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Dei diritti (e doveri...) linguistici

2018, Educazione Linguistica. Language Education

Language rights are included among the fundamental human rights and most countriesworldwide nowadays have ad hoc legislations to protect their historical and territorial language minorities. The matter becomes more complicated when the languages to be protected are those of immigrants, who, on the other hand, have also the duty to learn, at an adequate level of competence and proficiency, the language of the place where they settle down. Linguistic rights and duties, that should all fall under the Latin ‘umbrella’ term of ius, are the subject of analysis in this contribution, which mainly aims at providing hints of reflection on an intricate and by no means easily solvable situation, with special reference to the Italian context. In the last paragraph a proposal is put forward to introduce in the debate the newly-coined concept of ius linguarum, as a possible ‘jimmy’ of the twisted matter.

EL.LE [online] ISSN 2280-6792 Educazione Linguistica. Language Education Vol. 7 – Num. 2 Luglio 2018 Edizioni Ca’Foscari EL.LE Educazione Linguistica. Language Education Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing Università Ca’ Foscari Venezia Dorsoduro 3246, 30123 Venezia URL http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/ e-ISSN 2280-6792 EL.LE. Educazione linguistica. Language Education Rivista quadrimestrale Comitato scientifico Fabio Caon (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Carmel M. Coonan (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Marie Christine Jamet (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Carlos Alberto Melero Rodríguez (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Graziano Serragiotto (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato di redazione Fabio Caon (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Carlos Alberto Melero Rodríguez (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Revisori Andrea Balbo (Università degli Studi di Torino, Italia) Antonella Benucci (Università per Stranieri di Siena, Italia) Marina Bettaglio (University of Victoria, Canada) Marilisa Birello (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya) Elisabetta Bonvino (Università degli Studi Roma Tre, Italia) Enrico Borello (Università degli Studi di Firenze, Italia) Cristina Bosisio (Università Cattolica del «Sacro Cuore», Milano, Italia) Bona Cambiaghi (Università Cattolica del «Sacro Cuore», Milano, Italia) Danilo Capasso (Università di Banja Luka, Bosna i Hercegovina) Mario Cardona (Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Italia) Vanessa Castagna (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Alejandro Castañeda Castro (Universidad de Granada, España) Veronique Castellotti (Université «François-Rabelais», Tours, France) Paola Celentin (Università degli Studi di Verona, Italia) Cristiana Cervini (Università di Bologna, Université Stendhal, Grenoble, France) Edith Cognigni (Università di Macerata, Italia) Daria Coppola (Università di Pisa, Italia) Elisa Corino (Università degli Studi di Torino, Italia) Michele Daloiso (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Francesca Della Puppa ((Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Paola Desideri (Università degli Studi «G. D’Annunzio» Chieti Pescara, Italia) Emilia Di Martino (Università «Suor Orsola Benincasa», Napoli, Italia) Bruna Di Sabato (Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa», Napoli, Italia) Pierangela Diadori (Università per Stranieri di Siena, Italia) Luciana Favaro (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Silvana Ferreri (Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italia) Francesca Fornari (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Paola Giunchi (Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Italia) Terry Lamb (The University of Sheffield, UK) Cristina Lavinio (Università degli Studi di Cagliari, Italia) René Lenarduzzi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Geraldine Ludbrook (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Cecilia