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Obscuritas and dissimulatio in Cicero's pro Tullio

2005, Rhetorica-a Journal of The History of Rhetoric

Obscuritas and dissimulatio in Cicero's pro Tullio (Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio di Cicerone) Author(s): Giuseppe La Bua Source: Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, Vol. 23, No. 3 (Summer 2005), pp. 261-280 Published by: University of California Press on behalf of the International Society for the History of Rhetoric Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/rh.2005.23.3.261 . Accessed: 07/06/2011 13:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. 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University of California Press and International Society for the History of Rhetoric are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric. http://www.jstor.org Giuseppe La Bua Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio di Cicerone Abstract: In his commentary on Cicero, De inventione, Grillius gives Cicero’s pro Tullio as an example of the genus obscurum causae and identifies the occultatio negotii as the distinction of this type of exordium. This article argues that the occultatio negotii is an ironic form of dissimulatio, by which the orator hides the real object of the debate and clouds the issue, drawing the attention of the judges to points not directly connected with it. This oratorical tactic is used by Cicero in the pro Tullio. Avoiding the real issue (the clash between Tullius’ and Fabius’ slaves), the orator focuses on a juridical problem (the meaning of dolus malus) and appears as a defender of the voluntas legis, opposing the (supposed) legal formalism of the antagonist. N el commento ai §§ 20–21 del I libro del De inventione di Cicerone, dedicati alla topica dell’exordium Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem; quod eveniet si eum benivolum, attentum, docilem confecerit. Quare qui bene exordiri causam volet, eum necesse est genus suae causae diligenter ante cognoscere. Genera causarum quinque sunt: honestum, admirabile, humile, anceps, obscurum. honestum causae genus est cui statim sine oratione nostra favet auditoris animus; admirabile, a quo est alienatus animus eorum, qui audituri sunt; humile, quod neglegitur ab auditore et non magno opere adtendendum videtur; anceps, in quo aut iudicatio dubia est aut causa et honestatis et turpitudinis particeps, ut et benevolentiam pariat et offensionem; obscurum, in quo Rhetorica, Vol. XXIII, Issue 3, pp. 261–280, ISSN 0734-8584, electronic ISSN 15338541. ©2005 by The International Society for the History of Rhetoric. All rights reserved. Please direct all requests for permission to photocopy or reproduce article content through the University of California Press’s Rights and Permissions website, at www.ucpress.edu/journals/rights.htm. 261 262 RHETORICA aut tardi auditores sunt aut difficilioribus ad cognoscendum negotiis causa est implicata1 Grillio,2 dopo aver analizzato brevemente i diversi genera causarum (86, 1–88, 46 Jakobi),3 pone l’attenzione sulle caratteristiche peculiari del genus obscurum, individuate da Cicerone nella tarditas degli ascoltatori o nell’intricata articolazione del discorso che non permette il riconoscimento dell’esatto e preciso negotium della causa, ed elenca le tre modalità attraverso le quali trova applicazione l’obscuritas, la tarditas del giudice nel colligere dictam rem, l’involuzione del discorso oratorio (dovuta alla brevità o prolissità eccessiva dell’oratore)4 1 “L’esordio è la parte dell’orazione che prepara abilmente l’animo del giudice al resto dell’esposizione. E questo avverrà se lo renderà benevolo, attento, ben disposto. Perciò, se uno vuole che la sua causa abbia un buon inizio, è necessario che indaghi precedentemente con diligenza sul genere della sua causa. I generi delle cause sono cinque: onesto, paradossale, insignificante, dubbio, oscuro. Onesto è il genere di causa, quando l’animo del giudice è subito ben disposto indipendentemente dal nostro discorso. Paradossale, quando chi deve ascoltarlo non è ben disposto a farlo. Insignificante quello che il giudice disprezza e pensa che non se ne debba tenere molto conto. Dubbio, quello il cui punto da giudicare è incerto, oppure, la causa, per essere un miscuglio di onestà e turpitudine, suscita nello stesso tempo benevolenza e avversione. Oscuro, è il genere nel quale o i giudici hanno difficoltà a capire, oppure, la causa è implicata in fatti troppo difficili a spiegarsi” (traduzione di M. Greco, Lecce: M. Congedo, 1998). 2 Su Grillio, autore di un commento al De inventione di Cicerone, databile al V sec. d.C., vd. J. Martin, Grillius. Ein Beitrag zur Geschichte der Rhetorik, Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 14, 2–3 (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1927): cito il testo secondo la recente edizione a cura di R. Jakobi (Monachii et Lipsiae: K. G. Saur, 2002). 3 A proposito del genus honestum causae, quod bonitate sua animum iudicis sine adiumento orationis illicit ad favorem, ut puta, si pro re publica loquaris, si socios defendas, Grillio (87, 20 sg. Jakobi) fa riferimento alla divinatio in Caecilium (§ 6), cfr. anche ps. Asconio p. 186, 15 Stangl; la pro Sex. Roscio Amerino rappresenta un chiaro esempio di genus admirabile, nel quale animi iudicum abalienati sunt, id est irascuntur (87, 30 Jakobi; cfr. schol. Gronov. p. 302, 4 Stangl) mentre la pro Cluentio e la pro Scauro costituiscono esempio di genus anceps rispettivamente per l’incertezza relativa all’oggetto del iudicium (ubi iudex dubitat, quid primum iudicet, sicut in Cluentiana: Quaerit enim iudex, de veneno iudicet an de corrupto iudicio) e per il dubbio relativo alla persona dell’accusato (Item anceps genus causae est, ubi et honestas benivolos facit iudices et crimen infensos, sicut in Scauriana honestus et nobilis iuvenis Scaurus erat, sed moventur iudices, quia obiciuntur multa crimina: 87, 37–88, 45 Jakobi). Sulla topica dell’esordio nella Rhetorica ad Herennium e in Cicerone e sulla teoria dei genera causarum rimando a C. Loutsch, L’exorde dans les discours de Cicéron, Collection Latomus 224 (Bruxelles: Latomus, 1994), 21 sg.; cfr. anche L. Calboli Montefusco, Exordium Narratio Epilogus. Studi sulla teoria retorica greca e romana delle parti del discorso (Bologna: CLUEB, 1988), 8–17. 4 Grillio (88, 51 Jakobi) cita a questo proposito un passo dell’esordio della pro Cluentio (§ 1) Nihil me fugere voluisse reticendo nec obscura dicendo: per una dettagliata Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 263 e gli obscurissima argumenta che rendono difficile la comprensione dell’oggetto della controversia (88, 48–56 Jakobi).5 Successivamente la riflessione sul genus obscurum conduce Grillio ad operare una precisa distinzione tra genus anceps (dubium) e obscurum: l’occultatio negotii costituisce il tratto distintivo del genus obscurum, a differenza di quanto avviene nel genus anceps, in cui la iudicatio è resa dubia dalla confusio negotii.6 analisi del proemio della pro Cluentio e per un esame dell’attestazione di Grillio in relazione alla restante tradizione retorica rimando a C. J. Classen, “Cicero Pro Cluentio 1–11 im Licht der rhetorischen Teorie und Praxis,” Rheinisches Museum für Philologie N. F. 108 (1965): 104–142. 5 Obscuritas autem tribus modis fit, a iudice, ab oratore aut ab ipsa causa. A iudice, si tarde colligat dictam rem; ab oratore, si aut minus dicat aut multa dicendo se involvat, sicut ipse: ‘Nihil me fugere voluisse reticendo nec obscura dicendo’ (Cluent. 1); ab ipsa causa, si obscurissima sint argumenta, quae vix intellegat iudex, sicut *** nunc Tullius dicit a iudice et causa fieri genus, ab oratore autem non, quia praecepta dat, ut orator debeat esse plenissimus; cfr. anche Vittorino 196, 36 Halm e Sulpicio Vittore 317, 24 Halm; per il genus obscurum (non attestato in Rhetorica ad Herennium 1. 5) cfr. Quintiliano, Institutio oratoria 4. 1. 40; Fortunaziano 119, 8 Calb. Mont; Sulpicio Vittore 322, 24 Halm; Marziano Capella 192, 21 Willis; Isidoro, Origines 2. 8. 1; Cassiodoro 2. 2. 8; Albino 535, 18 Halm. Martin, Grillius, citato supra a n. 2, pp. 138–139 mette in evidenza il “Gegensatz” tra Cicerone (de inventione 1. 