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ITALIENAZIONE: Bozza per una Epistemologia Politica

2022, ITALIENAZIONE

Uno strano manifesto economico politico che riflette sull’indifferentismo politico e giurisprudenziale riscontrato sulla maggior parte dei cittadini italiani. Un breve viaggio dentro l’ordinamento giuridico con un piccolo accenno sul contesto socioeconomico e sui suoi effetti dati dalla crisi.

ITALIENAZIONE Eugenio Andrea Marletta Bozze Per 29/09/2022 Una Epistemologia Politica AVVERTENZA: Questo scritto fu esordito il giorno di S. Valentino 2022, dopo aver pubblicato discourse on human capital su academia.edu i e riflettendo successivamente sulle condizioni sociali dell’Italia e della sua politica. Parlando con la gente ho notato che la maggior parte dei cittadini interlocutori non abbia letto affatto la costituzione integralmente. Perciò ebbi l’idea di studiare le leggi in se, perciò proseguí nel possedere i quattro codici e altri scritti di diritto e filosofia politica. Scrivo questo manifesto per chiarire certe basi politologiche e infatti andrò a descrivere la prospettiva che ognuno di noi dovrebbe avere sull’Italia. Beh, non faccio altro che attuare, in senso collettivo, l’immacolato articolo 54 della costituzione italiana. Ho cercato di essere il più politicamente neutro possibile per far trasparire la giurisprudenza piuttosto che diatribe. Bisogna aver le basi prima di giudicare qualcosa. Fino ad ora tutto lo scritto è una bozza che giova a sintetizzare i concetti che ho espresso nei miei due scritti inediti in inglese, ancora non tradotti in Italiano. Vi presento questa serie di scritti eseguiti durante tutto il 2022, riflettendo su tanti aspetti e rivelando vari punti critici e paradossali del nostro paese. Lo scrivo perché penso che bisogna divulgare le proprie idee e condividerle con tutti, specialmente in ambito politico e civile. Vi invito a leggere questo piccolo manifesto dall’approccio razionale e contemplativo verso una rivelazione auspicabile della situazione presente dell’Italia e del suo popolo, se è possibile chiamarlo ciò oramai. Anche se non si arriverà ad una vera e propria conclusione, perché da un libro non si otterranno tanti risultati ma si è sempre in tempo di fare un cambiamento nella nostra mente da cittadino e migliorare le proprie prospettive sociali nel poter rendere una comunità migliore. Basta solamente pensare in grande. Ho voluto cogliere l’attimo di scrivere questo testo date le circostanze storico-politiche che stiamo passando volendo dare un pensiero generale di quello che penso che sia il fenomeno concettuale di politica. Noto molto spesso che quando la gente discute di politica non parla mai di leggi o diritti, piuttosto si limitano a discutere di esperienze date dalle dinamiche del diritto ottenuto dagli ordinamenti presenti piuttosto che formulare il come sia accaduto quel diritto o come dovrebbe essere in sensi di legge. Ah! Vi converrà avere un vocabolario alla portata di mano per addentrarvi nel linguaggio tecnico-filosofico usato nel testo; ho cercato di essere il più chiaro possibile; in fin dei conti è pur sempre la lingua italiana che state leggendo. Buona lettura For English users: Italienation is a concept of mine, as an Italian citizen, trying to express the political alienation that troubles everyday life in Italy. What I’m trying to say is that Italians majorly don’t know how politics work (as many human beings) because they don’t read the law and their nation’s constitution. We all brag about our government being awful but we won’t act democratically to change the situation as we have the power to do so thanks to the rights of voting, make petitions, political committee’s, parties ecc… So this work is a draft manual for citizens to understand law and democracy. It’s basically a political epistemology trying to clear up what is an Italian citizen and how can we think politically better by knowing our law and rights. As the subtitle specifies, this is a draft for a political epistemology. Prefazione Sei andato a votare? Quale politica sostieni? Che lavoro fai? Hai un diploma o una Laurea? Paghi le tasse? Hai figli? Sei del sud o del nord? Fai la raccolta differenziata? Hai mai ottenuto una busta paga? Ti hanno rinnovato il contratto? Hai mai lavorato? Cosa ne pensi del futuro? Putin o Zelensky? Hai la terza dose? Quante furono le guerre di indipendenza? Era meglio la lira? Ah ma la digitalizzazione? I vecchi e i giovani? Dove vanno le spese pubbliche? Quanto costa organizzare un referendum popolare? Quanto prendono i nostri parlamentari? Ah dimenticavo, hai ottenuto/otterrai la pensione? Nella vita cosa vorresti fare? ma infine cosa hai deciso di essere? Sei contento della tua vita? Sei fiero ed orgoglioso della nazione in cui vivi? Da cittadino, cosa miglioreresti? Quali sono le lacune d’Italia? Ah, come hai patito le inflazioni? Finirà mai la crisi? Da quanti anni siamo in crisi? In base alle domande appena poste, posso tranquillamente asserire che ognuno di noi abbia una propria risposta. La risposta ad ogni domanda, penso che abbia suscitato una costruzione di ciò che sia la propria opinione pubblica, in fin dei conti siamo liberi di esprimere il proprio pensiero. Ma siamo veramente liberi di ignorare determinate domande? Ad esempio, che fine fanno la spese pubbliche? Da quando è che siamo in crisi? Magari la risposta è una intersezione tra i due quesiti; magari la propria risposta potrà aprire una tesi di complotto internazionale, oppure l’individuo si limiterà a descrivere le varie dinamiche di stato durante i decenni concludendo la propria tesi sul come l’Italia abbia sempre scelto i parametri sbagliati. Ma se rispondessimo alle domande singolarmente, possono nascere nuove forme di concetti nazionali. Che fine fanno le spese pubbliche? Risposta 1, vengono investite in varie infrastrutture, beni necessari e tant’altro; Risposta 2, se li mangiano i politici; Risposta 3, vengono spesi in appalti fittizi Risposta 4; so solo che pago le tasse per migliorare la situazione Risposta 5; (inseritela voi) Da quando è che siamo in crisi? Risposta 1, dall’entrata dell’euro; Risposta 2, dal 2008 Risposta 3, dai primi shock petroliferi Risposta 4, (inseriscila tu) Ho pure inserito domande personali “sei orgoglioso della tua nazione?” In tanti abbiamo tanto da far polemica e intanto la nazione scorre sempre sui suoi binari. Cosa possiamo fare? Ed è lì che ci si aliena. Cosa siamo noi infine? Consumatori, elettori, lavoratori (precari o volontari e non)… cosa possiamo fare per la nostra nazione? Obbedire alle leggi, questo è certo. Ma conosciamo le leggi? Mi auguro che voi lettori abbiate letto almeno la costituzione. Se non lo avete mai letta, vi invito a proseguire perché vi attende un riassunto sulla giurisprudenza (questa parole significa “l’organica conoscenza del diritto”). Dalle domande elencate è possibile combinare le risposte creando nuove filosofie politiche oppure rivelare le varie prospettive individuali. Non esiste la risposta esatta! Non sono indovinelli ma vere e proprie interpretazioni raccolte interrogando l’opinione pubblica. Ma si può uniformare qualcosa di collettivo? Se ognuno di noi ha le proprie idee delle dinamiche di stato, cosa è che si sostiene in fin dei conti? Cosa è la politica italiana? Cosa sarà il futuro? Esiste l’idea di quest’ultimo? Le risposte rivelano chi sia un italiano medio oppure un rivoluzionario ma entrambe le figure appartengono alla sfera del cittadino italiano. Non ho chiesto mica qual’è la tua squadra di calcio preferita, oppure quale piattaforma abbia serie tv migliori. Qui parliamo di attualità e politica nel senso puro dell’espressione. Concetti oramai indiscussi nella quotidianità della nazione a parte i mass media e coloro che si interessano ad agire sul campo. Ma che fine ha fatto l’agire popolaresco (o democratico)? Ovvero dove ognuno di noi formulava un opinione politica piuttosto che assentire al caos giornaliero. Quando sento parlare di democrazia fittizia è plausibile asserire a ciò date le circostanze sociali dove il cittadino non è altro che il passeggero di un treno in discesa senza freni. Ma dare una descrizione di ciò è pur sempre una determinata serie di risposte date soggettivamente dalle varie domande. Ma allora cos’è ormai il popolo? Anzi cos’è più lo stato? Cosa è diventata l’Italia del presente? Ci sono più domande che risposte, ma dovrà essere così perché ad ogni domanda non esiste una risposta di fatto ma solo interpretazioni. “Io non voto più”- “non voto da almeno 10 anni”- queste frasi sono letteralmente la morte della repubblica, perché fondata sulla democrazia, oramai verso il suo tramonto. È tollerabile una cosa del genere? Non voglio aprire da subito una critica alla democrazia o un disprezzo verso il popolo ma la situazione è veramente critica. La gente è alienata dalla nazione, non appartiene più alle dinamiche dello “stato”. Piuttosto vive allo sbaraglio dentro la repubblica. Beh, che dire? I vari grandi dibattiti del nostro paese ❖ I cittadini sconoscono i propri diritti ❖ La gente viene quotidianamente sfruttata a lavoro ❖ Il lavoro non è più un diritto ma una competizione ❖ La gente sconosce i mezzi per un futuro migliore ❖ Il disagio sociale aumenta costantemente ❖ Una gran parte dei cittadini campa a giornata ❖ Non tutti ottengono una minima paga salariale ❖ L’inflazione non può essere controllata e conduce alla morte di tanti capitali ❖ I cittadini preferiscono pagare un biglietto aereo per andare andare a lavorare (in altre nazioni) ❖ Il mercato del lavoro è una guerra di capitali ❖ Studenti ignorano la lettura dei testi classici ❖ Scuola che ancora oggi impartisce un sapere preconfezionato ❖ Studenti bocciati, ostacolati ed esclusi ❖ Studenti sfruttati per non pagare regolarmente un operaio per l’alternanza scuola-lavoro. ❖ Cittadini privi di mezzi per trovare lavoro ❖ Cittadini letteralmente esclusi dal mondo economico-sociale ❖ Economia e burocrazia fuori controllo ❖ Studenti disorientati nel realizzare la propria carriera ❖ Per non discutere dei paradossi enormi dati dalle giurisdizioni durante l’emergenza pandemica ❖ Gente disoccupata in casa a percepire un minimo reddito contribuendo inconsciamente alla crisi ❖ Aziende e imprese costrette a fallire ❖ L’agricoltura nazionale è in declino ❖ Stiamo distruggendo il nostro ecosistema ❖ Gli immigrati sono più alienati dei cittadini (o viceversa) ❖ Lavoratori costretti ad una paga miserabile per giunta in nero ❖ Associazioni invisibili che non rendono i loro servizi ❖ Dicotomia capitalistica tra il Nord e il Sud ❖ Scioperi inutili ❖ Illegalismi tollerati ❖ Proposte di legge abrogate e mai riesaminate ❖ Inattività di referendum popolari ❖ Pratiche e cause burocraticamente ingiuste ❖ La nazione italiana dipende molto dal globalismo ❖ La democrazia ha generato la élite di governo ❖ Lo stato è cosciente di tutti i parametri finora citati… …Il popolo pure… Possibili soluzioni ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Da parte dello stato e del governo Ampliare un sistema di collocamento nazionale Sostenere gli imprenditori con le retribuzioni e le tasse per la pensione (invece di dare il reddito di cittadinanza per della forza lavoro ferma e sprecata) Riformare le scuole integrando i vari istituti per ampliare le opportunità di carriera e migliorare la formazione del capitale umano. Avviare una campagna di protezionismo economico ed evitare di importare vari beni ed ampliarne la produzione e distribuzione interna Evitare di contrastare l’opinione pubblica e di migliorare le condizioni morali della società (niente più dividi et impera) Adottare un welfare Idoneo alla circostanza economico sociali degli italiani Divulgare la coscienziosità giuridica Equiparare ogni cittadino e impresa dinanzi alle imposte calcolate sui loro redditi e agevolare le loro spese. C’è tanto da proporre, dovrei dire “chi ha più sale condisce la minestra” ma qui c’è da condire metaforicamente la minestra con i propri ingredienti a disposizione per mangiarne tutti. Magari ci sarà un futuro politicamente migliore, sperando che le cose non finiscono all’italiana data la vastità del pensiero politico frutto dell’italiano medio piuttosto che intellettuale, pensante e giuridico. Finché c’è diritto c’è speranza… …ma chi di speranza campa, disperato muore… Dedicato al popolo italieno Un Manuale Sintetico Per Il Cittadino Indice Parte 1: Homo Politicus ▪ ▪ Introduzione Alla Filosofia Politica Lo Stato Siamo Noi: Autoanalisi Costituzionale Del Cittadino ▪ Cosa Vuol Dire Esser Cittadino ▪ L’inutile Disagio Sociale ▪ Il Significato Di Nazione Oggi ▪ A Proposito Di Guerra Parte 2: Homo Economicus ▪ ▪ Concetti Chiave Di Economia Capitalistica ▪ Cenno Introduttivo Di Diritto Commerciale ▪ Analisi Del Super-Mercato Il Capitale Umano: Istruzione E Mercato Del Lavoro ▪ Facciamo Un Gioco Conclusioni Temporanee Fonti e Referenze Parte 1 Homo politicus «La politica è una brutta cosa», «che me ne importa della politica»: quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini, che traversavano l’oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: «Ma siamo in pericolo?», e questo dice: «Se continua questo mare, il bastimento tra mezz’ora affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: «Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, tra mezz’ora il bastimento affonda!». Quello dice: «Che me ne importa, non è mica mio!». Questo è l’indifferentismo alla politica. Piero Calamandrei “Discorso sulla costituzione” (1955)ii Il popolo dà alle leggi il significato che preferisce e bisogna che i potenti, che lo vogliano o no, osservino le leggi secondo il significato che il popolo attribuisce ad esse. Giambattista Vico “La Scienza Nuova” (XVII-XVIII sec.)iii A. Una introduzione alla filosofia politica Filosofia s. f. [dal lat. philosophĭa, gr. ϕιλοσοϕία, comp. di ϕιλο- «filo-» e σοϕία «sapienza»]. – Nella tradizione occidentale, termine che, a partire da un primo significato di desiderio di cultura e di conoscenza in generale, si specifica, già all’epoca della filosofia classica greca, come quell’attività del pensiero (identificantesi con il filosofare) che tende a ricercare quanto rimane stabile in ogni esperienza e costantemente valido come criterio dell’operare, finendo quindi con l’indicare il risultato stesso della ricerca: di qui il significato di forma di sapere che tende a superare ogni conoscenza settoriale per attingere ciò che è costante e uniforme al di là del variare dei fenomeni, al fine di definire le strutture permanenti delle realtà di cui l’uomo ha esperienza e di indicare norme universali di comportamento. [Treccani] Politica significa “scienza del governare” o metaforicamente può essere definita come “l’arte di indirizzare il bene del prossimo”. Ben sappiamo che l’Italia è un paese politicamente distrutto e ingarbugliato da vari buchi di trama, da ciò che sia stato il progresso nazionale verso l’odierna crisi, apparentemente indelebile a causa di varie dinamiche di stato. L’Italia è una nazione che campa di speranze per un immediato miglioramento del “domani”. Ma esiste un domani migliore o è solo un illusione? Articolo 1 della costituzione : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Vorrei dare una delucidazione a tutti quei cittadini che conoscono questo articolo ma sconoscono i meccanismi del diritto costituzionale. In breve il popolo è sovrano dal fatto che chi governa è scelto dai cittadini mediante il “suffragio universale”, ovvero le elezioni dei vari dirigenti in carica nelle varie istituzioni da parte di tutti i cittadini, maschi o femmine che siano. Noi scegliamo chi mettere in carica e chi dovrà eseguire l’attività politica per il bene di tutti noi. Non a caso ho definito questo capitolo “homo politicus” ovvero l’essere umano che pensa politicamente, dato che viviamo in un paese democratico. Dato che lo stato siamo noi, è giusto sapere i propri diritti per vivere uniti nella “legalità”; perciò vi invito a proseguire la lettura per ottenere il sapere e la coscienza di ciò che significa essere cittadini di uno stato che è politicamente ritenuto FUORI CONTROLLO. Vi invito a questo “sapere fondamentale” che è il diritto e spero che alla fine di questo testo possiate avere una panoramica estesa per capire i modi per migliorare un domani che non esiste. Non dimentichiamo che, essendo un popolo democratico, sta a noi decidere chi far salire al parlamento e prendere la nave in mano a mare aperto. Ma i politici sono rappresentati dal popolo che li elogia per le loro prospettive. Tutto è diviso in varie politologie, ovvero scienze o discorsi politici di come indirizzare Il bene del prossimo; e qui cari miei, è dove si entra in filosofia. Partiamo dalla filosofia più astratta che si possa trovar in politica, ovvero la Anarchia. Esistono cittadini anarchici, ovvero gente dentro il contesto nazionale che sostiene il pensiero di vivere senza leggi. Prima di tutto vorrei riprendere che dall’alba dei tempi si sostiene che l’anarchia sia un concetto utopistico (significa qualcosa fuori luogo) per cause di ordine pubblico ove non è concepibile una società senza una base legislativa. L’utopia invece più che proporre un progetto politico esprime un’esigenza, gli strumenti per la cui realizzazione restano spesso confusi, ma che tende alla soluzione radicale di tutti i problemi che affliggono il suo tempo. Non a caso la parola “legge” significa legalità, ovvero unione. Ad oggi giorno ciò è filosoficamente logico ma pensando ai diritti umani, penso che l’anarchia sia solo un sintomo di ciò che siano le politologie rivoluzionarie. L’anarchico è colui che ha una vasta sete di giustizia e dissentisce a tal punto da voler distruggere tutto l’apparato sociale piuttosto che politico. Perciò l’unica forma di progresso è la rivoluzione. ALIENAZIONE: nella filosofia di Marx questo concetto significa che i nostri prodotti, la nostra attività produttiva e i nostri rapporti sociali sono sottomessi ad un potere alieno, cioè a noi estraneo, come il capitale privato e lo Stato. ATTENZIONE!!! Ho appena nominato il padre del comunismo! Probabilmente vi sarete già fatta l’idea che questo testo possa essere di stampo comunista o socialista. Intanto queste politologie hanno reso la repubblica. Il marxismo secondo me è pura utopia, in primis perché il nostro codice civile ammette la proprietà privata tramite le successioni e le obbligazioni. Perciò solamente da questo punto di vista, il marxismo totalitario nella repubblica italiana risulterebbe insensato. Ma Karl Marx ha lasciato la filosofia del popolo unito sotto una prospettiva e aveva analizzato in fondo quello che poi furono gli esiti delle rivoluzioni industriali. Non a caso oggi si patisce il precariato e tante altre forme di ingiustizia economico sociale (inflazione, disoccupazione, sfruttamento, fallimento, sciopero ecc…); e non a caso ci si rivolge a Marx. In fin dei conti il testo è totalmente apolitico perciò non si appoggia direttamente alle idee dei partiti politici, piuttosto dà idee per la politica in se. Magari il testo potrebbe essere neo marxista?! Da non dimenticare la classica e vecchia dualità del fascista vs comunista e pensare che fino agli anni 90 c’erano tanti altri partiti oramai estinti o fusi in un solo partito (per