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Cryptovalute ed adempimenti AML

2022, Cryptovalute ed adempimenti AML

Lezione universiria su Cryptovalute ed adempimenti AML

Cryptovalute ed adempimenti AML PHD Ing. IVAN PADUANO Cosa sono le criptovalute • Moneta digitale che non esiste in forma fisica e non è controllata né gestita da alcuna autorità centrale. Le informazioni sulle transazioni in criptovaluta sono memorizzate in un registro digitale decentralizzato basato su Blockchain. • Una blockchain è un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare record di dati in modo sicuro, verificabile e permanente. Proof-of-work (PoW) VS Proof-of-stake (PoS) • Nella proof-of-work, la verifica delle transazioni di criptovaluta viene effettuata attraverso il mining. • Nella proof of stake, i validatori vengono scelti in base a una serie di regole a seconda della "posta in gioco" che hanno nella blockchain, il che significa quanto di quel token si impegnano a bloccare per avere la possibilità di essere scelti come validatore. • Un token è un insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain che conferiscono un diritto a un determinato soggetto. Nel consegue che la tokenizzazione è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una blockchain, dove il bene reale e il token sono collegati da uno smart contract. L’andamento delle criptovalute –Bitcoin- L’andamento delle criptovalute –Terraclassic- L’andamento delle criptovalute –Catge- “Tre settimane di Catge: 19 milioni di dollari di capitalizzazione, oltre un milione di volume nelle ultime 24 ore, 9 mila detentori, più di 20 mila supporter… e dicevano che non sarebbe durato 48 ore.“ D.lgs. 4 ottobre 2019, n 125 • Il d.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019, di attuazione della V direttiva antiriciclaggio UE 2018/843, ha introdotto nel d.lgs. 231/2007 apposite misure per prevenire il riciclaggio connesso all’impiego di valute virtuali. • Il legislatore aveva già apportato modifiche in questa direzione con il d.lgs. 90/2017 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, introducendo la definizione di valuta virtuale ed inserendo, tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, anche i prestatori di servizi “di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”, i c.d. exchanger (art. 3, comma 5, lett. i, d.lgs. 231/2007). D.lgs. 4 ottobre 2019, n 125 • amplia la definizione di valuta virtuale, includendo anche la finalità di finanziamento, oltre che di scambio, che può connotare alcune valute e alcuni loro impieghi • inserisce nell’attività di cambiavalute i servizi di conversione “in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 2, lett. ff); • include nella disciplina i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. wallet provider definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per contro dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 2, lett. ff bis). Excanger e wallet provider • Il primo fornisce a terzi servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio alla conversione e alla conservazione di valuta virtuale. Il secondo, invece, mette a disposizione del cliente le chiavi crittografiche private, il cui possesso è essenziale per detenere, memorizzare e trasferire valuta virtuale. • Exchange e Wallet Provider sono pertanto assoggettati all’operatività della normativa antiriciclaggio e all’applicabilità delle eventuali sanzioni (rientrano nella più generica categoria degli operatori non finanziari). Rischi Il rischio di utilizzo delle criptovalute per finalità di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, e dovuto alle seguenti caratteristiche: • Anonimato • Assenza di un soggetto che vigili sulle transazioni eseguite • Assenza di una Autorità centrale emittente la moneta virtuale, capace di realizzare un controllo attivo sulla stessa • Le operazioni effettuate con valute virtuali possono avvenire fra soggetti che operano in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio, rendendo difficile individuare il foro competente e la giurisdizione applicabile in caso di eventuale controversia • molteplicità di criptovalute in circolazione Rischi Il rischio di utilizzo delle criptovalute per finalità di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, e dovuto alle seguenti caratteristiche: • Anonimato • Assenza di un soggetto che vigili sulle transazioni eseguite • Assenza di una Autorità centrale emittente la moneta virtuale, capace di realizzare un controllo attivo sulla stessa • Le operazioni effettuate con valute virtuali possono avvenire fra soggetti che operano in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio, rendendo difficile individuare il foro competente e la giurisdizione applicabile in caso di eventuale controversia • molteplicità di criptovalute in circolazione • Il protocollo della Blockchain su cui si basa la criptovaluta Bitcoin, ad esempio, non richiede alcuna identificazione e verifica dei partecipanti, né fornisce uno storico dei movimenti avvenuti collegati a soggetti necessariamente esistenti nel mondo reale. Dark web e Deep Web • Deep Web = Surface web x 500 Registro degli operatori di criptovalute • I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e/o wallet digitali dovranno iscriversi al nuovo registro degli operatori di criptovalute entro la metà di luglio 2022: si tratta di un registro ad hoc, tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). • I Prestatori di servizi di valuta virtuale rappresentano ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute. • Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali Obblighi di comunicazione Le comunicazioni trimestrali dovranno contenere i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi alla loro operatività. • Di che dati stiamo parlando? Si tratta, in linea generale, di comunicare: • il controvalore in euro del saldo totale delle valute detenuto dai singoli clienti; • il numero e il controvalore complessivo delle operazioni di conversioni da valuta legale a virtuale e viceversa; • il numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali; • il numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale/legale in uscita e in ingresso. • Le criptovalute possedute dal cliente dovranno essere riportate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi Obblighi di comunicazione Le comunicazioni trimestrali dovranno contenere i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi alla loro operatività. • Di che dati stiamo parlando? Si tratta, in linea generale, di comunicare: • il controvalore in euro del saldo totale delle valute detenuto dai singoli clienti; • il numero e il controvalore complessivo delle operazioni di conversioni da valuta legale a virtuale e viceversa; • il numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali; • il numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale/legale in uscita e in ingresso. • Le criptovalute possedute dal cliente dovranno essere riportate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi Una recente sentenza • In tal senso, con riferimento all’ordinamento italiano un particolare rilievo è assunto dalla sentenza 25 gennaio 2022, n. 2868 (testo in calce) pronunciata dalla Corte di Cassazione penale, sez. II, proprio in materia di autoriciclaggio compiuto mediante l’acquisto di criptovalute attraverso terzi. • La sentenza della Cassazione è giunta in seguito all’impugnazione di una pronuncia del Tribunale di La Spezia, che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 648 quater cp, nei confronti del ricorrente, del profitto dei reati di autoriciclaggio contestategli; l’indagato, secondo il tribunale, aveva infatti traferito i proventi della sua attività di sfruttamento della prostituzione a società estere operanti nel settore della criptovalute, tramite bonifici in euro effettuati mediante carte intestate sia a sé, sia a dei prestanome. Le società in questione avrebbero poi provveduto ad acquistare criptovaluta (nello specifico, Bitcoin) con tali proventi, convertendo gli euro in “valuta virtuale”. • Come si è già avuto modo di evidenziare, la fattispecie dell’autoriciclaggio è disciplinata dall’art. 648 ter 1 cp, che stabilisce che essa si integra quando chi ha commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. • Nel caso in esame, dunque, come rilevato dalle Corte, la perdita di tracciabilità del denaro proveniente da attività criminose che caratterizza tale fattispecie è stata realizzata mediante l’acquisto di criptovaluta tramite altri soggetti, che operavano nel ruolo di exchanger. • La Cassazione ha affermato che, come già stabilito in precedenti pronunce, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre infatti che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento all’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, ma che è sufficiente una qualsiasi attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza. • Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il reato di autoriciclaggio risultava dunque già integrato con la preliminare operazione di cambio della valuta attuata dal ricorrente servendosi di società estere, poiché tale condotta era concretamente idonea a ostacolare l’identificazione delittuosa dei proventi utilizzati per l’acquisto dei Bitcoin.