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Osservazioni sulle lettere apostoliche "Mitis e misericors Iesus"

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. IL D IRITTO ECCLESIAS T I C O Direzione Ces are Mir abell i , E n r i co Vi t a l i Direttore responsabile Ser g io Bi an con i Sede legale © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Via Collina 36, i 00187 Roma Comitato scientiico Alessandro Albisetti, Romeo Astorri, Salvatore Berlingò, Piero A. Bonnet, Salvatore Bordonali, Raffaele Botta, Carlo Cardia, Nicola Colaianni, Orazio Condorelli, Giorgio Feliciani, Manlio Miele, Gian Piero Milano, Paolo Moneta, Raffaele Coppola, Giovanni B. Varnier, Andrea Zanotti Redazi on e Responsabili Settimio Carmig n an i Cari d i (per la redazione romana) con la collaborazione di Michele Madonna Dipartimento di diritto pubblico Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Via Bernardino Alimena 5, i 00173 Roma Aless an dr o Ces eran i (per la redazione milanese) con la collaborazione di Roberta Colombo Dipartimento “Cesare Beccaria” Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono 7, i 20122 Milano ildirittoecclesiastico@unimi.it Hanno collaborato a questo numero Alessandro Albisetti, Romeo Astorri, Edoardo Barni, Giorgio Feliciani, Saverio Gentile, Michele Madonna, Enrica Martinelli, Chiara Minelli, Paolo Moneta, Franco Mosconi, Marco Parisi, Francesco Rigano, Alessandro Tira, Valerio Tozzi, Giovanni B. Varnier I L D I R I T TO EC C L E S I ASTICO © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. an n o c x x v i i · 1 - 2 · g e n naio- giu gno 20 1 6 ri vi st a t ri me st ral e di r e t t a da ce sare mi rab e l l i , e nr i c o v i t a l i P I S A · RO MA FA B RI Z I O SERRA E D I TO R E MMXVII Amministrazione e abbonamenti Fabrizio Serra editore ® Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa, tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888 Abbonamenti I prezzi uiciali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Print and/or Online oicial subscription rates are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net. 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L’itinerario scientiico e accademico di Luciano Musselli Pavia, Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, 18 novembre 2016 Michele Madonna, L’itinerario scientiico e accademico di Luciano Musselli. Un convegno pavese dedicato all’uomo e allo studioso, anche nel ricordo di Maria Vismara Missiroli Paolo Moneta, Luciano Musselli studioso del diritto canonico Romeo Astorri, Luciano Musselli studioso del diritto ecclesiastico 15 18 27 Nel ricordo di Luciano Musselli e Maria Vismara. Interventi di Giorgio Feliciani, Franco Mosconi, Valerio Tozzi, Chiara Minelli, Alessandro Albisetti, Francesco Rigano 33 studi Marco Parisi, Enti religiosi, no proit ed economia solidale. Sull’interventismo sociale dell’associazionismo di tendenza etico-religiosa nelle attuali tensioni riformistiche Enrica Martinelli, Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte prima : l’essenza concettuale della discretio iudicii Michele Madonna, Libertà religiosa e prescrizioni alimentari nelle strutture sanitarie. Brevi note di inquadramento Alessandro Tira, Osservazioni sulle lettere apostoliche « Mitis et misericors Iesus » per la riforma dei processi di nullità matrimoniale disciplinati nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali 57 71 103 127 osservatorio europeo sulle libertà religiose Decisioni 155 documenti xvii Legislatura – Atto Camera, Interpellanza urgente 2/01685, presentata dall’On. Brunetta Renato il 28 febbraio 2017 nella seduta numero 750, modiicata il 1° marzo 2017 nella seduta n. 751, e risposta del Sot- sommario 8 tosegretario di Stato per la Giustizia, Gennaro Migliore, nella seduta n. 757 di venerdì 10 marzo 2017 187 schede e recensioni Matteo Carnì, Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi sufraganei. Contributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico nell’Italia Meridionale (Giovanni B. Varnier) Aldo Schiavone, Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria (Saverio Gentile) 197 199 © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. PARTE SECONDA giurisprudenza Diritto ecclesiastico matrimonio Michele Madonna, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e ordine pubblico in tre pronunce della Suprema Corte di Cassazione del 2016 205 corte di cassazione – sez. i – 29 gennaio 2016, n. 1749 – Pres. Di Palma, Rel. Lamorgese – D.E., M.F. 209 corte di cassazione – sez. i – 4 ottobre 2016, n. 19811 – Pres. Di Palma, Rel. De Marzo – G.S., A.B. 212 corte di cassazione – sez. i – 21 novembre 2016, n. 23640 – Pres. Dogliotti, Rel. Bisogni – A.C., L.M. 213 insegnanti di religione Michele Madonna, Il particolare trattamento economico degli insegnanti di religione in due recenti sentenze della Corte di Cassazione corte di cassazione – sez. lav. – 11 gennaio 2016, n. 201 – Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio – Roma Capitale, B.L. e altri corte di cassazione – sez. lav. – 7 novembre 2016, n. 22558 – Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio – Ministero dell’Istruzione, G.S. 217 221 225 varie Edoardo Barni, Una recente pronuncia del Consiglio di Stato in tema di riti religiosi nella scuola pubblica 233 consiglio di stato – sez. vi – 27 marzo 2017, n. 1388 – Pres. Santoro, Est. Pannone – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed Istituto comprensivo n. 20 di Bologna, Comitato Bolognese Scuola e Costituzione ed altri 239 ATTIVITÀ DELL’ADEC Verbali delle Assemblee ordinaria dell’adec del 7 ottobre 2016 e del 22 giugno 2017. l giorno 7 ottobre 2016 si riunisce in Caserta, sede del Palazzo vescovile, l’assemblea ordinaria dei soci dell’adec convocata secondo quanto previsto dallo statuto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. : Comunicazioni del Presidente ; Relazione del Segretario sullo stato della disciplina ; Discussione sulle prospettive di reclutamento ; Varie ed eventuali. Risultano in regola con il pagamento delle quote per il corrente anno sociale n. 93 soci ordinari ; sono personalmente presenti n. 43 soci e presenti per mezzo di delega n. 13 soci ; sono assenti giustiicati 8 soci. Perciò la riunione è validamente costituita e si può legittimamente deliberare. Si dà atto della presenza dei seguenti soci aggregati : Tira, Valletta, D’Amato, Arcopinto, Lazzaroni, Balsarno, Oliosi, Mei, Decimo, Guzzo, Piccinini, Riva, Carbonara, Losurdo, Greco. Sono le ore 15,45. Assume la presidenza il Prof. Astorri, svolge le funzioni di segretario il Prof. Consorti. Il Prof. Astorri prende la parola e ricorda all’assemblea che si apre l’ultimo anno sociale governato dall’attuale Consiglio direttivo e che entro il prossimo mese di ottobre occorrerà procedere alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio. Al momento della sua nomina egli aveva già precisato che intendeva assicurare la transizione dell’Associazione verso un deciso rinnovamento, per poi lasciare. Le modiiche statutarie che nel frattempo abbiamo deliberato rendono peraltro impossibile una sua rielezione, che è pertanto esclusa. Coglie l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività in qui svolta, che giudica molto positiva, specialmente con riguardo alla partecipazione dei giovani e delle persone non strutturate, alle quali probabilmente bisognerebbe dare ancora più spazio. Riferisce poi della situazione di generale diicoltà degli studi giuridici – provate anche dallo scarsissimo successo dei prin giuridici – che considera una prova della ine del modello humboltiano dell’università. Tra gli elementi positivi della vita sociale menziona l’aumento degli iscritti, il successo riscontrato della nuova formula più partecipata adottata nei Convegni nazionali di Trento (2015) e Caserta (2016). Tra gli aspetti problematici menziona la scarsità di dottorati e soprattutto la ormai mancata corrispondenza fra le denominazioni dei nostri corsi universitari ed i loro efettivi contenuti ; inine osserva che il successo o la diicoltà delle nostre discipline dipendono dal ruolo assegnato al fattore religioso nell’odierna società. Passa quindi la parola al segretario che svolge una relazione presentando i dati quantitativi relativi all’organico ius 11, all’adec, al numero di dottorati e di © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. I « il diritto ecclesiastico » · 1-2 · 2016 OSSERVAZIONI SULLE LETTERE APOSTOLICHE « MITIS ET MISERICORS IESUS » per la riforma dei processi di nullità matrimoniale disciplinati nel codice dei canoni delle chiese orientali * Alessandro Tira © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico Università degli Studi di Milano Sommario : 1. Una riforma per la Chiesa cattolica latina e le Chiese cattoliche orientali. 2. Lineamenti della riforma. 2.1. Il ruolo del Vescovo secondo le lettere apostoliche date motu proprio « Mitis et misericors Iesus ». 2.2. Il contenuto della riforma : il nuovo testo dei canoni 1357-1377 CCEO. 3. Dubbi e critiche sollevati dalla dottrina. 4. Cenni conclusivi. 1. l 15 agosto 2015 il Sommo Ponteice ha irmato le lettere apostoliche Mitis et misericors Iesus, 1 « con cui si riformano i canoni del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali sulle cause di nullità matrimoniale ». Come per le lettere Mitis iudex Dominus Iesus, destinate alla Chiesa latina, le nuove norme sono entrate in vigore nella festività dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 2015. Pur nell’evidente analogia dei due provvedimenti, la decisione stessa di ricorrere ad atti distinti per i diversi ambiti dell’ordinamento pare di per sé signiicativa, denotando la volontà del legislatore di dare seguito anche in questo campo al diritto e dovere delle Chiese d’Oriente di reggersi secondo le proprie discipline particolari. 2 Precetto conciliare, questo, che risuona nell’afermazione del Ponteice di voler tenere conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali e di emanare perciò con un motu pro- I * Contributo sottoposto a valutazione. 1 Dove non diversamente speciicato, i testi citati sono consultabili al sito www.vatican.va, così come la citazione di canoni non seguita dall’indicazione del Codex da cui sono tratti si intende riferita al CCEO. Il testo del Mitis et misericors è apparso in lingua italiana ne « l’Osservatore Romano », 9 settembre 2015, pp. 5-6 e, in seguito, negli « Acta Apostolicæ Sedis », cvii, 2015, pp. 946-957. 2 Concilio Ecumenico Vaticano ii, Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali « Orientalium Ecclesiarum », 21 novembre 1964, §5. Sulla formula adottata dal decreto testé citato e le sue implicazioni si rimanda a Orazio Condorelli, Il diritto e dovere delle Chiese d’Oriente di regersi secondo le proprie discipline particolari (Orientalium Ecclesiarum 5). Radici, valore e implicazioni della formula conciliare, in Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano ii , a cura di Georges Ruyssen, Roma, Valore Italiano, 2017, pp. 33-62. https://doi.org/10.19272/201630802006 · « il diritto ecclesiastico » · 1-2 · 2016 © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 128 alessandro tira prio distinto le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali del CCEO. 3 La circostanza assume anche un signiicato sostanziale se si considera che – come è stato giustamente osservato – « spesso una norma letteralmente identica può comportare conseguenze giuridiche diverse perché riferita a un diverso contesto legale » 4 e ciò è vero, a maggior ragione, in un contesto come quello orientale, contraddistinto da signiicative divergenze rispetto a quello latino. Tra l’altro, « i problemi della relazione fra un diritto comune alla universa Ecclesia, o comune alle sole Chiese d’Oriente, e i diritti particolari delle varie Chiese sui iuris emergono oggi come questione attuale, dal momento che il CCEO ha codiicato il diritto comune delle Chiese cattoliche orientali, demandando ai diritti particolari il completamento e l’integrazione del sistema », 5 e, si può aggiungere, assegnando una « prevalente » funzione interpretativa al « diritto antico » delle stesse Chiese. 6 Peculiarità, queste, delle quali occorre tenere conto anche nella materia in esame. Occorre tuttavia attendere che i dati dell’esperienza indichino in quale senso e misura l’applicazione del motu proprio orientale divergerà, nei singoli contesti ecclesiali, da quella della corrispondente riforma latina. Nel frattempo, il tenore delle disposizioni introdotte e lo stato della materia consentono, in questa sede, di rimandare per le considerazioni d’insieme e per l’approfondimento dei singoli istituti alla letteratura che ha afrontato la riforma per la Chiesa latina, 7 3 In ciò si può anche vedere una forma di osservanza dei precetti generali contenuti nel decreto Orientalium Ecclesiarum, §6 : « Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta ; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per ragione o di uicio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l’importanza dell’uicio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali ». 