Dialogi europaei
Come occasione di aggregazione umana, intellettuale e sociale, i "Dialogi europaei" si propongono di contribuire all’accrescimento ed al consolidamento del costrutto europeo. L’implementazione di una comunità fattivamente europea invoca, difatti, lo stabilirsi di vincoli tra i cittadini, attraverso lo scambio di esperienze, visioni e valori che in modo coerente, in una struttura d’insieme, valutino i mutamenti di paradigma attraverso cui guardare alla realtà e permettano a tale ideale di concretare una sorta di «solidarietà di fatto» (Schuman, Dichiarazione, 1950).
L’approccio dialogico del progetto deriva dal profondo convincimento che le esigenze del nostro tempo esigono processi dialettici estesi e trasversali: il dibattere assieme è foriero congegno di sintesi delle eterogenee istanze in gioco – nelle dinamiche economiche e giuridiche, ma anche politiche e sociali – e del loro riconoscimento.
Con particolare riguardo all’esigenza di coesione ordinamentale, sempre più avvertita appare, in ambito europeo, l’opportunità di stemperamento del pluralismo normativo mediante il progressivo (ri)modellamento dei sistemi giuridici ad opera dei legislatori nazionali; in accordo con il legislatore comunitario, le corti sovranazionali e nazionali, le prassi dell’autonomia privata e la dottrina: fondamentale è il ruolo guida delle università, in quanto istituzioni ontologicamente portatrici di un approccio transdisciplinare, ineludibile per la comprensione e governo di realtà evolventi verso crescenti livelli di complessità.
________
Partiendo de la unión entre las personas, intelectual y social, los "Dialogi europaei", se proponen contribuir al crecimiento y consolidación de la construcción europea. La implementación de una comunidad europea real conlleva el establecimiento de vínculos entre los ciudadanos a través del intercambio de experiencias, visiones y valores que de modo coherente, en una estructura conjunta, supongan una evaluación de los cambios del paradigma a través del cual contemplamos la realidad y que permitan concretar esos ideales en una suerte de “solidaridad de hecho” (Schuman, Dichiarazione, 1950).
La aproximación “dialógica” del proyecto deriva del profundo convencimiento de que nuestro tiempo exige procesos de diálogo amplios y transversales: el debate conjunto es un dispositivo precursor de la síntesis de las heterogéneas instancias que entran en juego – en la dinámica económica y jurídica, pero también social y política – y de su reconocimiento.
Se presta especial atención, desde la exigencia de cohesión normativa, siempre contemplada como muy necesaria en el ámbito europeo, a la oportunidad de moderación del pluralismo normativo mediante la progresiva (re)modelación del sistema jurídico por los legisladores nacionales; conforme al legislador comunitario, los tribunales supranacionales y nacionales, la práctica de la autonomía privada y la doctrina. Resulta fundamental en este proceso el papel de guía de la universidad como una institución ontológicamente portadora de una aproximación interdisciplinar, ineludible para la comprensión y gobierno de la realidad que nos rodea cada vez con mayores niveles de complejidad.
L’approccio dialogico del progetto deriva dal profondo convincimento che le esigenze del nostro tempo esigono processi dialettici estesi e trasversali: il dibattere assieme è foriero congegno di sintesi delle eterogenee istanze in gioco – nelle dinamiche economiche e giuridiche, ma anche politiche e sociali – e del loro riconoscimento.
Con particolare riguardo all’esigenza di coesione ordinamentale, sempre più avvertita appare, in ambito europeo, l’opportunità di stemperamento del pluralismo normativo mediante il progressivo (ri)modellamento dei sistemi giuridici ad opera dei legislatori nazionali; in accordo con il legislatore comunitario, le corti sovranazionali e nazionali, le prassi dell’autonomia privata e la dottrina: fondamentale è il ruolo guida delle università, in quanto istituzioni ontologicamente portatrici di un approccio transdisciplinare, ineludibile per la comprensione e governo di realtà evolventi verso crescenti livelli di complessità.
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Partiendo de la unión entre las personas, intelectual y social, los "Dialogi europaei", se proponen contribuir al crecimiento y consolidación de la construcción europea. La implementación de una comunidad europea real conlleva el establecimiento de vínculos entre los ciudadanos a través del intercambio de experiencias, visiones y valores que de modo coherente, en una estructura conjunta, supongan una evaluación de los cambios del paradigma a través del cual contemplamos la realidad y que permitan concretar esos ideales en una suerte de “solidaridad de hecho” (Schuman, Dichiarazione, 1950).