Luise (Università degli Studi di Firenze, Italia) Sabrina Marchetti (Università per Stranieri di Siena, Italia) Carla Marello (Università degli Studi di Torino, Italia) Marcella Maria Mariotti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Patrizia Mazzotta (Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Italia) Marcella Menegale (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Marco Mezzadri (Università degli Studi di Parma, Italia) Anthony Mollica (Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada) Johanna Monti (Università degli Studi di Sassari, Italia) David Newbold (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Radica Nikodinovska (Univerzitet Sv. 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La valutazione è stata condotta in aderenza ai criteri scientifici ed editoriali di Edizioni Ca’ Foscari. Scientific certification of the works published by Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing: all articles published in this issue have received a favourable opinion by subject-matter experts, through an anonymous peer review process under the responsibility of the Scientific Committee of the journal. The evaluations were conducted in adherence to the scientific and editorial criteria established by Edizioni Ca’ Foscari. EL.LE Vol. 7 – Num. 2 – Luglio 2018 e-ISSN 2280-6792 Sommario EDITORIALE Dei diritti (e doveri…) linguistici Matteo Santipolo 189 LA DIMENSIONE TEORICA Rappresentazioni sociali e motivazione allo studio Un muro in faccia alla diffusione dell’italiano in Marocco Jihad Fawzi Karrami 203 Emotions and Autonomy in Foreign Language Learning at University Micòl Beseghi 231 ‘Grammatica’ e ‘grammatiche’ per la lingua italiana a stranieri Antonella Benucci 251 LA DIMENSIONE METODOLOGICA La sensibilizzazione fonologica in lingua inglese LS Un progetto di ricerca-azione per un caso di destrutturazione linguistica in un soggetto proveniente da adozione internazionale Michela Gronchi 269 Foreing Language Teacher’s Motivation in Italy A Quantitative Study Erika Pezzot 289 Code-Switching in CLIL: the Students’ Perception Francesca Zanoni 309 URL http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/2/ DOI 10.30687/ELLE/2280-6792/2018/20 LETTERATURA SCIENTIFICA Corino, Elisa; Marello, Carla (2017). Italiano di stranieri. I corpora VALICO e VINCA. Perugia: Guerra, pp. 284 Paola Capponi 329 Editoriale 187 EL.LE Vol. 7 – Num. 2 – Luglio 2018 189189 e-ISSN 2280-6792 Dei diritti (e doveri…) linguistici Matteo Santipolo (Università degli Studi di Padova, Italia) Abstract Language rights are included among the fundamental human rights and most countries worldwide nowadays have ad hoc legislations to protect their historical and territorial language minorities. The matter becomes more complicated when the languages to be protected are those of immigrants, who, on the other hand, have also the duty to learn, at an adequate level of competence and proficiency, the language of the place where they settle down. Linguistic rights and duties, that should all fall under the Latin ‘umbrella’ term of ius, are the subject of analysis in this contribution, which mainly aims at providing hints of reflection on an intricate and by no means easily solvable situation, with special reference to the Italian context. In the last paragraph a proposal is put forward to introduce in the debate the newly-coined concept of ius linguarum, as a possible ‘jimmy’ of the twisted matter. Sommario 1 Introduzione. – 2 Ius: una questione giuridica, filosofica, linguistica. – 3 Diritti linguistici di prima, seconda e terza specie. – 4 Doveri linguistici degli immigrati: lo stato dell’arte in Italia oggi. – 5 Dallo ius culturae allo ius linguarum. Keywords Language policy. Sociolinguistics. Multilingualism. Languages and immigration. Educational linguistics. 