20), “der die Obscuritas durch die tarditas der Hörer oder die schwierige Materie des Rechtfalles verursacht findet“ e Grillio (anche Vittorino 196, 37 Halm), secondo il quale “entsteht die Obscuritas auf dreifache Weise, a iudice, ab oratore, a re: a iudice nämlich, ‘si tarde colligat rem’, von Seiten des Redners, ‘si aut minus dicat aut multa dicendo se involvat’, durch die Sache selbst, ‘si obscurissima sint argumenta, quae vix intellegat iudex’ (Cicerone avrebbe “die von Redner verursachte Obscuritas unterdrückt, weil er nur vom vollkommenen Redner spricht”); contrariamente a quanto sostiene Martin (p. 138 n. 6), non credo che Sulpicio Vittore 317, 24 Halm conosca solo il “modus a re,” dal momento che il retore parla espressamente di causa vel personis multis impedita vel rebus; sul rapporto tra il testo ciceroniano e Grillio cfr. anche Loutsch, L’exorde, citato supra a n. 3, p. 24 n. 14. 6 Cfr. Classen, Cicero Pro Cluentio 1–11, citato supra a n. 4, pp. 107–111, che analizza in modo preciso e puntuale le varie attestazioni relative al genus anceps, all’interno di un più ampio esame dei §§ 1–11 della pro Cluentio, e reputa possibile una certa oscillazione nella terminologia e nell’interpretazione del genus (il confronto tra i passi di Grillio e il resto della tradizione retorica porta a ritenere la iudicatio dubia originata o dall’esitazione del giudice, in presenza di più capi d’imputazione, nella scelta del primo giudizio – causae coniunctae in Quintiliano, Institutio oratoria 3. 10. 1 e causae duplices in Marziano Capella 164, 24 sgg. Willis – oppure dalla possibilità di una duplice linea di difesa, nel caso specifico “die Lugnung der Tat und die Berufung auf den Wortlaut des Gesetzes” – negatio e praescriptio – o, infine, dalla molteplicità delle constitutiones – la duplex defensio o coniuncta defensio); cfr. anche C. Loutsch, “Iudicatio Dubia (Cic. Inv. I 20),” Rheinisches Museum für Philologie N. F. 126 (1983): 149–152, che, pur riprendendo le argomentazioni di Classen, intende tuttavia la iudicatio come actio iudicandi e prospetta la possibilità (poco plausibile, a mio giudizio) di leggere in dubia l’accezione di controversa, con un riferimento quindi alla contestazione di una delle 264 RHETORICA In obscuro genere causae quid facere debes? Ut docilem facias auditorem, quod facit in Tulliana: De hac re, inquit, iudicabitis. Dicendum est sane, quid intersit inter obscurum genus causae et anceps, quia difficilis hic differentia est. Anceps fit ex confusione negotii, ut puta in Ligariana: Accusas Ligarium, quia in Africa restitit an quia Pompeianus fuit? Denique statim in principio Tullius partem accusationis leviorem elegit, de qua diceret esse iudicandum. Novum, inquit, crimen ad te Q.Tubero detulit, Q.Ligarium in Africa fuisse, quod et ad crimen trahi poterat et ad necessitatem. Ergo anceps fit de confusione negotii, obscurum de occultatione negotii, quod ex ipsis praeceptis intellegere possumus, ubi iudicatio explananda est. Hic ratio causae*** 93, 94–94, 107 Jakobi.7 due parti sulla legittimità e validità del processo (cfr. ancora Loutsch, L’exorde, citato supra a n. 3, pp. 27–30). 7 “Per quanto riguarda il genere oscuro, cosa fare? Rendere ben disposto il giudice, come fa nella Tulliana: ‘Su ciò esprimerete il vostro giudizio’, dice. Occorre tuttavia specificare quale sia la differenza tra il genere di causa oscuro e il genere dubbio, poiché in tale caso risulta difficile distinguerli. Il genere dubbio trae origine dalla confusione dell’oggetto della controversia, come nella pro Ligario: ‘Accusi Ligario, poiché si fermò in Africa o perché fu Pompeiano?’ Già nella parte iniziale Cicerone sceglie la parte più lieve dell’accusa, sulla quale afferma vertere l’oggetto del giudizio. ‘Un nuovo crimine Q. Tuberone ti ha riferito, che Q. Ligario è stato in Africa’: fatto che poteva essere ritenuto come crimine e imputato alla necessità. Perciò il genere dubbio riguarda la confusione dell’oggetto della controversia, l’oscuro l’occultamento dell’oggetto della controversia, ciò che possiamo comprendere proprio da quei precetti, nei quali si deve chiarire l’oggetto del dibattito.” Sul proemio della pro Ligario e in particolare sul § 1, che divenne ben presto nella tradizione retorica modello di ‘ironia’ (Quintiliano, Institutio oratoria 4. 1. 38–39 e 70; Aquila 24, 23 Halm; Rufiniano 38, 7 Halm; Marziano Capella 182, 12–15 Willis; schol. Gronov. p. 292, 8 Stangl) cfr. H. C. Gotoff, Cicero’s Caesarian Speeches: A Stylistic Commentary (Chapell Hill and London: University of North Carolina Press, 1993), 105–111; osservazioni al riguardo anche in H. C. Gotoff, “Cicero’s Caesarian Orations,” in James M. May ed., Brill’s Companion to Cicero Oratory and Rhetoric (Leiden-Boston-Köln: Brill, 2002), 219–271 (pp. 241–242). C. Loutsch, “Ironie et liberté de parole: remarques sur l’exorde ad principem du Pro Ligario de Cicéron,” Revue des Études Latines 62 (1984): 98–110 (e Loutsch, L’exorde, citato supra a n. 3, pp. 387–406) ritiene che il proemio appartenga al genus admirabile (come del resto attesta anche schol. Gronov. p. 292, 4 Stangl Genus causae admirabile: quod iste odit reum, quod odiosa persona est Caesari) e che l’attestazione di Grillio derivi da Quintiliano, Institutio oratoria 7. 2. 6 che cita come esempio di status coniecturalis ex animo la controversia qua mente Ligarius in Africa fuerit. La valutazione della testimonianza di Grillio da parte di Loutsch che rinviene una “réduction du sens de l’expression in Africa fuisse” non mi sembra del tutto convincente: l’intento di Grillio non è di indicare la scelta della pars accusationis più ‘leggera’ (la presenza in Africa di Q. Ligario) come dettata dal tentativo di ‘ingannare’ gli ascoltatori che certamente comprendevano bene, viste le circostanze politiche, le implicazioni legate a tale fatto quanto di evidenziare la possibilità di una duplice linea di difesa, in base alla quale Cicerone dimostrava che la presenza di Ligario in Africa poteva essere imputata alla necessitas; l’interpretazione della pro Ligario come esempio di genus anceps sarebbe in tal senso da intendere in relazione alla possibilità di molteplici strategie difensive (cfr. Vittorino 196, 25 Halm). A questo proposito mi sembra pertinente quanto osserva Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 265 E’ probabile che l’inserimento del genus obscurum nella categoria dei genera causarum sia da ricondurre ad una fonte non ermagorea.8 Già Thiele9 aveva messo giustamente in rilievo come, in opposizione alla funzione primaria assunta dall’opinio (δìξα) dell’uditorio nella preparazione e conformazione della sezione esordiale (cfr. Augustinus 147, 21 sgg. Halm), nel caso del genus obscurum (figura obscura) la necessità di rendere dociles gli ascoltatori e i giudici sia collegata ad una funzione per lo più di carattere ‘intellettivo’ ed informativo; il dociles parare deve essere ottenuto, quindi, attraverso una chiara esposizione dell’oggetto della controversia, attuata per mezzo del principium,10 mediando “zwischen dem Intelligenzgrad des Publikums und der publikumsrelativen Kompliziertheit des Gegenstandes.”11 Gotoff, Cicero’s Caesarian Speeches, citato supra, p. 105: “The strategy... of this theatrical opening is not meant to confuse the highly intelligent and sophisticated single judge of the case, but to present an appealing travesty of a kind of oratorical strategy.” 8 Ermagora, al quale si fa risalire la sistemazione della dottrina degli status (in abbozzo già in Aristotele e nella speculazione legata all’ambiente peripateticoaccademico), considerò solo quattro genera (figurae), l’êνδοξον (honestum), ‚µφÐδοξον (anceps; dubium), παρˆδοξον (admirabile) e Šδοξον (humile cfr. Augustinus 147, 20 sgg. Halm); cfr. L. Calboli Montefusco, Consulti Fortunatiani Ars Rhetorica, Introduzione, edizione critica, traduzione italiana e commento (Bologna: Pàtron, 1979), 366–368. Sulla questione cfr. anche Calboli Montefusco, Exordium Narratio Epilogus, citato supra a n. 3, p. 10, che osserva che la posteriore aggiunta del genus obscurum al sistema ermagoreo è deducibile dal confronto con Rhetorica ad Herennium 1. 5 dove si trattano solo i generi honestum, turpe, dubium e humile e con Augustinus 147, 18–151, 4 Halm. 9 G.Thiele, Quaestiones de Cornifici et Ciceronis artibus rhetoricis (Gryphiswaldiae: Frommansche, 1889), 6; 91; cfr. anche G. Thiele, Hermagoras. Ein Beitrag zur Geschichte der Rhetorik (Strassburg: K. J. Trübner, 1893), 115, D. Matthes, ”Hermagoras von Temnos 1904–1955“, Lustrum 3 (1958): 58–214 (p. 97 n. 1), Calboli Montefusco, Consulti Fortunatiani Ars Rhetorica, citato supra a n. 8, pp. 366–368; un cenno alla questione in W. Jaeneke, De statuum doctrina ab Hermogene tradita (Lipsiae: Robert Noske, 1904), 117 e C. Peters, De rationibus inter artem rhetoricam quarti et primi speculi intercedentibus (Kirschhainii Lusatorum: M. Schmersow, 1907), 40 n. 4; sulla corrispondenza tra la terminologia greca e latina (δυσπαρακολοÔθητον = obscurum), attestata per la prima volta in Quintiliano, Institutio oratoria 4. 1. 40 cfr. Calboli Montefusco, Exordium Narratio Epilogus, citato supra a n. 3, p. 10 n. 27. 