La aproximación “dialógica” del proyecto deriva del profundo convencimiento de que nuestro tiempo exige procesos de diálogo amplios y transversales: el debate conjunto es un dispositivo precursor de la síntesis de las heterogéneas instancias que entran en juego – en la dinámica económica y jurídica, pero también social y política – y de su reconocimiento.
Se presta especial atención, desde la exigencia de cohesión normativa, siempre contemplada como muy necesaria en el ámbito europeo, a la oportunidad de moderación del pluralismo normativo mediante la progresiva (re)modelación del sistema jurídico por los legisladores nacionales; conforme al legislador comunitario, los tribunales supranacionales y nacionales, la práctica de la autonomía privada y la doctrina. Resulta fundamental en este proceso el papel de guía de la universidad como una institución ontológicamente portadora de una aproximación interdisciplinar, ineludible para la comprensión y gobierno de la realidad que nos rodea cada vez con mayores niveles de complejidad.
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Books by Dialogi europaei
[...]
"Il contesto del tribolato scenario mondiale "in fieri" ci impone di mettere in azione il migliore pensiero collettivo, con quadri di riferimento rinnovati, nell'ottica della migliore razionalizzazione della materia. E tutto ciò, come "in limine" questi studi pongono in risalto, non può che flettersi nella voce dell'umanista civile mettente al centro la cultura come strumento di miglioramento della vita collettiva" [Sarcina]
Anche con riferimento alle disposizioni riguardanti la responsabilità sociale dell’impresa emergono evidenti le disparità di trattamento che conseguono alla scelta di uno o altro modello organizzativo.
Apparentemente, infatti, i due profili in cui si declina la "Corporate Social Responsibility" (CSR), cioè quello del comportamento nella gestione dell’impresa e quello dell’informazione su di esso, dovrebbero essere condivisi da tutte le "imprese sociali" a
prescindere dal modello organizzativo che sia stato concretamente prescelto ma, ciò è vero per il profilo dell’informazione ma non per quello, ben più importante, del comportamento.
El Reglamento refuerza el concepto de “centro de intereses principales del deudor” como lugar que determina la competencia del Juez para declarar el procedimiento principal y evitar foros de conveniencia; faculta al Juez para la adopción de medidas cautelares o provisionales y facilita la más eficaz administración de la masa activa.
_______
The aim of this paper is to analyze the characteristics of the remission system of unsettled debts (discharge) of the natural persons (entrepreneurs and consumers) in the Spanish Bankruptcy Law amended by the recent 25/2015 law. However, we consider it appropriate to dedicate the first part of our work to establish reasons and foundations that justify the existence of such a particular system, from a bankruptcy perspective, as representing the discharge, then establishing the effects and consequences that their existence produces in both bankruptcy and extra-bankruptcy terms.
Pero el riesgo de una economía globalizada es el de la facilidad en la transmisión de la enfermedad. Los “virus” circulan por los amplios cauces de la comunicación y no hay fronteras que los detengan; transmiten el mal, lo contagian. La enfermedad se manifiesta en una serie de síndromes: morosidad en los pagos; incumplimiento de las obligaciones, e insolvencia, el más grave efecto de la crisis en los patrimonios.
La enfermedad, contagiosa, se extiende en el espacio; del brote singular se pasa al contagio y, sucesivamente, a la epidemia y a la pandemia, hasta afectar a otros países.
Además, la peor consecuencia del mal, la insolvencia, se transmite de un patrimonio a otro en un “efecto dominó”, cada deudor puede contagiar a su acreedor y hacerlo insolvente.
Lungi dal porsi come punto di approdo in materia, l’attuale assetto normativo prevede accanto all’originario meccanismo di estinzione controllata delle obbligazioni del soggetto non fallibile , un apposito procedimento esperibile dal consumatore che assume peculiari connotazioni atteso il differente carattere soggettivo...
El ordenamiento jurídico comunitario, tanto desde una perspectiva general como desde la perspectiva singular que aportan las respectivas legislaciones de los Estados miembros, presenta cierto décit regulatorio desde la perspectiva de la mejor tutela de familias y consumidores endeudados en exceso. Esta insuciencia, tanto por sí misma como en combinación con otras disfunciones, sigue inuyendo en el colapso economico-nanciero de una Europa condicionada por una excepcional coyuntura económica cuyas dimensiones aún no son exactamente apreciables.
El volumen se propone contribuir a la identicación de las ineciencias de fondo que subyacen en el actual sistema jurídico comunitario desde la perspectiva que ofrecen los “ajustes” considerados más oportunos."
Si tratta della prima traccia di un programma che, con il titolo generale di Dialogi Europaei, si propone di accrescere la consapevolezza europea partendo proprio dal diritto commerciale, ove, secondo gli autori, maggiormente avvertita appare l’esigenza di una regolamentazione più coesa.