1 Introduzione L’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), afferma che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione [corsivo dell’Autore]». Pur non essendo un riferimento esplicito alla lingua, va da sé che l’‘espressione’ ha, senza dubbio, tra i suoi principali strumenti, per quanto non esclusivo, proprio quello linguistico. Esplicito è invece il riferimento che troviamo all’articolo 22 «Diversità culturale, religiosa e linguistica» nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000): «L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», e così pure invoca l’articolo 6 della Costituzione italiana. Mentre il primo riferimento è sufficientemente generico da coprire ogni tipologia possibile di minoranza linguistica, per quelli europeo e italiano, è verosimilmente pensabile che il legislatore avesse in mente le cosiddette minoranza storiche, ossia quelle presenti nei vari territori da un DOI 10.30687/ELLE/2280-6792/2018/02/001 Submitted: 2018-08-29 © 2018 | Creative Commons 4.0 Attribution alone 189 EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 congruo lasso di tempo che, altrove (Santipolo 2002, 82-3), ho suggerito debba essere di almeno tre generazioni. Come sottolinea Orioles (2003, 50), tuttavia, Il panorama linguistico e culturale italiano deve […] fare i conti con un fenomeno […] in costante crescita: la presenza di consistenti gruppi di cittadini immigrati provenienti dai più disparati Paesi europei ed extraeuropei e di parlata diversa da quella italiana. Poco oltre Orioles ricorda anche come già nel 1974 Tullio De Mauro rimarcasse l’unicità del problema delle minoranze linguistiche, storiche o recenti che siano. In realtà, la questione merita un approfondimento. In questo senso, la condizione di partenza è ancora Orioles (2003, 51) a suggerircela: non tutti i soggetti immigrati in quanto tali sono destinatari potenziali di tutela: perché essi possano costituire una vera e propria entità minoritaria devono maturare determinate condizioni quali in particolare un processo di consolidamento sociale che porti a riconoscibili strutture di vita comunitaria; in definitiva deve essere verificata l’esistenza ‘di un progetto migratorio di lunga durata e di una volontà di conservare lingua, cultura, religione e identità di origine’. (Telmon 1992, 150-2) La questione di fondo è dunque quella dell’esistenza di ciò che Johann Gottfried Herder (1744-1803) aveva definito Volksgeist, non tanto nella interpretazione che gli venne data nel corso del XIX secolo di stato-nazione su base territoriale, bensì in quanto principio di identificazione e condivisione di una medesima Weltanschauung. Ma a questa volontà da parte delle nuove minoranze, deve, a mio avviso, aggiungersi quella di entrare a far parte della comunità ospitante, processo che non può assolutamente prescindere dall’acquisizione della sua lingua. La direzione deve pertanto essere quella di un bilinguismo e un biculturalismo tra la lingua etnica e la target language. Questa condizione è peraltro tipica proprio delle minoranze storiche che attingono alla ricchezza della propria lingua e cultura minoritaria, ma contestualmente pure a quella della maggioranza. Spostando l’attenzione dal piano sociale a quello individuale la situazione si complica ulteriormente: fatta salva l’impossibilità di tutelare ‘tutte’ le minoranze linguistiche (si pensi che nella scuola italiana ne sono presenti oltre 150), si pone dunque il problema di individuare e perseguire una qualche sorta di compromesso giuridico-filosofico-linguistico. Nella valutazione del piano individuale e di quello sociale, molto utile risulta la distinzione proposta da Bagna, Barni, Vedovelli (2007, 227) tra «lingue dei migranti» e «lingue immigrate»: 190 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 le lingue dei migranti sono idiomi di passaggio, incapaci di lasciare segni durevoli sul panorama linguistico di contatto della società ospite; le lingue immigrate, invece, sono quelle dei gruppi che si fermano e si stabiliscono entro una comunità, sono usate sistematicamente dal gruppo degli immigrati, lasciano tracce nel piano linguistico del contatto della società ospite. Tanto le prime quanto le seconde sono degne di una qualche forma di tutela, ma per ragioni e con misure molto diverse e che si differenziano, tuttavia, per i livelli di intervento: le prime, infatti, vanno promosse sul piano individuale, le seconde su quello sociale. In entrambi i casi, ad ogni modo, è necessario un riequilibrio della riflessione