4 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio Mitis et misericors Iesus, « Ius Ecclesiae », 2016, p. 64. 5 Orazio Condorelli, Gli studi storici sul diritto canonico delle Chiese orientali : appunti sullo stato attuale e sulle prospettive di ricerca, « Annaeus », 2010, pp. 11-12. Oltre al particolarismo, occorre ricordare anche l’espresso richiamo alla tradizione storica, per cui i canoni delle Chiese orientali, nei quali « per lo più è recepito o adattato il diritto antico », devono essere interpretati « prevalentemente partendo da quel diritto » (can. 2). 6 Così il can. 2 CCEO. Sull’evoluzione storica del corpus orientale cfr. Onorato Bucci, Il codice di diritto canonico orientale, « Apollinaris », 1982, pp. 370-448, Idem, Storia e signiicato giuridico del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in Il Codice delle Chiese orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 61-115, e, più analiticamente, Dimitrios Salachas, Il diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio. Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche, Bologna, edb, 1997. 7 Si segnalano in particolare i seguenti contributi, ai quali si rimanda anche per la bibliograia in materia : Geraldina Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi, parti prima, seconda e terza, apparsi rispettivamente sui numeri 9, 10 e 11/2016 di « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », Rivista telematica (www.statoechiese.it) ; a questi saggi, in corso di rielaborazione e completamento da parte dell’A. in compiuta forma monograica, si osservazioni su «mitis et misericors iesus» 129 © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. concentrando invece l’attenzione su alcuni proili caratterizzanti del motu proprio Mitis et misericors. In particolare, si può ritenere che conservino tutta la loro rilevanza anche rispetto alla novella dei canoni orientali le analisi che la dottrina ha svolto riguardo al signiicato generale della riforma dei processi di nullità matrimoniale e alle implicazioni di questa rispetto al sistema complessivo del diritto matrimoniale canonico. Per quanto riguarda il tenore delle soluzioni adottate, è da osservare che, pur alla luce della ribadita volontà del legislatore di porsi nel solco della tradizione, 8 sono state introdotte numerose e qualiicanti innovazioni, tanto da aver indotto a parlare di una « vera e propria rifondazione del processo di nullità matrimoniale ». 9 Ne è esempio l’eliminazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme aggiungano Eadem, L’eicacia civile in Italia delle sentenze di nullità canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex, i e ii, « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », cit., 2017, nn. 2 e 5 ; Marco Canonico, Il riformato processo matrimoniale canonico, « Diritto e Religioni », 2, 2016, pp. 17-52 ; Benedict Ndubueze Ejeh, « Mitis Iudex Dominus Iesus » : obbiettivi, novità e alcune questioni, « Ephemerides Iuris Canonici », 2, 2016, pp. 383-403 e Paolo Moneta, La dinamica processuale nel M.P. “Mitis Iudex”, « Ius Ecclesiae », 2016, pp. 39-62. Oltre agli ormai numerosi saggi e studi monograici sui singoli aspetti della riforma (dei quali non si può dare conto in questa sede), indagini d’insieme sono contenute nei volumi collettanei : La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, a cura della Redazione dei Quaderni di Diritto ecclesiale, Milano, Àncora, 2016 ; Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m. p. Mitis iudex Dominus Iesus di papa Francesco, a cura di Paolo Palumbo, Torino, Giappichelli, 2016 ; Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di Ernest B. Okonkwo, Alessandro Recchia, Andrea D’Auria, Luigi Sabbarese, Roma, uup, 2016. Per un primo bilancio dell’attuazione della riforma si vedano La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017 e Le side delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris laetitia, a cura di Paolo Palumbo, Torino, Giappichelli 2017. 8 Volontà espressa da papa Francesco nei proemi di entrambi i motu proprio con riferimento a una scelta di fondo che, peraltro, non si sarebbe potuta ritenere in alcun caso messa in discussione dalle novità procedurali introdotte : « Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo : e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario ». Come è stato osservato in proposito, il m.p. « nel descrivere il ruolo del Vescovo, esclude la via amministrativa, e conferma quella giudiziaria, proprio per garantire il carattere inviolabile della legge divina sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed evitare un eventuale lassismo e ‘relativismo dottrinale’. La soluzione del vincolo sacramentale del matrimonio è una grave trasgressione del comandamento di Dio. La dottrina circa l’indissolubilità del matrimonio resta sempre intatta, poiché si tratta per tutti i Cattolici, Orientali e Latini, di una verità da credere per fede divina e cattolica », Dimitrios Salachas, Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”, 8 settembre 2015, n. 5. 9 Queste le parole utilizzate dal Decano della Rota Romana, mons. Pio Vito Pinto, per presentare la riforma e sottolinearne la portata : Pio Vito Pinto, La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità voluta e decisa da Papa Francesco, « l’Osservatore Romano », 9 settembre 2015, p. 8. Cfr. anche Joaquín Llobell, Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia), « Ephemerides Iuris Canonici », 2016, in part. pp. 406-410. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 130 alessandro tira ai ini dell’esecutività di una pronuncia in materia matrimoniale. 10 I nuovi cann. 1679 CIC e 1365 CCEO, infatti, interrompono una tradizione secolare, 11 sia pure assecondando ipotesi già espresse in dottrina. 12 La scelta sembra collegarsi all’ulteriore tratto caratterizzante della riforma, ovvero l’intento di accentuare il ruolo, o meglio « il diritto nativo e libero » 13 del Vescovo o dell’Eparca come giudice naturale delle cause in argomento. 14 Si è ritenuto di perseguire questo risultato sia prevedendo un più difuso e penetrante intervento personale del Vescovo nell’amministrazione della giustizia, sia limitando per quanto possibile la necessità di passaggi processuali ulteriori. Passaggi che possono essere percepiti dai fedeli come un allontanamento dalle naturali cure del proprio pastore 15 e che, in ogni caso, si intrecciano con il tema del convincimento del giudice di prima istanza. 16 Quest’ultimo tema – come si dirà – è stato a sua volta oggetto di un intervento di riforma sotto il proilo della deinizione della « certezza morale » necessaria per dichiarare la nullità. 17 Le menzionate soluzioni procedono 10 « È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, ainché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia suiciente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto », Francesco, Lettere apostoliche date motu proprio « Mitis et misericors Iesus », 15 agosto 2015, proemio. 11 Cfr., per gli antecedenti, le origini e gli sviluppi storici dell’istituto, Carlo Fantappiè, La duplice sentenza conforme : biograia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale, in La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 19-55 ; Luciano Musselli, Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico. Dalle origini al xvii secolo, Padova, cedam, 1972, in part. pp. 141-146 e Francesco Salerno, La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale canonico : ipotetici precedenti medievali, in Verità e deinitività della sentenza canonica, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 7-18. 12 Cfr. Piero Antonio Bonnet, Il principio della duplice decisione giudiziaria conforme ed il suo fondamento, in La doppia conforme, cit., pp. 97-104. Contra, nello stesso volume, Joaquín Llobell, La doppia conforme e la deinitività della sentenza alla luce della « teologia del diritto », in part. pp. 145-146 (tuttavia, in seguito, l’A. ha cambiato convinzione sul punto : Idem, Questioni circa l’appello e il giudicato, cit., p. 408). Ancora nel volume in parola, si veda Paolo Moneta, Quale futuro per la doppia sentenza conforme ?, pp. 183-192. 13 La « mens » del Ponteice sulla riforma dei processi matrimoniali, « l’Osservatore Romano », 8 novembre 2015, p. 8. 14 Una valorizzazione che si aianca ad altre tendenze, legislative e dottrinali, che negli anni successivi alla promulgazione del CCEO si sono occupate di deinire e speciicare la portata delle competenze dell’Eparca in materia matrimoniale. Cfr. per es. Péter Szabó, La competenza del vescovo eparchiale per la sanazione in radice del matrimonio, in El matrimonio y su expresión canónica ante el iii milenio. x Congreso internacional de Derecho Canónico, a cura di Pedro-Juan Viladrich, Joaquín Escrivá-Ivars, Juan Ignacio Bañares, Jorge Miras, Pamplona, eunsa, 2000, pp. 193-200. 15 Già in anni precedenti, parte della più attenta dottrina canonistica aveva afrontato le implicazioni potenzialmente problematiche dei rapporti tra la funzione giudiziale del vescovo e gli ulteriori gradi di giudizio : Sandro Gherro, « Doppia conforme » e potestà episcopale, in La doppia conforme, cit., pp. 66-69. 16 Si veda al riguardo Manuel Jesús Arroba Conde, Verità e principio della doppia sentenza conforme, in Verità e deinitività, cit., pp. 59-77. 17 Cfr. Joaquín Llobell, Questioni circa l’appello, cit., in part. pp. 418-426. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 131 lungo una tendenza già espressa in più occasioni da Giovanni Paolo II, 18 ma non positivizzata in precedenza con modalità altrettanto incisive. 19 A tale proposito lo stesso Mitis et misericors sottolinea la rilevanza del nuovo processus brevior 20 per l’economia generale del sistema delle nullità matrimoniali, 21 motivata dalla constatazione per cui non si devono imporre ai fedeli procedure onerose, « ma solo quelle necessarie per la salus animarum ». 22 Una innovazione non priva di proili potenzialmente problematici, anche a causa delle tendenze giurisprudenziali centrifughe che essa potrebbe indurre, e che viene quindi inserita nel delicato bilanciamento fra due fattori : la fedeltà alla dottrina e l’unità nella sua trasposizione giurisprudenziale. Da un lato, il motu proprio « conferma che le Chiese orientali cattoliche, in conformità all’insegnamento del Signore, degli Apostoli e dei santi Padri, professano ed afermano l’unità ed indissolubilità del matrimonio, che nel matrimonio tra battezzati conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento ». 23 Dall’altro lato, nell’intento di raccomandare alla prudenza dei Vescovi la particolare cura di questi proili, papa Francesco scrive nel proemio : « Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio ; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del 18 Da ultimo : « Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l’essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l’idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente ‘tecnica’ della quale possono disinteressarsi, aidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. CIC, cann. 391, 1419, 1423 § 1) », Giovanni Paolo II, Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 29 gennaio 2005, §4. 19 Joaquín Llobell, El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al M.p. “Mitis Iudex” y al M.p. “Mitis et Misericors”, « Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado », (www.iustel.com), 2016. Per una ricostruzione storica e critica della funzione del vescovo-giudice, come impostata dalla riforma processuale, si veda inoltre Gianluca Rabino, Ipse Episcopus iudex : ritorno alla tradizione canonica ?, « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », cit., 26, 2017. 20 Come è stato osservato, « le fait que ce procès soit dit ‘brevior’ rappelle discrètement, mais utilement, que le procès ordinaire n’a pas non plus vocation à s’allonger inutilement », Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François « Mitis et misericors Iesus » : la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage, in corso di pubblicazione in « Al Hikma/La Sagesse », 2016, p. 10 del dattiloscritto. 21 Si rimanda in proposito alle monograie di Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo, Roma, edusc, 2016 e Luigi Sabbarese, Raffaele Santoro, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e rilessi concordatari, Bologna, edb, 2016. 22 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Lettera apostolica motu proprio « Mitis et Misericors Iesus »), « Ephemerides Iuris Canonici », 2, 2016, p. 512. 23 Ivi, p. 492. 132 alessandro tira © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. suo uicio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina ». 24 Già questi minimi cenni a due tratti salienti della riforma (centralità del Vescovo diocesano e processo brevior) inducono a considerarla quale atto dalle forti implicazioni pastorali ; una dimensione, quest’ultima, resa evidente da ulteriori proili, come l’auspicata gratuità delle procedure 25 e gli insistiti richiami alla prossimità dei giudici e celerità dei giudizi, che si collegano in particolare alle risultanze della terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2014. 