chi non lo sapesse il Partito Democratico nacque fondendo il partito comunista italiano, partito socialista italiano, radicali e tant’altri riducendo il numero di partiti). Una cosa che è rimasta a livello politico è il nazionalismo generico. Dove ognuno di noi ha la propria visione dell’Italia senza neanche tener conto a tante clausole internazionali. Orwell diagnosticò il nazionalismo persino nel calcio vedendo plasmare l’odio idealistico nazionale fra le squadre (come politici) e i tifosi (come i sostenitori)iv. Egli definì il nazionalismo come: «l’abitudine di identificarsi in una unica nazione o in unica entità, collocandola al di là del bene e del male e non riconoscendo altro dovere se non quello di promuoverne gli interessi. Il nazionalismo non è da confondere col patriottismo».v Secondo il “Pensare Altrimenti” di Diego Fusaro (2017) vengono espresse due dinamiche del dissenso politico, ovvero il rivoluzionario ed il riformista<<In queste due diverse intensità, si profila una differenza quantitativa che tende a farsi anche qualitativa. Il primo tipo di dissenso, proprio del riformista e del disobbediente, può anche dirsi di partecipazione, giacché non rigetta in toto l’ordinamento, ma vuole partecipare al suo perfezionamento. Tipico del rivoluzionario e del ribelle, il secondo, per via della sua intensità massima, è inquadrabile come dissenso di secessione, in quanto respinge non singoli aspetti, ma il fondamento stesso dell’ordinamento vigente. Il dissenso di partecipazione si pone come riformista. Quello di secessione si configura, invece, come rivoluzionario. Se il primo avanza proposte emendative e integrative, il secondo prospetta un’incondizionata rottura dell’ordine vigente nella sua interezza. >>vi Ottenere la rivoluzione significherebbe unire tutti quanti sotto una scuola di pensiero. Siamo tutti d’accordo nel voler distruggere la legge, la costituzione e tutto il nostro apparato giurisprudenziale? Ma prima di asserire a codeste politologie, siamo sicuri di cosa stiamo parlando? O siamo solo presi dalla tirannia? Seppure pensiamo che i nostri politici sono pubblicamente percepiti come tiranni sottomessi all’ordine dominante. Eppure li abbiamo messi noi alle poltrone, pur non votandoli ma consentendo le loro cariche fino ad ora. Tutti abbiamo un pensiero politico diverso in base alle esperienze di vita e d’intelletto, uno può parlarti di come l’euro sia stata una truffa mentre un altro parla di diminuire gli oneri da pagare su varie transazioni, oppure te ne parla la stessa persona portando una tesi politica abbastanza contrastante che ciò che sostiene possa sembrare utopia a causa della scarsa dialettica. Il termine dialettica significa dal greco “l’arte dell’argomentare” e nella storia della filosofia (amore del proprio sapere) ha contributo a strutturare i processi cognitivi e razionali di ciò che siano le vaste scuole di pensiero della natura umana. Un grande esempio è la formula del filosofo Friedrich Hegel che stabilì: tesi + anti-tesi = sintesi. Proseguendo sulla filosofia, si ritorna a Marx (quest’ultimo un post-hegeliano) e il suo concetto di materialismo dialettico ovvero un mezzo per identificare i motivi sociali di una crisi, ad esempio: si ha una lotta di classe quando esisterà il proletariato a cause delle sue condizioni date da ecc…..Non a caso il processo legislativo della discussione di una legge fra le camere si chiama bicameralismo dialettico date le fasi di opposizioni fra partiti e consultazione costante delle leggi per poi poter emanare una sintesi ovvero il prodotto della discussione (tutto ciò si chiama iter legislativo). Oppure quando il senato deve confrontarsi con la corte costituzionale per analizzare la legittimità delle leggi, anch’essa è una forma di sintesi dialettica. Effettivamente sembra che nel corso degli anni i cittadini si siano arresi al senso politico lasciando fare agli “esperti” non avendo capito che i politici sono tutti i cittadini che guardano le leggi e ne fanno giudizio ed uso. Si usa molto spesso la dicotomia governanti-governati, ma la dinamica più specifica è eletti-elettori date le dimensioni democratiche. Gli eletti sono al potere in mano del popolo e pensano per quest’ultimo. Se il popolo non è d’accordo con le idee degli eletti, ha il diritto di sciopero o altri vari strumenti da usare contro una politica non condivisa. Dovrei concludere questo paragrafo incolpando l’indifferentismo politico? Sarei troppo materialistico ma è pure vero che la gente non ha idea dei propri diritti e né come chiamarseli. polèmica s. f. [femm. sostantivato dell’agg. polemico]. – Controversia, piuttosto vivace, su argomenti letterarî, scientifici, filosofici, politici, ecc., sostenuta per lo più attraverso una serie di articoli o di altri scritti tra persone che hanno diversità di vedute. Gli antichi Greci democratici sostenevano che fosse la polemica a generare la politica grazie all’incentivo verso un dibattito dove bisognava trovare una soluzione al contrasto creato. Si ritorna al materialismo dialettico come matrice del pensiero politico per elaborare le varie scuole di pensiero etico. Ognuno di noi ha tanta polemica verso la propria gente, lo stato, il governo, l’economia, la scienza, l’arte ecc… ma è la società che ci rende partecipe di tutto il grande dibattito in cui ci si scontra quotidianamente ma senza concludere nulla; anzi una sintesi si troverà alla fine di un dibattito con un amico ma la si conclude fra le due parti e si stabilisce una sola tesi da confrontare con tutti gli altri; e così è la dialettica su base polemica. Che io possa esprimere liberamente ciò che ho appena proferito, mi tocca di diritto grazie alla costituzione stessa: Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’ autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Anche quest’ultimo articolo ha una essenziale importanza nel figurare la società per com’è. Prendiamo ad esempio le fake news, siamo liberi di esprimerci ma fino ad un certo limite. Infatti c’è in ballo il “buon costume” della civiltà. Cos’è oramai il buon costume? Abbiamo tutti Il verso di protrarre il buon costume della società? Ma a quale buon costume ci si riferisce? Dovremmo denunciare a massa il proprio senso di buon costume perché si è ufficialmente perso. Essendo in uno stato con una repubblica (quest’ultima significherebbe avere un parlamento che svolge le funzioni legislativi per permanere lo sviluppo in nome di tutti i cittadini che la devono sostenere perché solo essa garantisce i diritti dei modi di vivere) è compito libero dei cittadini stabilire chi posizionare nelle camere per svolgere la politica ma quest’ultima ha bisogno delle basi economiche per garantirne la costanza per lo stato e la sua produzione. Ma se si vota o meno il potere è in mano al popolo, vedremo le varie funzioni a seguire. L’italienazione determina ciò che è il disagio sociale instauratosi su tutta la penisola da tanti anni a questa parte. Ancora oggi non si conoscono le cause di tutto questo disagio. Sarà la corruzione? La mafia? I poteri alti? Il popolo stesso? Beh il popolo c’entra quasi sempre, non a caso studiamo la rivoluzione francese e del demos che si fa giustizia contro il caos del despota, oppure le vicende di Socrate 1 giustiziato dal demos per il suo modo di vedere le cose. Oggi il popolo si lamenta dei propri politici che discutono di idee la quale il popolo non acconsentisce indirettamente. Non esiste uno sportello popolare dove ragionare le idee, piuttosto la gazzetta ufficiale ci consegna i disegni legge belli e pronti da obbedire nel tempo stabilito. Sei d’accordo? Mi dispiace questa è la democrazia, ì legislatori sono stati eletti dal “popolo” perciò non avete modo di lamentarvi durante gli anni di carica. Almeno che non vi rivoltate contro scatenando una guerra civile contro le forze dell’ordine; “intanto questa è la legge”. Siamo arrivati al grande fratello? Il vero punto del concetto di italienazione sta sul fatto che i cittadini italiani sono oramai vittime del proprio governo ma nel contempo non hanno idea di come siano accadute le crisi. Cosa le causano? A parer mio la causa dell’italienazione sta nella disconnessione del pensiero collettivo, ognuno pensa da se, nessuno si confronta o agisce politicamente. Perciò cosa ottenere dai propri pensieri? Nulla. Solamente una società che cammina vagabonda verso un futuro incontrollabile. L’unica cosa tangibile è ormai la sopravvivenza capitalistica. Non c’è neppure religione ad unire i cittadini. Penso che l’unica vera forma di unione sia ancora la legalità; beh lo è in fin dei conti. Se solo ci fossero dei veri e propri mezzi per risolvere democraticamente la questione sociale con un’armonia comune e senza antipatia collettiva. 1 Un paradosso che vorrei anticiparvi è quello che la figura di Scorate si studierà solamente nei licei, in vita mi sono capitati tanti di quei cittadini italiani ignari della filosofia socratica. Tutto questo perché in Italia la filosofia non viene inculcata a tutti. Perché? Ah, per non discutere di tutti quei studenti, o cittadini in generale, che non ricordano affatto gli eventi della rivoluzione francese né della storia in generale. Il concetto di ITALIENAZIONE parte dal sentirsi stranieri nel proprio paese. Non ottenere i propri diritti come si deve, desiderando di essere cittadini di altre nazioni o invidiando le burocrazie di quest’ultime. Stiamo tirando un po’ troppo in filosofia ma è sicuro che tanti cittadini non hanno mai letto la costituzione integralmente, perciò sarà compito mio invitarvi alla lettura per una propedeutica introduttiva verso la legge italiana, grazie per il vostro interesse e buon proseguimento. B. Lo stato siamo noi: autoanalisi costituzionale del cittadino Il costituzionalismo rappresenta una concezione secondo cui la legge non si fonda sull’arbitrio del sovrano assoluto (sciolto, cioè, da qualsiasi forma di controllo), ma su un complesso di norme sia consuetudinarie che scritte contenute in una Costituzione. Per chi non lo sapesse , la costituzione italiana, dal 1947, è composta da 139 articoli, la quale: o Principi fondamentali (artt. 1-12) o PARTE I Diritti e doveri dei cittadini • TITOLO I –Rapporti civili (artt. 13-28) • TITOLO II–Rapporti etico-sociali (artt. 29-34) • TITOLO III –Rapporti economici (artt. 35-47) • TITOLO IV –Rapporti politici (artt. 48-54) o PARTE II Ordinamento della Repubblica • TITOLO I –Il Parlamento ▪ Sezione I–Le Camere (artt. 55-69) ▪ Sezione II –La formazione delle leggi (artt. 70-82) • TITOLO II –Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91) • TITOLO III –Il Governo ▪ Sezione I –Il Consiglio dei Ministri (artt. 92-96) ▪ Sezione II –La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98) ▪ Sezione III –Gli organi ausiliari (artt. 99-100) • TITOLO IV –La Magistratura ▪ Sezione I –Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110) ▪ Sezione II –Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113) • TITOLO V –Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt. 114-133) • TITOLO VI –Garanzie costituzionali ▪ Sezione I –La Corte costituzionale (artt. 134-137) ▪ Sezione II –Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139) o Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII) Questo è l’indice dell’inalienabile libro del nostro diritto nazionale. Perciò il potere dello stato è nelle mani del popolo dal fatto che esso è l’unico fattore che può alimentare la Repubblica Italiana. Per chiarire le idee vorrei spolverare l’enciclopedia Treccani per ottenere le chiavi per comprendere il significato delle parole che proferiamo. Repubblica Dal latino res publica («cosa pubblica», cioè cosa di tutti), questo termine, fino alle soglie dell’età moderna, era usato prevalentemente come sinonimo di Stato… Genericamente, il capo dello Stato repubblicano è eletto o direttamente dal popolo, o indirettamente tramite assemblee rappresentative e mantiene la propria carica per un tempo determinato (a differenza del monarca, che ha una carica ereditaria a vita). Nella repubblica democratica i cittadini sono considerati uguali, senza privilegi di ceto, e le leggi sono espressione della volontà del popolo, che le vota attraverso propri rappresentanti. Treccani, Marzia Ponso - Enciclopedia dei ragazzi (2006) Democrazia Forma di governo che si basa sulla sovranità popolare e garantisce a ogni cittadino la partecipazione in piena uguaglianza all’esercizio del potere pubblico. [Treccani] Giurisprudènza s. f. [dal lat. iurisprudentia, der. di iurisprudens: v. la voce prec.]. – 1. a. In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno, soprattutto nelle espressioni facoltà di giurisprudenza, facoltà di studio universitario, da cui si ottiene la laurea in giurisprudenza. b. Lo svolgimento del diritto, e l’insieme delle leggi, delle istituzioni giuridiche, di un popolo, di una società storica: la giurisprudenza romana; la giurisprudenza dell’età di mezzo; la g. italiana dell’età moderna. 2. a. In senso più tecnico, l’insieme delle pronunce, cioè delle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali di uno stato su questioni determinate; secondo la natura di tali organi e la materia che giudicano, si distingue una: giurisprudenza costituzionale, civile, penale, commerciale, finanziaria, agraria, ecclesiastica, d i diritto pubblico, di diritto internazionale, ecc.; talora con riferimento indiretto agli organi che hanno emesso le decisioni: quale è il pensiero della g. su questa materia?; la g. dominante è nel senso che ..., e sim. b. Anche, l’interpretazione della legge che è contenuta ed espressa nelle sentenze: la g. della Cassazione, della Corte d’appello. [Treccani] Etica In senso ampio, quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento (gr. ἦθος) umano, politico, giuridico o morale; in senso stretto, invece, l’etica va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate. [Treccani] Proseguiamo verso la concezione del Homo sapiens sapiens economicus et politicus. Infine la nostra libertà è limitata dalla legge stessa, perciò essere liberi significa: essere responsabili del proprio senso civile da persona libera o giuridica. Leggete oltre per scoprire quali sono i rapporti politici stabiliti dallo stato, ovvero l’unione dei connazionali italiani: ART. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Quest’ultima legge è la base fondamentale che ogni italiano dovrebbe conoscere come l’ave Maria. È quell’articolo che racchiude tutto il meccanismo del diritto nazionale e della propria dignità. È il cuore di tutta la costituzione. Per chi non conosceva l’articolo 54 della nostra costituzione, vorrei dirvi che non è mai tardi per prendere in mano la speranza di migliorare il futuro invece di lamentarsi sconoscendo i propri diritti e doveri da cittadino che si è. Spero che da ciò abbiate iniziato a comprendere il senso di democrazia e politica. Praticamente il politico non è un mestiere ma si potrebbe definire come una “mansione auto-funzionale dello stato” dove ognuno di noi ha il proprio concetto politico da esporre al prossimo connazionale per migliorare il mondo che ci circonda individualmente. Per estendervi ancora di più il panorama giurisprudenziale (ovvero lo svolgimento delle leggi) vi invito ad imparare a memoria l’articolo 54, ovvero l’ultimo articolo della prima parte della costituzione. Potrei analizzare tutta la costituzione per rivelare tutti i paradossi ma ci vorrebbe un libro a parte. Innanzitutto per chi non lo sapesse, la costituzione non è l’unico libro legislativo, anzi esso è quello che sostiene tutto il resto degli altri libri di leggi e norme che durante gli anni vanno a riformarsi stabilendone i diritti e la giustizia. Non so a cosa state pensando ma potrei asserire nel dire che l’Italia conta meno cittadini di quanti ne fa il censimento perché un gran numero di cittadini non ha idea di cosa significa essere tecnicamente cittadini della Repubblica Italiana. O almeno abbiamo l’idea di come dovrebbero andare le cose ma non sappiamo come bisogna realizzare le idee. Vi introduco il codice civile, approvato dal regnò d’Italia nel 1942, è la base giuridica di diritto pubblico e privato della repubblica italiana. Per darvi un idea partiamo con le disposizioni generali, presenti all’inizio del codice: [Codice Civile] DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO Art. 1. Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; 4) gli usi. Art. 2. Leggi La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Avete inteso? Il codice civile agisce sotto la costituzione e quest’ultima valorizza le norme stabilite nei codici. Pensate che il codice civile è quella serie di leggi che stabiliscono il diritto: del proprio nome; delle persone libere (maggiore età ecc…); della famiglia; delle obbligazioni; del matrimonio; dell’eredità; delle successioni; del lavoro; dei contratti; delle società; delle imprese ecc… Il codice civile comprende ben 2969 articoli che negli anni vanno riformandosi con i decreti e leggi complementari agli ordinamenti giuridici del diritto; e tutto ciò fu premeditato dagli anni ‘40. C’è da dire che il fascismo fu l’ultima forma di governo del regno d’Italia prima della repubblica, perciò i codici italiani noni sono altro che una riforma totale della giurisprudenza del regno d’Italia. Ad esempio in epoca fascista, le norme corporative, erano fonti di diritto costituite da accordi economici collettivi, conclusi nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo; i contratti collettivi di lavoro, relativi ai rapporti di lavoro subordinato stipulati dai sindacati legalmente riconosciuti; le sentenze della magistratura del lavoro; le ordinanze inerenti i rapporti di lavoro emanate dalle corporazioni. L'ordinamento corporativo è stato soppresso dal regio decreto legge 9 agosto 1943, n. 721 e con la repubblica le norme corporative furono rielaborate dal diritto sindacale e dalle obbligazioni in generale. Lo scopo del codice fu quello di de-fascistizzare il regno d’Italia con l’avvento della repubblica. Infatti le proprie fonti del diritto si basano sulle persone libere e giuridiche. Quest’ultima dicotomia sociale è la base della burocrazia italiana. Codice civile LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO I – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA Art. 1. Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. TITOLO II – DELLE PERSONE GIURIDICHE CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 11. Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. A questo punto vi introduco il codice penale, che stabilisce le pene verso i reati commessi contro la legalità delle cose mediante le articolazioni costituzionali della magistratura. Da premettere che i codici non sono altro che le leggi del Regno d’Italia riportate dentro la repubblica, non a caso la costituzione realizza le leggi. Il nostro codice penale proviene dal codice Rocco (nome coniato dal ministro fascista Alfredo Rocco) ovvero l’ultima riforma penale prima della repubblica italiana. Vediamo come hanno dettato la legge penale dinanzi la costituzione: Costituzione Italiana Parte I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I — RAPPORTI CIVILI Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Art. 28. 