sul concetto stesso di diritto linguistico con ricadute in ambito di politica ed educazione linguistica. Finora, almeno in Italia, si è assistito soprattutto a una politica linguistica orientata all’insegnamento dell’italiano agli allievi non italofoni presenti nella scuola, pur con risultati talvolta discutibili come conseguenza di scelte metodologiche non sempre efficaci. Molto meno, invece, è stato fatto per quanto riguarda il mantenimento delle lingue etniche: va detto, a onor del vero, che iniziative di questo tipo non sono mancate, ma che avrebbero (avuto) bisogno di risorse non solo economiche, ma anche umane (vale a dire personale qualificato) ben oltre le possibilità ragionevolmente realizzabili. Da Cummins (1979, 1981) in poi è stato ampiamente dimostrato, infatti, come il mantenimento della L1 garantisca anche una migliore acquisizione della L2.1 Una scelta siffatta, oltre ad un inconfutabile significato etico correlato alla ricchezza rappresentata da qualsiasi lingua e cultura (cf. Balboni 2011), presenta parimenti considerevoli ricadute sul piano meramente utilitaristico, e, in ultima istanza, economico. Il rapporto tra le variabili economiche e quelle linguistiche ha cominciato ad essere oggetto di ricerca già negli anni Settanta del XX secolo e si è sviluppato soprattutto negli anni Novanta (Gazzola 2016). In Italia l’economia linguistica (come branca della politica linguistica e, in particolare, della pianificazione) ha avuto una discreta crescita negli ultimi tre lustri (cf. Gazzola 2009, 2016; Grin 2009), in special modo per quanto riguarda il rapporto tra lingue ed efficienza (addirittura con ricadute sul prodotto interno lordo di un Paese2), lingue e reddito, lingue e attività di impresa, lingue ed equità, giustizia linguistica e brevetti industriali (Gazzola 2016). Il riferimento è ovviamente alla Teoria dell’interdipendenza linguistica, spiegata da Cummins attraverso la «Metafora dell’iceberg», secondo la quale le competenze sviluppate nella L1 soggiacciono anche allo sviluppo della L2 e l’impoverimento della L1 ha quindi conseguenze negative (ad esempio proprio nel rallentamento, oltre che nella proficiency) sulla L2. 1 «È stata calcolato che la somma dei guadagni direttamente legati all’insegnamento della lingua inglese uniti, fra le altre cose, ai risparmi sull’apprendimento delle lingue straniere, frutta al solo Regno Unito una cifra compresa fra i 10 e il 17 miliardi di euro all’anno (pari 2 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici 191 e-ISSN 2280-6792 EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 Con questa consapevolezza è palese che, in un’epoca di globalizzazione ‘spinta’ come quella in cui viviamo, una società multilingue una parte dei cui membri sia di fatto bilingue ‘nativa’, offre opportunità e vantaggi anche sul fronte commerciale, oltre che, ovviamente, culturale. Spostando ora il focus dal mondo della scuola (che comunque, a dispetto dei suoi limiti, è probabilmente quello che meglio di altri è riuscito ad attrezzarsi per far fronte alle problematiche dell’immigrazione) e dei ragazzi, a quello del mondo del lavoro e, più in genere, degli adulti, i problemi assumono tinte diverse e, spesso, connotazioni legate ai ‘colori’ politici. Non mi addentrerò in un terreno che esula da quanto di pertinenza in questa sede, ma nei paragrafi che seguono cercherò piuttosto di concentrarmi sugli aspetti scientifici della questione, e, in particolare, appunto, sui diritti (e doveri) linguistici. 2 Ius: una questione giuridica, filosofica, linguistica Prima di affrontare specificamente la questione dei diritti linguistici appare qui necessaria una tanto breve quanto imprescindibile riflessione sul concetto stesso di diritto, o meglio di ius. Nella sua interpretazione oggi predominante si tende a considerarlo in modo pressoché esclusivo come un sinonimo di diritti, di fatto escludendo la dimensione dei doveri. Per dirimere vexata quaestio, pare saggio tracciare, per quanto sinteticamente, un profilo etimologico del termine: Sulla etimologia della parola esistono ipotesi diverse. La prima, avanzata nelle ricerche glottologiche del Novecento, ricollega ius ad una radice indoeuropea (yaus, yaos o yaoz). Questa – di cui sarebbero rimaste le tracce convergenti in due aree periferiche, come l’Italia e l’Estremo Oriente – avrebbe in sé un’idea originaria di salute e di purezza e si ritroverebbe in antiche formule rituali indiane […]. Un’altra ipotesi è quella che vede ius in rapporto a ioves, imparentato con l’antico Iovis, appellativo della divinità, che sarà poi chiamata Iuppiter. L’ordine giuridico sarebbe in rapporto con antiche nozioni religiose. Infine, secondo l’interpretazione che lega ius a iungo, suggestiva, ma scarsamente accreditabile, esso esprimerebbe l’idea di unità: la stessa che è nelle parole coniugium e coniuges. […]. all’1% circa del PIL del Paese). Oltre a ciò, gli anglofoni nativi godono di una vasta serie di vantaggi di natura simbolica derivanti dal fatto di poter usare la propria lingua materna in tutte le situazioni di dibattito e conflitto che si svolgono in inglese, siano esse le riunioni informali senza interpreti nelle istituzioni europee o un congresso scientifico, e di aver un accesso privilegiato ai posti dirigenziali per cui è richiesta una eccellente conoscenza dell’inglese» (Gazzola 2016, 6-7). 192 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 […] esaminandogli usi del termine nel pensiero romano […]ci accorgiamo che al centro del concetto vi è l’immagine della consuetudine, della creazione di un ordine, visto come il risultato di attività formative, coinvolgenti l’insieme della comunità. (Brutti 2015, 10) Già da queste brevi considerazioni si comprende quanto intricata, e decisamente non univoca sia l’interpretazione del concetto (per approfondimenti si veda anche, tra i molti possibili, Pizzorni 2003). Si tratta di una riflessione che si colloca a cavallo tra diverse discipline: dalla filosofia (del diritto, ma non solo), alla linguistica (storia delle lingue, semantica, sociolinguistica, solo per citarne alcune) fino, ovviamente, alla giurisprudenza in senso stretto. A dispetto di una tale complessità, il quadro che ne emerge fa inequivocabilmente riferimento ai cosiddetti mores, ossia gli usi e i costumi come base per la convivenza civile e quindi inevitabilmente, comprendente tanto i diritti quanto i doveri di chi aspiri a fare parte di una data comunità. Nella vulgata dell’italiano contemporaneo, dunque, lo ius viene interpretato oggi, almeno tra i non addetti ai lavori (soprattutto dalla stampa di un certo orientamento politico, che riveste un ruolo imprescindibile nella formazione dell’opinione pubblica in un senso piuttosto che in un altro) come diritti (al plurale), mentre il suo significato pare più vicino a quello di diritto (al singolare), vale a dire, appunto l’insieme delle leggi che governano e tutelano gli individui. Ius quindi, come iperonimo, come termine ‘ombrello’ che ricopre sia la sfera dei diritti sia quella dei doveri. 3 Diritti linguistici di prima, seconda e terza specie Con la precisazione, pertanto, che in questo contributo ogni qual volta che impiegheremo i termini ius, diritto o diritti, salvo diversamente indicato, lo faremo sempre in quanto iperonimo, ci apprestiamo ora ad analizzare più in profondità le diverse tipologie di diritti linguistici. Come sottolinea Poggeschi (2010, 30-1): Lo schema interpretativo per cui si trattano i diritti linguistici nel quadro delle tematiche rivendicative di una nazione o di una regione, siano esse estere o meno, cade […] in crisi se si analizzano le rivendicazioni degli immigrati e delle seconde generazioni […] In questo caso rileva il principio di non discriminazione per motivo di razza, che può incidere, ma non necessariamente, sull’origine nazionale o sulla lingua […], ma anche una dimensione nuova del multiculturalismo e della valorizzazione della diversità culturale, di cui sono portatrici le ‘nuove minoranze’. Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici 193 EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 Come abbiamo già accennato sopra per quanto il diritto d’espressione sia un diritto fondamentale, molto diversa è la situazione della tutela e della promozione delle varie lingue presenti in un territorio a seconda del loro status, non tanto giuridico, quanto storico e sociolinguistico. Questa differenziazione non può non avere ricadute proprio sul piano giuridico. A tal proposito si distinguono, infatti, tre tipologie di diritti linguistici: Siamo […] di fronte a diritti linguistici di prima specie, quando è sufficiente la non discriminazione per motivo di lingua madre o dominante di una persona. […] quando le garanzie che da essi discendono sono unicamente destinate ai cittadini di uno Stato. […] I diritti di prima specie sono […] i diritti fondamentali, e la lingua è un elemento trasversale che riveste importanza a seconda dell’impatto che ha sulla materia che immediatamente caratterizza la vigenza dei diritti fondamentali. (Poggeschi 2010, 32) Si tratta, in sostanza, della tutela della lingua dominante di un dato territorio, con la potenziale contraddizione che, a dispetto del rispetto dei diritti fondamentali, proprio le lingue minoritarie vengano poco tutelate (è stato il caso, ad esempio, di quanto accaduto in Francia fino alla revisione avvenuta nel 2008, della Costituzione che solo da allora riconosce il valore delle lingue regionali, per quanto storicamente numerose e diffuse (per una analisi della situazione storica di veda Madonia 2005). Può anche succedere, tuttavia, che proprio dove i diritti linguistici di prima specie sono particolarmente forti, essi si evolvano verso diritti di seconda specie. In altre parole, è impossibile che non vi sia una seppur minima tutela minoritaria in un ordinamento in cui sono garantiti i diritti fondamentali. Ovviamente dipenderà dalle diverse realtà minoritarie, dal loro peso anche politico, la corrispondenza fra le rivendicazioni e l’effettivo godimento dei diritti linguistici minoritari. (Poggeschi 2010, 33) È, ad esempio, quanto avvenuto sebbene con notevole ritardo e colpevole parzialità, in Italia con la legge 15 dicembre 1999, nr. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (per una riflessione critica sulle problematiche della legge si vedano Pizzoli 2018, 91-102; Savoia 2001, 2002). I diritti di terza specie, invece, sono quelli che attribuiscono diritti e riconoscimento agli stranieri e ai loro discendenti: nelle società democratiche sono in realtà un’estensione dei diritti di prima specie, in principio destinati ai soli cittadini. […] Apprestare diritti linguistici di terza specie significa farsi carico della diversità, storica, culturale e sociale, che solitamente gli stranieri e le 194 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 seconde generazioni portano seco, ad esempio, aiutandoli nei percorsi di integrazione relativi all’apprendimento della lingua ufficiale. I diritti fondamentai linguistici di terza specie riguardano, dunque, l’aspetto dell’integrazione nel tessuto sociale comune. I diritti ‘speciali’, ‘avanzati’, o ‘maturi’, di terza specie consisterebbero in una qualche forma di riconoscimento semiufficiale delle lingue immigrate e delle seconde generazioni. (Poggeschi 2010, 39) In tale terza specie di diritti linguistici, che sono quelli di pertinenza dell’oggetto di questa riflessione, sono almeno due i punti che vanno evidenziati: l’apprendimento, aggiungo io, ad un livello adeguato, della lingua ufficiale (che diventa quindi un dovere da parte degli immigrati, al fine della loro piena integrazione nella comunità di arrivo) e il fatto che il riferimento sia, nella distinzione proposta da Bagna, Barni, Vedovelli (2007; cf. § 1) alle lingue immigrate e non alle lingue degli immigrati. In altre parole, e in termini di pianificazione ed educazione linguistica, sono, pertanto, almeno due le linee precipue di intervento che dovrebbero essere intraprese: – promuovere in modo sistematico iniziative atte al mantenimento della L1 e della relativa cultura (a prescindere che si tratti di lingue degli immigrati o lingue immigrate); – mettere gli immigrati nella condizione, contemporaneamente, di godere del diritto e assolvere al loro dovere di apprendere la lingua ufficiale ad un livello adeguato 4 Doveri linguistici degli immigrati: lo stato dell’arte in Italia oggi Pare utile ricordare che attualmente per ottenere il permesso di soggiorno CE (ora UE) per soggiornanti di lungo periodo3 vale quanto stabilisce l’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286 (Testo Unico per l’Immigrazione), che al comma 2-bis recita: Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per le diverse tipologie di permessi di soggiorno si rimanda al sito web dell’INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45840 (2018-09-13). 