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Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8 e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. EAN 88.916.2366.9 Codice dei Contratti Pubblici Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato alla c.d. Legge di bilancio 2018 · Annotato con i provvedimenti attuativi dell'ANAC e dei Ministeri competenti e con le norme complementari · Con i riferimenti alle norme ancora vigenti del regolamento attuativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) Samuel Bardelloni Dario Capotorto Appalti per le Imprese e-Book, 1 gennaio 2018 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2 Leggenda: Testo in grassetto: introdotto dal decreto "correttivo" n. 56/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017); Testo in grassetto dell'art. 211: introdotto dall'art. 52-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96 (in vigore dal 24 giugno 2017); Testo in grassetto degli artt. 113, 113-bis e 177: introdotto dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 -c.d. Legge di bilancio 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2018); [Testo barrato]: abrogato dal citato decreto "correttivo" n. 56/2017 e da altre norme sopravvenute; Testo corsivo rosso: note del redattore; Atti attuativi: C.AgID Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale; D.CdC Delibera della Corte dei Conti; DM Decreto ministeriale (o interministeriale); dPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
INTRODUZIONE 1. Ragioni e struttura dell'opera. La pubblicazione di una vasta ricognizione dedicata ai contratti della pubblica amministrazione richiede qualche parola di spiegazione, sia per giustificare l'opera, sia per premetterne al lettore la struttura, in modo che l'abbandoni se non la trovi di suo interesse. 1.1. La spiegazione è ancor più necessaria quando la materia oggetto del com-mento appare nuova, non stabilizzata, recente, ricca di contraddizioni, appena sot-toposta ad un decreto " correttivo " e scarna ancora di corredo giurisprudenziale e dottrinale. Ben si sarebbe potuto attendere che il tempo stabilizzasse le norme, for-nisse il necessario corredo giurisprudenziale e lasciasse che la dottrina facesse il suo lavoro di ripensamento. Serve, allora, dire del perché s'è tentato di lavorare su mate-ria ancora liquida. 1.2. Non sarebbe difficile osservare che il volume che si presenta al lettore offre il pregio della completezza, sottoponendo la nuova disciplina ad una ricognizione accurata. Tuttavia, questa dovrebbe essere la caratteristica di ogni opera seria, nel momento in cui viene data alle stampe, sicché si tratta di un motivo destinato ad essere superato dal semplice trascorrere del tempo, che consentirà ai commenti futuri (o alle edizioni successive di questo) d'esser più ragionati e meditati. Allo stesso modo si potrà provare a giustificarsi sostenendo che il volume pre-senta un metodo espositivo pensato per esser letto su più livelli ed in tempi o modi diversi: le disposizioni sono commentate una per una, à la mode del commentario, sicché il lettore che cerca risposta immediata ad un quesito – accompagnato dagli indici – potrà rivolgere la sua attenzione alla trattazione specifica del tema di cui gli importa, raggiungendo sùbito un testo nel quale troverà evidenziate le parole chiave, distinti i concetti all'interno dei paragrafi con una numerazione ad hoc, puntualmente riassunti gli orientamenti disponibili della dottrina e della giurisprudenza, coordinati con quelli che si sono formati nella vigenza del Codice precedente; il lettore che cerchi un approfondimento, invece, troverà la materia – dove serve – inquadrata nel solco delle grandi questioni di fondo che attraversano la disciplina dei contratti pubblici, trovando ragione delle ricostruzioni teoriche e degli sviluppi giurisprudenziali; lo stu-dioso, infine, leggerà alcune pagine significative non solo per la ricostruzione delle idee, ma anche per la sistematizzazione dei principi e non di rado, per il fatto che vi si avanzano tesi importanti (che il singolo autore aveva esposto in saggi o monografie o che va elaborando a questi fini). Tuttavia, per quanto molti commenti " a prima let-tura " difettino proprio di questi caratteri ed appaiano come una poco utile parafrasi del testo, non si negherà ch'esistano – o verranno ad esistenza – altri commentari che, con tecniche espositive differenti, sono in grado di raggiungere gli stessi obiettivi, magari meglio di questo volume. Il volume, come il commentario al precedente Codice pubblicato dallo stesso edi-tore, ha come tratto specifico quello di provarsi ad unire i contenuti del repertorio 229757_Terza Bozza_FM.indd 5 14/09/17 3:04 PM
1. Oggetto e ambito di applicazione [1] Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. [2] Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudica-zione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzio-nati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti atti-vità: 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da ammini-strazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici; d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diven-tano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o par-ziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'arti-colo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richie-sta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle 229757_Terza Bozza_Part 1.indd 3 13/09/17 5:06 PM
