ITALIENAZIONE
Eugenio Andrea Marletta
Bozze
Per
29/09/2022
Una
Epistemologia
Politica
AVVERTENZA: Questo scritto fu esordito il giorno di S. Valentino 2022,
dopo aver pubblicato discourse on human capital su academia.edu i e
riflettendo successivamente sulle condizioni sociali dell’Italia e della sua
politica. Parlando con la gente ho notato che la maggior parte dei cittadini
interlocutori non abbia letto affatto la costituzione integralmente. Perciò
ebbi l’idea di studiare le leggi in se, perciò proseguí nel possedere i quattro
codici e altri scritti di diritto e filosofia politica.
Scrivo questo manifesto per chiarire certe basi politologiche e infatti andrò
a descrivere la prospettiva che ognuno di noi dovrebbe avere sull’Italia.
Beh, non faccio altro che attuare, in senso collettivo, l’immacolato articolo
54 della costituzione italiana.
Ho cercato di essere il più politicamente neutro possibile per far trasparire
la giurisprudenza piuttosto che diatribe. Bisogna aver le basi prima di
giudicare qualcosa. Fino ad ora tutto lo scritto è una bozza che giova a
sintetizzare i concetti che ho espresso nei miei due scritti inediti in inglese,
ancora non tradotti in Italiano.
Vi presento questa serie di scritti eseguiti durante tutto il 2022, riflettendo
su tanti aspetti e rivelando vari punti critici e paradossali del nostro paese.
Lo scrivo perché penso che bisogna divulgare le proprie idee e
condividerle con tutti, specialmente in ambito politico e civile. Vi invito a
leggere questo piccolo manifesto dall’approccio razionale e contemplativo
verso una rivelazione auspicabile della situazione presente dell’Italia e del
suo popolo, se è possibile chiamarlo ciò oramai. Anche se non si arriverà
ad una vera e propria conclusione, perché da un libro non si otterranno
tanti risultati ma si è sempre in tempo di fare un cambiamento nella nostra
mente da cittadino e migliorare le proprie prospettive sociali nel poter
rendere una comunità migliore. Basta solamente pensare in grande.
Ho voluto cogliere l’attimo di scrivere questo testo date le circostanze
storico-politiche che stiamo passando volendo dare un pensiero generale
di quello che penso che sia il fenomeno concettuale di politica. Noto molto
spesso che quando la gente discute di politica non parla mai di leggi o
diritti, piuttosto si limitano a discutere di esperienze date dalle dinamiche
del diritto ottenuto dagli ordinamenti presenti piuttosto che formulare il
come sia accaduto quel diritto o come dovrebbe essere in sensi di legge.
Ah! Vi converrà avere un vocabolario alla portata di mano per addentrarvi
nel linguaggio tecnico-filosofico usato nel testo; ho cercato di essere il più
chiaro possibile; in fin dei conti è pur sempre la lingua italiana che state
leggendo.
Buona lettura
For English users: Italienation is a concept of mine, as an Italian citizen,
trying to express the political alienation that troubles everyday life in Italy.
What I’m trying to say is that Italians majorly don’t know how politics work
(as many human beings) because they don’t read the law and their nation’s
constitution. We all brag about our government being awful but we won’t
act democratically to change the situation as we have the power to do so
thanks to the rights of voting, make petitions, political committee’s, parties
ecc… So this work is a draft manual for citizens to understand law and
democracy. It’s basically a political epistemology trying to clear up what is
an Italian citizen and how can we think politically better by knowing our
law and rights. As the subtitle specifies, this is a draft for a political
epistemology.
Prefazione
Sei andato a votare? Quale politica sostieni? Che lavoro fai? Hai un diploma o
una Laurea? Paghi le tasse? Hai figli? Sei del sud o del nord? Fai la raccolta
differenziata? Hai mai ottenuto una busta paga? Ti hanno rinnovato il contratto?
Hai mai lavorato? Cosa ne pensi del futuro? Putin o Zelensky? Hai la terza dose?
Quante furono le guerre di indipendenza? Era meglio la lira? Ah ma la
digitalizzazione? I vecchi e i giovani? Dove vanno le spese pubbliche? Quanto
costa organizzare un referendum popolare? Quanto prendono i nostri
parlamentari? Ah dimenticavo, hai ottenuto/otterrai la pensione? Nella vita cosa
vorresti fare? ma infine cosa hai deciso di essere? Sei contento della tua vita? Sei
fiero ed orgoglioso della nazione in cui vivi? Da cittadino, cosa miglioreresti?
Quali sono le lacune d’Italia? Ah, come hai patito le inflazioni? Finirà mai la
crisi? Da quanti anni siamo in crisi?
In base alle domande appena poste, posso tranquillamente asserire che
ognuno di noi abbia una propria risposta. La risposta ad ogni domanda,
penso che abbia suscitato una costruzione di ciò che sia la propria opinione
pubblica, in fin dei conti siamo liberi di esprimere il proprio pensiero. Ma
siamo veramente liberi di ignorare determinate domande? Ad esempio, che
fine fanno la spese pubbliche? Da quando è che siamo in crisi? Magari la
risposta è una intersezione tra i due quesiti; magari la propria risposta potrà
aprire una tesi di complotto internazionale, oppure l’individuo si limiterà a
descrivere le varie dinamiche di stato durante i decenni concludendo la
propria tesi sul come l’Italia abbia sempre scelto i parametri sbagliati. Ma
se rispondessimo alle domande singolarmente, possono nascere nuove
forme di concetti nazionali.
Che fine fanno le spese pubbliche?
Risposta 1, vengono investite in varie infrastrutture, beni necessari
e tant’altro;
Risposta 2, se li mangiano i politici;
Risposta 3, vengono spesi in appalti fittizi
Risposta 4; so solo che pago le tasse per migliorare la situazione
Risposta 5; (inseritela voi)
Da quando è che siamo in crisi?
Risposta 1, dall’entrata dell’euro;
Risposta 2, dal 2008
Risposta 3, dai primi shock petroliferi
Risposta 4, (inseriscila tu)
Ho pure inserito domande personali “sei orgoglioso della tua nazione?” In
tanti abbiamo tanto da far polemica e intanto la nazione scorre sempre sui
suoi binari. Cosa possiamo fare? Ed è lì che ci si aliena. Cosa siamo noi
infine? Consumatori, elettori, lavoratori (precari o volontari e non)… cosa
possiamo fare per la nostra nazione? Obbedire alle leggi, questo è certo.
Ma conosciamo le leggi? Mi auguro che voi lettori abbiate letto almeno la
costituzione. Se non lo avete mai letta, vi invito a proseguire perché vi
attende un riassunto sulla giurisprudenza (questa parole significa “l’organica
conoscenza del diritto”).
Dalle domande elencate è possibile combinare le risposte creando nuove
filosofie politiche oppure rivelare le varie prospettive individuali. Non esiste
la risposta esatta! Non sono indovinelli ma vere e proprie interpretazioni
raccolte interrogando l’opinione pubblica. Ma si può uniformare qualcosa
di collettivo? Se ognuno di noi ha le proprie idee delle dinamiche di stato,
cosa è che si sostiene in fin dei conti? Cosa è la politica italiana? Cosa sarà
il futuro? Esiste l’idea di quest’ultimo?
Le risposte rivelano chi sia un italiano medio oppure un rivoluzionario ma
entrambe le figure appartengono alla sfera del cittadino italiano. Non ho
chiesto mica qual’è la tua squadra di calcio preferita, oppure quale
piattaforma abbia serie tv migliori. Qui parliamo di attualità e politica nel
senso puro dell’espressione. Concetti oramai indiscussi nella quotidianità
della nazione a parte i mass media e coloro che si interessano ad agire sul
campo. Ma che fine ha fatto l’agire popolaresco (o democratico)? Ovvero
dove ognuno di noi formulava un opinione politica piuttosto che assentire
al caos giornaliero.
Quando sento parlare di democrazia fittizia è plausibile asserire a ciò date
le circostanze sociali dove il cittadino non è altro che il passeggero di un
treno in discesa senza freni. Ma dare una descrizione di ciò è pur sempre
una determinata serie di risposte date soggettivamente dalle varie
domande. Ma allora cos’è ormai il popolo? Anzi cos’è più lo stato? Cosa è
diventata l’Italia del presente?
Ci sono più domande che risposte, ma dovrà essere così perché ad
ogni domanda non esiste una risposta di fatto ma solo interpretazioni.
“Io non voto più”- “non voto da almeno 10 anni”- queste frasi sono
letteralmente la morte della repubblica, perché fondata sulla democrazia,
oramai verso il suo tramonto. È tollerabile una cosa del genere? Non voglio
aprire da subito una critica alla democrazia o un disprezzo verso il popolo
ma la situazione è veramente critica. La gente è alienata dalla nazione, non
appartiene più alle dinamiche dello “stato”. Piuttosto vive allo sbaraglio
dentro la repubblica. Beh, che dire?
I vari grandi dibattiti del nostro paese
❖ I cittadini sconoscono i propri diritti
❖ La gente viene quotidianamente sfruttata a lavoro
❖ Il lavoro non è più un diritto ma una competizione
❖ La gente sconosce i mezzi per un futuro migliore
❖ Il disagio sociale aumenta costantemente
❖ Una gran parte dei cittadini campa a giornata
❖ Non tutti ottengono una minima paga salariale
❖ L’inflazione non può essere controllata e conduce alla morte di
tanti capitali
❖ I cittadini preferiscono pagare un biglietto aereo per andare
andare a lavorare (in altre nazioni)
❖ Il mercato del lavoro è una guerra di capitali
❖ Studenti ignorano la lettura dei testi classici
❖ Scuola che ancora oggi impartisce un sapere preconfezionato
❖ Studenti bocciati, ostacolati ed esclusi
❖ Studenti sfruttati per non pagare regolarmente un operaio per
l’alternanza scuola-lavoro.
❖ Cittadini privi di mezzi per trovare lavoro
❖ Cittadini letteralmente esclusi dal mondo economico-sociale
❖ Economia e burocrazia fuori controllo
❖ Studenti disorientati nel realizzare la propria carriera
❖ Per non discutere dei paradossi enormi dati dalle giurisdizioni
durante l’emergenza pandemica
❖ Gente disoccupata in casa a percepire un minimo reddito
contribuendo inconsciamente alla crisi
❖ Aziende e imprese costrette a fallire
❖ L’agricoltura nazionale è in declino
❖ Stiamo distruggendo il nostro ecosistema
❖ Gli immigrati sono più alienati dei cittadini (o viceversa)
❖ Lavoratori costretti ad una paga miserabile per giunta in nero
❖ Associazioni invisibili che non rendono i loro servizi
❖ Dicotomia capitalistica tra il Nord e il Sud
❖ Scioperi inutili
❖ Illegalismi tollerati
❖ Proposte di legge abrogate e mai riesaminate
❖ Inattività di referendum popolari
❖ Pratiche e cause burocraticamente ingiuste
❖ La nazione italiana dipende molto dal globalismo
❖ La democrazia ha generato la élite di governo
❖ Lo stato è cosciente di tutti i parametri finora citati…
…Il popolo pure…
Possibili soluzioni
➢
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➢
➢
Da parte dello stato e del governo
Ampliare un sistema di collocamento nazionale
Sostenere gli imprenditori con le retribuzioni e le tasse per la pensione
(invece di dare il reddito di cittadinanza per della forza lavoro ferma
e sprecata)
Riformare le scuole integrando i vari istituti per ampliare le
opportunità di carriera e migliorare la formazione del capitale umano.
Avviare una campagna di protezionismo economico ed evitare di
importare vari beni ed ampliarne la produzione e distribuzione interna
Evitare di contrastare l’opinione pubblica e di migliorare le condizioni
morali della società (niente più dividi et impera)
Adottare un welfare Idoneo alla circostanza economico sociali degli
italiani
Divulgare la coscienziosità giuridica
Equiparare ogni cittadino e impresa dinanzi alle imposte calcolate sui
loro redditi e agevolare le loro spese.
C’è tanto da proporre, dovrei dire “chi ha più sale condisce la minestra” ma
qui c’è da condire metaforicamente la minestra con i propri ingredienti a
disposizione per mangiarne tutti. Magari ci sarà un futuro politicamente
migliore, sperando che le cose non finiscono all’italiana data la vastità del
pensiero politico frutto dell’italiano medio piuttosto che intellettuale,
pensante e giuridico.
Finché c’è diritto c’è speranza…
…ma chi di speranza campa, disperato muore…
Dedicato al popolo italieno
Un Manuale Sintetico Per Il Cittadino
Indice
Parte 1: Homo Politicus
▪
▪ Introduzione Alla Filosofia Politica
Lo Stato Siamo Noi: Autoanalisi Costituzionale Del Cittadino
▪ Cosa Vuol Dire Esser Cittadino
▪ L’inutile Disagio Sociale
▪ Il Significato Di Nazione Oggi
▪ A Proposito Di Guerra
Parte 2: Homo Economicus
▪
▪ Concetti Chiave Di Economia Capitalistica
▪ Cenno Introduttivo Di Diritto Commerciale
▪ Analisi Del Super-Mercato
Il Capitale Umano: Istruzione E Mercato Del Lavoro
▪ Facciamo Un Gioco
Conclusioni Temporanee
Fonti e Referenze
Parte 1
Homo politicus
«La politica è una brutta cosa», «che me ne importa della politica»: quando
sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina,
che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini, che
traversavano l’oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini
dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran
burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo
contadino impaurito domanda a un marinaio: «Ma siamo in pericolo?», e
questo dice: «Se continua questo mare, il bastimento tra mezz’ora affonda».
Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: «Beppe, Beppe,
Beppe, se continua questo mare, tra mezz’ora il bastimento affonda!». Quello
dice: «Che me ne importa, non è mica mio!». Questo è l’indifferentismo alla
politica.
Piero Calamandrei “Discorso sulla costituzione” (1955)ii
Il popolo dà alle leggi il significato che preferisce e bisogna che i potenti, che lo
vogliano o no, osservino le leggi secondo il significato che il popolo attribuisce
ad esse.
Giambattista Vico “La Scienza Nuova” (XVII-XVIII sec.)iii
A. Una introduzione alla filosofia politica
Filosofia s. f. [dal lat. philosophĭa, gr. ϕιλοσοϕία, comp. di ϕιλο- «filo-» e
σοϕία «sapienza»]. – Nella tradizione occidentale, termine che, a partire da
un primo significato di desiderio di cultura e di conoscenza in generale, si
specifica, già all’epoca della filosofia classica greca, come quell’attività del
pensiero (identificantesi con il filosofare) che tende a ricercare quanto
rimane stabile in ogni esperienza e costantemente valido come criterio
dell’operare, finendo quindi con l’indicare il risultato stesso della ricerca: di
qui il significato di forma di sapere che tende a superare ogni conoscenza
settoriale per attingere ciò che è costante e uniforme al di là del variare dei
fenomeni, al fine di definire le strutture permanenti delle realtà di cui l’uomo ha
esperienza e di indicare norme universali di comportamento. [Treccani]
Politica significa “scienza del governare” o metaforicamente può essere
definita come “l’arte di indirizzare il bene del prossimo”.
Ben sappiamo che l’Italia è un paese politicamente distrutto e
ingarbugliato da vari buchi di trama, da ciò che sia stato il progresso
nazionale verso l’odierna crisi, apparentemente indelebile a causa di varie
dinamiche di stato. L’Italia è una nazione che campa di speranze per un
immediato miglioramento del “domani”. Ma esiste un domani migliore o
è solo un illusione?
Articolo 1 della costituzione :
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Vorrei dare una delucidazione a tutti quei cittadini che conoscono
questo articolo ma sconoscono i meccanismi del diritto costituzionale. In
breve il popolo è sovrano dal fatto che chi governa è scelto dai cittadini
mediante il “suffragio universale”, ovvero le elezioni dei vari dirigenti in
carica nelle varie istituzioni da parte di tutti i cittadini, maschi o femmine
che siano. Noi scegliamo chi mettere in carica e chi dovrà eseguire
l’attività politica per il bene di tutti noi. Non a caso ho definito questo
capitolo “homo politicus” ovvero l’essere umano che pensa politicamente,
dato che viviamo in un paese democratico.
Dato che lo stato siamo noi, è giusto sapere i propri diritti per vivere
uniti nella “legalità”; perciò vi invito a proseguire la lettura per ottenere il
sapere e la coscienza di ciò che significa essere cittadini di uno stato che
è politicamente ritenuto FUORI CONTROLLO. Vi invito a questo
“sapere fondamentale” che è il diritto e spero che alla fine di questo
testo possiate avere una panoramica estesa per capire i modi per
migliorare un domani che non esiste.
Non dimentichiamo che, essendo un popolo democratico, sta a noi
decidere chi far salire al parlamento e prendere la nave in mano a mare
aperto. Ma i politici sono rappresentati dal popolo che li elogia per le loro
prospettive. Tutto è diviso in varie politologie, ovvero scienze o discorsi
politici di come indirizzare Il bene del prossimo; e qui cari miei, è dove si entra
in filosofia.
Partiamo dalla filosofia più astratta che si possa trovar in politica, ovvero la
Anarchia. Esistono cittadini anarchici, ovvero gente dentro il contesto
nazionale che sostiene il pensiero di vivere senza leggi. Prima di tutto
vorrei riprendere che dall’alba dei tempi si sostiene che l’anarchia sia un
concetto utopistico (significa qualcosa fuori luogo) per cause di ordine
pubblico ove non è concepibile una società senza una base legislativa.
L’utopia invece più che proporre un progetto politico esprime un’esigenza,
gli strumenti per la cui realizzazione restano spesso confusi, ma che tende
alla soluzione radicale di tutti i problemi che affliggono il suo tempo.
Non a caso la parola “legge” significa legalità, ovvero unione. Ad oggi
giorno ciò è filosoficamente logico ma pensando ai diritti umani, penso che
l’anarchia sia solo un sintomo di ciò che siano le politologie rivoluzionarie.
L’anarchico è colui che ha una vasta sete di giustizia e dissentisce a tal
punto da voler distruggere tutto l’apparato sociale piuttosto che politico.
Perciò l’unica forma di progresso è la rivoluzione.
ALIENAZIONE: nella filosofia di Marx questo concetto significa che i
nostri prodotti, la nostra attività produttiva e i nostri rapporti sociali sono
sottomessi ad un potere alieno, cioè a noi estraneo, come il capitale privato
e lo Stato.
ATTENZIONE!!! Ho appena nominato il padre del comunismo!
Probabilmente vi sarete già fatta l’idea che questo testo possa essere di
stampo comunista o socialista. Intanto queste politologie hanno reso la
repubblica. Il marxismo secondo me è pura utopia, in primis perché il
nostro codice civile ammette la proprietà privata tramite le successioni e
le obbligazioni. Perciò solamente da questo punto di vista, il marxismo
totalitario nella repubblica italiana risulterebbe insensato.
