EL.LE
[online] ISSN 2280-6792
Educazione Linguistica.
Language Education
Vol. 7 – Num. 2
Luglio 2018
Edizioni
Ca’Foscari
EL.LE
Educazione Linguistica.
Language Education
Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing
Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
URL http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
e-ISSN 2280-6792
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Educazione linguistica. Language Education
Rivista quadrimestrale
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Vol. 7 – Num. 2 – Luglio 2018
e-ISSN 2280-6792
Sommario
EDITORIALE
Dei diritti (e doveri…) linguistici
Matteo Santipolo
189
LA DIMENSIONE TEORICA
Rappresentazioni sociali e motivazione allo studio
Un muro in faccia alla diffusione dell’italiano in Marocco
Jihad Fawzi Karrami
203
Emotions and Autonomy in Foreign Language Learning at University
Micòl Beseghi
231
‘Grammatica’ e ‘grammatiche’ per la lingua italiana a stranieri
Antonella Benucci
251
LA DIMENSIONE METODOLOGICA
La sensibilizzazione fonologica in lingua inglese LS
Un progetto di ricerca-azione per un caso di destrutturazione linguistica
in un soggetto proveniente da adozione internazionale
Michela Gronchi
269
Foreing Language Teacher’s Motivation in Italy
A Quantitative Study
Erika Pezzot
289
Code-Switching in CLIL: the Students’ Perception
Francesca Zanoni
309
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DOI 10.30687/ELLE/2280-6792/2018/20
LETTERATURA SCIENTIFICA
Corino, Elisa; Marello, Carla (2017).
Italiano di stranieri. I corpora VALICO e VINCA.
Perugia: Guerra, pp. 284
Paola Capponi
329
Editoriale
187
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Dei diritti (e doveri…) linguistici
Matteo Santipolo
(Università degli Studi di Padova, Italia)
Abstract Language rights are included among the fundamental human rights and most countries
worldwide nowadays have ad hoc legislations to protect their historical and territorial language minorities. The matter becomes more complicated when the languages to be protected are those of immigrants, who, on the other hand, have also the duty to learn, at an adequate level of competence and
proficiency, the language of the place where they settle down. Linguistic rights and duties, that should
all fall under the Latin ‘umbrella’ term of ius, are the subject of analysis in this contribution, which
mainly aims at providing hints of reflection on an intricate and by no means easily solvable situation,
with special reference to the Italian context. In the last paragraph a proposal is put forward to introduce
in the debate the newly-coined concept of ius linguarum, as a possible ‘jimmy’ of the twisted matter.
Sommario 1 Introduzione. – 2 Ius: una questione giuridica, filosofica, linguistica. – 3 Diritti
linguistici di prima, seconda e terza specie. – 4 Doveri linguistici degli immigrati: lo stato dell’arte in
Italia oggi. – 5 Dallo ius culturae allo ius linguarum.
Keywords Language policy. Sociolinguistics. Multilingualism. Languages and immigration. Educational linguistics.
1 Introduzione
L’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948),
afferma che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione [corsivo dell’Autore]». Pur non essendo un riferimento esplicito alla
lingua, va da sé che l’‘espressione’ ha, senza dubbio, tra i suoi principali
strumenti, per quanto non esclusivo, proprio quello linguistico.
Esplicito è invece il riferimento che troviamo all’articolo 22 «Diversità culturale, religiosa e linguistica» nella Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000): «L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», e così pure invoca l’articolo 6
della Costituzione italiana.
Mentre il primo riferimento è sufficientemente generico da coprire ogni
tipologia possibile di minoranza linguistica, per quelli europeo e italiano,
è verosimilmente pensabile che il legislatore avesse in mente le cosiddette minoranza storiche, ossia quelle presenti nei vari territori da un
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congruo lasso di tempo che, altrove (Santipolo 2002, 82-3), ho suggerito
debba essere di almeno tre generazioni. Come sottolinea Orioles (2003,
50), tuttavia,
Il panorama linguistico e culturale italiano deve […] fare i conti con un
fenomeno […] in costante crescita: la presenza di consistenti gruppi di
cittadini immigrati provenienti dai più disparati Paesi europei ed extraeuropei e di parlata diversa da quella italiana.
Poco oltre Orioles ricorda anche come già nel 1974 Tullio De Mauro rimarcasse l’unicità del problema delle minoranze linguistiche, storiche
o recenti che siano. In realtà, la questione merita un approfondimento.
