
poi lasciare. Le modiiche statutarie che nel frattempo abbiamo deliberato rendono peraltro impossibile una sua rielezione, che è pertanto esclusa. Coglie l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività in qui svolta, che giudica molto positiva, specialmente con riguardo alla partecipazione dei giovani e delle persone
non strutturate, alle quali probabilmente bisognerebbe dare ancora più spazio.
Riferisce poi della situazione di generale diicoltà degli studi giuridici – provate anche dallo scarsissimo successo dei prin giuridici – che considera una prova della ine del modello humboltiano dell’università. Tra gli elementi positivi
della vita sociale menziona l’aumento degli iscritti, il successo riscontrato della
nuova formula più partecipata adottata nei Convegni nazionali di Trento (2015)
e Caserta (2016). Tra gli aspetti problematici menziona la scarsità di dottorati e
soprattutto la ormai mancata corrispondenza fra le denominazioni dei nostri
corsi universitari ed i loro efettivi contenuti ; inine osserva che il successo o la
diicoltà delle nostre discipline dipendono dal ruolo assegnato al fattore religioso nell’odierna società.
Passa quindi la parola al segretario che svolge una relazione presentando i
dati quantitativi relativi all’organico ius 11, all’adec, al numero di dottorati e di
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I
« il diritto ecclesiastico » · 1-2 · 2016
OSSERVAZIONI SULLE LETTERE APOSTOLICHE
« MITIS ET MISERICORS IESUS »
per la riforma dei processi di nullità matrimoniale
disciplinati nel codice dei canoni
delle chiese orientali *
Alessandro Tira
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Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico
Università degli Studi di Milano
Sommario : 1. Una riforma per la Chiesa cattolica latina e le Chiese cattoliche orientali.
2. Lineamenti della riforma. 2.1. Il ruolo del Vescovo secondo le lettere apostoliche date
motu proprio « Mitis et misericors Iesus ». 2.2. Il contenuto della riforma : il nuovo testo dei
canoni 1357-1377 CCEO. 3. Dubbi e critiche sollevati dalla dottrina. 4. Cenni conclusivi.
1.
l 15 agosto 2015 il Sommo Ponteice ha irmato le lettere apostoliche Mitis et
misericors Iesus, 1 « con cui si riformano i canoni del Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali sulle cause di nullità matrimoniale ». Come per le lettere Mitis
iudex Dominus Iesus, destinate alla Chiesa latina, le nuove norme sono entrate in
vigore nella festività dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 2015.
Pur nell’evidente analogia dei due provvedimenti, la decisione stessa di ricorrere ad atti distinti per i diversi ambiti dell’ordinamento pare di per sé signiicativa, denotando la volontà del legislatore di dare seguito anche in questo
campo al diritto e dovere delle Chiese d’Oriente di reggersi secondo le proprie
discipline particolari. 2 Precetto conciliare, questo, che risuona nell’afermazione del Ponteice di voler tenere conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali e di emanare perciò con un motu pro-
I
* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Dove non diversamente speciicato, i testi citati sono consultabili al sito www.vatican.va, così
come la citazione di canoni non seguita dall’indicazione del Codex da cui sono tratti si intende
riferita al CCEO. Il testo del Mitis et misericors è apparso in lingua italiana ne « l’Osservatore Romano », 9 settembre 2015, pp. 5-6 e, in seguito, negli « Acta Apostolicæ Sedis », cvii, 2015, pp. 946-957.
2 Concilio Ecumenico Vaticano ii, Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali « Orientalium Ecclesiarum », 21 novembre 1964, §5. Sulla formula adottata dal decreto testé citato e le sue implicazioni
si rimanda a Orazio Condorelli, Il diritto e dovere delle Chiese d’Oriente di regersi secondo le proprie
discipline particolari (Orientalium Ecclesiarum 5). Radici, valore e implicazioni della formula conciliare,
in Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano ii , a cura di Georges Ruyssen, Roma, Valore Italiano, 2017, pp. 33-62.
https://doi.org/10.19272/201630802006 · « il diritto ecclesiastico » · 1-2 · 2016
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128
alessandro tira
prio distinto le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali del
CCEO. 3 La circostanza assume anche un signiicato sostanziale se si considera
che – come è stato giustamente osservato – « spesso una norma letteralmente
identica può comportare conseguenze giuridiche diverse perché riferita a un
diverso contesto legale » 4 e ciò è vero, a maggior ragione, in un contesto come
quello orientale, contraddistinto da signiicative divergenze rispetto a quello latino. Tra l’altro, « i problemi della relazione fra un diritto comune alla universa
Ecclesia, o comune alle sole Chiese d’Oriente, e i diritti particolari delle varie
Chiese sui iuris emergono oggi come questione attuale, dal momento che il
CCEO ha codiicato il diritto comune delle Chiese cattoliche orientali, demandando ai diritti particolari il completamento e l’integrazione del sistema », 5 e,
si può aggiungere, assegnando una « prevalente » funzione interpretativa al « diritto antico » delle stesse Chiese. 6 Peculiarità, queste, delle quali occorre tenere
conto anche nella materia in esame.
Occorre tuttavia attendere che i dati dell’esperienza indichino in quale senso
e misura l’applicazione del motu proprio orientale divergerà, nei singoli contesti
ecclesiali, da quella della corrispondente riforma latina. Nel frattempo, il tenore delle disposizioni introdotte e lo stato della materia consentono, in questa
sede, di rimandare per le considerazioni d’insieme e per l’approfondimento dei
singoli istituti alla letteratura che ha afrontato la riforma per la Chiesa latina, 7
3 In ciò si può anche vedere una forma di osservanza dei precetti generali contenuti nel decreto
Orientalium Ecclesiarum, §6 : « Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e
devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere
con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza
sempre più profonda e una pratica più perfetta ; qualora, per circostanze di tempo o di persone,
fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli
che per ragione o di uicio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese
orientali o con i loro fedeli, secondo l’importanza dell’uicio che occupano siano accuratamente
istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle
caratteristiche degli orientali ».
4 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio Mitis et misericors Iesus, « Ius Ecclesiae », 2016, p. 64.
5 Orazio Condorelli, Gli studi storici sul diritto canonico delle Chiese orientali : appunti sullo stato
attuale e sulle prospettive di ricerca, « Annaeus », 2010, pp. 11-12. Oltre al particolarismo, occorre ricordare anche l’espresso richiamo alla tradizione storica, per cui i canoni delle Chiese orientali, nei
quali « per lo più è recepito o adattato il diritto antico », devono essere interpretati « prevalentemente partendo da quel diritto » (can. 2).
6 Così il can. 2 CCEO. Sull’evoluzione storica del corpus orientale cfr. Onorato Bucci, Il codice
di diritto canonico orientale, « Apollinaris », 1982, pp. 370-448, Idem, Storia e signiicato giuridico del
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in Il Codice delle Chiese orientali. La storia, le legislazioni
particolari, le prospettive ecumeniche, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 61-115, e,
più analiticamente, Dimitrios Salachas, Il diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio.
Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche, Bologna, edb, 1997.
7 Si segnalano in particolare i seguenti contributi, ai quali si rimanda anche per la bibliograia in materia : Geraldina Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi,
criticità, dubbi, parti prima, seconda e terza, apparsi rispettivamente sui numeri 9, 10 e 11/2016 di
« Stato, Chiese e pluralismo confessionale », Rivista telematica (www.statoechiese.it) ; a questi saggi,
in corso di rielaborazione e completamento da parte dell’A. in compiuta forma monograica, si
osservazioni su «mitis et misericors iesus»
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concentrando invece l’attenzione su alcuni proili caratterizzanti del motu proprio Mitis et misericors. In particolare, si può ritenere che conservino tutta la loro
rilevanza anche rispetto alla novella dei canoni orientali le analisi che la dottrina
ha svolto riguardo al signiicato generale della riforma dei processi di nullità
matrimoniale e alle implicazioni di questa rispetto al sistema complessivo del
diritto matrimoniale canonico.
Per quanto riguarda il tenore delle soluzioni adottate, è da osservare che, pur
alla luce della ribadita volontà del legislatore di porsi nel solco della tradizione, 8
sono state introdotte numerose e qualiicanti innovazioni, tanto da aver indotto
a parlare di una « vera e propria rifondazione del processo di nullità matrimoniale ». 9 Ne è esempio l’eliminazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme
aggiungano Eadem, L’eicacia civile in Italia delle sentenze di nullità canoniche di nullità matrimoniale
dopo il Motu Proprio Mitis iudex, i e ii, « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », cit., 2017, nn. 2 e
5 ; Marco Canonico, Il riformato processo matrimoniale canonico, « Diritto e Religioni », 2, 2016, pp.
17-52 ; Benedict Ndubueze Ejeh, « Mitis Iudex Dominus Iesus » : obbiettivi, novità e alcune questioni,
« Ephemerides Iuris Canonici », 2, 2016, pp. 383-403 e Paolo Moneta, La dinamica processuale nel
M.P. “Mitis Iudex”, « Ius Ecclesiae », 2016, pp. 39-62.
Oltre agli ormai numerosi saggi e studi monograici sui singoli aspetti della riforma (dei quali
non si può dare conto in questa sede), indagini d’insieme sono contenute nei volumi collettanei :
La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, a cura della Redazione dei
Quaderni di Diritto ecclesiale, Milano, Àncora, 2016 ; Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il
m. p. Mitis iudex Dominus Iesus di papa Francesco, a cura di Paolo Palumbo, Torino, Giappichelli, 2016 ;
Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di
Ernest B. Okonkwo, Alessandro Recchia, Andrea D’Auria, Luigi Sabbarese, Roma, uup, 2016. Per
un primo bilancio dell’attuazione della riforma si vedano La riforma del processo matrimoniale ad un
anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017
e Le side delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità
matrimoniale nello spirito dell’Amoris laetitia, a cura di Paolo Palumbo, Torino, Giappichelli 2017.
8 Volontà espressa da papa Francesco nei proemi di entrambi i motu proprio con riferimento a
una scelta di fondo che, peraltro, non si sarebbe potuta ritenere in alcun caso messa in discussione
dalle novità procedurali introdotte : « Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la
necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo : e ciò è esattamente assicurato
dalle garanzie dell’ordine giudiziario ». Come è stato osservato in proposito, il m.p. « nel descrivere il ruolo del Vescovo, esclude la via amministrativa, e conferma quella giudiziaria, proprio per
garantire il carattere inviolabile della legge divina sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed
evitare un eventuale lassismo e ‘relativismo dottrinale’. La soluzione del vincolo sacramentale del
matrimonio è una grave trasgressione del comandamento di Dio. La dottrina circa l’indissolubilità del matrimonio resta sempre intatta, poiché si tratta per tutti i Cattolici, Orientali e Latini, di
una verità da credere per fede divina e cattolica », Dimitrios Salachas, Intervento alla Conferenza
Stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus
Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”, 8 settembre 2015, n. 5.
9 Queste le parole utilizzate dal Decano della Rota Romana, mons. Pio Vito Pinto, per presentare la riforma e sottolinearne la portata : Pio Vito Pinto, La riforma del processo matrimoniale per
la dichiarazione di nullità voluta e decisa da Papa Francesco, « l’Osservatore Romano », 9 settembre
2015, p. 8. Cfr. anche Joaquín Llobell, Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia), « Ephemerides Iuris Canonici »,
2016, in part. pp. 406-410.
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alessandro tira
ai ini dell’esecutività di una pronuncia in materia matrimoniale. 10 I nuovi cann.