2 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilitá civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. … Costituzione Italiana Parte II TITOLO IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I–Ordinamento giurisdizionale. Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 2 Questo articolo è importante dal punto di vista legale perché rende giustizia dinanzi a tutti quei reati compiuti dinanzi al popolo e allo stato. In primis perché parliamo di cittadini mantenuti dalle nostre tasse; e in secundis perché il loro lavoro richiede la massima responsabilità dinnanzi la loro posizione sociale e legale. L’unica pecca è che in tempo reale vengono ammesse tante ingiustizie da parte loro e la giustizia sembra essere nulla. … Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. … SEZIONE II–Norme sulla giurisdizione. Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3]3 Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si 3 Per chi è ignaro, questi numeri tra parentesi indicano gli articoli della costituzione relativi alla giurisdizione. Esempio, c.2 indica il senso dato dinanzi al secondo articolo della costituzione. può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2]. E adesso passiamo direttamente al codice penale che stabilisce la serie di norme di diritto: CODICE PENALE LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE TITOLO I – DELLA LEGGE PENALE Art. 1 Reati e pene Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Art. 2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Art. 3. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. Art. 4. Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Art. 5. Ignoranza della legge penale Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. Art.6…...4 Queste prime cinque leggi dimostrano che il cittadino è effettivamente libero se non commette reati contro il suo stato e la stessa cosa vale per gli stranieri sul territorio della repubblica italiana. Penso che tutti sappiano che fine fanno quei cittadini incriminati per un reato per poi essere processati ad una pena in base al delitto; finiscono in un istituto penitenziario, ovvero il carcere, per scontare la pena stabilità dal giudizio della legge. Tecnicamente ogni cittadino che rispetta l’articolo 54 deve sapere che quando agisce lo deve fare in modo “legale” e consapevole di non commettere reato verso la legge. 4 Fino ad ora abbiamo cantato tanti articoli da vari testi legislativi, BRAVI! Vi siete sforzati a capire che , arrivando a leggere fin qui, vi siete già acculturati in diritto, ringraziate la vostra curiosità e spero che possiate iniziare a sapere, come si deve, i vostri diritti. Vi attendono centinaia e centinaia di leggi da sapere, per poi, poter farvene una idea generale per esprimere un vero e proprio giudizio obbiettivo da cittadini che si è! Dovrei pure discutervi dei codici di procedura, ovvero le leggi di come bisogna agire legalmente dinanzi a fenomeni burocratici. Un grande esempio è il codice di procedura penale che è manda, articolo per articolo, tutti i processi per poter agire dinanzi al cospetto penale del cittadino imputato. Quest’ultimo a cui viene data una volpe dinanzi ad un suo reato viene condotto dalla forze dell’ordine dinanzi ad un giudice per poter ricevere una sentenza in nome dello stato. Perciò è qui che abbiamo tutti le procedure dei tribunali, corte d’appello, carceri, ecc… Ancora oggi ci sono casi di gente innocente giustiziata penalmente per reati non commessi; oppure da tante norme paradossali che penalizzano gente eticamente innocente (casi di omicidi di ladri dentro la proprietà…) e tanti altri processi non approfonditi abbastanza per la sentenza. Perciò l’unico modo per migliorare la società è di obbedire alle leggi che ci sono (da più di settant’anni) e magari sviluppare un miglior senso politico e proporre leggi alle camere per cambiare determinate leggi; e ciò si chiama democrazia. Ora passiamo alla domanda successiva… C. Cosa Vuol Dire Essere Cittadino? vota, consuma, paga, produci… Da come ho cercato di spiegare, i cittadini sono coloro che nascono con diritto nel territorio di stato. Sei un cittadino quando per la legge risulti identificabile come esso grazie al diritto di: avere un nome, una residenza, una proprietà, un conto finanziario, votare, donare, comprare, vendere, ereditare, denunciare ecc… ma dopo tutto questo diritto sistematico come mai ancora oggi i cittadini d’Italia si lamentano costantemente per la crisi? Abbiamo uno stato oppure siamo tutti sparpagliati a caso nella penisola italiana? Ciò che penso è che la gente non si è ancora resa potenzialmente conto di essere cittadini di uno stato democratico repubblicano. E perché mi chiedo? Perché effettivamente in certe parti d’Italia non si hanno i mezzi per capirlo. Siamo una massa d’individui perciò in base agli individui che ci circondano possiamo percepire una specie di realtà. Non capita spesso di discutere di voler riformare una determinata legge oppure di ragionare su come cambiare idealisticamente le leggi; piuttosto ci limitiamo a criticare, denigrare, descrivere, fantasticare e a immaginare un mondo politico ma MAI interagire con esso. Ragion per cui la gente non ha idea della politica. Un emerito esempio che potrei fare è il disuso e scarso mezzo della edemocracy, vorrei trarre spunto dal portale della Assemblea Regionale Siciliana: https://www.ars.sicilia.it/e-democracy-partecipa-allattivitaparlamentare. Una splendida idea ma priva dei mezzi effettivi per espandere il potere democratico dagli organi regionali fino al cittadino digitalizzato o meno. Inoltre non penso che esprimere un parere su un decreto significhi agire su di esso e non apre neppure un dibattito politico attivo. Prendiamo un articolo fondamentale della nostra costituzione, ovvero uno dei più importanti Art. 3. [fondamentale] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. A parer mio questo è uno degli articoli più belli e profondi della nostra costituzione ma con la politica di oggi è la legge più paradossale che ci sia. È la legge che definisce la libertà di essere e delle speranze di poter divenire cosa si vuole nei parametri dello stato. Ritengo che questo sia l’articolo più ignorato che rende paradossale tutto il mondo della nostra giurisprudenza. Più avanti vedremo che quest’articolo è un richiamo all’articolo 2 dei diritti umani. Solo a pensare che la maggior parte dei nostri concittadini sconoscono a prescindere l’articolo 54, perché non abbiano mai consultato integralmente la costituzione, già da un indizio sulle cause della politica passiva che soccombe la repubblica stessa. I cittadini effettivamente ignorano la possibilità di poter dire <<le cose non funzionano ed è ora di discuterne una soluzione, e agire, per riottenere tutti i diritti per la nostra dignità umana, senza escludere nessuno!>> Costituzione parte 1 TITOLO I RAPPORTI CIVILI Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. … TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI ART. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. ART. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. ART. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. […] Perciò il potere del popolo non è limitato alle votazioni perché esso ha il compito di interagire costantemente con il governo eletto. Se solo tutti fossimo in sintonia con le azioni politiche, nel senso che si agisce insieme nel proporre iniziative per migliorare la situazione. Infatti se non voti non sei un criminale o un vigliacco (art. 48), stai sempre esprimendo il tuo parere politico e perciò dal momento che abbiamo nuovi parlamentari bisogna mantenere l’opinione pubblica viva tramite l’unione dei pensieri di tutti i cittadini attraverso le vie di mezzo per mediare la politica italiana verso un senso universale della nazione. Ma come avviene la politica? Una esempio chiaro lo otteniamo da un politologo dei tempi della prima repubblica5; Maurice Duverger scrive ne “i partiti politici”vii: <<…la comunità globale è un insieme di piccole comunità di base, legate fra loro da meccanismi coordinatori. Nei partiti moderni questa armatura assume grande importanza, costituisce il quadro generale dell’attività degli aderenti, la forma imposta alla loro solidarietà; determina i meccanismi di selezione dei dirigenti e i poteri di questi; spiega spesso la forza e l’efficienza di alcuni partiti, la debolezza e l’inefficienza di altri.>> (pag.39) <<Un partito non è una comunità ma un insieme di comunità, una riunione di piccoli gruppi sparsi per il paese (sezioni, comitati, associazioni locali ecc.) collegati da istituzioni coordinatrici. >>(pag.52) 5La prima Repubblica va dalla fondazione della costituzione (1948) fino agli 1992 circa (trattato Maastricht Mani Pulite). Questi ultimi eventi hanno segnato la seconda repubblica: Il trattato Maastricht (approfondito più sotto) fu il patto per l’unione europea entrato totalmente in vigore nel 2002, con l’entrata della moneta Euro; e Mani Pulite invece fu un inchiesta anti frode che sradicò il parlamento italiano tanto da radicarsi i partiti odierni, un celebre esempio è l’ascesa Berlusconiana e la nascita del PD dato dalla fusione degli ex partiti di sinistra (quelli indagati) in uno solanto così riducendo le politologie. <<…il concetto di “membro” di un partito coincide con quello di aderente. Da questo si distingue il “simpatizzante”, che si dichiara favorevole alle dottrine del partito e gli arreca a volte il suo appoggio, ma rimane al di fuori della organizzazione e della comunità: il simpatizzante non è un membro del partito in senso proprio.>> (pag. 100) <<Il simpatizzante è più di un elettore e meno di un aderente. Come elettore, egli reca suo consenso al partito, confessa la propria preferenza politica. L’elettore vota nel segreto della cabina e non rivela la sua scelta: la precisione stessa e l’ampiezza delle misure prese a garantire la discrezione dello scrutinio provano l’importanza del fatto. Un elettore che dichiara il suo voto, non è più un semplice elettore, comincia a diventare un simpatizzante. Nello stesso tempo, egli da infatti il via a fenomeni di contagio sociale: la sua confessione reca già di per se un elemento di propaganda; lo avvicina inoltre ad altri simpatizzanti e crea i primi vincoli di una comunità. Non esiste una vera e propria comunità di elettori, giacché essi non si conoscono affatto, ma solamente un gruppo globalmente determinabile e suscettibile di valutazioni statistiche. Vi è invece una comunità dei simpatizzanti, reale anche se spesso embrionale ed elastica.>> (pag.141) Fino ad ora ho cercato di esporre ciò che sia il dovere di avere il senso civico, politico e giuridico del cittadino. Anche se dovrei estendermi fino alla seconda parte della costituzione ovvero la legge sul come è effettivamente formato lo stato e il suo governo, serve solo leggere la costituzione italiana per avere tutte le informazioni. Per farla breve, dopo l’indispensabile articolo 54 prosegue la seconda parte della costituzione con l’articolo 55 che stabilisce la forma del parlamento, per giusta regola ve lo riporto qui sotto… Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I IL PARLAMENTO Sezione I - Le Camere Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. … ART. 60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata 6 se non per legge e soltanto in caso di guerra. ART. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. ART. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra. Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia 6 Sinonimo di “prolungare” colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Tanti cittadini ancora oggi si lamentano dei politici che effettivamente hanno votato e che rappresentano l’Italia; tutto fumo e niente arrosto. C’è chi invita alla disobbedienza civile, ma essa non implica al cambiamento di una legge. Anzi data l’ignoranza totale verso la costituzione (sempre il nostro caro articolo 54) si è solo professata una disobbedienza incivile. Tecnicamente l’unico modo per risolvere determinati buchi burocratici sarebbe cambiare le leggi. Le leggi sono già state introdotte dall’articolo 2 del codice civile grazie all’ordinamento giuridico della costituzione. Adesso vediamo come si forma una legge, grazie sempre alla costituzione: Sezione II - La formazione delle leggi Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Eccoci arrivati a metà strada, avete letto bene quest’ultimo articolo? Il popolo ha il diritto a fare la legge, non a caso si chiama democrazia. In teoria la legge presentata al parlamento verrà discussa dalle camere e poi mandata al nostro presidente della repubblica per essere promulgata 7 . Tutto ciò in giurisprudenza si chiama ITER legislativo. Ogni legge viene inserita nella Gazzetta Ufficiale che raccoglie tutta la serie di leggi approvate per poi metterle in vigore entro i tempi stabiliti (www.gazzettaufficiale.it). Proseguiamo con l’indagine costituzionale… 7 Sinonimo di promozione della legge dentro l’ordinamento delle leggi. Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Perciò basterebbe proporre dei “referendum” (art. 75), petizioni (art. 50) oppure un documento redatto in articoli (art. 71), da presentare al governo con 50.000 firme, da parte delle persone libere e giuridiche, discuterne in parlamento per far sì che diventino leggi e che quest’ultime possano migliorare la società della nazione in cui viviamo. Ma la legge nella nazione italiana è una questione molto complessa. Noi Italiani dobbiamo a più di 100.000 leggi e ognuna di loro viene riformata una volta ogni tanto. La democrazia è un bell’intrigo, nel senso che il potere non è pienamente del popolo ma dei governatori. Ciò viene Indicata come democrazia rappresentativa, ciò significa che i governatori rappresentano Il popolo a modo loro dato che sono stati scelti. Ma la domanda da porre è “il popolo si sente rappresentato?” oppure “quanta gente si sente rappresentata e come?”. Potremmo dirla in breve che la polemica nasce dalla poca rappresentanza del popolo stesso. Infatti un conto è proporre una legge, un conto è avere dei parlamentari incomprensibili. Un testo interessante è “contro la democrazia diretta” di Francesco Pallanteviii, dove esprime la dinamica della democrazia rappresentativa e diretta ma criticandone i resoconti legislativi e sociali: “Oggi siamo soliti considerare istituti di democrazia diretta principalmente il referendum, l’iniziativa legislativa popolare, la petizione, il recall 8 e le elezioni primarie. La loro efficacia varia da ordinamento a ordinamento e, all’interno di questi, da strumento a strumento…” (pag.15) “…Piuttosto, un rinnovato impulso alla partecipazione popolare sembra poter oggi venire dalle tecnologie informatiche, sia pure non (ancora?) in virtú della trasformazione dell’ordinamento giuridico, bensí grazie alla creazione di nuove forme di comunicazione e intervento che si affiancano a quelle tradizionali. Tra gli strumenti odierni, il piú incisivo è senz’altro il referendum: il conferimento del potere decisionale su un determinato argomento direttamente al corpo elettorale, anziché al Parlamento. Solitamente, il quesito riguarda la configurazione dell’ordinamento giuridico: l’introduzione o la rimozione di una norma costituzionale, legislativa o amministrativa. Non è escluso, tuttavia, che possa vertere sull’assunzione di decisioni politiche, com’è avvenuto nel caso della Brexit. A seconda degli ordinamenti, può essere indetto, obbligatoriamente o facoltativamente, su iniziativa di soggetti istituzionali o di una porzione del corpo elettorale. L’esito del voto – talvolta condizionato dal raggiungimento di una soglia di partecipazione minima (quorum) – può avere efficacia vincolante o consultiva. L’effettiva configurazione dell’istituto in un determinato ordinamento rivela quale sia la predisposizione dell’ordinamento stesso verso la democrazia diretta: quand’è maggiormente marcata, il referendum è disciplinato come obbligatorio, utilizzabile a fini sia propositivi sia abrogativi, dotato di efficacia vincolante. Nonostante le apparenti similitudini, negazione del referendum è il plebiscito, la consultazione attraverso cui il popolo è chiamato solo apparentemente a decidere, in realtà a ratificare ex post decisioni già assunte da altri.”(pag.15-16)… … “Nell’esperienza italiana, opera in prospettiva plebiscitaria la trasformazione del referendum costituzionale da strumento oppositivo – utilizzabile quale risorsa di ultima istanza da parte di chi osteggia la riscrittura della Costituzione – in strumento confermativo con cui i fautori della riforma invitano il popolo ad avvalorare quanto già approvato dal Parlamento. Quando è utilizzato in senso propositivo, l’istituto referendario viene a sovrapporsi all’iniziativa legislativa popolare. Lo schema piú diffuso è quello per cui, se il procedimento legislativo attivato dal corpo elettorale tramite la presentazione di una proposta di legge non riceve seguito parlamentare (perché la proposta non viene discussa o viene stravolta), la decisione sulla proposta stessa viene rimessa direttamente al popolo, che potrà approvarla o respingerla – o, ancora, se il Parlamento ha approvato delle modifiche, scegliere tra queste e la formulazione originaria della legge. Cosí configurato, il ricorso agli elettori agisce da stimolo nei confronti del Parlamento: là dove, come in Italia, il referendum propositivo non è previsto, le leggi di Un ulteriore inglesismo spiegato dal Pallante in ibid. pag.: “Particolare forma di petizione è quella che ha per oggetto la proposta, rivolta al corpo elettorale, di rimuovere un eletto dal proprio ufficio prima della scadenza ordinaria del suo mandato (recall). È uno strumento rilevante negli Stati Uniti, dove opera non a livello federale, ma statale – sia pure non in tutti gli Stati.” 8 . iniziativa popolare non vengono, nella grande maggioranza dei casi, neppure messe in discussione, vanificando l’impegno profuso dai proponenti nella raccolta delle firme necessarie a sostenere la proposta. “Ancor meno incisiva è la petizione, la cui ascendenza storica va ricercata nelle suppliche rivolte dai sudditi al sovrano. Esercitando il diritto di petizione, i cittadini possono interrogare una pubblica istituzione per chiedere di approvare provvedimenti o per attirare l’attenzione su tematiche di interesse generale. L’Unione europea configura la petizione come un fondamentale diritto di cittadinanza, ma anche in tale contesto la sua efficacia è limitata dall’assenza di vincoli che vadano oltre l’obbligo di fornire risposte. Nuova vitalità sembra piuttosto venire all’istituto da piattaforme informatiche come Avaaz o Change.org, che promuovono la raccolta di adesioni su temi da sottoporre alla discussione pubblica. Sono strumenti che si collocano a latere degli ordinamenti giuridici, esercitando un’influenza di carattere informale, che può, tuttavia, risultare difficile “da ignorare quando le adesioni in calce a una presa di posizione, a un appello o a una richiesta d’intervento raggiungono cifre a cinque o a sei zeri.”