In questo senso, la condizione di partenza è ancora Orioles (2003, 51) a
suggerircela:
non tutti i soggetti immigrati in quanto tali sono destinatari potenziali
di tutela: perché essi possano costituire una vera e propria entità minoritaria devono maturare determinate condizioni quali in particolare un
processo di consolidamento sociale che porti a riconoscibili strutture
di vita comunitaria; in definitiva deve essere verificata l’esistenza ‘di
un progetto migratorio di lunga durata e di una volontà di conservare
lingua, cultura, religione e identità di origine’. (Telmon 1992, 150-2)
La questione di fondo è dunque quella dell’esistenza di ciò che Johann
Gottfried Herder (1744-1803) aveva definito Volksgeist, non tanto nella
interpretazione che gli venne data nel corso del XIX secolo di stato-nazione
su base territoriale, bensì in quanto principio di identificazione e condivisione di una medesima Weltanschauung. Ma a questa volontà da parte
delle nuove minoranze, deve, a mio avviso, aggiungersi quella di entrare
a far parte della comunità ospitante, processo che non può assolutamente
prescindere dall’acquisizione della sua lingua. La direzione deve pertanto
essere quella di un bilinguismo e un biculturalismo tra la lingua etnica e
la target language. Questa condizione è peraltro tipica proprio delle minoranze storiche che attingono alla ricchezza della propria lingua e cultura
minoritaria, ma contestualmente pure a quella della maggioranza.
Spostando l’attenzione dal piano sociale a quello individuale la situazione si complica ulteriormente: fatta salva l’impossibilità di tutelare ‘tutte’
le minoranze linguistiche (si pensi che nella scuola italiana ne sono presenti oltre 150), si pone dunque il problema di individuare e perseguire
una qualche sorta di compromesso giuridico-filosofico-linguistico. Nella
valutazione del piano individuale e di quello sociale, molto utile risulta la
distinzione proposta da Bagna, Barni, Vedovelli (2007, 227) tra «lingue dei
migranti» e «lingue immigrate»:
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le lingue dei migranti sono idiomi di passaggio, incapaci di lasciare
segni durevoli sul panorama linguistico di contatto della società ospite;
le lingue immigrate, invece, sono quelle dei gruppi che si fermano e
si stabiliscono entro una comunità, sono usate sistematicamente dal
gruppo degli immigrati, lasciano tracce nel piano linguistico del contatto
della società ospite.
Tanto le prime quanto le seconde sono degne di una qualche forma di
tutela, ma per ragioni e con misure molto diverse e che si differenziano,
tuttavia, per i livelli di intervento: le prime, infatti, vanno promosse sul
piano individuale, le seconde su quello sociale. In entrambi i casi, ad ogni
modo, è necessario un riequilibrio della riflessione sul concetto stesso
di diritto linguistico con ricadute in ambito di politica ed educazione linguistica. Finora, almeno in Italia, si è assistito soprattutto a una politica
linguistica orientata all’insegnamento dell’italiano agli allievi non italofoni
presenti nella scuola, pur con risultati talvolta discutibili come conseguenza di scelte metodologiche non sempre efficaci. Molto meno, invece,
è stato fatto per quanto riguarda il mantenimento delle lingue etniche: va
detto, a onor del vero, che iniziative di questo tipo non sono mancate, ma
che avrebbero (avuto) bisogno di risorse non solo economiche, ma anche
umane (vale a dire personale qualificato) ben oltre le possibilità ragionevolmente realizzabili. Da Cummins (1979, 1981) in poi è stato ampiamente
dimostrato, infatti, come il mantenimento della L1 garantisca anche una
migliore acquisizione della L2.1 Una scelta siffatta, oltre ad un inconfutabile significato etico correlato alla ricchezza rappresentata da qualsiasi
lingua e cultura (cf. Balboni 2011), presenta parimenti considerevoli ricadute sul piano meramente utilitaristico, e, in ultima istanza, economico.
Il rapporto tra le variabili economiche e quelle linguistiche ha cominciato
ad essere oggetto di ricerca già negli anni Settanta del XX secolo e si è
sviluppato soprattutto negli anni Novanta (Gazzola 2016). In Italia l’economia linguistica (come branca della politica linguistica e, in particolare,
della pianificazione) ha avuto una discreta crescita negli ultimi tre lustri
(cf. Gazzola 2009, 2016; Grin 2009), in special modo per quanto riguarda
il rapporto tra lingue ed efficienza (addirittura con ricadute sul prodotto
interno lordo di un Paese2), lingue e reddito, lingue e attività di impresa,
lingue ed equità, giustizia linguistica e brevetti industriali (Gazzola 2016).