1679 CIC e 1365 CCEO, infatti, interrompono una tradizione secolare, 11 sia pure assecondando ipotesi già espresse in dottrina. 12 La scelta sembra collegarsi
all’ulteriore tratto caratterizzante della riforma, ovvero l’intento di accentuare
il ruolo, o meglio « il diritto nativo e libero » 13 del Vescovo o dell’Eparca come
giudice naturale delle cause in argomento. 14 Si è ritenuto di perseguire questo
risultato sia prevedendo un più difuso e penetrante intervento personale del
Vescovo nell’amministrazione della giustizia, sia limitando per quanto possibile
la necessità di passaggi processuali ulteriori. Passaggi che possono essere percepiti dai fedeli come un allontanamento dalle naturali cure del proprio pastore 15
e che, in ogni caso, si intrecciano con il tema del convincimento del giudice di
prima istanza. 16 Quest’ultimo tema – come si dirà – è stato a sua volta oggetto
di un intervento di riforma sotto il proilo della deinizione della « certezza morale » necessaria per dichiarare la nullità. 17 Le menzionate soluzioni procedono
10 « È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in
favore della nullità del matrimonio, ainché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma
che sia suiciente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto », Francesco, Lettere apostoliche date motu proprio « Mitis et misericors Iesus », 15 agosto 2015, proemio.
11 Cfr., per gli antecedenti, le origini e gli sviluppi storici dell’istituto, Carlo Fantappiè, La
duplice sentenza conforme : biograia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale, in La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2003, pp. 19-55 ; Luciano Musselli, Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico. Dalle origini al xvii secolo, Padova, cedam, 1972, in part. pp. 141-146 e Francesco Salerno,
La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale canonico : ipotetici precedenti medievali, in Verità
e deinitività della sentenza canonica, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 7-18.
12 Cfr. Piero Antonio Bonnet, Il principio della duplice decisione giudiziaria conforme ed il suo
fondamento, in La doppia conforme, cit., pp. 97-104. Contra, nello stesso volume, Joaquín Llobell,
La doppia conforme e la deinitività della sentenza alla luce della « teologia del diritto », in part. pp. 145-146
(tuttavia, in seguito, l’A. ha cambiato convinzione sul punto : Idem, Questioni circa l’appello e il giudicato, cit., p. 408). Ancora nel volume in parola, si veda Paolo Moneta, Quale futuro per la doppia
sentenza conforme ?, pp. 183-192.
13 La « mens » del Ponteice sulla riforma dei processi matrimoniali, « l’Osservatore Romano », 8 novembre 2015, p. 8.
14 Una valorizzazione che si aianca ad altre tendenze, legislative e dottrinali, che negli anni successivi alla promulgazione del CCEO si sono occupate di deinire e speciicare la portata
delle competenze dell’Eparca in materia matrimoniale. Cfr. per es. Péter Szabó, La competenza del vescovo eparchiale per la sanazione in radice del matrimonio, in El matrimonio y su expresión
canónica ante el iii milenio. x Congreso internacional de Derecho Canónico, a cura di Pedro-Juan
Viladrich, Joaquín Escrivá-Ivars, Juan Ignacio Bañares, Jorge Miras, Pamplona, eunsa, 2000,
pp. 193-200.
15 Già in anni precedenti, parte della più attenta dottrina canonistica aveva afrontato le implicazioni potenzialmente problematiche dei rapporti tra la funzione giudiziale del vescovo e gli
ulteriori gradi di giudizio : Sandro Gherro, « Doppia conforme » e potestà episcopale, in La doppia
conforme, cit., pp. 66-69.
16 Si veda al riguardo Manuel Jesús Arroba Conde, Verità e principio della doppia sentenza conforme, in Verità e deinitività, cit., pp. 59-77.
17 Cfr. Joaquín Llobell, Questioni circa l’appello, cit., in part. pp. 418-426.
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osservazioni su «mitis et misericors iesus»
131
lungo una tendenza già espressa in più occasioni da Giovanni Paolo II, 18 ma non
positivizzata in precedenza con modalità altrettanto incisive. 19
A tale proposito lo stesso Mitis et misericors sottolinea la rilevanza del
nuovo processus brevior 20 per l’economia generale del sistema delle nullità
matrimoniali, 21 motivata dalla constatazione per cui non si devono imporre
ai fedeli procedure onerose, « ma solo quelle necessarie per la salus animarum ». 22 Una innovazione non priva di proili potenzialmente problematici,
anche a causa delle tendenze giurisprudenziali centrifughe che essa potrebbe
indurre, e che viene quindi inserita nel delicato bilanciamento fra due fattori :
la fedeltà alla dottrina e l’unità nella sua trasposizione giurisprudenziale. Da
un lato, il motu proprio « conferma che le Chiese orientali cattoliche, in conformità all’insegnamento del Signore, degli Apostoli e dei santi Padri, professano
ed afermano l’unità ed indissolubilità del matrimonio, che nel matrimonio
tra battezzati conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento ». 23
Dall’altro lato, nell’intento di raccomandare alla prudenza dei Vescovi la particolare cura di questi proili, papa Francesco scrive nel proemio : « Non mi
è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il
principio dell’indissolubilità del matrimonio ; appunto per questo ho voluto
che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del
18 Da ultimo : « Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l’essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i
tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona
per curare l’idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente ‘tecnica’ della quale
possono disinteressarsi, aidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. CIC, cann. 391, 1419, 1423
§ 1) », Giovanni Paolo II, Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario, 29 gennaio 2005, §4.
19 Joaquín Llobell, El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al M.p. “Mitis Iudex” y al M.p. “Mitis et Misericors”, « Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado », (www.iustel.com), 2016. Per una ricostruzione storica
e critica della funzione del vescovo-giudice, come impostata dalla riforma processuale, si veda
inoltre Gianluca Rabino, Ipse Episcopus iudex : ritorno alla tradizione canonica ?, « Stato, Chiese e
pluralismo confessionale », cit., 26, 2017.
20 Come è stato osservato, « le fait que ce procès soit dit ‘brevior’ rappelle discrètement, mais
utilement, que le procès ordinaire n’a pas non plus vocation à s’allonger inutilement », Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François « Mitis et misericors Iesus » : la réforme du procès de
déclaration de nullité de mariage, in corso di pubblicazione in « Al Hikma/La Sagesse », 2016, p.
10 del dattiloscritto.
21 Si rimanda in proposito alle monograie di Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più
breve davanti al vescovo, Roma, edusc, 2016 e Luigi Sabbarese, Raffaele Santoro, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e rilessi concordatari, Bologna, edb, 2016.
22 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del
matrimonio canonico nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Lettera apostolica motu proprio « Mitis
et Misericors Iesus »), « Ephemerides Iuris Canonici », 2, 2016, p. 512.
23 Ivi, p. 492.
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suo uicio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella
fede e nella disciplina ». 24
Già questi minimi cenni a due tratti salienti della riforma (centralità del Vescovo diocesano e processo brevior) inducono a considerarla quale atto dalle
forti implicazioni pastorali ; una dimensione, quest’ultima, resa evidente da ulteriori proili, come l’auspicata gratuità delle procedure 25 e gli insistiti richiami
alla prossimità dei giudici e celerità dei giudizi, che si collegano in particolare
alle risultanze della terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2014. 26 Il legame che intercorre fra la riforma delle cause di
nullità e la pastorale familiare è stato ribadito in più di un’occasione dal Ponteice stesso 27 e, in seguito, è stato confermato anche nell’esortazione apostolica
Amoris lætitia sull’amore nella famiglia, 28 che sembra focalizzarsi attorno allo
24 Analogamente nel Mitis iudex, iv criterio fondamentale. Sui rischi insiti nelle nuove forme
processuali si veda Anne Bamberg, Justice, vérité et miséricorde au risque de mensonge, « Revue de
Droit canonique », 1, 2017, pp. 171-187.
25 Francesco, Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia « Amoris laetitia », 19 marzo 2016, n.
244. La gratuità viene indicata come obiettivo « salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali ; questo compito si aida ai sinodi per quanto possibile. È auspicabile che gli
avvocati e i patroni ofrano gratuitamente la loro collaborazione ai tribunali ecclesiastici, in una
materia così strettamente legata alla salvezza delle anime », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 518. Sulle possibili interpretazioni della gratuità in questione e sulle problematiche connesse cfr. Manlio Miele, Diritto di scelta del difensore davanti alla Rota romana e « principi fondamentali dell’ordinamento italiano », « Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica », 2, 2017.
26 Si veda il proemio delle Regole procedurali annesse a Francesco, Mitis et misericors Iesus.
27 Francesco, Rescritto sul compimento e l’osservanza della nuova lege del processo matrimoniale,
11 dicembre 2015, preambolo. Cfr. in argomento Carmen Peña García, Agilización de los procesos
canónicos de nulidad matrimonial : de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus y retos pendientes tras la reforma, « Ius Canonicum », 2016, pp. 41-64.
28 « Un gran numero di Padri [in occasione del sinodo] ‘ha sottolineato la necessità di rendere
più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi
di nullità’. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti
su tale materia [il Mitis Iudex e il Mitis et misericors] hanno portato ad una sempliicazione delle
procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche
voluto ‘rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è
per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui aidati’. Perciò, ‘l’attuazione di questi documenti costituisce
una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause
e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale suiciente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a
questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate
o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo
matrimoniale (cfr. Mitis Iudex, art. 2-3)’ », Francesco, Amoris laetitia, §244. Preoccupazioni pastorali simili erano già difuse prima della riforma anche in dottrina, come testimoniano inter alios
Luciano Musselli, Rilessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei
matrimoni canonici, in Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, i, a cura di Geraldina Boni,
Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, pp.
511-520 e Joaquín Llobell, La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale : sugerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in Misericordia e diritto nel matrimonio, in Misericordia e diritto
nel matrimonio, a cura di Carlos José Errázuriz, Miguel Á. Ortiz, Roma, edusc, 2014, pp. 131-164.
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scopo, dichiarato anche nei motu proprio sulla riforma dei processi matrimoniali,
di « attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno
sperimentato il fallimento » del rapporto coniugale. Come si legge nel proemio
del Mitis et misericors : « In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario,
che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali
desideri, ho deciso di dare con questo motu proprio disposizioni con le quali si
favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che
una giusta semplicità, ainché, a motivo della ritardata deinizione del giudizio,
il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio ». 29
Anche per questo complesso di ragioni è stato sottolineato da parte di autorevoli commentatori che il signiicato della riforma si estende oltre i conini tecnici del diritto processuale, mettendo in luce con particolare evidenza i « principi
teologici ed ecclesiologici che la sostengono ». 30 La tematica rimanda alla concezione generale per cui « la Chiesa deve, con dovere di giustizia, amministrare
la grazia che Cristo ha previsto per le famiglie », 31 anche assistendo gli sposi
nelle diicoltà, e ciò attraverso una normazione della materia che disciplini « il
modo di amministrare la grazia attorno al matrimonio : condizioni per celebrarlo, modalità di celebrazione ». 32 Per quanto qui espressamente rileva, igura
tra questi elementi di un più ampio orizzonte anche la veriica della validità del
vincolo, senza dimenticare – in generale – il delicato bilanciamento fra funzione
pastorale, funzione potestativa e diritti dei fedeli che sempre soggiace a tutte le
manifestazioni del diritto canonico. 33 E, signiicativamente, il primo articolo
29 Francesco, Mitis et misericors Iesus, proemio. Sul concetto-cardine della misericordia si veda
Giuseppe Dalla Torre, Giustizia e misericordia, « Ephemerides Iuris Canonici », 1, 2016, pp. 175194.
30 Pio Vito Pinto, La riforma del processo matrimoniale, cit. Sull’intrinseca funzione (anche) pastorale del diritto processuale canonico in generale si veda Joaquín Llobell, Note epistemologiche
sul processo canonico, in Diritto ‘per valori’ e ordinamento costituzionale della Chiesa, a cura di Rinaldo
Bertolino, Sandro Gherro, Gaetano Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274-287.