10 Cfr. Cicerone, de inventione 1. 20 Quare cum tum diversa sint genera causarum, exordiri quoque dispari ratione in uno quoque genere necesse est. Igitur exordium in duas partes dividitur, in principium et insinuationem. Principium est oratio perspicue et protinus perficiens auditorem benivolum aut docilem aut attentum. Insinuatio est oratio quidam dissimulatione et circumitione obscure subiens auditoris animum (cfr. Quintiliano, Institutio oratoria 4. 1. 40; Grillio 88, 58–90, 95 Jakobi; cfr. Martin, Grillius, citato supra a n. 2, pp. 139–140. 11 H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, I-II (München: Hueber, 1973), 155 (§ 272); cfr. anche Loutsch, L’exorde, citato supra a n. 3, pp. 44–49. 266 RHETORICA Al di là dell’origine della precettistica relativa al genus obscurum e della sua collocazione nel quadro più ampio del sistema ermagoreo, ciò che preme mettere in evidenza in maggior misura in questa sede è come dalla distinzione operata da Grillio (o dalla sua fonte) tra genus anceps e obscurum, da inserire all’interno del dibattito sulla iudicatio e sul κρινìµενον (per quanto sia impossibile dire in che misura si sviluppasse nel commento di Grillio il problema relativo a questa parte, dato che il testo è pervenuto lacunoso),12 si ricavi una precisa indicazione relativamente alla causa dell’obscuritas: l’identificazione nella occultatio negotii del principio del genus obscurum offre, infatti, una attestazione, direi inequivocabile, della necessità di rinvenire l’origine dell’obscuritas nella ‘volontà’ dell’oratore di minus dicere (cfr. Grillio 88, 50 Jakobi) e di ‘nascondere’ l’oggetto vero e proprio della controversia giuridica.13 Non credo che sia possibile nel caso specifico identificare l’occultatio con quella figura che appartiene alla serie delle verborum exornationes e che la tradizione retorica designa comunemente con il nome di praeteritio (παρˆλειψι̋).14 Come si deduce dalla Rhetorica ad Herennium (4. 37 Occultatio est, cum dicimus nos praeterire aut non scire aut nolle dicere id, quod nunc maxime dicimus, hoc modo...Haec utilis est exornatio, si aut ad rem quam non pertineat aliis ostendere, quod occulte admonuisse prodest aut longum est aut ignobile aut planum non potest fieri aut facile potest reprehendi, <ut> utilius sit occulte fecisse suspicionem, quam eiusmodi intendisse orationem, quae 12 Al riguardo cfr. L. Calboli Montefusco, “La dottrina del ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΝ,” Athenaeum 50, 3–4 (1972): 276–293 e L. Calboli Montefusco, La dottrina degli status nella retorica greca e romana (Hildesheim-Zürich-New York: Olms, 1986), 1–11. 13 Sull’obscuritas nel discorso oratorio cfr. ora P. Methonen, Obscure Language, Unclear Literature. Theory and Practice from Quintilian to the Enlightenment, transl. Robert MacGilleon (Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 2003), 75–76; sulla nozione di ‘oscurità’ in relazione alle teorie linguistiche e grammaticali rimando a M. Fuhrmann, “Obscuritas. Das Problem der Dunkelheit in der rhetorischen und literarästhetischen Theorie der Antike“, in W. Iser hrsg., Immanente Ästhetik – ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne, Kolloquium Köln 1964 (München: W. Fink, 1966), 47–72 e a J. Ziolkowski, ”Theories of Obscurity in the Latin Tradition“, Mediaevalia 19 (1966): 101–170. 14 Cicerone inserisce la praeteritio con il nome di declinatio tra le verborum exornationes in De oratore 3. 297 e Orator 135 mentre in Orator 137 la praeteritio è indicata come una delle sententiarum exornationes. Il termine omissio è attestato in Rufiniano 62, 22 Halm; nella terminologia greca, oltre al comune παρˆλειψι̋, appaiono utilizzati anche i termini ‚ντÐφρασι̋ (come attesta Quintiliano, Institutio oratoria 9. 2. 47) e παρασι¸πησι̋ (cfr. Rutilio 18, 12 Halm). La figura è trattata ampiamente nella teoria retorica greco-romana; cfr. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, citato supra a n. 11, pp. 436–438 (§§ 882–886). Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 267 redarguatur),15 dagli esempi di epoca arcaica, il più famoso dei quali è nell’orazione catoniana De sumptu suo, come attesta Frontone p. 90, 11 van den Hout (anche Lucilio 1224 Marx),16 e dai numerosi passi ciceroniani,17 l’uso della praeteritio all’interno del discorso oratorio, rispondente ad un intento ‘ironico’,18 assume la forma di una vera e propria finzione, che consiste nel far finta di non dire ciò 15 Sul passo della Rhetorica ad Herennium e sul suo inserimento nella dottrina delle figure trattata nel quarto libro rimando a Cornifici Rhetorica ad Herennium, Introduzione, testo critico, commento a cura di G. Calboli (Bologna: Pàtron, 1993), 358–359; cfr. anche Rhétorique à Herennius, éd. G. Achard (Paris: Les Belles Lettres, 1989), 174 e n. 198 (ove si cita a confronto Quintiliano, Institutio oratoria 9. 3. 98 per l’inserimento della occultatio=praeteritio tra le figure di pensiero); sull’errata lettura occupatio dei mss. della Rhetorica ad Herennium cfr. H. A. Kelly, “Occupatio as Negative Narration: A Mistake for Occultatio/Praeteritio”, Modern Philology 74, 3 (1977): 311–315. 16 Cfr. ORF frg. 173 Malcovati3 e Orat. Reliquiae frg. 169 Sblendorio-Cugusi; sul passo di Frontone rimando a M. P. J. Van den Hout, A Commentary on the Letters of M. Cornelius Fronto, Suppl. Mnemosyne 190 (Leiden-Boston-Köln: Brill, 1999), 231, che nota come Frontone non usi il termine latino che si trova solo in autori tardi (e segnala per l’uso della terminologia greca anche Carisio 372, 19 Barwick e Servio ad Aen. 8. 483); fra le attestazioni relative alla figura della praeteritio ritengo che vada inserita anche l’annotazione della seconda mano del codice frontoniano (per la quale cfr. M. Cornelii Frontonis Epistulae, edidit M. P. J. Van den Hout (Leipzig: Teubner, 19882 ), XXXV-XLIII) che a margine del passo frontoniano scrive paralemsis, ut praetereundo dicamus et dicendo praetereamus (e in seguito, a proposito dell’orazione catoniana, segnala mire de paralempseos figura Cato in oratione, quae de sumptu suo inscribitur). 17 Cfr. Verrinae 1. 32; 2. 3. 2; 4. 116; 5. 4. 21; 38; Cluent. 99; Catil. 1. 14 (esempio citato in Schemata dianoeas 74, 27 Halm insieme a Virgilio Aen. 10. 36); leg. agr. 1. 21; de imperio Cn. Pomp. 60; Sest. 29; Cael. 11; dom. 32; prov. cons 6; 8; Mil. 75; Pis. 90; Philippicae 2. 62 (citato in Quintiliano, Institutio oratoria 9. 2. 47); 7. 15; l’esempio di Caec. 11 è riportato da Quintiliano, Institutio oratoria 4. 2. 48. A proposito di Verrinae 2. 1. 121 (...quae ego non commemorarem – neque enim perfacete dicta neque porro hac severitate digna sunt – nisi vos illud vellem recordari, istius nequitiam et iniquitatem tum in ore vulgi atque in communibus proverbiis esse versatam) cfr. A. Corbeill, Controlling Laughter. Political Humor in the Late Roman Republic (Princeton: Princeton University Press, 1996), 93, che osserva come “Cicero’s false hesitation, rather than detracting attention from these instances of popular humor, allows him to highlight them. As in other examples of this rhetorical device of praeteritio, by which an orator pretends to ‘pass by’ an item of information through a feigned sense of modesty or propriety, the emphatic lack of emphasis only underscores the point the orator is allegedly trying to evade.” 18 Cfr. Rhet. Alex. 21. 1 (= 1434 a 17); sul passo cfr. Pseudo-Aristote. Rhétorique à Alexandre, éd. par P. Chiron (Paris: Les Belles Lettres, 2002), 62 n. 32 e 160 n. 393; 394, ove si osserva la stretta derivazione dell’ironia dalla recapitulatio, la παλιλλογÐα (cfr. anche p. XXVIII). L’inserimento della praeteritio nella figura dell’ironia è esplicitamente segnalato da Quintiliano, Institutio oratoria 9. 2. 47 Quaedam vero genera huius figurae nullam cum tropis habent societatem, ut illa statim prima quae ducitur a negando, quam nonnulli ‚ντÐφρασιν vocant...’Quid ego istius decreta, quid rapinas, quid hereditatium possessiones datas, quid ereptas proferam?’ (Cicerone, Philippicae 2. 