GASPARO SQUASSONI1
vol. 9156, da carta 34 verso a carta 38 recto
[carta 34 verso]
Testamento di messer Emanuele Ganzi hebreo
In Christi nomine Amen; correndo l'anno della sua Natività 1659: Indicione XII2 – à
doi hore di notte3 del Sabbato 26 del mese di Aprile, venendo la Domenica in
Montagnana nella casa dell'infrascritto messer Emanuele.
Havendo il Grande Iddio Signor Nostro; creatore del cielo e della terra, creato li
huomini et l' huomo ad Immagine et Similitudine sua
[carta 35 recto]
certo della Morte, ma ben incerto della hora, et Giorno di quella perciò stesse
sempre preparato in operar bene per beneficio dell'Anima sua con libertà4 di potere
disponere della cose sue temporali, et spirituali ancora anco doppo la sua Morte
non naschi tra i suoi posteri lite ne meno differenziamento; le quali cose
considerando messer Emanuele Levi quondam David Levi hebreo di questa terra;
giacendo in letto in una Camara di supra della sua Casa verso il mezzogiorno,
gravemente indisposto; ma credendo mancar da questa vita senza poter disponere
delle cose sue temporali et commercialmente (?) mentre si attrova sotto soggiuta
(?) del Signor Dio sano di mente, et intelletto; Pertanto col presente nominativo
testamento che si chiama senza scrivitione; ha disposto quanto seguirà. Prima
raccommanda l'Anima che ha al suo Creatore Iddio et a tutta la Corte del Cielo5; et
quando sarà in piacere di Signor Dio Misericordioso; tenendo a Miglior vita quale
esser Seppolto
“Il diritto ebraico in uso presso gli ebrei italiani consentiva di rivolgersi ai notai cristiani per la redazione dei
testamenti, che in molti casi riportavano fedelmente alcune formule della tradizione ebraica.” Da: I testamenti delle
donne nelle comunità ebraiche askenazite e in quelle di origine italiana dell’Italia settentrionale (xiv-xvi secolo) di
Miriam Davide, pag. 446 in Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, a cura di Maria Clara Rossi, Caselle
di Sommacampagna (Vr), Cierre edizioni, 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 435-455 ©
dell’autrice - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it].
2
Il termine inditione, o indictione è riferito a un computo del tempo, di origine antichissima, forse preromana
(egiziana?), poi adottato dai romani. Poteva riferirsi originariamente ad un ciclo di 15 anni fra un censimento e un
altro, oppure fra una tassazione e un'altra, o di tipo agricolo: tre concetti che in epoca antica potevano anche essere
sovrapposti. Il primo di quei cicli di 15 anni ciascuno si fece iniziare dal 313 A.C., ma il numero totale di tutti i cicli non
ha nessun interesse e non viene mai rilevato.
3
Il notaio si affretta, alle due di notte, a casa di Emanuele Levi per raccoglierne le ultime volontà. E così accorrono i
numerosi testimoni.
4
Questa formula iniziale è caratteristica dei testamenti degli ebrei, ma non solo. Vedi
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/7829/987967-1190868.pdf?sequence=2 Studio sui testamenti notarili
del 1600. Spunti di riflessione per ricostruire l'economia famigliare e la distribuzione della ricchezza nella società
veneziana del seicento. (Tesi magistrale in Storia dal medioevo all'età contemporanea - Anno di discussione 2016 –
Università Cà Foscari); C. Boccato, The testament of Jacob Cohen Ascanasi: The family and commercial enterprise in
the venetian ghetto at the end of the sixteenth century, Mediterranean Historical Review, 1993, 8:1, pp.105-124; R.
Urbani e G. N. Zazzu, The Jews in Genoa - , vol. 2. 1682-1799, Leiden-Boston-Köln, 1999, pp. 542, 654, 754
5
Si intende l’insieme degli angeli che nell’aldilà godono della visione di Dio.
1
[carta 35 verso]
nel Luoco ove vengono sepolti gli altri hebrei in questa terra6; da esser speso nel
suo funerale quello [che] parerà a gli Infrascritti suoi heredi .
Interrogato per me Nodaro se vuol lasciare alcuna cosa per l’onor di Dio à poveri
bisognosi ovvero volia distribuire cosa alcuna a un [sic] altra opera pia, in
conformità di quelle costumanze et osservanze [de]gli altri hebrei in in questi casi
per l'Anima sua R[isponde] lassiar ut infra.
P[er] R[aggion] di legato lassio, et ditta lassiare a Raffael Figlio di Beniamin Arezzo
et della Signora Donna [?] Bona detta Gusella Ducati dieci per una volta tanto; cioè
Ducati cinque all'anno, da essergli dati per gli infrascritti suoi heredi .