31 Così si esprimeva, già prima della promulgazione della riforma, Eduardo Baura, Misericordia, oikonomia e diritto nel sistema matrimoniale canonico, in Misericordia e diritto nel matrimonio, cit.,
p. 25.
32 Ibidem.
33 Cfr. Sandro Gherro, Diritto canonico e « pastoralità » della gerarchia, in Il concetto di diritto
canonico, a cura di Carlos J. Errázuriz, Luis Navarro, Milano, Giufrè, 2000, pp. 177-189. Con speciico riferimento all’ambito matrimoniale, anche Benedetto XVI (Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 27 gennaio 2007) aveva sottolineato
l’importanza di « esplorare le vie per superare l’apparente contrapposizione tra l’istituto del processo di nullità matrimoniale e il genuino senso pastorale. In tale prospettiva, [emerge] l’amore
della verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone.
Non dobbiamo però dimenticare che nelle cause di nullità matrimoniale la verità processuale
presuppone la ‘verità del matrimonio’ stesso. L’espressione ‘verità del matrimonio’ perde però
rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico,
che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami afettivi. Di
conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma
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delle regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità annesse al motu
proprio non tratta di questioni processuali, ma ribadisce la funzione della cura
d’anime svolta dall’Eparca, il quale « è tenuto a seguire con animo apostolico i
coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa ». Insieme ai parroci, il Vescovo deve
dimostrare sollecitudine pastorale verso questi fedeli in diicoltà. 34
Se considerate nel loro insieme, le nuove disposizioni portano impresso il riverbero di una concezione dei rapporti fra diritto e pastorale che vede il primo
posto al servizio della seconda 35 – quasi una sorta di sua speciicazione tecnica
– rinnovando in questo modo un confronto caratteristico dei decenni postconciliari. 36 Si può leggere in questo senso il passaggio del proemio del Mitis Iudex
in cui papa Francesco aferma che la spinta riformatrice è animata dalla constatazione dell’« enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla
propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della
Chiesa a causa della distanza isica o morale », nonché dalla convinzione che « la
carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai igli che si considerano separati ». 37 Virtù alle quali, pertanto, si deve
improntare non solo l’applicazione del diritto, ma il modo stesso di concepire e
strutturare le norme. 38
2.
2.1. Secondo le linee in qui tratteggiate, il motu proprio Mitis et misericors Iesus
esordisce con un riferimento alla « suprema e universale potestà di legare e di
sciogliere qui in terra » che spetta al Ponteice e che « aferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il
sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi », in matesi presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perino della sua indole eterosessuale ».
34 Gli artt. 2-5 trattano della « indagine pregiudiziale o pastorale » da condurre sui fedeli che
ricorrono per far dichiarare la nullità. Essa è inalizzata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale (art. 2) e sarà aidata a
persone ritenute idonee dal Gerarca del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche (art. 3). Cfr. sul tema Gerardo Núñez, La fase preliminar del nuevo proceso
de nulidad, « Ius Canonicum », 2017, pp. 9-44.
35 Cfr. in questo senso Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo del
Motu pr. Mitis iudex Domines Iesus, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016, p. 9. Incidentalmente si può osservare che il sussidio è stato predisposto con speciico riferimento alla riforma per
il codice latino ; non risulta invece che siano stati predisposti strumenti analoghi per il Mitis et Misericors Iesus, pur risultando confermata anche in quell’ambito la competenza della Rota Romana.
36 Per contestualizzare il tema si veda Eduardo Baura, Pastorale e diritto nella Chiesa, in Vent’anni di esperienza canonica. 1983-2003, a cura del Pontiicio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 159-180 ; in chiave storica Carlo Fantappiè, Ecclesiologia e canonistica, Venezia, Marcianum Press, 2015, pp. 315-357.
37 Francesco, Lettere apostoliche date motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus », 15 agosto 2015,
proemio.
38 Cfr. Eduardo Baura, Misericordia, oikonomia e diritto, cit., pp. 36-45.
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ria matrimoniale come in ogni altra. 39 Subito dopo, l’evocazione della metafora
dei « due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente » 40 rapporta le incombenze in
parola alle speciiche condizioni del Vescovo preposto alla Chiesa sui iuris, 41 la
cui igura, considerata anche in relazione alla dimensione collettiva della sinodalità 42 e nel vincolo gerarchico con il Patriarca, è al centro di una disciplina
ecclesiastica del processo di nullità matrimoniale « sempre più coerente con la
verità di fede compresa ino in fondo ». 43 Il Vescovo eparchiale, come si legge
ancora nel proemio, « secondo l’insegnamento dei Padri orientali, è giudice e
medico, poiché l’uomo, ferito e caduto (peptokós) a causa del peccato originale
e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa ».
Nelle lettere per le Chiese orientali – così come, in parallelo e in modo forse meno scontato, per la Chiesa latina 44 – viene conseguentemente ribadito il ruolo
delle Sedi metropolitane. L’appello a queste ultime, « come uicio capitale della
provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della primigenia
forma della sinodalità nelle Chiese orientali, che deve essere sostenuto e incoraggiato ».
In tale dinamica ha un ruolo essenziale l’Episkopos, 45 il quale, « costituito dallo Spirito Santo come igura di Cristo e al posto di Cristo », è « ministro della
divina misericordia ». 46 Pertanto, l’esercizio della potestà giudiziale è il luogo
privilegiato in cui, mediante l’applicazione dei principi della ‘oikonomia’ e della
‘akribeia’, egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore ». 47
I richiamati princìpi costituiscono i fondamentali criteri interpretativi del dirit39 Sui lineamenti del matrimonio secondo il CCEO si vedano, in generale, Emilio Eid, La deinizione del matrimonio e le sue proprietà essenziali, in Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese
orientali, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 93-103 e Dimitrios Salachas, Il
sacramento del matrimonio nel nuovo Diritto canonico delle Chiese orientali, Bologna, EDB, 1994, passim.
40 L’immagine, che sintetizza con forza suggestiva il rapporto fra il diritto latino e quello orientale, fu proposta da Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica « Sacri canones », 18 ottobre 1990,
proemio.
41 La centralità della igura dell’Eparca trova tuttora un fondamentale appoggio in Paolo VI,
Lettere Apostoliche date motu proprio « Episcopalis potestatis », 2 maggio 1967.
42 Cfr. Emilio Eid, La sinodalità nella tradizione orientale, in La sinodalità nell’ordinamento canonico, a cura di Marco Ghisalberti, Giancarlo Mori, Padova, cedam, 1991, pp. 61-84.
43 Francesco, Mitis et misericors Iesus, proemio.
44 « Lo ius metropolitae, mai venuto meno, riprende vigore, e da questo discende quale corollario l’appello alla Sede del Metropolita, capo della provincia ecclesiastica, in quanto segno distintivo
della sinodalità nella Chiesa. La Provincia ecclesiastica – si ricordi – è istanza giurisdizionale intermedia fra il Vescovo e il Romano Ponteice », Tribunale Apostolico della Rota Romana,
Sussidio applicativo, cit., p. 10.
45 Sulla deinizione dell’Eparca e delle sue funzioni (cann. 177-179 CCEO) cfr. Luigi Sabbarese,
Commento al Titolo vii, in Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di Pio Vito Pinto, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, pp. 163-167 ; Dimitrios Salachas, Istituzioni
di diritto canonico delle Chiese orientali, Bologna, edb, 1993, pp. 208-215 e John D. Faris, Eastern Catholic Churches : Constitution and Governance, New York, Saint Maron Publications, 1992, pp. 400-469.
46 Francesco, Mitis et misericors Iesus, proemio.
47 Ibidem.
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to canonico orientale, ma, ino a oggi, non risultavano positivizzati da alcun
un atto normativo. 48 La decisione di provvedere in questo senso conferma, in
certa misura, l’attenzione prestata dal motu proprio alle esigenze e alla prassi
applicativa del diritto canonico orientale. Con le parole di Salachas : « ∆Akrivbeia signiica accuratezza, rigore, esattezza, puntualità, perfetta osservanza della
lettera della legge » ; 49 poiché tuttavia non sempre l’applicazione piena e rigorosa delle norme è possibile, o utilmente praticabile in vista della giustizia
sostanziale, può soccorrere talora « il diverso parametro dell’oijkonomiva », che,
viceversa, signiica « saggezza amministrativa, provvidenza, potere discrezionale, condiscendenza » e tollera, entro i limiti strutturali propri di qualsiasi
ordinamento giuridico, « una applicazione meno rigorosa [delle norme], tenendo presenti le varie circostanze che si riferiscono alla comunità e alla persona che osserva la legge ». 50 Anche nell’oikonomia il valore del canone rimane
intatto, « ma la sua applicazione, in determinate circostanze, avviene meno
rigidamente, con tolleranza, misericordia e benevolenza : è un atteggiamento
pastorale, non una deroga alla legge canonica ». 51 L’oikonomia pertanto, in modo più evidente rispetto all’akribeia, può essere considerata come una forma di
attuazione della caritas in veritate che deve accompagnare ogni manifestazione
dell’agire cristiano, tanto a livello individuale, quanto comunitario e sociale. 52
48 Così Dimitrios Salachas, Intervento, cit., n. 7.
49 Dimitrios Salachas, Istituzioni di diritto canonico, cit., p. 52.
50 Ibidem.
51 Ibidem. Sui diferenti proili dell’oikonomia si rimanda, per il concetto in generale, a Pablo
Gefaell, voce Oikonomia, in Diccionario general de Derecho canónico, v, Cizur Menor, Thomson
Reuters Aranzadi, 2012, pp. 695-700 e Luis Okulik, Oikonomia e lege canonica, in Il ius divinum nella vita della Chiesa, a cura di Juan Ignacio Arrieta, Costantino-Matteo Fabris, Venezia, Marcianum
Press, 2010, pp. 639-647. Anche in prospettiva ecumenica e ortodossa, adde i contributi di David
Heith-Stade, Canon and Oikonomia : A Typology of Normativity and Exceptions in Canon Law ; Grigorios Papathomas, Économie ecclésiale. Élucidations terminologiques et rétroactions herméneutiques
aux multiples voies de l’économie ; Peter Szabó, The Question of « Oikonomia » from a Catholic Point of
View. Reasons and Dilemmas of its Absence from the CCEO, « Kanon », 2016, rispettivamente alle pp.
52-60 ; 126-144 e 317-334. Sui punti di contatto e le divergenze, in materia matrimoniale, tra l’oikonomia orientale e la misericordiae dispensatio latina, cfr. Eduardo Baura, Misericordia, oikonomia e
diritto, cit., in part. pp. 27-31.
52 « La giustizia anzitutto. Ubi societas, ibi ius : ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, ofrire del ‘mio’ all’altro ; ma non è mai
senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è ‘suo’, ciò che gli spetta in ragione del
suo essere e del suo operare. Non posso ‘donare’ all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di
loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela
alla carità : la giustizia è ‘inseparabile dalla carità’, intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via
della carità o, com’ebbe a dire Paolo VI, ‘la misura minima’ di essa, parte integrante di quell’amore ‘coi fatti e nella verità’ (1 Gv 3,18), a cui esorta l’apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige
la giustizia : il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli […]. La
‘città dell’uomo’ non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima
da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. La carità manifesta sempre anche nelle
relazioni umane l’amore di Dio, essa dà valore teologale e salviico a ogni impegno di giustizia nel
mondo », Benedetto XVI, Lettera enciclica « Caritas in Veritate », 29 giugno 2009, §6.