62); cfr. anche Schemata dianoeas 74, 27 Halm. 268 RHETORICA che in realtà viene espressamente indicato e che consente, quindi, all’oratore di suscitare maggiore interesse nell’uditorio proprio attraverso l’apparente ‘silenzio’ e l’atto del reticere. La citazione di Grillio, al contrario, sembra mostrare che il fine dell’occultatio non è di voler attirare l’attenzione su un elemento della trattazione, pur manifestando la volontà di praeterire o addirittura affermando di non scire aut nolle dicere, quanto piuttosto di ‘celare’ e nascondere (dissimulare) l’oggetto o la natura della controversia, rinviandone la trattazione o ancora tralasciando di porvi l’attenzione con opportuni spostamenti dell’interesse in direzioni più congeniali all’attuazione della strategia oratoria. Si tratta di una vera e propria forma di dissimulatio attraverso la quale l’oratore ‘offusca’ la mente dei giudici e ‘occulta’ il punto focale della causa: anche in questo caso ci si trova di fronte ad una specifica forma di ironia,19 in quella che, per usare la terminologia di Lausberg a proposito dell’ironia come figura di pensiero, rientra all’interno del “privative Stärkegrad” (dissimulatio), distinto dal “positive Stärkegrad,” espresso attraverso la dialettica della simulatio e l’allegoria.20 19 La bibliografia relativa all’ironia nella retorica antica è ampia: mi limito a segnalare per l’ironia in Cicerone A. Haury, L’ironie et l’humour chez Cicéron (Leiden: Brill, 1955); sul passo del De oratore 2. 216–290 cfr. A. D. Leeman-H. Pinkster-E. Rabbie (von), M. Tullius Cicero. De Oratore Libri III, 3. Band: Buch II, 99–290 (Heidelberg: Carl Winter, 1989), 173–333; sulla funzione ‘retorica’ del riso e sull’inserimento della trattazione sull’ironia in una prospettiva chiaramente incentrata sulla “dimensione pragmatica della destinazione forense” rimando a M. S. Celentano, “Comicità, umorismo e arte oratoria nella teoria retorica antica,” Eikasmos 6 (1995): 161–174 e M. S. Celentano, “Umorismo, Urbanitas e polemiche retoriche,” in P. D’Alessandro ed., ΜΟΥΣΑ . Scritti in onore di G. Morelli (Bologna: Pàtron, 1997), 323–330. 20 Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, citato supra a n. 11, pp. 446–450 (§§ 902–904): come espressione specifica del “privative Stärkegrad” (la dissimulatio) sono indicate la praeteritio, le figurae per detractionem, la synecdoche, l’emphasis e la litotes; per il “positive Stärkegrad” (la simulatio) viene segnalato Quintiliano, Institutio oratoria 6. 3. 85 (simulatio est certam opinionem animi sui imitantis); sia per la dissimulatio che per la simulatio Lausberg distingue inoltre tra quello che si può definire come un ‘uso politico-tattico-dialettico dell’ironia’, che ha il fine specifico di consentire la vittoria sull’avversario attraverso lo spostamento e il ‘rinvio’ di particolari elementi della trattazione, e quello che è possibile indicare come la vera e propria ‘retoricasimulazione-ironia’, in cui l’oratore si rivolge al pubblico con l’intento di screditare l’avversario (è il contrarium di cui parla Quintiliano, Institutio oratoria 8. 6. 44; cfr. anche 9. 2. 44 e 5. 13. 28 per la sermocinatio attraverso la quale si mostra come ‘insensata’ l’argomentazione avversaria). E’ da osservare che nel caso specifico dell’attestazione di Grillio è improbabile pensare per la dissimulatio alla reticentia (‚ποσι¸πησι̋) nella quale, come osservano le fonti retoriche, l’oratore attua un procedimento di ‘soppressione’ di un argomento della trattazione (spesso in modo brusco) per passare ad altro tema; non si tratta, a quanto dice Grillio, di una interruzione di un dis- Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 269 L’occultatio come dissimulatio, il voluto e consapevole ‘occultamento’ del negotium da parte dell’oratore che indirizza l’attenzione dei giudici su una materia a lui più favorevole, sembra, quindi, la ragione dell’obscuritas cui fa riferimento Grillio. Il tentativo di delimitare i confini del genus obscurum in rapporto al genus anceps (caratterizzato, come visto, dalla confusio negotii, dalla presenza cioè di due o più punti di dibattito o di una duplice linea di difesa) porta il retore ad individuare nella persona dell’oratore e nell’utilizzazione di una particolare strategia oratoria la causa di quella ‘oscurità’ che si manifesta attraverso un uso ironico della dissimulatio: la mente degli ascoltatori solo apparentemente viene resa ‘docile’ dall’indicazione del futuro svolgimento del processo ma in realtà è sapientemente manipolata dall’oratore che ‘nasconde’ la quaestio e sposta l’oggetto della controversia in una direzione più congeniale, dando luogo in tal modo ad una singolare (ma necessaria) discrepanza tra la natura vera della contesa giuridica e il discorso di difesa. Alla distinzione tra occultatio negotii e confusio negotii, tra genus obscurum e genus anceps, Grillio aggiunge a titolo di exemplum la citazione di due brevi passi del § 1 della pro Ligario e, per il genus obscurum, di un frammento tratto dalla pro Tullio, appartenente alla sezione proemiale (De hac re iudicabitis): l’osservazione di Grillio, secondo la quale l’indicazione dell’oggetto del iudicium deve essere collegata con la necessità da parte dell’oratore di rendere docilem auditorem, al fine cioé di mostrare quale sarà l’oggetto del dibattito, è ovviamente da valutare in relazione alla topica esordiale nel De inventione e ben si collega con quanto osservato in precedenza, dal momento che proprio l’indicazione della quaestio su cui verterà la causa rientra all’interno del procedimento della dissimulatio il cui scopo è, come si è visto, l’inganno, la deliberata scelta di un diverso oggetto di discussione e l’allontanamento dell’interesse dell’uditorio, reso docilis, da quello che costituisce il reale nodo del contendere. La citazione della pro Tullio offre spazio per alcune considerazioni sulla struttura del discorso e più in generale sulla tecnica oratoria utilizzata da Cicerone. Se quanto esposto finora a proposito dell’attestazione di Grillio coglie nel segno, nella pro Tullio Cicerone avrebbe utilizzato una particolare procedura di ‘occultamento’ del negotium, dell’oggetto della diatriba giudiziaria, che, come si è no- corso già intrapreso quanto di un vero e proprio ‘occultamento’ del nucleo centrale della argomentazione forense (si può forse pensare a quella che Lausberg definisce “Transitio-Aposiopese;” cfr. pp. 438–439). 270 RHETORICA tato, rientra in una cornice ‘ironica’, dissimulatrice, tesa a portare l’avversario su un terreno a lui meno congeniale; in questa prospettiva appare lecito sostenere che ci si trova di fronte ad un altro esempio di quella particolare tecnica di ‘manipolazione’ della causa, utilizzata frequentemente da Cicerone,21 in cui l’oratore opera uno ‘spostamento’ dell’interesse dell’uditorio e tralascia elementi pur importanti ed intrinseci alla natura stessa del dibattimento che potrebbero tuttavia mettere la difesa in condizioni di evidente difficoltà o ancora meglio dimostrarne la debolezza o infondatezza.22 Il procedimento della dissimulatio sembra nel caso specifico essere originato, come accennato, dalla necessità di ‘rimandare’ la discussione sulla causa i cui argomenti non sono favorevoli alla linea di difesa e che, secondo la precettistica attestata nella Rhetorica ad Herennium a proposito della praeteritio, facile possunt reprehendi: una breve analisi della pro Tullio consentirà di verificare tale assunto e di valutare l’orazione ciceroniana nella sua totalità come un vero e proprio exemplum di occultatio, attuato attraverso il ‘mascheramento’ del negotium ed ‘ironiche’ trasposizioni.23 21 Per una fine ed intelligente analisi della tecnica ciceroniana nella costruzione del discorso oratorio rimando a C. J. Classen, “Ciceros Kunst der Überredung,” in W. Ludwig ed., Éloquence et rhétorique chez Cicéron, Entretiens Tome XXVIII (Genève: Fondation Hardt, 1982): 149–184. 22 A questo proposito e sullo spostamento dell’interesse dell’uditorio verso argomenti che non sembrano rientrare direttamente nell’oggetto del dibattito (extra causam) cfr. Classen, Ciceros Kunst, citato supra a n. 21, pp. 150–151 (e p. 151 n. 2); per una fine analisi della tattica ciceroniana, tra ‘illusione’ e manipolazione della realtà, rimando a H. C. Gotoff, “Oratory: The Art of Illusion,” Harvard Studies in Classical Philology 95 (1993): 289–313. 23 Sull’uso dell’occultatio nell’oratoria ciceroniana cfr. S. Usher, “Occultatio in Cicero’s Speeches,” American Journal of Philology 86, 2 (1965): 175–192 (= B. Kytzler hrsg., Ciceros literarische Leistung (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973), 195–209), che, dopo aver esaminato sulla base del passo della Rhetorica ad Herennium 4. 37 la funzione di tale procedimento retorico, distingue tra quella che è possibile definire come vera e propria occultatio, ‘simulazione’ secondo le categorie (delineate nel passo della Rhetorica ad Herennium) del planum non potest fieri e del facile potest reprehendi, e la “genuine omission” che definisce con il termine reticentia, introdotta per lo più dalle formule multa (alia, cetera, longinqua) praetereo, praetermitto; non dicam de...; ut alia omittam...; quid commemorem?, in cui l’oratore non offre dettagli su quello che omette e passa direttamente alla topica successiva, senza per questo tentare di introdurre ulteriori testimonianze (la scelta semantica è giustificata sulla base di Cicerone, De oratore 3. 