Il riferimento è ovviamente alla Teoria dell’interdipendenza linguistica, spiegata da Cummins attraverso la «Metafora dell’iceberg», secondo la quale le competenze sviluppate nella
L1 soggiacciono anche allo sviluppo della L2 e l’impoverimento della L1 ha quindi conseguenze negative (ad esempio proprio nel rallentamento, oltre che nella proficiency) sulla L2.
1
«È stata calcolato che la somma dei guadagni direttamente legati all’insegnamento della
lingua inglese uniti, fra le altre cose, ai risparmi sull’apprendimento delle lingue straniere,
frutta al solo Regno Unito una cifra compresa fra i 10 e il 17 miliardi di euro all’anno (pari
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Con questa consapevolezza è palese che, in un’epoca di globalizzazione
‘spinta’ come quella in cui viviamo, una società multilingue una parte dei
cui membri sia di fatto bilingue ‘nativa’, offre opportunità e vantaggi anche
sul fronte commerciale, oltre che, ovviamente, culturale.
Spostando ora il focus dal mondo della scuola (che comunque, a dispetto
dei suoi limiti, è probabilmente quello che meglio di altri è riuscito ad attrezzarsi per far fronte alle problematiche dell’immigrazione) e dei ragazzi,
a quello del mondo del lavoro e, più in genere, degli adulti, i problemi assumono tinte diverse e, spesso, connotazioni legate ai ‘colori’ politici. Non
mi addentrerò in un terreno che esula da quanto di pertinenza in questa
sede, ma nei paragrafi che seguono cercherò piuttosto di concentrarmi
sugli aspetti scientifici della questione, e, in particolare, appunto, sui diritti
(e doveri) linguistici.
2 Ius: una questione giuridica, filosofica, linguistica
Prima di affrontare specificamente la questione dei diritti linguistici appare qui necessaria una tanto breve quanto imprescindibile riflessione sul
concetto stesso di diritto, o meglio di ius. Nella sua interpretazione oggi
predominante si tende a considerarlo in modo pressoché esclusivo come
un sinonimo di diritti, di fatto escludendo la dimensione dei doveri. Per dirimere vexata quaestio, pare saggio tracciare, per quanto sinteticamente,
un profilo etimologico del termine:
Sulla etimologia della parola esistono ipotesi diverse. La prima, avanzata
nelle ricerche glottologiche del Novecento, ricollega ius ad una radice
indoeuropea (yaus, yaos o yaoz). Questa – di cui sarebbero rimaste le
tracce convergenti in due aree periferiche, come l’Italia e l’Estremo
Oriente – avrebbe in sé un’idea originaria di salute e di purezza e si
ritroverebbe in antiche formule rituali indiane […].
Un’altra ipotesi è quella che vede ius in rapporto a ioves, imparentato
con l’antico Iovis, appellativo della divinità, che sarà poi chiamata Iuppiter. L’ordine giuridico sarebbe in rapporto con antiche nozioni religiose.
Infine, secondo l’interpretazione che lega ius a iungo, suggestiva, ma
scarsamente accreditabile, esso esprimerebbe l’idea di unità: la stessa
che è nelle parole coniugium e coniuges. […].
all’1% circa del PIL del Paese). Oltre a ciò, gli anglofoni nativi godono di una vasta serie di
vantaggi di natura simbolica derivanti dal fatto di poter usare la propria lingua materna in
tutte le situazioni di dibattito e conflitto che si svolgono in inglese, siano esse le riunioni
informali senza interpreti nelle istituzioni europee o un congresso scientifico, e di aver
un accesso privilegiato ai posti dirigenziali per cui è richiesta una eccellente conoscenza
dell’inglese» (Gazzola 2016, 6-7).