Come cristallizzazione di un “momento dialettico”, il volume è difatti la testimonianza di un processo di riflessione sulla convergenza nelle regole e pratiche del diritto commerciale, teso non tanto alla ricerca della regola migliore e universalmente valida, quanto piuttosto alla individuazione della soluzione - la “chiave” - che conferisca alla norma il carattere suo proprio, pur nell’aderenza ai principi comuni.
In tale prospettiva, il volume (371 pagine) passa in rassegna alcuni dei più significativi aspetti della disciplina della crisi d’impresa nelle legislazioni italiana e spagnola.
Si articola in tre sezioni.
La prima, ripercorrendo i tratti salienti delle esperienze applicative del Regolamento CE 1346/2000 sull'insolvenza transnazionale, è dedicata al governo, id est: amministrazione/gestione del “concorso”; alle misure cautelari ed ai dispositivi di risanamento. In effetti, passando in rassegna l’ambito di applicazione delle procedure concorsuali, questa prima parte si intrattiene sulle attuali possibilità di risanamento amichevole e giudiziale della crisi d’impresa.
La seconda e terza parte del volume verte sui presupposti oggettivi e soggettivi del “concorso”; sugli effetti della dichiarazione dello stesso; sulla classificazione dei crediti; sulle responsabilità degli amministratori e sulle prospettive di funzionamento delle società dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza. Ed inoltre, sul trattamento dei crediti a favore dello stato e gli enti pubblici, ed infine sulla crisi dell’impresa bancaria con particolare riferimento al ruolo della banca nel concorso, oggi principale protagonista delle soluzioni così dette negoziate.
Ad arricchire il dibattito, prima delle considerazioni conclusive, nove interessanti, complementari contributi su varie tematiche, tra le quali spicca quella dell’impresa di gruppo ove gli autori auspicano un tempestivo intervento chiarificatore del legislatore, non di meno in punto di responsabilità da direzione unitaria nell’amministrazione delle grandi imprese insolventi.
Il volume è un sentito omaggio alla figura di un intellettuale e giurista spagnolo, Juan Rivero Lamas."
In Italia, con la legge 3/2012, succ. mod. integr., l’ordinamento è stato “arricchito” da nuovi dispositivi di regolazione e, anzi, di estinzione di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato normalmente escluso dall’ambito di applicabilità delle procedure concorsuali; nel solco delle moderne tendenze normative europee.
Papers by Dialogi europaei
La prospettiva nella quale si colloca la presente riflessione è, appunto, quella del lavoro sostenibile, che può essere descritto come un sistema di lavoro efficiente, che raggiunge risultati economici e produttivi, e, al tempo stesso, promuove e protegge lo sviluppo delle capacità, delle competenze e delle individualità dei lavoratori. È un concetto che propone, al livello micro dell’impresa, il dibattito macroeconomico sullo
sviluppo sostenibile.
La definizione di lavoro sostenibile, tuttavia, è ancora sostanzialmente fluida e aperta e richiede, necessariamente, un approccio multidisciplinare per il suo sviluppo.
I modelli organizzativi che rispettano e integrano la necessità cruciale di conciliazione vita-lavoro con il benessere organizzativo sul posto di lavoro sono ampiamente riconosciuti come uno strumento strategico per il lavoro sostenibile. Rendere il lavoro sostenibile, infatti, richiede il miglioramento delle condizioni di lavoro nell’arco dell’intera vita lavorativa e, quindi, un adattamento dinamico del lavoro alle esigenze
del lavoratore.
In questo contesto di riferimento si colloca lo "smart working", del quale la letteratura organizzativa non fornisce invero definizioni univoche, sebbene individui pressoché costantemente tra i suoi elementi qualificanti l’autonomia, la responsabilità e la flessibilità del lavoro.
Per di più, il perdurare dell’abbandono di tali rifiuti e quindi il mancato trattamento degli stessi, nelle more del tentativo di superare la fase di crisi può generare un pericolo per la salute e per la collettività poiché gli effetti inquinanti possono propagarsi nell’ambiente. Il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal processo produttivo può generare una responsabilità aggiuntiva per danno ambientale,
determinando l’attivazione delle procedure disciplinate dall’art. 298-bis ss. TUA.
Pertanto, se per un verso le attività di trattamento e smaltimento non eseguite generano passività, che dovranno integrare il debito complessivo dell’imprenditore in crisi ai fini della congruità delle soluzioni negoziali della crisi adottate nelle procedure concordatarie e di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, dall’altro lato nell’ipotesi di fallimento la rilevanza di tali passività appare scontrarsi con il rigore delle regole di determinazione del debito fallimentare ai sensi e per la disciplina di cui all’art. 92 ss. l. fall. e dell’incerta applicabilità (come si dirà infra) dei rimedi di cui all’art. 72 l. fall.