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osservazioni su «mitis et misericors iesus»
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Neppure la positivizzazione del criterio, però, può suggerire « che si voglia o
si possa riconoscere la prassi ortodossa di concedere per oikonomia l’accesso a
nuove nozze dopo il divorzio. La vera oikonomia è sempre rispettosa della verità del matrimonio : il sacro vincolo va difeso e tutelato se valido, ma nel caso
in cui non lo sia e risulti impossibile convalidarlo è giusto rendere più facile e
veloce la sua dichiarazione di nullità ». 53 La scelta del ricorso a un parametro o
all’altro è essa stessa uno strumento per perseguire nel caso concreto la maggiore eicacia del precetto salviico a cui tende il diritto ecclesiale ed è rimessa
al Vescovo. Infatti « è proprio il Vescovo che porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore, ed è egli che renderà conto a Dio delle anime a
lui aidate ». 54 In concreto, la scelta si baserà su una preventiva ‘diagnosi’ dello
« stato di salute spirituale del cristiano » e, nel processo, il Vescovo « applicherà
l’akribeia quando ciò richiede la fedeltà alla fede, ma applicherà l’oikonomia
quando la nullità emerge manifesta dall’esame della causa, e specialmente tenendo conto della volontà del fedele, fallito nel vincolo coniugale, di pentirsi
e di guarire ». 55
A queste considerazioni di ordine generale se ne possono aggiungere alcune
di carattere formale. Si deve infatti osservare che anche i « criteri fondamentali
che hanno guidato l’opera di riforma » – secondo la locuzione utilizzata nei due
motu proprio – sono formulati nel proemio del Mitis et misericors in modo lievemente diverso rispetto a quelli del Mitis iudex, denotando uno sforzo di adeguamento della (medesima, come è naturale) voluntas legislatoris alle peculiarità
dell’ordinamento delle Chiese sui iuris. Riprendendo le osservazioni svolte nel
precedente paragrafo, si può ritenere che la circostanza sancisca un certo grado
di indipendenza fra le due riforme, poiché rende ciascuno dei provvedimenti
autosuiciente sotto il proilo ermeneutico e quindi, pur nell’analogia delle funzioni, rende il nuovo sistema delle cause di nullità in vigore per le Chiese orientali meno vincolato, pro futuro, agli sviluppi (dottrinali e, almeno a livello locale,
applicativi) che si avranno nel contesto latino.
2.2. Quanto alle soluzioni concretamente introdotte dalla riforma, il motu proprio è intervenuto sul Titolo xxvi del Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, che
regola partitamente « alcuni processi speciali ». Esso ha integralmente sostituito,
« nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione », l’art. i del primo capitolo del titolo. Ha pertanto obrogato
i canoni dal 1357 al 1377, che disciplinano, appunto, le cause per la dichiarazione
di nullità matrimoniale. 56 Non sono stati invece interessati dalla riforma gli altri
53 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio Mitis et misericors, cit., p. 65 e Idem, Oikonomia for Failed
Marriages ? A Catholic Perspective Based on Pastoral Sensivity, « Kanon », 2016, pp. 246-262. Sul citato
tema dei rapporti fra oikonomia e nuovo matrimonio si rimanda a Kevin Schembri, Oikonomia,
divorce and remarriage in the Eastern Orthodox tradition, Roma, Valore Italiano, 2017.
54 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 494.
55 Ibidem.
56 Per non appesantire l’esposizione più del necessario, si tralascia di fare riferimenti e confronti con le parallele disposizioni del Mitis Iudex. Le citazioni dei disposti normativi vengono invece
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tre articoli che compongono il capitolo, i quali invece regolano, rispettivamente, la procedura per le cause di separazione dei coniugi, il processo di morte presunta di uno di essi e le ipotesi di scioglimento del vincolo per inconsumazione
o in favore della fede.
Secondo quanto disposto dal nuovo canone 1377, le cause per la dichiarazione
di nullità matrimoniale non possono essere trattate con il giudizio contenzioso
sommario di cui ai canoni 1343-1356 (§2). Inoltre, come già richiedeva la previgente
versione del canone, nella sentenza dichiarativa della nullità si devono ammonire
le parti sugli obblighi morali o anche civili, a cui eventualmente sono tenute l’una
verso l’altra e verso i igli, per assicurare il dovuto sostentamento e l’educazione
(§1) : 57 confermando con ciò una sorta di riconoscimento canonico degli efetti
civili della condizione personale sulla quale il processo ha fatto chiarezza. A chiusura del sistema di regole delineato dai canoni in questione, si precisa inine che
« per tutte le altre cose che riguardano la procedura si devono applicare, a meno
che non si opponga la natura delle cose, i canoni sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, osservando le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico » (§3), dimensione alla quale pertiene il matrimonio nella sua
dimensione sacramentale e nella sua funzione costitutiva del consorzio familiare.
a) Procedendo ora secondo l’ordine testuale del motu proprio, si può notare che
la modiica apportata al can. 1357 è meramente formale e pertanto ininluente
dal punto di vista interpretativo ed applicativo. 58 La prima innovazione sostanziale appare nel nuovo can. 1358, che recepisce a sua volta il contenuto del testo
del previgente can. 1359, ma produce una sempliicazione testuale dei criteri per
la determinazione della competenza nelle cause matrimoniali non riservate alla
Sede Apostolica. Secondo tali criteri, la competenza spetta al tribunale del luogo
in cui il matrimonio fu celebrato ; ovvero a quello del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o quasi-domicilio ; ovvero ancora a quello del luogo dove sia possibile raccogliere la maggior parte delle prove. In questo modo,
rispetto al testo ante riforma, è venuta meno la previsione che limitava il ricorso
al criterio del domicilio dell’attore alla duplice condizione che entrambe le parti
prese dalla versione latina, anche per superare alcune incongruenze che sono occorse nelle diverse traduzioni, ancorché uiciali, in lingua volgare del motu proprio.
57 Can. 1377, §1 : « In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus,
quibus forte tenentur, altera erga alteram et erga ilios ad debitam sustentationem et educationem praestandas ».
58 Il testo novellato del can. 1357, infatti, è semplicemente la risultanza dell’inserimento del testo del previgente can. 1358 come secondo paragrafo del can. 1357 : « §1. Quaelibet causa matrimonialis baptizati iure proprio ad Ecclesiam spectat.
§2. Firmis, ubi vigent, Statutis personalibus causae de efectibus mere civilibus matrimonii, si
principaliter aguntur, pertinent ad iudicem civilem, sed, si incidenter et accessorie, possunt etiam
a iudice ecclesiastico ex propria auctoritate cognosci ac deiniri ».
La questione degli statuti personali viene disciplinata nel CCEO al can. 99, il quale fa onere al
Patriarca di controllare che siano osservati da tutti gli Statuti personali nelle regioni in cui sono
in vigore (§1).
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osservazioni su «mitis et misericors iesus»
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dimorassero nel territorio della stessa nazione e che vi acconsentisse « il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata ». Agli
stessi criteri sempliicatori sembra ispirata la scelta di non riproporre, nel testo
novellato del can. 1358, la condizione che subordinava la competenza in ragione
della maggior facilità ai ini istruttori all’assenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata. Il venire meno delle due condizioni (assenso del Vicario e audizione della parte convenuta), in particolare,
può essere letto come una soluzione volta ad evitare che eventuali abusi di tale
garanzia processuale diano luogo a rallentamenti nella fase dell’instaurazione
della causa. Sotto un altro proilo, l’art. 7, §1 delle regole procedurali stabilisce
che « tituli competentiae de quibus in can. 1358 aequipollentes sunt, servato pro
posse principio proximitatis inter iudicem et partes ». Pur considerando l’importanza, nella nuova formulazione del can. 1358, del dato geograico, che assurge
a criterio (sia pure non vincolante) di scelta fra opzioni logicamente equiordinate, occorrerà quindi compiere a tale ine valutazioni nei casi concreti che, inevitabilmente, daranno luogo a qualche complicazione. Inoltre, ripetendo una
preoccupazione espressa in dottrina con riferimento all’analoga riformulazione
del can. 1672 CIC, è possibile che secondo le nuove regole, soprattutto per effetto dell’abrogazione delle condizioni appena indicate, la parte che introduce
la causa (in particolare, si deve ritenere, nei casi di inerzia o di non conoscenza
dell’altra) scelga il foro al quale rivolgersi, eventualmente anche orientandosi
verso quelli ritenuti ‘più favorevoli’. 59
È stato invece integralmente mutato il can. 1359, 60 vera e propria chiave di
volta di questo primo nucleo della riforma, non solo per l’abbondanza delle
59 Geraldina Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale, iii, cit., p. 3. Secondo
l’A., qualora il fenomeno acquisisse una portata consistente, ciò comporterebbe un sovraccarico
di pendenze per i Tribunali più richiesti, a discapito proprio della prossimità (che verrebbe subordinata a valutazioni di altra natura) e – si potrebbe aggiungere – della speditezza nella trattazione
delle cause presso i fori più afollati.
60 Can. 1359 : « §1. In unaquaque eparchia iudex primi gradus pro causis nullitatis matrimonii
iure expresse non exceptis est Episcopus eparchialis, qui iudicialem potestatem exercere potest
per se ipse vel per alios, ad normam iuris.
§2. Episcopus pro sua eparchia tribunal eparchiale constituat pro causis nullitatis matrimonii,
salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud eparchiale vel pro pluribus eparchiis vicinius
tribunal.
§3. Causae de matrimonii nullitate collegio trium iudicum reservantur. Eidem praeesse debet
iudex clericus, reliqui iudices etiam alii christiideles esse possunt.
§4. Episcopus Moderator, si tribunal collegiale constitui nequeat in eparchia vel in viciniore
tribunali ad normam §2 electo, causas unico iudici clerico committat qui, ubi ieri possit, duos
assessores probatae vitae, peritos in scientiis iuridicis vel humanis, ab Episcopo ad hoc munus approbatos, sibi asciscat ; eidem iudici unico, nisi aliud constet, ea competunt quae collegio, praesidi
vel ponenti tribuuntur.
§5. Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet, iuxta praescriptum praecedentis §3.
§6. A tribunali primi gradus appellatur ad tribunal metropolitanum secundi gradus, salvis praescriptis cann. 1064 et 1067, §5 ».
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norme e dei precetti contenuti nei suoi sei paragrai, ma anche per il suo stretto
legame con gli intenti del Legislatore. Il primo paragrafo positivizza infatti l’enfasi che la riforma pone sulla igura del Vescovo : in ciascuna eparchia il giudice
nel primo grado del giudizio per le cause di nullità del matrimonio, per le quali
il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo eparchiale ; egli può
esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del
diritto. I tribunali attraverso cui i Vescovi adempiano al loro diritto-dovere di
giudicare ‘dovranno’ 61 essere istituiti in ogni eparchia, salva la facoltà di accedere a un altro tribunale eparchiale viciniore o istituito per diverse eparchie (§2). 62
Disposizione, questa, che ha interessato in modo particolare la dottrina, per le
modalità con cui essa potrà essere applicata alle peculiari condizioni della vita
delle Chiese orientali e sulle quali si tornerà in seguito. Il paragrafo 6 conferma
che, fatta salva l’ipotesi del tribunale metropolitano che non sia distinto dal tribunale dell’eparchia del Metropolita (cann. 1064 e 1067, §5), dal tribunale di primo grado si appella al tribunale metropolitano di secondo grado, con ciò escludendo, a rigore, l’ipotesi di appelli per saltum. Pertanto « dal tribunale eparchiale
di primo grado si appella al tribunale dell’eparchia del Metropolita », mentre le
sentenze emesse in primo grado da quest’ultimo si appellano innanzi al tribunale « da lui scelto stabilmente con l’approvazione della Sede Apostolica ». 63
I paragrai 3, 4 e 5 del nuovo can. 1359 si occupano invece della composizione
del tribunale eparchiale, stabilendo che le cause di nullità del matrimonio sono
riservate a un collegio di tre giudici. Esso è presieduto da un giudice chierico,
mentre i restanti membri possono essere anche altri christiideles (§3). La composizione collegiale del tribunale di secondo grado 64 deve sempre essere osser61 È argomento dibattuto, in dottrina, se il « constituat » del can. 1359, §2 statuisca per il Vescovo
un obbligo oppure una facoltà di procedere all’erezione del Tribunale in parola.