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[…] esaminandogli usi del termine nel pensiero romano […]ci accorgiamo che al centro del concetto vi è l’immagine della consuetudine,
della creazione di un ordine, visto come il risultato di attività formative,
coinvolgenti l’insieme della comunità. (Brutti 2015, 10)
Già da queste brevi considerazioni si comprende quanto intricata, e decisamente non univoca sia l’interpretazione del concetto (per approfondimenti si veda anche, tra i molti possibili, Pizzorni 2003). Si tratta di una
riflessione che si colloca a cavallo tra diverse discipline: dalla filosofia
(del diritto, ma non solo), alla linguistica (storia delle lingue, semantica,
sociolinguistica, solo per citarne alcune) fino, ovviamente, alla giurisprudenza in senso stretto. A dispetto di una tale complessità, il quadro che
ne emerge fa inequivocabilmente riferimento ai cosiddetti mores, ossia
gli usi e i costumi come base per la convivenza civile e quindi inevitabilmente, comprendente tanto i diritti quanto i doveri di chi aspiri a fare
parte di una data comunità. Nella vulgata dell’italiano contemporaneo,
dunque, lo ius viene interpretato oggi, almeno tra i non addetti ai lavori
(soprattutto dalla stampa di un certo orientamento politico, che riveste
un ruolo imprescindibile nella formazione dell’opinione pubblica in un
senso piuttosto che in un altro) come diritti (al plurale), mentre il suo
significato pare più vicino a quello di diritto (al singolare), vale a dire,
appunto l’insieme delle leggi che governano e tutelano gli individui. Ius
quindi, come iperonimo, come termine ‘ombrello’ che ricopre sia la sfera
dei diritti sia quella dei doveri.
3 Diritti linguistici di prima, seconda e terza specie
Con la precisazione, pertanto, che in questo contributo ogni qual volta che
impiegheremo i termini ius, diritto o diritti, salvo diversamente indicato,
lo faremo sempre in quanto iperonimo, ci apprestiamo ora ad analizzare
più in profondità le diverse tipologie di diritti linguistici. Come sottolinea
Poggeschi (2010, 30-1):
Lo schema interpretativo per cui si trattano i diritti linguistici nel quadro delle tematiche rivendicative di una nazione o di una regione, siano
esse estere o meno, cade […] in crisi se si analizzano le rivendicazioni
degli immigrati e delle seconde generazioni […] In questo caso rileva il
principio di non discriminazione per motivo di razza, che può incidere,
ma non necessariamente, sull’origine nazionale o sulla lingua […], ma
anche una dimensione nuova del multiculturalismo e della valorizzazione della diversità culturale, di cui sono portatrici le ‘nuove minoranze’.
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Come abbiamo già accennato sopra per quanto il diritto d’espressione sia
un diritto fondamentale, molto diversa è la situazione della tutela e della
promozione delle varie lingue presenti in un territorio a seconda del loro
status, non tanto giuridico, quanto storico e sociolinguistico. Questa differenziazione non può non avere ricadute proprio sul piano giuridico. A tal
proposito si distinguono, infatti, tre tipologie di diritti linguistici:
Siamo […] di fronte a diritti linguistici di prima specie, quando è sufficiente la non discriminazione per motivo di lingua madre o dominante di una
persona. […] quando le garanzie che da essi discendono sono unicamente
destinate ai cittadini di uno Stato. […] I diritti di prima specie sono […] i
diritti fondamentali, e la lingua è un elemento trasversale che riveste importanza a seconda dell’impatto che ha sulla materia che immediatamente caratterizza la vigenza dei diritti fondamentali. (Poggeschi 2010, 32)
Si tratta, in sostanza, della tutela della lingua dominante di un dato territorio, con la potenziale contraddizione che, a dispetto del rispetto dei
diritti fondamentali, proprio le lingue minoritarie vengano poco tutelate (è
stato il caso, ad esempio, di quanto accaduto in Francia fino alla revisione
avvenuta nel 2008, della Costituzione che solo da allora riconosce il valore
delle lingue regionali, per quanto storicamente numerose e diffuse (per
una analisi della situazione storica di veda Madonia 2005).
Può anche succedere, tuttavia, che proprio dove i diritti linguistici di
prima specie sono particolarmente forti, essi si evolvano
verso diritti di seconda specie. In altre parole, è impossibile che non vi
sia una seppur minima tutela minoritaria in un ordinamento in cui sono garantiti i diritti fondamentali. Ovviamente dipenderà dalle diverse
realtà minoritarie, dal loro peso anche politico, la corrispondenza fra
le rivendicazioni e l’effettivo godimento dei diritti linguistici minoritari.