26 Il legame che intercorre fra la riforma delle cause di nullità e la pastorale familiare è stato ribadito in più di un’occasione dal Ponteice stesso 27 e, in seguito, è stato confermato anche nell’esortazione apostolica Amoris lætitia sull’amore nella famiglia, 28 che sembra focalizzarsi attorno allo 24 Analogamente nel Mitis iudex, iv criterio fondamentale. Sui rischi insiti nelle nuove forme processuali si veda Anne Bamberg, Justice, vérité et miséricorde au risque de mensonge, « Revue de Droit canonique », 1, 2017, pp. 171-187. 25 Francesco, Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia « Amoris laetitia », 19 marzo 2016, n. 244. La gratuità viene indicata come obiettivo « salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali ; questo compito si aida ai sinodi per quanto possibile. È auspicabile che gli avvocati e i patroni ofrano gratuitamente la loro collaborazione ai tribunali ecclesiastici, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 518. Sulle possibili interpretazioni della gratuità in questione e sulle problematiche connesse cfr. Manlio Miele, Diritto di scelta del difensore davanti alla Rota romana e « principi fondamentali dell’ordinamento italiano », « Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica », 2, 2017. 26 Si veda il proemio delle Regole procedurali annesse a Francesco, Mitis et misericors Iesus. 27 Francesco, Rescritto sul compimento e l’osservanza della nuova lege del processo matrimoniale, 11 dicembre 2015, preambolo. Cfr. in argomento Carmen Peña García, Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial : de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma, « Ius Canonicum », 2016, pp. 41-64. 28 « Un gran numero di Padri [in occasione del sinodo] ‘ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità’. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia [il Mitis Iudex e il Mitis et misericors] hanno portato ad una sempliicazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto ‘rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui aidati’. Perciò, ‘l’attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale suiciente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr. Mitis Iudex, art. 2-3)’ », Francesco, Amoris laetitia, §244. Preoccupazioni pastorali simili erano già difuse prima della riforma anche in dottrina, come testimoniano inter alios Luciano Musselli, Rilessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici, in Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, i, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 511-520 e Joaquín Llobell, La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale : sugerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in Misericordia e diritto nel matrimonio, in Misericordia e diritto nel matrimonio, a cura di Carlos José Errázuriz, Miguel Á. Ortiz, Roma, edusc, 2014, pp. 131-164. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 133 scopo, dichiarato anche nei motu proprio sulla riforma dei processi matrimoniali, di « attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento » del rapporto coniugale. Come si legge nel proemio del Mitis et misericors : « In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, ainché, a motivo della ritardata deinizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio ». 29 Anche per questo complesso di ragioni è stato sottolineato da parte di autorevoli commentatori che il signiicato della riforma si estende oltre i conini tecnici del diritto processuale, mettendo in luce con particolare evidenza i « principi teologici ed ecclesiologici che la sostengono ». 30 La tematica rimanda alla concezione generale per cui « la Chiesa deve, con dovere di giustizia, amministrare la grazia che Cristo ha previsto per le famiglie », 31 anche assistendo gli sposi nelle diicoltà, e ciò attraverso una normazione della materia che disciplini « il modo di amministrare la grazia attorno al matrimonio : condizioni per celebrarlo, modalità di celebrazione ». 32 Per quanto qui espressamente rileva, igura tra questi elementi di un più ampio orizzonte anche la veriica della validità del vincolo, senza dimenticare – in generale – il delicato bilanciamento fra funzione pastorale, funzione potestativa e diritti dei fedeli che sempre soggiace a tutte le manifestazioni del diritto canonico. 33 E, signiicativamente, il primo articolo 29 Francesco, Mitis et misericors Iesus, proemio. Sul concetto-cardine della misericordia si veda Giuseppe Dalla Torre, Giustizia e misericordia, « Ephemerides Iuris Canonici », 1, 2016, pp. 175194. 30 Pio Vito Pinto, La riforma del processo matrimoniale, cit. Sull’intrinseca funzione (anche) pastorale del diritto processuale canonico in generale si veda Joaquín Llobell, Note epistemologiche sul processo canonico, in Diritto ‘per valori’ e ordinamento costituzionale della Chiesa, a cura di Rinaldo Bertolino, Sandro Gherro, Gaetano Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274-287. 31 Così si esprimeva, già prima della promulgazione della riforma, Eduardo Baura, Misericordia, oikonomia e diritto nel sistema matrimoniale canonico, in Misericordia e diritto nel matrimonio, cit., p. 25. 32 Ibidem. 33 Cfr. Sandro Gherro, Diritto canonico e « pastoralità » della gerarchia, in Il concetto di diritto canonico, a cura di Carlos J. Errázuriz, Luis Navarro, Milano, Giufrè, 2000, pp. 177-189. Con speciico riferimento all’ambito matrimoniale, anche Benedetto XVI (Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 27 gennaio 2007) aveva sottolineato l’importanza di « esplorare le vie per superare l’apparente contrapposizione tra l’istituto del processo di nullità matrimoniale e il genuino senso pastorale. In tale prospettiva, [emerge] l’amore della verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone. Non dobbiamo però dimenticare che nelle cause di nullità matrimoniale la verità processuale presuppone la ‘verità del matrimonio’ stesso. L’espressione ‘verità del matrimonio’ perde però rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami afettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 134 alessandro tira delle regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità annesse al motu proprio non tratta di questioni processuali, ma ribadisce la funzione della cura d’anime svolta dall’Eparca, il quale « è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa ». Insieme ai parroci, il Vescovo deve dimostrare sollecitudine pastorale verso questi fedeli in diicoltà. 34 Se considerate nel loro insieme, le nuove disposizioni portano impresso il riverbero di una concezione dei rapporti fra diritto e pastorale che vede il primo posto al servizio della seconda 35 – quasi una sorta di sua speciicazione tecnica – rinnovando in questo modo un confronto caratteristico dei decenni postconciliari. 36 Si può leggere in questo senso il passaggio del proemio del Mitis Iudex in cui papa Francesco aferma che la spinta riformatrice è animata dalla constatazione dell’« enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza isica o morale », nonché dalla convinzione che « la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai igli che si considerano separati ». 37 Virtù alle quali, pertanto, si deve improntare non solo l’applicazione del diritto, ma il modo stesso di concepire e strutturare le norme. 38 2. 2.1. Secondo le linee in qui tratteggiate, il motu proprio Mitis et misericors Iesus esordisce con un riferimento alla « suprema e universale potestà di legare e di sciogliere qui in terra » che spetta al Ponteice e che « aferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi », in matesi presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perino della sua indole eterosessuale ». 34 Gli artt. 2-5 trattano della « indagine pregiudiziale o pastorale » da condurre sui fedeli che ricorrono per far dichiarare la nullità. Essa è inalizzata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale (art. 2) e sarà aidata a persone ritenute idonee dal Gerarca del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche (art. 3). Cfr. sul tema Gerardo Núñez, La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad, « Ius Canonicum », 2017, pp. 9-44. 35 Cfr. in questo senso Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Domines Iesus, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016, p. 9. Incidentalmente si può osservare che il sussidio è stato predisposto con speciico riferimento alla riforma per il codice latino ; non risulta invece che siano stati predisposti strumenti analoghi per il Mitis et Misericors Iesus, pur risultando confermata anche in quell’ambito la competenza della Rota Romana. 36 Per contestualizzare il tema si veda Eduardo Baura, Pastorale e diritto nella Chiesa, in Vent’anni di esperienza canonica. 1983-2003, a cura del Pontiicio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 159-180 ; in chiave storica Carlo Fantappiè, Ecclesiologia e canonistica, Venezia, Marcianum Press, 2015, pp. 315-357. 37 Francesco, Lettere apostoliche date motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus », 15 agosto 2015, proemio. 38 Cfr. Eduardo Baura, Misericordia, oikonomia e diritto, cit., pp. 36-45. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 135 ria matrimoniale come in ogni altra. 39 Subito dopo, l’evocazione della metafora dei « due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente » 40 rapporta le incombenze in parola alle speciiche condizioni del Vescovo preposto alla Chiesa sui iuris, 41 la cui igura, considerata anche in relazione alla dimensione collettiva della sinodalità 42 e nel vincolo gerarchico con il Patriarca, è al centro di una disciplina ecclesiastica del processo di nullità matrimoniale « sempre più coerente con la verità di fede compresa ino in fondo ». 43 Il Vescovo eparchiale, come si legge ancora nel proemio, « secondo l’insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l’uomo, ferito e caduto (peptokós) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa ». Nelle lettere per le Chiese orientali – così come, in parallelo e in modo forse meno scontato, per la Chiesa latina 44 – viene conseguentemente ribadito il ruolo delle Sedi metropolitane. L’appello a queste ultime, « come uicio capitale della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della primigenia forma della sinodalità nelle Chiese orientali, che deve essere sostenuto e incoraggiato ». In tale dinamica ha un ruolo essenziale l’Episkopos, 45 il quale, « costituito dallo Spirito Santo come igura di Cristo e al posto di Cristo », è « ministro della divina misericordia ». 46 Pertanto, l’esercizio della potestà giudiziale è il luogo privilegiato in cui, mediante l’applicazione dei principi della ‘oikonomia’ e della ‘akribeia’, egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore ». 47 I richiamati princìpi costituiscono i fondamentali criteri interpretativi del dirit39 Sui lineamenti del matrimonio secondo il CCEO si vedano, in generale, Emilio Eid, La deinizione del matrimonio e le sue proprietà essenziali, in Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 93-103 e Dimitrios Salachas, Il sacramento del matrimonio nel nuovo Diritto canonico delle Chiese orientali, Bologna, EDB, 1994, passim. 40 L’immagine, che sintetizza con forza suggestiva il rapporto fra il diritto latino e quello orientale, fu proposta da Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica « Sacri canones », 18 ottobre 1990, proemio. 41 La centralità della igura dell’Eparca trova tuttora un fondamentale appoggio in Paolo VI, Lettere Apostoliche date motu proprio « Episcopalis potestatis », 2 maggio 1967. 42 Cfr. Emilio Eid, La sinodalità nella tradizione orientale, in La sinodalità nell’ordinamento canonico, a cura di Marco Ghisalberti, Giancarlo Mori, Padova, cedam, 1991, pp. 61-84. 43 Francesco, Mitis et misericors Iesus, proemio. 44 « Lo ius metropolitae, mai venuto meno, riprende vigore, e da questo discende quale corollario l’appello alla Sede del Metropolita, capo della provincia ecclesiastica, in quanto segno distintivo della sinodalità nella Chiesa. La Provincia ecclesiastica – si ricordi – è istanza giurisdizionale intermedia fra il Vescovo e il Romano Ponteice », Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo, cit., p. 10. 45 Sulla deinizione dell’Eparca e delle sue funzioni (cann. 177-179 CCEO) cfr. Luigi Sabbarese, Commento al Titolo vii, in Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di Pio Vito Pinto, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, pp. 163-167 ; Dimitrios Salachas, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese orientali, Bologna, edb, 1993, pp. 208-215 e John D. Faris, Eastern Catholic Churches : Constitution and Governance, New York, Saint Maron Publications, 1992, pp. 400-469. 46 Francesco, Mitis et misericors Iesus, proemio. 47 Ibidem. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 136 alessandro tira to canonico orientale, ma, ino a oggi, non risultavano positivizzati da alcun un atto normativo. 