University of Siena / Università di Siena
Faculty of Law
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994
- by Armando Franco
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Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994
- by Armando Franco
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La vicenda originatasi nel 2009, quando la Commissione europea ha irrogato nei confronti di Intel una delle sanzioni piu alte mai comminate ad una singola impresa per aver abusato della propria posizione dominante nel mercato dei... more
La vicenda originatasi nel 2009, quando la Commissione europea ha irrogato nei confronti di Intel una delle sanzioni piu alte mai comminate ad una singola impresa per aver abusato della propria posizione dominante nel mercato dei processori informatici x86, sta per giungere al suo epilogo. La punta dell'iceberg di un dibattito che va avanti ormai da anni, al momento in cui si scrive, e comparsa all'orizzonte lo scorso 20 ottobre, quando l'Avvocato Generale Wahl ha rassegnato le proprie conclusioni suggerendo alla Corte di giustizia di annullare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale dell'Unione europea, che aveva confermato la decisione della Commissione. Le conclusioni dell'Avvocato Generale sono state accolte come un segnale di svolta della vicenda ed hanno riportato alla luce alcune criticita insite alla pronuncia del Tribunale, «accusato» di aver tenuto un approccio formalistico, e rimettendo in certa misura in discussione l'operato della Commiss...
Due to the spread of Covid-19 in the first months of 2020, almost all Universities across Europe had to close their buildings and migrate online. This rapid shift towards the provision of education online has been characterized by the... more
Due to the spread of Covid-19 in the first months of 2020, almost all Universities across Europe had to close their buildings and migrate online. This rapid shift towards the provision of education online has been characterized by the externalization to and use of third-party service providers, such as Zoom, for ensuring the continuity of learning. The ‘platformisation’ of education, however, raises several concerns, especially from a privacy and data protection perspective.
The aim of this paper is to map the possible data protection risks emerging from the platformisation of education by focusing on the most pressing points of friction with the European data privacy regime: 1) allocation of roles and responsibilities of the actors involved; 2) transparency of the processing and possibility to effectively exercise data subjects’ rights; 3) extra-EU data transfers after Schrems II; 4) challenges of e-proctoring systems.
The paper argues that the implementation of the right to privacy and data protection in remote teaching is not merely an issue of compliance, but a substantial measure that Universities shall ensure to guarantee the fundamental rights of our students and colleagues. The paper concludes with recommendations for ensuring a safer and fairer remote teaching experience, also discussing long-term strategies beyond the emergency and beyond the mere compliance with the General Data Protection Regulation.
The aim of this paper is to map the possible data protection risks emerging from the platformisation of education by focusing on the most pressing points of friction with the European data privacy regime: 1) allocation of roles and responsibilities of the actors involved; 2) transparency of the processing and possibility to effectively exercise data subjects’ rights; 3) extra-EU data transfers after Schrems II; 4) challenges of e-proctoring systems.
The paper argues that the implementation of the right to privacy and data protection in remote teaching is not merely an issue of compliance, but a substantial measure that Universities shall ensure to guarantee the fundamental rights of our students and colleagues. The paper concludes with recommendations for ensuring a safer and fairer remote teaching experience, also discussing long-term strategies beyond the emergency and beyond the mere compliance with the General Data Protection Regulation.