62 Tuttavia l’art. 8, §1 reg. proc. dispone che, nelle eparchie che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo debba provvedere a formare quanto prima, anche mediante appositi corsi
promossi dalle eparchie o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale. L’onere della formazione di un
adeguato ceto di giudici, pertanto, è stabilito in capo alle eparchie, al ine – bisogna intendere
– di stimolare per quanto possibile l’istituzione di autonomi tribunali per ogni diocesi, soluzione
ritenuta preferibile e più coerente con lo spirito della riforma. Nello stesso senso depone il §2,
per il quale il Vescovo può recedere dal tribunale per diverse eparchie (art. 8 : « §1. In eparchiis
quae proprio tribunali carent, curet Episcopus ut quam primum, etiam per cursus institutionis
permanentis et continuae, ab eparchiis earumdemve coetibus et a Sede Apostolica in propositorum communione promotos, personae formentur quae in constituendo tribunali pro causis
matrimonialibus operam navare valeant. §2. Episcopus a tribunali pro pluribus eparchiis ad
normam can. 1067, § 1 constituto recedere valet »).
63 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., pp. 516-517.
64 Si segnala, a questo proposito, un errore di traduzione del can. 1359, §5 occorso in alcune
versioni del m.p., che potrebbe suscitare qualche confusione. La disposizione : « Tribunal secundae
instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet » è stata talora resa in italiano nel modo
seguente : « Il tribunale di primo grado per la validità deve sempre essere collegiale ». Così, per es.,
risulta ad oggi (18 settembre 2017) nella versione on-line del « Bollettino » della Sala Stampa della
Santa Sede dell’8 settembre 2015 e nell’edizione a stampa dei due motu proprio : Papa Francesco,
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vata ai ini della validità (§5). Un aspetto innovativo concerne la previsione del
giudice unico, nella particolare circostanza in cui non sia possibile costituire
un tribunale collegiale nell’eparchia o nel vicino tribunale eletto dal Vescovo
ai sensi del già citato §2. Il Vescovo moderatore 65 deve aidare le cause a un
giudice unico chierico che, quando possibile, associ a sé due assessori di vita
specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo speciicamente per questo compito. Allo stesso giudice unico competono, salvo che
risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.
La formulazione del §4 contempla numerose ipotesi e possibilità interpretative
e potrebbe essere signiicativo veriicare, quando l’attuazione della riforma sarà
accompagnata da una sedimentata esperienza, quanto possa essere signiicativo
l’apporto degli assessori così identiicati, anche in termini di sensibilità e orientamenti rispetto alle cause trattate.
b) Come nel caso del can. 1357, anche il nuovo can. 1360 circa il diritto di impugnare il matrimonio è stato oggetto di una modiica meramente formale, poiché nella nuova versione si è aggiunto, senza modiiche, il testo del vecchio can. 1361. 66
Quest’ultimo, invece, nella sua versione aggiornata, ripropone con un signiicativo cambiamento la norma già contenuta nel can. 1362. Il nuovo can. 1361, quindi,
dispone che il giudice, prima di accettare la causa, debba avere la certezza che il
matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la
convivenza coniugale (« ita ut coniugalis convictus restitui nequeat »). 67 La precedente versione della norma obbligava invece il giudice che avesse intravisto una
speranza di esito positivo a ricorrere ai mezzi pastorali per indurre i coniugi a convalidare, se possibile, il matrimonio e a ripristinare il consorzio della vita familiare.
Senza azzardare superfetazioni interpretative della diversa formulazione lessicale, si può rilevare che la precedente formula poneva in capo al giudice un
La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (Bologna, edb,
2015, p. 39), che riprende la traduzione adottata dalla Libreria Editrice Vaticana.
65 Il Vescovo moderatore « è distinto dal Vicario giudiziale ed esercita la sua funzione per l’organizzazione dei tribunali intereparchiali o irrituali » (sui quali cfr. infra). Egli è « eletto dai Vescovi
interessati per ‘coordinare’ questi tribunali a nome loro », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 500.
66 Di seguito il testo riformato del can. 1360 : « §1. Habiles sunt ad matrimonium impugnandum : 1° coniuges ; 2° promotor iustitiae, si nullitas iam divulgata est et matrimonium convalidari
non potest aut non expedit.
§2. Matrimonium, quod utroque coniuge vivente non est accusatum, post mortem alterutrius
vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate est praeiudicialis ad aliam
controversiam sive in foro ecclesiastico sive in foro civili solvendam.
§3. Si vero coniux moritur pendente causa, servetur can. 1199 ».
67 « Il giudice, prima di accettare la causa, dovrebbe ottenere dall’attore anche copia dell’atto di
divorzio civile, se c’è stato. Infatti, in molte legislazioni statali il matrimonio civile è obbligatorio
prima di quello religioso, e la domanda di divorzio alla corte civile precede necessariamente la
domanda di dichiarazione del giudice ecclesiastico. Ottenuto il divorzio civile, è ormai certo che
il matrimonio è ormai irreparabilmente fallito », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 504.
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onere di esperimento legato alla ragionevole probabilità di un esito positivo. La
nuova versione, invece, si riferisce a un elemento fattuale (la « certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito ») che, se da un lato fa riferimento a un concetto stricto iure estraneo al binomio validità/invalidità del vincolo – attenendo
non tanto al matrimonio in ieri, quanto al matrimonio-rapporto – dall’altro lato
sottace, forse dandola per già inutilmente esperita, la fase pastorale del tentativo di convalida e ristabilimento del rapporto coniugale. 68 Tale formulazione
rispecchia in modo più fedele uno dei concetti-chiave emersi dal Sinodo sulla
famiglia del 2015 e ribadito in molte occasioni, a partire dal proemio del motu
proprio, dal regnante Papa, ovvero quello del « fallimento matrimoniale » (concetto che i precedenti Ponteici avevano invece mantenuto, anche quanto ai suoi
efetti, rigorosamente distinto dalla nullità).
c) Una previsione fortemente innovativa, che ha efetto sui ricorsi introduttori,
è quella delineata dal nuovo can. 1362, §1. Il Vicario giudiziale ammette il libello,
veriicando le formalità del caso e disponendo le relative notiicazioni, solo se
ritiene che esso goda di qualche fondamento. Pur in presenza del fumus boni iuris
richiesto come requisito di procedibilità, potrebbe infatti darsi il caso di richieste
processuali già prima facie inconferenti con il caso prospettato. Si può osservare
che, a questo riguardo, sorge quindi il problema di individuare a quale autorità
si possa rivolgere l’attore che si sia visto rigettare il libello da parte del Vicario
giudiziale. 69 Seguono prescrizioni circa i criteri per instaurare il processo brevior
oppure quello ordinario, che, nella sostanza, ribadiscono quanto già contenuto
nel previgente can. 1363, 70 così come il nuovo can. 1363 ripete alla lettera il vecchio can. 1364. 71
68 Sulle implicazioni della modiica si vedano, con riferimento all’analoga previsione introdotta
dal Mitis Iudex, le osservazioni svolte da Marco Canonico, Il nuovo processo matrimoniale canonico
tra innovazioni legislative ed incertezze applicative, in questa « Rivista », 2014, pp. 558-560.
69 Cfr. a proposito dell’analogo istituto previsto per il Codex latino, Massimo del Pozzo, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”, « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », cit., 36, 2015, pp. 21-22.
70 Il testo del nuovo can. 1362 : « §1. Recepto libello, Vicarius iudicialis si aestimet eum aliquo fundamento niti, eum admittat et, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat
ut exemplar notiicetur defensori vinculi et, nisi libellus ab utraque parte subscriptus fuerit,
parti conventae, eidem dato termino quindecim dierum ad suam mentem de petitione aperiendam.
§2. Praefato termino transacto, altera parte, si et quatenus, iterum monita ad suam mentem
ostendendam, audito vinculi defensore, Vicarius iudicialis suo decreto dubii formulam determinet et decernat utrum causa processu ordinario an processu breviore ad mentem cann. 1369-1373
pertractanda sit. Quod decretum partibus et vinculi defensori statim notiicetur.
§3. Si causa ordinario processu tractanda est, Vicarius iudicialis, eodem decreto, constitutionem
iudicum collegii vel iudicis unici cum duobus assessoribus iuxta can. 1359, § 4 disponat.
§4. Si autem processus brevior statutus est, Vicarius iudicialis agat ad normam can. 1371.
§5. Formula dubii non tantum quaerat, num constet de nullitate matrimonii in casu, sed deinire debet, quo capite vel quibus capitibus validitas matrimonii impugnetur ».
71 Can. 1363 : « §1. Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio est, etiam promotori iusti-
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osservazioni su «mitis et misericors iesus»
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È oggetto di dibattito dottrinale la portata innovativa, in materia probatoria,
del can. 1364, 72 che – rispetto al previgente can. 1365 73 – valorizza maggiormente la funzione delle prove orali oferte dalle parti e dai testimoni. La confessione
giudiziale e le dichiarazioni delle parti, se sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono infatti avere valore di prova piena ; 74 il giudice le deve
valutare considerando nel complesso tutti gli indizi e gli amminicoli, accertandosi che non vi siano altri elementi che le confutino (§1). Procede a sua volta nel
senso di una attenuazione della rigidità dei criteri di valutazione delle prove il
§2, secondo cui, sempre nelle cause di nullità matrimoniale, « la deposizione di
un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualiicato che deponga su cose fatte d’uicio, o le circostanze di fatti e persone lo suggeriscono ».
Quanto alla prova peritale prevista dall’originario can. 1366, invece, il §3 del
nuovo can. 1364 si limita ad estendere alle cause per « anomalia di natura psichica » la previsione originariamente disposta solo per quelle di impotenza o
difetto del consenso per una malattia mentale, per cui il giudice si deve avvalere
dell’opera di uno o più periti, a meno che, dalle circostanze, ciò non appaia evidentemente inutile.
L’ultimo paragrafo (§4) del nuovo can. 1364 ripete quasi alla lettera il precedente can. 1367, introducendo però una sensibile limitazione alla possibilità delle
parti di inluire sul corso del processo. Mentre prima si disponeva che il tribunale, se nell’istruttoria fosse emersa una grave probabilità d’inconsumazione,
potesse sospendere la causa e completare l’istruttoria al diverso ine di ottenere
il relativo scioglimento solamente « col consenso delle parti », ora si statuisce che
tiae ius est : 1° interrogationi partium, testium et peritorum adesse salvo can. 1240 ; 2° acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere.
§2. Interrogationi, de qua in § 1, n. 1, partes assistere non possunt ».
72 Can. 1364 : « §1. In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt,
a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae
eas inirment.
§2. In iisdem causis, depositio unius testis plenam idem facere potest, si agatur de teste qualiicato qui deponat de rebus ex oicio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant.
§3. In causis de impotentia vel de defectu consensus propter mentis morbum vel anomaliam
naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter
apparet ; in ceteris causis servetur can. 1255.
§4. Si in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam de nullitate matrimonii suspendere et instructionem complere ad obtinendam solutionem matrimonii sacramentalis non consummati ;
deinde acta ad Sedem Apostolicam mittat una cum petitione huius solutionis ab alterutro vel
utroque coniuge facta et cum voto tribunalis et Episcopi eparchialis ».
73 Il testo previgente disponeva che, a meno che non si avessero prove piene da altra fonte, per
valutare le dichiarazioni delle parti di cui al can. 1217, §2 il giudice si servisse, se possibile, di testimoni per valutare la credibilità delle parti stesse, oltre che di altri indizi o amminicoli.