Quella descritta è una condizione di particolare evidenza quando ci si confronti con i modelli della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, concetti di natura economica e non giuridica, formulati per rappresentare uno stato o anche una condizione in vista della cui realizzazione si rendono necessarie determinate azioni politiche ed economiche, che nel corso del tempo, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, i governi dei diversi Paesi aderenti all’UE e all’ONU si sono impegnati ad assumere.
Resta però da stabilire se in vista dell’attuazione delle suddette politiche, possa rivelarsi utile organizzare l’esercizio dell’attività economica, in special modo nella forma di impresa, secondo particolari modalità operative la cui disciplina sia espressamente prevista dalla legge e che possano rivelarsi funzionali alla migliore realizzazione dei modelli della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. In ragione di tanto, l’indagine
che ci apprestiamo a svolgere è preordinata a verificare se l’esercizio dell’impresa secondo il modello organizzativo delle reti di imprese – di per sé neutro, in quanto giuridicamente funzionale a promuovere la capacità innovativa e la competitività delle imprese che vi accedono – possa risultare idoneo a dare effettività al processo della sostenibilità nelle diverse dimensioni in cui essa è tradizionalmente declinata e quindi
dello sviluppo economico, sociale ed ambientale.
ed imperniate su di uno sfruttamento appunto sostenibile delle risorse naturali.
Sviluppatosi a partire dagli anni Novanta con specifico riferimento ad alcune realtà produttive agricole dell’Africa sub-sahariana, il concetto di intensificazione sostenibile mira all’elaborazione di una forma di produzione agricola che permetta, a parità di suolo coltivato, un aumento della resa produttiva senza che ciò comporti un danno all’ambiente circostante ed un deperimento delle risorse naturali sfruttate. Alla base
del concetto vi è una semplice, quanto drammatica presa di consapevolezza: l’umanità è in crescita esponenziale e le risorse naturali destinate alla produzione di cibo a sua disposizione sono limitate e, mantenendo l’attuale tasso di incremento demografico, saranno a lungo termine insufficienti per garantire la sussistenza dell’intero genere umano. Ancora, l’ambiente naturale globale è stato seriamente danneggiato ed indebolito dall’attività agricola tanto estensiva quanto intensiva e la sua naturale capacità di rigenerazione delle risorse è, in numerose aree del pianeta, gravemente compromessa.
[...]
"Il contesto del tribolato scenario mondiale "in fieri" ci impone di mettere in azione il migliore pensiero collettivo, con quadri di riferimento rinnovati, nell'ottica della migliore razionalizzazione della materia. E tutto ciò, come "in limine" questi studi pongono in risalto, non può che flettersi nella voce dell'umanista civile mettente al centro la cultura come strumento di miglioramento della vita collettiva" [Sarcina]
Anche con riferimento alle disposizioni riguardanti la responsabilità sociale dell’impresa emergono evidenti le disparità di trattamento che conseguono alla scelta di uno o altro modello organizzativo.
Apparentemente, infatti, i due profili in cui si declina la "Corporate Social Responsibility" (CSR), cioè quello del comportamento nella gestione dell’impresa e quello dell’informazione su di esso, dovrebbero essere condivisi da tutte le "imprese sociali" a
prescindere dal modello organizzativo che sia stato concretamente prescelto ma, ciò è vero per il profilo dell’informazione ma non per quello, ben più importante, del comportamento.
El Reglamento refuerza el concepto de “centro de intereses principales del deudor” como lugar que determina la competencia del Juez para declarar el procedimiento principal y evitar foros de conveniencia; faculta al Juez para la adopción de medidas cautelares o provisionales y facilita la más eficaz administración de la masa activa.
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The aim of this paper is to analyze the characteristics of the remission system of unsettled debts (discharge) of the natural persons (entrepreneurs and consumers) in the Spanish Bankruptcy Law amended by the recent 25/2015 law. However, we consider it appropriate to dedicate the first part of our work to establish reasons and foundations that justify the existence of such a particular system, from a bankruptcy perspective, as representing the discharge, then establishing the effects and consequences that their existence produces in both bankruptcy and extra-bankruptcy terms.
Pero el riesgo de una economía globalizada es el de la facilidad en la transmisión de la enfermedad. Los “virus” circulan por los amplios cauces de la comunicación y no hay fronteras que los detengan; transmiten el mal, lo contagian. La enfermedad se manifiesta en una serie de síndromes: morosidad en los pagos; incumplimiento de las obligaciones, e insolvencia, el más grave efecto de la crisis en los patrimonios.