Ma Karl Marx ha lasciato la filosofia del popolo unito sotto una prospettiva
e aveva analizzato in fondo quello che poi furono gli esiti delle rivoluzioni
industriali. Non a caso oggi si patisce il precariato e tante altre forme di
ingiustizia economico sociale (inflazione, disoccupazione, sfruttamento,
fallimento, sciopero ecc…); e non a caso ci si rivolge a Marx. In fin dei conti
il testo è totalmente apolitico perciò non si appoggia direttamente alle idee
dei partiti politici, piuttosto dà idee per la politica in se. Magari il testo
potrebbe essere neo marxista?!
Da non dimenticare la classica e vecchia dualità del fascista vs
comunista e pensare che fino agli anni 90 c’erano tanti altri partiti oramai
estinti o fusi in un solo partito (per chi non lo sapesse il Partito Democratico
nacque fondendo il partito comunista italiano, partito socialista italiano,
radicali e tant’altri riducendo il numero di partiti).
Una cosa che è rimasta a livello politico è il nazionalismo generico. Dove
ognuno di noi ha la propria visione dell’Italia senza neanche tener conto
a tante clausole internazionali.
Orwell diagnosticò il nazionalismo persino nel calcio vedendo plasmare
l’odio idealistico nazionale fra le squadre (come politici) e i tifosi (come i
sostenitori)iv. Egli definì il nazionalismo come: «l’abitudine di identificarsi
in una unica nazione o in unica entità, collocandola al di là del bene e del male
e non riconoscendo altro dovere se non quello di promuoverne gli interessi. Il
nazionalismo non è da confondere col patriottismo».v
Secondo il “Pensare Altrimenti” di Diego Fusaro (2017) vengono espresse
due dinamiche del dissenso politico, ovvero il rivoluzionario ed il
riformista<<In queste due diverse intensità, si profila una differenza quantitativa che tende
a farsi anche qualitativa.
Il primo tipo di dissenso, proprio del riformista e del disobbediente, può anche
dirsi di partecipazione, giacché non rigetta in toto l’ordinamento, ma vuole
partecipare al suo perfezionamento.
Tipico del rivoluzionario e del ribelle, il secondo, per via della sua intensità
massima, è inquadrabile come dissenso di secessione, in quanto respinge non
singoli aspetti, ma il fondamento stesso dell’ordinamento vigente. Il dissenso di
partecipazione si pone come riformista. Quello di secessione si configura, invece,
come rivoluzionario.
Se il primo avanza proposte emendative e integrative, il secondo prospetta
un’incondizionata rottura dell’ordine vigente nella sua interezza. >>vi
Ottenere la rivoluzione significherebbe unire tutti quanti sotto una scuola
di pensiero. Siamo tutti d’accordo nel voler distruggere la legge, la
costituzione e tutto il nostro apparato giurisprudenziale? Ma prima di
asserire a codeste politologie, siamo sicuri di cosa stiamo parlando? O
siamo solo presi dalla tirannia? Seppure pensiamo che i nostri politici sono
pubblicamente percepiti come tiranni sottomessi all’ordine dominante.
Eppure li abbiamo messi noi alle poltrone, pur non votandoli ma
consentendo le loro cariche fino ad ora.
Tutti abbiamo un pensiero politico diverso in base alle esperienze di vita
e d’intelletto, uno può parlarti di come l’euro sia stata una truffa mentre
un altro parla di diminuire gli oneri da pagare su varie transazioni,
oppure te ne parla la stessa persona portando una tesi politica
abbastanza contrastante che ciò che sostiene possa sembrare utopia a
causa della scarsa dialettica.
Il termine dialettica significa dal greco “l’arte dell’argomentare” e nella
storia della filosofia (amore del proprio sapere) ha contributo a strutturare i
processi cognitivi e razionali di ciò che siano le vaste scuole di pensiero
della natura umana. Un grande esempio è la formula del filosofo
Friedrich Hegel che stabilì: tesi + anti-tesi = sintesi. Proseguendo
sulla filosofia, si ritorna a Marx (quest’ultimo un post-hegeliano) e il suo
concetto di materialismo dialettico ovvero un mezzo per identificare i
motivi sociali di una crisi, ad esempio: si ha una lotta di classe quando
esisterà il proletariato a cause delle sue condizioni date da ecc…..Non a caso
il processo legislativo della discussione di una legge fra le camere si
chiama bicameralismo dialettico date le fasi di opposizioni fra partiti
e consultazione costante delle leggi per poi poter emanare una sintesi
ovvero il prodotto della discussione (tutto ciò si chiama iter legislativo).
Oppure quando il senato deve confrontarsi con la corte costituzionale
per analizzare la legittimità delle leggi, anch’essa è una forma di sintesi
dialettica.
Effettivamente sembra che nel corso degli anni i cittadini si siano arresi
al senso politico lasciando fare agli “esperti” non avendo capito che i
politici sono tutti i cittadini che guardano le leggi e ne fanno giudizio ed
uso. Si usa molto spesso la dicotomia governanti-governati, ma la
dinamica più specifica è eletti-elettori date le dimensioni democratiche.
Gli eletti sono al potere in mano del popolo e pensano per quest’ultimo.
Se il popolo non è d’accordo con le idee degli eletti, ha il diritto di
sciopero o altri vari strumenti da usare contro una politica non
condivisa. Dovrei concludere questo paragrafo incolpando
l’indifferentismo politico? Sarei troppo materialistico ma è pure vero che
la gente non ha idea dei propri diritti e né come chiamarseli.
polèmica s. f. [femm. sostantivato dell’agg. polemico]. – Controversia, piuttosto
vivace, su argomenti letterarî, scientifici, filosofici, politici, ecc., sostenuta per
lo più attraverso una serie di articoli o di altri scritti tra persone che hanno
diversità di vedute.
Gli antichi Greci democratici sostenevano che fosse la polemica a generare
la politica grazie all’incentivo verso un dibattito dove bisognava trovare
una soluzione al contrasto creato. Si ritorna al materialismo dialettico
come matrice del pensiero politico per elaborare le varie scuole di pensiero
etico. Ognuno di noi ha tanta polemica verso la propria gente, lo stato, il
governo, l’economia, la scienza, l’arte ecc… ma è la società che ci rende
partecipe di tutto il grande dibattito in cui ci si scontra quotidianamente
ma senza concludere nulla; anzi una sintesi si troverà alla fine di un
dibattito con un amico ma la si conclude fra le due parti e si stabilisce una
sola tesi da confrontare con tutti gli altri; e così è la dialettica su base
polemica.
Che io possa esprimere liberamente ciò che ho appena proferito, mi
tocca di diritto grazie alla costituzione stessa:
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza
e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all’ autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni
effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Anche quest’ultimo articolo ha una essenziale importanza nel figurare la
società per com’è. Prendiamo ad esempio le fake news, siamo liberi di
esprimerci ma fino ad un certo limite. Infatti c’è in ballo il “buon costume”
della civiltà. Cos’è oramai il buon costume? Abbiamo tutti Il verso di
protrarre il buon costume della società? Ma a quale buon costume ci si
riferisce? Dovremmo denunciare a massa il proprio senso di buon
costume perché si è ufficialmente perso.
Essendo in uno stato con una repubblica (quest’ultima significherebbe
avere un parlamento che svolge le funzioni legislativi per permanere lo
sviluppo in nome di tutti i cittadini che la devono sostenere perché solo
essa garantisce i diritti dei modi di vivere) è compito libero dei cittadini
stabilire chi posizionare nelle camere per svolgere la politica ma
quest’ultima ha bisogno delle basi economiche per garantirne la
costanza per lo stato e la sua produzione. Ma se si vota o meno il potere
è in mano al popolo, vedremo le varie funzioni a seguire.
L’italienazione determina ciò che è il disagio sociale instauratosi su tutta la
penisola da tanti anni a questa parte. Ancora oggi non si conoscono le
cause di tutto questo disagio. Sarà la corruzione? La mafia? I poteri alti? Il
popolo stesso? Beh il popolo c’entra quasi sempre, non a caso studiamo la
rivoluzione francese e del demos che si fa giustizia contro il caos del
despota, oppure le vicende di Socrate 1 giustiziato dal demos per il suo
modo di vedere le cose. Oggi il popolo si lamenta dei propri politici che
discutono di idee la quale il popolo non acconsentisce indirettamente. Non
esiste uno sportello popolare dove ragionare le idee, piuttosto la gazzetta
ufficiale ci consegna i disegni legge belli e pronti da obbedire nel tempo
stabilito. Sei d’accordo? Mi dispiace questa è la democrazia, ì legislatori sono
stati eletti dal “popolo” perciò non avete modo di lamentarvi durante gli anni di
carica. Almeno che non vi rivoltate contro scatenando una guerra civile contro
le forze dell’ordine; “intanto questa è la legge”.
Siamo arrivati al grande fratello?
Il vero punto del concetto di italienazione sta sul fatto che i cittadini italiani
sono oramai vittime del proprio governo ma nel contempo non hanno idea
di come siano accadute le crisi. Cosa le causano? A parer mio la causa
dell’italienazione sta nella disconnessione del pensiero collettivo, ognuno
pensa da se, nessuno si confronta o agisce politicamente. Perciò cosa
ottenere dai propri pensieri? Nulla. Solamente una società che cammina
vagabonda verso un futuro incontrollabile. L’unica cosa tangibile è ormai
la sopravvivenza capitalistica. Non c’è neppure religione ad unire i cittadini.
Penso che l’unica vera forma di unione sia ancora la legalità; beh lo è in fin
dei conti. Se solo ci fossero dei veri e propri mezzi per risolvere
democraticamente la questione sociale con un’armonia comune e senza
antipatia collettiva.
1
Un paradosso che vorrei anticiparvi è quello che la figura di Scorate si studierà solamente nei licei, in vita mi sono capitati
tanti di quei cittadini italiani ignari della filosofia socratica. Tutto questo perché in Italia la filosofia non viene inculcata a
tutti. Perché? Ah, per non discutere di tutti quei studenti, o cittadini in generale, che non ricordano affatto gli eventi della
rivoluzione francese né della storia in generale.
Il concetto di ITALIENAZIONE parte dal sentirsi stranieri nel proprio
paese. Non ottenere i propri diritti come si deve, desiderando di essere
cittadini di altre nazioni o invidiando le burocrazie di quest’ultime.
Stiamo tirando un po’ troppo in filosofia ma è sicuro che tanti cittadini non
hanno mai letto la costituzione integralmente, perciò sarà compito mio
invitarvi alla lettura per una propedeutica introduttiva verso la legge
italiana, grazie per il vostro interesse e buon proseguimento.
B. Lo stato siamo noi: autoanalisi costituzionale del
cittadino
Il costituzionalismo rappresenta una concezione secondo cui la legge non
si fonda sull’arbitrio del sovrano assoluto (sciolto, cioè, da qualsiasi forma
di controllo), ma su un complesso di norme sia consuetudinarie che
scritte contenute in una Costituzione.
Per chi non lo sapesse , la costituzione italiana, dal 1947, è composta
da 139 articoli, la quale:
o Principi fondamentali (artt. 1-12)
o PARTE I Diritti e doveri dei cittadini
• TITOLO I –Rapporti civili (artt. 13-28)
• TITOLO II–Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
• TITOLO III –Rapporti economici (artt. 35-47)
• TITOLO IV –Rapporti politici (artt. 48-54)
o PARTE II Ordinamento della Repubblica
• TITOLO I –Il Parlamento
▪ Sezione I–Le Camere (artt. 55-69)
▪ Sezione II –La formazione delle leggi (artt. 70-82)
• TITOLO II –Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
• TITOLO III –Il Governo
▪ Sezione I –Il Consiglio dei Ministri (artt. 92-96)
▪ Sezione II –La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98)
▪ Sezione III –Gli organi ausiliari (artt. 99-100)
• TITOLO IV –La Magistratura
▪ Sezione I –Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)
▪ Sezione II –Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)
• TITOLO V –Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt. 114-133)
• TITOLO VI –Garanzie costituzionali
▪ Sezione I –La Corte costituzionale (artt. 134-137)
▪ Sezione II –Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
(artt. 138-139)
o Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
Questo è l’indice dell’inalienabile libro del nostro diritto nazionale.
Perciò il potere dello stato è nelle mani del popolo dal fatto che esso è
l’unico fattore che può alimentare la Repubblica Italiana. Per chiarire
le idee vorrei spolverare l’enciclopedia Treccani per ottenere le chiavi per
comprendere il significato delle parole che proferiamo.
Repubblica Dal latino res publica («cosa pubblica», cioè cosa di tutti), questo
termine, fino alle soglie dell’età moderna, era usato prevalentemente come
sinonimo di Stato… Genericamente, il capo dello Stato repubblicano è eletto o
direttamente dal popolo, o indirettamente tramite assemblee rappresentative e
mantiene la propria carica per un tempo determinato (a differenza del
monarca, che ha una carica ereditaria a vita). Nella repubblica democratica i
cittadini sono considerati uguali, senza privilegi di ceto, e le leggi sono
espressione della volontà del popolo, che le vota attraverso propri
rappresentanti. Treccani, Marzia Ponso - Enciclopedia dei ragazzi (2006)
Democrazia Forma di governo che si basa sulla sovranità popolare e garantisce
a ogni cittadino la partecipazione in piena uguaglianza all’esercizio del potere
pubblico. [Treccani]
Giurisprudènza s. f. [dal lat. iurisprudentia, der. di iurisprudens: v. la voce prec.].
– 1. a. In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento
originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno, soprattutto
nelle espressioni facoltà di giurisprudenza, facoltà di studio universitario, da cui si
ottiene la laurea in giurisprudenza.
b. Lo svolgimento del diritto, e l’insieme delle leggi, delle istituzioni giuridiche,
di un popolo, di una società storica: la giurisprudenza romana; la giurisprudenza
dell’età di mezzo; la g. italiana dell’età moderna.
2. a. In senso più tecnico, l’insieme delle pronunce, cioè delle sentenze e
decisioni degli organi giurisdizionali di uno stato su questioni determinate;
secondo la natura di tali organi e la materia che
giudicano, si distingue una:
giurisprudenza costituzionale, civile, penale, commerciale, finanziaria, agraria, ecclesiastica, d
i diritto pubblico, di diritto internazionale, ecc.; talora con riferimento indiretto agli
organi che hanno emesso le decisioni: quale è il pensiero della g. su questa
materia?; la g. dominante è nel senso che ..., e sim.
b. Anche, l’interpretazione della legge che è contenuta ed espressa nelle
sentenze: la g. della Cassazione, della Corte d’appello. [Treccani]
Etica In senso ampio, quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma
di comportamento (gr. ἦθος) umano, politico, giuridico o morale; in senso
stretto, invece, l’etica va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto ramo
della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o
cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle
politicamente più adeguate. [Treccani]
Proseguiamo verso la concezione del Homo sapiens sapiens economicus et
politicus. Infine la nostra libertà è limitata dalla legge stessa, perciò
essere liberi significa: essere responsabili del proprio senso civile da
persona libera o giuridica. Leggete oltre per scoprire quali sono i
rapporti politici stabiliti dallo stato, ovvero l’unione dei connazionali
italiani:
ART. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Quest’ultima legge è la base fondamentale che ogni italiano dovrebbe
conoscere come l’ave Maria. È quell’articolo che racchiude tutto il
meccanismo del diritto nazionale e della propria dignità. È il cuore di
tutta la costituzione. Per chi non conosceva l’articolo 54 della nostra
costituzione, vorrei dirvi che non è mai tardi per prendere in mano la
speranza di migliorare il futuro invece di lamentarsi sconoscendo i
propri diritti e doveri da cittadino che si è. Spero che da ciò abbiate
iniziato a comprendere il senso di democrazia e politica. Praticamente
il politico non è un mestiere ma si potrebbe definire come una
“mansione auto-funzionale dello stato” dove ognuno di noi ha il
proprio concetto politico da esporre al prossimo connazionale per
migliorare il mondo che ci circonda individualmente.
Per estendervi ancora di più il panorama giurisprudenziale (ovvero lo
svolgimento delle leggi) vi invito ad imparare a memoria l’articolo 54,
ovvero l’ultimo articolo della prima parte della costituzione. Potrei
analizzare tutta la costituzione per rivelare tutti i paradossi ma ci
vorrebbe un libro a parte. Innanzitutto per chi non lo sapesse, la
costituzione non è l’unico libro legislativo, anzi esso è quello che
sostiene tutto il resto degli altri libri di leggi e norme che durante gli anni
vanno a riformarsi stabilendone i diritti e la giustizia.
Non so a cosa state pensando ma potrei asserire nel dire che l’Italia
conta meno cittadini di quanti ne fa il censimento perché un gran
numero di cittadini non ha idea di cosa significa essere tecnicamente
cittadini della Repubblica Italiana. O almeno abbiamo l’idea di come
dovrebbero andare le cose ma non sappiamo come bisogna realizzare le
idee.
Vi introduco il codice civile, approvato dal regnò d’Italia nel 1942, è la
base giuridica di diritto pubblico e privato della repubblica italiana. Per
darvi un idea partiamo con le disposizioni generali, presenti all’inizio del
codice:
[Codice Civile]
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO
Art. 1. Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative; 4) gli usi.
Art. 2. Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza
di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Avete inteso? Il codice civile agisce sotto la costituzione e quest’ultima
valorizza le norme stabilite nei codici. Pensate che il codice civile è
quella serie di leggi che stabiliscono il diritto: del proprio nome; delle
persone libere (maggiore età ecc…); della famiglia; delle obbligazioni; del
matrimonio; dell’eredità; delle successioni; del lavoro; dei contratti; delle
società; delle imprese ecc… Il codice civile comprende ben 2969 articoli
che negli anni vanno riformandosi con i decreti e leggi complementari
agli ordinamenti giuridici del diritto; e tutto ciò fu premeditato dagli anni
‘40. C’è da dire che il fascismo fu l’ultima forma di governo del regno
d’Italia prima della repubblica, perciò i codici italiani noni sono altro che
una riforma totale della giurisprudenza del regno d’Italia.
Ad esempio in epoca fascista, le norme corporative, erano fonti di
diritto costituite da accordi economici collettivi, conclusi nell'ambito dei
rapporti di lavoro autonomo; i contratti collettivi di lavoro, relativi ai
rapporti di lavoro subordinato stipulati dai sindacati legalmente
riconosciuti; le sentenze della magistratura del lavoro; le ordinanze
inerenti i rapporti di lavoro emanate dalle corporazioni. L'ordinamento
corporativo è stato soppresso dal regio decreto legge 9 agosto 1943, n.
721 e con la repubblica le norme corporative furono rielaborate dal diritto
sindacale e dalle obbligazioni in generale. Lo scopo del codice fu quello di
de-fascistizzare il regno d’Italia con l’avvento della repubblica. Infatti le
proprie fonti del diritto si basano sulle persone libere e giuridiche.