(Poggeschi 2010, 33)
È, ad esempio, quanto avvenuto sebbene con notevole ritardo e colpevole
parzialità, in Italia con la legge 15 dicembre 1999, nr. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (per una riflessione
critica sulle problematiche della legge si vedano Pizzoli 2018, 91-102;
Savoia 2001, 2002).
I diritti di terza specie, invece,
sono quelli che attribuiscono diritti e riconoscimento agli stranieri e ai
loro discendenti: nelle società democratiche sono in realtà un’estensione dei diritti di prima specie, in principio destinati ai soli cittadini. […]
Apprestare diritti linguistici di terza specie significa farsi carico della
diversità, storica, culturale e sociale, che solitamente gli stranieri e le
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seconde generazioni portano seco, ad esempio, aiutandoli nei percorsi
di integrazione relativi all’apprendimento della lingua ufficiale. I diritti
fondamentai linguistici di terza specie riguardano, dunque, l’aspetto
dell’integrazione nel tessuto sociale comune. I diritti ‘speciali’, ‘avanzati’, o ‘maturi’, di terza specie consisterebbero in una qualche forma
di riconoscimento semiufficiale delle lingue immigrate e delle seconde
generazioni. (Poggeschi 2010, 39)
In tale terza specie di diritti linguistici, che sono quelli di pertinenza
dell’oggetto di questa riflessione, sono almeno due i punti che vanno evidenziati: l’apprendimento, aggiungo io, ad un livello adeguato, della lingua
ufficiale (che diventa quindi un dovere da parte degli immigrati, al fine
della loro piena integrazione nella comunità di arrivo) e il fatto che il riferimento sia, nella distinzione proposta da Bagna, Barni, Vedovelli (2007;
cf. § 1) alle lingue immigrate e non alle lingue degli immigrati.
In altre parole, e in termini di pianificazione ed educazione linguistica,
sono, pertanto, almeno due le linee precipue di intervento che dovrebbero
essere intraprese:
– promuovere in modo sistematico iniziative atte al mantenimento della
L1 e della relativa cultura (a prescindere che si tratti di lingue degli
immigrati o lingue immigrate);
– mettere gli immigrati nella condizione, contemporaneamente, di godere del diritto e assolvere al loro dovere di apprendere la lingua
ufficiale ad un livello adeguato
4 Doveri linguistici degli immigrati: lo stato dell’arte in Italia oggi
Pare utile ricordare che attualmente per ottenere il permesso di soggiorno CE (ora UE) per soggiornanti di lungo periodo3 vale quanto stabilisce
l’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286 (Testo Unico per
l’Immigrazione), che al comma 2-bis recita:
Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test
di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono
determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Per le diverse tipologie di permessi di soggiorno si rimanda al sito web dell’INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45840 (2018-09-13).
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Il Decreto del Ministero dell’Interno (Decreto 4 giugno 2010 Modalità di
svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, introdotto dall’articolo
1, comma 22, lettera i) della legge nr. 94/2009), a sua volta, prevede che
Art. 4
Modalità ulteriori per l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, non è tenuto
allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero:
a. in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che
certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, indicati nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b. che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, nr. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per
la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
c. che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle
lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
d. che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo
grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di
istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, nr. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera
b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero
frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o
non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato
o un master universitario;
Viene dunque indicato come requisito minimo di conoscenza della lingua
italiana il livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Tale livello, ad una analisi attenta di ciò che presume, appare chiaramente insufficiente per una qualsivoglia comprensione profonda, non solo
linguistica, della realtà in cui lo straniero si sta inserendo.
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La situazione si fa addirittura paradossale quando anziché di permesso di soggiorno si parli di cittadinanza. Lo ius sanguinis attualmente in
vigore (Legge nr. 91 del 1992), difatti, non prevede che il richiedente abbia alcuna conoscenza né della lingua né della cultura italiane, ma che,
ovviamente, con la cittadinanza acquisisca, tra gli altri, anche il pieno
diritto di voto, vale a dire di esprimersi in merito alle scelte relative il
Paese, senza averne alcuna conoscenza.