205 e Orator 138); a proposito dell’occultatio l’autore cita poi numerosi passi ciceroniani (Quinct. 70; 85; Sull. 75; Cael. 53; de imperio Cn. Pomp. 54; 60; leg. agr. 1. 21; Flacc. 16; prov. cons. 3; 6; Pis. 38; 50; 75; 79; 90; Lig. 20; Philippicae 2. 39; 53; 70; 7. 15; 11. 35) ma in non pochi casi manca di darne una compiuta ed attenta Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 271 Pervenuta in condizioni frammentarie24 e databile probabilmente al 71 a.C.,25 la pro Tullio occupa un posto significativo nell’ambito delle orazioni giudiziarie di Cicerone e in particolare nell’evoluzione del diritto privato romano nel I sec. a.C. Come ha ben notato Frier,26 il crescente numero di scontri fra bande di schiavi armati nella campagna italica aveva determinato la necessità da parte dei pretori di provvedere alla tutela delle vittime; nell’anno 79 a.C. fu introdotta la formula Octaviana27 e nell’anno 76 il pretore M. Terenzio Varrone valutazione, specialmente in relazione a quello che è lo specifico contesto storico e politico in cui s’inserisce il discorso oratorio. 24 Il testo è tradito in due palinsesti: Milano, Biblioteca Ambrosiana R. 57 sup. (ora S. P. 11. 66) - §§ 4–23 – e Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria A. II 2 - §§ 1–4; 7–11; 25–36; 55–56; cfr. R. Seider, “Beiträge zur Geschichte und Paläographie der antiken Cicerohandschriften,” Bibliothek und Wissenschaft 13 (1979): 101–149 (pp. 114–116) e M. D. Reeve - R. H. Rouse, “Cicero. Speeches” in L. D. Reynolds ed., Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics (Oxford: Clarendon, 1983), 54–98 (pp. 56–57). Il testo, edito da A. Mai (Mediolani: 1814), è stato ampiamente integrato da A. Peyron (Stuttgardiae et Tubingae: J. G. Cotta, 1824): vd. anche le edizioni a cura di C. Beier (Lipsiae: 1825); A. Cramer - Fr. Heinrich (Kiel: 1826); C. F. W. Mueller (Lipsiae: Teubner, 1892); H. de la Ville de Mirmont (Paris: Les Belles Lettres, 1922); Fr. Schoell (Lipsiae: Teubner, 1923); seguo l’edizione a cura di A. Clark (Oxonii: Clarendon, 1911). Lo studio più ampio e completo dell’orazione si deve a W. Stroh, Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden (Stuttgart: Teubner, 1975), 160–173 (con bibliografia a p. 311); vd. anche A. Gasquy, Cicéron jurisconsulte (Paris: Ernest Thorin, 1887), 259–290; E. Costa, Le orazioni di diritto privato di M. Tullio Cicerone (Bologna: N. Zanichelli, 1899), 55–69; H. J. Roby, Roman Private Law in the Times of Cicero and the Antonines (Cambridge: University Press, 1902), 503–509; H. J. Mette, “Der junge Zivilanwalt Cicero,” Gymnasium 72 (1965): 10–27 (pp. 19–21). 25 Sulla datazione G. Nicosia, Studi sulla deiectio I (Milano: A. Giuffré, 1965), 145 e L. Vacca, “Ricerche sulla rapina nel diritto romano I: L’editto di Lucullo e la lex Plautia,” Studi economico-giuridici Università di Cagliari 45 (1965/68): 519–566 (p. 524 n. 14); B. W. Frier, “Urban Praetors and Rural Violence: The Legal Background of Cicero’s Pro Caecina,” Transactions of the American Philological Association 113 (1983): 221–241 (p. 225), accoglie, riprendendo l’idea di F. Münzer, “Fabius” in Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft VI, 2 (Stuttgart: J. B. Metzler, 1909), 1747–1748, la datazione del 71 a. C. sulla base della descrizione che dà Cicerone nel § 14 dell’ager Thurinus, occupato dalle bande di Spartaco nell’anno 72 a. C.; cfr. Appiano, Bellum Civile 1. 117. 547 (“Cicero’s description of the burned villas, depressed property values, and unsettled countryside around Thurii...surely refers to the aftermath of this occupation and so the speech probably dates to 71”); cfr. anche B. W. Frier, The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero’s Pro Caecina (Princeton: Princeton University Press, 1985), 52 e n. 39. 26 Frier, Urban Praetors, citato supra a n. 25, p. 221 sg. 27 Cicerone, Verrinae 2. 3. 152 (cfr. Frier, Urban Praetors, citato supra a n. 25, p. 232 e n. 52). 272 RHETORICA Lucullo28 creò un nuovo iudicium, in base al quale un collegio di recuperatores doveva valutare l’ammontare del danno procurato al possessore della familia che aveva presentato ricorso in tribunale;29 tale iudicium, cui doveva essere legato indissolubilmente il requisito del dolus malus30 e della vis hominibus armatis coactisve,31 entrò successivamente nell’editto dei pretori urbani, probabilmente già nell’anno 76, sicuramente prima del 71 a.C.32 A questo editto luculliano fa riferimento 28 Cfr. T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, II (New York: Chico Scholars Press, 1952), 93 e T. C. Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, II (New York: Oxford University Press, 2000), 453–454. 29 Sull’editto di Lucullo rimando a M. Balzarini, “Cic. Pro Tullio e l’editto di Lucullo” in Studi in onore di G. Grosso, I (Torino: G. Giappichelli, 1968), 323–382, che, partendo dalla constatazione dell’assenza della formula citata da Cicerone (Tull. 7) dalle fonti giuridiche in nostro possesso, analizza l’originaria configurazione dell’atto processuale e conclude che il iudicium doveva prevedere: a) il riferimento alla familia; b) il danno arrecato vi hominibus armatis coactisve; c) l’assenza della iniuria; d) la presenza del dolo; e) l’aggravamento della pena; f) la decisione del collegio dei recuperatores (cfr. anche Frier, Urban Praetors, citato supra a n. 25, p. 232 sg.). Sull’appellatio ai tribuni operata nel 76 a. C. attraverso il praetor peregrinus M. Terenzio Varrone Lucullo da parte di alcuni greci cfr. Asconio 65 Stangl (= 84 Clark; il frammento ciceroniano appartiene alla perduta orazione in toga candida, pronunciata nell’anno 64) e C. Venturini, “Un caso di ‘appellatio’. Note in margine ad Ascon. 65 s. Stangl = 84 Clark,” Index 26 (1998): 27–70 (che nega la possibilità di una quaestio de repetundis e ritiene probabile la natura ‘privata’ del processo; per un “civil case” propende B. A. Marshall, A Historical Commentary on Asconius (Columbia: University of Missouri Press, 1985), 293; cfr. anche J. W. Crawford, M. Tullius Cicero. The Fragmentary Speeches (Atlanta: Scholars Press, 1994), 186, che nota come la versione fornita da Plutarco Vita Caesaris 4. 1 sia piuttosto confusa e che “the evidence of the Comm. Pet. 8–9 points to a civil case, as only one plaintiff was involved”). 30 Sulla formula dolus malus e sull’introduzione dell’exceptio doli da parte di C. Aquilio Gallo cfr. quanto attesta lo stesso Cicerone in De officiis 3. 60 (Nondum enim C. Aquilius, collega et familaris meus, protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaererem quid esset dolus malus, respondebat: ‘Cum esset aliud simulatum, aliud actum’); cfr. anche 3. 61 (il passo in cui è narrato l’episodio di Canio è ripreso da Ambrogio De officiis 3. 66 e 71–72; cfr. Saint Ambrosie. Les Devoirs, éd. par M. Testard (Paris: Les Belles Lettres, 1992), 214; 215–216), De natura deorum 3. 74; Topica 32; per una dettagliata analisi del passo del De officiis di Cicerone rimando a A. R. Dyck, A Commentary on Cicero, De Officiis (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996), 568–569. Sul significato della formula dolus malus come “Willens zur Schädigung” cfr. Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 163 e n. 19 con bibliografia; fra gli studi più recenti sull’argomento cito A. Wacke, “Sul concetto di ‘dolus’ nell’actio de dolo,” Iura 28 (1977): 10–39; A. Wacke, “Zum ‘dolus’ – Begriff der ‘actio de dolo’,” Revue internationale des droits de l’antiquité 27 (1980): 349–386; C. A. Cannata, “Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano,” Iura 44 (1993): 1–83. 31 Cfr. Balzarini, Cic. Pro Tullio, citato supra a n. 29, p. 367 sg.; importante anche U. Ebert, Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis coactisve (Heidelberg: Winter, 1968). 32 Cfr. Frier, The Rise, citato supra a n. 25, p. 53 sg. Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 273 proprio la pro Tullio di Cicerone: in seguito ad uno scontro notturno fra i propri schiavi e la familia di P. Fabio (cfr. Tull. 13–23), successivo ad una contesa relativa ad un fundum in agro Thurino (cfr. § 14) e al fallimento della cosiddetta vis ac deductio moribus,33 Tullio si rivolge ai recuperatores34 per chiedere l’aestimatio damni: la formula, cosı̀ come l’attesta Cicerone al § 7, suona: quantae pecuniae paret dolo malo familiae P. fabi vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse M. tullio.35 Il discorso di Cicerone, appartenente alla seconda actio, e successivo, quindi, a quello tenuto da L. Quinzio, difensore di Fabio (vir primarius cfr. § 1), si basa sulla replica agli argomenti addotti dall’avversario; nella sua fine ed attenta analisi dell’orazione, Stroh36 ha giustamente sottolineato che due sono i punti principali su cui si appoggia l’argomentazione di Quinzio: 1) il fatto è realmente avvenuto ma gli schiavi di Fabio hanno agito per necessità, 2) l’azione giudiziaria intentata da Tullio è illegittima, dal momento che tale necessità va giustificata sia secondo la legge di natura (legittima difesa) sia in base alla legge scritta (il dolus malus viene meno in caso di azione ‘necessaria’);37 allo status qualitatis (num iure fecerit? “Hauptstatus”) si unirebbe, pertanto, lo status coniecturalis (sitne vis vi repulsa? “Nebenstatus”), su cui sembra risiedere il punto focale dell’argomentazione di Quinzio. La replica di Cicerone non segue la procedura usuale, secondo una precisa e consequenziale confutazione degli argomenti dell’avversario, bensı̀ si sviluppa attraverso una serie di ‘spostamenti’ e di ‘scarti’ rispetto all’oggetto del contendere, se cioè sia stata realmente commessa violenza da parte degli schiavi di Fabio; su questo punto in particolare la ricostruzione dei fatti di Quinzio, come si può dedurre dallo stesso discorso ciceroniano, non doveva essere del tutto priva di fondamento38 e proprio la 33 Una “symbolische Gewalthandlung” (cfr. Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 80); cfr. Cicerone, Caec. 20; 95. 34 Sul collegio dei recuperatores rimando a B. Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie zum römischen Prozess (Freiburg: Universitätsverlag, 1963) e Frier, The Rise, citato supra a n. 25, p. 197 sg. 35 L’ammontare dell’indennizzo era stabilito nel quadruplo cfr. § 7 (iudicium datum est in quadruplum); cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum, 3a Auflage (Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1927), 395. 36 Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 161 sg. 37 Giustamente Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 162 (“Ciceros Rede zeigt, daß sich Quinetius mit dieser Rekonstruktion des Sachverhalts nicht begnügte. Wie Cicero selbst später in der Rede für Milo (§§ 9–11) legte auch er grundsätzlich dar, daß eine Notwehrsituation selbst die Tötung rechtfertigen könne“). 38 Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 162 fa riferimento opportunamente al fatto che anche gli schiavi di Tullio erano armati. 274 RHETORICA questione relativa alla vis appariva il punto più debole della difesa di Cicerone che implicitamente sembra ammettere (§ 8) l’aggressione da parte dei servi di Tullio.39 Fin dal proemium (§§ 1–6) Cicerone sottolinea la necessità di mutare la ratio defensionis: l’avversario ha confessato ed è anche inutile quicquam de existimatione P. Fabi dicere, dal momento che la controversia è de re pecuniaria (§ 5);40 l’argomentazione principale viene spostata su una questione di carattere puramente formale e giuridico, sul significato della formula dolus malus, e in tale prospettiva si giustifica anche l’excursus sul diritto (§§ 8–12), in cui Cicerone, ricostituendo le origini dell’editto di Lucullo e della lex Aquilia,41 pone le basi per l’eliminazione di un altro punto debole della sua difesa, l’azione con iniuria degli schiavi di Fabio che presupporrebbe la discussione sul fatto accaduto nella notte incriminata. L’interpretazione della formula processuale rappresenta il nucleo dell’argumentatio (§§ 24–36),42 successiva alla breve narratio (§§ 13–23); come nel caso della 39 Cosı̀ Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 162 (“Daß er mit solchen Behauptungen wohl nicht völlig Unrecht hatte, zeigt Ciceros implizites Eingeständnis in § 8: M. Lucullus...primus hoc iudicium composuit et id spectavit ut omnes ita familias suas continerent, ut non modo armati damnum nemini darent, verum etiam lacessiti iure se potius quam armis defenderent. Daß die Sklaven des Tullius wenigstens in gewisser Weise die Angreifer waren, muß demnach für sicher gelten“). 40 A ragione Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 166, evidenzia che Quinzio aveva già presentato la sua obiezione a Cicerone relativamente al fatto che si era allontanato troppo dalla vera questione del contendere (cfr. § 3 Nunc quoniam Quinctius ad causam pertinere putavit res ita multas, falsas praesertim et inique confictas, proferre de vita et moribus et existimatione M. Tulli, multis de causis mihi Fabius debebit ignoscere, si minus eius famae parcere videbor quam antea consului). 41 La bibliografia sulla Lex Aquilia è sterminata: mi limito a rimandare a F. Schulz, Classical Roman Law (Oxford: Clarendon, 1951), 587–593; P. Van Warmelo, “À propos de la loi Aquilia,” Revue internationale des droits de l’antiquité 27 (1980): 333–348; J. A. Crook, “Lex Aquilia,” Athenaeum 62 (1984): 67–77 e B. Winiger, La responsabilité aquilienne romaine: damnum iniuria datum Genève, Faculté de Droit (Basel: Helbing und Lichtenhahn, 1997); cfr. ora anche F. M. De Robertis, Damnum iniuria datum. Trattazione sulla responsabilità extracontrattuale nel diritto romano con particolare riguardo alla ‘Lex Aquilia de damno’ (Bari: Cacucci, 2000), P. Ziliotto, L’interpretazione del danno aquiliano. Tra ‘iniuria’ e ‘damnum corpore datum’ (Padova: Cedam, 2000), M. Elster, Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar (Darmstadt: Wissenschaftiche Buchgesellschaft, 2003), 127–132. 42 Alla propositio che precede la prima parte dell’argumentatio (e non alla fine del discorso) andrebbe ricondotto, secondo Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 167 n. 35, il frammento di Vittorino 209, 22 sg. Halm (...partitio species habet duas: unam, quae quid cum adversariis conveniat docet et quid in controversia sit, alteram, quae distributionem habet membrorum in reliquam orationem. Illa superior species cum proposuerit quid conveniat, id ipsum ad se inclinat, ut pro se faciat id, quod adversarius confitetur: postea Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 275 pro Caecina,43 la contesa vede Cicerone nel ruolo di difensore di un concetto più ampio ed esteso della legge, di quella voluntas che vuol dire nel caso specifico del dolus malus implicare sempre e comunque nell’atto di violenza e nel damnum il principio della responsabilità diretta;44 non si tratta nella situazione descritta da Cicerone di indagare il significato preciso della legge, soggetto a svariate interprevero subiungit id, quod sit in controversia. Fecit hoc Cicero pro Tullio: ‘dicam’ inquit ‘vim factam a P. Fabii familia: adversarii non negant’. Hic proposuit quod adversarii fateantur. Deinde ipsum pro se fecit dicendo: ‘damnum datum esse M. Tullio concedis: vici unam rem’. Item adiunxit alteram partem, in qua confessionem docet, cum dicit: ‘vi hominibus armatis non negas: vici alteram’. Post, quid in controversia sit proponit, cum dicit: ‘dolo malo factum negas: de hoc iudicium est’): una parafrasi del passo di Vittorino è in Marziano Capella 196, 6 sg. Willis (Illud etiam inspiciendum, quae nobis cum diversa parte conveniant, quae in controversiam devocentur; et ea quae conveniunt, tunc enumeranda, si nobis prosunt, ut Cicero pro Marco Tullio ait: ‘Damnum passum esse Marcum Tullium convenit mihi cum adversario; vi hominibus armatis rem gestam esse non infitiantur; a familia P. Fabii commissam negare non audent; iam dolo malo factum sit ambigitur’. Vides ergo hunc in partitione a concessis duxisse, quod sibi proderat); che si tratti di una parafrasi è opinione comune degli editori, a partire già da Halm che in apparato annotava: “locus omissus est in edd., quae tantum habent similem Victorini p. 209, 25 sqq..” 43 Sulla pro Caecina, in cui Cicerone, richiamandosi alla nota causa Curiana, si pone come sostenitore dell’interpretazione della legge secondo l’aequitas cfr. Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, pp. 80–103 e Frier, The Rise, citato supra a n. 25; vd. anche S. D. Mühlhölz, Cicero pro A. Caecina (Aachen: Shaker, 1997). 