Quest’ultima dicotomia sociale è la base della burocrazia italiana.
Codice civile
LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Art. 1. Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge
riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
Art. 2. Maggiore età.
Capacità di agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo
anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che
stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro.
In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro.
TITOLO II – DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11. Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico.
A questo punto vi introduco il codice penale, che stabilisce le pene
verso i reati commessi contro la legalità delle cose mediante le
articolazioni costituzionali della magistratura. Da premettere che i
codici non sono altro che le leggi del Regno d’Italia riportate dentro la
repubblica, non a caso la costituzione realizza le leggi. Il nostro codice
penale proviene dal codice Rocco (nome coniato dal ministro fascista
Alfredo Rocco) ovvero l’ultima riforma penale prima della repubblica
italiana. Vediamo come hanno dettato la legge penale dinanzi la
costituzione:
Costituzione Italiana Parte I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I — RAPPORTI CIVILI
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28. 2
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilitá civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
…
Costituzione Italiana Parte II
TITOLO IV LA MAGISTRATURA
SEZIONE I–Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
2
Questo articolo è importante dal punto di vista legale perché rende giustizia dinanzi a tutti quei reati compiuti dinanzi al
popolo e allo stato. In primis perché parliamo di cittadini mantenuti dalle nostre tasse; e in secundis perché il loro lavoro
richiede la massima responsabilità dinnanzi la loro posizione sociale e legale. L’unica pecca è che in tempo reale vengono
ammesse tante ingiustizie da parte loro e la giustizia sembra essere nulla.
…
Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
…
SEZIONE II–Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13
c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3]3
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr.
art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si
3
Per chi è ignaro, questi numeri tra parentesi indicano gli articoli della costituzione relativi alla giurisdizione. Esempio, c.2
indica il senso dato dinanzi al secondo articolo della costituzione.
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103
c.1,2].
E adesso passiamo direttamente al codice penale che stabilisce la serie
di norme di diritto:
CODICE PENALE
LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO I – DELLA LEGGE PENALE
Art. 1 Reati e pene
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite.
Art. 2.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui
fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna
a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena
pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse,
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o
temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le
disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di
mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito
in legge con emendamenti.
Art. 3.
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga
altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma
limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto
internazionale.
Art. 4.
Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale, sono considerati
cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti
per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli
apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, è
territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni
altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili
italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino,
salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge
territoriale straniera.
Art. 5. Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Art.6…...4
Queste prime cinque leggi dimostrano che il cittadino è effettivamente
libero se non commette reati contro il suo stato e la stessa cosa vale per
gli stranieri sul territorio della repubblica italiana. Penso che tutti
sappiano che fine fanno quei cittadini incriminati per un reato per poi
essere processati ad una pena in base al delitto; finiscono in un istituto
penitenziario, ovvero il carcere, per scontare la pena stabilità dal
giudizio della legge. Tecnicamente ogni cittadino che rispetta l’articolo
54 deve sapere che quando agisce lo deve fare in modo “legale” e
consapevole di non commettere reato verso la legge.
4
Fino ad ora abbiamo cantato tanti articoli da vari testi legislativi, BRAVI! Vi siete sforzati a capire che ,
arrivando a leggere fin qui, vi siete già acculturati in diritto, ringraziate la vostra curiosità e spero che possiate
iniziare a sapere, come si deve, i vostri diritti. Vi attendono centinaia e centinaia di leggi da sapere, per poi,
poter farvene una idea generale per esprimere un vero e proprio giudizio obbiettivo da cittadini che si è!
Dovrei pure discutervi dei codici di procedura, ovvero le leggi di come
bisogna agire legalmente dinanzi a fenomeni burocratici. Un grande
esempio è il codice di procedura penale che è manda, articolo per
articolo, tutti i processi per poter agire dinanzi al cospetto penale del
cittadino imputato. Quest’ultimo a cui viene data una volpe dinanzi ad
un suo reato viene condotto dalla forze dell’ordine dinanzi ad un giudice
per poter ricevere una sentenza in nome dello stato. Perciò è qui che
abbiamo tutti le procedure dei tribunali, corte d’appello, carceri, ecc…
Ancora oggi ci sono casi di gente innocente giustiziata penalmente per
reati non commessi; oppure da tante norme paradossali che penalizzano
gente eticamente innocente (casi di omicidi di ladri dentro la
proprietà…) e tanti altri processi non approfonditi abbastanza per la
sentenza. Perciò l’unico modo per migliorare la società è di obbedire alle
leggi che ci sono (da più di settant’anni) e magari sviluppare un miglior
senso politico e proporre leggi alle camere per cambiare determinate
leggi; e ciò si chiama democrazia. Ora passiamo alla domanda
successiva…
C. Cosa Vuol Dire Essere Cittadino?
vota, consuma, paga, produci…
Da come ho cercato di spiegare, i cittadini sono coloro che nascono con
diritto nel territorio di stato. Sei un cittadino quando per la legge risulti
identificabile come esso grazie al diritto di: avere un nome, una
residenza, una proprietà, un conto finanziario, votare, donare, comprare,
vendere, ereditare, denunciare ecc… ma dopo tutto questo diritto
sistematico come mai ancora oggi i cittadini d’Italia si lamentano
costantemente per la crisi? Abbiamo uno stato oppure siamo tutti
sparpagliati a caso nella penisola italiana?
Ciò che penso è che la gente non si è ancora resa potenzialmente conto
di essere cittadini di uno stato democratico repubblicano. E perché mi
chiedo? Perché effettivamente in certe parti d’Italia non si hanno i mezzi
per capirlo. Siamo una massa d’individui perciò in base agli individui che
ci circondano possiamo percepire una specie di realtà. Non capita
spesso di discutere di voler riformare una determinata legge oppure di
ragionare su come cambiare idealisticamente le leggi; piuttosto ci
limitiamo a criticare, denigrare, descrivere, fantasticare e a immaginare
un mondo politico ma MAI interagire con esso. Ragion per cui la gente
non ha idea della politica.
Un emerito esempio che potrei fare è il disuso e scarso mezzo della edemocracy, vorrei trarre spunto dal portale della Assemblea Regionale
Siciliana: https://www.ars.sicilia.it/e-democracy-partecipa-allattivitaparlamentare.
Una splendida idea ma priva dei mezzi effettivi per espandere il potere
democratico dagli organi regionali fino al cittadino digitalizzato o meno.
Inoltre non penso che esprimere un parere su un decreto significhi agire
su di esso e non apre neppure un dibattito politico attivo.
Prendiamo un articolo fondamentale della nostra costituzione, ovvero
uno dei più importanti
Art. 3. [fondamentale]
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni
politiche [22], di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
A parer mio questo è uno degli articoli più belli e profondi della nostra
costituzione ma con la politica di oggi è la legge più paradossale che ci sia.
È la legge che definisce la libertà di essere e delle speranze di poter divenire
cosa si vuole nei parametri dello stato. Ritengo che questo sia l’articolo più
ignorato che rende paradossale tutto il mondo della nostra
giurisprudenza. Più avanti vedremo che quest’articolo è un richiamo
all’articolo 2 dei diritti umani.
Solo a pensare che la maggior parte dei nostri concittadini sconoscono a
prescindere l’articolo 54, perché non abbiano mai consultato
integralmente la costituzione, già da un indizio sulle cause della politica
passiva che soccombe la repubblica stessa. I cittadini effettivamente
ignorano la possibilità di poter dire <<le cose non funzionano ed è ora di
discuterne una soluzione, e agire, per riottenere tutti i diritti per la nostra
dignità umana, senza escludere nessuno!>>
Costituzione parte 1
TITOLO I RAPPORTI CIVILI
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
…
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI
ART. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
ART. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
ART. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
[…]
Perciò il potere del popolo non è limitato alle votazioni perché esso ha il
compito di interagire costantemente con il governo eletto. Se solo tutti
fossimo in sintonia con le azioni politiche, nel senso che si agisce
insieme nel proporre iniziative per migliorare la situazione. Infatti se non
voti non sei un criminale o un vigliacco (art. 48), stai sempre esprimendo
il tuo parere politico e perciò dal momento che abbiamo nuovi
parlamentari bisogna mantenere l’opinione pubblica viva tramite
l’unione dei pensieri di tutti i cittadini attraverso le vie di mezzo per
mediare la politica italiana verso un senso universale della nazione.
Ma come avviene la politica? Una esempio chiaro lo otteniamo da un
politologo dei tempi della prima repubblica5; Maurice Duverger scrive
ne “i partiti politici”vii:
<<…la comunità globale è un insieme di piccole comunità di base, legate fra loro
da meccanismi coordinatori. Nei partiti moderni questa armatura assume grande
importanza, costituisce il quadro generale dell’attività degli aderenti, la forma
imposta alla loro solidarietà; determina i meccanismi di selezione dei dirigenti e i
poteri di questi; spiega spesso la forza e l’efficienza di alcuni partiti, la debolezza
e l’inefficienza di altri.>> (pag.39)
<<Un partito non è una comunità ma un insieme di comunità, una riunione di
piccoli gruppi sparsi per il paese (sezioni, comitati, associazioni locali ecc.) collegati
da istituzioni coordinatrici. >>(pag.52)
5La
prima Repubblica va dalla fondazione della costituzione (1948) fino agli 1992 circa (trattato Maastricht Mani
Pulite). Questi ultimi eventi hanno segnato la seconda repubblica: Il trattato Maastricht (approfondito più sotto) fu
il patto per l’unione europea entrato totalmente in vigore nel 2002, con l’entrata della moneta Euro; e Mani Pulite
invece fu un inchiesta anti frode che sradicò il parlamento italiano tanto da radicarsi i partiti odierni, un
celebre esempio è l’ascesa Berlusconiana e la nascita del PD dato dalla fusione degli ex partiti di sinistra (quelli
indagati) in uno solanto così riducendo le politologie.
<<…il concetto di “membro” di un partito coincide con quello di aderente. Da
questo si distingue il “simpatizzante”, che si dichiara favorevole alle dottrine del
partito e gli arreca a volte il suo appoggio, ma rimane al di fuori della
organizzazione e della comunità: il simpatizzante non è un membro del partito in
senso proprio.>> (pag. 100)
<<Il simpatizzante è più di un elettore e meno di un aderente. Come elettore, egli
reca suo consenso al partito, confessa la propria preferenza politica. L’elettore vota
nel segreto della cabina e non rivela la sua scelta: la precisione stessa e l’ampiezza
delle misure prese a garantire la discrezione dello scrutinio provano l’importanza
del fatto. Un elettore che dichiara il suo voto, non è più un semplice elettore,
comincia a diventare un simpatizzante. Nello stesso tempo, egli da infatti il via a
fenomeni di contagio sociale: la sua confessione reca già di per se un elemento di
propaganda; lo avvicina inoltre ad altri simpatizzanti e crea i primi vincoli di una
comunità. Non esiste una vera e propria comunità di elettori, giacché essi non si
conoscono affatto, ma solamente un gruppo globalmente determinabile e
suscettibile di valutazioni statistiche. Vi è invece una comunità dei simpatizzanti,
reale anche se spesso embrionale ed elastica.>> (pag.141)
Fino ad ora ho cercato di esporre ciò che sia il dovere di avere il senso
civico, politico e giuridico del cittadino. Anche se dovrei estendermi fino
alla seconda parte della costituzione ovvero la legge sul come è
effettivamente formato lo stato e il suo governo, serve solo leggere la
costituzione italiana per avere tutte le informazioni.
Per farla breve, dopo l’indispensabile articolo 54 prosegue la seconda
parte della costituzione con l’articolo 55 che stabilisce la forma del
parlamento, per giusta regola ve lo riporto qui sotto…
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
…
ART. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata 6
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
ART. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
ART. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l’altra.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
6
Sinonimo di “prolungare”
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Tanti cittadini ancora oggi si lamentano dei politici che effettivamente
hanno votato e che rappresentano l’Italia; tutto fumo e niente arrosto. C’è
chi invita alla disobbedienza civile, ma essa non implica al cambiamento
di una legge. Anzi data l’ignoranza totale verso la costituzione (sempre il
nostro caro articolo 54) si è solo professata una disobbedienza incivile.
Tecnicamente l’unico modo per risolvere determinati buchi burocratici
sarebbe cambiare le leggi. Le leggi sono già state introdotte dall’articolo 2
del codice civile grazie all’ordinamento giuridico della costituzione.
Adesso vediamo come si forma una legge, grazie sempre alla
costituzione:
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Eccoci arrivati a metà strada, avete letto bene quest’ultimo articolo? Il
popolo ha il diritto a fare la legge, non a caso si chiama democrazia. In
teoria la legge presentata al parlamento verrà discussa dalle camere e poi
mandata al nostro presidente della repubblica per essere promulgata 7 .
Tutto ciò in giurisprudenza si chiama ITER legislativo. Ogni legge viene
inserita nella Gazzetta Ufficiale che raccoglie tutta la serie di leggi
approvate per poi metterle in vigore entro i tempi stabiliti
(www.gazzettaufficiale.it). Proseguiamo con l’indagine costituzionale…
7
Sinonimo di promozione della legge dentro l’ordinamento delle leggi.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Perciò basterebbe proporre dei “referendum” (art. 75), petizioni (art. 50)
oppure un documento redatto in articoli (art. 71), da presentare al
governo con 50.000 firme, da parte delle persone libere e giuridiche,
discuterne in parlamento per far sì che diventino leggi e che quest’ultime
possano migliorare la società della nazione in cui viviamo. Ma la legge nella
nazione italiana è una questione molto complessa. Noi Italiani dobbiamo a
più di 100.000 leggi e ognuna di loro viene riformata una volta ogni tanto.
La democrazia è un bell’intrigo, nel senso che il potere non è pienamente
del popolo ma dei governatori. Ciò viene Indicata come democrazia
rappresentativa, ciò significa che i governatori rappresentano Il popolo a
modo loro dato che sono stati scelti. Ma la domanda da porre è “il popolo
si sente rappresentato?” oppure “quanta gente si sente rappresentata e
come?”. Potremmo dirla in breve che la polemica nasce dalla poca
rappresentanza del popolo stesso. Infatti un conto è proporre una legge, un
conto è avere dei parlamentari incomprensibili.
Un testo interessante è “contro la democrazia diretta” di Francesco
Pallanteviii, dove esprime la dinamica della democrazia rappresentativa
e diretta ma criticandone i resoconti legislativi e sociali:
“Oggi siamo soliti considerare istituti di democrazia diretta principalmente il
referendum, l’iniziativa legislativa popolare, la petizione, il recall 8 e le elezioni
primarie. La loro efficacia varia da ordinamento a ordinamento e, all’interno di
questi, da strumento a strumento…” (pag.15)
“…Piuttosto, un rinnovato impulso alla partecipazione popolare sembra poter
oggi venire dalle tecnologie informatiche, sia pure non (ancora?) in virtú della
trasformazione dell’ordinamento giuridico, bensí grazie alla creazione di nuove
forme di comunicazione e intervento che si affiancano a quelle tradizionali.
Tra gli strumenti odierni, il piú incisivo è senz’altro il referendum: il conferimento
del potere decisionale su un determinato argomento direttamente al corpo
elettorale, anziché al Parlamento. Solitamente, il quesito riguarda la
configurazione dell’ordinamento giuridico: l’introduzione o la rimozione di una
norma costituzionale, legislativa o amministrativa. Non è escluso, tuttavia, che
possa vertere sull’assunzione di decisioni politiche, com’è avvenuto nel caso della
Brexit. A seconda degli ordinamenti, può essere indetto, obbligatoriamente o
facoltativamente, su iniziativa di soggetti istituzionali o di una porzione del corpo
elettorale. L’esito del voto – talvolta condizionato dal raggiungimento di una
soglia di partecipazione minima (quorum) – può avere efficacia vincolante o
consultiva. L’effettiva configurazione dell’istituto in un determinato ordinamento
rivela quale sia la predisposizione dell’ordinamento stesso verso la democrazia
diretta: quand’è maggiormente marcata, il referendum è disciplinato come
obbligatorio, utilizzabile a fini sia propositivi sia abrogativi, dotato di efficacia
vincolante. Nonostante le apparenti similitudini, negazione del referendum è il
plebiscito, la consultazione attraverso cui il popolo è chiamato solo
apparentemente a decidere, in realtà a ratificare ex post decisioni già assunte da
altri.”(pag.15-16)…
… “Nell’esperienza italiana, opera in prospettiva plebiscitaria la trasformazione
del referendum costituzionale da strumento oppositivo – utilizzabile quale risorsa
di ultima istanza da parte di chi osteggia la riscrittura della Costituzione – in
strumento confermativo con cui i fautori della riforma invitano il popolo ad
avvalorare quanto già approvato dal Parlamento. Quando è utilizzato in senso
propositivo, l’istituto referendario viene a sovrapporsi all’iniziativa legislativa
popolare. Lo schema piú diffuso è quello per cui, se il procedimento legislativo
attivato dal corpo elettorale tramite la presentazione di una proposta di legge non
riceve seguito parlamentare (perché la proposta non viene discussa o viene
stravolta), la decisione sulla proposta stessa viene rimessa direttamente al popolo,
che potrà approvarla o respingerla – o, ancora, se il Parlamento ha approvato delle
modifiche, scegliere tra queste e la formulazione originaria della legge. Cosí
configurato, il ricorso agli elettori agisce da stimolo nei confronti del Parlamento:
là dove, come in Italia, il referendum propositivo non è previsto, le leggi di
Un ulteriore inglesismo spiegato dal Pallante in ibid. pag.: “Particolare forma di petizione è quella che ha per oggetto la
proposta, rivolta al corpo elettorale, di rimuovere un eletto dal proprio ufficio prima della scadenza ordinaria del suo
mandato (recall). È uno strumento rilevante negli Stati Uniti, dove opera non a livello federale, ma statale – sia pure non in
tutti gli Stati.”
8
.
iniziativa popolare non vengono, nella grande maggioranza dei casi, neppure
messe in discussione, vanificando l’impegno profuso dai proponenti nella raccolta
delle firme necessarie a sostenere la proposta. “Ancor meno incisiva è la petizione,
la cui ascendenza storica va ricercata nelle suppliche rivolte dai sudditi al sovrano.
Esercitando il diritto di petizione, i cittadini possono interrogare una pubblica
istituzione per chiedere di approvare provvedimenti o per attirare l’attenzione su
tematiche di interesse generale. L’Unione europea configura la petizione come un
fondamentale diritto di cittadinanza, ma anche in tale contesto la sua efficacia è
limitata dall’assenza di vincoli che vadano oltre l’obbligo di fornire risposte.