Item lassio ducati dieci a Donna Nota [?] sorella del suddetto Raffael figlia degli
suddetti per una volta tanto da esserli dati in due anni come sopra.
Item lassio a Beniamin Arezzo doppo la morte di detto testadore Sera lire una ogni
Venerdi di denaro; durante la vita di d[etto] Beniamin
(Carta 36 recto)
Item lassio ducati dieci per una volta tanto alla Fraglia detta in ebraico Ghemilut
Cassadem7 , che vuol dire renovadation di misericordia per due anni cioè ducati
cinque all'anno.
Item lassio ducati dieci alla Fraglia detta Pedion iomim, che vuol dire per recuperar
schiavi8
Item ducati dieci alli Poveri di Terra Santa per l'Amore di Dio; per una volta tanto.
Item lassio per una volta tanto ducati dieci a donna Armellina figliola del quondam
Bonajuto Fenzi hebreo da esserli dati al tempo del suo maridare
Item lassio a madonna Stella figlia di Moise Salom hebreo sua diletta Consorte
Donna Madonna usufruttuaria di tutti i mobili9 ori, et argenti che ella si attrova
havere nelle Casse della Comare10 ove dorme di sopra11; questi mobili, ori et argenti
possi godere, et usufruttuare ad ogni suo libero volere; ne possi alcuno ponerli le
mani davanti12; vivendo però [come] vedova casta; et ciò in vita sua solamente;
dovendosi
6
Notizie sul cimitero ebraico di Montagnana sono in P. Settimi, Presenze ebraiche a Montagnana tra XVI e XVIII secolo,
Terra e Storia, 3/2013, ed in questo stesso testo a pag. …
7
Il primo riferimento è alla ghemilut chassadim, la confraternita ebraica detta della misericordia che metteva in atto il
precetto di fare opere di carità.
8
Una fraglia per il “riscatto dei prigionieri” esisteva anche a Firenze, era la Mattir Assurim.
9
Il Notaio scrive mobili, qui e nella riga successiva, ma è da intendersi monili, termine che si trova poi a carta 37 recto,
riga 5. Sono le due di notte, e il notaio, come si desume dalla grafia, è molto anziano, forse anche più del testatore.
10
Sono le casse dove le donne conservavano i beni ricevuti in dote. Sull’importanza di tali casse si veda in questo
stesso testo a pag.…
11
La moglie di Emanuele dormiva in una stanza propria, ancora più in alto. Il particolare è interessante per due motivi:
il primo è che i due sposi non dormivano insieme, e il secondo in quanto conferma l’ipotesi che le case degli ebrei,
anche a Montagnana, si sviluppavano in altezza. La localizzazione dell’abitazione di Emanuele Levi e della moglie Stella
è nell’attuale via Carrarese di Montagnana, esattamente dove ora si trova una grande farmacia.
12
Nessuno possa impedirglielo.
[carta 36 verso]
però far l’inventario; della robba che usa nelle casse sudette, et non prima
disponere di detta robba, se non per la valuta di ducati cinque, et non più oltre, se
non col consenso delli infrascritti suoi heredi13,
Item lassio a Detta sua consorte il possesso del casin14 aquistato da Messer
Scardeon in vita sua solamente, con li mobili che si attrovano in detto casin;
Donna; Madonna; Patrona usufruttuaria con letti; et fornimenti15 come è detto di
sopra, et ciò doppo la morte di lui testadore.
Indi lassio, che detta sua consorte possia tuor16 in casino, in canava17 et in granaro
tutto quello che fosse bisogno per suo uso di bocca, et per una servitù18; né
possino mai li suoi heredi scaziarla dalla loro casa mentre lei voglia starvi: et non
volendo, ò non potendo starvi, siano obligati detti heredi, darli un ducato, et mezo
alla settimana per suo vit(t)o senza stentarla oltre la patronia
[carta 37 recto]
suddetta in vita sua vedovando casta.
Et volendosi maritar, siano obligati detti heredi darli la sua dotte, et contradotte19
e tutta la robba si attrova in essere della quondam sua madre.
Et per la buona servitù havuta sempre da detta sua consorte, le donna,20 et vuol che
habbia la Colana à manini21 et anco quelli monilli che si attrova indossare (?) in
brazzo al presente. 22
Item lassio, che li sia dato il diamante et il Rubin che gli donnò detto messer
Emanuele Testadore al tempo del sposalitio; Che habbi doi annelli mediocri a
piacimento di lei et degli infrascritti suoi heredi .
13
In pratica la vedova di Emanuele avrebbe potuto vendere (disponere) i monili, gli ori e gli argenti solo per un valore
non superiore a 5 ducati alla volta e sempre con il consenso degli eredi. La vedova non ereditava: era solamente
usufruttuaria.