48 La decisione di provvedere in questo senso conferma, in certa misura, l’attenzione prestata dal motu proprio alle esigenze e alla prassi applicativa del diritto canonico orientale. Con le parole di Salachas : « ∆Akrivbeia signiica accuratezza, rigore, esattezza, puntualità, perfetta osservanza della lettera della legge » ; 49 poiché tuttavia non sempre l’applicazione piena e rigorosa delle norme è possibile, o utilmente praticabile in vista della giustizia sostanziale, può soccorrere talora « il diverso parametro dell’oijkonomiva », che, viceversa, signiica « saggezza amministrativa, provvidenza, potere discrezionale, condiscendenza » e tollera, entro i limiti strutturali propri di qualsiasi ordinamento giuridico, « una applicazione meno rigorosa [delle norme], tenendo presenti le varie circostanze che si riferiscono alla comunità e alla persona che osserva la legge ». 50 Anche nell’oikonomia il valore del canone rimane intatto, « ma la sua applicazione, in determinate circostanze, avviene meno rigidamente, con tolleranza, misericordia e benevolenza : è un atteggiamento pastorale, non una deroga alla legge canonica ». 51 L’oikonomia pertanto, in modo più evidente rispetto all’akribeia, può essere considerata come una forma di attuazione della caritas in veritate che deve accompagnare ogni manifestazione dell’agire cristiano, tanto a livello individuale, quanto comunitario e sociale. 52 48 Così Dimitrios Salachas, Intervento, cit., n. 7. 49 Dimitrios Salachas, Istituzioni di diritto canonico, cit., p. 52. 50 Ibidem. 51 Ibidem. Sui diferenti proili dell’oikonomia si rimanda, per il concetto in generale, a Pablo Gefaell, voce Oikonomia, in Diccionario general de Derecho canónico, v, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 695-700 e Luis Okulik, Oikonomia e lege canonica, in Il ius divinum nella vita della Chiesa, a cura di Juan Ignacio Arrieta, Costantino-Matteo Fabris, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 639-647. Anche in prospettiva ecumenica e ortodossa, adde i contributi di David Heith-Stade, Canon and Oikonomia : A Typology of Normativity and Exceptions in Canon Law ; Grigorios Papathomas, Économie ecclésiale. Élucidations terminologiques et rétroactions herméneutiques aux multiples voies de l’économie ; Peter Szabó, The Question of « Oikonomia » from a Catholic Point of View. Reasons and Dilemmas of its Absence from the CCEO, « Kanon », 2016, rispettivamente alle pp. 52-60 ; 126-144 e 317-334. Sui punti di contatto e le divergenze, in materia matrimoniale, tra l’oikonomia orientale e la misericordiae dispensatio latina, cfr. Eduardo Baura, Misericordia, oikonomia e diritto, cit., in part. pp. 27-31. 52 « La giustizia anzitutto. Ubi societas, ibi ius : ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, ofrire del ‘mio’ all’altro ; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è ‘suo’, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso ‘donare’ all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità : la giustizia è ‘inseparabile dalla carità’, intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o, com’ebbe a dire Paolo VI, ‘la misura minima’ di essa, parte integrante di quell’amore ‘coi fatti e nella verità’ (1 Gv 3,18), a cui esorta l’apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige la giustizia : il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli […]. La ‘città dell’uomo’ non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l’amore di Dio, essa dà valore teologale e salviico a ogni impegno di giustizia nel mondo », Benedetto XVI, Lettera enciclica « Caritas in Veritate », 29 giugno 2009, §6. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 137 Neppure la positivizzazione del criterio, però, può suggerire « che si voglia o si possa riconoscere la prassi ortodossa di concedere per oikonomia l’accesso a nuove nozze dopo il divorzio. La vera oikonomia è sempre rispettosa della verità del matrimonio : il sacro vincolo va difeso e tutelato se valido, ma nel caso in cui non lo sia e risulti impossibile convalidarlo è giusto rendere più facile e veloce la sua dichiarazione di nullità ». 53 La scelta del ricorso a un parametro o all’altro è essa stessa uno strumento per perseguire nel caso concreto la maggiore eicacia del precetto salviico a cui tende il diritto ecclesiale ed è rimessa al Vescovo. Infatti « è proprio il Vescovo che porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore, ed è egli che renderà conto a Dio delle anime a lui aidate ». 54 In concreto, la scelta si baserà su una preventiva ‘diagnosi’ dello « stato di salute spirituale del cristiano » e, nel processo, il Vescovo « applicherà l’akribeia quando ciò richiede la fedeltà alla fede, ma applicherà l’oikonomia quando la nullità emerge manifesta dall’esame della causa, e specialmente tenendo conto della volontà del fedele, fallito nel vincolo coniugale, di pentirsi e di guarire ». 55 A queste considerazioni di ordine generale se ne possono aggiungere alcune di carattere formale. Si deve infatti osservare che anche i « criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma » – secondo la locuzione utilizzata nei due motu proprio – sono formulati nel proemio del Mitis et misericors in modo lievemente diverso rispetto a quelli del Mitis iudex, denotando uno sforzo di adeguamento della (medesima, come è naturale) voluntas legislatoris alle peculiarità dell’ordinamento delle Chiese sui iuris. Riprendendo le osservazioni svolte nel precedente paragrafo, si può ritenere che la circostanza sancisca un certo grado di indipendenza fra le due riforme, poiché rende ciascuno dei provvedimenti autosuiciente sotto il proilo ermeneutico e quindi, pur nell’analogia delle funzioni, rende il nuovo sistema delle cause di nullità in vigore per le Chiese orientali meno vincolato, pro futuro, agli sviluppi (dottrinali e, almeno a livello locale, applicativi) che si avranno nel contesto latino. 2.2. Quanto alle soluzioni concretamente introdotte dalla riforma, il motu proprio è intervenuto sul Titolo xxvi del Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, che regola partitamente « alcuni processi speciali ». Esso ha integralmente sostituito, « nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione », l’art. i del primo capitolo del titolo. Ha pertanto obrogato i canoni dal 1357 al 1377, che disciplinano, appunto, le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale. 56 Non sono stati invece interessati dalla riforma gli altri 53 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio Mitis et misericors, cit., p. 65 e Idem, Oikonomia for Failed Marriages ? A Catholic Perspective Based on Pastoral Sensivity, « Kanon », 2016, pp. 246-262. Sul citato tema dei rapporti fra oikonomia e nuovo matrimonio si rimanda a Kevin Schembri, Oikonomia, divorce and remarriage in the Eastern Orthodox tradition, Roma, Valore Italiano, 2017. 54 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 494. 55 Ibidem. 56 Per non appesantire l’esposizione più del necessario, si tralascia di fare riferimenti e confronti con le parallele disposizioni del Mitis Iudex. Le citazioni dei disposti normativi vengono invece © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 138 alessandro tira tre articoli che compongono il capitolo, i quali invece regolano, rispettivamente, la procedura per le cause di separazione dei coniugi, il processo di morte presunta di uno di essi e le ipotesi di scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede. Secondo quanto disposto dal nuovo canone 1377, le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale non possono essere trattate con il giudizio contenzioso sommario di cui ai canoni 1343-1356 (§2). Inoltre, come già richiedeva la previgente versione del canone, nella sentenza dichiarativa della nullità si devono ammonire le parti sugli obblighi morali o anche civili, a cui eventualmente sono tenute l’una verso l’altra e verso i igli, per assicurare il dovuto sostentamento e l’educazione (§1) : 57 confermando con ciò una sorta di riconoscimento canonico degli efetti civili della condizione personale sulla quale il processo ha fatto chiarezza. A chiusura del sistema di regole delineato dai canoni in questione, si precisa inine che « per tutte le altre cose che riguardano la procedura si devono applicare, a meno che non si opponga la natura delle cose, i canoni sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, osservando le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico » (§3), dimensione alla quale pertiene il matrimonio nella sua dimensione sacramentale e nella sua funzione costitutiva del consorzio familiare. a) Procedendo ora secondo l’ordine testuale del motu proprio, si può notare che la modiica apportata al can. 1357 è meramente formale e pertanto ininluente dal punto di vista interpretativo ed applicativo. 58 La prima innovazione sostanziale appare nel nuovo can. 1358, che recepisce a sua volta il contenuto del testo del previgente can. 1359, ma produce una sempliicazione testuale dei criteri per la determinazione della competenza nelle cause matrimoniali non riservate alla Sede Apostolica. Secondo tali criteri, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato ; ovvero a quello del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o quasi-domicilio ; ovvero ancora a quello del luogo dove sia possibile raccogliere la maggior parte delle prove. In questo modo, rispetto al testo ante riforma, è venuta meno la previsione che limitava il ricorso al criterio del domicilio dell’attore alla duplice condizione che entrambe le parti prese dalla versione latina, anche per superare alcune incongruenze che sono occorse nelle diverse traduzioni, ancorché uiciali, in lingua volgare del motu proprio. 57 Can. 1377, §1 : « In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte tenentur, altera erga alteram et erga ilios ad debitam sustentationem et educationem praestandas ». 58 Il testo novellato del can. 1357, infatti, è semplicemente la risultanza dell’inserimento del testo del previgente can. 1358 come secondo paragrafo del can. 1357 : « §1. Quaelibet causa matrimonialis baptizati iure proprio ad Ecclesiam spectat. §2. Firmis, ubi vigent, Statutis personalibus causae de efectibus mere civilibus matrimonii, si principaliter aguntur, pertinent ad iudicem civilem, sed, si incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria auctoritate cognosci ac deiniri ». La questione degli statuti personali viene disciplinata nel CCEO al can. 99, il quale fa onere al Patriarca di controllare che siano osservati da tutti gli Statuti personali nelle regioni in cui sono in vigore (§1). © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 139 dimorassero nel territorio della stessa nazione e che vi acconsentisse « il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata ». Agli stessi criteri sempliicatori sembra ispirata la scelta di non riproporre, nel testo novellato del can. 1358, la condizione che subordinava la competenza in ragione della maggior facilità ai ini istruttori all’assenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata. Il venire meno delle due condizioni (assenso del Vicario e audizione della parte convenuta), in particolare, può essere letto come una soluzione volta ad evitare che eventuali abusi di tale garanzia processuale diano luogo a rallentamenti nella fase dell’instaurazione della causa. Sotto un altro proilo, l’art. 7, §1 delle regole procedurali stabilisce che « tituli competentiae de quibus in can. 1358 aequipollentes sunt, servato pro posse principio proximitatis inter iudicem et partes ». Pur considerando l’importanza, nella nuova formulazione del can. 1358, del dato geograico, che assurge a criterio (sia pure non vincolante) di scelta fra opzioni logicamente equiordinate, occorrerà quindi compiere a tale ine valutazioni nei casi concreti che, inevitabilmente, daranno luogo a qualche complicazione. Inoltre, ripetendo una preoccupazione espressa in dottrina con riferimento all’analoga riformulazione del can. 1672 CIC, è possibile che secondo le nuove regole, soprattutto per effetto dell’abrogazione delle condizioni appena indicate, la parte che introduce la causa (in particolare, si deve ritenere, nei casi di inerzia o di non conoscenza dell’altra) scelga il foro al quale rivolgersi, eventualmente anche orientandosi verso quelli ritenuti ‘più favorevoli’. 59 È stato invece integralmente mutato il can. 1359, 60 vera e propria chiave di volta di questo primo nucleo della riforma, non solo per l’abbondanza delle 59 Geraldina Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale, iii, cit., p. 3. Secondo l’A., qualora il fenomeno acquisisse una portata consistente, ciò comporterebbe un sovraccarico di pendenze per i Tribunali più richiesti, a discapito proprio della prossimità (che verrebbe subordinata a valutazioni di altra natura) e – si potrebbe aggiungere – della speditezza nella trattazione delle cause presso i fori più afollati. 