(pag.16-17)… …“Lungi dall’assicurare la partecipazione continua del popolo a tutte le decisioni politiche, le moderne forme di democrazia diretta ne comportano il coinvolgimento occasionale e su specifici oggetti. Presuppongono, a ben vedere, un contesto istituzionale di tipo parlamentare, all’interno del quale operare. È cosí per il referendum abrogativo, che presume il previo esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento. È cosí per la petizione, che, per non cadere nel nulla, necessita di essere presa in considerazione dall’assemblea legislativa. È cosí per il recall, che rimarrebbe privo di significato se prima non si fosse svolta un’elezione. Ed è cosí per le primarie, primo passo di un percorso rivolto alla scelta dei rappresentanti. Sembra fare eccezione il referendum propositivo, sia pure limitatamente all’ipotesi in cui la decisione legislativa sia rimessa direttamente agli elettori, e non anche nel caso in cui la decisione finale sulla proposta spetti al Parlamento. Siamo, in definitiva, al cospetto di strumenti che operano come “correttivi” di sistemi di governo basati su un principio diverso da quello democratico: il principio rappresentativo.”(pag.19)… …“L’avvento, con la democrazia rappresentativa, del suffragio universale reca con sé una complicazione, legata alla nascita dei partiti di massa che organizzano la partecipazione politica di un corpo elettorale divenuto amplissimo. I partiti, nati all’epoca del parlamentarismo rappresentativo a suffragio limitato come piccole accolite di notabili incentrate sulla conoscenza personale tra eletti ed elettori, si trasformano in forze politiche strutturate su relazioni impersonali tra funzionari e iscritti, in cui gli eletti sono piú agevolmente in rapporto con i dirigenti di partito che con gli elettori. Di qui, fin dalla prima metà del Novecento, la polemica contro le forze partitiche di massa, considerate, anziché strumenti di democrazia, macchine elettorali al servizio di singoli individui – i funzionari – tra loro in competizione per l’accaparramento delle cariche pubbliche, mentre gli elettori rimangono relegati in posizione di sudditanza. È una polemica che, una volta messa in circolo, non si sopisce mai completamente, rimanendo a tutt’oggi penetrante.”(pag.30)… …“Nel testo si accenna all’ipotesi, controintuitiva, che gli interventi di semplificazione possano incrementare, anziché ridurre, il numero delle norme.9 La ragione è semplice: l’abrogazione di una legge non equivale alla sua eliminazione dall’ordinamento, perché la legge abrogata continua ad applicarsi ai rapporti venuti in essere durante la sua vigenza (vale a dire, tra la sua entrata in vigore e la sua abrogazione). Ne deriva che, se prima c’era una legge, dopo la sua abrogazione ce ne saranno due: la legge abrogata e la legge abrogatrice.”(pag.4647) Quest’ultima parte sulla legge abrogativa viene chiaramente esplicata nel codice civile: Art. 15 Abrogazione delle leggi Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Quali conclusioni abbiamo? Infin dei conti la democrazia e la repubblica sono ancora in atto ma c’è poca coscienziosità nel capire i motivi della crisi data dai governi recenti. Ma la vera domanda è dove è il popolo? Chi di tutti noi si sia sforzato ad unire altre persone per discutere politicamente delle idee collettive e confrontarle con lo stato? Perciò dovrei pure discutervi del piano micro-demoscopico della giurisprudenza locale. Ad esempio gli statuti speciali delle regioni che sono degli ordinamenti giuridici diversi che agiscono sotto le funzioni costituzionali ma disposte a gestire soggettivamente il territorio, e si chiamano speciali per i fattori geo-politici della regione e della capacità autonoma nel proprio sviluppo economico-sociale. Costituzione Italiana TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI ART. 114 La Repubblica e` costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta` metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princı`pi fissati dalla Costituzione. 9 Dato che l’Italia è uno dei paesi ci più leggi al mondo, contandone circa 100.000 compresi i regio decreti! Roma e` la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. ART. 116 Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ricapitolando, abbiamo lo stato e poi le regioni ma non tutte funzionano alla stessa maniera e perciò ne ottengono una particolare autonomia legislativa. Sotto le regioni abbiamo le province con i propri comuni ed ognuno di essi si autogestisce nei migliori modi a disposizione. ART. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. ART. 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due delibera- zioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di le- gittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Scommetto che in tanti non hanno mai letto il proprio statuto regionale (addirittura oltre Il non aver mai letto integralmente la costituzione). Grazie alla costituzione la democrazia non viene limitata solo nel governo ma siamo anche liberi di gestire collettivamente il proprio territorio circostante. In pratica le situazioni potrebbero già migliorare partendo dai servizi gestiti dal municipio, ma fino ad oggi non abbiamo una gestione efficace, piuttosto ci riferiamo ai patronati quando invece altre nazioni hanno i municipi che funzionano da ufficio di collocamento, gestione dei servizi locali, controlla le imposte (per esempio i Council inglesi) ecc… cose che i nostri enti locali devono ancora realizzare date le clausole tra pubblico e privato10. Per coerenza devo almeno mostrarvi l’ultimo articolo delle disposizioni finali della costituzione, dà un effetto storico come tornare nel passato e ripartire dal ‘48 tra guerra e pace. Disposizioni transitorie e finali XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1º gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovra` essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, addí 27 dicembre 1947 10 -Pubblico: regola i rapporti tra Stato o enti pubblici ed i privati quando i primi agiscono in posizione di supremazia. -Privato: disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme. Qui i soggetti privati si muovono in condizioni di parità Fonte: https://www.tesionline.it/appunti/giurisprudenza/istituzioni-di-diritto-privato/differenza-tra-dirittopubblico-e-diritto-privato/204/7 ENRICO DE NICOLA CONTROFIRMANO Il Presidente dell’Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei ministri ALCIDE DE GASPERI Il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI D. L’Inutile Disagio Sociale Noi e loro; sud e nord; ricchi e poveri; lavoratori e disoccupati; vecchio e giovane; precario e fisso; contratto o in nero; imprenditore e dipendente; diplomato e laureato; Interista o juventino; Rai o Mediaset; governanti e governati; parlamentari e cittadini; borghesia e proletariato; connazionale o extracomunitario; oppressi e oppressori… chi ne ha più ne metta. Queste sono le famose dicotomie ovvero suddivisioni logiche. In psicologia viene studiato Il processo del Noi e Loro come tendenza verso l’identificazione di noi con i propri cari, anche se siamo cittadini dello stesso stato. Purtroppo siamo animali sociali e tendiamo ad essere scettici e aggressivi dinanzi a qualcosa di nuovo o alieno11. L’aggressività dipende dalla variabilità del pericolo riconosciuto dopo aver capito con cosa si ha a che fare. Dobbiamo ancora apprendere che l’unione fa la forza ma ci accontentiamo del piatto di pasta e chi fa da se fa per tre. Per darvi un piccolo grande esempio pratico di come la democrazia sia l’unica chiava per dare rilievo alla nostra società vi rapporto un paio di paragrafi di un libro di psichiatria che contesta vari punti cruciali del nostro stato e dei fattori che generano il disagio sociale. Il libro si intitola Piccolo manuale di Sopravvivenza In Psichiatria ix ed è scritto da due psichiatri professionisti di Torino: Ugo Zamburro e Angela Spalatro; che nel libro ricordano allo psichiatra Franco Basaglia che insieme ad altri seguaci stabilirono la legge 180 che disabilitò i manicomi di tutta Italia per una sanità più umana. Nel libro riscontriamo dibattiti seri come: il post-trauma del lockdown; scarsi finanziamenti per l’ASL; dibattito sui psicofarmaci e la medicina contemporanea… il disagio collettivo che ci porta ad essere psicopatici inconsapevolmente; la massa esclusa è la rivoluzione necessaria per integrare tutti gli essere umani dal punto di vista sociale e psicologico: Per chi non lo sapesse, la parola “Alieno” deriva dal latino “Alienus” (ii declinazione, nominativo) che significa “sconosciuto” o “straniero”. 11 Pagine 113-114 Vorrei richiamare la vostra attenzione su una sentenza della Corte costituzionale molto importante, una sentenza che cambia radicalmente le condizioni di vita di tanti utenti della salute mentale costretti a fare i conti non solo con le proprie sofferenze e con i processi di stigmatizzazione sociale, ma anche con enormi problemi materiali ed economici. L’invalidità, com’è noto, riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche che causano una permanente incapacità lavorativa e viene certificata da una apposita commissione medica dell’ASL. Molti, però, non sanno che a un disabile che ottenga il riconoscimento dell’invalidità fisica o psichica al 100% spetta una pensione mensile d’invalidità, per il 2020, di ben 286,6166 euro. Ho sempre ritenuto questa cifra semplicemente vergognosa e, seguendo come familiare e volontario alcune associazioni impegnate nella salute mentale, ho potuto constatare direttamente quanto questo pseudo-intervento assistenziale sia umiliante e insufficiente per gli utenti. Finalmente la Corte Costituzionale nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, ha stabilito che 286 euro mensili previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità non sufficienti a soddisfare I bisogni primari della vita. È perciò violato l’articolo 38 della costituzione che garantisce gli inabili affermando che <<ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Successivamente il governo Conte, con l’approvazione del Decreto Agosto, ha accolto I rilievi della Corte Costituzionale e ha alzato l’assegno delle pensioni per gli invalidi civili al 100% con più di 18 anni e un reddito annuo non superiore al valore di 8,469,63 euro dagli attuali 286 a 651 euro. In soldoni, da 9,5 euro al giorno si passa a 21,7. Ma a chi dobbiamo questo straordinario risultato? A partiti e sindacati sensibili alle condizioni dei più deboli? A indigenza dei loro assistiti? A grandi intelligenti operatori, psichiatri ed esperti consapevoli dello stato di indigenza dei loro assistiti? A grandi intellettuali e opinion-maker? NO. Semplicemente a una persona, indicata nella sentenza come B.S., affetta da tetraplegia spastica neonatale e costretta a vivere in carrozzella, che il 3 ottobre 2016 ha depositato il Tribunale di Torino, e poi presso la Corte d’Appello-Sezione Lavoro, un ricorso contro l’INPS per contestare la misura delle pensioni di inabilità concessa ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni diciotto nei cui confronti sia accertata una totale inabilità, misura insufficiente per garantire un sostegno adeguati e non più in linea con le esigenze di vita. La Corte d’appello di Torino, presieduta dalla dott.ssa Rita Maria Mancuso che vorrei conoscere e ringraziare, in data 3 giugno 2019 ha intelligentemente disposto l’immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale per una evidente questione di legittimità. Finalmente, il 23 giugno 2020 la Corte costituzionale ha definitivamente stabilito i 286 euro concessi alle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità erano troppo pochi e ha alzato l’assegno delle pensioni per gli invalidi civili al 100% con più di 18 anni e un reddito annuo non superiore al valore ei 8,469,63 euro dagli attuali 286 euro dagli attuali 286 a 651.>> Mi auguro che, fino a questo punto, abbiate realizzato quanto sia potente la democrazia e di tutte le infinite possibilità di aggiustare il mondo grazie al proprio pensiero politico E. Il significato di nazione oggi Miei cari lettori giunti fin qui, abbiamo stupidamente riscoperto l’acqua calda perché fino ad ora abbiamo parlato dell’ordinamento giuridico della nostra nazione. Per chi non lo sapesse dal 1957 furono stabiliti i trattati di funzionamento dell’Unione europea, per gestire i mercati interni, e nel 1992 fu concordato il trattato Maastricht che stabilì gli accordi con quello che fu 10 anni dopo l’Unione Europea . I trattati vanno a riformarsi nel corso degli anni aggiornando le disposizioni giuridiche dell’Unione. Perciò l’Italia dipende non da se stessa ma dall’unione europea. Giustamente esiste pure la gazzetta ufficiale europea con le sue leggi e norme per le nazioni da dover rispettare. Da cittadino a nazione è un attimo, i nostri parlamentari ci rappresentano dentro e fuori la nazione, perciò tutto dipende effettivamente da quale politica sosteniamo e a chi abbiamo dato fiducia nel rappresentare noi e il bene comune. Vediamo cosa c’è scritto nel trattato UE… TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli de l’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento de l’Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede ala Comunità europea. Articolo 2 L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, del’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Articolo 3 1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controli ale frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione dela crimi nalità e la lotta contro quest’ultima. 3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile del’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livelo di tutela e di miglioramento della qualità del’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza de la sua diversità culturale e linguistica e vigila su la salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, al’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati. Perciò oltre la costituzione ci sono altre fonti di diritto fondamentale che non si possono IGNORARE. I trattati UE sono la base per il cittadino europeo, siamo liberi di interagire con le altre nazioni e possiamo effettivamente interagire con esse più che mai ma si torna sempre al discorso che i cittadini sono ignari di tutto ciò. Adesso ritorniamo nel recinto legislativo italiano: CODICE PENALE Art. 693. Rifiuto di monete aventi corso legale Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30. Questo articolo penalizza chi si rifiuta di pagare con l’Euro perché è la moneta stabilità dalle leggi concordate. Tanti cittadini italiani disapprovono l’unione europea e specialmente la sua legge monetaria stabilità dal trattato Maastricht a causa della valuta persa dalla Lira italiana. Ma non siamo qui per dibattere sul destino dell’economia ma della politica in generale, infatti l’unione europea si è stabilita “a sorpresa”; i cittadini si sono ritrovati a convertire il vecchio conio (Lira Italiana) con il nuovo (Euro) patendo le emergenti dinamiche di mercato di quell’epoca a oggi. Così abbiamo il nostro primo intreccio tra Repubblica e Unione Europea affiliata alla Banca Centrale Europea. Inoltre basta uscire per strada per rendersi conto delle norme stradali, ambientali, edili concordati con l’unione europea nel rendere ciò che è la nostra civiltà nella sua costanza sociale dentro l’UE. Ma non dimentichiamoci della quella fascia di diritto civile fondamentale, ovvero quella dei Diritti Umani. I Diritti Umani sono i diritti inalienabili dell’uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova. I Diritti Umani, difatti, altro non sono che l’insieme dei diritti fondamentali dell’essere umano. Furono stabiliti il 10 dicembre del 1948 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; quest’ultima è una organizzazione intergovernativa, formatasi nel 1945 per prevenire future guerre e permanere la pace nel globo. Le dichiarazioni dei diritti umani valgono ovunque e traspariscono sullo spettro degli ordinamenti giuridici delle proprie nazioni: Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Metaforicamente viviamo in un insieme di recinti, come gli insiemi di Eulero-Venn, x ma si ottengono diritti in base alla bandiera che ti rappresenta. Purtroppo è oggettivo dire che nascere nel Regno Unito renderà una vita diversa dal nascere in Italia o in qualsiasi altro paese al mondo. Ogni nazione tutela se stessa nel rendere un mondo libero ma ognuno è libero nei parametri della propria legge umanitaria ad obbedire. Perciò è compito dello stato bilanciare libertà e giustizia e quando questa bilancia si scompensa la società prosegue verso la decomposizione della civiltà. Infin dei conti lo scopo di questo manifesto è quello di rivestire la gente nei panni del cittadino. Anche nella criminalità collettiva rimaniamo cittadini da penalizzare affinché vige una legge che stabilisce le attitudini dall’individuo alla massa nazionale. Spero che vi siate fatti un quadro generale e di aver capito cosa significhi essere cittadino della repubblica italiana e del mondo intero. Che la gente cominci a capire le proprie esigenze per migliorare se stessi e tutti mediante la dimensione astratta dell’arte politica. F. A proposito di guerra! Ora tanto per darvi una idea generale menzionerò tutti gli articoli della costituzione che hanno a che fare con la guerra: Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 52. La difesa della Patria e` sacro dovere del cittadino. Il servizio militare e` obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne´ l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.12 Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88]. La durata di ciascuna Camera non puo` essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [87] e conferiscono al Governo i poteri necessari. Art. 87. Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e rappresenta l’unita` nazionale. Puo` inviare messaggi alle Camere [74]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71]. Promulga le leggi [73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104]. Puo` concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. 12 La sospensione del servizio militare https://www.laleggepertutti.it/544859_articolo-52-costituzione-spiegazione-e-commento Come noto, il servizio militare non è più obbligatorio, ma su base volontaria e professionale. La legge però non lo ha definitivamente «abrogato» bensì soltanto «sospeso». Questa scelta terminologica non è casuale: se infatti è vero che la difesa della Patria è un dovere inderogabile, nessuna legge può sopprimerlo; diversamente dovrebbe essere dichiarata incostituzionale. La leva è quindi un obbligo derogabile, a seconda delle scelte operate dal legislatore, ma non eliminabile radicalmente dal nostro ordinamento (a meno di modificare l’articolo 52 della Costituzione). ART. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. ART. 111 13 […] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pro- nunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Altre giurisdizioni sulla guerra si trovano specialmente nel codice penale. Farò un copia e incolla di tutto il capo sulle pene dinanzi alle dinamiche del disagio dinanzi allo stato di fronte a tendenze belliche tanto per farvi risparmiare il tempo di cercarle e scoprirle, leggete attentamente: Codice Penale LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INTERNAZIONALE DELLO STATO Art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche. Art. 242. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte. Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso 13 penultimo comma dell’articolo già citato sopra nella spiegazione del codice penale. il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana. Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti. Art. 243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo. (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.14* Art. 244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni. Art. 245. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa. Art. 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, 14 Inserirò un asterisco (*) per ogni volta che la legge esprime i sensi nulli sulla pena di morte al cospetto del decreto legge 224/1944. Inoltre qui abbiamo un classico esempio di doppia legge: abrogata e abrogante; ovvero l’articolo del codice che ancora oggi riferisce la legge per come fu concordata con la Repubblica (proveniente dal codice Rocco del regno d’Italia) ma nel contempo abbiamo il contrasto date dalle postume decisioni decretate. Questo decreto ha stabilito i sensi costituzionali dell’articolo 27 già citato sopra in B. con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa. Art. 247. Favoreggiamento bellico Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte. Art. 248. Somministrazione al nemico di provvigioni Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero. Art. 249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero. Art. 250. Commercio col nemico Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032. Art. 251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032. Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura. Art. 252. Frode in forniture in tempo di guerra Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065. Art. 253. Distruzione o sabotaggio di opere militari Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena di morte*: 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Art. 254. Agevolazione colposa Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena di morte* se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Art. 256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale. Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. Si applica la pena di morte* se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Art. 257. Spionaggio politico o militare Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica la pena di morte*: 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Art. 258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. Si applica la pena di morte* se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Art. 259. Agevolazione colposa Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. Art. 260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258; 3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica(1) . (1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119. Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte*. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso. Art. 262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte*. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso. Art. 263. Utilizzazione dei segreti di Stato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte*. Art. 264. Infedeltà in affari di Stato Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni. Art. 265. Disfattismo politico Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena è non inferiore a quindici anni: 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico. Art. 266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata. Art. 267. Disfattismo economico Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni. La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico. Art. 268. Parificazione degli Stati alleati Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano. Art. 269(1) ART. 269. omissione15 Art. 270. Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. 15 L’articolo che recitava: “Attività antinazionale del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è pun ito con la reclusione non inferiore a cinque anni.” è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. Art. 270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico(1) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore. Art. 270-bis.1. Circostanze aggravanti e attenuanti (1). Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Art. 270-ter. Assistenza agli associati (1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. (1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore. Art. 270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (1). (1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. (2) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore. Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1) (2) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. (2) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comport pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore. Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (3) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies(1). Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. (2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. (3) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore. Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153. Art. 270-quinquies.2 . Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153. Art. 270sexies. Condotte con finalità di terrorismo 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Art. 270-septies. Confisca (1) Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 28 luglio 2016, n. 153. Art. 271. Associazioni antinazionali (1) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Art. 272. Omissione16 Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (1) Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni. Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni. (1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Art. 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (1) Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero. (1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Art. 275. Omissione17 L’articolo che recitava: “Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cin que anni. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti” è stato abrogato dall'art. 12 delle L. 24 febbraio 2006, n. 85. 16 L’articolo che recitava: “Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubblich e insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.” è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205. 17 Benvenuti alla (nuova, per chi non sapeva) conoscenza delle giurisdizioni sulla guerra. Quest’ultima esisterà sempre (per quello che sappiamo dalle svariate testimonianze storiche dell’essere umano) e dato che non conviene al cospetto del progresso civile ed economico bisogna avere delle leggi che contrastano tale deviazione. Logico no? Chi vorrebbe mai mettere in pericolo la quiete e la pace? Anzi, come mantenere la pace in modo costante? Tecnicamente, basta obbedire alle norme civili che continuano a legare armoniosamente la comunità nella quale ciascun individuo si attiene al generico buon costume (da non trasgredire In base agli standard concettuali). Proseguiamo con l’elenco delle leggi penali su atti bellici o trasgressivi dinanzi lo stato: Codice Penale LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO Art. 283. Attentato contro la costituzione dello Stato Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Art. 284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte*. Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte. L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito. Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte*. Art. 286. Guerra civile Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte*. Art. 287. Usurpazione di potere politico o di comando militare Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte*. Art. 288. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare. Art. 289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. … Art. 304. Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati. Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Art. 307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (2) continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. (3) (1) Le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438. (2) Le parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5-ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438. (3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6. Art. 308. Cospirazione: casi di non punibilità Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione; 2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita. Art. 309. Banda armata: casi di non punibilità Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda; 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata. Art. 310. Tempo di guerra Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita. Art. 311. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Non voglio trarre conclusioni o previsioni ma percepisco una alta probabilità che possa entrare in processione l’articolo 310 che causano le delimitazioni del tempo di guerra pur stabilendo un “periodo di imminente pericolo di guerra”. L’avvenimento di una situazione del genere porterebbe allo scioglimento delle camere (Costituzione Art. 78; 87; 111) attivando una parte della giurisdizione del Tribunale Militare. Ma tutto ciò dipende dall’articolo (311) è la sintesi penale che esprime una interpretazione del delitto in se; sembra banale ma significa che il giudizio penale può variare dal punto di vista morale di fronte al reato. Ora mi chiedo quali siano le basi per indicare la leggerezza di uno degli ordinamenti giuridici sulle pene che ho elencato fino ad ora. Vediamo cosa hanno da dire i trattati del funzionamento dell’Unione europea (ovvero gli ex Trattati della Comunità Europea del 1958): Articolo 343 (ex articolo 291 del TCE) L’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti. Articolo 344 (ex articolo 292 del TCE) Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso. Articolo 345 (ex articolo 295 del TCE) I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Articolo 346 (ex articolo 296 del TCE) 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b). Articolo 347 (ex articolo 297 del TCE) Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 348 (ex articolo 298 del TCE) Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 346 e 347 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dai trattati. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 346 e 347. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse. Possiamo assicurarci che l’unione europea Concludo questo capitolo sulla guerra volendo dire che bisogna essere coscienziosi e non ignari del proprio diritto la giustizia delle cose interpretate per TUTTI! Ignorare la conoscenza della legge è un reato gravissimo perché si è sprovvisti di senso civile commettendo le cose più illecite che rovinano la vita di tutti. Un altra considerazione sarebbe quella di essere pro o contro alla guerra. Sarebbe tollerabile restaurare la leva obbligatoria per reinserire la vecchia forma di disciplina militare? Quale capitale culturale consegnerebbe? Sarebbe Il momento di tornare alle frontiere a sacrificarsi per la patria? Ciò indicherebbe un Indirizzamento del capitale umano della società ad uno scopo nazionale… Parte 2 Homo Economicus A. Concetti Chiave Di Economia Capitalistica ~Economia Complesso delle risorse (terre, materie prime, energie naturali, impianti, denaro, capacità produttiva) e delle attività rivolte alla loro utilizzazione, di una regione, uno Stato, un continente, il mondo intero. Anche uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere il massimo vantaggio a parità di sacrificio o lo stesso risultato con il minimo dispendio. Business + Lavoro + Soldi = Economia Profitto = Guadagno dato dal plusvalore (valore aggiunto nel prezzo) per recuperare le spese per rigenerare i capitali di produzione e ottenere una somma di capitale finanziario che non è destinato alle spese. Il capitalismo non è una forma di governo ma il modo in cui gli essere umani rendono possibile l’acquisto o la produzione di qualsiasi affare. Conviene investire su una propria attività solo se i capitali permettono un profitto. Compriamo grazie ai soldi che ci rimangono in tasca. Comprare significa vivere e viceversa. Vuoi una macchina? Vedi prima di produrre un veicolo di qualsiasi tipo per poi valutarne il prezzo da mettere in mercato, potendone trarne un profitto maggiore per poter riprodurre oppure investire su un nuovo capitale. ~Capitale In economia, il termine ha più significati: il valore in denaro di beni; i beni stessi in cui il denaro è investito o, più comunemente, l’insieme dei beni destinati a impieghi produttivi per ottenere nuova produzione. L’espressione beni capitali (in contrapposto a beni di consumo) indica i beni impiegati in atti di produzione, da cui si attende la reintegrazione del valore investito con un profitto. Il capitale è detto morto, quando l’investimento non dà frutto. In ragioneria, c. indica un fondo astratto di valori e anche il valore capitalizzato di redditi futuri. [Treccani] L’INDUSTRIA è, in senso generico, l’attività dell’uomo diretta alla produzione di beni e servizi; nel linguaggio economico, in particolare, si chiama industria l’attività produttiva del settore secondario dell’economia, che si differenzia quindi dalla produzione agricola, o settore primario, e dalle attività commerciali e di servizi, o settore terziario. [Treccani] Cosa vuol dire capitale? A questo punto, significa avere i requisiti per poter realizzare la qualsiasi cosa. Come elencato sopra, bisogna avere un capitale finanziario per poter acquistare i capitali reali, ovvero i beni che servono per produrre il prodotto finale, da cui la vendita nel mercato trae un capitale finanziario e si torna da capo=… …Capitale… Infine la produzione non accade a caso, serve un capitale reale processato da un capitale umano (ovvero la quantità di forza lavoro) efficace per la produzione di un bene da vendere e ottenerne il profitto dal plus valore determinato dal prezzo. B. Cenno introduttivo di Diritto Commerciale Per farla breve, siamo uno stato che deve sostentarsi con i propri mezzi autonomi, perciò: Costituzione Italiana TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la liberta` di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e` stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi. … Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita` contributiva. Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita` [119]. Quest’ultimo è la base sul diritto economico e di come tutti noi dobbiamo contribuire alle tasse per sostenere alle spese nazionali. Ma c’eri paradossi si hanno dal contrasto dell’articolo 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” Ma di cosa stiamo parlando? Ma avete idea di cosa fate quando prestate soldi, comprate qualcosa, pagate qualcuno, ricevi una donazione oppure chiedere una retribuzione? In sensi di legge tutto ciò viene chiamato obbligazione ovvero ogni azione compiuta dal cittadino nel concordarsi economicamente con un prossimo, ma queste azioni sono determinate dalle legge. Rituffiamoci nel codice civile: CODICE CIVILE LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO I – DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1173. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore. Art. 1175. Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Perciò abbiamo due controparti: il debitore e il creditore. In primis il cittadino e lo stato; poi datore e prestatore; venditore e consumatore e così via…Ognuno con le proprie responsabilità dinanzi la sua parte e dovere al cospetto dell’altro interessato. Il codice civile dispone tutte le varie obbligazioni e le sue dinamiche per il loro adempimento; andiamo dritto al sodo: TITOLO II – DEI CONTRATTI IN GENERALE CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1321. Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art. 1322. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (1). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. (1) L’espressione: “e dalle norme corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n.721 Art. 1323. Norme regolatrici dei contratti. Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo. CAPO II – DEI REQUESITI DEL CONTRATTO Art. 1325. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. SEZIONE IV – Della forma del contratto Art. 1350. Atti che devono farsi per iscritto. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge. CAPO IV – DELL’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1362. Intenzione dei contraenti. Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Art. 1363. Interpretazione complessiva delle clausole. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto. TITOLO III – DEI SINGOLI CONTRATTI CAPO I – DELLA VENDITA SEZIONE I – Disposizioni generali Art. 1470. Nozione. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. C. Analisi del super-mercato Quotidianamente andiamo al supermercato per comprare (mediante le obbligazioni) i nostri beni necessari per la nostra attività di sopravvivenza nella società. Per comprare il nostro mangiare avremmo bisogno di un capitale finanziario perché l’azienda, che ci sta vendendo i prodotti, si è finanziata con una base monetaria. Perciò una volta che entriamo nel supermercato con il capitale finanziario andiamo a spendere i soldi in base al nostro potere d’acquisto individuale. Quando gironzoliamo per il supermercato vediamo per i scaffali tanti marchi e tanti prezzi; e nonostante la vasta quantità di prodotti non compreremo mai tutti gli articoli a disposizione. Perché? La dimensione dell’economia si basa sulle dinamiche della domanda e offerta. La domanda siamo noi che andiamo a comprare un determinato bene o servizio; l’offerta è il supermercato che ci dispone del bene richiesto. Il punto d’incontro fra questi due fattori è il prodotto perché l’esistenza di esso porta lo scopo e il fine di entrambe le parti solo che l’offerta ha bisogno del capitale per poter riprodurre il bene offerto e la domanda serve per mantenere la costante produzione del bene mediante l’affare; queste dinamiche determinano il mercato e la la concorrenza per l’offerta nel conquistare il numero sufficiente di domanda per il capitale di produzione del supermercato stesso. In tutto ciò paghiamo le tasse per far sì che sia lecito e possibile nei sensi dello stato. Ora, prima che noi entrassimo nel supermercato a fare compere, quei scaffali venivano riempiti per l’ennesima volta purché effettivamente ci siano i capitali reali da vendere nell’azienda. Il capitale reale è il materiale tangibile che permette di produrre. Nel caso del supermercato aziendale, il prodotto è il denaro e non ciò che vendono, nel senso che i prodotti sono già in possesso dell’azienda (non li processano per renderli un prodotto effettivo) ma essa campa grazie alle spese di logistica mantenute con il ciclo dei capitali (fino a metterli sugli scaffali) e applicando loro il plus valore. Pensate alla corrente elettrica che giova a mantenere: i prodotti refrigerati, le luci, le casse ecc. oppure pensate agli operai che lavorano affinché gli è garantita la retribuzione. Questo è il capitalismo, ovvero una ruota che non potrà mai più fermarsi affinché esista un profitto ottenuto da esso. Pensate analogamente al ciclo della vita che esiste grazie al sole che si alza ogni giorno per irraggiare la natura dandole le energie per vivere. I capitali reali impliciti sono la i carburanti che giova alla logistica dei trasporti e da carburante per i macchinari ed è un capitale cruciale, ad esempio gli shock petroliferi influenzano i prezzi e le inflazioni di mercato su quello che saranno i costi di produzione. Tornando al nostro super mercato, chi ha messo i prodotti sullo scaffale? I capitali reali vengono processati grazie ai capitali umani, ovvero lo staff del supermercato. Ognuno di noi possiede il proprio capitale umano. Quante lingue parli? Cosa sai fare? Quali sarebbero i tuoi ruoli in una azienda? Dove vorresti investire le tue competenze/capitale? Quanto dovrebbe valere il tuo stipendio per quello che sei/fai? Quali sono le tue qualifiche? Ecc… Perciò il nostro capitale umano è una garanzia per la produzione di una azienda, così loro comprando la forza-lavoro retribuiscono l’individuo. Questa è la economia capitalistica. Riassumendo l’analisi dei supermercati, abbiamo visto che per mantenere il proprio mercato bisogna che il capitale sia costante e che l’offerta possa sempre adempiere alla domanda; affinché si possono coprire tutte le spese capitalistiche come la retribuzione dello staff, le tasse e i prodotti da vendere. Capitale finanziario —> Capitale reale |Capitale umano= Prodotto Mettiamo caso che grazie all’industria 4.0 si possa aumentare la produzione grazie all’efficienza 18 portata dalle macchine che sostituiscono la forza lavoro umana. In questo caso il macchinario è il capitale reale che annulla il capitale umano. La domanda sarebbe “che fine farà il capitale umano?”