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Discussione:Pedopornografia

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Definizione

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Leggendo l'incipit mi è venuto un dubbio. Si dice infatti che la "pedopornografia" consiste nel "materiale pornografico in cui sono raffigurati o rappresentati dei minorenni". Ora, il concetto di pedopornografia, come mostra chiaramente l'etimoligia del termine, è senza dubbio connesso a quello di "pedofilia", la quale è a sua volta definita come "l'attrazione sessuale di un soggetto sessualmente maturo verso soggetti che invece non lo sono, cioè bambini in età pre-puberale". Mi chiedo, pertanto, se non esista per caso una distinzione tra "pedopornografia" (una forma di pornografia che coinvolge i bambini, praticata dunque da pedofili) e "pornografia minorile" (una forma di pornografia che, pur essendo proibita dalla legge, non implica la pedofilia). Allo stato attuale delle voci vi è insomma un'evidente disimmetria tra "pedofilia" e "pedopornografia". Non si tratta, a mio avviso, soltanto di una questione di lana caprina. Tale disimmetria può infatti creare il paradosso per cui chi detiene materiale pornografico in cui sono coinvolti dei minorenni potrebbe di fatto venir considerato un pedofilo, laddove ovviamente non lo è chi compie atti sessuali con minorenni. In altre parole, facendo un esempio volutamente estremo, un diciassettenne che scarica un video pornografico in cui è coinvolta una sua coetanea potrebbe essere considerato una sorta di pedofilo, laddove non lo è un sessantenne che compie atti sessuali con una quattordicenne. La soluzione può stare a mio avviso nel distinguere tra il piano della definizione del concetto e il piano strettamente giuridico. Voglio dire: si definisce normalmente la pedofilia come l'attrazione sessuale per soggetti in età pre-puberale, del tutto indipendentemente dal fatto che in alcuni paesi sia reato per un maggiorenne avere rapporti con minorenni (a differenza di quanto avviene in Italia dove il limite è 14 anni). Allo stesso modo, per coerenza, dovremmo definire la pedopornografia come la pornografia che coinvolge bambini, indipendentemente dal fatto che in molti paesi, tra cui l'Italia, sia proibita qualsiasi forma di pornografia minorile. Qualcuno ha qualche idea in proposito o informazioni più precise? --Daviboz (msg) 16:26, 30 gen 2009 (CET)[rispondi]

Ho letto il paragrafo dedicato alla "Pedopornografia" nella voce "Pornografia": lì la questione è posta in termini differenti, ossia distinguendo esplicitamente tra pedopornografia e pornografia minorile. La stessa distinzione viene fatta molto chiaramente nella voce di Wikipedia in lingua inglese dedicata alla Child pornography. --Daviboz (msg) 17:15, 30 gen 2009 (CET)[rispondi]
Ho controllato anche il codice penale italiano: negli articoli corrispondenti (600-ter, 600-quater e 600 quater bis) il reato di produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico coinvolgente minori non viene mai definito come "pedopornografia" ma solo ed esclusivamente come "pornografia minorile". Ciò dimostra che anche lo stesso legislatore si preoccupa di tenere distinti i due concetti. La confusione in materia nasce allora molto probabilmente dalla tendenza della stampa a parlare erroneamente di reato di "detenzione di materiale pedopornografico", laddove la legge (articolo 600-quater) lo definisce semplicemente come "detenzione di materiale pornografico" (specificando poi "minorile" nel testo). Provvedo allora a modificare l'incipit della voce. --Daviboz (msg) 18:00, 30 gen 2009 (CET)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati

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Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Pedopornografia. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

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Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 23:54, 31 mar 2018 (CEST)[rispondi]

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22265 del 13 gennaio 2017

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La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22265 del 13 gennaio 2017, che è possibile leggere in maniera integrale su questo sito e in maniera semplificata/discorsiva sul sito web penalecontemporaneo.it, modifica l'interpretazione della legge italiana in materia di pedopornografia minorile e nello specifico stravolge l'interpretazione giuridica dell'art. 600 quarter 1 c.p. in materia di pedopornografia “virtuale”. Se prima il bene tutelato era il minore "reale", ovvero era fatto divieto di utilizzare immagini di minori "in carne ed ossa" modificate artificiosamente al computer per creare immagini pedopornografiche, ora il bene tutelato è l'intimità sessuale dei bambini e quindi si vanno a punire anche quelle attività che diffondano e/o alimentano l'attrazione per manifestazioni di sessualità rivolte ai minori, estendendo di fatto il reato anche a quelle immagini che sono il "puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia sessuale dell’autore" come Lolicon e Shotacon. A tal proposito penso sia doveroso aggiornare la sezione la legge in italia di questa pagina e rimuovere tutte le affermazioni che possano indurre il lettore a pensare che Lolicon e Shotacon siano legali in Italia e eventualmente aggiungere anche una citazione alla sopracitata sentenza della cassazione. Volendo posso procedere anche io con queste modifiche ma prima voglio avere qualche conferma da voi altri per essere sicuro al 100% di aver correttamente interpretato il testo della cassazione. In via temporanea ho aggiunto il template legale alla sezione relativa alla legislazione in Italia così da ricordare al lettore che i dati potrebbero non essere legalmente accurati. Parte del testo è stato remixato da penalecontemporaneo.it secondo la licenza CC BY-NC 4.0 --Lorenzo Fiocco (msg) 22:22, 4 ott 2019 (CEST)[rispondi]