informazione per l'approvazione interna dell'operazione interessata: "autocensura", "messa in guardia" e riequilibrio dell'assetto informativo delle parti. -4. La funzione della disclosure tra vecchio e nuovo sistema: le opinioni della... more
informazione per l'approvazione interna dell'operazione interessata: "autocensura", "messa in guardia" e riequilibrio dell'assetto informativo delle parti. -4. La funzione della disclosure tra vecchio e nuovo sistema: le opinioni della dottrina. -5. La nostra interpretazione: la lettura dell'obbligo di informazione alla luce dell'intero nuovo modello di disciplina degli interessi degli amministratori. -6. Un altro dato da considerare: la disposizione dell'art. 2391, co. 5, c.c. La svalutazione della sua portata innovativa da parte della dottrina maggioritaria. -7. (segue) Una diversa soluzione interpretativa: l'apertura dell'ordinamento italiano a regole e rimedi contro gli arricchimenti degli amministratori. 8. (segue) Ulteriori luoghi normativi di emersione di innovativi strumenti rimediali contro gli arricchimenti: un confronto tra l'art. 2391, co. 5, c.c. e l'art. 125 c.p.i. -9. Riflessioni conclusive: la funzione della disclosure come frammento di una teoria dei doveri fiduciari. 4 V. Hopt, Self-Dealing and Use of Corporate Opportunity and Information: Regulating Directors' Conflicts of Interest, p. 286 ss.; LoSS, Disclosure as Preventive Enforcement, p. 327 ss., entrambi in Corporate governance and Directors' Liabilities, a cura di Hopt e Teubner, Berlin-New York, 1985. Cfr. ora EnriqueS, Il conflitto d'interessi degli amministratori di società per azioni, Milano, 2000, p. 33 ss.; e Montalenti, L'informazione, cit., pp. 304, 305. Nel più generale ambito della cooperazione gestoria e delle relazioni fiduciarie, sottolineano l'importanza dell'informazione sul conflitto d'interessi ViSentini, La disciplina del conflitto d'interessi nel mercato mobiliare, in www.archivioceradi.luiss. it, pp. 1, 12; e Sartori, Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica, in www.dirittobancario.it, p. 8 ss. 5 Per le quali vigono norme prescrittive di ulteriori obblighi di informazione sui conflitti d'interessi degli amministratori e sulle operazioni che si prestano a possibili abusi ad opera degli organi direttivi: v. gli artt. 2391-bis c.c. e 5 ss. Reg. Consob n. 17221/2010 per la disciplina del contratto con parti correlate (per la quale cfr., ad es., Montalenti, Le operazioni con parti correlate, in Giur. comm., 2011, p. 319 ss.; e Salafia, Le operazioni con parti correlate, in Le Società, 2010, p. 736 ss.); e l'art. 150 t.u.f. in tema di informazione periodica nelle società quotate (per il quale v., tra gli altri, Cavalli, Art. 150, in Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 1248 ss. e, più di recente, nell'ambito di una esaustiva trattazione della complessa fenomenologia e regolamentazione dell'informazione endoconsiliare, Zamperetti, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni, Milano, 2005, p. 225 ss. e p. 253 ss. 6 Cfr. Coffee Jr., Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System, in 70 Virginia L. Rev. (1984), p. 717 ss.; CoSti, Informazione e mercato finanziario, in Banca, impresa, soc., 1989, II, p. 205 ss.; Hopt, Self-Dealing, cit., p. 313. È peraltro noto come, specie oltreoceano, i fondamenti economico-giuridici posti alla base delle politiche di regolamentazione dell'informazione nei mercati finanziari (e, più in generale, delle regole imperative volte a limitare la libertà di amministratori ed insider di sfruttare a proprio vantaggio la posizione ricoperta) siano risultati, nel corso del tempo, tutt'altro che pacifici. Il riferimento è alla Efficient Capital Market Theory, ed in particolare alla versione "forte" che ne ha propugnato la Scuola di Chicago, per la quale è sufficiente citare, in qualità di suoi autorevoli esponenti, Manne, Insider Trading and the Stock Market, New York, 1966; ed EaSterbrook e FiSchel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investors, in 70 Virginia L. Rev. (1984), p. 669 ss. I termini del dibattito che ne è derivato possono essere letti in LoSS, Disclosure, cit., p. 328 ss.; ed in Maccabruni, Insider trading e analisi economica del diritto, in Giur. comm., 1995, p. 598 ss. 7 Il tema dell'informazione societaria è stato ampiamente indagato, con analisi di carattere puramente economico, da Belcredi, Economia dell'informazione societaria, Torino, 1993, passim. Sullo specifico tema del conflitto d'interessi v., invece, Chirichiello, I conflitti di interesse nella teoria economica, in Riv. dir. comm., 2009, p. 321 ss.