60 Can. 1359 : « §1. In unaquaque eparchia iudex primi gradus pro causis nullitatis matrimonii iure expresse non exceptis est Episcopus eparchialis, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, ad normam iuris. §2. Episcopus pro sua eparchia tribunal eparchiale constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud eparchiale vel pro pluribus eparchiis vicinius tribunal. §3. Causae de matrimonii nullitate collegio trium iudicum reservantur. Eidem praeesse debet iudex clericus, reliqui iudices etiam alii christiideles esse possunt. §4. Episcopus Moderator, si tribunal collegiale constitui nequeat in eparchia vel in viciniore tribunali ad normam §2 electo, causas unico iudici clerico committat qui, ubi ieri possit, duos assessores probatae vitae, peritos in scientiis iuridicis vel humanis, ab Episcopo ad hoc munus approbatos, sibi asciscat ; eidem iudici unico, nisi aliud constet, ea competunt quae collegio, praesidi vel ponenti tribuuntur. §5. Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet, iuxta praescriptum praecedentis §3. §6. A tribunali primi gradus appellatur ad tribunal metropolitanum secundi gradus, salvis praescriptis cann. 1064 et 1067, §5 ». © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 140 alessandro tira norme e dei precetti contenuti nei suoi sei paragrai, ma anche per il suo stretto legame con gli intenti del Legislatore. Il primo paragrafo positivizza infatti l’enfasi che la riforma pone sulla igura del Vescovo : in ciascuna eparchia il giudice nel primo grado del giudizio per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo eparchiale ; egli può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto. I tribunali attraverso cui i Vescovi adempiano al loro diritto-dovere di giudicare ‘dovranno’ 61 essere istituiti in ogni eparchia, salva la facoltà di accedere a un altro tribunale eparchiale viciniore o istituito per diverse eparchie (§2). 62 Disposizione, questa, che ha interessato in modo particolare la dottrina, per le modalità con cui essa potrà essere applicata alle peculiari condizioni della vita delle Chiese orientali e sulle quali si tornerà in seguito. Il paragrafo 6 conferma che, fatta salva l’ipotesi del tribunale metropolitano che non sia distinto dal tribunale dell’eparchia del Metropolita (cann. 1064 e 1067, §5), dal tribunale di primo grado si appella al tribunale metropolitano di secondo grado, con ciò escludendo, a rigore, l’ipotesi di appelli per saltum. Pertanto « dal tribunale eparchiale di primo grado si appella al tribunale dell’eparchia del Metropolita », mentre le sentenze emesse in primo grado da quest’ultimo si appellano innanzi al tribunale « da lui scelto stabilmente con l’approvazione della Sede Apostolica ». 63 I paragrai 3, 4 e 5 del nuovo can. 1359 si occupano invece della composizione del tribunale eparchiale, stabilendo che le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso è presieduto da un giudice chierico, mentre i restanti membri possono essere anche altri christiideles (§3). La composizione collegiale del tribunale di secondo grado 64 deve sempre essere osser61 È argomento dibattuto, in dottrina, se il « constituat » del can. 1359, §2 statuisca per il Vescovo un obbligo oppure una facoltà di procedere all’erezione del Tribunale in parola. 62 Tuttavia l’art. 8, §1 reg. proc. dispone che, nelle eparchie che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo debba provvedere a formare quanto prima, anche mediante appositi corsi promossi dalle eparchie o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale. L’onere della formazione di un adeguato ceto di giudici, pertanto, è stabilito in capo alle eparchie, al ine – bisogna intendere – di stimolare per quanto possibile l’istituzione di autonomi tribunali per ogni diocesi, soluzione ritenuta preferibile e più coerente con lo spirito della riforma. Nello stesso senso depone il §2, per il quale il Vescovo può recedere dal tribunale per diverse eparchie (art. 8 : « §1. In eparchiis quae proprio tribunali carent, curet Episcopus ut quam primum, etiam per cursus institutionis permanentis et continuae, ab eparchiis earumdemve coetibus et a Sede Apostolica in propositorum communione promotos, personae formentur quae in constituendo tribunali pro causis matrimonialibus operam navare valeant. §2. Episcopus a tribunali pro pluribus eparchiis ad normam can. 1067, § 1 constituto recedere valet »). 63 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., pp. 516-517. 64 Si segnala, a questo proposito, un errore di traduzione del can. 1359, §5 occorso in alcune versioni del m.p., che potrebbe suscitare qualche confusione. La disposizione : « Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet » è stata talora resa in italiano nel modo seguente : « Il tribunale di primo grado per la validità deve sempre essere collegiale ». Così, per es., risulta ad oggi (18 settembre 2017) nella versione on-line del « Bollettino » della Sala Stampa della Santa Sede dell’8 settembre 2015 e nell’edizione a stampa dei due motu proprio : Papa Francesco, © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 141 vata ai ini della validità (§5). Un aspetto innovativo concerne la previsione del giudice unico, nella particolare circostanza in cui non sia possibile costituire un tribunale collegiale nell’eparchia o nel vicino tribunale eletto dal Vescovo ai sensi del già citato §2. Il Vescovo moderatore 65 deve aidare le cause a un giudice unico chierico che, quando possibile, associ a sé due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo speciicamente per questo compito. Allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente. La formulazione del §4 contempla numerose ipotesi e possibilità interpretative e potrebbe essere signiicativo veriicare, quando l’attuazione della riforma sarà accompagnata da una sedimentata esperienza, quanto possa essere signiicativo l’apporto degli assessori così identiicati, anche in termini di sensibilità e orientamenti rispetto alle cause trattate. b) Come nel caso del can. 1357, anche il nuovo can. 1360 circa il diritto di impugnare il matrimonio è stato oggetto di una modiica meramente formale, poiché nella nuova versione si è aggiunto, senza modiiche, il testo del vecchio can. 1361. 66 Quest’ultimo, invece, nella sua versione aggiornata, ripropone con un signiicativo cambiamento la norma già contenuta nel can. 1362. Il nuovo can. 1361, quindi, dispone che il giudice, prima di accettare la causa, debba avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (« ita ut coniugalis convictus restitui nequeat »). 67 La precedente versione della norma obbligava invece il giudice che avesse intravisto una speranza di esito positivo a ricorrere ai mezzi pastorali per indurre i coniugi a convalidare, se possibile, il matrimonio e a ripristinare il consorzio della vita familiare. Senza azzardare superfetazioni interpretative della diversa formulazione lessicale, si può rilevare che la precedente formula poneva in capo al giudice un La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (Bologna, edb, 2015, p. 39), che riprende la traduzione adottata dalla Libreria Editrice Vaticana. 65 Il Vescovo moderatore « è distinto dal Vicario giudiziale ed esercita la sua funzione per l’organizzazione dei tribunali intereparchiali o irrituali » (sui quali cfr. infra). Egli è « eletto dai Vescovi interessati per ‘coordinare’ questi tribunali a nome loro », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 500. 66 Di seguito il testo riformato del can. 1360 : « §1. Habiles sunt ad matrimonium impugnandum : 1° coniuges ; 2° promotor iustitiae, si nullitas iam divulgata est et matrimonium convalidari non potest aut non expedit. §2. Matrimonium, quod utroque coniuge vivente non est accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate est praeiudicialis ad aliam controversiam sive in foro ecclesiastico sive in foro civili solvendam. §3. Si vero coniux moritur pendente causa, servetur can. 1199 ». 67 « Il giudice, prima di accettare la causa, dovrebbe ottenere dall’attore anche copia dell’atto di divorzio civile, se c’è stato. Infatti, in molte legislazioni statali il matrimonio civile è obbligatorio prima di quello religioso, e la domanda di divorzio alla corte civile precede necessariamente la domanda di dichiarazione del giudice ecclesiastico. Ottenuto il divorzio civile, è ormai certo che il matrimonio è ormai irreparabilmente fallito », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 504. 142 alessandro tira © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. onere di esperimento legato alla ragionevole probabilità di un esito positivo. La nuova versione, invece, si riferisce a un elemento fattuale (la « certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito ») che, se da un lato fa riferimento a un concetto stricto iure estraneo al binomio validità/invalidità del vincolo – attenendo non tanto al matrimonio in ieri, quanto al matrimonio-rapporto – dall’altro lato sottace, forse dandola per già inutilmente esperita, la fase pastorale del tentativo di convalida e ristabilimento del rapporto coniugale. 68 Tale formulazione rispecchia in modo più fedele uno dei concetti-chiave emersi dal Sinodo sulla famiglia del 2015 e ribadito in molte occasioni, a partire dal proemio del motu proprio, dal regnante Papa, ovvero quello del « fallimento matrimoniale » (concetto che i precedenti Ponteici avevano invece mantenuto, anche quanto ai suoi efetti, rigorosamente distinto dalla nullità). c) Una previsione fortemente innovativa, che ha efetto sui ricorsi introduttori, è quella delineata dal nuovo can. 1362, §1. Il Vicario giudiziale ammette il libello, veriicando le formalità del caso e disponendo le relative notiicazioni, solo se ritiene che esso goda di qualche fondamento. Pur in presenza del fumus boni iuris richiesto come requisito di procedibilità, potrebbe infatti darsi il caso di richieste processuali già prima facie inconferenti con il caso prospettato. Si può osservare che, a questo riguardo, sorge quindi il problema di individuare a quale autorità si possa rivolgere l’attore che si sia visto rigettare il libello da parte del Vicario giudiziale. 69 Seguono prescrizioni circa i criteri per instaurare il processo brevior oppure quello ordinario, che, nella sostanza, ribadiscono quanto già contenuto nel previgente can. 1363, 70 così come il nuovo can. 1363 ripete alla lettera il vecchio can. 1364. 71 68 Sulle implicazioni della modiica si vedano, con riferimento all’analoga previsione introdotta dal Mitis Iudex, le osservazioni svolte da Marco Canonico, Il nuovo processo matrimoniale canonico tra innovazioni legislative ed incertezze applicative, in questa « Rivista », 2014, pp. 558-560. 69 Cfr. a proposito dell’analogo istituto previsto per il Codex latino, Massimo del Pozzo, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”, « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », cit., 36, 2015, pp. 21-22. 70 Il testo del nuovo can. 1362 : « §1. Recepto libello, Vicarius iudicialis si aestimet eum aliquo fundamento niti, eum admittat et, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar notiicetur defensori vinculi et, nisi libellus ab utraque parte subscriptus fuerit, parti conventae, eidem dato termino quindecim dierum ad suam mentem de petitione aperiendam. §2. Praefato termino transacto, altera parte, si et quatenus, iterum monita ad suam mentem ostendendam, audito vinculi defensore, Vicarius iudicialis suo decreto dubii formulam determinet et decernat utrum causa processu ordinario an processu breviore ad mentem cann. 1369-1373 pertractanda sit. Quod decretum partibus et vinculi defensori statim notiicetur. §3. Si causa ordinario processu tractanda est, Vicarius iudicialis, eodem decreto, constitutionem iudicum collegii vel iudicis unici cum duobus assessoribus iuxta can. 1359, § 4 disponat. §4. Si autem processus brevior statutus est, Vicarius iudicialis agat ad normam can. 1371. §5. Formula dubii non tantum quaerat, num constet de nullitate matrimonii in casu, sed deinire debet, quo capite vel quibus capitibus validitas matrimonii impugnetur ». 71 Can. 1363 : « §1. Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio est, etiam promotori iusti- © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 143 È oggetto di dibattito dottrinale la portata innovativa, in materia probatoria, del can. 1364, 72 che – rispetto al previgente can. 1365 73 – valorizza maggiormente la funzione delle prove orali oferte dalle parti e dai testimoni. La confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, se sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono infatti avere valore di prova piena ; 74 il giudice le deve valutare considerando nel complesso tutti gli indizi e gli amminicoli, accertandosi che non vi siano altri elementi che le confutino (§1). Procede a sua volta nel senso di una attenuazione della rigidità dei criteri di valutazione delle prove il §2, secondo cui, sempre nelle cause di nullità matrimoniale, « la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualiicato che deponga su cose fatte d’uicio, o le circostanze di fatti e persone lo suggeriscono ». Quanto alla prova peritale prevista dall’originario can. 1366, invece, il §3 del nuovo can. 1364 si limita ad estendere alle cause per « anomalia di natura psichica » la previsione originariamente disposta solo per quelle di impotenza o difetto del consenso per una malattia mentale, per cui il giudice si deve avvalere dell’opera di uno o più periti, a meno che, dalle circostanze, ciò non appaia evidentemente inutile. L’ultimo paragrafo (§4) del nuovo can. 1364 ripete quasi alla lettera il precedente can. 1367, introducendo però una sensibile limitazione alla possibilità delle parti di inluire sul corso del processo. Mentre prima si disponeva che il tribunale, se nell’istruttoria fosse emersa una grave probabilità d’inconsumazione, potesse sospendere la causa e completare l’istruttoria al diverso ine di ottenere il relativo scioglimento solamente « col consenso delle parti », ora si statuisce che tiae ius est : 1° interrogationi partium, testium et peritorum adesse salvo can. 1240 ; 2° acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. §2. Interrogationi, de qua in § 1, n. 1, partes assistere non possunt ». 