5 Dallo ius culturae allo ius linguarum
Il confronto tra lo ius sanguinis e lo ius soli è stato di recente oggetto di
un acceso dibattito politico in Italia e la questione resta ancora aperta
(cf. Grosso 2015; Savino 2014; Zincone 2010). A queste due opzioni il
Disegno di legge «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, nr. 91, e altre
disposizioni in materia di cittadinanza», poi non approvato, proponeva
di affiancare quella dello ius culturae: esso avrebbe previsto, in sintesi,
la concessione della cittadinanza anche al minore straniero nato in Italia
o arrivato qui prima di compiere dodici anni, purché avesse frequentato
regolarmente la scuola per almeno cinque anni o che avesse seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali
idonei a ottenere una qualifica professionale. La ratio era dunque che il
bambino dovesse avere acquisito la cultura italiana attraverso un percorso formale di studi. Ma parlare di ius culturae, non può a mio avviso
essere svincolato da quello che mi sento di poter definire, forse con un
neologismo a metà tra la linguistica e il diritto inteso nel senso più del
vasto termine, ius linguarum.
Infatti, senza volersi spingere troppo indietro nel tempo, e pur nella
piena consapevolezza delle critiche che una sua interpretazione, per così
dire, ‘estremista’ ha suscitato, lo stretto ed imprescindibile rapporto tra
cultura e lingua è ormai ampiamente assodato dalla comunità scientifica,
quanto meno a partire dalla prima metà del XX secolo. Ciò soprattutto per
merito della nota Ipotesi Sapir-Whorf. Conosciuta anche come Ipotesi della
relatività linguistica, può, in ultima istanza, essere riassunta nell’idea che
non solo lo sviluppo cognitivo di ciascun individuo è influenzato dalla
lingua che parla, ma lo sarà anche la sua visione del mondo (Weltanschauung). Chi conosce più lingue ha dunque a propria disposizione una gamma più ampia di possibilità per vedere, interpretare, spiegare la realtà
che lo circonda. Ha pertanto anche maggiori chances di trovare risposte
adeguate ai problemi che possono presentarsi, di qualsiasi natura siano.
La lingua quindi, in quanto massimo prodotto della cultura di una
comunità, certamente è l’elemento che più di ogni altro ne determina il
senso di identità, nonché di identificazione, di appartenenza sia sentita
dall’individuo sia percepita dal gruppo. Ciò detto, credo appaia evidente
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la necessità di riprendere e coltivare il concetto di ius culturae ma con
una attenzione preponderante a quella che in un Paese, il Sudafrica (che
in fatto di conflitti interetnici e razziali ha pochi eguali al mondo), è stata
definita taal stryd, o ‘lotta della lingua’. Non sfuggirà l’analogia con la
nostra secolare ‘questione della lingua’. Tuttavia, nell’Italia contemporanea, ormai linguisticamente unificata (anche se spesso al caro e inutile
prezzo dello svilimento o, in alcuni casi, addirittura della gravissima
perdita dell’enorme patrimonio rappresentato dai dialetti), tale questione
assume oggi, tuttavia, un significato assai diverso da quello che la scuola
ci ha insegnato le attribuiva Manzoni e semmai molto più vicino a quello
appunto dell’afrikaans stryd ‘lotta’.
Lo ius linguarum, quindi, da un lato va inteso come il diritto/dovere
per ciascun individuo di preservare la propria lingua materna, non tanto
e non solo per ovvie ragioni comunicative, ma soprattutto per conservare la propria identità originaria, parte fondante del ‘sé’. Senza contare
che una società plurilingue è una società più ricca, a prescindere da
quali siano le lingue che ne costituiscano il repertorio. Dall’altro lato,
condizione imprescindibile perché questo obiettivo sia raggiunto è però
che gli immigrati abbiano la possibilità e la volontà di apprendere la
nostra lingua, vera e propria chiave di accesso alla nostra cultura. Ecco
perché il test di lingua di livello A2 ha più la parvenza di una forma di
demagogia che di una vera condicio sine qua non: nessuno con un tale
livello di conoscenza linguistica è in grado di comprendere la realtà che
lo circonda e quindi, né, di godere dei propri diritti né di assolvere ai
propri doveri di cittadino.
Come ricordato sopra, lo ius sanguinis, che in passato serviva a far
mantenere agli emigrati italiani un legame forte con la madrepatria, ha
col tempo concesso la cittadinanza a migliaia di ‘non italiani’ che non conoscono una sola parola della nostra lingua, né hanno alcuna famigliarità
con la nostra cultura (se non, spesso, a livello folkloristico o stereotipato),
né conoscono i problemi, e, in genere, le necessità del nostro Paese. Lo
ius sanguinis ha al contempo negato cittadinanza e diritto di voto ad altri
‘non italiani’ che invece in questo Paese ci sono nati e che la lingua la
parlano da (quasi) nativi bilingui (e bicolti).