… una volta che la macchina sostituisse l’uomo, che ruoli avrà quest’ultimo privo di lavoro? Dove investirebbe il suo capitale umano? Quali saranno i settori futuri? Ci sarebbe tanto da dire sul mercato dei capitali umani, in Italia specialmente. Sottopagato? I capitali non permettono una paga soddisfacente… Disoccupato? La domanda di capitale umano è temporaneamente soddisfatta… infine è tutto a causa dei contrasti sul mercato del lavoro. E non solo, ai tempi d’oggi il super mercato ha distrutto i mercati locali, così aprendo dei grandi negozi dove vendere prodotti di varie marche competitive nel produrre ad un prezzo obbiettivo per rendere un super capitale comodo per l’azienda stessa che ha rimpiazzato il mercato generale di un territorio intero. Un grande esempio è il pane, tanti panifici competono con la domanda che si dirige verso ai supermercati; magari perché conviene comprarlo dove fai la spesa, ma ciò implica che l’imprese-panificio potranno avere un calo di domanda perciò dovendo adattarsi alle mutazioni del proprio mercato concorrenziale. Questo implica ad una spietata concorrenza tra capitali date le dinamiche di mercato. Perciò se produci per vendere avrai bisogno della domanda sul mercato del prodotto. Quanti acquisteranno il prodotto per ottenere il capitale? In economia esiste il concetto di concorrenza perfetta, dove ogni unità d’offerta coinciderà con ogni domanda disponibile sul mercato, ogni prodotto ha il suo consumatore oppure ogni disoccupato trova occupazione. Purtroppo è un concetto infinito e impossibile da realizzarsi nel mondo reale. Se il supermercato dispone di una alta domanda le altre unità di offerta sul mercato patiranno un consumo minore dei loro prodotti. 18 Efficienza significa in termini logistici il portare a termine un lavoro nei tempi più brevi possibili. Signori miei, l’ampliamento della domanda verso ai supermercati rende la morte dei capitali delle piccole e medie imprese perché, quest’ultime, non ottenendo profitto per ricapitalizzare la produzione falliscono semplicemente. I supermercati importano prevalentemente i beni vendendoli a prezzi competitivi, invece le piccole e medie imprese si riforniscono dei beni necessari per la produzione ma dovranno acquistare i loro capitali reali al prezzo del supermercato. Le mie conclusioni affrettate vogliono dire che i prezzi dei capitali reali di una impresa dipenderanno dai valori stabiliti in primis dal supermercato. E l’ingrosso? Quest’ultimo oramai ha gli stessi prezzi di un supermercato, o viceversa direi. Nel senso che anche il piccolo imprenditore si rifornisce e consuma al supermercato rendendo quest’ultimo un capitale commercialmente immortale anche sulle vendite a dettaglio. Ho condotto (diciamo) un indagine sui capitali reali delle pizzerie a Catania e debbo dire che i bocconcini di mozzarella fior di latte, distribuite dalla Metro e vari supermercati, provengono dallo stesso produttore tedesco. Eh si, basta andare all’MD e vedere le confezioni di mozzarella da 1kg (8 bocconcini l’una) e vedrete scritto dietro il produttore Milchwerk Jager. Adesso andate alla Lidl e vedrete lo stesso prodotto, confezionato identicamente al precedente con un marchio diverso ma… dietro sta scritto che la produzione è data dalla medesima Milchwerk Jager. Vediamo cosa ha da dire l’azienda stessaxi: Motivato da molte richieste dei clienti dall'Italia, Jäger produce formaggio a pasta filata dal 1980. Questo ci ha reso uno dei primi produttori in Germania a servire questo settore…L'elevata qualità dei nostri prodotti è supportata da continui controlli di laboratorio lungo l'intera catena del valore. A partire dalla selezione delle materie prime fino al prodotto finale finito, questi controlli accompagnano il processo di produzione e garantiscono così una sicurezza impeccabile del prodotto. . Quello che accade veramente è che le risorse primarie (latte, sale, plastica…) vengono comprate dall’azienda per poi sbrigarsi il processo del settore industriale secondario (processi delle risorse primarie ovvero i capitali reali per l’azienda) per poi distribuirle sul mercato. Idem vale per l’ingrosso tedesco Metro. Perciò il Made in Italy tecnicamente scompare e i prezzi non dipendono tutti dalla nazione italiana. Intanto la mozzarella della Milchwerk Jager è squisita, nulla da dire su di essa, ma la cosa che infastidisce è l’assenza della produzione nazionale. Importiamo la mozzarella da un caseificio industriale estero pagandogli le tasse e poi IVAndola successivamente in Italia. E i nostri caseifici? Questo è frutto della famosa globalizzazione… okay, se arriviamo a disprezzare il fatto che capitalisticamente converrebbe produrre la mozzarella in Germania per i bassi costi industriali per poi importare e distribuire i prodotti nel (oramai) supermercato nazionale significa pensare in modo anti liberale e nazionalista. Tutto questo discorso dell’importazione di beni vale anche per altri settori industriali. Se importiamo beni dall’estero è perché conviene. Indagando ancora di più sulla mozzarella ho notato che a inizio 2022 costava 3 euro al kg (8 bocconcini). Quando ci fu l’aumento della benzina aumentò a 4 euro e con lo sciopero dei camionisti il prezzo salì a 5,50 euro. Così tutte le imprese che conosciamo hanno aumentato i prezzi dei loro prodotti. Oggi i prezzi si sono stabiliti a 5 euro al kg perciò vi invito a realizzare il discorso dei capitali inflazionistici. inflazióne s. f. ‒ Aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi, o anche diminuzione progressiva del potere di acquisto (cioè del valore) della moneta inflazionata. Il tasso d’i. esprime la variazione percentuale positiva di un indice dei prezzi (quello più utilizzato è l’indice di prezzi al consumo). Con riferimento alle cause, si distinguono l’i. da domanda, che si verifica quando l’aumento dei prezzi è dovuto a un eccesso di domanda aggregata rispetto all’offerta o prodotto potenziale (discrepanza nota anche come output gap) e i. da costi, che si ha invece quando l’aumento dei prezzi da parte delle imprese è dovuto agli aumenti dei costi di produzione (per es. salari, energia, materie prime importate)? [Treccani] Dall’ottica capitalistica potremmo tranquillamente postulare che con l’aumento dei capitali reali il profitto viene di meno perciò uno è costretto ad aumentare il prezzo del prodotto, date le circostanze, per poi aggiungerne il plus valore per poter ottenere qualche profitto dopo aver calcolato tutte le spese da affrontare. Con l’inflazione bisognerebbe che tutti aumentassero i prezzi in base ai costi di produzione per poi bilanciare il potere d’acquisto. Ma quest’ultimo dipende dalle rendite dei lavoratori; se ad essi non aumentano il salario non saranno capaci di permettersi di acquistare determinate cose, abbassando la domanda dei prodotti delle imprese. Beh che dire? Dopo anni di orgoglio nazionale ora vengo a scrivere tutto ciò rivelando dei punti bui della nostra economia. Il vero problema sarà quando il potere d’acquisto degli imprenditori non potrà più permettersi i capitali reali a causa di esternalità 19 come inflazioni o altri shock economici. Così avvenendo le morti dei capitali. Ho già visto chiudere cinema, fruttivendoli, pizzerie, persino ingrossi minori che hanno avuto a che fare con il caro-luce senza sopravvivere il mese corrente; come dicono certuni: capitalismo Darwiniano. Ma torniamo al nostro codice penale e scopriamo quali sono le dinamiche per preservare l’economia nei casi di trasgressioni dei bilanci del commercio: Codice Penale TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO CAPO I - DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065. Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065. Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni 19 sono fattori esterni da un capitale che influenzano la sua economia. precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. Art. 501-bis. Manovre speculative su merci Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale. La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza. CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Osservando questi reati è impossibile rilevare le cause della crisi date le circostanze economiche dei mercati. Avete mai sentito parlare di globalizzazione? Beh è il concetto di importare beni per convenienza o per motivi oligopolistici (il mercato in mano a pochi venditori) e tant’altro. Un interessante prospettiva viene data da G. Dutfield & U. Suthersanen in Global Intellectual Property Lawxii dove definiscono lo status quo attraverso la globalizzazione della proprietà intellettuale. Le proprietà intellettuali sono tutti quei marchi e brevetti depositate nelle generiche camere di commercio; infatti per mettere un prodotto sul mercato deve essere riconosciuto dallo stato. Il dualismo generale dei processi globalizzanti sono: 1. il globalismo localizzato: ove il territorio locale si adatta o subisce influenze internazionali e transnazionali ma che possano essere relativamente beneficiarie o nocive. Esempi: deforestazioni, uso di risorse, politica estera etc… 2. il localismo globalizzato: ove un fenomeno locale viene reso globale. Esempi: la lingua anglosassone, mercato della Coca Cola, leggi di copyright internazionali, etc… Questi due fenomeni regnano sulle dinamiche di welfare globali ma potremmo asserire che molti accadimenti di globalizzazione abbiano trasgredito molte frequenze di autonomie locali privando ai territori una base di sostentamento indipendente. Avremmo forse bisogno di una nuova rivoluzione industriale ove si selezionano i capitali essenziali per una produzione locale semi-industriale che non contrasti i capitali dei propri settori terziari appartenenti alla produzione nazionale? Con questa domanda intendo dire sulla vicina stagflazione data dalle esternalità negative che stanno letteralmente uccidendo silenziosamente l’economia “impresaria”. Ma se ci si ferma a pensare la Coca Cola, parliamo di un offerta con una domanda presente su tutto il mercato su scala planetaria;, un marchio registrato che vende ovunque. Arricchiamo il vostro vocabolario di nuovi concetti appena evidenziati: Welfare o Benessere: Ramo dell’economia che studia la possibilità di stime dirette a valutare il b. collettivo. Ha per oggetto sia considerazioni teoriche sulla comparazione tra diversi sistemi economici in tema di b., sia valutazioni orientate alle politiche pubbliche per stimarne gli effetti sul b. della collettività. Sotto il profilo tecnico, l’economia del b. si è sviluppata entro la teoria dell’equilibrioeconomico generale, che studia modelli matematici rappresentativi di economie di mercato perfettamente concorrenziali, dove gli agenti economici non possono influire sui prezzi di mercato. [Treccani] Stagflazione Fase del ciclo economico caratterizzata 20 da stagnazione e inflazione ; detta anche inflazione recessiva. Il rallentamento Situazione di un’economia che soffre contemporaneamente di un’elevata inflazione e di una crescita bassa o nulla ( stagnazione) del prodotto. [Treccani] 20 del ritmo di espansione dell’attività produttiva, accompagnato da inflazione, quando non da accelerazione del tasso d’inflazione, ha caratterizzato alcune economie occidentali all’inizio degli anni 1970. [Treccani] esternalità In economia, gli effetti (detti anche effetti esterni o economia esterna) che l’attività di un’unità economica (individuo, impresa ecc.) esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla produzione o sul benessere di altre unità. [Treccani] Ma da dove nasce l’economia di un paese? Dalla impresa che produce e acquisisce un capitale finanziario per poter ricapitalizzare la produzione contribuendo alle imposte statali. Nel contempo una impresa retribuisce i suoi prestatori di lavoro facendo ottenere a loro pure un capitale di profitto che sarà successivamente investito in prodotti provenienti da altre imprese e così via. Bisogna saper investire bene però. Torniamo al nostro codice civile e ripassiamo ciò che ho appena proferito: CODICE CIVILE TITOLO II – DEL LAVORO NELL’ IMPRESA CAPO I –DELL’ IMPRESA IN GENERALE SEZIONE I – Dell’imprenditore Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. SEZIONE II – Dei collaboratori dell’imprenditore Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Art. 2095. Categorie dei prestatori di lavoro. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. § 2 - Dei diritti e degli obblighi delle parti Art. 2099. Retribuzione. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. Art. 2100. Obbligatorietà del cottimo. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Tutta la forza lavoro deve essere retribuita in un modo o nell’altro. Con la speranza che questo scambio merce possa essere costante per assicurarsi un introito. D. Il capitale umano: istruzione e mercato del lavoro Ogni giorno che passa aumenta la crisi; aumentando la crisi aumenta la disoccupazione; quest’ultima genera povertà; la povertà genera esclusione sociale e l’esclusione causa disagio a tutti gli individui che compongono la società. La gente che va in paranoia convinta che il mondo ce l’abbia con essa. Una entrata finanziaria è difficile da gestire a causa delle spese instabili. Caro-vita, inflazione, austerità, tasse dappertutto, tendenze verso la disoccupazione, arrangiarsi sempre risparmiando e tanti altri sacrifici. Tutto questo per non avere modi semplici per ottenere un capitale finanziario stabile grazie al mancato profitto non trovatosi a fine mese. Non hai studiato abbastanza oppure hai sempre optato per le strade sbagliate? O magari è tutto il meccanismo capitalistico e burocratico andato fuori pista? Fatto sta che ognuno ha il suo proprio capitale umano da investire per una azienda o la propria impresa. Ora, per chi non lo sapesse, esistono due forme di educazione, quella formale e informale. La prima è la forma d’educazione data dallo stato con standard didattici e curricolari; mentre l’educazione informale sarebbe l’auto didattica o quando un individuo studia le cose da solo. Andiamo a vedere l’educazione formale per sensi di legge prima di imbatterci nel dibattito. Cominciamo dalla costituzione: ART. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ART. 34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. ART. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. Vi ricordo che la costituzione fu data nel 1948 perciò dai suoi albori ci sono state certe pieghe che hanno determinato lo stato corrente. Inoltriamoci dentro la burocrazia della formazione di un cittadino: DECRETO 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione Allegato: l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa; si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialita; gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un’attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale. Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialita, consapevolezza ed espressione culturale. In questo contesto, l’articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296,stabilisce che: l’istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed efinalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta; l’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del se, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realta naturale e sociale. L’elevamento dell’obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni. La dispersione scolastica (evidenziata nel decreto qui sopra) è un ormai comune fenomeno sociale e significa la dispersione di tutti quei studenti che non hanno (voluto) ottenere il diploma a causa del prematuro abbandono della scuola. Questi dispersi sono ritenuti esclusi dal mercato del lavoro a causa delle loro scarse qualità e vengono denominati con un acronimo anglosassone NEET che significa Non Employed, Educated and Trained; tradotto per voi: Non Impiegato, Educato e Addestrato. Tornando alla spiegazione del capitale umano, un cittadino ha il diritto di svilupparlo e di investirlo nei miglior modi possibili per la produzione nazionale. Se solo ogni capitale umano avesse a disposizione immediata la propria domanda di lavoro , non avremmo avuto alti tassi di disoccupazione. Perciò è in primis compito della repubblica formare i cittadini verso il loro futuro professionale e vedremo mediante il testo unico in materia d’istruzione se non il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO Parte I NORME GENERALI Art. 1 Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. Art. 2 Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L'azione di promozione di cui all'art. 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio. Art. 3 Comunità scolastica 1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I. 2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Art. 4 Comunità Europea 1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'art. G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 199221 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. 