72 Can. 1364 : « §1. In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae eas inirment. §2. In iisdem causis, depositio unius testis plenam idem facere potest, si agatur de teste qualiicato qui deponat de rebus ex oicio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant. §3. In causis de impotentia vel de defectu consensus propter mentis morbum vel anomaliam naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter apparet ; in ceteris causis servetur can. 1255. §4. Si in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam de nullitate matrimonii suspendere et instructionem complere ad obtinendam solutionem matrimonii sacramentalis non consummati ; deinde acta ad Sedem Apostolicam mittat una cum petitione huius solutionis ab alterutro vel utroque coniuge facta et cum voto tribunalis et Episcopi eparchialis ». 73 Il testo previgente disponeva che, a meno che non si avessero prove piene da altra fonte, per valutare le dichiarazioni delle parti di cui al can. 1217, §2 il giudice si servisse, se possibile, di testimoni per valutare la credibilità delle parti stesse, oltre che di altri indizi o amminicoli. 74 Per le analoghe disposizioni concernenti l’ambito latino si veda Miguel Ángel Ortiz, La valutazione delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio, « Ephemerides Iuris Canonici », 2, 2016, pp. 449-486. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 144 alessandro tira il tribunale possa procedere in tale senso una volta « sentite le parti » : quindi – si deve ritenere – sostanzialmente d’uicio. Ancora nell’ambito delle prove e della loro valutazione, l’art. 12 delle regole procedurali 75 ha invece introdotto una signiicativa riformulazione della certezza morale del giudice, 76 richiesta in via generale dal can. 1291 al ine del pronunciamento di ogni sentenza. 77 La nuova regola aferma che, per raggiungere la certezza necessaria, « non è suiciente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario ». L’aspetto peculiare è che, dal punto di vista sistematico, il nuovo articolo introduce una sorta di sfasamento nei rapporti fra norme generali e norme speciali. Infatti l’art. 12 interviene – peraltro senza richiamarlo espressamente – nella materia disciplinata dal can. 1291. Tuttavia quest’ultimo canone si trova nel Titolo xxiv dedicato al giudizio contenzioso in generale, le cui norme debbono essere osservate, se non consta altrimenti, anche nei giudizi di nullità matrimoniale (ex can. 1377, §3 e art. 6 reg. proc.), mentre l’art. 12 appartiene a un corpus di regole che si riferiscono solo ad alcuni processi speciali (matrimoniale ordinario, brevior, documentale). Quindi, considerato il rapporto ancillare che lega le regole procedurali del Mitis et misericors Iesus ai canoni sul processo matrimoniale, sembrerebbe che la nuova regola abbia vigore limitatamente a quell’ambito, anziché riferirsi a tutti i giudizi. Del resto, speciica e settoriale è anche la ratio storica della norma, che ha inteso escludere l’applicabilità in questa materia del criterio della « certezza prevalente », afermatosi in precedenza in taluni fori. 78 La delimitazione, desumibile in via interpretativa, del campo di ap75 Art. 12 : « Ad certitudinem moralem iure necessariam, non suicit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur ». 76 Sull’argomento si vedano le pagine di Orio Giacchi, La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico, in Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, ii, Roma, Pontiicia Università Gregoriana, 1972, pp. 608-620. 77 Can. 1291. « §1. Per il pronunciamento di qualsiasi sentenza è richiesta nell’animo del giudice la certezza morale circa la cosa che deve essere deinita con la sentenza. §2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e dalle prove. §3. Il giudice deve però valutare le prove nella sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull’eicacia di talune prove. §4. Il giudice che non ha potuto raggiungere quella certezza, si pronunci che non consta del diritto dell’attore e mandi assolta la parte convenuta, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso deve pronunciarsi a favore della medesima ». 78 Come è stato scritto a proposito della corrispondente norma del Mitis Iudex : « È estremamente signiicativo che, abrogando l’obbligo della doppia conforme, Papa Francesco nel contempo, e per la prima volta con una legge in senso stretto (ossia l’art. 12 del MI), abbia vincolato la certezza morale sia alla quaestio facti che alla quaestio iuris, dando così formale dignità normativa al magistero dei suoi predecessori : Pio XII (DRR 1° ottobre 1942) e San Giovanni Paolo II (DRR 4 febbraio 1980, n. 6). In tal modo, ossia con valore formalmente legislativo, si è anche deinitivamente esautorata la cosiddetta certezza ‘prevalente’ prevista dalle Norme per il processo di nullità matrimoniale negli USA del 1970 (n. 21), confermando quanto già disposto dalla DC (cfr. art. 247, §2). Oltre ad essere stata invocata da Papa Francesco nel discorso (24 gennaio 2015) ai partecipanti al osservazioni su «mitis et misericors iesus» 145 © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. plicabilità della norma sembra una questione di qualche interesse, poiché l’art. 12 entra nel merito degli elementi conoscitivi e valutativi che devono concorrere a formare il convincimento del giudice, dettando per l’ambito in questione una interpretazione del can. 1291 più stringente rispetto a quanto lo stesso canone (che si limita a richiamare il parametro e a fare riferimento alla coscienza del giudice) esprima ora per la generalità delle cause. 79 Con il rischio, quindi, di accentuare le speciicità del criterio di giudizio, potendo forse, in prospettiva, indurre a enucleare una sorta di ‘certezza morale matrimoniale’. d) La parte più innovativa del motu proprio è però quella che prende forma tra i canoni 1365 e 1373 (nella versione post riforma), i quali intervengono sugli istituti già citati nei precedenti paragrai : eliminando l’obbligo della doppia conforme, per un verso, e istituendo il processo brevior, per l’altro. Tali disposizioni trovano solo sporadici riscontri negli originari canoni 1368-1371 CCEO, pertanto si omettono qui i riferimenti ai disposti originari, che peraltro non corrispondono più ratione materiae ai nuovi canoni, pur identicamente numerati. Per il can. 1365, la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità diventa esecutiva semplicemente per efetto dell’avvenuto decorso dei termini stabiliti dai canoni 1311-1314 ai ini dell’interposizione dell’appello. Resta salva la possibilità di nova causae propositio ex can. 1325, nel caso in cui la sentenza non sia più appellabile, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione (can. 1367), ma ora si può ricorrere per la proposizione della nuova causa solo innanzi al tribunale di terzo grado. 80 Dopo che la sentenza dichiarativa della Congresso Internazionale organizzato dalla Pontiicia Università Gregoriana, la certezza morale è anche più volte richiamata nel Sussidio applicativo del MI, soprattutto nel contesto del processus brevior », Joaquín Llobell, Questioni circa l’appello e il giudicato, cit., pp. 422-423. 79 Per le altre cause resta infatti valida senza ulteriori speciicazioni l’interpretazione consueta del can. 1291, risalente all’Allocuzione alla Rota Romana tenuta da Pio XII il 1° ottobre 1942, in realtà assai simile a quella positivizzata dal nuovo art. 12, ma che concede maggiore rilievo ai singoli elementi del cumulo probatorio, senza necessariamente escludere il criterio della certezza prevalente : « Tale certezza morale risulta da una somma di indizi e di dimostrazioni che, presi isolatamente, non sono decisivi ma che, considerati nel loro insieme, possono fondare una concreta certezza, che elimina ogni prudente e ragionevole dubbio in un uomo dal sano giudizio », Maurice Monier, Commento al can. 1291, in Commento al Codice, cit., p. 1047. 80 Rileva a questo riguardo la disposizione di cui al n. ii, 3 del Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l’osservanza della nuova lege del processo matrimoniale, 7 dicembre 2015 : « Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la nova causae propositio, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione ». Per altro verso, con speciico riferimento al CCEO, lo stesso rescritto stabilisce : « Come sollecitato dei Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d’appello ». L’atto è apparso ne « l’Osservatore Romano », 12 dicembre 2015, p. 8. Sulle conseguenze del rescritto si rimanda ad Hanna Alwan, Les enjeux de l’application du motu proprio Mitis et Misericors Iesus par les tribunaux ecclésiastiques en Orient, spécialement au Liban, « Revue de Droit canonique », 2017, pp. 201-207. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 146 alessandro tira nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti sono ammesse a contrarre nuove nozze, fatto salvo l’eventuale divieto apposto alla sentenza stessa o stabilito dal Gerarca del luogo (can. 1368, §1). 81 Una volta che la sentenza non è più appellabile, pertanto, gli efetti della dichiarazione di nullità divenuta esecutiva sono quelli consueti. 82 L’interesse ad appellare sta in capo alla parte che si ritenga onerata, al promotore di giustizia e al difensore del vincolo, 83 i quali possono altresì proporre querela di nullità. Il tribunale di grado superiore, una volta ricevuti gli atti e costituito il collegio dei giudici, ha il potere di confermare per decreto la sentenza di primo grado, qualora l’appello risulti manifestamente dilatorio. Le regole procedurali da osservarsi in quella sede sono le medesime del primo grado, « con i dovuti adattamenti » e, anche nel caso in cui si adduca un nuovo capo di nullità, al giudice è data facoltà di ammetterlo e trattarlo (can. 1366). Naturalmente, se alla prima sentenza che dichiara la nullità ne segue una seconda di senso contrario, occorrerà che in terza istanza intervenga un giudizio conforme al primo. Riguardo a quanto ora disposto dal can. 1368, è stato osservato che con esso « le système de la double sentence conforme est fortement réduit, à defaut d’être entièrement aboli ». 84 La giustiicazione dell’intervento sembra risiedere nel fatto che, dal punto di vista statistico, « la plupart des recours ex oicio ont été conirmés en seconde instance et que seules ont été réformées un certain nombre de sentences ayant fait l’objet d’un appel interjeté par le défenseur du lien et surtout par une des parties opposée à l’autre ». Soccorre inoltre il principio di proporzionalità : « Même si une seconde sentence conforme pour chaque cause – et pourquoi pas une troisième ou une quatrième sentence conforme ? – semble ajouter à la iabilité du système en ce que ces diférents degrés de juridiction permettent théoriquement d’augmenter la certitude morale atteinte, il faut se poser la question de la proportionnalité des moyens mis en œuvre par rapport au but légitime poursuivi ». 85 e) Nello stesso solco si colloca la previsione del nuovo « processo più breve davanti al Vescovo », che contempla condizioni di procedibilità più stringenti ri81 Come si speciica in dottrina, tuttavia, il divieto di cui al §1 è un provvedimento di carattere pastorale e « non rende l’eventuale celebrazione di nuove nozze nulla, ma illecita », Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 508. 82 Can. 1368 : « §1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, facta est exsecutiva, partes quarum matrimonium declaratum est nullum, possunt novum matrimonium celebrare, nisi vetito ipsi sententiae apposito vel ab Hierarca loci statuto id prohibeatur. § 2. Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notiicare Hierarchae loci, ubi matrimonium celebratum est ; hic Hierarcha vero curare debet, ut quam primum de declarata nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in libris matrimoniorum et baptizatorum mentio iat ». 83 Sul ruolo di questa parte processuale in relazione alle nuove previsioni normative si veda Gian Paolo Montini, Il difensore del vincolo e l’obbligo dell’appello, « Periodica de Re Canonica », 2017, pp. 301-339. 84 Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François, cit., p. 7. 85 Ivi, p. 8. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 147 spetto al rito sommario 86 ma persegue analoghi intenti di economia processuale. Non è possibile, in questa sede, afrontare dettagliatamente i particolari della nuova procedura, che – anche in ragione della succinta formulazione delle norme che la disciplinano – ha richiesto alla dottrina e alla giurisprudenza un surplus di sforzo interpretativo. 87 Passando a considerare il tenore testuale della riforma, l’istituto prevede che il Vescovo eparchiale sia personalmente giudice delle cause di nullità 88 qualora la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, 89 e ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un’inchiesta o un’istruzione più accurata, e che rendano altresì manifesta la nullità (« recurrant rerum personarumque adiuncta, testimoniis vel instrumentis sufulta, quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant, et nullitatem manifestam reddant », can. 1369). Questo elemento ha indotto parte della dottrina a ravvisare una sorta di limitata apertura al principio dispositivo nella scelta del rito del processo per la nullità matrimoniale, poiché, a parità di altre condizioni, la domanda congiunta delle parti può comportare una signiicativa modiica dell’intero impianto processuale, appunto con l’applicabilità del brevior in luogo del processo ordinario, ma la decisione al riguardo compete al Vicario giudiziale (can. 1362, §2). In ogni caso tale considerazione sarebbe mitigata dal fatto che, ai sensi del nuovo can. 1373, §1, il Vescovo debba rimettere la causa al processo ordinario, qualora non raggiunga la certezza morale sulla nullità del matrimonio assunta nel libello redatto dai coniugi. 86 Si veda l’art. 14 reg. proc., che qui si riporta per semplicità nella versione italiana e che ha dato luogo in dottrina a riserve soprattutto a causa della formulazione aperta e non tassativa dell’elenco delle condizioni di procedibilità : « §1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1369-1373, si annoverano per esempio : quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di igli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza isica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc. §2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere evidentemente inutile acquisire una perizia d’uicio ». 87 Per una visione d’insieme della materia si rimanda agli Autori e alle opere già citati in precedenza. 88 Circostanza che comporta alcune complicazioni nel caso di tribunali viciniori o per più eparchie. In tal caso, l’art. 19 reg. proc. così dispone : « Si causa instruitur penes tribunal pro pluribus eparchiis, Episcopus qui sententiam pronuntiare debet est ille loci, iuxta quem competentia ad mentem can. 1358 stabilitur. Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem ». 89 Per l’art. 11, §2 reg. proc. si reputa che non si opponga alla domanda la parte convenuta la quale si rimetta alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dia alcuna risposta. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 148 alessandro tira La causa viene introdotta da un libello redatto a norma del can. 1370 90 e il Vicario giudiziale, entro trenta giorni dall’emissione del decreto con cui determina la formula del dubbio, deve convocare una sessione (preferibilmente unica) alla quale siano citati « omnes […] qui in ea interesse debent » (can. 1371). Durante tale sessione, l’istruttore deve raccogliere tutte le prove a favore o contro la validità del vincolo (can. 1372). Si segnala che l’introduzione di tale igura è una delle novità del processo più breve e, se sono chiare le sue funzioni (sostanzialmente le stesse tradizionalmente svolte dall’uditore), l’identiicazione della persona dell’istruttore è stata oggetto di attenzione in dottrina. 91 Il canone 1373, nei suoi quattro paragrai, deinisce anzitutto le funzioni del Vescovo. Se questi, al termine delle fasi sopra accennate, ha raggiunto la certezza morale sulla nullità del matrimonio, deve emanare la corrispondente sentenza ; in caso contrario rimette la causa al processo ordinario (§1). Viene in seguito delineato il regime degli appelli : « Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitam vel ad Rotam Romanam » ; se invece la sentenza è stata emessa dal Metropolita o da altro Vescovo eparchiale che non ha un’autorità superiore al di sotto del Romano Ponteice, si dà appello al Vescovo da esso designato stabilmente, dopo aver consultato il Patriarca o il Gerarca che presiede alla Chiesa sui iuris a norma del diritto comune e del diritto particolare (§3). 92 È questo il caso delle « Chiese non patriarcali, non arcivescovili maggiori, non metropolitane sui iuris », che senza autorità intermedie tra esse e la Sede romana dipendono immediatamente da questa, « ad esempio gli Esarcati apostolici » ; 93 i diritti e i doveri del Metropolita, incluso il diritto di erigere il tribunale metropolitano, sono allora esercitati dal Gerarca delegato dalla Sede Apostolica. Anche in questo caso, se l’appello appare all’evidenza meramente dilatorio, il Metropolita, o il Vescovo di cui al paragrafo precedente, oppure il Decano della Rota Romana deve rigettarlo a limine con un suo decreto. Se invece l’appello viene ammesso, la causa deve essere rimessa all’esame di secondo grado che, a questo punto, proseguirà secondo le forme ordinarie (§4). f) Per quanto riguarda il processo documentale, inine, poco è stato innovato per efetto del nuovo can. 1374 94 rispetto all’originario can. 1372. La nullità può essere 90 « Libellus quo processus brevior introducitur, praeter ea quae in can. 1187 recensentur, debet : 1° facta quibus petitio innititur, breviter, integre et perspicue exponere ; 2° probationes, quae statim a iudice colligi possint, indicare ; 3° documenta quibus petitio innititur in adnexo exhibere ». 91 Si veda, con riferimento al contesto latino, Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve, cit., pp. 92-94 e 175. 92 Cfr. cann. 174 e 175. 93 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 510. Cfr. Luis Okulik, Conigurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia, in Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione, Venezia, Marcianum Press, 2005, pp. 209-228. 94 « Recepta petitione ad normam can. 1362 proposita, Episcopus eparchialis vel Vicarius iudicialis vel Iudex designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 149 infatti dichiarata per sentenza in esito al processo in questione « se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima », in assenza di dispensa o di un valido mandato in capo al procuratore. 95 La competenza a trattare le cause secondo questo rito spetta all’Eparca e al Vicario giudiziale individuati secondo i titoli di competenza previsti per il processo ordinario e quello brevior (di cui al canone 1358) e ciò costituisce una innovazione rispetto alla disciplina originaria del Codice. A questo riguardo è emersa una questione sostanziale, sollevata in dottrina e in seguito oggetto di una risposta particolare del Pontiicio Consiglio per i Testi Legislativi, che risiede nella mancata riproposizione del can. 1372, §2 e sulla quale si tornerà fra poco. Salvo i necessari adattamenti nel riferimento alle norme modiicate, circa l’appello interposto contro la decisione assunta con la procedura documentale il can. 1375 96 ripete fedelmente le disposizioni del vecchio can. 1373, proprio come fa il can. 1376 97 rispetto al previgente can. 1374. 3. Un primo proilo che ha interessato la dottrina concerne le ipotesi di costituzione o riorganizzazione dei tribunali (questione peraltro aperta dal motu proprio Mitis Iudex anche nell’ambito latino 98). Nel caso delle Chiese orientali, infatti, la particolare varietà dei riti, le concrete condizioni di frammentazione delle comunità di fedeli, talora sparse anche nella diaspora, 99 e altre peculiari situazioni, impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris ». 95 Sostituisce la precedente – e ridondante – formulazione, per cui la sentenza di nullità ex processo documentale poteva essere pronunciata se constava « con certezza da un documento inoppugnabile e ineccepibile dell’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto di forma della celebrazione prescritta dal diritto, purché con pari certezza sia chiaro che la dispensa non è stata data, oppure che è mancato un valido mandato al procuratore » (così il precedente can. 1372, §1). 96 « §1. A sententia, de qua in can. 1374, defensor vinculi, si prudenter existimat, vel vitia vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem tribunalis secundi gradus, ad quem acta sunt mittenda quique scripto certior faciendus est agi de processu documentali. §2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi ». 97 « Iudex tribunalis secundi gradus cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus decernat, utrum sententia sit conirmanda an potius procedendum in causa sit ad ordinariam normam iuris ; quo in casu eam remittit ad tribunal primi gradus ». 98 Per la parte latina si rimanda ai rilievi espressi da Massimo del Pozzo, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica, cit. e Manuel Ganarin, I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Rilessioni circa la “sorte” del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, « Stato, Chiese e pluralismo confessionale », cit., 11, 2016. 99 Tema che interessa la dottrina non soltanto per gli aspetti processuali, ma più in generale per le questioni concernenti il governo di tali comunità : cfr. Orazio Condorelli, Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris ? Frammenti di una ricerca, « Ius Ecclesiae », 2010, pp. 343-365 ; Natale Loda, Delimitazione territoriale della Chiesa sui iuris : ragioni e questioni attuali, in Le Chiese sui iuris, cit., pp. 109-119. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 150 alessandro tira come le diferenze fra le gerarchie delle Chiese sui iuris o la presenza in determinati territori di riti diferenti, pongono questioni sconosciute o marginali nel contesto latino. La riforma non impedisce che possano essere costituiti tribunali intereparchiali 100 o anche interrituali, qualora lo consiglino le circostanze. In concreto « un tribunale di primo grado per varie eparchie della stessa Chiesa sui iuris può essere eretto dal Patriarca col consenso dei Vescovi eparchiali interessati, se si tratta di eparchie situate entro i conini del territorio della Chiesa patriarcale, ai sensi del can. 1067, §1 ». 101 Può quindi succedere che « tutte le eparchie delle diverse province di un dato territorio appartengano allo stesso tribunale intereparchiale, come succede nel caso del Tribunale Uniicato di primo grado della Chiesa Maronita del Libano ». 102 Nel caso invece di eparchie esterne ai conini o appartenenti a diferenti Chiese sui iuris, il tribunale in questione può essere eretto « dagli stessi Vescovi eparchiali che a questo hanno consentito con l’approvazione della Sede Apostolica ». 103 La facoltà di erezione del tribunale diviene un obbligo « se i singoli Vescovi eparchiali non possono erigere per qualunque causa un proprio tribunale ». 104 La disposizione si collega, come già ricordato, ai frequenti casi in cui le comunità di fedeli orientali vivono in seno o a contatto con altre di rito diverso oppure fuori dai conini territoriali metropolitani 105 e va raccordata con la previsione per cui, almeno per l’ambito occidentale, i tribunali latini sono competenti in via sussidiaria a conoscere anche le cause matrimoniali dei fedeli orientali. 106 Questione collegata alla precedente è quella dei tribunali patriarcali e assimilati. Sono infatti poche, come osserva Salachas, le province metropolitane efettivamente funzionanti (si citano i casi delle Chiese arcivescovili Ucraina, Siro-Malabarese e Siro-Malankarese). In altri casi, invece, come spesso accade nel Medio Oriente, « non funziona l’istituzione metropolitana, cioè non esistono attualmente delle province ecclesiastiche, istituite a norma del diritto con delle eparchie sufraganee, come esistevano nel passato. Soppresse progressivamente tante sedi sufraganee, è rimasto il titolo storico di sedi metropoli100 « On peut supposer que la décision d’accéder à un tribunal interdiocésain ou interéparchial déjà existant n’est soumise à aucune autorisation particulière », Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François, cit., p. 20. 101 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, cit., p. 69. 102 Ibidem. 103 Ibidem. 104 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 503. 105 Peter Szabó, Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris, in Territorialità e personalità del diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di Péter Erdő, Péter Szabó, Budapest, Szent István Társulat, 2002, pp. 225-253 ; Federico Marti, Le strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali. Spunti per una rilessione circa la loro natura canonica ed ecclesiologica, « Ius Ecclesiae », 2015, pp. 83-104. 