La enfermedad, contagiosa, se extiende en el espacio; del brote singular se pasa al contagio y, sucesivamente, a la epidemia y a la pandemia, hasta afectar a otros países.
Además, la peor consecuencia del mal, la insolvencia, se transmite de un patrimonio a otro en un “efecto dominó”, cada deudor puede contagiar a su acreedor y hacerlo insolvente.
Lungi dal porsi come punto di approdo in materia, l’attuale assetto normativo prevede accanto all’originario meccanismo di estinzione controllata delle obbligazioni del soggetto non fallibile , un apposito procedimento esperibile dal consumatore che assume peculiari connotazioni atteso il differente carattere soggettivo...
El ordenamiento jurídico comunitario, tanto desde una perspectiva general como desde la perspectiva singular que aportan las respectivas legislaciones de los Estados miembros, presenta cierto décit regulatorio desde la perspectiva de la mejor tutela de familias y consumidores endeudados en exceso. Esta insuciencia, tanto por sí misma como en combinación con otras disfunciones, sigue inuyendo en el colapso economico-nanciero de una Europa condicionada por una excepcional coyuntura económica cuyas dimensiones aún no son exactamente apreciables.
El volumen se propone contribuir a la identicación de las ineciencias de fondo que subyacen en el actual sistema jurídico comunitario desde la perspectiva que ofrecen los “ajustes” considerados más oportunos."
Si tratta della prima traccia di un programma che, con il titolo generale di Dialogi Europaei, si propone di accrescere la consapevolezza europea partendo proprio dal diritto commerciale, ove, secondo gli autori, maggiormente avvertita appare l’esigenza di una regolamentazione più coesa.
Come cristallizzazione di un “momento dialettico”, il volume è difatti la testimonianza di un processo di riflessione sulla convergenza nelle regole e pratiche del diritto commerciale, teso non tanto alla ricerca della regola migliore e universalmente valida, quanto piuttosto alla individuazione della soluzione - la “chiave” - che conferisca alla norma il carattere suo proprio, pur nell’aderenza ai principi comuni.
In tale prospettiva, il volume (371 pagine) passa in rassegna alcuni dei più significativi aspetti della disciplina della crisi d’impresa nelle legislazioni italiana e spagnola.
Si articola in tre sezioni.
La prima, ripercorrendo i tratti salienti delle esperienze applicative del Regolamento CE 1346/2000 sull'insolvenza transnazionale, è dedicata al governo, id est: amministrazione/gestione del “concorso”; alle misure cautelari ed ai dispositivi di risanamento. In effetti, passando in rassegna l’ambito di applicazione delle procedure concorsuali, questa prima parte si intrattiene sulle attuali possibilità di risanamento amichevole e giudiziale della crisi d’impresa.
La seconda e terza parte del volume verte sui presupposti oggettivi e soggettivi del “concorso”; sugli effetti della dichiarazione dello stesso; sulla classificazione dei crediti; sulle responsabilità degli amministratori e sulle prospettive di funzionamento delle società dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza. Ed inoltre, sul trattamento dei crediti a favore dello stato e gli enti pubblici, ed infine sulla crisi dell’impresa bancaria con particolare riferimento al ruolo della banca nel concorso, oggi principale protagonista delle soluzioni così dette negoziate.
Ad arricchire il dibattito, prima delle considerazioni conclusive, nove interessanti, complementari contributi su varie tematiche, tra le quali spicca quella dell’impresa di gruppo ove gli autori auspicano un tempestivo intervento chiarificatore del legislatore, non di meno in punto di responsabilità da direzione unitaria nell’amministrazione delle grandi imprese insolventi.
Il volume è un sentito omaggio alla figura di un intellettuale e giurista spagnolo, Juan Rivero Lamas."
In Italia, con la legge 3/2012, succ. mod. integr., l’ordinamento è stato “arricchito” da nuovi dispositivi di regolazione e, anzi, di estinzione di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato normalmente escluso dall’ambito di applicabilità delle procedure concorsuali; nel solco delle moderne tendenze normative europee.
La prospettiva nella quale si colloca la presente riflessione è, appunto, quella del lavoro sostenibile, che può essere descritto come un sistema di lavoro efficiente, che raggiunge risultati economici e produttivi, e, al tempo stesso, promuove e protegge lo sviluppo delle capacità, delle competenze e delle individualità dei lavoratori. È un concetto che propone, al livello micro dell’impresa, il dibattito macroeconomico sullo
sviluppo sostenibile.