Nuova vitalità sembra piuttosto venire all’istituto da piattaforme informatiche
come Avaaz o Change.org, che promuovono la raccolta di adesioni su temi da
sottoporre alla discussione pubblica. Sono strumenti che si collocano a latere degli
ordinamenti giuridici, esercitando un’influenza di carattere informale, che può,
tuttavia, risultare difficile “da ignorare quando le adesioni in calce a una presa di
posizione, a un appello o a una richiesta d’intervento raggiungono cifre a cinque
o a sei zeri.”(pag.16-17)…
…“Lungi dall’assicurare la partecipazione continua del popolo a tutte le decisioni
politiche, le moderne forme di democrazia diretta ne comportano il
coinvolgimento occasionale e su specifici oggetti. Presuppongono, a ben vedere,
un contesto istituzionale di tipo parlamentare, all’interno del quale operare. È cosí
per il referendum abrogativo, che presume il previo esercizio della funzione
legislativa da parte del Parlamento. È cosí per la petizione, che, per non cadere nel
nulla, necessita di essere presa in considerazione dall’assemblea legislativa. È cosí
per il recall, che rimarrebbe privo di significato se prima non si fosse svolta
un’elezione. Ed è cosí per le primarie, primo passo di un percorso rivolto alla scelta
dei rappresentanti. Sembra fare eccezione il referendum propositivo, sia pure
limitatamente all’ipotesi in cui la decisione legislativa sia rimessa direttamente agli
elettori, e non anche nel caso in cui la decisione finale sulla proposta spetti al
Parlamento. Siamo, in definitiva, al cospetto di strumenti che operano come
“correttivi” di sistemi di governo basati su un principio diverso da quello
democratico: il principio rappresentativo.”(pag.19)…
…“L’avvento, con la democrazia rappresentativa, del suffragio universale reca con
sé una complicazione, legata alla nascita dei partiti di massa che organizzano la
partecipazione politica di un corpo elettorale divenuto amplissimo. I partiti, nati
all’epoca del parlamentarismo rappresentativo a suffragio limitato come piccole
accolite di notabili incentrate sulla conoscenza personale tra eletti ed elettori, si
trasformano in forze politiche strutturate su relazioni impersonali tra funzionari e
iscritti, in cui gli eletti sono piú agevolmente in rapporto con i dirigenti di partito
che con gli elettori. Di qui, fin dalla prima metà del Novecento, la polemica contro
le forze partitiche di massa, considerate, anziché strumenti di democrazia,
macchine elettorali al servizio di singoli individui – i funzionari – tra loro in
competizione per l’accaparramento delle cariche pubbliche, mentre gli elettori
rimangono relegati in posizione di sudditanza. È una polemica che, una volta
messa in circolo, non si sopisce mai completamente, rimanendo a tutt’oggi
penetrante.”(pag.30)…
…“Nel testo si accenna all’ipotesi, controintuitiva, che gli interventi di
semplificazione possano incrementare, anziché ridurre, il numero delle norme.9
La ragione è semplice: l’abrogazione di una legge non equivale alla sua
eliminazione dall’ordinamento, perché la legge abrogata continua ad applicarsi ai
rapporti venuti in essere durante la sua vigenza (vale a dire, tra la sua entrata in
vigore e la sua abrogazione). Ne deriva che, se prima c’era una legge, dopo la sua
abrogazione ce ne saranno due: la legge abrogata e la legge abrogatrice.”(pag.4647)
Quest’ultima parte sulla legge abrogativa viene chiaramente esplicata nel
codice civile:
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Quali conclusioni abbiamo? Infin dei conti la democrazia e la repubblica
sono ancora in atto ma c’è poca coscienziosità nel capire i motivi della crisi
data dai governi recenti. Ma la vera domanda è dove è il popolo? Chi di
tutti noi si sia sforzato ad unire altre persone per discutere politicamente
delle idee collettive e confrontarle con lo stato?
Perciò dovrei pure discutervi del piano micro-demoscopico della
giurisprudenza locale. Ad esempio gli statuti speciali delle regioni che
sono degli ordinamenti giuridici diversi che agiscono sotto le funzioni
costituzionali ma disposte a gestire soggettivamente il territorio, e si
chiamano speciali per i fattori geo-politici della regione e della capacità
autonoma nel proprio sviluppo economico-sociale.
Costituzione Italiana
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
ART. 114
La Repubblica e` costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta`
metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princı`pi fissati dalla Costituzione.
9
Dato che l’Italia è uno dei paesi ci più leggi al mondo, contandone circa 100.000 compresi i regio decreti!
Roma e` la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
ART. 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
Ricapitolando, abbiamo lo stato e poi le regioni ma non tutte funzionano
alla stessa maniera e perciò ne ottengono una particolare autonomia
legislativa. Sotto le regioni abbiamo le province con i propri comuni ed
ognuno di essi si autogestisce nei migliori modi a disposizione.
ART. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
ART. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due delibera- zioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di le- gittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Scommetto che in tanti non hanno mai letto il proprio statuto regionale
(addirittura oltre Il non aver mai letto integralmente la costituzione). Grazie
alla costituzione la democrazia non viene limitata solo nel governo ma
siamo anche liberi di gestire collettivamente il proprio territorio
circostante. In pratica le situazioni potrebbero già migliorare partendo dai
servizi gestiti dal municipio, ma fino ad oggi non abbiamo una gestione
efficace, piuttosto ci riferiamo ai patronati quando invece altre nazioni
hanno i municipi che funzionano da ufficio di collocamento, gestione dei
servizi locali, controlla le imposte (per esempio i Council inglesi) ecc… cose
che i nostri enti locali devono ancora realizzare date le clausole tra
pubblico e privato10.
Per coerenza devo almeno mostrarvi l’ultimo articolo delle disposizioni
finali della costituzione, dà un effetto storico come tornare nel passato e
ripartire dal ‘48 tra guerra e pace.
Disposizioni transitorie e finali XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1º gennaio 1948. Il testo della Costituzione
è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovra`
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addí 27 dicembre 1947
10
-Pubblico: regola i rapporti tra Stato o enti pubblici ed i privati quando i primi agiscono in posizione di
supremazia.
-Privato: disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando all’iniziativa
personale anche l’attuazione delle singole norme. Qui i soggetti privati si muovono in condizioni di parità
Fonte: https://www.tesionline.it/appunti/giurisprudenza/istituzioni-di-diritto-privato/differenza-tra-dirittopubblico-e-diritto-privato/204/7
ENRICO DE NICOLA
CONTROFIRMANO
Il Presidente dell’Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei ministri ALCIDE DE GASPERI
Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
D. L’Inutile Disagio Sociale
Noi e loro; sud e nord; ricchi e poveri; lavoratori e disoccupati; vecchio e giovane;
precario e fisso; contratto o in nero; imprenditore e dipendente; diplomato e
laureato; Interista o juventino; Rai o Mediaset; governanti e governati;
parlamentari e cittadini;
borghesia e proletariato; connazionale o
extracomunitario; oppressi e oppressori… chi ne ha più ne metta.
Queste sono le famose dicotomie ovvero suddivisioni logiche. In psicologia
viene studiato Il processo del Noi e Loro come tendenza verso
l’identificazione di noi con i propri cari, anche se siamo cittadini dello
stesso stato. Purtroppo siamo animali sociali e tendiamo ad essere scettici
e aggressivi dinanzi a qualcosa di nuovo o alieno11. L’aggressività dipende
dalla variabilità del pericolo riconosciuto dopo aver capito con cosa si ha a
che fare. Dobbiamo ancora apprendere che l’unione fa la forza ma ci
accontentiamo del piatto di pasta e chi fa da se fa per tre.
Per darvi un piccolo grande esempio pratico di come la democrazia sia
l’unica chiava per dare rilievo alla nostra società vi rapporto un paio di
paragrafi di un libro di psichiatria che contesta vari punti cruciali del nostro
stato e dei fattori che generano il disagio sociale. Il libro si intitola Piccolo
manuale di Sopravvivenza In Psichiatria ix ed è scritto da due psichiatri
professionisti di Torino: Ugo Zamburro e Angela Spalatro; che nel libro
ricordano allo psichiatra Franco Basaglia che insieme ad altri seguaci
stabilirono la legge 180 che disabilitò i manicomi di tutta Italia per una
sanità più umana. Nel libro riscontriamo dibattiti seri come: il post-trauma
del lockdown; scarsi finanziamenti per l’ASL; dibattito sui psicofarmaci e la
medicina contemporanea… il disagio collettivo che ci porta ad essere
psicopatici inconsapevolmente; la massa esclusa è la rivoluzione
necessaria per integrare tutti gli essere umani dal punto di vista sociale e
psicologico:
Per chi non lo sapesse, la parola “Alieno” deriva dal latino “Alienus” (ii declinazione, nominativo) che significa
“sconosciuto” o “straniero”.
11
Pagine 113-114
Vorrei richiamare la vostra attenzione su una sentenza della Corte costituzionale molto
importante, una sentenza che cambia radicalmente le condizioni di vita di tanti utenti della
salute mentale costretti a fare i conti non solo con le proprie sofferenze e con i processi di
stigmatizzazione sociale, ma anche con enormi problemi materiali ed economici.
L’invalidità, com’è noto, riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e
psichiche che causano una permanente incapacità lavorativa e viene certificata da una
apposita commissione medica dell’ASL. Molti, però, non sanno che a un disabile che
ottenga il riconoscimento dell’invalidità fisica o psichica al 100% spetta una pensione
mensile d’invalidità, per il 2020, di ben 286,6166 euro. Ho sempre ritenuto questa cifra
semplicemente vergognosa e, seguendo come familiare e volontario alcune associazioni
impegnate nella salute mentale, ho potuto constatare direttamente quanto questo
pseudo-intervento assistenziale sia umiliante e insufficiente per gli utenti. Finalmente la
Corte Costituzionale nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, ha stabilito che 286 euro
mensili previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi
disabilità non sufficienti a soddisfare I bisogni primari della vita. È perciò violato l’articolo
38 della costituzione che garantisce gli inabili affermando che
<<ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale. Successivamente il governo Conte, con
l’approvazione del Decreto Agosto, ha accolto I rilievi della Corte Costituzionale e ha alzato
l’assegno delle pensioni per gli invalidi civili al 100% con più di 18 anni e un reddito annuo
non superiore al valore di 8,469,63 euro dagli attuali 286 a 651 euro. In soldoni, da 9,5 euro
al giorno si passa a 21,7. Ma a chi dobbiamo questo straordinario risultato? A partiti e
sindacati sensibili alle condizioni dei più deboli? A indigenza dei loro assistiti? A grandi
intelligenti operatori, psichiatri ed esperti consapevoli dello stato di indigenza dei loro
assistiti? A grandi intellettuali e opinion-maker? NO. Semplicemente a una persona,
indicata nella sentenza come B.S., affetta da tetraplegia spastica neonatale e costretta a
vivere in carrozzella, che il 3 ottobre 2016 ha depositato il Tribunale di Torino, e poi presso
la Corte d’Appello-Sezione Lavoro, un ricorso contro l’INPS per contestare la misura delle
pensioni di inabilità concessa ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni diciotto
nei cui confronti sia accertata una totale inabilità, misura insufficiente per garantire un
sostegno adeguati e non più in linea con le esigenze di vita. La Corte d’appello di Torino,
presieduta dalla dott.ssa Rita Maria Mancuso che vorrei conoscere e ringraziare, in data 3
giugno 2019 ha intelligentemente disposto l’immediata trasmissione degli atti della Corte
costituzionale per una evidente questione di legittimità. Finalmente, il 23 giugno 2020 la
Corte costituzionale ha definitivamente stabilito i 286 euro concessi alle persone
totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità erano troppo pochi e ha alzato
l’assegno delle pensioni per gli invalidi civili al 100% con più di 18 anni e un reddito annuo
non superiore al valore ei 8,469,63 euro dagli attuali 286 euro dagli attuali 286 a 651.>>
Mi auguro che, fino a questo punto, abbiate realizzato quanto sia potente
la democrazia e di tutte le infinite possibilità di aggiustare il mondo grazie
al proprio pensiero politico
E. Il significato di nazione oggi
Miei cari lettori giunti fin qui, abbiamo stupidamente riscoperto l’acqua
calda perché fino ad ora abbiamo parlato dell’ordinamento giuridico della
nostra nazione. Per chi non lo sapesse dal 1957 furono stabiliti i trattati di
funzionamento dell’Unione europea, per gestire i mercati interni, e nel 1992
fu concordato il trattato Maastricht che stabilì gli accordi con quello che fu
10 anni dopo l’Unione Europea . I trattati vanno a riformarsi nel corso degli
anni aggiornando le disposizioni giuridiche dell’Unione.
Perciò l’Italia dipende non da se stessa ma dall’unione europea.
Giustamente esiste pure la gazzetta ufficiale europea con le sue leggi e
norme per le nazioni da dover rispettare. Da cittadino a nazione è un attimo,
i nostri parlamentari ci rappresentano dentro e fuori la nazione, perciò tutto
dipende effettivamente da quale politica sosteniamo e a chi abbiamo dato
fiducia nel rappresentare noi e il bene comune.
Vediamo cosa c’è scritto nel trattato UE…
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono
tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”,
alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire
i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una nuova tappa
nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i
popoli de l’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione si
fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento de
l’Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati
hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede ala
Comunità europea.
Articolo 2
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della
libertà, della democrazia, del’uguaglianza, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti
a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una
società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne
e uomini.
Articolo 3
1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il
benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controli ale frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la
prevenzione dela crimi nalità e la lotta contro quest’ultima.
3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
sostenibile del’Europa, basato su una crescita economica equilibrata
e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, e su un elevato livelo di tutela e di miglioramento
della qualità del’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e
tecnologico. L’Unione
combatte
l’esclusione
sociale
e
le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la
parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la
tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica,
sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa
rispetta la ricchezza de la sua diversità culturale e linguistica e
vigila su la salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo.
4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui
moneta è l’euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e
promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei
suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i
popoli, al commercio libero ed equo, al’eliminazione della povertà
e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e
alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in
particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in
ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.
Perciò oltre la costituzione ci sono altre fonti di diritto fondamentale che
non si possono IGNORARE. I trattati UE sono la base per il cittadino
europeo, siamo liberi di interagire con le altre nazioni e possiamo
effettivamente interagire con esse più che mai ma si torna sempre al
discorso che i cittadini sono ignari di tutto ciò. Adesso ritorniamo nel
recinto legislativo italiano:
CODICE PENALE Art. 693. Rifiuto di monete aventi corso legale
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello
Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.
Questo articolo penalizza chi si rifiuta di pagare con l’Euro perché è la
moneta stabilità dalle leggi concordate. Tanti cittadini italiani
disapprovono l’unione europea e specialmente la sua legge monetaria
stabilità dal trattato Maastricht a causa della valuta persa dalla Lira
italiana. Ma non siamo qui per dibattere sul destino dell’economia ma della
politica in generale, infatti l’unione europea si è stabilita “a sorpresa”; i
cittadini si sono ritrovati a convertire il vecchio conio (Lira Italiana) con il
nuovo (Euro) patendo le emergenti dinamiche di mercato di quell’epoca a
oggi. Così abbiamo il nostro primo intreccio tra Repubblica e Unione
Europea affiliata alla Banca Centrale Europea. Inoltre basta uscire per
strada per rendersi conto delle norme stradali, ambientali, edili concordati
con l’unione europea nel rendere ciò che è la nostra civiltà nella sua
costanza sociale dentro l’UE.
Ma non dimentichiamoci della quella fascia di diritto civile fondamentale,
ovvero quella dei Diritti Umani. I Diritti Umani sono i diritti inalienabili
dell’uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona
per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle
origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
I Diritti Umani, difatti, altro non sono che l’insieme dei diritti
fondamentali dell’essere umano. Furono stabiliti il 10 dicembre del
1948 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; quest’ultima è una
organizzazione intergovernativa, formatasi nel 1945 per prevenire
future guerre e permanere la pace nel globo. Le dichiarazioni dei diritti
umani valgono ovunque e traspariscono sullo spettro degli ordinamenti
giuridici delle proprie nazioni:
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Metaforicamente viviamo in un insieme di recinti, come gli insiemi di
Eulero-Venn, x ma si ottengono diritti in base alla bandiera che ti
rappresenta. Purtroppo è oggettivo dire che nascere nel Regno Unito
renderà una vita diversa dal nascere in Italia o in qualsiasi altro paese al
mondo. Ogni nazione tutela se stessa nel rendere un mondo libero ma
ognuno è libero nei parametri della propria legge umanitaria ad obbedire.
Perciò è compito dello stato bilanciare libertà e giustizia e quando questa
bilancia si scompensa la società prosegue verso la decomposizione della
civiltà.
Infin dei conti lo scopo di questo manifesto è quello di rivestire la gente nei
panni del cittadino. Anche nella criminalità collettiva rimaniamo cittadini
da penalizzare affinché vige una legge che stabilisce le attitudini
dall’individuo alla massa nazionale.
Spero che vi siate fatti un quadro generale e di aver capito cosa significhi
essere cittadino della repubblica italiana e del mondo intero. Che la gente
cominci a capire le proprie esigenze per migliorare se stessi e tutti
mediante la dimensione astratta dell’arte politica.
F. A proposito di guerra!
Ora tanto per darvi una idea generale menzionerò tutti gli articoli della
costituzione che hanno a che fare con la guerra:
Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta` degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 52. La difesa della Patria e` sacro dovere del cittadino. Il servizio militare e`
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne´ l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.12
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni [88]. La durata di ciascuna Camera non puo` essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [87] e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e rappresenta
l’unita` nazionale. Puo` inviare messaggi alle Camere [74]. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61]. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71]. Promulga le leggi
[73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura [104]. Puo` concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
12
La sospensione del servizio militare
https://www.laleggepertutti.it/544859_articolo-52-costituzione-spiegazione-e-commento
Come noto, il servizio militare non è più obbligatorio, ma su base volontaria e professionale. La
legge però non lo ha definitivamente «abrogato» bensì soltanto «sospeso». Questa scelta
terminologica non è casuale: se infatti è vero che la difesa della Patria è un dovere inderogabile,
nessuna legge può sopprimerlo; diversamente dovrebbe essere dichiarata incostituzionale. La leva
è quindi un obbligo derogabile, a seconda delle scelte operate dal legislatore, ma non eliminabile
radicalmente dal nostro ordinamento (a meno di modificare l’articolo 52 della Costituzione).
ART. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle forze armate.
ART. 111 13 […] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pro- nunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Altre giurisdizioni sulla guerra si trovano specialmente nel codice penale.
Farò un copia e incolla di tutto il capo sulle pene dinanzi alle dinamiche del
disagio dinanzi allo stato di fronte a tendenze belliche tanto per farvi
risparmiare il tempo di cercarle e scoprirle, leggete attentamente:
Codice Penale
LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO
CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INTERNAZIONALE DELLO STATO
Art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei
a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero,
ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non
inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri
inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
Art. 242. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno
Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo.
Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte. Non è
punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso
13
penultimo comma dell’articolo già citato sopra nella spiegazione del codice penale.
il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato
medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto
per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche
gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano
tuttavia il trattamento di belligeranti.
Art. 243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o
compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso
scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano si applica
l'ergastolo.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n.
224/1944.14*
Art. 244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di
guerra
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili
contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è
punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero,
ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di
rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la
rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena
è della reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 245. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla
guerra
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a
impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero
alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della
stampa.
Art. 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o
per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere
atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
14
Inserirò un asterisco (*) per ogni volta che la legge esprime i sensi nulli sulla pena di morte al cospetto del decreto legge
224/1944. Inoltre qui abbiamo un classico esempio di doppia legge: abrogata e abrogante; ovvero l’articolo del codice che
ancora oggi riferisce la legge per come fu concordata con la Repubblica (proveniente dal codice Rocco del regno d’Italia) ma
nel contempo abbiamo il contrasto date dalle postume decisioni decretate. Questo decreto ha stabilito i sensi costituzionali
dell’articolo 27 già citato sopra in B.
con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa
pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Art. 247. Favoreggiamento bellico
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni
militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni
militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con
la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.
Art. 248. Somministrazione al nemico di provvigioni
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico
provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è
punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo
straniero che commette il fatto all'estero.
Art. 249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato
nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Art. 250. Commercio col nemico
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra
e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi
dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio
dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al
quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.
Art. 251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano
da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente
pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni
delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci
anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto
fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032. Se l'inadempimento, totale o parziale,
del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà. Le stesse disposizioni si
applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi,
violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di
fornitura.
Art. 252. Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o
nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito
con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della
cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.
Art. 253. Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi,
aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio
delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica
la pena di morte*:
1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari.
Art. 254. Agevolazione colposa
Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile,
o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle
cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la
sicurezza dello Stato
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o
distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od
altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non
inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte* se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Art. 256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello
Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Agli effetti
delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete
nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da
esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della
reclusione da due a otto anni. Si applica la pena di morte* se il fatto ha compromesso la
preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Art. 257. Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse
della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale,
dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici
anni. Si applica la pena di morte*:
1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari.
Art. 258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità
competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo
Stato italiano. Si applica la pena di morte* se il fatto ha compromesso la preparazione o
l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Art. 259. Agevolazione colposa
Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata
resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento
o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o
la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Le stesse pene si applicano
quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa
di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle
quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
Art. 260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di
spionaggio
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente
o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso
nell'interesse militare dello Stato;
2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei
a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le
notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena
è della reclusione da tre a dieci anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di
sicurezza pubblica(1) .
(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con
la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero
ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari,
la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a
scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di
questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena
di morte*.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra
una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
Art. 262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è
punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra,
ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni
militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo
di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo
capoverso, la pena di morte*.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra
una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
Art. 263. Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui
profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca
per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della
sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa
non inferiore a euro 1.032. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con
lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato,
ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte*.
Art. 264. Infedeltà in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende
infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse
nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 265. Disfattismo politico
Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o
tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o
altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque
un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non
inferiore a cinque anni. La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena è
dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico.
Art. 266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri
della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia
di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito,
per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre
anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli effetti della legge
penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o
per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
Art. 267. Disfattismo economico
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad
influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo
la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Se il colpevole ha agito in seguito a
intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni. La
reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze
col nemico.
Art. 268. Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è
commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato
italiano. Art. 269(1)
ART. 269. omissione15
Art. 270. Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni
dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti
nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello
Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni
di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate
per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di
cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
15 L’articolo che recitava: “Attività antinazionale del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde
o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito
o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è pun ito
con la reclusione non inferiore a cinque anni.” è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Art. 270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico(1)
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai
fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
(1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal
presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale
quando è coinvolto un minore.
Art. 270-bis.1. Circostanze aggravanti e attenuanti (1).
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la
circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze
aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante
di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da
quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto
nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta
concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al
primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il
colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova
determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali
concorrenti.
(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.
Art. 270-ter. Assistenza agli associati (1)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce
vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione
fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
(1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal
presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale
quando è coinvolto un minore.
Art. 270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento
di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui
all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la
pena della reclusione da cinque a otto anni (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. (2) A norma dell’art. 1, comma 3-bis,
D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015,
n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena
accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.
Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1) (2)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità
di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(2) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente
articolo comport pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto
un minore.
Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale (3)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o
metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo
acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo
periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle
condotte di cui all'articolo 270-sexies(1).
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce
è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(3) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente
articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è
coinvolto un minore.
Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o
mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in
tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni,
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate
condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.
Art. 270-quinquies.2 . Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1)
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a
sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000.
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153. Art. 270sexies. Condotte con finalità di terrorismo 1. Sono considerate con finalità di
terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave
danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le
altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Art. 270-septies. Confisca (1)
Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo
270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile,
la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
prezzo, prodotto o profitto.
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 28 luglio 2016, n. 153.
Art. 271. Associazioni antinazionali (1)
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che
svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito
con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 272. Omissione16
Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (1)
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel
territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi,
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni. (1) La
Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art. 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (1)
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi,
di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del
Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica
al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo
partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede
all'estero.
(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 275. Omissione17
L’articolo che recitava: “Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Chiunque nel territorio dello Stato fa
propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una
classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa
propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cin que
anni. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due
anni. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti” è stato abrogato dall'art. 12
delle L. 24 febbraio 2006, n. 85.
16
L’articolo che recitava: “Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Il cittadino, che, da uno Stato in
guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubblich e insegne onorifiche,
pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino
a un anno.” è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
17
Benvenuti alla (nuova, per chi non sapeva) conoscenza delle giurisdizioni
sulla guerra. Quest’ultima esisterà sempre (per quello che sappiamo dalle
svariate testimonianze storiche dell’essere umano) e dato che non
conviene al cospetto del progresso civile ed economico bisogna avere delle
leggi che contrastano tale deviazione. Logico no? Chi vorrebbe mai
mettere in pericolo la quiete e la pace? Anzi, come mantenere la pace in
modo costante? Tecnicamente, basta obbedire alle norme civili che
continuano a legare armoniosamente la comunità nella quale ciascun
individuo si attiene al generico buon costume (da non trasgredire In base
agli standard concettuali). Proseguiamo con l’elenco delle leggi penali su
atti bellici o trasgressivi dinanzi lo stato:
Codice Penale
LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO
Art. 283. Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione
dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con
l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte*.
Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni;
coloro che la dirigono, con la morte. L'insurrezione si considera armata anche se le armi
sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a
portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di
esso è punito con la morte*.
Art. 286. Guerra civile
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è
punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte*.
Art. 287. Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è
punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque
indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in tempo di
guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte*.
Art. 288. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma
cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da
quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o
persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Art. 289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto,
chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche
temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle
prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee
regionali l'esercizio delle loro funzioni.
…
Art. 304. Cospirazione politica mediante accordo
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo
302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la
reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da
applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce
l'accordo.
Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di
partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi
dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono
aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda
armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò
solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla
banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda
armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Art. 307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce
vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone
che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito
con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (2)
continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i
discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli,
le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di
prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia
prole. (3)
(1) Le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre
2001, n. 438.
(2) Le parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono state così sostituite dall’art. 1,
comma 5-ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 convertito con modificazioni, nella L. 15
dicembre 2001, n. 438.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.
Art. 308. Cospirazione: casi di non punibilità
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che
sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e
anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione. Non sono
parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del
delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
Art. 309. Banda armata: casi di non punibilità
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia
commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione
dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si
arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi. Non sono
parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del
delitto per cui la banda è stata formata.
Art. 310. Tempo di guerra
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche
il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Art. 311. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Non voglio trarre conclusioni o previsioni ma percepisco una alta
probabilità che possa entrare in processione l’articolo 310 che causano le
delimitazioni del tempo di guerra pur stabilendo un “periodo di imminente
pericolo di guerra”. L’avvenimento di una situazione del genere porterebbe
allo scioglimento delle camere (Costituzione Art. 78; 87; 111) attivando una
parte della giurisdizione del Tribunale Militare. Ma tutto ciò dipende
dall’articolo (311) è la sintesi penale che esprime una interpretazione del
delitto in se; sembra banale ma significa che il giudizio penale può variare
dal punto di vista morale di fronte al reato. Ora mi chiedo quali siano le
basi per indicare la leggerezza di uno degli ordinamenti giuridici sulle pene
che ho elencato fino ad ora.
Vediamo cosa hanno da dire i trattati del funzionamento dell’Unione
europea (ovvero gli ex Trattati della Comunità Europea del 1958):
Articolo 343 (ex articolo 291 del TCE)
L’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari
all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965
sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale
europea e per la Banca europea per gli investimenti.
Articolo 344 (ex articolo 292 del TCE)
Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa
all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da
quelli previsti dal trattato stesso.
Articolo 345 (ex articolo 295 del TCE)
I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati
membri.
Articolo 346 (ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le
condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano
destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta
della Commissione, può apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei
prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
Articolo 347 (ex articolo 297 del TCE)
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni
necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle
misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi
agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione
internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da
esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 348 (ex articolo 298 del TCE)
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 346 e 347 abbiano per
effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione
esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese
conformi alle norme sancite dai trattati.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato
membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 346 e 347. La Corte di
giustizia giudica a porte chiuse.
Possiamo assicurarci che l’unione europea
Concludo questo capitolo sulla guerra volendo dire che bisogna essere
coscienziosi e non ignari del proprio diritto la giustizia delle cose
interpretate per TUTTI! Ignorare la conoscenza della legge è un reato
gravissimo perché si è sprovvisti di senso civile commettendo le cose più
illecite che rovinano la vita di tutti.
Un altra considerazione sarebbe quella di essere pro o contro alla guerra.
Sarebbe tollerabile restaurare la leva obbligatoria per reinserire la vecchia
forma di disciplina militare? Quale capitale culturale consegnerebbe?
Sarebbe Il momento di tornare alle frontiere a sacrificarsi per la patria? Ciò
indicherebbe un Indirizzamento del capitale umano della società ad uno
scopo nazionale…
Parte 2
Homo Economicus
A. Concetti Chiave Di Economia Capitalistica
~Economia Complesso delle risorse (terre, materie prime, energie naturali,
impianti, denaro, capacità produttiva) e delle attività rivolte alla loro
utilizzazione, di una regione, uno Stato, un continente, il mondo intero. Anche
uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere il
massimo vantaggio a parità di sacrificio o lo stesso risultato con il minimo
dispendio.
Business + Lavoro + Soldi = Economia
Profitto = Guadagno dato dal plusvalore (valore aggiunto nel prezzo) per
recuperare le spese per rigenerare i capitali di produzione e ottenere una
somma di capitale finanziario che non è destinato alle spese.
Il capitalismo non è una forma di governo ma il modo in cui gli essere
umani rendono possibile l’acquisto o la produzione di qualsiasi affare.
Conviene investire su una propria attività solo se i capitali permettono un
profitto. Compriamo grazie ai soldi che ci rimangono in tasca. Comprare
significa vivere e viceversa. Vuoi una macchina? Vedi prima di produrre un
veicolo di qualsiasi tipo per poi valutarne il prezzo da mettere in mercato,
potendone trarne un profitto maggiore per poter riprodurre oppure
investire su un nuovo capitale.
~Capitale In economia, il termine ha più significati: il valore in denaro di beni;
i beni stessi in cui il denaro è investito o, più comunemente, l’insieme dei beni
destinati a impieghi produttivi per ottenere nuova produzione. L’espressione
beni capitali (in contrapposto a beni di consumo) indica i beni impiegati in atti
di produzione, da cui si attende la reintegrazione del valore investito con un
profitto. Il capitale è detto morto, quando l’investimento non dà frutto. In
ragioneria, c. indica un fondo astratto di valori e anche il valore capitalizzato di
redditi futuri. [Treccani]
L’INDUSTRIA è, in senso generico, l’attività dell’uomo diretta alla produzione
di beni e servizi; nel linguaggio economico, in particolare, si chiama industria
l’attività produttiva del settore secondario dell’economia, che si differenzia
quindi dalla produzione agricola, o settore primario, e dalle attività
commerciali e di servizi, o settore terziario. [Treccani]
Cosa vuol dire capitale? A questo punto, significa avere i requisiti per poter
realizzare la qualsiasi cosa. Come elencato sopra, bisogna avere un
capitale finanziario per poter acquistare i capitali reali, ovvero i beni
che servono per produrre il prodotto finale, da cui la vendita nel mercato
trae un capitale finanziario e si torna da capo=…
…Capitale…
Infine la produzione non accade a caso, serve un capitale reale
processato da un capitale umano (ovvero la quantità di forza lavoro)
efficace per la produzione di un bene da vendere e ottenerne il profitto
dal plus valore determinato dal prezzo.
B. Cenno introduttivo di Diritto Commerciale
Per farla breve, siamo uno stato che deve sostentarsi con i propri mezzi
autonomi, perciò:
Costituzione Italiana
TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta` di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e qualita` del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e` stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi.
…
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita`
contributiva. Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita` [119].
Quest’ultimo è la base sul diritto economico e di come tutti noi dobbiamo
contribuire alle tasse per sostenere alle spese nazionali. Ma c’eri paradossi
si hanno dal contrasto dell’articolo 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” Ma di cosa stiamo parlando?
Ma avete idea di cosa fate quando prestate soldi, comprate qualcosa, pagate
qualcuno, ricevi una donazione oppure chiedere una retribuzione?
In sensi di legge tutto ciò viene chiamato obbligazione ovvero ogni
azione compiuta dal cittadino nel concordarsi economicamente con un
prossimo, ma queste azioni sono determinate dalle legge.
Rituffiamoci nel codice civile:
CODICE CIVILE
LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I – DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1173. Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo
a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.
Art. 1175. Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Perciò abbiamo due controparti: il debitore e il creditore. In primis il
cittadino e lo stato; poi datore e prestatore; venditore e consumatore
e così via…Ognuno con le proprie responsabilità dinanzi la sua parte e
dovere al cospetto dell’altro interessato. Il codice civile dispone tutte le
varie obbligazioni e le sue dinamiche per il loro adempimento; andiamo
dritto al sodo:
TITOLO II – DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1321. Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322. Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge (1). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi
una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
(1) L’espressione: “e dalle norme corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto
1943, n.721
Art. 1323. Norme regolatrici dei contratti.
Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare,
sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
CAPO II – DEI REQUESITI DEL CONTRATTO
Art. 1325. Indicazione dei requisiti.
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
SEZIONE IV – Della forma del contratto
Art. 1350. Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni
immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni
immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni
immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle
rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
CAPO IV – DELL’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1362. Intenzione dei contraenti.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione
delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto.
Art. 1363. Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso
che risulta dal complesso dell'atto.
TITOLO III – DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I – DELLA VENDITA
SEZIONE I – Disposizioni generali
Art. 1470. Nozione.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
C. Analisi del super-mercato
Quotidianamente andiamo al supermercato per comprare (mediante le
obbligazioni) i nostri beni necessari per la nostra attività di sopravvivenza
nella società. Per comprare il nostro mangiare avremmo bisogno di un
capitale finanziario perché l’azienda, che ci sta vendendo i prodotti, si è
finanziata con una base monetaria. Perciò una volta che entriamo nel
supermercato con il capitale finanziario andiamo a spendere i soldi in base
al nostro potere d’acquisto individuale. Quando gironzoliamo per il
supermercato vediamo per i scaffali tanti marchi e tanti prezzi; e
nonostante la vasta quantità di prodotti non compreremo mai tutti gli
articoli a disposizione.
Perché? La dimensione dell’economia si basa sulle dinamiche della
domanda e offerta. La domanda siamo noi che andiamo a comprare un
determinato bene o servizio; l’offerta è il supermercato che ci dispone del
bene richiesto. Il punto d’incontro fra questi due fattori è il prodotto perché
l’esistenza di esso porta lo scopo e il fine di entrambe le parti solo che
l’offerta ha bisogno del capitale per poter riprodurre il bene offerto e la
domanda serve per mantenere la costante produzione del bene mediante
l’affare; queste dinamiche determinano il mercato e la la concorrenza per
l’offerta nel conquistare il numero sufficiente di domanda per il capitale di
produzione del supermercato stesso. In tutto ciò paghiamo le tasse per far
sì che sia lecito e possibile nei sensi dello stato.
Ora, prima che noi entrassimo nel supermercato a fare compere, quei
scaffali venivano riempiti per l’ennesima volta purché effettivamente ci
siano i capitali reali da vendere nell’azienda. Il capitale reale è il materiale
tangibile che permette di produrre. Nel caso del supermercato aziendale,
il prodotto è il denaro e non ciò che vendono, nel senso che i prodotti sono
già in possesso dell’azienda (non li processano per renderli un prodotto
effettivo) ma essa campa grazie alle spese di logistica mantenute con il ciclo
dei capitali (fino a metterli sugli scaffali) e applicando loro il plus valore.
Pensate alla corrente elettrica che giova a mantenere: i prodotti refrigerati,
le luci, le casse ecc. oppure pensate agli operai che lavorano affinché gli è
garantita la retribuzione.
Questo è il capitalismo, ovvero una ruota che non potrà mai più fermarsi
affinché esista un profitto ottenuto da esso. Pensate analogamente al ciclo
della vita che esiste grazie al sole che si alza ogni giorno per irraggiare la
natura dandole le energie per vivere.
I capitali reali impliciti sono la i carburanti che giova alla logistica dei
trasporti e da carburante per i macchinari ed è un capitale cruciale, ad
esempio gli shock petroliferi influenzano i prezzi e le inflazioni di mercato
su quello che saranno i costi di produzione.
Tornando al nostro super mercato, chi ha messo i prodotti sullo scaffale? I
capitali reali vengono processati grazie ai capitali umani, ovvero lo staff
del supermercato. Ognuno di noi possiede il proprio capitale umano.
Quante lingue parli? Cosa sai fare? Quali sarebbero i tuoi ruoli in una
azienda? Dove vorresti investire le tue competenze/capitale? Quanto
dovrebbe valere il tuo stipendio per quello che sei/fai? Quali sono le tue
qualifiche? Ecc…
Perciò il nostro capitale umano è una garanzia per la produzione di una
azienda, così loro comprando la forza-lavoro retribuiscono l’individuo.
Questa è la economia capitalistica.
Riassumendo l’analisi dei supermercati, abbiamo visto che per mantenere
il proprio mercato bisogna che il capitale sia costante e che l’offerta possa
sempre adempiere alla domanda; affinché si possono coprire tutte le spese
capitalistiche come la retribuzione dello staff, le tasse e i prodotti da
vendere.
