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Lago di Caldaro (vino)

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Lago di Caldaro o Kalterersee
Disciplinare DOC
Vigneti nei pressi di Caldaro
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Trentino-Alto Adige
Data decreto23.03.1970
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Lago di Caldaro o Kalterersee in tedesco è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nelle province di Bolzano e Trento

Zona di produzione

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La zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

Risulta che nella zona intorno al lago di Caldaro vi fossero vigneti già nel VI secolo a.C. e che il vino locale fosse apprezzato anche a Roma in età imperiale. Durante il medioevo nobili, vescovi e monaci presero a trasportarlo in Austria e nella Germania meridionale.

A partire dai primi anni del Novecento la viticoltura assunse notevole importanza al livello economico e sociale, con la nascita cantine sociali e aziende vitivinicole.[1]

La DOC Lago di Caldaro è stata istituita con DPR 23.03.1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 09.05.1970
Successivamente è stato modificato con

  • DPR 22.09.1981 GU 92 - 03.04.1982
  • DM 03.08.1993 GU 200 - 26.08.1993
  • DM 31.05.2002 GU 140 - 17.06.2002
  • DM 06.08.2010 GU 197 - 24.08.2010
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 30.11.2011 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

È sempre obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

Sono previste numerose menzioni ed indicazioni, che possono sommarsi tra loro.

  • Il vino prodotto nei comuni altoatesini di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo può fregiarsi delle indicazioni Classico e Classico Superiore.
  • Il vino invecchiato almeno due anni può fregiarsi della menzione Riserva.
  • Il vino con maggiore gradazione alcolica può essere definito Scelto o Auslese (nei comuni della Provincia di Bolzano).
  • Il vino prodotto in vigneti identificati da nomi tradizionali può recare in etichetta la menzione Vigna, se le lavorazioni avvengono in recipienti separati e il toponimo è riportato nell'intera documentazione e nell'apposito elenco regionale.
  • Il vino prodotto in 11 aree "cru" può recare un'etichetta l'indicazione dell'Unità geografica aggiuntiva, se la produzione massima di uva per ettaro non supera i 105 quintali.
  • L'indicazione Gran Alp è prevista a particolari condizioni produttive e qualitative.
Caldaro Riserva Scelto
uvaggio Schiava
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caldaro classico

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Può essere designato anche Klassisches Ursprungsgebiet o Klassisch e con la specificazione aggiuntiva Alto Adige o Südtirol.

È prevista la menzione riserva

Classico Scelto Classico Classico superiore Scelto Classico superiore
uvaggio Schiava
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 11,50% vol. 11,50% vol. 12,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.
resa massima di uva in vino 70%

Riservata al vino invecchiato almeno 30 mesi.

Sono previste le menzioni scelto, classico e classico superiore.

uvaggio Schiava
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 60 q.
resa massima di uva in vino 70%

Collegamenti esterni

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