44 Mi sembra significativo a tal proposito il § 34 dell’orazione Ego non in una re sola, quod mihi satis est, neque in universa re solum, sed singillatim in omnibus dolum malum exstare dico. Consilium capiunt ut ad servos M. Tulli veniant: dolo malo faciunt. Arma capiunt: dolo malo faciunt. Tempus ad insidiandum atque celandum idoneum eligunt; dolo malo faciunt. Vi in tectum inruunt: in ipsa vi dolus est. Occidunt homines, tectum diruunt; nec homo occidi nec consulto alteri damnum dari sine dolo malo potest. Ergo si omnes partes sunt eius modi ut in singulis dolus malus haereat, universam rem et totum facinus sine dolo malo factum iudicabitis? (“Io affermo che il dolo è palese non in un fatto soltanto – e questo mi basterebbe -, non nell’insieme dei fatti soltanto – e pure questo mi basterebbe -, ma pure separatamente in ogni singolo fatto. Decidono di avviarsi contro gli schiavi di Tullio: azione dolosa. Prendono le armi: azione dolosa. Scelgono il momento adatto per attuare la loro insidia e nascondersi: azione dolosa. Fanno irruzione con la violenza nella casa: nella stessa violenza v’è il dolo. Uccidono delle persone, abbattono la casa: non si può uccidere una persona né arrecare deliberatamente un danno a terzi escludendo il dolo. Se dunque tutti i fatti particolari sono tali che il dolo è inerente a ciascuno di essi, potete voi giungere nel vostro giudizio alla conclusione che l’insieme dei fatti, che l’attentato nella sua totalità è stato compiuto senza dolo?” trad. italiana a cura di G. Bellardi, Torino, Utet, 1978): il rapporto con la pro Caecina e l’identificazione di Cicerone come difensore del principio di aequitas e fautore dell’interpretazione ‘ampia’ della legge si deduce anche da Fortunaziano 116, 7 sg. Calboli Montefusco (Voluntas legis quot modis consideratur? tribus...Quid tertio? Cum exemplo multarum legum probamus praesentem quoque legem ita sentire, ut nos defendimus, sicut Marcus Tullius fecit pro M. Tullio et pro A. Caecina); cfr. Quintiliano, Institutio oratoria 7. 6. 7. 276 RHETORICA tazioni (è il caso della controversia ex ambiguo),45 quanto piuttosto di osservare, come si deduce anche sulla base di Cicerone, De inventione 2. 122,46 la costanza dell’intendimento del legislatore (la voluntas), contro quella che appare invece una visione restrittiva e limitata da un’applicazione della legge solo in circostanze particolari (scriptum).47 E tuttavia, come avviene nella pro Caecina dove lo scontro fra Pisone e Cicerone solo apparentemente manifesta lo scontro fra scriptum e aequitas e rivela piuttosto una presa di posizione di Pisone contro il formalismo giuridico,48 anche in questo caso si assiste ad una vera e propria retorsio criminis: è Quinzio che valuta la legge secondo l’aequitas, opponendosi ad una visione ‘letterale’ e formalistica del dolus malus, secondo la quale non esiste possibilità di eccezione all’applicazione giuridica, ma Cicerone, con una sapiente e ben usuale trasposizione dei ruoli, rigetta sull’avversario la responsabilità di una iniqua e malevola interpretatio e si pone nella prospettiva di defensor della voluntas legis che nella modalità specifica significa mostrare la perenne validità, senza eccezione alcuna, del consilium e dell’auctoritas del legislatore. Lo spostamento dell’oggetto del contendere in una direzione congeniale all’oratore si rinviene anche nella sezione extra causam (§§ 37–46) e nelle due sezioni finali del discorso (§§ 47–51 e 53–56). Cicerone accenna nuovamente alla mancanza dell’iniuria nell’editto pretorio49 (riprendendo cosı̀ quanto detto sommariamente nella nar- 45 Cicerone, De inventione 2. 116 sg. e Quintiliano, Institutio oratoria 3. 6. 43; su questo status, appartenente agli status legales, rimando alla dettagliata analisi di Calboli Montefusco, La dottrina degli status, citato supra a n. 12, pp. 178–187. 46 Ex scripto et sententia controversia constitit, cum alter verbis ipsis quae scripta sunt utitur, alter ad id quod scriptorem sensisse dicet omnem adiungit dictionem (122) Scriptoris autem sententia ab eo qui sententia se defendet, tum semper ad id spectare et idem velle demonstrabitur; tum ex facto aut ex eventu aliquo ad tempus id quod instituit accomodabitur; cfr. Calboli Montefusco, La dottrina degli status, citato supra a n. 12, pp. 153–166. 47 E’ quanto vorrebbe dimostrare Quinzio secondo il quale non vi sarebbe sempre rapporto diretto tra damnum e dolus malus (cfr. § 25). 48 Cicerone appare come oppositore dell’interpretazione letterale dell’avversario, che vorrebbe dare al termine deicere il significato specifico di deicere possidentem, ma, come ha già osservato acutamente Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 83 sg., la volontà di Cicerone di difendere la validità dell’editto de vi armata senza alcuna eccezione si pone su una posizione totalmente opposta: è Pisone che si rivolge ad una interpretazione “sinngemäßen” e che per primo “den Vorwurf des summus ius im Sinne einer böswilligen Buchstäblichkeit erhoben hatte,” opponendosi ad un rigido formalismo e richiamandosi alla causa Curiana (p. 90). 49 Sul concetto di iniuria nell’evoluzione del pensiero giuridico romano cfr. l’ampio studio di M. Hagemann, Iniuria. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation (Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 1998). Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 277 ratio)50 e si scaglia successivamente contro l’affermazione di Quinzio secondo la quale anche le leggi possono giustificare l’omicidio (cfr. § 47 Atque ille legem mihi de XII tabulis recitavit, quae permittit ut furem noctu liceat occidere et luce, si se telo defendat, et legem antiquam de legibus sacratis, quae iubeat inpune occidi eum qui tribunum pl. pulsaverit); operando in modo esattamente antitetico al procedimento di difesa della pro Milone, come nota opportunamente lo scoliasta bobbiense (p. 114, 12 Stangl),51 Cicerone si oppone al diritto della ‘legittima difesa’ (§ 49 At primum istae ipsae leges quas recitas, ut mittam cetera, significant quam noluerint maiores nostri, nisi cum pernecesse esset, hominem occidi. Ista lex sacrata est, quam rogarunt ar50 Cicerone ribatte a tale punto dell’argomentazione di Quinzio utilizzando la nota tattica del ‘dilemma’, attraverso il quale l’oratore inizia la propria difesa con un ragionamento assolutamente incontrovertibile, finalizzato a demolire ogni possibile replica dell’avversario: cfr. § 38 Dicis oportere quaeri, homines M. Tulli iniuria occisi sint necne. De quo hoc primum quaero, venerit ea res in hoc iudicium necne. Si non venit, quid attinet aut nos dicere aut hos quaerere? Si autem venit, quid attinuit te tam multis verbis a praetore postulare ut adderet in iudicium ‘INIURIA’, et, quia non impetrasses, tribunos pl. appellare et hic in iudicio quaeri praetoris iniquitatem, quod de iniuria non addidisset? (“Tu proclami la necessità di un’inchiesta sull’uccisione degli schiavi di M. Tullio per appurare se l’uccisione stessa è stata illecita o no. A questo proposito ecco innanzitutto una domanda: Rientra o non rientra questa questione nel nostro processo? Se non rientra, a che i nostri discorsi in proposito o l’inchiesta dei giudici? Se invece rientra, a che chiedere con tanta insistenza al pretore di aggiungere nella formula l’espressione ‘ILLECITAMENTE’ e, dopo il suo rifiuto, appellarti ai tribuni della plebe e lamentarti poi in tribunale della mancanza di equità da parte del pretore per non aver aggiunto ‘ILLECITAMENTE’?” trad. italiana a cura di G. Bellardi); in generale su tale strategia retorica rimando a Chr. Craig, Form as Argument in Cicero’s Speeches. A Study of Dilemma, American Classical Studies 31 (Atlanta: Scholars Press, 1993). – Si noti come Cicerone anche in questa sezione relativa all’iniuria sembra richiamarsi al principio dello scriptum legis (“Wortlaut”); il rifiuto di parlare dell’iniuria si fonda proprio sul fatto che il pretore non ha ritenuto necessario inserire tale concetto nell’editto e in tal senso si dimostra ancora una volta (ove ve ne fosse bisogno) la straordinaria capacità di Cicerone di ‘manipolare’ la discussione a suo piacimento, anche attraverso una sempre differente utilizzazione del concetto giuridico (sulla limitazione del valore della legge in base alla linea di difesa cfr. C. J. Classen, “Bemerkungen zu Ciceros Äusserungen über die Gesetze,” Rheinisches Museum für Philologie N. F. 122 (1979): 278–302). 51 A proposito dell’affermazione di Cicerone nel § 9 della pro Milone (gladium nobis ad hominem occidendum ab ipsis porrigi legibus), lo scoliasta evidenzia proprio il contrasto tra la pro Milone e la pro Tullio nella quale Cicerone utilizza le leggi delle XII Tavole per dimostrare l’assoluto divieto di uccidere (ΒιαÐω̋ auctoritatem XII tabularum ad defendendam confessionem Milonis trahit, quae grassatoris interficiendi potestatem faciunt per diem, si armatus veniat, noctu vero, quoquo modo venerit. ÇΕναντÐα huic argumentatio est in illa oratione quae pro M. Tullio inscribitur. Ibi quippe, quoniam aliud praesentis negotii condicio poscebat, ipsas quoque XII tabulas adseveravit excubare pro hominum salute, quae hanc interemendi potestatem non facile permiserint). 