La definizione di lavoro sostenibile, tuttavia, è ancora sostanzialmente fluida e aperta e richiede, necessariamente, un approccio multidisciplinare per il suo sviluppo.
I modelli organizzativi che rispettano e integrano la necessità cruciale di conciliazione vita-lavoro con il benessere organizzativo sul posto di lavoro sono ampiamente riconosciuti come uno strumento strategico per il lavoro sostenibile. Rendere il lavoro sostenibile, infatti, richiede il miglioramento delle condizioni di lavoro nell’arco dell’intera vita lavorativa e, quindi, un adattamento dinamico del lavoro alle esigenze
del lavoratore.
In questo contesto di riferimento si colloca lo "smart working", del quale la letteratura organizzativa non fornisce invero definizioni univoche, sebbene individui pressoché costantemente tra i suoi elementi qualificanti l’autonomia, la responsabilità e la flessibilità del lavoro.
Per di più, il perdurare dell’abbandono di tali rifiuti e quindi il mancato trattamento degli stessi, nelle more del tentativo di superare la fase di crisi può generare un pericolo per la salute e per la collettività poiché gli effetti inquinanti possono propagarsi nell’ambiente. Il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal processo produttivo può generare una responsabilità aggiuntiva per danno ambientale,
determinando l’attivazione delle procedure disciplinate dall’art. 298-bis ss. TUA.
Pertanto, se per un verso le attività di trattamento e smaltimento non eseguite generano passività, che dovranno integrare il debito complessivo dell’imprenditore in crisi ai fini della congruità delle soluzioni negoziali della crisi adottate nelle procedure concordatarie e di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, dall’altro lato nell’ipotesi di fallimento la rilevanza di tali passività appare scontrarsi con il rigore delle regole di determinazione del debito fallimentare ai sensi e per la disciplina di cui all’art. 92 ss. l. fall. e dell’incerta applicabilità (come si dirà infra) dei rimedi di cui all’art. 72 l. fall.
Quella descritta è una condizione di particolare evidenza quando ci si confronti con i modelli della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, concetti di natura economica e non giuridica, formulati per rappresentare uno stato o anche una condizione in vista della cui realizzazione si rendono necessarie determinate azioni politiche ed economiche, che nel corso del tempo, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, i governi dei diversi Paesi aderenti all’UE e all’ONU si sono impegnati ad assumere.
Resta però da stabilire se in vista dell’attuazione delle suddette politiche, possa rivelarsi utile organizzare l’esercizio dell’attività economica, in special modo nella forma di impresa, secondo particolari modalità operative la cui disciplina sia espressamente prevista dalla legge e che possano rivelarsi funzionali alla migliore realizzazione dei modelli della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. In ragione di tanto, l’indagine
che ci apprestiamo a svolgere è preordinata a verificare se l’esercizio dell’impresa secondo il modello organizzativo delle reti di imprese – di per sé neutro, in quanto giuridicamente funzionale a promuovere la capacità innovativa e la competitività delle imprese che vi accedono – possa risultare idoneo a dare effettività al processo della sostenibilità nelle diverse dimensioni in cui essa è tradizionalmente declinata e quindi
dello sviluppo economico, sociale ed ambientale.
ed imperniate su di uno sfruttamento appunto sostenibile delle risorse naturali.
Sviluppatosi a partire dagli anni Novanta con specifico riferimento ad alcune realtà produttive agricole dell’Africa sub-sahariana, il concetto di intensificazione sostenibile mira all’elaborazione di una forma di produzione agricola che permetta, a parità di suolo coltivato, un aumento della resa produttiva senza che ciò comporti un danno all’ambiente circostante ed un deperimento delle risorse naturali sfruttate. Alla base
del concetto vi è una semplice, quanto drammatica presa di consapevolezza: l’umanità è in crescita esponenziale e le risorse naturali destinate alla produzione di cibo a sua disposizione sono limitate e, mantenendo l’attuale tasso di incremento demografico, saranno a lungo termine insufficienti per garantire la sussistenza dell’intero genere umano. Ancora, l’ambiente naturale globale è stato seriamente danneggiato ed indebolito dall’attività agricola tanto estensiva quanto intensiva e la sua naturale capacità di rigenerazione delle risorse è, in numerose aree del pianeta, gravemente compromessa.
[…] gli obblighi di disclosure in esame se da un lato hanno uno scopo promozionale e di incentivo verso comportamenti di governance “sostenibili” dall’altro – nell’ottica di maggiore efficienza del mercato dei capitali – devono trovare adeguato terreno di valorizzazione da parte di particolari utilizzatori dell’informazione stessa, operatori del mercato finanziario (non solo dunque degli altri stakeholders) in grado di consentire l’allocazione delle risorse e degli investimenti in direzione di una maggiore e sistematica sostenibilità, nei termini auspicati e auspicabili dalla Commissione.