14
“Casin, s.m. Casino e Casina, Piccola casa da abitare o Casa che appartiene a una persona o ad una società per farvi
la sera conversazione.” Da G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, 1867, pag.145.
15
Accessori, qui inteso come arredi.
16
Prendere. Si trova molto spesso nei diarii di Marin Sanudo, redatti tra ‘400 e ‘500.
17
Cantina.
18
Una sola persona di servizio.
19
La contradote era, nell’uso ebraico e non solo, l’insieme dei beni che lo sposo aveva reso disponibili alla moglie al
momento delle nozze ed il cui valore era specificato nella ketubbah, il contratto matrimoniale.
20
Dona.
21
E’ da intendersi una collana "a manini", con riferimento a una lavorazione a maglia dell'oro in uso a Venezia.
22
Queste disposizioni, così dettagliate, possono essere paragonate a quelle, assai generiche, contenute in un analogo
testamento redatto a Venezia nel 1605: “E sopra il fatto de mia moglie madona Rena tutto il tempo che lei starò
vedova e che starà con li sui figlioli Iecutiel e Samuel, tutti gli utensiglii [e tutti] li vasi di oro e argiento che io lassarò
dietro la morte mia, lei deve esser dona e madona tutta la vitta sua, ma dietro la morte sua debbe restar il tutto alii sui
figlioli Iecutiel e Samuel; e si lei si vorà maritarsse deve tior la sua dotta e sua cressimento sollo e non valuta de un
bagatin de più e vada a stare con suo maritto che tiorrà e non deve star [più] con li sui figlioli Iecutiel e Samuel.” C.
Boccato, cit.
Item vedo(v)ando detta sua consorte, intende esso messer Emanuele che la robba
che gli lassia oltre la sua dotte resti in casa alli detti suoi heredi ; volendo in somma
che habbi solamente l’usufrutto, stando in detta sua casa.
Item nel rimanente di tutti gli altri suoi beni, cioè mobili, stabili, danari sernonorti,
raggioni et azzioni di qualunque sorte niuna eccettuata lassia et instituisse
[carta 37 verso]
et vuol che siano suoi heredi universali Domini Uri et David Fratelli figlioli quondam
Salomon suo fratello Levi juri nepoti; così che seguita la morte di lui testadore, siano
liberi, et absoluti Patroni et possino disponere ad ogni loro beneplacito di tutta la
facultà di lui testadore; detratti li predetti legati; et questo intende sia il suo ultimo
testamento, et ultima voluntà; qual vuol che vaglia per ragion di testamento; et se
non valesse per raggion di testamento vuol che vaglia per raggion di codicillo,23 ò per
donation causa mortis o[v]vero in qual miglior modo può valere.
Affermando doppo letto et Publicato; esser così la sua volontà; con l’infrascritta
dechiarazione.
Dechiarando appresso, che se detta sua Consorte si attrovasse danaro appresso
di se sino alla somma di ducati cinquanta possa valersene et negotiarla a beneficio
suo fin ne possa esserli prohibito da suoi heredi; volendo et intendendo detto
messer Emanuele, che il presente
testamento
[carta 38 recto]
Testamento habbi quella forza, et valore come fosse fatto more hebreos
Presenti domino Tomaso Poliori quondam … specier24
domino Vicenzo Zamperlin quondam Lorenzo
domino Gasparo Murari quondam Zuanne
domino Nicolò Guvio di domino Ortensio marangon25
domino Gio: Maria Magiolaro detto neddo (?) quondam Francesco
messer Marin Marin marangon (?) quondam Francesco
et Gio: Maria Pedron (?) quondam Piero Pastore del Signor Mattio gh’è otto26 […]
et tutti di questa terra pre noti da detto testadore, et da me Nodaro et guaranti de
non propalando27.
23
Disposizione volta a modificare o integrare il contenuto di una precedente dichiarazione testamentaria (spec. in
diritto romano).
24
Speziale, farmacista.
25
Falegname.
26
In realtà sembrano essere sette. Nessuno di questi nomi, così come quelli dei beneficiari dei vari legati, trova
riscontro nelle attuali conoscenze della piccola Comunità di ebrei di Montagnana a metà ‘600. E’ invece ben noto il
nome dell’erede Uri Levi Ganzi, che subentrerà poco tempo dopo allo zio Emanuele nella tenuta del Banco di prestito.
Si noti che nulla in questo atto fa riferimento all’esistenza di un Banco di prestito. La questione verrà affrontata diversi
mesi dopo in un altro atto sempre a cura dello stesso notaio Gasparo Squassoni.
27
Che garantiscono di mantenere la riservatezza sull’atto.