278 RHETORICA mati, ut inermes sine periculo possent esse) e si fonda sul “diritto di natura” per sostenere l’assoluto impedimento all’uccisione sancito dalla tacita lex humanitatis (cfr. § 51);52 la quaestio principalis, relativa alla vis commessa dagli schiavi di Tullio, appare semplicemente accennata nella parte finale dell’argumentatio (§§ 53–56), pervenuta in modo frammentario, dove Cicerone ribatte puntualmente l’argomentazione avversaria, demolendola attraverso una fitta serie di interrogative.53 La breve analisi della struttura del discorso dimostra pienamente, credo, come Cicerone proceda costantemente sulla base di una serie di ‘rinvii’ e di spostamenti che devono creare un voluto ‘silenzio’ su quello che è il nodo centrale del dibattito, la vis compiuta durante lo scontro notturno tra i servi di Fabio e la familia di Tullio; tutto deve incentrarsi su un problema di natura giuridica, la discussione sul significato della formula dolus malus e l’interpretazione della voluntas legis, e questo proprio al fine di evitare pericolose deviazioni sulla quaestio principale.54 E che questa sia stata la procedura seguita da Cicerone è confermato direttamente dalla successiva tradizione retorica che, quantunque non utilizzi ampiamente il discorso,55 ne dà in tale prospettiva una interpretazione univoca. Vittorino 209, 22 Halm, 52 A questa sezione va con ogni probabilità assegnato il frammento citato da Iul. Rufiniano 40, 21 Halm a proposito della ‚πìφασι̋ (αÊτιολογÐα): Cicero pro Tullio: ‘Si qui furem occiderit, iniuria occiderit. Quam ob rem? Quia ius constitutum nullum est. Quid, si se telo defenderit? Non iniuria. Quid ita? Quia constitutum est (“Se uno ucciderà un ladro, l’avrà fatto illecitamente. Perché? Perché non v’è nessuna norma che sancisca la liceità del fatto. E nel caso di resistenza armata? Allora l’uccisione sarà lecita. E perché? Perché cosı̀ è sancito dalla legge” trad. italiana a cura di G. Bellardi). 53 Cfr. Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 170. 54 Concordo pienamente in tal senso con la fine ed intelligente analisi di Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, pp. 170–173, il quale osserva come Cicerone, similmente a quanto avviene nella pro Roscio comoedo e nella pro Caecina, spinge il punto cruciale del processo alla fine dell’argomentazione, trattando il problema del dolus malus indipendentemente dalla questione della presenza della “Notwehrsituation” e dividendo cosı̀ il discorso in una parte “sachliche” (§§ 24–36 con lo scopo della trattazione del dolus malus) e una parte “aussersachlichen” (§§ 37–56 con lo scopo della trattazione dell’iniuria); in questa seconda parte Cicerone mostra prima che non è necessario parlare dell’iniuria, visto che tale concetto non è presente nella formula pretoria (§§ 38–52) e le analogie non sono pertinenti, e solo in un secondo momento si occupa della questione relativa al comportamento degli schiavi (§ 53 sg.). 55 Quintiliano cita l’orazione solo in due casi, Institutio oratoria 4. 2. 131 (§ 14 fundum habet in agro Thurino M. Tullius paternum) e 5. 13. 21 (§ 56 ut dicit Cicero pro Tullio: quis hoc statuit umquam, aut cui concedi sine summo omnium periculo potest, ut eum iure potuerit uccidere a quo metuisse se dicat ne ipse posterius occideretur?); l’espressione gurgulionibus exsectis reliquerunt (§ 21) è citata da Marziano Capella 176, 3 Willis. Obscuritas e dissimulatio nella pro Tullio 279 precedentemente citato, e Giulio Vittore 65, 4 Giomini-Celentano,56 analizzando la modalità della partitio in cui l’oratore indica primariamente quid conveniat con l’argomentazione avversaria e poi esplicita l’oggetto della controversia, danno come exemplum proprio la pro Tullio nella quale Cicerone, come visto, parte dalla confessione di Quinzio (vim factam a P.Fabii familia) ed evita di approfondire le circostanze e le responsabilità relative a tale accadimento per dirigere l’attenzione solo ed esclusivamente sul punto nodale della propria difesa, la discussione sul dolus malus (an dolo malo factum sit ambigitur).57 Ed è credo probabile che in una analoga prospettiva si vada ad inserire anche il passo di Grillio dal quale ha preso le mosse la nostra riflessione: il breve frammento ciceroniano de hac re iudicabitis si comprende proprio alla luce di questo ‘allontanamento’ di Cicerone dalla quaestio principalis ed indica, come attesta il resto della tradizione retorica, la necessità di porre l’attenzione su un differente oggetto di dibattito, il dolus malus su cui verte il nucleo centrale del discorso ciceroniano e su cui occorre formulare il iudicium. Nella pro Tullio si assiste, dunque, ad un ‘occultamento’ in senso lato del negotium e ad una dissimulatio che non riguarda uno o più punti 56 Partitionis partes sunt duae, quarum utraque magnopere ad aperiendam causam et constituendam pertinet controversiam. Una pars est, quae quid cum adversariis conveniat et quid in controversia relinquatur ostendit...sic et Marcus Tullius fecit pro Tullio: damnum datum Tullio et vi hominibus armatis et a familia P. Fabii constare dicit, in controversia autem esse, an dolo malo damnum sit: quod est τä κρινìµενον quodque adiuvatur plurimum ex his, de quibus convenire constitit, id est: dolum malum esse, cum familia armata sit, cum ad vim venerit, cum damnum intulerit 57 La tattica di Cicerone cui fanno riferimento Vittorino e Giulio Vittore è evidenziata dallo stesso oratore ai §§ 24–25 dell’orazione: ...Nostri testes dicunt occisos homines: cruorem in locis pluribus, deiectum aedificium se vidisse dicunt; nihil amplius. Quid Fabius? Horum nihil negat. Quid ergo addit amplius? Suam familiam fecisse dicit. Quo modo? Vi hominibus armatis. Quo animo? Ut id fieret quod factum est. Quid est id? Ut homines M. Tulli occiderentur. Quod ergo eo animo factum est ut homines unum in locum convenirent, ut arma caperent, ut certo consilio certum in locum proficiscerentur, ut idoneum tempus eligerent, ut caedem facerent, id si voluerunt et cogitarunt et perfecerunt, potestis eam voluntatem, id consilium, id factum a dolo malo seiungere?... (“Ecco la deposizione dei testi oculari: uccisione di uomini, sangue sparso qua e là, casa abbattuta. Niente di più. E Fabio che risponde? Non nega niente di tutto questo. Che v’aggiunge allora? Che tutto è opera dei suoi schiavi. In che modo? Con la violenza di uomini armati. Con quale intenzione? Con l’intenzione di fare quello che è stato fatto. Cioè a dire? Con l’intenzione di uccidere gli schiavi di M. Tullio. Tutti i fatti sono dunque la conseguenza dell’intenzione di riunire degli uomini nello stesso posto, di indurli ad armarsi, a partire con un piano ben preciso, a scegliere il momento opportuno, a compiere un massacro; se tutto ciò è stato voluto, progettato e portato a termine, potreste voi fare una distinzione tra una volontà, un progetto e un’esecuzione come questa e un comportamento doloso?” trad. italiana a cura di G. Bellardi). 280 RHETORICA dell’argomentazione ma concerne bensı̀ l’intera controversia; come avviene in parte nella pro Caecina58 e nella pro Cluentio,59 Cicerone opera una chiara deviazione dal problema principale e ricerca volutamente l’obscuritas, celando all’uditorio il punto focale del dibattito e rimandando, attraverso sapienti ed ‘ironiche’ trasposizioni, il confronto con l’avversario sul punto nodale della quaestio, la responsabilità di Tullio nello scontro notturno con gli schiavi di Fabio.60 58 Nella pro Caecina Cicerone devia dalla questione del possesso di Cecina per indirizzare l’attenzione sull’interdetto de vi armata e sull’interpretazione del verbo deicere; per questo e per una compiuta analisi della tattica ciceroniana cfr. Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, p. 83 sg. 59 L’argomentazione di Cicerone nella pro Cluentio tende a mettere in evidenza in maggior misura la questione della corruzione dei giudici rispetto alla quaestio principale (il delitto di avvelenamento); cfr. per la strategia ciceroniana Stroh, Taxis und Taktik, citato supra a n. 24, pp. 194–227 e C. J. Classen, Diritto Retorica Politica. La strategia retorica di Cicerone, edizione italiana a cura di L. Calboli Montefusco (Bologna: Il Mulino, 1998), 31–121. 60 Mi sembra opportuno richiamare al riguardo Iul. Rufiniano 42, 13 sg. Halm che, a proposito della pro Cluentio, mette in evidenza la tecnica utilizzata da Cicerone nella costruzione del discorso di difesa, in cui l’oratore obscurat, miscet e ad aliam rem avocat (‚ποπλˆνησι̋ est aut iudicis a re contraria nobis avocatio, quam cum desiderat aut ab adversario commonetur ut quaerat, nos obscurando et miscendo et promittendo quidem dicturos nos, sed suo loco, ad aliam rem avocamus, et rursum dum dicimus, sensim ad alium transimus, et ab eo, quod contra nos est, avocatur et suspenditur iudex vel coniuncta rerum multitudine implicatur, ut non de uno, sed de pluribus putet sibi sententiam esse dicendam, ut pro Cluentio fecit Cicero, in qua oratione tenebras se offudisse iactavit iudicibus Cluentianis); cfr. Classen, Cicero Pro Cluentio 1–11, citato supra a n. 4, pp. 112–123.