74 Per le analoghe disposizioni concernenti l’ambito latino si veda Miguel Ángel Ortiz, La
valutazione delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio, « Ephemerides Iuris Canonici », 2, 2016, pp. 449-486.
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il tribunale possa procedere in tale senso una volta « sentite le parti » : quindi – si
deve ritenere – sostanzialmente d’uicio.
Ancora nell’ambito delle prove e della loro valutazione, l’art. 12 delle regole
procedurali 75 ha invece introdotto una signiicativa riformulazione della certezza morale del giudice, 76 richiesta in via generale dal can. 1291 al ine del pronunciamento di ogni sentenza. 77 La nuova regola aferma che, per raggiungere la
certezza necessaria, « non è suiciente una prevalente importanza delle prove e
degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità
del contrario ». L’aspetto peculiare è che, dal punto di vista sistematico, il nuovo
articolo introduce una sorta di sfasamento nei rapporti fra norme generali e
norme speciali. Infatti l’art. 12 interviene – peraltro senza richiamarlo espressamente – nella materia disciplinata dal can. 1291. Tuttavia quest’ultimo canone si
trova nel Titolo xxiv dedicato al giudizio contenzioso in generale, le cui norme
debbono essere osservate, se non consta altrimenti, anche nei giudizi di nullità
matrimoniale (ex can. 1377, §3 e art. 6 reg. proc.), mentre l’art. 12 appartiene a
un corpus di regole che si riferiscono solo ad alcuni processi speciali (matrimoniale ordinario, brevior, documentale). Quindi, considerato il rapporto ancillare
che lega le regole procedurali del Mitis et misericors Iesus ai canoni sul processo
matrimoniale, sembrerebbe che la nuova regola abbia vigore limitatamente a
quell’ambito, anziché riferirsi a tutti i giudizi. Del resto, speciica e settoriale è
anche la ratio storica della norma, che ha inteso escludere l’applicabilità in questa materia del criterio della « certezza prevalente », afermatosi in precedenza in
taluni fori. 78 La delimitazione, desumibile in via interpretativa, del campo di ap75 Art. 12 : « Ad certitudinem moralem iure necessariam, non suicit praevalens probationum
indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur ».
76 Sull’argomento si vedano le pagine di Orio Giacchi, La certezza morale nella pronuncia del
giudice ecclesiastico, in Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, ii, Roma, Pontiicia
Università Gregoriana, 1972, pp. 608-620.
77 Can. 1291. « §1. Per il pronunciamento di qualsiasi sentenza è richiesta nell’animo del giudice
la certezza morale circa la cosa che deve essere deinita con la sentenza. §2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e dalle prove. §3. Il giudice deve però valutare le prove nella sua
coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull’eicacia di talune prove. §4. Il giudice
che non ha potuto raggiungere quella certezza, si pronunci che non consta del diritto dell’attore
e mandi assolta la parte convenuta, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del
diritto, nel qual caso deve pronunciarsi a favore della medesima ».
78 Come è stato scritto a proposito della corrispondente norma del Mitis Iudex : « È estremamente signiicativo che, abrogando l’obbligo della doppia conforme, Papa Francesco nel contempo, e per la prima volta con una legge in senso stretto (ossia l’art. 12 del MI), abbia vincolato la
certezza morale sia alla quaestio facti che alla quaestio iuris, dando così formale dignità normativa
al magistero dei suoi predecessori : Pio XII (DRR 1° ottobre 1942) e San Giovanni Paolo II (DRR 4
febbraio 1980, n. 6). In tal modo, ossia con valore formalmente legislativo, si è anche deinitivamente esautorata la cosiddetta certezza ‘prevalente’ prevista dalle Norme per il processo di nullità
matrimoniale negli USA del 1970 (n. 21), confermando quanto già disposto dalla DC (cfr. art. 247, §2).
Oltre ad essere stata invocata da Papa Francesco nel discorso (24 gennaio 2015) ai partecipanti al
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plicabilità della norma sembra una questione di qualche interesse, poiché l’art.
12 entra nel merito degli elementi conoscitivi e valutativi che devono concorrere a formare il convincimento del giudice, dettando per l’ambito in questione
una interpretazione del can. 1291 più stringente rispetto a quanto lo stesso canone (che si limita a richiamare il parametro e a fare riferimento alla coscienza
del giudice) esprima ora per la generalità delle cause. 79 Con il rischio, quindi,
di accentuare le speciicità del criterio di giudizio, potendo forse, in prospettiva,
indurre a enucleare una sorta di ‘certezza morale matrimoniale’.
d) La parte più innovativa del motu proprio è però quella che prende forma tra i
canoni 1365 e 1373 (nella versione post riforma), i quali intervengono sugli istituti
già citati nei precedenti paragrai : eliminando l’obbligo della doppia conforme,
per un verso, e istituendo il processo brevior, per l’altro. Tali disposizioni trovano
solo sporadici riscontri negli originari canoni 1368-1371 CCEO, pertanto si omettono qui i riferimenti ai disposti originari, che peraltro non corrispondono più
ratione materiae ai nuovi canoni, pur identicamente numerati.
Per il can. 1365, la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità diventa esecutiva semplicemente per efetto dell’avvenuto decorso dei termini
stabiliti dai canoni 1311-1314 ai ini dell’interposizione dell’appello. Resta salva
la possibilità di nova causae propositio ex can. 1325, nel caso in cui la sentenza
non sia più appellabile, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione
(can. 1367), ma ora si può ricorrere per la proposizione della nuova causa solo
innanzi al tribunale di terzo grado. 80 Dopo che la sentenza dichiarativa della
Congresso Internazionale organizzato dalla Pontiicia Università Gregoriana, la certezza morale
è anche più volte richiamata nel Sussidio applicativo del MI, soprattutto nel contesto del processus
brevior », Joaquín Llobell, Questioni circa l’appello e il giudicato, cit., pp. 422-423.
79 Per le altre cause resta infatti valida senza ulteriori speciicazioni l’interpretazione consueta
del can. 1291, risalente all’Allocuzione alla Rota Romana tenuta da Pio XII il 1° ottobre 1942, in
realtà assai simile a quella positivizzata dal nuovo art. 12, ma che concede maggiore rilievo ai
singoli elementi del cumulo probatorio, senza necessariamente escludere il criterio della certezza
prevalente : « Tale certezza morale risulta da una somma di indizi e di dimostrazioni che, presi
isolatamente, non sono decisivi ma che, considerati nel loro insieme, possono fondare una concreta certezza, che elimina ogni prudente e ragionevole dubbio in un uomo dal sano giudizio »,
Maurice Monier, Commento al can. 1291, in Commento al Codice, cit., p. 1047.
80 Rileva a questo riguardo la disposizione di cui al n. ii, 3 del Rescritto del Santo Padre Francesco
sul compimento e l’osservanza della nuova lege del processo matrimoniale, 7 dicembre 2015 : « Dinanzi
alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la nova causae propositio, dopo che una delle parti
ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia
della decisione ». Per altro verso, con speciico riferimento al CCEO, lo stesso rescritto stabilisce :
« Come sollecitato dei Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota
Romana in grado d’appello ». L’atto è apparso ne « l’Osservatore Romano », 12 dicembre 2015, p.
8. Sulle conseguenze del rescritto si rimanda ad Hanna Alwan, Les enjeux de l’application du motu
proprio Mitis et Misericors Iesus par les tribunaux ecclésiastiques en Orient, spécialement au Liban, « Revue de Droit canonique », 2017, pp. 201-207.
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nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti sono ammesse a contrarre nuove nozze, fatto salvo l’eventuale divieto apposto alla sentenza stessa o
stabilito dal Gerarca del luogo (can. 1368, §1). 81 Una volta che la sentenza non
è più appellabile, pertanto, gli efetti della dichiarazione di nullità divenuta esecutiva sono quelli consueti. 82
L’interesse ad appellare sta in capo alla parte che si ritenga onerata, al promotore di giustizia e al difensore del vincolo, 83 i quali possono altresì proporre
querela di nullità. Il tribunale di grado superiore, una volta ricevuti gli atti e costituito il collegio dei giudici, ha il potere di confermare per decreto la sentenza
di primo grado, qualora l’appello risulti manifestamente dilatorio. Le regole
procedurali da osservarsi in quella sede sono le medesime del primo grado,
« con i dovuti adattamenti » e, anche nel caso in cui si adduca un nuovo capo di
nullità, al giudice è data facoltà di ammetterlo e trattarlo (can. 1366).
Naturalmente, se alla prima sentenza che dichiara la nullità ne segue una seconda di senso contrario, occorrerà che in terza istanza intervenga un giudizio conforme al primo. Riguardo a quanto ora disposto dal can. 1368, è stato
osservato che con esso « le système de la double sentence conforme est fortement réduit, à defaut d’être entièrement aboli ». 84 La giustiicazione dell’intervento sembra risiedere nel fatto che, dal punto di vista statistico, « la plupart
des recours ex oicio ont été conirmés en seconde instance et que seules ont
été réformées un certain nombre de sentences ayant fait l’objet d’un appel interjeté par le défenseur du lien et surtout par une des parties opposée à l’autre ».
Soccorre inoltre il principio di proporzionalità : « Même si une seconde sentence
conforme pour chaque cause – et pourquoi pas une troisième ou une quatrième sentence conforme ? – semble ajouter à la iabilité du système en ce que
ces diférents degrés de juridiction permettent théoriquement d’augmenter la
certitude morale atteinte, il faut se poser la question de la proportionnalité des
moyens mis en œuvre par rapport au but légitime poursuivi ». 85
e) Nello stesso solco si colloca la previsione del nuovo « processo più breve davanti al Vescovo », che contempla condizioni di procedibilità più stringenti ri81 Come si speciica in dottrina, tuttavia, il divieto di cui al §1 è un provvedimento di carattere
pastorale e « non rende l’eventuale celebrazione di nuove nozze nulla, ma illecita », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 508.
82 Can. 1368 : « §1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, facta est exsecutiva, partes quarum matrimonium declaratum est nullum, possunt novum matrimonium celebrare, nisi vetito ipsi sententiae apposito vel ab Hierarca loci statuto id prohibeatur.
§ 2. Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notiicare Hierarchae loci, ubi matrimonium celebratum est ; hic Hierarcha vero curare debet, ut quam primum de
declarata nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in libris matrimoniorum et baptizatorum
mentio iat ».
83 Sul ruolo di questa parte processuale in relazione alle nuove previsioni normative si veda
Gian Paolo Montini, Il difensore del vincolo e l’obbligo dell’appello, « Periodica de Re Canonica »,
2017, pp. 301-339.
84 Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François, cit., p. 7.
85 Ivi, p. 8.
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spetto al rito sommario 86 ma persegue analoghi intenti di economia processuale. Non è possibile, in questa sede, afrontare dettagliatamente i particolari
della nuova procedura, che – anche in ragione della succinta formulazione delle
norme che la disciplinano – ha richiesto alla dottrina e alla giurisprudenza un
surplus di sforzo interpretativo. 87
Passando a considerare il tenore testuale della riforma, l’istituto prevede che
il Vescovo eparchiale sia personalmente giudice delle cause di nullità 88 qualora la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso
dell’altro, 89 e ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un’inchiesta o un’istruzione più accurata, e che rendano altresì manifesta la nullità (« recurrant rerum personarumque
adiuncta, testimoniis vel instrumentis sufulta, quae accuratiorem disquisitionem
aut investigationem non exigant, et nullitatem manifestam reddant », can. 1369).
Questo elemento ha indotto parte della dottrina a ravvisare una sorta di limitata
apertura al principio dispositivo nella scelta del rito del processo per la nullità matrimoniale, poiché, a parità di altre condizioni, la domanda congiunta delle parti
può comportare una signiicativa modiica dell’intero impianto processuale, appunto con l’applicabilità del brevior in luogo del processo ordinario, ma la decisione al riguardo compete al Vicario giudiziale (can. 1362, §2). In ogni caso tale considerazione sarebbe mitigata dal fatto che, ai sensi del nuovo can. 1373, §1, il Vescovo
debba rimettere la causa al processo ordinario, qualora non raggiunga la certezza morale sulla nullità del matrimonio assunta nel libello redatto dai coniugi.