The purpose of this paper is to compare US and Italian financial crowdfunding regulation. Emphasis is given on the protection of crowdfunders. As a starting point, the paper outlines the theoretical framework underlying the classic retail... more
The purpose of this paper is to compare US and Italian financial crowdfunding regulation. Emphasis is given on the protection of crowdfunders. As a starting point, the paper outlines the theoretical framework underlying the classic retail investor protection argument. It then analyzes the recent doctrinal debate regarding the possible behavior of "crowds" in the context of financial crowdfunding, along with its regulatory implications. A comparison between US and Italian regulation of financial crowdfunding is then provived, showing how the theoretical dispute affected the policy choices carried out by regulators. In its last part, the paper challenges the simplistic policy assumptions underlying the regulations now in force, accordingly advising a different istitutional approach to financial crowdfunding.
La nuova commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione di fondi nel decreto anti-crisi
ampio estratto dell'ordinanza è stata già pubblicato in Società, 2010, pp. 1257 ss., con articolato ed approfondito commento, prevalentemente critico, di SOLDATI, Tutela cautelare d'urgenza e nullità della clausola statutaria, della cui... more
ampio estratto dell'ordinanza è stata già pubblicato in Società, 2010, pp. 1257 ss., con articolato ed approfondito commento, prevalentemente critico, di SOLDATI, Tutela cautelare d'urgenza e nullità della clausola statutaria, della cui posizione si dà comunque parzialmente conto nel prosieguo (cfr., in particolare, ntt. 2 e 7 e testo corrispondente). Nelle more della redazione e della pubblicazione del presente elaborato, è peraltro intervenuto il provvedimento che ha concluso il giudizio di reclamo relativo al provvedimento in commento. Nel ribadire la correttezza della ricostruzione dei profili giuridici della vicenda operata dal Giudice monocratico, la decisione resa dal competente Giudice collegiale (Presidente Dr. Criscuolo, Relatore Dr. Altrui; pubblicata, in uno con lo stesso provvedimento qui in rassegna, in Giur. comm., 2011, II, pp. 687 ss.) pone fondamentalmente due regole. In base alla prima delle dette regole, "la clausola dello statuto di una società in accomandita semplice che attribuisca al socio accomandante poteri che, per la loro portata ed estensione, siano idonei a condizionare le scelte dell'accomandatario, in modo che queste debbano essere considerate come prese con il concorso sostanziale dello stesso socio accomandante, è nulla per violazione dell'art. 2320, comma 1, cod. civ.". Per la seconda delle menzionate regole, si ha poi che «configura immistione non consentita ex art. 2320, comma 1, cod. civ., il comportamento dell'accomandante che, avendo in base ad apposita clausola statutaria il diritto di rilasciare parere favorevole per il comportamento di certi atti, abusi del correlato potere, di fatto inibendo al socio accomandatario di affrontare e risolvere una situazione di evidente crisi della società mediante gli strumenti straordinari tipicamente [Articoli] IL CASO.it 3 giugno 2013 Riproduzione riservata [Articoli] IL CASO.it 3 giugno 2013 Riproduzione riservata 3 dell'accomandante nell'amministrazione dell'impresa 3-4 . Tuttavia, rifletterebbe assai più accuratamente la posizione del Giudice Umbro l'osservazione seguente: più che analizzare e risolvere il supposto problema della salvaguardia della riserva di amministrazione in favore dell'accomandatario dalla presunta immistione dell'altro socio, il Giudice dell'ordinanza in commento ha fatto singolare applicazione del principio 3 Per una primissima introduzione al tipo sociale dell'accomandita personale, si rinvia a GALGANO, (voce) Società in accomandita semplice, in Noviss. Dig., XVII, 1970, pp. 566 ss.; e MONTALENTI, (voce) Società in accomandita semplice, in Dig. disc. priv.sez. comm., XIV, pp. 242 ss. 4 Cfr. COTTINO-SARALE-WEIGMANN, Società di persone e consorzi, in COTTINO (dir.), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2004, p. 204. Inoltre, proprio