Il 20 ottobre, nel pieno rispetto del termine che il Governo aveva assegnato, è stato consegnato uno "Schema preliminare di codice dei contratti". Dopo l'insediamento del nuovo Governo, sulla base di una nuova interlocuzione avvenuta con nota del 14 novembre del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione ha continuato a lavorare, in composizione più ristretta, con l'apporto soprattutto dei coordinatori, per affinare gli ultimi miglioramenti tecnici, curare il drafting, sciogliere alcune questioni giuridiche di particolare impatto, redigere un'accurata relazione illustrativa per ogni singolo articolo (che intende fornire anche le linee guida per l'applicazione delle nuove norme) e predisporre gli allegati che garantiranno l'autoesecutività del nuovo codice. Lo "Schema definitivo di codice" che si sottopone al Governo ha un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente, ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione. Eventuali refusisempre possibili, visti i tempi ristrettissimi di lavorazioneverranno, se del caso, segnalati tramite errata corrige. Gli allegati sono 36, molti consistono di poche pagine. Si tratta di un numero comunque contenuto, specie se si considera che solo le tre direttive da attuare hanno, in totale, 47 annessi e che nel nuovo codice gli allegati sostituiranno ogni altra fonte attuativa: oltre ai 25 allegati al codice attuale, essi assorbiranno 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, alcuni dei quali di dimensioni molto ampie (tra cui il d.P.R. n. 207 del 2010, risalente addirittura all'attuazione del codice del 2006, nonché quello sui contratti del Ministero della difesa, ridotto da oltre 100 articoli a poco più di 10). Ciò è stato possibile anche rinviando, in vari casi, direttamente agli allegati delle direttive, assicurando sia uno sfoltimento della legislazione interna sia il suo adeguamento immediato e automatico alle future modifiche delle norme europee. In non pochi casi si è scelto di conservareverificandone preventivamente il positivo impattole norme del codice vigente che, in sede applicativa, hanno dato buona prova di sé. Un testo a fronte le indica con chiarezza, per facilitarne la lettura e la riconoscibilità da parte di chi dovrà rispettarle. Ma anche le novità sono molteplici, tutte analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento, un "materiale della legge" (Gesetzmaterial) che si propone come un vero e proprio manuale operativo per l'uso del nuovo codice, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle "linee guida non vincolanti". Si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente "autoesecutivo", consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina da attuare. Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime). Si è cercato di scrivere un codice "che racconti la storia" delle procedure di gara, accompagnando amministrazioni e operatori economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione e progettazione sino all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto. L'indice del codice sintetizza questa storia: si inizia con i principi, si prosegue con il libro dedicato all'appalto in tutte le sue singole fasi, si finisce con i rimedi e con l'autoesecutività e, in mezzo, si dedicano due libri Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN-Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta Sul piano della definizione dei contratti, la norma introdotta (articolo 2) chiarisce anzitutto, che i "contratti pubblici" sono "contratti" a tutti gli effetti, espressione dell'autonomia negoziale della pubblica amministrazione, sottoposti nella fase esecutiva al diritto privato, salvo le deroghe espressamente previste dal Codice (come indirettamente confermato, peraltro, dall'articolo 11 del Codice). Si vuole, in tal modo, sottolineare che i "contratti pubblici" (cui fa più volte riferimento anche la legge delega) sono i "contratti" stipulati da soggetti che rivestono la qualità di stazioni appaltanti ed enti concedenti, così tenendoli distinti dalla categoria "pubblicistica" dei c.d. contratti ad oggetto pubblico. La circostanza che la conclusione dei "contratti pubblici" sia preceduta da una fase di evidenza pubblica (attraverso la quale si forma la volontà dell'amministrazione e si individua il contraente) non ne fa venire meno, infatti, la natura negoziale. L'art. 2 dell'allegato ribadisce, inoltre, la distinzione, ben nota alla letteratura civilistica, tra onerosità, gratuità economicamente interessata e liberalità, rilevante ai fini delle diverse conseguenze che ne derivano in punto di applicazione della procedura di gara, sia sul piano nell'an (non si applica alle donazioni: cfr. art. 3, comma 3, del progetto di codice), sia sul piano del livello di dettaglio della disciplina che regola la procedura applicabile (i contratti gratuiti economicamente interessati soggiacciono ai c.d. principi generali e non all'intera disciplina del codice: cfr. art. 16). Si segnala, altresì, la modifica, rispetto a quella vigente, della nozione di "lavori complessi": la nuova definizione non pone limiti di importo e ha ad oggetto solo le caratteristiche intrinseche dei lavori. aggiungendo le ulteriori esigenze, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che il nuovo testo della norma tende a tutelare. Si interviene sulla definizione del contratto di disponibilità, eliminando e sostituendo espressioni atecniche e sovrabbondanti, quali "messa a disposizione", "fruibilità", "parametri di funzionalità", "perfetta manutenzione", adoperando categorie già codificate per tipi contrattuali quali appalto e locazione; si chiarisce, inoltre, già