Capitale finanziario —> Capitale reale |Capitale umano= Prodotto
Mettiamo caso che grazie all’industria 4.0 si possa aumentare la produzione
grazie all’efficienza 18 portata dalle macchine che sostituiscono la forza
lavoro umana. In questo caso il macchinario è il capitale reale che annulla
il capitale umano. La domanda sarebbe “che fine farà il capitale
umano?”… una volta che la macchina sostituisse l’uomo, che ruoli avrà
quest’ultimo privo di lavoro? Dove investirebbe il suo capitale umano?
Quali saranno i settori futuri? Ci sarebbe tanto da dire sul mercato dei
capitali umani, in Italia specialmente. Sottopagato? I capitali non
permettono una paga soddisfacente… Disoccupato? La domanda di
capitale umano è temporaneamente soddisfatta… infine è tutto a causa
dei contrasti sul mercato del lavoro.
E non solo, ai tempi d’oggi il super mercato ha distrutto i mercati locali,
così aprendo dei grandi negozi dove vendere prodotti di varie marche
competitive nel produrre ad un prezzo obbiettivo per rendere un super
capitale comodo per l’azienda stessa che ha rimpiazzato il mercato
generale di un territorio intero. Un grande esempio è il pane, tanti panifici
competono con la domanda che si dirige verso ai supermercati; magari
perché conviene comprarlo dove fai la spesa, ma ciò implica che
l’imprese-panificio potranno avere un calo di domanda perciò dovendo
adattarsi alle mutazioni del proprio mercato concorrenziale.
Questo implica ad una spietata concorrenza tra capitali date le
dinamiche di mercato. Perciò se produci per vendere avrai bisogno della
domanda sul mercato del prodotto. Quanti acquisteranno il prodotto per
ottenere il capitale? In economia esiste il concetto di concorrenza
perfetta, dove ogni unità d’offerta coinciderà con ogni domanda disponibile
sul mercato, ogni prodotto ha il suo consumatore oppure ogni disoccupato
trova occupazione. Purtroppo è un concetto infinito e impossibile da
realizzarsi nel mondo reale. Se il supermercato dispone di una alta
domanda le altre unità di offerta sul mercato patiranno un consumo minore
dei loro prodotti.
18
Efficienza significa in termini logistici il portare a termine un lavoro nei tempi più brevi possibili.
Signori miei, l’ampliamento della domanda verso ai supermercati rende la
morte dei capitali delle piccole e medie imprese perché, quest’ultime, non
ottenendo profitto per ricapitalizzare la produzione falliscono
semplicemente. I supermercati importano prevalentemente i beni
vendendoli a prezzi competitivi, invece le piccole e medie imprese si
riforniscono dei beni necessari per la produzione ma dovranno acquistare
i loro capitali reali al prezzo del supermercato. Le mie conclusioni
affrettate vogliono dire che i prezzi dei capitali reali di una impresa
dipenderanno dai valori stabiliti in primis dal supermercato.
E l’ingrosso? Quest’ultimo oramai ha gli stessi prezzi di un supermercato, o
viceversa direi. Nel senso che anche il piccolo imprenditore si rifornisce e
consuma al supermercato rendendo quest’ultimo un capitale
commercialmente immortale anche sulle vendite a dettaglio.
Ho condotto (diciamo) un indagine sui capitali reali delle pizzerie a
Catania e debbo dire che i bocconcini di mozzarella fior di latte, distribuite
dalla Metro e vari supermercati, provengono dallo stesso produttore
tedesco. Eh si, basta andare all’MD e vedere le confezioni di mozzarella da
1kg (8 bocconcini l’una) e vedrete scritto dietro il produttore Milchwerk
Jager. Adesso andate alla Lidl e vedrete lo stesso prodotto, confezionato
identicamente al precedente con un marchio diverso ma… dietro sta
scritto che la produzione è data dalla medesima Milchwerk Jager. Vediamo
cosa ha da dire l’azienda stessaxi:
Motivato da molte richieste dei clienti dall'Italia, Jäger produce formaggio a pasta
filata dal 1980. Questo ci ha reso uno dei primi produttori in Germania a servire
questo settore…L'elevata qualità dei nostri prodotti è supportata da continui
controlli di laboratorio lungo l'intera catena del valore. A partire dalla selezione
delle materie prime fino al prodotto finale finito, questi controlli accompagnano il
processo di produzione e garantiscono così una sicurezza impeccabile del prodotto.
.
Quello che accade veramente è che le risorse primarie (latte, sale,
plastica…) vengono comprate dall’azienda per poi sbrigarsi il processo del
settore industriale secondario (processi delle risorse primarie ovvero i
capitali reali per l’azienda) per poi distribuirle sul mercato. Idem vale per
l’ingrosso tedesco Metro. Perciò il Made in Italy tecnicamente scompare
e i prezzi non dipendono tutti dalla nazione italiana.
Intanto la mozzarella della Milchwerk Jager è squisita, nulla da dire su di
essa, ma la cosa che infastidisce è l’assenza della produzione nazionale.
Importiamo la mozzarella da un caseificio industriale estero pagandogli
le tasse e poi IVAndola successivamente in Italia. E i nostri caseifici? Questo
è frutto della famosa globalizzazione… okay, se arriviamo a disprezzare il
fatto che capitalisticamente converrebbe produrre la mozzarella in
Germania per i bassi costi industriali per poi importare e distribuire i
prodotti nel (oramai) supermercato nazionale significa pensare in modo
anti liberale e nazionalista. Tutto questo discorso dell’importazione di beni
vale anche per altri settori industriali. Se importiamo beni dall’estero è
perché conviene.
Indagando ancora di più sulla mozzarella ho notato che a inizio 2022
costava 3 euro al kg (8 bocconcini). Quando ci fu l’aumento della benzina
aumentò a 4 euro e con lo sciopero dei camionisti il prezzo salì a 5,50 euro.
Così tutte le imprese che conosciamo hanno aumentato i prezzi dei loro
prodotti. Oggi i prezzi si sono stabiliti a 5 euro al kg perciò vi invito a
realizzare il discorso dei capitali inflazionistici.
inflazióne s. f. ‒ Aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi,
o anche diminuzione progressiva del potere di acquisto (cioè del valore)
della moneta inflazionata. Il tasso d’i. esprime la variazione percentuale positiva
di un indice dei prezzi (quello più utilizzato è l’indice di prezzi al consumo). Con
riferimento alle cause, si distinguono l’i. da domanda, che si verifica quando
l’aumento dei prezzi è dovuto a un eccesso di domanda aggregata rispetto
all’offerta o prodotto potenziale (discrepanza nota anche come output gap) e i. da
costi, che si ha invece quando l’aumento dei prezzi da parte delle imprese è
dovuto agli aumenti dei costi di produzione (per es. salari, energia, materie
prime importate)? [Treccani]
Dall’ottica capitalistica potremmo tranquillamente postulare che con
l’aumento dei capitali reali il profitto viene di meno perciò uno è costretto
ad aumentare il prezzo del prodotto, date le circostanze, per poi
aggiungerne il plus valore per poter ottenere qualche profitto dopo aver
calcolato tutte le spese da affrontare. Con l’inflazione bisognerebbe che
tutti aumentassero i prezzi in base ai costi di produzione per poi
bilanciare il potere d’acquisto. Ma quest’ultimo dipende dalle rendite dei
lavoratori; se ad essi non aumentano il salario non saranno capaci di
permettersi di acquistare determinate cose, abbassando la domanda dei
prodotti delle imprese.
Beh che dire? Dopo anni di orgoglio nazionale ora vengo a scrivere tutto
ciò rivelando dei punti bui della nostra economia. Il vero problema sarà
quando il potere d’acquisto degli imprenditori non potrà più permettersi
i capitali reali a causa di esternalità 19 come inflazioni o altri shock
economici. Così avvenendo le morti dei capitali. Ho già visto chiudere
cinema, fruttivendoli, pizzerie, persino ingrossi minori che hanno avuto a
che fare con il caro-luce senza sopravvivere il mese corrente; come dicono
certuni: capitalismo Darwiniano.
Ma torniamo al nostro codice penale e scopriamo quali sono le dinamiche
per preservare l’economia nei casi di trasgressioni dei bilanci del
commercio:
Codice Penale
TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL
COMMERCIO
CAPO I - DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA
Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi
di produzione
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di
produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in
misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a
dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.
Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa
all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della
multa da euro 103 a euro 2.065.
Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti
divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un
aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste
di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle
merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato,
ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni
19
sono fattori esterni da un capitale che influenzano la sua economia.
precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta
nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 501-bis. Manovre speculative su merci
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività
produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od
incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità,
in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul
mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e
nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti
quantità.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione
formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle
merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale. La
condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le
quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.
CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa
da euro 103 a euro 1.032.
Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei
anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in
tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Osservando questi reati è impossibile rilevare le cause della crisi date le
circostanze economiche dei mercati. Avete mai sentito parlare di
globalizzazione? Beh è il concetto di importare beni per convenienza o
per motivi oligopolistici (il mercato in mano a pochi venditori) e tant’altro.
Un interessante prospettiva viene data da G. Dutfield & U. Suthersanen in
Global Intellectual Property Lawxii dove definiscono lo status quo attraverso
la globalizzazione della proprietà intellettuale. Le proprietà intellettuali
sono tutti quei marchi e brevetti depositate nelle generiche camere di
commercio; infatti per mettere un prodotto sul mercato deve essere
riconosciuto dallo stato. Il dualismo generale dei processi globalizzanti
sono:
1. il globalismo localizzato: ove il territorio locale si adatta o subisce
influenze internazionali e transnazionali ma che possano essere
relativamente beneficiarie o nocive. Esempi: deforestazioni, uso di risorse,
politica estera etc…
2. il localismo globalizzato: ove un fenomeno locale viene reso
globale. Esempi: la lingua anglosassone, mercato della Coca Cola, leggi di
copyright internazionali, etc…
Questi due fenomeni regnano sulle dinamiche di welfare globali ma
potremmo asserire che molti accadimenti di globalizzazione abbiano
trasgredito molte frequenze di autonomie locali privando ai territori una
base di sostentamento indipendente. Avremmo forse bisogno di una nuova
rivoluzione industriale ove si selezionano i capitali essenziali per una
produzione locale semi-industriale che non contrasti i capitali dei propri
settori terziari appartenenti alla produzione nazionale? Con questa
domanda intendo dire sulla vicina stagflazione data dalle esternalità
negative che stanno letteralmente uccidendo silenziosamente l’economia
“impresaria”. Ma se ci si ferma a pensare la Coca Cola, parliamo di un
offerta con una domanda presente su tutto il mercato su scala planetaria;,
un marchio registrato che vende ovunque.
Arricchiamo il vostro vocabolario di nuovi concetti appena evidenziati:
Welfare o Benessere: Ramo dell’economia che studia la possibilità di stime
dirette a valutare il b. collettivo. Ha per oggetto sia considerazioni teoriche sulla
comparazione tra diversi sistemi economici in tema di b., sia valutazioni
orientate alle politiche pubbliche per stimarne gli effetti sul b. della collettività.
Sotto il profilo tecnico, l’economia del b. si è sviluppata entro la teoria
dell’equilibrioeconomico generale, che studia modelli matematici rappresentativi
di economie di mercato perfettamente concorrenziali, dove gli agenti economici
non possono influire sui prezzi di mercato. [Treccani]
Stagflazione
Fase
del ciclo
economico
caratterizzata
20
da stagnazione e inflazione ; detta anche inflazione recessiva. Il rallentamento
Situazione di un’economia che soffre contemporaneamente di un’elevata inflazione e di una
crescita bassa o nulla ( stagnazione) del prodotto. [Treccani]
20
del ritmo di espansione dell’attività produttiva, accompagnato da inflazione,
quando non da accelerazione del tasso d’inflazione, ha caratterizzato alcune
economie occidentali all’inizio degli anni 1970. [Treccani]
esternalità In economia, gli effetti (detti anche effetti esterni o economia esterna) che
l’attività di un’unità economica (individuo, impresa ecc.) esercita, al di fuori delle
transazioni di mercato, sulla produzione o sul benessere di altre unità. [Treccani]
Ma da dove nasce l’economia di un paese? Dalla impresa che produce e
acquisisce un capitale finanziario per poter ricapitalizzare la produzione
contribuendo alle imposte statali. Nel contempo una impresa retribuisce i
suoi prestatori di lavoro facendo ottenere a loro pure un capitale di
profitto che sarà successivamente investito in prodotti provenienti da
altre imprese e così via. Bisogna saper investire bene però. Torniamo al
nostro codice civile e ripassiamo ciò che ho appena proferito:
CODICE CIVILE
TITOLO II – DEL LAVORO NELL’ IMPRESA
CAPO I –DELL’ IMPRESA IN GENERALE
SEZIONE I – Dell’imprenditore
Art. 2082. Imprenditore.
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Art. 2083. Piccoli imprenditori.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti
e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio o dei componenti della famiglia.
SEZIONE II – Dei collaboratori dell’imprenditore
Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore.
Art. 2095. Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le
leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura
dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
§ 2 - Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099. Retribuzione.
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve
essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo
in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è
determinata dal giudice. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in
parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
Art. 2100. Obbligatorietà del cottimo.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato
ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato
delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Tutta la forza lavoro deve essere retribuita in un modo o nell’altro. Con
la speranza che questo scambio merce possa essere costante per
assicurarsi un introito.
D. Il capitale umano: istruzione e mercato del lavoro
Ogni giorno che passa aumenta la crisi; aumentando la crisi aumenta la
disoccupazione; quest’ultima genera povertà; la povertà genera
esclusione sociale e l’esclusione causa disagio a tutti gli individui che
compongono la società. La gente che va in paranoia convinta che il mondo
ce l’abbia con essa. Una entrata finanziaria è difficile da gestire a causa
delle spese instabili. Caro-vita, inflazione, austerità, tasse dappertutto,
tendenze verso la disoccupazione, arrangiarsi sempre risparmiando e tanti altri
sacrifici.
Tutto questo per non avere modi semplici per ottenere un capitale
finanziario stabile grazie al mancato profitto non trovatosi a fine mese. Non
hai studiato abbastanza oppure hai sempre optato per le strade sbagliate?
O magari è tutto il meccanismo capitalistico e burocratico andato fuori
pista? Fatto sta che ognuno ha il suo proprio capitale umano da investire
per una azienda o la propria impresa.
Ora, per chi non lo sapesse, esistono due forme di educazione, quella
formale e informale. La prima è la forma d’educazione data dallo stato
con standard didattici e curricolari; mentre l’educazione informale
sarebbe l’auto didattica o quando un individuo studia le cose da solo.
Andiamo a vedere l’educazione formale per sensi di legge prima di
imbatterci nel dibattito. Cominciamo dalla costituzione:
ART. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
ART. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
ART. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Vi ricordo che la costituzione fu data nel 1948 perciò dai suoi albori ci sono state certe
pieghe che hanno determinato lo stato corrente. Inoltriamoci dentro la burocrazia
della formazione di un cittadino:
DECRETO 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione
Allegato: l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze
chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di
apprendimento, come pure per la vita lavorativa; si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un
sostegno particolare per realizzare le loro potenzialita;
gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con
un’attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o
locale.
Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua,
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia,
competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialita,
consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, l’articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296,stabilisce che:
l’istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed efinalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta;
l’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore.
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del se, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realta
naturale e sociale.
L’elevamento dell’obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese,
soprattutto per i giovani di 14/18 anni.
La dispersione scolastica (evidenziata nel decreto qui sopra) è un
ormai comune fenomeno sociale e significa la dispersione di tutti quei
studenti che non hanno (voluto) ottenere il diploma a causa del
prematuro abbandono della scuola. Questi dispersi sono ritenuti esclusi
dal mercato del lavoro a causa delle loro scarse qualità e vengono
denominati con un acronimo anglosassone NEET che significa Non
Employed, Educated and Trained; tradotto per voi: Non Impiegato,
Educato e Addestrato.
Tornando alla spiegazione del capitale umano, un cittadino ha il diritto di
svilupparlo e di investirlo nei miglior modi possibili per la produzione
nazionale. Se solo ogni capitale umano avesse a disposizione immediata
la propria domanda di lavoro , non avremmo avuto alti tassi di
disoccupazione. Perciò è in primis compito della repubblica formare i
cittadini verso il loro futuro professionale e vedremo mediante il testo
unico in materia d’istruzione se non il Decreto Legislativo 16 aprile
1994 n. 297:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO
Parte I NORME GENERALI
Art. 1 Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai
docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione
culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena
formazione della personalità degli alunni.
3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'art. 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3 Comunità scolastica
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle
responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola
dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti,
a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli
organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4 Comunità Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea,
per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la
cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in
conformità a quanto previsto dall'art. 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'art. G. n. 36
del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 199221 e ratificato con legge 3 novembre
1992, n. 454. 2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, è riconosciuto il diritto di
soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea,
iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
Quest’ultimo articolo dinanzi l’unione europea è abbastanza paradossale
perché le scuole italiane sono imparagonabili a quelle degli altri stati
europei; inoltre non ricordo una volta che la scuola italiana sia stata
migliorata con le basi di altre istituzioni pedagogici internazionali. Noi
compriamo i libri di testo ogni anno fino alla fine dovendo investire
(inutilmente) grossi capitali finanziari come mezzi per lo “sviluppo” del
proprio capitale umano. Quello che compie la scuola sarebbe quello di
sviluppare un capitale culturale programmato ed equo per ogni studente
aderente all’educazione formale.
Avendo avuto a che fare con le scuole britanniche vi mostrerò delle
differenze degli anni di ciascun sistema scolastico:
Sistema scolastico italiano
Scuola dell'obbligo (6-16 anni)
Scuola primaria (elementare) - da 6 a 11 anni, obbligatoria;
Scuola secondaria di primo grado (medie) - da 11 a 14 anni, obbligatoria;
21
Come spiegato precedentemente, il trattato Maastricht fu la premeditazione dell’Unione europea.
Scuola secondaria di secondo grado (superiore) da 14 a 19 anni, obbligatoria fino a 16 anni.
Sistema scolastico Britannico
La scuola inglese sostanzialmente si divide in tre fasi principali: educazione primaria,
educazione secondaria e educazione terziaria.
L'educazione primaria (chiamata primary education) è quella che comprende i bambini che
vanno dai cinque fino agli undici anni. Si hanno 6 anni di scuola elementare.
A partire dagli undici fino ai sedici anni i bambini frequentano l'istruzione secondaria
(secondary education).
A sedici anni poi si conclude l'obbligo di frequentare la scuola e chi vuole può frequentare
l'istruzione terziaria ovvero tertiary education. Tecnicamente la scuola secondaria si
conclude proprio a 16 anni, insieme all’obbligo, e ci si avvia al mondo professionale o
apprendistati.