86 Si veda l’art. 14 reg. proc., che qui si riporta per semplicità nella versione italiana e che ha
dato luogo in dottrina a riserve soprattutto a causa della formulazione aperta e non tassativa
dell’elenco delle condizioni di procedibilità : « §1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann.
1369-1373, si annoverano per esempio : quella mancanza di fede che può generare la simulazione
del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto
procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale
al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della
sterilità o di una grave malattia contagiosa o di igli nati da una precedente relazione o di una
carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella
gravidanza imprevista della donna, la violenza isica inferta per estorcere il consenso, la mancanza
di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.
§2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono
rendere evidentemente inutile acquisire una perizia d’uicio ».
87 Per una visione d’insieme della materia si rimanda agli Autori e alle opere già citati in precedenza.
88 Circostanza che comporta alcune complicazioni nel caso di tribunali viciniori o per più eparchie. In tal caso, l’art. 19 reg. proc. così dispone : « Si causa instruitur penes tribunal pro pluribus
eparchiis, Episcopus qui sententiam pronuntiare debet est ille loci, iuxta quem competentia ad
mentem can. 1358 stabilitur. Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter
partes et iudicem ».
89 Per l’art. 11, §2 reg. proc. si reputa che non si opponga alla domanda la parte convenuta la
quale si rimetta alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dia alcuna
risposta.
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La causa viene introdotta da un libello redatto a norma del can. 1370 90 e il Vicario giudiziale, entro trenta giorni dall’emissione del decreto con cui determina la formula del dubbio, deve convocare una sessione (preferibilmente unica)
alla quale siano citati « omnes […] qui in ea interesse debent » (can. 1371). Durante tale sessione, l’istruttore deve raccogliere tutte le prove a favore o contro la
validità del vincolo (can. 1372). Si segnala che l’introduzione di tale igura è una
delle novità del processo più breve e, se sono chiare le sue funzioni (sostanzialmente le stesse tradizionalmente svolte dall’uditore), l’identiicazione della persona dell’istruttore è stata oggetto di attenzione in dottrina. 91
Il canone 1373, nei suoi quattro paragrai, deinisce anzitutto le funzioni del
Vescovo. Se questi, al termine delle fasi sopra accennate, ha raggiunto la certezza morale sulla nullità del matrimonio, deve emanare la corrispondente
sentenza ; in caso contrario rimette la causa al processo ordinario (§1). Viene in
seguito delineato il regime degli appelli : « Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitam vel ad Rotam Romanam » ; se invece la sentenza è
stata emessa dal Metropolita o da altro Vescovo eparchiale che non ha un’autorità superiore al di sotto del Romano Ponteice, si dà appello al Vescovo da
esso designato stabilmente, dopo aver consultato il Patriarca o il Gerarca che
presiede alla Chiesa sui iuris a norma del diritto comune e del diritto particolare (§3). 92 È questo il caso delle « Chiese non patriarcali, non arcivescovili maggiori, non metropolitane sui iuris », che senza autorità intermedie tra esse e la
Sede romana dipendono immediatamente da questa, « ad esempio gli Esarcati
apostolici » ; 93 i diritti e i doveri del Metropolita, incluso il diritto di erigere il
tribunale metropolitano, sono allora esercitati dal Gerarca delegato dalla Sede
Apostolica.
Anche in questo caso, se l’appello appare all’evidenza meramente dilatorio, il
Metropolita, o il Vescovo di cui al paragrafo precedente, oppure il Decano della
Rota Romana deve rigettarlo a limine con un suo decreto. Se invece l’appello
viene ammesso, la causa deve essere rimessa all’esame di secondo grado che, a
questo punto, proseguirà secondo le forme ordinarie (§4).
f) Per quanto riguarda il processo documentale, inine, poco è stato innovato per
efetto del nuovo can. 1374 94 rispetto all’originario can. 1372. La nullità può essere
90 « Libellus quo processus brevior introducitur, praeter ea quae in can. 1187 recensentur, debet :
1° facta quibus petitio innititur, breviter, integre et perspicue exponere ; 2° probationes, quae statim a iudice colligi possint, indicare ; 3° documenta quibus petitio innititur in adnexo exhibere ».
91 Si veda, con riferimento al contesto latino, Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più
breve, cit., pp. 92-94 e 175.
92 Cfr. cann. 174 e 175.
93 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 510. Cfr. Luis Okulik, Conigurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia, in Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e
delimitazione, Venezia, Marcianum Press, 2005, pp. 209-228.
94 « Recepta petitione ad normam can. 1362 proposita, Episcopus eparchialis vel Vicarius iudicialis vel Iudex designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis
partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex
documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia
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infatti dichiarata per sentenza in esito al processo in questione « se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con
certezza dell’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima », in assenza di dispensa o di un valido mandato in capo al procuratore. 95
La competenza a trattare le cause secondo questo rito spetta all’Eparca e
al Vicario giudiziale individuati secondo i titoli di competenza previsti per il
processo ordinario e quello brevior (di cui al canone 1358) e ciò costituisce una
innovazione rispetto alla disciplina originaria del Codice. A questo riguardo è
emersa una questione sostanziale, sollevata in dottrina e in seguito oggetto di
una risposta particolare del Pontiicio Consiglio per i Testi Legislativi, che risiede
nella mancata riproposizione del can. 1372, §2 e sulla quale si tornerà fra poco.
Salvo i necessari adattamenti nel riferimento alle norme modiicate, circa
l’appello interposto contro la decisione assunta con la procedura documentale
il can. 1375 96 ripete fedelmente le disposizioni del vecchio can. 1373, proprio come fa il can. 1376 97 rispetto al previgente can. 1374.
3.
Un primo proilo che ha interessato la dottrina concerne le ipotesi di costituzione o riorganizzazione dei tribunali (questione peraltro aperta dal motu proprio
Mitis Iudex anche nell’ambito latino 98). Nel caso delle Chiese orientali, infatti,
la particolare varietà dei riti, le concrete condizioni di frammentazione delle comunità di fedeli, talora sparse anche nella diaspora, 99 e altre peculiari situazioni,
impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris ».
95 Sostituisce la precedente – e ridondante – formulazione, per cui la sentenza di nullità ex processo documentale poteva essere pronunciata se constava « con certezza da un documento inoppugnabile e ineccepibile dell’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto di forma della
celebrazione prescritta dal diritto, purché con pari certezza sia chiaro che la dispensa non è stata
data, oppure che è mancato un valido mandato al procuratore » (così il precedente can. 1372, §1).
96 « §1. A sententia, de qua in can. 1374, defensor vinculi, si prudenter existimat, vel vitia vel
dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem tribunalis secundi gradus, ad
quem acta sunt mittenda quique scripto certior faciendus est agi de processu documentali.
§2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi ».
97 « Iudex tribunalis secundi gradus cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus decernat, utrum sententia sit conirmanda an potius procedendum in causa sit ad ordinariam normam
iuris ; quo in casu eam remittit ad tribunal primi gradus ».
98 Per la parte latina si rimanda ai rilievi espressi da Massimo del Pozzo, L’organizzazione
giudiziaria ecclesiastica, cit. e Manuel Ganarin, I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex
Dominus Iesus. Rilessioni circa la “sorte” del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, « Stato, Chiese e pluralismo
confessionale », cit., 11, 2016.
99 Tema che interessa la dottrina non soltanto per gli aspetti processuali, ma più in generale
per le questioni concernenti il governo di tali comunità : cfr. Orazio Condorelli, Giurisdizione
universale delle Chiese sui iuris ? Frammenti di una ricerca, « Ius Ecclesiae », 2010, pp. 343-365 ; Natale
Loda, Delimitazione territoriale della Chiesa sui iuris : ragioni e questioni attuali, in Le Chiese sui iuris,
cit., pp. 109-119.
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come le diferenze fra le gerarchie delle Chiese sui iuris o la presenza in determinati territori di riti diferenti, pongono questioni sconosciute o marginali nel
contesto latino.
La riforma non impedisce che possano essere costituiti tribunali intereparchiali 100 o anche interrituali, qualora lo consiglino le circostanze. In concreto
« un tribunale di primo grado per varie eparchie della stessa Chiesa sui iuris può
essere eretto dal Patriarca col consenso dei Vescovi eparchiali interessati, se si
tratta di eparchie situate entro i conini del territorio della Chiesa patriarcale,
ai sensi del can. 1067, §1 ». 101 Può quindi succedere che « tutte le eparchie delle
diverse province di un dato territorio appartengano allo stesso tribunale intereparchiale, come succede nel caso del Tribunale Uniicato di primo grado della
Chiesa Maronita del Libano ». 102 Nel caso invece di eparchie esterne ai conini
o appartenenti a diferenti Chiese sui iuris, il tribunale in questione può essere
eretto « dagli stessi Vescovi eparchiali che a questo hanno consentito con l’approvazione della Sede Apostolica ». 103 La facoltà di erezione del tribunale diviene
un obbligo « se i singoli Vescovi eparchiali non possono erigere per qualunque
causa un proprio tribunale ». 104 La disposizione si collega, come già ricordato,
ai frequenti casi in cui le comunità di fedeli orientali vivono in seno o a contatto
con altre di rito diverso oppure fuori dai conini territoriali metropolitani 105 e va
raccordata con la previsione per cui, almeno per l’ambito occidentale, i tribunali
latini sono competenti in via sussidiaria a conoscere anche le cause matrimoniali dei fedeli orientali. 106
Questione collegata alla precedente è quella dei tribunali patriarcali e assimilati. Sono infatti poche, come osserva Salachas, le province metropolitane
efettivamente funzionanti (si citano i casi delle Chiese arcivescovili Ucraina,
Siro-Malabarese e Siro-Malankarese). In altri casi, invece, come spesso accade
nel Medio Oriente, « non funziona l’istituzione metropolitana, cioè non esistono attualmente delle province ecclesiastiche, istituite a norma del diritto con
delle eparchie sufraganee, come esistevano nel passato. Soppresse progressivamente tante sedi sufraganee, è rimasto il titolo storico di sedi metropoli100 « On peut supposer que la décision d’accéder à un tribunal interdiocésain ou interéparchial
déjà existant n’est soumise à aucune autorisation particulière », Jean-Pierre Schouppe, Le motu
proprio du pape François, cit., p. 20.
101 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, cit., p. 69.
102 Ibidem.
103 Ibidem.
104 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 503.
105 Peter Szabó, Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris, in Territorialità e personalità del diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di Péter Erdő, Péter Szabó, Budapest,
Szent István Társulat, 2002, pp. 225-253 ; Federico Marti, Le strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali. Spunti per una rilessione circa la loro natura canonica ed ecclesiologica, « Ius Ecclesiae », 2015, pp. 83-104.
106 Massimo del Pozzo, La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei
cattolici orientali alla luce dell’art. 16 della Dignitas connubii e Stefano Rossano, Le cause di nullità di
matrimonio dei fedeli orientali nei Tribunali latini : la competenza (art. 16 Dignitas connubii), in Cristiani
orientali e pastori latini, a cura di Pablo Gefaell, Milano, Giufrè, 2012, pp. 419-434 e 451-464.