nella norma definitoria-trattandosi di elemento causalmente connotante il negozio-la possibilità che al "godimento" dell'immobile si affianchi e si aggiunga la successiva traslazione del diritto dominicale, dietro versamento di un corrispettivo "ulteriore" (ulteriore, rispetto al "canone di disponibilità" che è legato sinallagmaticamente alla prestazione volta a garantire il "miglior godimento" dell'opera). Si è modificata la definizione della parte "privata" del contratto, utilizzando invece della espressione "affidatario" la dictio "operatore economico", utilizzata giustappunto per le figure di partenariato pubblicoprivato di cui il contratto è espressione. Peraltro, la nozione di "affidatario" sembra evocare procedure di evidenza pubblica che per i negozi di PPP "altri" dalle concessioni-e oggetto di "tipizzazione" domestica, anche in attuazione della delega di cui alla lett. aa)-potrebbe non essere necessaria. Sul piano della definizione delle procedure e degli strumenti (articolo 3), si segnala l'innovativa definizione dedicata all'affidamento diretto, che chiarisce che non si tratta di una procedura di gara, neanche nel caso di previo interpello di più operatori economici, il che, nell'ottica di scongiurare il rischio della "burocrazia difensiva", segna anche il definitivo superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che, in caso di affidamento diretto "comparativo", ha ritenuto applicabile l'art. 353-bis c.p. Con una norma da inserire nel "glossario generale" del codice, si definisce l'oggetto di tali specifiche figure contrattuali, ovvero le prestazioni in esse deducibili. Di qui la nuova nozione di servizi globali, con tale espressione facendosi riferimento a tutte quelle prestazioni, complesse ed eterogenee, funzionali al perseguimento di un complessivo "risultato", in termini di efficienza e qualità, affidate ad un operatore economico particolarmente qualificato. Ciò che viene in rilievo, indi, è, in conformità peraltro di uno dei principi su cui fonda il nuovo impianto codicistico (cfr., art. 1), l'obiettivo ovvero il risultato di interesse pubblico-siccome disvelato e foggiato dalla Amministrazione-al cui perseguimento o raggiungimento la actio del privato è funzionalmente e teleologicamente preordinata. Allegato I.12
SOMMARIO: 1. Premessa. -2. La prospettiva comparata. -2.1. Gli ordinamenti regionali. -3. L'ambito (soggettivo ed oggettivo) di applicazione. -4. Modalità applicative. -5. Osservazioni conclusive. -Riferimenti bibliografici.
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/Art. 241. Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale -(art. 213, D.P.R. n. 554/1999) 1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento. 2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni. 3. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105. 4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.
2017
Il contributo intende soffermarsi su una particolare tipologia di soft law, molto diffusa per la «regolazione» di mercati settoriali, ascrivibile alla categoria del post law e consistente nell'elaborazione di Linee guida e orientamenti, talvolta dotati del carattere della generalità grazie alla replica di buone prassi, spesso qualificabili come pareri su specifici casi concreti, in entrambi i casi, comunque finalizzati all'interpretazione di fonti giuridiche vincolanti. Tale tipologia di intervento del potere amministrativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza nell'ambito della regolazione del mercato degli acquisti della pubblica amministrazione, anche a seguito del recente rafforzamento dei poteri dell Anac. Muovendo dalla dimostrazione di come simili approcci regolatori non presentino una portata meramente interpretativa e di orientamento, ma assumano la valenza di atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei regolati, interessa indagare le cause del diffondersi nel settore dei contratti pubblici di tali regolazioni amministrative del caso concreto, in sostituzione dell'intervento regolamentare; gli spazi e gli effetti della negoziazione delle regole; la loro efficacia; i limiti di impugnabilità e la vincolatività per l'autorità giudiziaria. Il quadro degli interrogativi appena delineato pone in rilievo le criticità che una regolazione di tal fatta può ingenerare. Infatti, essa sembra la riprova dell impossibilità di ricostruire l'ordinamento, ormai decomposto, in un sistema, poiché, di fatto, anche a causa della convergenza tra common law e civil law, si dimostrerà come il compito di individuazione dei principi giuridici sia ormai rimesso all'attività formante dell interprete, sia esso autorità amministrativa o giudiziaria; ciò finisce per demandare ad entrambi i soggetti la funzione di creare valori, utilizzando una cornice che è spesso quella del diritto europeo, delle sue libertà economiche e della tutela dei mercati.
British Journal of Middle Eastern Studies , 2024
Psicologia: Teoria e Pesquisa Vol. 33, pp. 1-8, 2016
Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 20, n°2, p.187-193 , 2013
Sens Public, 2006
Traduction Et Langues, 23(2) , 2024
Oltre ChatGPT. Elogio del racconto, 2024
Radicalization During the Ruhani Years, 2021
Revista Veredas da História, 2017
Green Chemistry, 2013
Adelino Felisberto , 2024
KnE Social Sciences
Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications, 2012
Expert Opinion on Therapeutic Targets, 2018
The Journal of Popular Culture, 2018
Californian Journal of Health Promotion
Design, Automation, and Test in Europe, 2006
General and Professional Education, 2011