Non di meno, sì come attualmente “debolmente” rappresentate [dette motivazioni] in diritto, favoriscono la retorica, illusionista e incoerente dell’interesse sociale inteso come interesse degli "stakeholders", lasciando sottendere che le imprese private siano non solo e non tanto private ma enti “sociali”, mentre sappiamo essere, il carattere egoistico-particolaristico, l’essenza primordiale dell’impresa, coerentemente al pensiero (neoliberista) di superamento dello Stato sociale: le imprese (private) si prendono cura anche del sociale; e non opponendosi alla deregolamentazione e alla non regolamentazione giuridica, promuovono una regolamentazione blanda ("soft law", pur sempre preferibile al "no law") e l’autoregolamentazione.
L’estremo ritardo con il quale è stato affrontato il problema dei debitori non fallibili e dei consumatori sovraindebitati è frutto di una visione consolidata da secoli nel nostro sistema giuridico, che si fondava su assunti oramai obsoleti per via dell’evoluzione del contesto socio-economico. Ad esempio, da un lato si riteneva che il piccolo imprenditore o chi non esercitava un’attività d’impresa avesse pochissimi creditori, rendendo pertanto superflua l’attivazione di un procedimento concorsuale che, per sua natura, è complesso e costoso.
Dall’altro lato, si pensava che il consumatore facesse ricorso al credito solo in casi eccezionali e quindi non potesse indebitarsi eccessivamente.
Ma le dinamiche economiche ci mostrano oggi un quadro completamente diverso in cui l’economia di ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, consumatore, professionista oppure imprenditore individuale o collettivo, rappresenta una faccenda assai complessa, in cui sono riscontrabili numerose voci di indebitamento attivo e passivo, derivanti da un incremento dell’offerta di nuovi strumenti di credito ed il mutamento dei modelli di consumo. Ciò in un contesto nel quale lo schema negoziale del finanziamento è mutato radicalmente sia per la “disgregazione del nesso causa di scambio/causa di prestito”, sia per il moltiplicarsi delle relazioni su cui era fondato tale schema.
Una prima difficoltà deriva dall’atteggiamento degli Stati, a cominciare dei più potenti, volto a ripiegarsi su posizioni “sovraniste” e, sul piano commerciale, protezionistiche, i quali appaiono scarsamente disponibili alla cooperazione, specie a livello multilaterale.
Il tentativo di risolvere problemi o di regolare fenomeni globali solo con misure e politiche nazionali appare del tutto inadeguato e illusorio: problemi e fenomeni di dimensioni globali richiedono
Fare smart working, in definitiva, significa adottare un approccio globale e strategico alla modernizzazione delle pratiche di lavoro, fondandosi sul cambiamento contemporaneo di tre aspetti: place, platform e people. Mentre i primi due sono fattori chiave abilitanti, cambiare i comportamenti significa cambiare il modo in cui le persone concepiscono il proprio lavoro e responsabilizzarle a lavorare in modi “più intelligenti”.
L’ingresso dei lavoratori della “Generazione Y” nel mondo del lavoro e l’aumento della She-conomy, ovvero dell’occupazione delle donne, espandono i confini dei luoghi in cui svolgere le attività lavorative e impongono la necessità di creare nuovi equilibri vita-lavoro, ma soprattutto stravolgono la normale visione dei concetti stessi di lavoro, compiti e mansione.
Dietro l’output immesso sul mercato attraverso l’intermediazione delle piattaforme digitali si annida il Lavoro, ancora essenziale alla produzione della ricchezza, per quanto sbriciolato in polvere, grazie alla potente centrifuga della tecnologia digitale.
Questa esigenza si scontra però con una enorme difficoltà e cioè l’improponibilità di un modello di governo democratico dell’economia affidato esclusivamente ad un intervento della politica, attuato per il tramite dello Stato e dei suoi apparati.
L’alternativa è allora quella di pensare non ad un governo democratico dell’economia, interamente realizzato attraverso i tradizionali strumenti statuali, ma ad una democratizzazione dell’economia, attuata attraverso un mutamento dei meccanismi di governo delle imprese.
La maggior parte delle teorie in tema di Corporate Social Responsibility finiscono per partire dalla centralità del ruolo dei gestori e per pensare i problemi di responsabilizzazione sociale dell’impresa come problemi che sostanzialmente si dovrebbero risolvere facendo sì che per via di convinzione (o di introduzione di generici obblighi legali) i gestori delle imprese siano indotti a tenere conto degli interessi di tutti gli stakeholder, piuttosto che dando ai titolari degli interessi i poteri giuridici adeguati ad una loro autotutela.