Non ho una soluzione facile da offrire, ma forse, la discriminante potrebbe proprio essere l’introduzione del concetto di uno ius linguarum
che tuteli lo studio delle lingue d’origine e contestualmente imponga lo
studio dell’italiano fino al raggiungimento di un livello adeguato (ossia
quanto meno dal B1 in su). In ogni caso, non affrontare in modo scientifico, la questione della lingua o, peggio, farlo solo demagogicamente,
rischia di condurre, come peraltro già troppo spesso accaduto altrove, ad
un fallimento sociale e, per citare le ultime parole del più noto monologo
shakespeariano (Amleto, III, 1).
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[…] And enterprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action.
[…] e imprese di grande altezza e momento
per questa ragione deviano dal loro corso
e perdono il nome di azione.
Riferimenti bibliografici
Bagna, C.; Barni, Monica; Vedovelli, Massimo (2007). «Italiano in contatto
con lingue immigrate: nuovi modelli e metodi per il neoplurilinguismo
in Italia». Consani, Carlo; Desideri, Paola (a cura di), Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori. Roma: Carocci, 270-90.
Balboni, Paolo E. (2011). Conoscenza, verità, etica nell’educazione linguistica. Perugia: Guerra.
Brutti, Massimo (2015). Il diritto private nell’antica Roma. Torino: G. Giappichelli.
Cummins, James (1979). «Linguistic Interdependence and the Educational
Development of Bilingual Children». Review of Educational Reearch, 49,
222-51.
Cummins, James (1981). «The Role of Primary Language Development
in Promoting Educational Success for Language Minority Students».
California State Department of Education (ed.), Schooling and Language
Minority Students: A Theoretical Framework. Los Angeles: National
Dissemination and Assessment Center, 3-49.
Gazzola, Michele (2009). «L’approccio economico alla pianificazione linguistica. Contributi recenti e riflessioni generali». Lingua italiana d’oggi,
6, 103-17.
Gazzola, Michele (2016). «Il valore economico delle lingue». Gobbo, F. (a
cura di), Lingua, politica, cultura: Serta gratulatoria in honorem Renato
Corsetti. New York: Mondial, 47-54.
Grin, François (2009). L’insegnamento delle lingue straniere come politica
pubblica. Roma: Esperanto Radikala Asocio.
Grosso, Enrico (2015). Cittadinanza e territorio, lo ius soli nel diritto comparato. Napoli: Editoriale Scientifica.
Madonia, Francesco P.A. (2005). Le lingue di Francia. Roma: Carocci.
Orioles, Vincenzo (2003). Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici
e quadro dei documenti di tutela. Roma: Il Calamo.
Pizzoli, Lucilia (2018). La politica linguistica in Italia. Dall’unificazione
nazionale al dibattito sull’internazionalizzazione. Roma: Carocci.
Pizzorni, Reginaldo M. (2003). La filosofia del diritto secondo S. Tommaso
d’Aquino. Bologna: Edizioni Studio Domenicano.
Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici
199
EL.LE, 7, 2, 2018, 189-200
e-ISSN 2280-6792
Poggeschi, Giovanni (2010). I diritti linguistici. Un’analisi comparata. Roma:
Carocci.
Santipolo, Matteo (2002). Dalla sociolinguistica alla glottodidattica. Torino:
UTET Università.
Savino, Mario (2014). Oltre lo ius soli, la cittadinanza in prospettiva comparata. Napoli: Editoriale Scientifica.
Savoia, Leonardo M. (2001). «La legge 482 sulle minoranze linguistiche
storiche». Rivista Italiana di Dialettologia, 25, 7-50.
Savoia, Leonardo M. (2002). «Componenti ideologiche nel dibattito sulle
leggi di tutela linguistica». Orioles, Vincenzo (a cura di), «La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche», num. monogr. Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture, 9, 85-114.
Telmon, Tullio (1992). Le minoranze linguistiche in Italia. Alessandria:
Edizioni dell’Orso.
Zincone, Giovanna (2010). Citizen Policy Making in Mediterranean EU
States: Italy. Florence: European University Institute. URL http://
cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19594/Zincone_Italy.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (2018-09-12).
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Santipolo. Dei diritti (e doveri…) linguistici