106 Massimo del Pozzo, La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei cattolici orientali alla luce dell’art. 16 della Dignitas connubii e Stefano Rossano, Le cause di nullità di matrimonio dei fedeli orientali nei Tribunali latini : la competenza (art. 16 Dignitas connubii), in Cristiani orientali e pastori latini, a cura di Pablo Gefaell, Milano, Giufrè, 2012, pp. 419-434 e 451-464. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 151 tane e di Metropolita ». Per questo motivo, in realtà, « tribunale di appello per un tribunale eparchiale o un tribunale intereparchiale o interrituale sarebbe il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, distinto dal tribunale dell’eparchia del Patriarca » ; 107 o, in alternativa, il tribunale della Rota Romana. Anche nelle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, « contro la sentenza del Patriarca o dell’Arcivescovo si dà appello alla Rota Romana ». 108 Con questa disposizione, il Mitis et misericors ha « chiarito deinitivamente che la Rota Romana è competente per gli appelli provenienti anche dal territorio delle Chiese patriarcali ». 109 Una diversa questione è quella posta dalla già ricordata abrogazione del secondo paragrafo del can. 1372. 110 Esso disponeva che, ai ini della dichiarazione di stato libero, se « si tratta di una persona che doveva osservare la forma di celebrazione prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti all’uficiale civile o al ministro acattolico, è suiciente l’istruttoria prematrimoniale di cui al can. 784 per dimostrare il suo stato libero ». 111 La mancata riproposizione di questa norma ha suscitato dapprima dubbi circa l’eventuale sopravvivenza dell’istituto in via interpretativa. La modiica ha infatti introdotto una disparità fra l’ordinamento latino e quello orientale, paradossalmente originata proprio dal fatto che, mentre nel CCEO l’istituto era sancito dal canone già citato, nel Codex del 1983 l’equivalente istituto era stato invece introdotto soltanto attraverso un’interpretazione autentica del can. 1686 CIC, 112 poi accolta dall’art. 5, §3 dell’istruzione Dignitas connubii. 113 Come è stato osservato, « sifatta interpretazione autentica del can. 1686 CIC […] non ha vigenza di per sé nella disciplina orientale, perché si riferisce ad un canone latino, e pure l’istruzione Dignitas connubii è valida soltanto per i latini ». 114 Questa interpretazione è contenuta in una risposta particolare del Pontiicio Consiglio per i Testi Legislativi del 25 novembre 2015, in cui si aferma che « con l’entrata in vigore del motu proprio Mitis et misericors Iesus non sarà più suiciente l’istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si 107 Dimitrios Salachas, Riforma del processo canonico, cit., p. 501. 108 Ibidem. 109 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, cit., p. 76. Il tema della competenza della Rota Romana rispetto alle cause provenienti dai Tribunali patriarcali era già stato oggetto di dibattiti dottrinali ; cfr. Georges Ruyssen, Problematiche relative alla competenza della Rota Romana per le cause matrimoniali provenienti dai territori patriarcali o arcivescovili magiori, « Iura Orientalia », 2011, pp. 93-120. 110 Hanna Alwan, Les enjeux de l’application du motu proprio Mitis et Misericors Iesus, cit., pp. 212-213. 111 Can. 784 : « Per diritto particolare di ciascuna Chiesa […] si stabiliscano delle norme sull’esame dei idanzati e sugli altri mezzi per le indagini, principalmente per quanto riguarda il battesimo e lo stato libero, che devono essere portate a termine prima del matrimonio ». 112 Pontificia Commissione per l’Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsa ad proposita dubia, ii , « Acta Apostolicæ Sedis », lxxvi, 1984, p. 747. 113 Art. 5, « §3. Al ine poi di provare lo stato libero di coloro che, pur essendo tenuti in forza del can. 1117 all’osservanza della forma canonica, hanno attentato matrimonio davanti a un uiciale di stato civile o a un ministro di culto acattolico, è suiciente l’investigazione prematrimoniale prevista dai cann. 1066-1071 ». 114 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, p. 72. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 152 alessandro tira dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale ». 115 In questo modo tuttavia, se da un lato il processo documentale ofre alle parti maggiori garanzie rispetto alla semplice istruttoria, dall’altro lato esso comporta un maggiore dispendio di risorse processuali e sembra attribuire una rilevanza maggiore che in passato al matrimonio civile, « anche se non è chiaro se tale sentenza dovrà dichiarare se tale matrimonio è ‘invalido’ oppure ‘inesistente’ ». 116 Questioni come quella testé descritta sembrano avere particolare rilevanza per Paesi come il Libano, o in generale del Medio Oriente, dove la competenza sull’istituto del matrimonio e i suoi efetti civili è demandata alla cognizione del giudice ecclesiastico, per efetto del sistema degli « statuti personali ». 117 Sotto questo proilo, ad avviso della dottrina, il Mitis et misericors sembra non avere suicientemente afrontato e disciplinato il proilo dei rapporti fra la dichiarazione canonica di nullità e i suoi efetti civili, la qual cosa potrebbe avere ripercussioni signiicative sulla sua applicazione. 118 Da ultimo, si possono segnalare due questioni sollevate a proposito della previsione dei giudici laici e dei rapporti fra l’abrogazione dell’obbligo della doppia conforme e l’unità della giurisprudenza. Si tratta di due temi collegati tra loro dalla medesima preoccupazione di garantire l’uniforme interpretazione della legge canonica nei vari contesti, sia in senso ‘orizzontale’, sia ‘verticale’. Sotto il primo proilo, si è sottolineata la natura speciale e derogatoria del can. 1359, §3, che consente la nomina di due giudici laici, rispetto al can. 1087, §2, che disciplina in generale la materia. Secondo tale previsione, « il Patriarca, dopo aver consultato il Sinodo permanente, o il Metropolita che presiede alla Chiesa metropolitana sui iuris dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale, può permettere che anche altri fedeli cristiani siano nominati come giudici, tra i quali quando vi è necessità uno può essere assunto per formare il collegio ; in tutti gli altri casi per questa cosa si ricorra alla Sede Apostolica ». È evidente la formulazione più restrittiva della facoltà, peraltro riferita al Patriarca o al Metropolita e non all’Eparca. Il Consiglio per i Testi legislativi, a questo proposito, ha chiarito che nei rapporti fra le due norme occorre tenere conto dell’« ampia potestà » che la riforma intende concedere al Vescovo e, pertanto, egli può nominare dei giudici senza l’autorizzazione richiesta dal can. 1087, §2. La modiica, tuttavia, è limitata alla sola materia matrimoniale, con la conseguenza della possibilità che siano di fatto nominati giudici ‘specializzati’, la cui competenza si limita all’ambito in parola, a meno che non 115 Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Risposta particolare prot. N. 15170/2015, 25 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va. 116 Pablo Gefaell, Nota al motu proprio, p. 74. 117 Andrea Benzo, Orientali e latini nel sistema degli statuti personali nel Medio Oriente : sviluppi recenti e nuove prospettive, in Cristiani orientali e pastori latini, cit., pp. 406-417. 118 Si veda in argomento Hanna Alwan, Les enjeux de l’application du motu proprio Mitis et Misericors Iesus, cit., pp. 191-201. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. osservazioni su «mitis et misericors iesus» 153 concorrano anche le altre condizioni previste dalla norma generale. « On s’interrogera sur l’opportunité de l’option consistant à conier à l’évêque la décision de nommer jusqu’a deux juges laïc dans les tribunaux collégiaux. N’aurait-il pas été préferable de réserver ce choix au patriarche ou à la conférence des évêques ? Une telle réserve aurait probablement eu l’avantage de permettre plus d’homogénéité entre les tribunaux locaux, mais aussi, sur une plus grande échelle, d’être en mesure de dégager plus de ressources pour faire face aux problèmes économiques qui peuvent découler de la réforme ». 119 Per quanto riguarda, invece, l’omogeneità giurisprudenziale intesa in senso ‘verticale’, la medesima dottrina ha osservato che « la suppression de l’exigence de la double sentence conforme devrait se traduire par une forte diminution du nombre des causes qui seront envoyées à la Rote romaine », la qual cosa, in prospettiva, « devrait occasionner à la longue une plus grande diversiication au sein de la giurisprudence matrimoniale canonique ». 120 4. Al termine di questa esposizione dei principali tratti del motu proprio Mitis et misericors Iesus è diicile aggiungere considerazioni che non siano improntate all’attesa dei risultati dell’applicazione della riforma. Sarebbe infatti prematuro, a distanza di due soli anni dalla sua entrata in vigore, ogni giudizio circa il conseguimento o meno degli obiettivi che il Legislatore si era posto all’atto di dettare la nuova disciplina. Sono d’altronde molti i dubbi, interpretativi e applicativi, che il Mitis et misericors – al pari del Mitis Iudex – ha lasciato aperti e, nell’attesa di possibili nuovi interventi normativi nei punti in cui dottrina e giurisprudenza evidenzieranno la necessità di precisazioni o adattamenti, è giusto attendere che sia l’esperienza a mostrare quali tra tali dubbi debbano essere considerati più rilevanti e urgenti. Si possono tuttavia svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Innanzi tutto, la riforma esprime l’intenzione del Legislatore di venire incontro con speciiche soluzioni alle esigenze delle Chiese orientali. Al di là, infatti, delle questioni aperte di cui si è dato conto in queste pagine e di quelle, ulteriori, che spontaneamente verranno alla luce, lo sforzo di adattare all’esperienza giuridica delle Chiese sui iuris la nuova disciplina dei processi per la dichiarazione della nullità matrimoniale rappresenta anche uno sforzo di comprensione e valorizzazione del diritto canonico orientale. Secondariamente, per quanto riguarda le soluzioni tecniche adottate, si può segnalare la tendenza del Legislatore ad assecondare la specializzazione del settore processuale matrimoniale. Ciò potrebbe portare a una progressiva divaricazione, non soltanto sotto i proili sopra accennati, fra le cause di nullità ma119 Jean-Pierre Schouppe, Le motu proprio du pape François, cit., p. 13. 120 Ivi, p. 21. Cfr. Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica « Pastor bonus » sulla Curia romana, 28 giugno 1988, art. 126, §1. © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. 154 alessandro tira trimoniale e gli altri giudizi canonici, nel senso dell’accentuazione degli aspetti peculiari del diritto processuale in questa materia. Tuttavia, con l’ausilio del tempo, l’analisi delle tendenze che concretamente si afermeranno potrà fornire ai canonisti indizi utili a una migliore interpretazione delle esigenze che si prospettano all’ordinamento, sia sotto il proilo della bontà delle linee-guida adottate in questo settore (accentuazione degli elementi pastorali, snellimento dei riti e divaricazione tra il processo ordinario e quello più breve), sia sulla capacità dei singoli contesti ecclesiali e canonistici (latino e orientale) di dare risposte eicaci, anche sotto il proilo organizzativo. Inine, quelli rispetto ai quali il motu proprio Mitis et misericors Iesus è intervenuto sono contesti ecclesiali la cui varietà e la cui storia, anche recente, manifestano al contempo condizioni critiche legate alle diicili e spesso drammatiche realtà in cui molte di tali Chiese vivono, 121 ma anche una vitalità e una multiformità che potrebbero rivelarsi, nel prossimo futuro, risorse importanti per la vita della Chiesa universale. 122 Pertanto, oltre che un segno di diversiicazione della normativa vigente, la scelta di dare – in qualche misura – una ‘vita autonoma’ alla disciplina stabilita dal Codex del 1990 per questo cruciale settore dell’ordinamento canonico potrebbe rivelarsi, in futuro, una fonte di soluzioni e interpretazioni utili per risolvere problemi che, per efetto degli attuali sommovimenti sociali, potrebbero afacciarsi con imprevista attualità anche in ambito latino. 121 Persecuzioni ricordate anche da Francesco, Omelia per la Santa Messa per il centenario della Congregazione per le Chiese Orientali, 12 ottobre 2017. Su questo delicato tema, con riferimento anche e soprattutto alle altre confessioni religiose presenti in tali regioni, si veda il saggio di Gerard Russell, Regni dimenticati. Viagio nelle religioni minacciate del Medio Oriente, Milano, Adelphi, 2016. 122 Si veda la sinossi delle principali vicende delle ventidue Chiese sui iuris (di cui sei patriarcali, quattro archiepiscopales maiores, tre metropolitane e nove ceterae) oferto nella Nota de Ecclesiis orientalibus sui iuris, in Il Codice delle Chiese orientali, cit., pp. 449-460. c omp os to in car atter e dan t e m on ot y p e d al l a fabr izio serr a editor e , p i s a · r oma . s tamp ato e rilega t o n e l l a t ip ografia di agn an o, agnan o p i s a n o ( p i s a ) . * Dicembre 2017 © Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. (cz 2 · fg 3)