Ora vorrei affrontare un grande tema di dibattito italiano, ovvero la Scuola
Secondaria, l’ultimo stadio verso la propria formazione dell’adulto in
mano dello stato. Torniamo al Testo unico:
Titolo V ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Capo I FINALITA' ED ORDINAMENTO
Art. 191 Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola
media; ad essi si accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti
tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.
Soffermiamoci in questi due comma. Dove sei nato? Quali scuole hai vicino
che ti diano l’opportunità formativa? Liceo o istituto tecnico commerciale?
Cosa ti interessa fare e sapere? Quanti sacrifici dovresti fare per andare a
scuola per tutti i giorni fino al diploma?
Siamo arrivati in uno dei punti critici dell’ ITALIENAZIONE. Sapevate che
diritto non si studia integralmente nei licei? O che filosofia non si studia
affatto negli istituti tecnico professionale? Oppure che la Religione (è
cattolico-centrica dato l’articolo 309 e 310 del testo unico) addirittura può
far escludere studenti non propensi al cristianesimo? O che psicologia si
studia esclusivamente al liceo di scienze umane?
Mi soffermo su queste materie umanistiche per farvi capire la matrice
dell’offuscamento civico. Come farsi un idea politica se non si ha studiato
Platone; Beccaria; Marx; Calamandrei; Freud; Dewey e tante altre basi
monumentali del pensiero umano? Come unire gli essere umani se hanno
le idee distorte su chi sia il prossimo e cosa sappia quest’ultimo del mondo?
Ma fondamentalmente nessuno ha mai letto la costituzione grazie alle
scuole stesse. Qui entriamo in parametri paradossali. Così otteniamo
diplomati “periti informatici” iscriversi alla facoltà di lettere o ingegneria.
Direi che il capitale culturale non è distribuito ugualmente ad ogni
cittadino.
Ognuno sviluppa il suo capitale umano a modo proprio ma nello stesso
tempo è limitato nel scoprire le proprie virtù per indirizzare la propria vita.
Ma dove e come investirlo?
Inoltre è abbastanza paradossale la quantità di diplomati che lavorano in
settori totalmente diversi dal loro titolo di studio. Infatti trovo abbastanza
paradossale i limiti posti dalla formazione stessa.
Esistono due sotto categorie del capitale umano espressi in due concetti
anglosassoni:
• Soft skills: ovvero abilità morbide; che definiscono tutte quelle
competenze psicofisiche dell’individuo come la cooperazione,
formalità, espressione, attenzione, efficienza ecc…
• Hard skills: tutte le competenze fisiche che necessitano per lavorare
come saper guidare un veicolo, usare strumenti professionali, fisico adatto
per determinate mansioni, efficacia…
Perciò essere vincolati dal famoso pezzo di carta è una sotto forma di
ostacolo per il capitale umano disposto dall’individuo.
Torniamo al confronto con il sistema britannico, esistono due tipi di
scuole: le grammar schools (come se fossero licei) e gli istituti
comprensivi. L’unica differenza è che la grammar school intensifica le
materie accademiche ma entrambi impartiscono le stesse materie. Due
scuole soltanto con le stesse materie impartite? Esattamente! Le scuole
britanniche hanno tutto l’articolo 191 del nostro testo unico in materia
d’istruzione tutto in un solo istituto. Nel senso che qualsiasi scuola avrai
nelle vicinanze ti darà tutte le possibilità di eseguire tutte le materie
scolastiche immaginabili (parliamo di avere: musica, teatro, arte, cucina,
informatica, falegnameria, geografia, multimedia, storia, letteratura, fisica,
chimica, biologia, filosofia, lingue e tant’altro in un solo istituto). E tutto lo
studio fino alla maggiore età ci porta al dover conseguire una professione.
E non solo, la scuola britannica possiede un norme scolastiche molto
uniche come:
o Non bocciare
o Detenzione: non si sospende spesso, piuttosto detengono nell’istituto
gli studenti che hanno trasgredito il regolamento scolastico
o Niente valutazione orale
o Edifici enormi pieni di dipartimenti e laboratori di varie discipline
o Librerie aperte a tutti stracolme di libri
o L’uso dei dispositivi digitali con server appositi per tutto l’istituto
Non sono il primo a criticare questi aspetti pedagogici della scuola
italiana. Una delle voci più forti fu la scuola di Barbiana nel 1967 per
mano del parroco Don Lorenzo Milani (1923-1967) il cui sacerdozio fu
trasferito (a causa di proselitismi dinanzi agli operai) a Vicchio Mugello, un
paesino montano fuori Firenze e li cominciò ad educare i giovani del paese.
Questi ultimi scrissero un libro intitolato Lettera ad una professoressaxiii
sperimentando una nuova scuola rivoluzionaria. Seppur antico vi sono
ancora certe lacune date dal mancato progresso dell’istruzione pubblica,
avoi consegno dei frammenti salienti della lettera a una professoressa:
LA SCUOLA DELL’OBBLIGO NON PUÒ BOCCIARE
Cara signora,
lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti.
Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell’istituzione che chiamate scuola, ai
ragazzi che «respingete».
Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.”
i tavoli
Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Né cattedra, né lavagna, né banchi. Solo
grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava.
D’ogni libro c’era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica a accorgersi
che uno era un po’ più grande e insegnava.
Il più vecchio di quei maestri aveva sedici anni. Il più piccolo dodici e mi riempiva di
ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch’io.
la ricreazione
Non c’era ricreazione. Non era vacanza nemmeno la domenica.
Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. Ma ogni borghese che
capitava a visitarci faceva una polemica su questo punto.
Un professorone disse: «Lei reverendo non ha studiato pedagogia. Polianski dice che lo sport è
per il ragazzo una necessità fisiopsico».
Parlava senza guardarci. Chi insegna pedagogia all’Università, i ragazzi non ha bisogno di
guardarli. Li sa tutti a mente come noi si sa le tabelline.
Finalmente andò via e Lucio che aveva 36 mucche nella stalla disse: «La scuola sarà sempre
meglio della merda».
i contadini nel mondo
Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini son pronti a
sottoscriverla.
Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati.
Ma siamo un miliardo e novecento milioni. Sei ragazzi su dieci la pensano esattamente come
Lucio. Degli altri quattro non si sa.
Tutta la vostra cultura è costruita così. Come se il mondo foste voi.
Sandro e Gianni
Sandro aveva 15 anni. Alto un metro e settanta, umiliato, adulto. I professori l’avevano giudicato
un cretino. Volevano che ripetesse la prima per la terza volta.
Gianni aveva 14 anni. Svagato, allergico alla lettura. I professori l’avevano sentenziato un
delinquente. E non avevano tutti i torti, ma non è un motivo per levarselo di torno.
Né l’uno né l’altro avevano intenzione di ripetere. Erano ridotti a desiderare l’officina. Sono
venuti da noi solo perché noi ignoriamo le vostre bocciature e mettiamo ogni ragazzo nella classe
giusta per la sua età.
Si mise Sandro in terza e Gianni in seconda. È stata la prima soddisfazione scolastica della loro
povera vita. Sandro se ne ricorderà per sempre. Gianni se ne ricorda un giorno sì e uno no.
non ti sai esprimere
Sandro in poco tempo s’appassionò a tutto. La mattina seguiva il programma di terza. Intanto
prendeva nota delle cose che non sapeva e la sera frugava nei libri di seconda e prima. A giugno
il «cretino» si presentò alla licenza e vi toccò passarlo.
Gianni fu più difficile. Dalla vostra scuola era uscito analfabeta e con l’odio per i libri.
Noi per lui si fecero acrobazie. Si riuscì a fargli amare non dico tutto, ma almeno qualche materia.
Ci occorreva solo che lo riempiste di lodi e lo passaste in terza. Ci avremmo pensato noi in
seguito a fargli amare anche il resto.
Ma agli esami una professoressa gli disse: «Perché vai a una scuola privata? Lo vedi che non ti
sai esprimere?»
«...».
Lo so anch’io che Gianni non si sa esprimere.
Battiamoci il petto tutti quanti. Ma prima voi che l’avevate buttato fuori di scuola l’anno prima.
Bella cura la vostra.
“Tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di lingua». L’ha detto la Costituzione pensando
a lui.
burattino obbediente
Ma voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione. E Gianni non è più tornato neanche
da noi.
Noi non ce ne diamo pace. Lo seguiamo di lontano. S’è saputo che non va più in chiesa, né alla
sezione di nessun partito. Va in officina e spazza. Nelle ore libere segue le mode come un
burattino obbediente. Il sabato a ballare, la domenica allo stadio.
Voi di lui non sapete neanche che esiste.
l’ospedale
Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi che non volete.
L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la
tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale
che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più
irrimediabile.
E voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? Allora richiamateli, insistete, ricominciate
tutto da capo all’infinito a costo di passar da pazzi.
Meglio passar da pazzi che essere strumento di razzismo.
Gli esami
le regole dello scrivere
A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista.
Il tema fu: «Parlano le carrozze ferroviarie».
A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono: Aver qualcosa di importante da
dire e che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve.
Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve. Eliminare ogni parola
che non usiamo parlando. Non porsi limiti di tempo.
Così scrivo coi miei compagni questa lettera. Così spero che scriveranno i miei scolari quando
sarò maestro.
il coltello nelle vostre mani
Ma davanti a quel tema che me ne facevo delle regole umili e sane dell’arte di tutti i tempi? Se
volevo essere onesto dovevo lasciare la pagina in bianco. Oppure criticare il tema e chi me
l’aveva dato.
Ma avevo quattordici anni e venivo dai monti. Per andare alle magistrali mi ci voleva la licenza.
Quel fogliuccio era in mano a cinque o sei persone estranee alla mia vita e a quasi tutto ciò che
amavo e sapevo. Gente disattenta che teneva il coltello dalla parte del manico.
Mi provai dunque a scrivere come volete voi. Posso ben credere che non ci riuscii. Certo
scorrevano meglio gli scritti dei vostri signorini esperti nel frigger aria e nel rifrigger luoghi
comuni.
il complesso del trabocchetto
Il compito di francese era un concentrato di eccezioni.
Gli esami vanno aboliti. Ma se li fate, siate almeno leali. Le difficoltà vanno messe in percentuale
di quelle della vita. Se le mettete più frequenti avete la mania del trabocchetto. Come se foste in
guerra coi ragazzi.
Chi ve lo fa fare? Il loro bene?
i castelli della Loira
Agli orali s’ebbe una sorpresa I vostri ragazzi parevano pozzi di cultura francese. Per esempio
parlavano con sicurezza dei castelli della LoiraCarabiniere.
Più tardi si seppe che avevano fatto soltanto quello in tutto l’anno. Poi avevano in programma
alcuni brani e li sapevano leggere e tradurre.
Se fosse capitato un ispettore avrebbero fatto più figura loro di noi. L’ispettore non esce dal
programma. Eppure lo sapete voi e lui che quel francese non può servire a nulla. E allora per chi
lo fate? Voi per l’ispettore. Lui per il provveditore. E lui per il ministro.
È l’aspetto più sconcertante della vostra scuola: vive fine a se stessa.
la Costituzione
Quella professoressa s’era fermata alla prima guerra mondiale. Esattamente al punto dove la
scuola poteva riallacciarsi con la vita. E in tutto l’anno non aveva mai letto un giornale in classe.
Dovevano esserle rimasti negli occhi i cartelli fascisti «Qui non si parla di politica».
Una volta la mamma di Giampiero le disse: «Eppure mi pare che il bambino da che va al
doposcuola comunale sia migliorato tanto. La sera a casa lo vedo leggere».
«Leggere? Sa cosa legge? La COSTITUZIONE!
L’anno scorso aveva per il capo le ragazzine, quest’anno la Costituzione».
Quella povera donna pensò che fosse un libro sporco. La sera voleva far cazzottare Giampiero
dal suo babbo.
gerarchia delle urgenze
Quando la scuola è poca il programma va fatto badando solo alle urgenze.
Pierino del dottore ha tempo di leggere anche le novelle. Gianni no. Vi è scappato di mano a 15
anni. È in officina. Non ha bisogno di sapere se è stato Giove a partorire Minerva o viceversa13.
Nel suo programma d’italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei signora l’ha
letto? Non si vergogna? È la vita di mezzo milione di famiglie.
Che siete colti ve lo dite da voi. Avete letto tutti gli stessi libri. Non c’è nessuno che vi chieda
qualcosa di diverso.
il Dovere delle gomitate
Tutta gente onorata. Il preside e i professori non fanno per sé, fanno per la Cultura.
Neanche quei genitori fanno per sé. Fanno per l’Avvenire del bambino. Farsi strada a gomitate
non sta bene, ma se si fa per lui diventa un dovere sacro. Avrebbero vergogna a non lo fare.
disarmati
I genitori più poveri non fanno nulla. Non sospettano nemmeno che queste cose esistano. Anzi
sono commossi. A tempo loro in campagna c’era solo la terza.
Se le cose non vanno, sarà perché il bambino non è tagliato per gli studi. «L’ha detto il Professore.
Che persona educata. Mi ha fatto sedere. Mi ha mostrato il registro. Un compito pieno di freghi
blu. A noi non c’è toccato intelligente. Pazienza. Andrà nel campo come siamo andati noi».
Toccava a voi
scaricabarile
Una sua collega delle medie (una mite sposina che a prima ne ha respinti 10 su 28, comunista lei
e il marito, gente impegnata) ci fece un’obiezione:
«Io non li ho cacciati, li ho solo bocciati. Se non ci pensano i loro genitori a rimandarli peggio
per loro».
Il padrone
esiste?
Spesso c’è venuto fatto di parlare del padrone che vi manovra. Di qualcuno che ha tagliato la
scuola su misura vostra.
Esiste? Sarà un gruppetto di uomini intorno a un tavolo con in mano le fila di tutto: banche,
industrie, partiti, stampa, mode?
Noi non lo sappiamo. Sentiamo che a dirlo il nostro scritto prende un che di romanzesco. A non
lo dire bisogna far gli ingenui. È come sostenere che tante rotelle si son messe insieme per caso.
N’è venuto fuori un carro armato che fa la guerra da sé senza manovratore.
la casa di Pierino
Forse la storia di Pierino ci può dare una chiave. Proviamo a voler bene anche alla sua famiglia.
Il dottore e sua moglie sono gente in gamba. Leggono, viaggiano, ricevono gli amici, giocano col
bambino, hanno tempo di stargli dietro, ci sanno anche fare. La casa è piena di libri e di cultura.
A cinque anni io maneggiavo la pala con maestria. Pierino il lapis.
Una sera, quasi per scherzo, portata più dai fatti che da altro, viene la decisione: «Che si mette a
fare in prima? Mettiamolo in seconda». Lo mandano agli esami senza dargli importanza. Se
boccia fa lo stesso.
Non boccia, prende tutti nove. Una serena gioia familiare come sarebbe in casa mia.
il babbo di Gianni
Ma il babbo di Gianni a 12 anni andò a lavorare da un fabbro e non finì neanche la quarta.
A 19 anni andò partigiano. Non capì bene quello che faceva. Ma certo lo capì meglio di voi.
Sperava in un mondo più giusto che gli facesse eguale almeno Gianni. Gianni che allora non era
neanche nato.
Per lui l’articolo 3 suona così: «È compito della signora Spadolini rimuovere gli ostacoli».
Fra l’altro vi paga anche bene. Lui che prende 300 lire l’ora, a voi ve ne dà 4300.
E è disposto a darvene anche di più purché facciate un orario un po’ più decente. Lui lavora
2150 ore l’anno, voi 522 (gli esami non ve li conto, non sono scuola)
eguaglianza
Carriera, cultura, famiglia, onore della scuola, bilancino per pesare i compiti. Son piccinerie.
Troppo poco per riempire la vita d’un maestro.
Qualcuno di voi se n’è accorto e non ne sa sortire. Tutto per paura di quella benedetta parola.
Eppure non c’è scelta. Quel che non è politica non riempie la vita d’un uomo d’oggi.
In Africa, in Asia, nell’America latina, nel mezzogiorno, in montagna, nei campi, perfino nelle
grandi città, milioni di ragazzi aspettano d’essere fatti eguali. Timidi come me, cretini come
Sandro, svogliati come Gianni. Il meglio dell’umanità.”
minimo comun denominatore
Oggi questo sistema è illegale.
La Costituzione, nell’articolo 34, promette a tutti otto anni di scuola. Otto anni vuol dire otto
classi diverse. Non quattro classi ripetute due volte ognuna. Sennò sarebbe un brutto gioco di
parole indegno di una Assemblea Costituente.
Dunque oggi arrivare a terza media non è un lusso. È un minimo di cultura comune cui ha diritto
ognuno. Chi non l’ha tutta non è Eguale.
occhio allo scopo
Ma non bocciate l’autista perché non sa la matematica o il medico perché non sa i poeti.
Lei a me m’ha detto testualmente: «Vedi, il latino non lo sai. Perché non vai a una scuola
tecnica?»
Siete sicuri che per fare un buon maestro sia indispensabile il latino? Forse non ci avete pensato.
La parola maestro non vi viene alla mente. Vedete solo i programmi così come sono e non
reagite.
Un libro che ancora oggi rileva una trasparente esclusione sociale
procurata dalle scuole e del loro sistema incatenato alla legge Casati del
regno d’Italia (la prima riforma scolastica italiana). Basti pensare alla
disuguaglianza nella formazione rilevata dagli ostacoli territoriali come il
non poter accedere pienamente a tutti gli istituti scolastici nel proprio
Comune.
Torniamo al concetto di mercato=domanda e offerta ma in gioco c’è il
capitale umano espresso in forza lavoro da retribuire; rituffiamoci nel
codice civile:
LIBRO QUINTO - DEL LAVORO
TITOLO I - DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2060. Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche
e manuali.
Art. 2061. Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai
provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Art. 2062. Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai
regolamenti.
Art. 2103. Prestazione del lavoro.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai
contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato
per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di
inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli
elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente
prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione,
possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria
legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del
lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà
del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo
sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto
disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere
dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs.
81/2015.
In pratica queste sono le regole dinanzi al lavoro e la sua tutela e diritti; ma
in quanti hanno da ridire suoi datori di lavoro sparpagliati in giro che
pagano anche in nero (a volte costretti date le circostanze)?
Il salario minimo dipende dal contratto che determina la rendita del
prestatore. Ma a prescindere da tutto ciò bisogna che ci sia la domanda di
lavoro senza svariate pretese di titoli o esperienze se no saremmo
costretti a dibattere sul razionalismo (cogito ergo sum) e empirismo
(esperisco quindi sò) tornando ad uno stadio filologico pre Kantiano. Ci avete
pensato che In pratica l’offerta di lavoro sia diventata una competizione
di capitali umani preselezionati dalla domanda stessa? Laureati, attraenti,
tolleranti, empatici… ogni capitale umano è una offerta specificata dalla
domanda di lavoro, ma certe caratteristiche richieste escludono gli altri
offerenti con le loro qualità.