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tane e di Metropolita ». Per questo motivo, in realtà, « tribunale di appello per
un tribunale eparchiale o un tribunale intereparchiale o interrituale sarebbe il
tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, distinto dal tribunale dell’eparchia
del Patriarca » ; 107 o, in alternativa, il tribunale della Rota Romana. Anche nelle
Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, « contro la sentenza del Patriarca o
dell’Arcivescovo si dà appello alla Rota Romana ». 108 Con questa disposizione,
il Mitis et misericors ha « chiarito deinitivamente che la Rota Romana è competente per gli appelli provenienti anche dal territorio delle Chiese patriarcali ». 109
Una diversa questione è quella posta dalla già ricordata abrogazione del secondo paragrafo del can. 1372. 110 Esso disponeva che, ai ini della dichiarazione
di stato libero, se « si tratta di una persona che doveva osservare la forma di celebrazione prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti all’uficiale civile o al ministro acattolico, è suiciente l’istruttoria prematrimoniale
di cui al can. 784 per dimostrare il suo stato libero ». 111 La mancata riproposizione di questa norma ha suscitato dapprima dubbi circa l’eventuale sopravvivenza
dell’istituto in via interpretativa. La modiica ha infatti introdotto una disparità
fra l’ordinamento latino e quello orientale, paradossalmente originata proprio
dal fatto che, mentre nel CCEO l’istituto era sancito dal canone già citato, nel
Codex del 1983 l’equivalente istituto era stato invece introdotto soltanto attraverso un’interpretazione autentica del can. 1686 CIC, 112 poi accolta dall’art. 5, §3
dell’istruzione Dignitas connubii. 113 Come è stato osservato, « sifatta interpretazione autentica del can. 1686 CIC […] non ha vigenza di per sé nella disciplina
orientale, perché si riferisce ad un canone latino, e pure l’istruzione Dignitas connubii è valida soltanto per i latini ». 114 Questa interpretazione è contenuta in una
risposta particolare del Pontiicio Consiglio per i Testi Legislativi del 25 novembre
2015, in cui si aferma che « con l’entrata in vigore del motu proprio Mitis et misericors Iesus non sarà più suiciente l’istruttoria prematrimoniale per dimostrare
lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si
107 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 501.
108 Ibidem.
109 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, cit., p. 76. Il tema della competenza della Rota Romana rispetto alle cause provenienti dai Tribunali patriarcali era già stato oggetto di dibattiti
dottrinali ; cfr. Georges Ruyssen, Problematiche relative alla competenza della Rota Romana per le
cause matrimoniali provenienti dai territori patriarcali o arcivescovili magiori, « Iura Orientalia », 2011,
pp. 93-120.
110 Hanna Alwan, Les enjeux de l’application du motu proprio Mitis et Misericors Iesus, cit., pp.
212-213.
111 Can. 784 : « Per diritto particolare di ciascuna Chiesa […] si stabiliscano delle norme sull’esame dei idanzati e sugli altri mezzi per le indagini, principalmente per quanto riguarda il battesimo e lo stato libero, che devono essere portate a termine prima del matrimonio ».
112 Pontificia Commissione per l’Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsa ad proposita dubia, ii , « Acta Apostolicæ Sedis », lxxvi, 1984, p. 747.
113 Art. 5, « §3. Al ine poi di provare lo stato libero di coloro che, pur essendo tenuti in forza del
can. 1117 all’osservanza della forma canonica, hanno attentato matrimonio davanti a un uiciale
di stato civile o a un ministro di culto acattolico, è suiciente l’investigazione prematrimoniale
prevista dai cann. 1066-1071 ».
114 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, p. 72.
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dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale ». 115 In questo modo tuttavia,
se da un lato il processo documentale ofre alle parti maggiori garanzie rispetto
alla semplice istruttoria, dall’altro lato esso comporta un maggiore dispendio
di risorse processuali e sembra attribuire una rilevanza maggiore che in passato
al matrimonio civile, « anche se non è chiaro se tale sentenza dovrà dichiarare
se tale matrimonio è ‘invalido’ oppure ‘inesistente’ ». 116 Questioni come quella
testé descritta sembrano avere particolare rilevanza per Paesi come il Libano, o
in generale del Medio Oriente, dove la competenza sull’istituto del matrimonio
e i suoi efetti civili è demandata alla cognizione del giudice ecclesiastico, per
efetto del sistema degli « statuti personali ». 117 Sotto questo proilo, ad avviso
della dottrina, il Mitis et misericors sembra non avere suicientemente afrontato
e disciplinato il proilo dei rapporti fra la dichiarazione canonica di nullità e i
suoi efetti civili, la qual cosa potrebbe avere ripercussioni signiicative sulla sua
applicazione. 118
Da ultimo, si possono segnalare due questioni sollevate a proposito della previsione dei giudici laici e dei rapporti fra l’abrogazione dell’obbligo della doppia
conforme e l’unità della giurisprudenza. Si tratta di due temi collegati tra loro
dalla medesima preoccupazione di garantire l’uniforme interpretazione della
legge canonica nei vari contesti, sia in senso ‘orizzontale’, sia ‘verticale’.
Sotto il primo proilo, si è sottolineata la natura speciale e derogatoria del
can. 1359, §3, che consente la nomina di due giudici laici, rispetto al can. 1087,
§2, che disciplina in generale la materia. Secondo tale previsione, « il Patriarca,
dopo aver consultato il Sinodo permanente, o il Metropolita che presiede alla
Chiesa metropolitana sui iuris dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più
anziani per ordinazione episcopale, può permettere che anche altri fedeli cristiani siano nominati come giudici, tra i quali quando vi è necessità uno può essere
assunto per formare il collegio ; in tutti gli altri casi per questa cosa si ricorra
alla Sede Apostolica ». È evidente la formulazione più restrittiva della facoltà,
peraltro riferita al Patriarca o al Metropolita e non all’Eparca. Il Consiglio per i
Testi legislativi, a questo proposito, ha chiarito che nei rapporti fra le due norme occorre tenere conto dell’« ampia potestà » che la riforma intende concedere
al Vescovo e, pertanto, egli può nominare dei giudici senza l’autorizzazione richiesta dal can. 1087, §2. La modiica, tuttavia, è limitata alla sola materia matrimoniale, con la conseguenza della possibilità che siano di fatto nominati giudici
‘specializzati’, la cui competenza si limita all’ambito in parola, a meno che non
115 Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Risposta particolare prot. N. 15170/2015, 25
novembre 2015, in www.delegumtextibus.va.
116 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, p. 74.
117 Andrea Benzo, Orientali e latini nel sistema degli statuti personali nel Medio Oriente : sviluppi
recenti e nuove prospettive, in Cristiani orientali e pastori latini, cit., pp. 406-417.
118 Si veda in argomento Hanna Alwan, Les enjeux de l’application du motu proprio Mitis et Misericors Iesus, cit., pp. 191-201.
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concorrano anche le altre condizioni previste dalla norma generale. « On s’interrogera sur l’opportunité de l’option consistant à conier à l’évêque la décision
de nommer jusqu’a deux juges laïc dans les tribunaux collégiaux. N’aurait-il pas
été préferable de réserver ce choix au patriarche ou à la conférence des évêques ?
Une telle réserve aurait probablement eu l’avantage de permettre plus d’homogénéité entre les tribunaux locaux, mais aussi, sur une plus grande échelle,
d’être en mesure de dégager plus de ressources pour faire face aux problèmes
économiques qui peuvent découler de la réforme ». 119
Per quanto riguarda, invece, l’omogeneità giurisprudenziale intesa in senso
‘verticale’, la medesima dottrina ha osservato che « la suppression de l’exigence
de la double sentence conforme devrait se traduire par une forte diminution
du nombre des causes qui seront envoyées à la Rote romaine », la qual cosa, in
prospettiva, « devrait occasionner à la longue une plus grande diversiication au
sein de la giurisprudence matrimoniale canonique ». 120
4.
Al termine di questa esposizione dei principali tratti del motu proprio Mitis et
misericors Iesus è diicile aggiungere considerazioni che non siano improntate
all’attesa dei risultati dell’applicazione della riforma. Sarebbe infatti prematuro,
a distanza di due soli anni dalla sua entrata in vigore, ogni giudizio circa il conseguimento o meno degli obiettivi che il Legislatore si era posto all’atto di dettare
la nuova disciplina. Sono d’altronde molti i dubbi, interpretativi e applicativi,
che il Mitis et misericors – al pari del Mitis Iudex – ha lasciato aperti e, nell’attesa
di possibili nuovi interventi normativi nei punti in cui dottrina e giurisprudenza evidenzieranno la necessità di precisazioni o adattamenti, è giusto attendere
che sia l’esperienza a mostrare quali tra tali dubbi debbano essere considerati
più rilevanti e urgenti.
Si possono tuttavia svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Innanzi tutto, la riforma esprime l’intenzione del Legislatore di venire incontro
con speciiche soluzioni alle esigenze delle Chiese orientali. Al di là, infatti, delle
questioni aperte di cui si è dato conto in queste pagine e di quelle, ulteriori, che
spontaneamente verranno alla luce, lo sforzo di adattare all’esperienza giuridica
delle Chiese sui iuris la nuova disciplina dei processi per la dichiarazione della
nullità matrimoniale rappresenta anche uno sforzo di comprensione e valorizzazione del diritto canonico orientale.
Secondariamente, per quanto riguarda le soluzioni tecniche adottate, si può
segnalare la tendenza del Legislatore ad assecondare la specializzazione del settore processuale matrimoniale. Ciò potrebbe portare a una progressiva divaricazione, non soltanto sotto i proili sopra accennati, fra le cause di nullità ma119 Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François, cit., p. 13.
120 Ivi, p. 21. Cfr. Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica « Pastor bonus » sulla Curia romana,
28 giugno 1988, art. 126, §1.
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trimoniale e gli altri giudizi canonici, nel senso dell’accentuazione degli aspetti
peculiari del diritto processuale in questa materia. Tuttavia, con l’ausilio del
tempo, l’analisi delle tendenze che concretamente si afermeranno potrà fornire ai canonisti indizi utili a una migliore interpretazione delle esigenze che
si prospettano all’ordinamento, sia sotto il proilo della bontà delle linee-guida
adottate in questo settore (accentuazione degli elementi pastorali, snellimento
dei riti e divaricazione tra il processo ordinario e quello più breve), sia sulla capacità dei singoli contesti ecclesiali e canonistici (latino e orientale) di dare risposte
eicaci, anche sotto il proilo organizzativo.
Inine, quelli rispetto ai quali il motu proprio Mitis et misericors Iesus è intervenuto sono contesti ecclesiali la cui varietà e la cui storia, anche recente, manifestano al contempo condizioni critiche legate alle diicili e spesso drammatiche
realtà in cui molte di tali Chiese vivono, 121 ma anche una vitalità e una multiformità che potrebbero rivelarsi, nel prossimo futuro, risorse importanti per la vita
della Chiesa universale. 122 Pertanto, oltre che un segno di diversiicazione della
normativa vigente, la scelta di dare – in qualche misura – una ‘vita autonoma’
alla disciplina stabilita dal Codex del 1990 per questo cruciale settore dell’ordinamento canonico potrebbe rivelarsi, in futuro, una fonte di soluzioni e interpretazioni utili per risolvere problemi che, per efetto degli attuali sommovimenti
sociali, potrebbero afacciarsi con imprevista attualità anche in ambito latino.
121 Persecuzioni ricordate anche da Francesco, Omelia per la Santa Messa per il centenario della
Congregazione per le Chiese Orientali, 12 ottobre 2017. Su questo delicato tema, con riferimento anche e soprattutto alle altre confessioni religiose presenti in tali regioni, si veda il saggio di Gerard
Russell, Regni dimenticati. Viagio nelle religioni minacciate del Medio Oriente, Milano, Adelphi, 2016.
122 Si veda la sinossi delle principali vicende delle ventidue Chiese sui iuris (di cui sei patriarcali, quattro archiepiscopales maiores, tre metropolitane e nove ceterae) oferto nella Nota de Ecclesiis
orientalibus sui iuris, in Il Codice delle Chiese orientali, cit., pp. 449-460.
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Dicembre 2017
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