3 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici 195 EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 Il Decreto del Ministero dell’Interno (Decreto 4 giugno 2010 Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della legge nr. 94/2009), a sua volta, prevede che Art. 4 Modalità ulteriori per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero: a. in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; b. che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa; c. che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa; d. che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, nr. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; Viene dunque indicato come requisito minimo di conoscenza della lingua italiana il livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Tale livello, ad una analisi attenta di ciò che presume, appare chiaramente insufficiente per una qualsivoglia comprensione profonda, non solo linguistica, della realtà in cui lo straniero si sta inserendo. 196 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 La situazione si fa addirittura paradossale quando anziché di permesso di soggiorno si parli di cittadinanza. Lo ius sanguinis attualmente in vigore (Legge nr. 91 del 1992), difatti, non prevede che il richiedente abbia alcuna conoscenza né della lingua né della cultura italiane, ma che, ovviamente, con la cittadinanza acquisisca, tra gli altri, anche il pieno diritto di voto, vale a dire di esprimersi in merito alle scelte relative il Paese, senza averne alcuna conoscenza. 5 Dallo ius culturae allo ius linguarum Il confronto tra lo ius sanguinis e lo ius soli è stato di recente oggetto di un acceso dibattito politico in Italia e la questione resta ancora aperta (cf. Grosso 2015; Savino 2014; Zincone 2010). A queste due opzioni il Disegno di legge «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, nr. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza», poi non approvato, proponeva di affiancare quella dello ius culturae: esso avrebbe previsto, in sintesi, la concessione della cittadinanza anche al minore straniero nato in Italia o arrivato qui prima di compiere dodici anni, purché avesse frequentato regolarmente la scuola per almeno cinque anni o che avesse seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei a ottenere una qualifica professionale. La ratio era dunque che il bambino dovesse avere acquisito la cultura italiana attraverso un percorso formale di studi. Ma parlare di ius culturae, non può a mio avviso essere svincolato da quello che mi sento di poter definire, forse con un neologismo a metà tra la linguistica e il diritto inteso nel senso più del vasto termine, ius linguarum. Infatti, senza volersi spingere troppo indietro nel tempo, e pur nella piena consapevolezza delle critiche che una sua interpretazione, per così dire, ‘estremista’ ha suscitato, lo stretto ed imprescindibile rapporto tra cultura e lingua è ormai ampiamente assodato dalla comunità scientifica, quanto meno a partire dalla prima metà del XX secolo. Ciò soprattutto per merito della nota Ipotesi Sapir-Whorf. Conosciuta anche come Ipotesi della relatività linguistica, può, in ultima istanza, essere riassunta nell’idea che non solo lo sviluppo cognitivo di ciascun individuo è influenzato dalla lingua che parla, ma lo sarà anche la sua visione del mondo (Weltanschauung). Chi conosce più lingue ha dunque a propria disposizione una gamma più ampia di possibilità per vedere, interpretare, spiegare la realtà che lo circonda. Ha pertanto anche maggiori chances di trovare risposte adeguate ai problemi che possono presentarsi, di qualsiasi natura siano. La lingua quindi, in quanto massimo prodotto della cultura di una comunità, certamente è l’elemento che più di ogni altro ne determina il senso di identità, nonché di identificazione, di appartenenza