Crediamo sia giunto il momento di passare da un fase in cui la principale prospettiva è l’involvement, e il problema è quello di cercare di far sì che gli interessi degli stakeholder siano in qualche modo portati a conoscenza dei manager, in modo da attirare la loro attenzione e auspicabilmente la loro cura, a una concezione di empowerment, dove invece ci si preoccupa di dare ai titolari degli interessi protetti gli strumenti perché possano essi stessi intervenire e in tal modo condizionare il comportamento dei gestori, senza aspettare che questi ultimi decidano quali interessi di quali stakeholder meritano di essere presi in considerazione.
Quello del dialogo tra i diversi stakeholder, non è difficile immaginare i vantaggi che potrebbero derivare anche solo da scambi di punti di vista e informazioni.
Pur con tutte le enormi difficoltà che non vanno nascoste, ci pone in una direzione che va ben al di là di una semplice visione di sviluppo sostenibile. A parte la poco chiara definizione di “sostenibilità”, la nozione di sviluppo sostenibile si porta dietro un’idea fondamentale, implicita nel modo stesso in cui viene presentato il concetto, e cioè che il problema sia lo sviluppo e la sostenibilità sia una condizione. Ciò ci riporta ancora ad obiettivi di massimizzazione, sia pure sotto vincolo.
In assenza di un quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale ancora privo di regole ad hoc, l’interprete deve attingere agli istituti del diritto privato e dei mercati al fine di individuare, gestire e, se possibile, attenuare le degenerazioni e le contraddizioni sottese alle imprese collaborative che ne comportano una non sostenibilità in chiave sia micro che macroeconomica.
[…] Non di meno, sì come attualmente “debolmente” rappresentate [dette motivazioni] in diritto, favoriscono la retorica, illusionista e incoerente dell’interesse sociale inteso come interesse degli stakeholders, lasciando sottendere che le imprese private siano non solo e non tanto private ma enti “sociali”, mentre sappiamo essere, il carattere egoistico-particolaristico, l’essenza primordiale dell’impresa, coerentemente al pensiero (neoliberista) di superamento dello Stato sociale: le imprese (private) si prendono cura anche del sociale; e non opponendosi alla deregolamentazione e alla non regolamentazione giuridica, promuovono una regolamentazione blanda (soft law, pur sempre preferibile al no law) e l’autoregolamentazione.
L’azione collettiva [m.m., di classe] in Portogallo mira alla protezione degli interessi diffusi, come dire meta-individuali riferibili ad una pluralità indifferenziata di soggetti, da tenere distinti dagli interessi pubblici relativi ai beni indivisibili; e che non possono essere singolarmente rivendicati. Quegli interessi ad un tempo individuali e omogenei, integranti la “classe” dei soggetti titolari di diritti soggettivi differenziati ma radicati ad un’unica questione di fatto o di diritto, come tali richiedenti l’intervento di un medesimo organo giurisdizionale in considerazione delle cause e l’entità dei danni dei quali se ne richiede la riparazione, i.e., integrazione.
[…] Anche con riferimento alle disposizioni riguardanti la responsabilità sociale dell’impresa emergono evidenti le disparità di trattamento che conseguono alla scelta di uno o altro modello organizzativo. Apparentemente, infatti, i due profili in cui si declina la Corporate Social Responsibility (CSR), cioè quello del comportamento nella gestione dell’impresa e quello dell’informazione su di esso, […] dovrebbero essere condivisi da tutte le imprese sociali a prescindere dal modello organizzativo che sia stato concretamente prescelto ma, […] ciò è vero per il profilo dell’informazione ma non per quello, ben più importante, del
comportamento".
[…] Nella società post-moderna il diritto faticosamente cerca di assolvere alla sua funzione ordinante e stabilizzatrice. Ma quella funzione subisce i condizionamenti di un linguaggio plurimo, non solo sul piano semantico relativamente alla stessa parola, allo stesso simbolo; ma anche e soprattutto rispetto a parole di lingue diverse.
[…] L’armonizzazione e la stessa uniformizzazione sono processi importanti e significativi, ma occorre avere consapevolezza dei loro limiti: le differenze appaiono inevitabili. Come affermato in dottrina, la “forma” (le regole) non emergono dal nulla, sono parte di un language game, di una qualche implicita o esplicita attitudine, concezione o quadro concettuale, insomma di una “sostanza” che può variare da area ad area: l’armonizzazione di differenti “realtà socialmente costruite” è più importante dell’armonizzazione di “parole socialmente costruite”.