2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale. Quest’ultimo articolo dinanzi l’unione europea è abbastanza paradossale perché le scuole italiane sono imparagonabili a quelle degli altri stati europei; inoltre non ricordo una volta che la scuola italiana sia stata migliorata con le basi di altre istituzioni pedagogici internazionali. Noi compriamo i libri di testo ogni anno fino alla fine dovendo investire (inutilmente) grossi capitali finanziari come mezzi per lo “sviluppo” del proprio capitale umano. Quello che compie la scuola sarebbe quello di sviluppare un capitale culturale programmato ed equo per ogni studente aderente all’educazione formale. Avendo avuto a che fare con le scuole britanniche vi mostrerò delle differenze degli anni di ciascun sistema scolastico: Sistema scolastico italiano Scuola dell'obbligo (6-16 anni) Scuola primaria (elementare) - da 6 a 11 anni, obbligatoria; Scuola secondaria di primo grado (medie) - da 11 a 14 anni, obbligatoria; 21 Come spiegato precedentemente, il trattato Maastricht fu la premeditazione dell’Unione europea. Scuola secondaria di secondo grado (superiore) da 14 a 19 anni, obbligatoria fino a 16 anni. Sistema scolastico Britannico La scuola inglese sostanzialmente si divide in tre fasi principali: educazione primaria, educazione secondaria e educazione terziaria. L'educazione primaria (chiamata primary education) è quella che comprende i bambini che vanno dai cinque fino agli undici anni. Si hanno 6 anni di scuola elementare. A partire dagli undici fino ai sedici anni i bambini frequentano l'istruzione secondaria (secondary education). A sedici anni poi si conclude l'obbligo di frequentare la scuola e chi vuole può frequentare l'istruzione terziaria ovvero tertiary education. Tecnicamente la scuola secondaria si conclude proprio a 16 anni, insieme all’obbligo, e ci si avvia al mondo professionale o apprendistati. Ora vorrei affrontare un grande tema di dibattito italiano, ovvero la Scuola Secondaria, l’ultimo stadio verso la propria formazione dell’adulto in mano dello stato. Torniamo al Testo unico: Titolo V ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Capo I FINALITA' ED ORDINAMENTO Art. 191 Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore 1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media. 2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte. Soffermiamoci in questi due comma. Dove sei nato? Quali scuole hai vicino che ti diano l’opportunità formativa? Liceo o istituto tecnico commerciale? Cosa ti interessa fare e sapere? Quanti sacrifici dovresti fare per andare a scuola per tutti i giorni fino al diploma? Siamo arrivati in uno dei punti critici dell’ ITALIENAZIONE. Sapevate che diritto non si studia integralmente nei licei? O che filosofia non si studia affatto negli istituti tecnico professionale? Oppure che la Religione (è cattolico-centrica dato l’articolo 309 e 310 del testo unico) addirittura può far escludere studenti non propensi al cristianesimo? O che psicologia si studia esclusivamente al liceo di scienze umane? Mi soffermo su queste materie umanistiche per farvi capire la matrice dell’offuscamento civico. Come farsi un idea politica se non si ha studiato Platone; Beccaria; Marx; Calamandrei; Freud; Dewey e tante altre basi monumentali del pensiero umano? Come unire gli essere umani se hanno le idee distorte su chi sia il prossimo e cosa sappia quest’ultimo del mondo? Ma fondamentalmente nessuno ha mai letto la costituzione grazie alle scuole stesse. Qui entriamo in parametri paradossali. Così otteniamo diplomati “periti informatici” iscriversi alla facoltà di lettere o ingegneria. Direi che il capitale culturale non è distribuito ugualmente ad ogni cittadino. Ognuno sviluppa il suo capitale umano a modo proprio ma nello stesso tempo è limitato nel scoprire le proprie virtù per indirizzare la propria vita. Ma dove e come investirlo? Inoltre è abbastanza paradossale la quantità di diplomati che lavorano in settori totalmente diversi dal loro titolo di studio. Infatti trovo abbastanza paradossale i limiti posti dalla formazione stessa. Esistono due sotto categorie del capitale umano espressi in due concetti anglosassoni: • Soft skills: ovvero abilità morbide; che definiscono tutte quelle competenze psicofisiche dell’individuo come la cooperazione, formalità, espressione, attenzione, efficienza ecc… • Hard skills: tutte le competenze fisiche che necessitano per lavorare come saper guidare un veicolo, usare strumenti professionali, fisico adatto per determinate mansioni, efficacia… Perciò essere vincolati dal famoso pezzo di carta è una sotto forma di ostacolo per il capitale umano disposto dall’individuo. Torniamo al confronto con il sistema britannico, esistono due tipi di scuole: le grammar schools (come se fossero licei) e gli istituti comprensivi. L’unica differenza è che la grammar school intensifica le materie accademiche ma entrambi impartiscono le stesse materie. Due scuole soltanto con le stesse materie impartite? Esattamente! Le scuole britanniche hanno tutto l’articolo 191 del nostro testo unico in materia d’istruzione tutto in un solo istituto. Nel senso che qualsiasi scuola avrai nelle vicinanze ti darà tutte le possibilità di eseguire tutte le materie scolastiche immaginabili (parliamo di avere: musica, teatro, arte, cucina, informatica, falegnameria, geografia, multimedia, storia, letteratura, fisica, chimica, biologia, filosofia, lingue e tant’altro in un solo istituto). E tutto lo studio fino alla maggiore età ci porta al dover conseguire una professione. E non solo, la scuola britannica possiede un norme scolastiche molto uniche come: o Non bocciare o Detenzione: non si sospende spesso, piuttosto detengono nell’istituto gli studenti che hanno trasgredito il regolamento scolastico o Niente valutazione orale o Edifici enormi pieni di dipartimenti e laboratori di varie discipline o Librerie aperte a tutti stracolme di libri o L’uso dei dispositivi digitali con server appositi per tutto l’istituto Non sono il primo a criticare questi aspetti pedagogici della scuola italiana. Una delle voci più forti fu la scuola di Barbiana nel 1967 per mano del parroco Don Lorenzo Milani (1923-1967) il cui sacerdozio fu trasferito (a causa di proselitismi dinanzi agli operai) a Vicchio Mugello, un paesino montano fuori Firenze e li cominciò ad educare i giovani del paese. Questi ultimi scrissero un libro intitolato Lettera ad una professoressaxiii sperimentando una nuova scuola rivoluzionaria. Seppur antico vi sono ancora certe lacune date dal mancato progresso dell’istruzione pubblica, avoi consegno dei frammenti salienti della lettera a una professoressa: LA SCUOLA DELL’OBBLIGO NON PUÒ BOCCIARE Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell’istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che «respingete». Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.” i tavoli Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Né cattedra, né lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. D’ogni libro c’era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica a accorgersi che uno era un po’ più grande e insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva sedici anni. Il più piccolo dodici e mi riempiva di ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch’io. la ricreazione Non c’era ricreazione. Non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. Ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva una polemica su questo punto. Un professorone disse: «Lei reverendo non ha studiato pedagogia. Polianski dice che lo sport è per il ragazzo una necessità fisiopsico». Parlava senza guardarci. Chi insegna pedagogia all’Università, i ragazzi non ha bisogno di guardarli. Li sa tutti a mente come noi si sa le tabelline. Finalmente andò via e Lucio che aveva 36 mucche nella stalla disse: «La scuola sarà sempre meglio della merda». i contadini nel mondo Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini son pronti a sottoscriverla. Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati. Ma siamo un miliardo e novecento milioni. Sei ragazzi su dieci la pensano esattamente come Lucio. Degli altri quattro non si sa. Tutta la vostra cultura è costruita così. Come se il mondo foste voi. Sandro e Gianni Sandro aveva 15 anni. Alto un metro e settanta, umiliato, adulto. I professori l’avevano giudicato un cretino. Volevano che ripetesse la prima per la terza volta. Gianni aveva 14 anni. Svagato, allergico alla lettura. I professori l’avevano sentenziato un delinquente. E non avevano tutti i torti, ma non è un motivo per levarselo di torno. Né l’uno né l’altro avevano intenzione di ripetere. Erano ridotti a desiderare l’officina. Sono venuti da noi solo perché noi ignoriamo le vostre bocciature e mettiamo ogni ragazzo nella classe giusta per la sua età. Si mise Sandro in terza e Gianni in seconda. È stata la prima soddisfazione scolastica della loro povera vita. Sandro se ne ricorderà per sempre. Gianni se ne ricorda un giorno sì e uno no. non ti sai esprimere Sandro in poco tempo s’appassionò a tutto. La mattina seguiva il programma di terza. Intanto prendeva nota delle cose che non sapeva e la sera frugava nei libri di seconda e prima. A giugno il «cretino» si presentò alla licenza e vi toccò passarlo. Gianni fu più difficile. Dalla vostra scuola era uscito analfabeta e con l’odio per i libri. Noi per lui si fecero acrobazie. Si riuscì a fargli amare non dico tutto, ma almeno qualche materia. Ci occorreva solo che lo riempiste di lodi e lo passaste in terza. Ci avremmo pensato noi in seguito a fargli amare anche il resto. Ma agli esami una professoressa gli disse: «Perché vai a una scuola privata? Lo vedi che non ti sai esprimere?» «...». Lo so anch’io che Gianni non si sa esprimere. Battiamoci il petto tutti quanti. Ma prima voi che l’avevate buttato fuori di scuola l’anno prima. Bella cura la vostra. “Tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di lingua». L’ha detto la Costituzione pensando a lui. burattino obbediente Ma voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione. E Gianni non è più tornato neanche da noi. Noi non ce ne diamo pace. Lo seguiamo di lontano. S’è saputo che non va più in chiesa, né alla sezione di nessun partito. Va in officina e spazza. Nelle ore libere segue le mode come un burattino obbediente. Il sabato a ballare, la domenica allo stadio. Voi di lui non sapete neanche che esiste. l’ospedale Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi che non volete. L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? Allora richiamateli, insistete, ricominciate tutto da capo all’infinito a costo di passar da pazzi. Meglio passar da pazzi che essere strumento di razzismo. Gli esami le regole dello scrivere A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista. Il tema fu: «Parlano le carrozze ferroviarie». A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono: Aver qualcosa di importante da dire e che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve. Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve. Eliminare ogni parola che non usiamo parlando. Non porsi limiti di tempo. Così scrivo coi miei compagni questa lettera. Così spero che scriveranno i miei scolari quando sarò maestro. il coltello nelle vostre mani Ma davanti a quel tema che me ne facevo delle regole umili e sane dell’arte di tutti i tempi? Se volevo essere onesto dovevo lasciare la pagina in bianco. Oppure criticare il tema e chi me l’aveva dato. Ma avevo quattordici anni e venivo dai monti. Per andare alle magistrali mi ci voleva la licenza. Quel fogliuccio era in mano a cinque o sei persone estranee alla mia vita e a quasi tutto ciò che amavo e sapevo. Gente disattenta che teneva il coltello dalla parte del manico. Mi provai dunque a scrivere come volete voi. Posso ben credere che non ci riuscii. Certo scorrevano meglio gli scritti dei vostri signorini esperti nel frigger aria e nel rifrigger luoghi comuni. il complesso del trabocchetto Il compito di francese era un concentrato di eccezioni. Gli esami vanno aboliti. Ma se li fate, siate almeno leali. Le difficoltà vanno messe in percentuale di quelle della vita. Se le mettete più frequenti avete la mania del trabocchetto. Come se foste in guerra coi ragazzi. Chi ve lo fa fare? Il loro bene? i castelli della Loira Agli orali s’ebbe una sorpresa I vostri ragazzi parevano pozzi di cultura francese. Per esempio parlavano con sicurezza dei castelli della LoiraCarabiniere. Più tardi si seppe che avevano fatto soltanto quello in tutto l’anno. Poi avevano in programma alcuni brani e li sapevano leggere e tradurre. Se fosse capitato un ispettore avrebbero fatto più figura loro di noi. L’ispettore non esce dal programma. Eppure lo sapete voi e lui che quel francese non può servire a nulla. E allora per chi lo fate? Voi per l’ispettore. Lui per il provveditore. E lui per il ministro. È l’aspetto più sconcertante della vostra scuola: vive fine a se stessa. la Costituzione Quella professoressa s’era fermata alla prima guerra mondiale. Esattamente al punto dove la scuola poteva riallacciarsi con la vita. E in tutto l’anno non aveva mai letto un giornale in classe. Dovevano esserle rimasti negli occhi i cartelli fascisti «Qui non si parla di politica». Una volta la mamma di Giampiero le disse: «Eppure mi pare che il bambino da che va al doposcuola comunale sia migliorato tanto. La sera a casa lo vedo leggere». «Leggere? Sa cosa legge? La COSTITUZIONE! L’anno scorso aveva per il capo le ragazzine, quest’anno la Costituzione». Quella povera donna pensò che fosse un libro sporco. La sera voleva far cazzottare Giampiero dal suo babbo. gerarchia delle urgenze Quando la scuola è poca il programma va fatto badando solo alle urgenze. Pierino del dottore ha tempo di leggere anche le novelle. Gianni no. Vi è scappato di mano a 15 anni. È in officina. Non ha bisogno di sapere se è stato Giove a partorire Minerva o viceversa13. Nel suo programma d’italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei signora l’ha letto? Non si vergogna? È la vita di mezzo milione di famiglie. Che siete colti ve lo dite da voi. Avete letto tutti gli stessi libri. Non c’è nessuno che vi chieda qualcosa di diverso. il Dovere delle gomitate Tutta gente onorata. Il preside e i professori non fanno per sé, fanno per la Cultura. Neanche quei genitori fanno per sé. Fanno per l’Avvenire del bambino. Farsi strada a gomitate non sta bene, ma se si fa per lui diventa un dovere sacro. Avrebbero vergogna a non lo fare. disarmati I genitori più poveri non fanno nulla. Non sospettano nemmeno che queste cose esistano. Anzi sono commossi. A tempo loro in campagna c’era solo la terza. Se le cose non vanno, sarà perché il bambino non è tagliato per gli studi. «L’ha detto il Professore. Che persona educata. Mi ha fatto sedere. Mi ha mostrato il registro. Un compito pieno di freghi blu. A noi non c’è toccato intelligente. Pazienza. Andrà nel campo come siamo andati noi». Toccava a voi scaricabarile Una sua collega delle medie (una mite sposina che a prima ne ha respinti 10 su 28, comunista lei e il marito, gente impegnata) ci fece un’obiezione: «Io non li ho cacciati, li ho solo bocciati. Se non ci pensano i loro genitori a rimandarli peggio per loro». Il padrone esiste? Spesso c’è venuto fatto di parlare del padrone che vi manovra. Di qualcuno che ha tagliato la scuola su misura vostra. Esiste? Sarà un gruppetto di uomini intorno a un tavolo con in mano le fila di tutto: banche, industrie, partiti, stampa, mode? Noi non lo sappiamo. Sentiamo che a dirlo il nostro scritto prende un che di romanzesco. A non lo dire bisogna far gli ingenui. È come sostenere che tante rotelle si son messe insieme per caso. N’è venuto fuori un carro armato che fa la guerra da sé senza manovratore. la casa di Pierino Forse la storia di Pierino ci può dare una chiave. Proviamo a voler bene anche alla sua famiglia. Il dottore e sua moglie sono gente in gamba. Leggono, viaggiano, ricevono gli amici, giocano col bambino, hanno tempo di stargli dietro, ci sanno anche fare. La casa è piena di libri e di cultura. A cinque anni io maneggiavo la pala con maestria. Pierino il lapis. Una sera, quasi per scherzo, portata più dai fatti che da altro, viene la decisione: «Che si mette a fare in prima? Mettiamolo in seconda». Lo mandano agli esami senza dargli importanza. Se boccia fa lo stesso. Non boccia, prende tutti nove. Una serena gioia familiare come sarebbe in casa mia. il babbo di Gianni Ma il babbo di Gianni a 12 anni andò a lavorare da un fabbro e non finì neanche la quarta. A 19 anni andò partigiano. Non capì bene quello che faceva. Ma certo lo capì meglio di voi. Sperava in un mondo più giusto che gli facesse eguale almeno Gianni. Gianni che allora non era neanche nato. Per lui l’articolo 3 suona così: «È compito della signora Spadolini rimuovere gli ostacoli». Fra l’altro vi paga anche bene. Lui che prende 300 lire l’ora, a voi ve ne dà 4300. E è disposto a darvene anche di più purché facciate un orario un po’ più decente. Lui lavora 2150 ore l’anno, voi 522 (gli esami non ve li conto, non sono scuola) eguaglianza Carriera, cultura, famiglia, onore della scuola, bilancino per pesare i compiti. Son piccinerie. Troppo poco per riempire la vita d’un maestro. Qualcuno di voi se n’è accorto e non ne sa sortire. Tutto per paura di quella benedetta parola. Eppure non c’è scelta. Quel che non è politica non riempie la vita d’un uomo d’oggi. In Africa, in Asia, nell’America latina, nel mezzogiorno, in montagna, nei campi, perfino nelle grandi città, milioni di ragazzi aspettano d’essere fatti eguali. Timidi come me, cretini come Sandro, svogliati come Gianni. Il meglio dell’umanità.” minimo comun denominatore Oggi questo sistema è illegale. La Costituzione, nell’articolo 34, promette a tutti otto anni di scuola. Otto anni vuol dire otto classi diverse. Non quattro classi ripetute due volte ognuna. Sennò sarebbe un brutto gioco di parole indegno di una Assemblea Costituente. Dunque oggi arrivare a terza media non è un lusso. È un minimo di cultura comune cui ha diritto ognuno. Chi non l’ha tutta non è Eguale. occhio allo scopo Ma non bocciate l’autista perché non sa la matematica o il medico perché non sa i poeti. Lei a me m’ha detto testualmente: «Vedi, il latino non lo sai. Perché non vai a una scuola tecnica?» Siete sicuri che per fare un buon maestro sia indispensabile il latino? Forse non ci avete pensato. La parola maestro non vi viene alla mente. Vedete solo i programmi così come sono e non reagite. Un libro che ancora oggi rileva una trasparente esclusione sociale procurata dalle scuole e del loro sistema incatenato alla legge Casati del regno d’Italia (la prima riforma scolastica italiana). Basti pensare alla disuguaglianza nella formazione rilevata dagli ostacoli territoriali come il non poter accedere pienamente a tutti gli istituti scolastici nel proprio Comune. Torniamo al concetto di mercato=domanda e offerta ma in gioco c’è il capitale umano espresso in forza lavoro da retribuire; rituffiamoci nel codice civile: LIBRO QUINTO - DEL LAVORO TITOLO I - DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2060. Del lavoro. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. Art. 2061. Ordinamento delle categorie professionali. L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali. Art. 2062. Esercizio professionale delle attività economiche. L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti. Art. 2103. Prestazione del lavoro. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. (1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2015. In pratica queste sono le regole dinanzi al lavoro e la sua tutela e diritti; ma in quanti hanno da ridire suoi datori di lavoro sparpagliati in giro che pagano anche in nero (a volte costretti date le circostanze)? Il salario minimo dipende dal contratto che determina la rendita del prestatore. Ma a prescindere da tutto ciò bisogna che ci sia la domanda di lavoro senza svariate pretese di titoli o esperienze se no saremmo costretti a dibattere sul razionalismo (cogito ergo sum) e empirismo (esperisco quindi sò) tornando ad uno stadio filologico pre Kantiano. Ci avete pensato che In pratica l’offerta di lavoro sia diventata una competizione di capitali umani preselezionati dalla domanda stessa? Laureati, attraenti, tolleranti, empatici… ogni capitale umano è una offerta specificata dalla domanda di lavoro, ma certe caratteristiche richieste escludono gli altri offerenti con le loro qualità. Ma la crisi esiste! I municipi non hanno uno stabile ufficio di collocamento, dipendiamo da nessuno per trovare lavoro. Quale è la vera domanda di lavoro?Un’altro punto cruciale espresso nel manuale dei due psichiatri torinesixiv è l’effetto negativo dato a causa della cattiva gestione della legge. Pagina 129-130 A me [Ugo], ormai non più giovane, torna alla mente quella situazione in cui un cassaintegrato di 50 anni nel DEA di un ospedale di Torino lamentava la sua situazione disperata dal punto di vista economico, don la cassa integrazione che stava per terminare, nessuna prospettiva di lavoro, due figli da mantenere e una moglie che, inizialmente molto solidale, ora pagava anche lei la preoccupazione per il futuro scaricandola talora don discussioni con il marito. Ricordo che mi rispose: <<Cosa posso fare, dottore? Almeno se mi ammazzo finisce tutto. Ma non ho certo vogli di farlo, anche se talora mi sembra l’unica soluzione a una situazione senza via d’uscita!>>. Alla collega del pronto soccorso che mi chiedeva quale diagnosi segnare risposi:<< Futura disoccupazione e paure connesse>>. Vi risparmio lo sguardo che mi lanciò, ma cosa avrei potuto e dovuto fare? Catalogarlo come depressone dargli un antidepressivo, magari accompagnato da un benzodiazepine? Offrirgli colloqui di sostegno? (E c’è bisogno di uno specialista per questo?). In questo modo avrei anche dato una mano alle case farmaceutiche! Ma ditemi, chi è malato in questo caso? Un uomo che a 50 è gettato sulla strada senza una possibilità ulteriore, oppure una società nella quale l’amministratore delegato della Fiat guadagna 536 volte di più di un operaio, mentre solo circa 50 anni prima lo stesso compenso era di circa 36 volte lo stipendio di un operaio? Oltre ogni polemica o appello integralista (anche un po’ fuori moda), vorrei mettere in evidenza che il nostro è anche un lavoro con uno sguardo politico, nel senso più ampio del termine, e non può prescindere dal contesto in cui operiamo. E. Facciamo un gioco Adesso vi allego il link del sito di collocamento del governo Britannico e vorrei che ognuno di voi simulasse una indagine di mercato per un lavoro. https://findajob.dwp.gov.uk/browse Ovviamente il sito è in lingua inglese. Studiamo questa lingua sin dalle scuole primarie ma ancora non tutti gli italiani riescono ad esprimersi concretamente con essa. Mal che vada aiutatevi col traduttore. Fatevi un bel giretto e troverete tutti i mestieri disponibili ovunque. Se leggete attentamente gli annunci non vi è richiesto chissà quale titolo di studio grazie al sistema scolastico britannico che non permette letteralmente una disgregazione sociale del capitale umano. Inoltre dove sta scritto disability confident (ovvero supporto ai disabili) significa che il posto di lavoro è accessibile a persone affette di handicap. Entro quanto tempo avete trovato un lavoro ideale da farvi pensare di trasferirvi il quella nazione? Volendo continuare il gioco, il sito web governativo britannico dispone pure una piattaforma per gli apprendistati in tutta la sua nazione. https://www.gov.uk/apply-apprenticeship Torniamo nel pianeta italieno. La brexit ha limitato l’accesso di cittadinanza perciò tanti italiani non hanno avuto modo di immigrare. Perché emigrare? Cos’è l’immigrazione? E la fuga di cervelli? Quindi c'è una difficile selezione di capitali umani e si vengono a generare forme di esclusione sociale per quei individui che cercano di essere legalmente impiegati per un determinato lavoro in cui ci sia un'alta offerta di lavoro con una bassa domanda per far sì che esso vada ad investire il suo capitale umano in mercati del lavoro regionali o persino nazionali. Questi non sono gli unici fattori di spinta o trazione dell'immigrazione, ci sono stati molti italiani immigrati altrove a causa della migliore qualità si vita e salariato trovati facilmente in altri paesi grazie al loro sistema governativo e al loro sostegno attraverso i diritti sui benefici e sulla cittadinanza dello straniero. Una percentuale di giovani adolescenti italiani preferisce l'istruzione terziaria di altre nazioni, quindi optano viaggiare piuttosto che coltivare il loro capitale intellettuale nella comunità culturale italiana. Principalmente i lavoratori cercano di investire il loro capitale umano per trarre profitto. Prima dell'Unione europea la gente emigrava in altre nazioni con mercati del lavoro più aperti; l'obiettivo non era lavorare ma la redditività salariale. Dagli anni '70 la gente cominciò ad emigrare in tutta Europa 22 con la possibilità di ottenere stipendi migliori. All'epoca ogni nazione aveva la sua valuta monetaria dal trattato di Bretton Woods (valuta dell’oro sulla moneta) 23 , c’era la Lira italiana che aveva il suo valore tra le altre principali valute. Un grande esempio di fattori migratori, in cui altre nazioni offrivano salari più alti, fu quando gli italiani che emigravano in Germania avevano la possibilità di lavorare per stipendi più alti poiché 1000 marchi tedeschi erano pari a circa 1001 delle lire italiane; quindi i lavoratori preferivano migrare dove sarebbero stati retribuiti meglio. 22 Dal 1973, con l'ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca nella CEE, EFTA e CEEA negoziarono una serie di accordi per assicurare uniformità nelle politiche economiche delle due organizzazioni, sfociata infine nell'accordo per lo Spazio economico europeo (SEE). Dal 1995 solo 4 membri che non sono entrati nell'UE rimangono nell'organizzazione. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità_economica_europea) 23 Una serie di accordi, stabiliti nel dopoguerra, per definire un sistema di regole e procedure per controllare la politica monetaria internazionale. Fu il primo esempio, nella storia umana, di un ordine monetario interamente negoziato, destinato a governare i rapporti monetari di stati nazionali indipendenti. Un altro caso redditizio di immigrazione è stato quando, negli anni '90, 1 sterlina britannica equivaleva circa a 2700 lire italiane; se le persone avessero avuto una paga di 700 sterline al mese, sarebbe diventata in media 2.000.000 ITL.xv Il grafico sopra dimostra il progresso del valore di 1 sterlina dinanzi alle altre monete dell’epoca pre UE.Oso immaginare il potere d’acquisto dei turisti dell’epoca che venivano in Italia scambiando la loro moneta spendendola abbastanza bene. Invece qui sotto mostrerò la tabella per la valuta di 1 Euro sulle altre monete dall’ UExvi: Dal trattato di Maastricht (1992) e dalla conversione dell'euro (2000-04), 1000 ITL sono diventati 0,50 euro, tecnicamente i salari degli italiani sono diventati la metà di quelli che avevano, ad esempio 4 milioni di ITL = 2000 euro. Alla fine del 2001, l'ultimo anno della Lira, i costi della benzina erano di circa 1.900 lira al litro, circa 95 centesimi di euro, rispetto agli attuali 1,65 euro (quasi 3.300 lire) del 2022. Ma negli ultimi anni ci sono stati periodi in cui la benzina ha toccato anche 2 euro al litro. Anche se gli stipendi hanno iniziato a diminuire il loro valore, nel frattempo, i beni di costo continuavano a gonfiarsi causando scosse ai valori nazionali del PIL24. Dalla crisi del 2008, gli italiani sono stati sottoposti a un tasso di inflazione incrementale senza fine, oggi il governo sta applicando politiche monetarie per la crescita economica che potrebbero comportare alti rischi di inflazione per il futuro. L’unico modo di poter sopravvivere è con l’austerity e per citare Mario Draghi “whatever it takes”.25 Un ultimo chiarimento sul discorso euro sarebbe quello di raccontare come siano andate le cose dalla CEE fino all’Austerità finanziaria; partiamo dal trattato Maastricht: Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee 191/4 29 . 7 . 92 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : Gianni DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri; Guido CARLI, Ministro del Tesoro… e altri paesi aderenti… I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo A Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata «Unione». Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. 24 In economia, prodotto interno lordo (abbreviato PIL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti sul territorio di un Paese in un dato periodo temporale. Il termine interno indica che tale variabile comprende le attività economiche svolte all’interno del Paese. [wikipedia] 25 Che significa “tutto ciò che servirà “… In bocca al lupo per l’austerità a tutti noi italieni… L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli. PROTOCOLLO sulla coesione economica e sociale LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che l'Unione si propone l'obiettivo di promuovere il progresso economico e sociale, in particolare mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale; RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede tra l'altro di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura tra le azioni della Comunità enunciate all'articolo 3 del trattato; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XIV, sulla coesione economica e sociale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria nel settore della coesione economica e sociale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XII, sulle reti transeuropee e Titolo XVI, sull'ambiente prevedono un fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993; CONVINTE che il progresso verso l'Unione economica e monetaria contribuirà alla crescita economica di tutti gli Stati membri; ECC… PROTOCOLLO sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Dichiarano, firmando le nuove disposizioni del trattato concernenti l'Unione economica e monetaria, il carattere irreversibile della transizione della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Di conseguenza tutti gli Stati membri, che soddisfino o non soddisfino le condizioni per l'adozione di una moneta unica, devono rispettare la volontà che la Comunità entri prontamente nella terza fase e, quindi, nessuno Stato membro deve impedire il passaggio a tale fase. Qualora la data di inizio della terza fase non sia ancora stata fissata alla fine del 1997, gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e gli altri organismi interessati devono ultimare nel 1998 tutti i lavori preparatori richiesti per consentire alla Comunità di entrare irrevocabilmente nella terza fase il 1° gennaio 1999 e permettere il pieno funzionamento della BCE e del SEBC a decorrere da tale data. Il presente protocollo è allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Praticamente quest’ultimo protocollo fu l’atto finale (terza fase) che ci portò diede la nuova moneta Euro. Ma è interessante vedere come se la sia cavata la Gran Bretagna dato che non accettò la nuova moneta: PROTOCOLLO su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi a passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria senza che il suo Governo e il suo Parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso, PRENDENDO ATTO della prassi del Governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato… 10. Qualora il Regno Unito non passi alla terza fase, gli è consentito cambiare la propria notifica in qualsiasi momento successivamente all'inizio di detta fase. In tal caso: a) Il Regno Unito ha il diritto di passare alla terza fase, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie. b) La Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della Banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita. c) Il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di passare alla terza fase. Se il Regno Unito passa alla terza fase conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 9 del presente protocollo cessano di produrre effetto. 11. In deroga alle disposizioni degli articoli 104 e 109 E, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 21.1 dello statuto, il Governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non passi alla terza fase. Indovinate quando fu l’ultima volta che la Gran Bretagna fece una transazione del suo oro? Si chiamò il Brown’s bottom (il fondo di Brown) ovvero quando il cancelliere britannico Gordon Brown, nel settembre 1999, decise di vendere 401 tonnellate delle risorse auree britanniche (il 56% dell’oro del tesoro di sua maestà a quell’epoca) al prezzo di ben $3.5 miliardi. Questa manovra ritenuta stupida dagli stessi britannici ( non a caso denominato Il “fondo”) servi per convertire la valuta in Euro e ottenere Il potere d’acquisto verso il commercio nazionale europeo che stabilì la nuova moneta. 26 Perciò la Brexit era qualcosa di premeditato dinanzi Il disprezzo sul mercato interno europeo dato i loro interessi mondiali sia di esportazione che d’importazione. Facciamo un resoconto, noi come nazione italiana abbiamo un grosso mercato Interno dove sono presenti tante imprese e industrie che producono ma questo mercato è contrastato dalla concorrenza di beni provenienti dalla produzione estera. Alle imprese italiane tocca pagare le imposte che a loro volta limitano il profitto alle aziende (determinando il plus valore sul prodotto) perciò tecnicamente importiamo beni con capitali molto più agevolati dalla finanza della loro nazione. Da premettere che la moneta e il potere d’acquisto dato dal PIL nazionale permette di stabilire il mercato (sarebbe il PIL a determinare il valore delle tasse). 26 Per approfondire vedete le fonti: https://www.sunshineprofits.com/gold-silver/dictionary/gold-brown-bottom/; https://www.bullionbypost.co.uk/gold-news/2019/may/07/worst-deal-uk-history-20-years-brown-sold-britains-gold/ In Europa, avendo la moneta euro, si è agevolati dalla valuta monetaria fra le nazioni permettendone un mercato bilanciato sulle produzioni; ma uscendo dall’eurozone abbiamo nazioni con valute monetarie capitalistiche totalmente diversi permettendo loro di stabilire nuovi valori sul mercato, competendo sui prezzi e il profitto dei propri capitali dentro di esso. Possiamo avere tutto l’oro del mondo ma il valore è vincolato dalla moneta euro e dalle dinamiche del suo mercato interno. Conclusioni temporanee Beh che dire, la bozza si conclude qui per adesso. Non ho ancora discusso dei modelli di welfare state; genesi delle imposte; fondo monetario internazionale; enti locali e le loro interazioni; strutture istituzionali; spese pubbliche e le loro dinamiche; diritto sindacale; capitale intellettuale; status quo; patti internazionali ecc… Lo scopo di questo testo era quello di chiarire che “sappiamo di non sapere”. Prendiamo tante cose per scontato e non ci rendiamo conto di essere totalmente ignari della Repubblica Italiana e le sue funzioni democratiche. Bisogna realizzare collettivamente che i mercati stanno ostacolando la produzione delle piccole e medio Imprese date dalle circostanza capitalistiche del globalismo. Cosa produce l’Italia? Intanto siamo una repubblica fondata sul lavoro ma per chi e cosa lavoriamo? Ed è qui che ci si alieana! Pazienza, purtroppo il mercato è quello che è, e sottostiamo ad esso per le sue dinamiche, producenti o controproducenti che siano… Vi siete chiesti ancora perché ho denominato il sottotitolo “epistemologia politica? Epistemologia sarebbe lo studio della filosofia stessa e ciò significa analizzare le sintesi dialettiche perciò andare al di fuori del materialismo e tutto ciò che si pensa. Sarebbe pensare il pensiero dei pensieri. Applicate tutto questo alla politica italiana… otterremo una nuova forma di positivismo ma dal punto di vista Ideologico e serve a capire a tutto tondo il pensiero politico fino alla sua realizzazione per la società; questa realizzazione è vincolata dalle fondamenta democratiche e sui valori di libertà ed uguaglianza. Per concludere penso che la democrazia debb basarsi dalle volontà contenute nel buon costume del singolo cittadino, chi non si attiene al buon costume non può definirsi sensato in norma di legge. Siamo liberi di agire come vogliamo ma ogni azione ha una morale (bene o male). Sta a noi cittadini definire tutto ciò con una volontà di potenza collettiva. Attenderò la dis-italienazione dei cittadini d’Italia e spero che questo scritto contribuisca a sapere di più sul proprio dovere civico. i https://www.academia.edu/72527388/Discourse_on_Human_Capital_an_introspection_on_Social_Labour Discorso Sulla Costituzione ; Piero Calamandrei; Discorso tenuto il 26 gennaio del 1955, a Milano, nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria. iii La Scienza Nuova (1774); Giambattista Vico; Laboratorio dell’ISPF 2015; pag.283 DOI: 10.12862/ispf15L101 La frase originale è: “Dicemmo sopra, tali lingue, e tali lettere esser’in signoria del volgo de’ popoli; onde sono dette e l’una, e l’altre ii volgari. Per cotal signoria e di lingue, e di lettere debbon’i popoli liberi esser signori delle lor leggi; perchè danno alle leggi que’ sensi, ne’ quali vi traggono ad osservarle i Potenti; che, come nelle Degnità fu avvisato, non le vorrebbono.” La versione citata è presa dalla: Histoire De La Psychologie; Maurice Reuchlin; Newton Compton Editori 1996; pag.88 The Sporting Spirit; George Orwell; Tribune 1945 v Notes On Nationalism; George Orwell; Polemic 1945. Per ulteriori informazioni: https://www.romolocapuano.com/wpcontent/uploads/2019/07/Il-tifo-come-forma-di-nazionalismo.pdf vi Pensare Altrimenti; Diego Fusaro; Einaudi; 2017 vii Les Partis Politiques; Maurice Duverger; librarie Armand Colin 1958; trad. Edizioni di comunità 1961 viii Contro La Democrazia Diretta; Francesco Pallante; Einaudi 2020 ix Piccolo manuale di Sopravvivenza In Psichiatria; Ugo Zamburro e Angela Spalatro; edizione Gruppo Abele; 2021 x La figura è stata presa da: Concepts of Space, Refiguration of Spaces, and Comparative Research: Perspectives from Economic Geography and Regional Economics - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Trade-polycontextualization-of-European-countries-in-2015-88_fig4_354925543 xi https://www.milchwerk-jaeger.com/ xii Global Intellectual Property Law; Graham Dutfield & Uma Suthersanen; Edward Elgar Publishing 2008 xiii Lettera a una professoressa; Don Lorenzo Milani & Scuola di Barbiana; Libreria Editrice Fiorentina, 1996. Per un rapido approfondimento: https://comprensivosenorbi.edu.it/attachments/article/2119/DON%20LORENZO%20MILANI.pdf xiv Ibid; Ugo Zamburro e Angela Spalatro; 2021 xv Il grafico allegato esprime le valute monetarie equivalenti ad 1 sterlina britannica durante gli anni; fonte: https://fx.sauder.ubc.ca/etc/GBPpages.pdf xvi Fonte del grafico GBP-EUR: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graphgbp.it.html iv