sia sentita dall’individuo sia percepita dal gruppo. Ciò detto, credo appaia evidente Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici 197 EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 la necessità di riprendere e coltivare il concetto di ius culturae ma con una attenzione preponderante a quella che in un Paese, il Sudafrica (che in fatto di conflitti interetnici e razziali ha pochi eguali al mondo), è stata definita taal stryd, o ‘lotta della lingua’. Non sfuggirà l’analogia con la nostra secolare ‘questione della lingua’. Tuttavia, nell’Italia contemporanea, ormai linguisticamente unificata (anche se spesso al caro e inutile prezzo dello svilimento o, in alcuni casi, addirittura della gravissima perdita dell’enorme patrimonio rappresentato dai dialetti), tale questione assume oggi, tuttavia, un significato assai diverso da quello che la scuola ci ha insegnato le attribuiva Manzoni e semmai molto più vicino a quello appunto dell’afrikaans stryd ‘lotta’. Lo ius linguarum, quindi, da un lato va inteso come il diritto/dovere per ciascun individuo di preservare la propria lingua materna, non tanto e non solo per ovvie ragioni comunicative, ma soprattutto per conservare la propria identità originaria, parte fondante del ‘sé’. Senza contare che una società plurilingue è una società più ricca, a prescindere da quali siano le lingue che ne costituiscano il repertorio. Dall’altro lato, condizione imprescindibile perché questo obiettivo sia raggiunto è però che gli immigrati abbiano la possibilità e la volontà di apprendere la nostra lingua, vera e propria chiave di accesso alla nostra cultura. Ecco perché il test di lingua di livello A2 ha più la parvenza di una forma di demagogia che di una vera condicio sine qua non: nessuno con un tale livello di conoscenza linguistica è in grado di comprendere la realtà che lo circonda e quindi, né, di godere dei propri diritti né di assolvere ai propri doveri di cittadino. Come ricordato sopra, lo ius sanguinis, che in passato serviva a far mantenere agli emigrati italiani un legame forte con la madrepatria, ha col tempo concesso la cittadinanza a migliaia di ‘non italiani’ che non conoscono una sola parola della nostra lingua, né hanno alcuna famigliarità con la nostra cultura (se non, spesso, a livello folkloristico o stereotipato), né conoscono i problemi, e, in genere, le necessità del nostro Paese. Lo ius sanguinis ha al contempo negato cittadinanza e diritto di voto ad altri ‘non italiani’ che invece in questo Paese ci sono nati e che la lingua la parlano da (quasi) nativi bilingui (e bicolti). Non ho una soluzione facile da offrire, ma forse, la discriminante potrebbe proprio essere l’introduzione del concetto di uno ius linguarum che tuteli lo studio delle lingue d’origine e contestualmente imponga lo studio dell’italiano fino al raggiungimento di un livello adeguato (ossia quanto meno dal B1 in su). In ogni caso, non affrontare in modo scientifico, la questione della lingua o, peggio, farlo solo demagogicamente, rischia di condurre, come peraltro già troppo spesso accaduto altrove, ad un fallimento sociale e, per citare le ultime parole del più noto monologo shakespeariano (Amleto, III, 1). 198 Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200 e-ISSN 2280-6792 […] And enterprises of great pitch and moment With this regard their currents turn awry And lose the name of action. […] e imprese di grande altezza e momento per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome di azione. Riferimenti bibliografici Bagna, C.; Barni, Monica; Vedovelli, Massimo (2007). «Italiano in contatto con lingue immigrate: nuovi modelli e metodi per il neoplurilinguismo in Italia». Consani, Carlo; Desideri, Paola (a cura di), Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori. Roma: Carocci, 270-90. Balboni, Paolo E. (2011). Conoscenza, verità, etica nell’educazione linguistica. Perugia: Guerra. Brutti, Massimo (2015). Il diritto private nell’antica Roma. Torino: G. Giappichelli. Cummins, James (1979). «Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children». Review of Educational Reearch, 49, 222-51. 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