Ma la crisi esiste! I municipi non hanno uno stabile ufficio di collocamento,
dipendiamo da nessuno per trovare lavoro. Quale è la vera domanda di
lavoro?Un’altro punto cruciale espresso nel manuale dei due psichiatri
torinesixiv è l’effetto negativo dato a causa della cattiva gestione della legge.
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A me [Ugo], ormai non più giovane, torna alla mente quella situazione in cui un
cassaintegrato di 50 anni nel DEA di un ospedale di Torino lamentava la sua situazione
disperata dal punto di vista economico, don la cassa integrazione che stava per terminare,
nessuna prospettiva di lavoro, due figli da mantenere e una moglie che, inizialmente molto
solidale, ora pagava anche lei la preoccupazione per il futuro scaricandola talora don
discussioni con il marito. Ricordo che mi rispose: <<Cosa posso fare, dottore? Almeno se
mi ammazzo finisce tutto. Ma non ho certo vogli di farlo, anche se talora mi sembra l’unica
soluzione a una situazione senza via d’uscita!>>. Alla collega del pronto soccorso che mi
chiedeva quale diagnosi segnare risposi:<< Futura disoccupazione e paure connesse>>. Vi
risparmio lo sguardo che mi lanciò, ma cosa avrei potuto e dovuto fare? Catalogarlo come
depressone dargli un antidepressivo, magari accompagnato da un benzodiazepine?
Offrirgli colloqui di sostegno? (E c’è bisogno di uno specialista per questo?). In questo
modo avrei anche dato una mano alle case farmaceutiche! Ma ditemi, chi è malato in
questo caso? Un uomo che a 50 è gettato sulla strada senza una possibilità ulteriore,
oppure una società nella quale l’amministratore delegato della Fiat guadagna 536 volte di
più di un operaio, mentre solo circa 50 anni prima lo stesso compenso era di circa 36 volte
lo stipendio di un operaio? Oltre ogni polemica o appello integralista (anche un po’ fuori
moda), vorrei mettere in evidenza che il nostro è anche un lavoro con uno sguardo politico,
nel senso più ampio del termine, e non può prescindere dal contesto in cui operiamo.
E. Facciamo un gioco
Adesso vi allego il link del sito di collocamento del governo Britannico e
vorrei che ognuno di voi simulasse una indagine di mercato per un lavoro.
https://findajob.dwp.gov.uk/browse
Ovviamente il sito è in lingua inglese. Studiamo questa lingua sin dalle
scuole primarie ma ancora non tutti gli italiani riescono ad esprimersi
concretamente con essa. Mal che vada aiutatevi col traduttore. Fatevi un
bel giretto e troverete tutti i mestieri disponibili ovunque. Se leggete
attentamente gli annunci non vi è richiesto chissà quale titolo di studio
grazie al sistema scolastico britannico che non permette letteralmente una
disgregazione sociale del capitale umano. Inoltre dove sta scritto
disability confident (ovvero supporto ai disabili) significa che il posto di
lavoro è accessibile a persone affette di handicap. Entro quanto tempo
avete trovato un lavoro ideale da farvi pensare di trasferirvi il quella
nazione?
Volendo continuare il gioco, il sito web governativo britannico dispone
pure una piattaforma per gli apprendistati in tutta la sua nazione.
https://www.gov.uk/apply-apprenticeship
Torniamo nel pianeta italieno. La brexit ha limitato l’accesso di
cittadinanza perciò tanti italiani non hanno avuto modo di immigrare.
Perché emigrare? Cos’è l’immigrazione? E la fuga di cervelli?
Quindi c'è una difficile selezione di capitali umani e si vengono a
generare forme di esclusione sociale per quei individui che cercano di
essere legalmente impiegati per un determinato lavoro in cui ci sia un'alta
offerta di lavoro con una bassa domanda per far sì che esso vada ad
investire il suo capitale umano in mercati del lavoro regionali o persino
nazionali. Questi non sono gli unici fattori di spinta o trazione
dell'immigrazione, ci sono stati molti italiani immigrati altrove a causa della
migliore qualità si vita e salariato trovati facilmente in altri paesi grazie al
loro sistema governativo e al loro sostegno attraverso i diritti sui benefici e
sulla cittadinanza dello straniero. Una percentuale di giovani adolescenti
italiani preferisce l'istruzione terziaria di altre nazioni, quindi optano
viaggiare piuttosto che coltivare il loro capitale intellettuale nella comunità
culturale italiana.
Principalmente i lavoratori cercano di investire il loro capitale umano per
trarre profitto. Prima dell'Unione europea la gente emigrava in altre nazioni
con mercati del lavoro più aperti; l'obiettivo non era lavorare ma la
redditività salariale. Dagli anni '70 la gente cominciò ad emigrare in tutta
Europa 22 con la possibilità di ottenere stipendi migliori. All'epoca ogni
nazione aveva la sua valuta monetaria dal trattato di Bretton Woods
(valuta dell’oro sulla moneta) 23 , c’era la Lira italiana che aveva il suo
valore tra le altre principali valute. Un grande esempio di fattori
migratori, in cui altre nazioni offrivano salari più alti, fu quando gli italiani
che emigravano in Germania avevano la possibilità di lavorare per stipendi
più alti poiché 1000 marchi tedeschi erano pari a circa 1001 delle lire
italiane; quindi i lavoratori preferivano migrare dove sarebbero stati
retribuiti meglio.
22
Dal 1973, con l'ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca nella CEE, EFTA e CEEA negoziarono una serie di accordi per
assicurare uniformità nelle politiche economiche delle due organizzazioni, sfociata infine nell'accordo per lo Spazio
economico europeo (SEE). Dal 1995 solo 4 membri che non sono entrati nell'UE rimangono nell'organizzazione. (Fonte:
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità_economica_europea)
23 Una serie di accordi, stabiliti nel dopoguerra, per definire un sistema di regole e procedure per controllare la politica
monetaria internazionale. Fu il primo esempio, nella storia umana, di un ordine monetario interamente negoziato,
destinato a governare i rapporti monetari di stati nazionali indipendenti.
Un altro caso redditizio di immigrazione è stato quando, negli anni '90, 1
sterlina britannica equivaleva circa a 2700 lire italiane; se le persone
avessero avuto una paga di 700 sterline al mese, sarebbe diventata in
media 2.000.000 ITL.xv Il grafico sopra dimostra il progresso del valore di
1 sterlina dinanzi alle altre monete dell’epoca pre UE.Oso immaginare il
potere d’acquisto dei turisti dell’epoca che venivano in Italia scambiando
la loro moneta spendendola abbastanza bene. Invece qui sotto mostrerò la
tabella per la valuta di 1 Euro sulle altre monete dall’ UExvi:
Dal trattato di Maastricht (1992) e dalla conversione dell'euro (2000-04),
1000 ITL sono diventati 0,50 euro, tecnicamente i salari degli italiani sono
diventati la metà di quelli che avevano, ad esempio 4 milioni di ITL =
2000 euro. Alla fine del 2001, l'ultimo anno della Lira, i costi della benzina
erano di circa 1.900 lira al litro, circa 95 centesimi di euro, rispetto agli
attuali 1,65 euro (quasi 3.300 lire) del 2022. Ma negli ultimi anni ci sono
stati periodi in cui la benzina ha toccato anche 2 euro al litro. Anche se gli
stipendi hanno iniziato a diminuire il loro valore, nel frattempo, i beni di
costo continuavano a gonfiarsi causando scosse ai valori nazionali del
PIL24. Dalla crisi del 2008, gli italiani sono stati sottoposti a un tasso di
inflazione incrementale senza fine, oggi il governo sta applicando politiche
monetarie per la crescita economica che potrebbero comportare alti rischi
di inflazione per il futuro. L’unico modo di poter sopravvivere è con
l’austerity e per citare Mario Draghi “whatever it takes”.25
Un ultimo chiarimento sul discorso euro sarebbe quello di raccontare
come siano andate le cose dalla CEE fino all’Austerità finanziaria;
partiamo dal trattato Maastricht:
Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee
191/4
29 . 7 . 92
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :
Gianni DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri;
Guido CARLI, Ministro del Tesoro… e altri paesi aderenti…
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo A
Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea,
in appresso denominata «Unione».
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre
più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai
cittadini.
24
In economia, prodotto interno lordo (abbreviato PIL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore
aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti sul territorio
di un Paese in un dato periodo temporale. Il termine interno indica che tale variabile comprende le attività
economiche svolte all’interno del Paese. [wikipedia]
25 Che significa “tutto ciò che servirà “… In bocca al lupo per l’austerità a tutti noi italieni…
L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di
cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo
coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.
PROTOCOLLO sulla coesione economica e sociale
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che l'Unione si propone l'obiettivo di
promuovere il progresso economico e sociale, in particolare mediante il rafforzamento
della coesione economica e sociale; RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato che
istituisce la Comunità europea prevede tra l'altro di promuovere la coesione economica
e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura
tra le azioni della Comunità enunciate all'articolo 3 del trattato; RICORDANDO che le
disposizioni della Parte terza, Titolo XIV, sulla coesione economica e sociale, forniscono,
nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione
comunitaria nel settore della coesione economica e sociale, compresa la possibilità di
creare un nuovo fondo; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XII, sulle
reti transeuropee e Titolo XVI, sull'ambiente prevedono un fondo di coesione da istituire
entro il 31 dicembre 1993;
CONVINTE che il progresso verso l'Unione economica e monetaria contribuirà alla crescita
economica di tutti gli Stati membri; ECC…
PROTOCOLLO sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Dichiarano, firmando le nuove disposizioni del trattato
concernenti l'Unione economica e monetaria, il carattere irreversibile della transizione
della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.
Di conseguenza tutti gli Stati membri, che soddisfino o non soddisfino le condizioni per
l'adozione di una moneta unica, devono rispettare la volontà che la Comunità entri
prontamente nella terza fase e, quindi, nessuno Stato membro deve impedire il passaggio
a tale fase. Qualora la data di inizio della terza fase non sia ancora stata fissata alla fine
del 1997, gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e gli altri organismi interessati
devono ultimare nel 1998 tutti i lavori preparatori richiesti per consentire alla Comunità
di entrare irrevocabilmente nella terza fase il 1° gennaio 1999 e permettere il pieno
funzionamento della BCE e del SEBC a decorrere da tale data.
Il presente protocollo è allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
Praticamente quest’ultimo protocollo fu l’atto finale (terza fase) che ci
portò diede la nuova moneta Euro. Ma è interessante vedere come se la
sia cavata la Gran Bretagna dato che non accettò la nuova moneta:
PROTOCOLLO su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere
obbligato né deve impegnarsi a passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria
senza che il suo Governo e il suo Parlamento abbiano preso una decisione autonoma in
questo senso,
PRENDENDO ATTO della prassi del Governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno
di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato…
10. Qualora il Regno Unito non passi alla terza fase, gli è consentito cambiare la propria
notifica in qualsiasi momento successivamente all'inizio di detta fase. In tal caso:
a) Il Regno Unito ha il diritto di passare alla terza fase, purché soddisfi le necessarie
condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità
della procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, se tale paese soddisfa le
condizioni necessarie.
b) La Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva
in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della Banca centrale
nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita. c) Il Consiglio, alle condizioni
e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta
ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di passare alla terza fase.
Se il Regno Unito passa alla terza fase conformemente alle disposizioni del presente
punto, i punti da 3 a 9 del presente protocollo cessano di produrre effetto. 11.
In deroga alle disposizioni degli articoli 104 e 109 E, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo
21.1 dello statuto, il Governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways
and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non passi alla terza
fase.
Indovinate quando fu l’ultima volta che la Gran Bretagna fece una
transazione del suo oro? Si chiamò il Brown’s bottom (il fondo di Brown)
ovvero quando il cancelliere britannico Gordon Brown, nel settembre 1999,
decise di vendere 401 tonnellate delle risorse auree britanniche (il 56%
dell’oro del tesoro di sua maestà a quell’epoca) al prezzo di ben $3.5
miliardi. Questa manovra ritenuta stupida dagli stessi britannici ( non a
caso denominato Il “fondo”) servi per convertire la valuta in Euro e
ottenere Il potere d’acquisto verso il commercio nazionale europeo che
stabilì la nuova moneta. 26 Perciò la Brexit era qualcosa di premeditato
dinanzi Il disprezzo sul mercato interno europeo dato i loro interessi
mondiali sia di esportazione che d’importazione.
Facciamo un resoconto, noi come nazione italiana abbiamo un grosso
mercato Interno dove sono presenti tante imprese e industrie che
producono ma questo mercato è contrastato dalla concorrenza di beni
provenienti dalla produzione estera. Alle imprese italiane tocca pagare le
imposte che a loro volta limitano il profitto alle aziende (determinando il
plus valore sul prodotto) perciò tecnicamente importiamo beni con
capitali molto più agevolati dalla finanza della loro nazione. Da premettere
che la moneta e il potere d’acquisto dato dal PIL nazionale permette di
stabilire il mercato (sarebbe il PIL a determinare il valore delle tasse).
26
Per approfondire vedete le fonti: https://www.sunshineprofits.com/gold-silver/dictionary/gold-brown-bottom/;
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-news/2019/may/07/worst-deal-uk-history-20-years-brown-sold-britains-gold/
In Europa, avendo la moneta euro, si è agevolati dalla valuta monetaria fra
le nazioni permettendone un mercato bilanciato sulle produzioni; ma
uscendo dall’eurozone abbiamo nazioni con valute monetarie
capitalistiche totalmente diversi permettendo loro di stabilire nuovi valori
sul mercato, competendo sui prezzi e il profitto dei propri capitali dentro
di esso. Possiamo avere tutto l’oro del mondo ma il valore è vincolato dalla
moneta euro e dalle dinamiche del suo mercato interno.
Conclusioni temporanee
Beh che dire, la bozza si conclude qui per adesso. Non ho ancora discusso
dei modelli di welfare state; genesi delle imposte; fondo monetario
internazionale; enti locali e le loro interazioni; strutture istituzionali; spese
pubbliche e le loro dinamiche; diritto sindacale; capitale intellettuale; status quo;
patti internazionali ecc…
Lo scopo di questo testo era quello di chiarire che “sappiamo di non
sapere”. Prendiamo tante cose per scontato e non ci rendiamo conto di
essere totalmente ignari della Repubblica Italiana e le sue funzioni
democratiche. Bisogna realizzare collettivamente che i mercati stanno
ostacolando la produzione delle piccole e medio Imprese date dalle
circostanza capitalistiche del globalismo. Cosa produce l’Italia? Intanto
siamo una repubblica fondata sul lavoro ma per chi e cosa lavoriamo? Ed
è qui che ci si alieana!
Pazienza, purtroppo il mercato è quello che è, e sottostiamo ad esso per
le sue dinamiche, producenti o controproducenti che siano…
Vi siete chiesti ancora perché ho denominato il sottotitolo “epistemologia
politica?
Epistemologia sarebbe lo studio della filosofia stessa e ciò significa
analizzare le sintesi dialettiche perciò andare al di fuori del materialismo
e tutto ciò che si pensa. Sarebbe pensare il pensiero dei pensieri.
Applicate tutto questo alla politica italiana… otterremo una nuova forma
di positivismo ma dal punto di vista Ideologico e serve a capire a tutto
tondo il pensiero politico fino alla sua realizzazione per la società; questa
realizzazione è vincolata dalle fondamenta democratiche e sui valori di
libertà ed uguaglianza.
Per concludere penso che la democrazia debb basarsi dalle volontà
contenute nel buon costume del singolo cittadino, chi non si attiene al
buon costume non può definirsi sensato in norma di legge.
Siamo liberi di agire come vogliamo ma ogni azione ha una morale (bene
o male). Sta a noi cittadini definire tutto ciò con una volontà di potenza
collettiva.
Attenderò la dis-italienazione dei cittadini d’Italia e spero
che questo scritto contribuisca a sapere di più sul proprio
dovere civico.
i
https://www.academia.edu/72527388/Discourse_on_Human_Capital_an_introspection_on_Social_Labour
Discorso Sulla Costituzione ; Piero Calamandrei; Discorso tenuto il 26 gennaio del 1955, a Milano, nel Salone degli Affreschi
della Società Umanitaria.
iii La Scienza Nuova (1774); Giambattista Vico; Laboratorio dell’ISPF 2015; pag.283 DOI: 10.12862/ispf15L101
La frase originale è: “Dicemmo sopra, tali lingue, e tali lettere esser’in signoria del volgo de’ popoli; onde sono dette e l’una, e l’altre
ii
volgari. Per cotal signoria e di lingue, e di lettere debbon’i popoli liberi esser signori delle lor leggi; perchè danno alle leggi que’ sensi, ne’
quali vi traggono ad osservarle i Potenti; che, come nelle Degnità fu avvisato, non le vorrebbono.”
La versione citata è presa dalla: Histoire De La Psychologie; Maurice Reuchlin; Newton Compton Editori 1996; pag.88
The Sporting Spirit; George Orwell; Tribune 1945
v Notes On Nationalism; George Orwell; Polemic 1945. Per ulteriori informazioni: https://www.romolocapuano.com/wpcontent/uploads/2019/07/Il-tifo-come-forma-di-nazionalismo.pdf
vi Pensare Altrimenti; Diego Fusaro; Einaudi; 2017
vii Les Partis Politiques; Maurice Duverger; librarie Armand Colin 1958; trad. Edizioni di comunità 1961
viii Contro La Democrazia Diretta; Francesco Pallante; Einaudi 2020
ix Piccolo manuale di Sopravvivenza In Psichiatria; Ugo Zamburro e Angela Spalatro; edizione Gruppo Abele; 2021
x La figura è stata presa da: Concepts of Space, Refiguration of Spaces, and Comparative Research: Perspectives from
Economic Geography and Regional Economics - Scientific Figure on ResearchGate. Available from:
https://www.researchgate.net/figure/Trade-polycontextualization-of-European-countries-in-2015-88_fig4_354925543
xi https://www.milchwerk-jaeger.com/
xii Global Intellectual Property Law; Graham Dutfield & Uma Suthersanen; Edward Elgar Publishing 2008
xiii Lettera a una professoressa; Don Lorenzo Milani & Scuola di Barbiana; Libreria Editrice Fiorentina, 1996.
Per un rapido approfondimento:
https://comprensivosenorbi.edu.it/attachments/article/2119/DON%20LORENZO%20MILANI.pdf
xiv Ibid; Ugo Zamburro e Angela Spalatro; 2021
xv Il grafico allegato esprime le valute monetarie equivalenti ad 1 sterlina britannica durante gli anni; fonte:
https://fx.sauder.ubc.ca/etc/GBPpages.pdf
xvi Fonte del grafico GBP-EUR:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graphgbp.it.html
iv