in tema di immistione, anche se in merito ad un profilo diverso da quello qui esaminato e relativo alla assai meno rara fattispecie in cui il socio accomandante presti garanzia fideiussoria in favore della società in relazione ad una pluralità di obbligazioni contratte dall' "ente", è da segnalarsi un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione: si veda, infatti, Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2010, n. 13468, in Giur. comm., 2011, II, pp. 860 ss., con nota di MORESCHINI, Il divieto di immistione e la qualificazione degli atti gestori, che ha appunto ribadito la necessità di un approccio rigoroso al problema della qualificazione degli atti degli accomandanti come atti gestori rilevanti nella prospettiva dell'immistione ex art. 2320, comma 1, c.c. Nel ristabilire l'ordine delle cose imposto dal diritto positivo, e nello sventarequindiil tentativo (recte: l'ennesimo tentativo) di scorgere in maniera troppo disinvolta ipotesi di violazioni dell'art. 2320, comma 1, c.c. (specialmente al fine di ampliare la capienza della massa fallimentare provocando il coinvolgimento dell'accomandante "occulto", come appunto nel caso deciso dai Giudici di Piazza Cavour), la Suprema Corte ha in particolare precisato che, stante la premessa secondo cui "[p]er aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società […] -vietata dall'art. 2320 c.c.non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga un'attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa, non costituisc[e] att[o] di ingerenza […] la prestazione di garanzia da parte dell'accomandante, la quale attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, né il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito". Va peraltro detto che, nella sua essenzialitàche è in parte conseguenza dell'insuperabile incompletezza di qualsiasi ordinamento giuridico e, non certo in misura meno rilevante, di qualsiasi contratto -, è per vero tutta la disciplina dell'accomanditanella sua duplice dimensione legale e contrattualea rappresentare, spesso, la fonte di una molteplicità di problemi, ciascuno dei quali presenta profili di assoluto interesse. Rinviando, almeno per un accenno a tali numerose questioni, agli autorevoli contributi citati nella nota bibliografica di cui alla nota che precede, basti qui richiamare, ovviamente senza pretesa di esaustività alcuna, alcuni dei più recenti provvedimenti giudiziari relativi ad uno o più aspetti della disciplina dell'accomandita semplice: sulla esclusione del socio accomandatario, si segnala, per esempio, Trib. Napoli, ord. 1 marzo 2010, ivi, 2011, II, pp. 1233 ss., con ampia nota di M'BAREK, La revoca e l'esclusione nelle società di persone: "Intersezione ad insieme vuoto"; e, a seguire, di SMIRNE, Sull'esclusione del socio accomandatario e sulla revoca dell'amministratore; mentre sui problematici profili di disciplina della responsabilità manageriale associati all'incarico di direttore generale di un'impresa organizzata secondo questo modulo tipologico, si veda Trib. Salerno, 10 dicembre 2009, ivi, 2011, II, pp. 455 ss., con breve commento di CIRRINCIONE, Sulla responsabilità gestoria del direttore generale di una società in accomandita semplice.
________________________________________________ REPORT -PARTE GENERALE CASIMIRO A. NIGRO GIOVANNI ROMANO 25 Novembre 2011 2
D'ora in poi, ''CFG''. 2 V., al riguardo, JOHNSON, Exigent and Unusual Circumstances: The Federal Reserve and the US Financial Crisis, in ALEXANDER e MOLONEY (a cura di), Law Reform and Financial Markets, Cheltenham, 2011, 269 ss., ove... more
D'ora in poi, ''CFG''. 2 V., al riguardo, JOHNSON, Exigent and Unusual Circumstances: The Federal Reserve and the US Financial Crisis, in ALEXANDER e MOLONEY (a cura di), Law Reform and Financial Markets, Cheltenham, 2011, 269 ss., ove una classificazione categoriale delle diverse misure adottate a fronte della CFG dal sistema statunitense delle banche centrali. Sullo stesso tema v. anche ACHARYA et alt., A Bird's-Eye View-The Financial ''Today's financial system is dominated by markets in which complex institutions are connected through short-term financing, securitization, derivatives, and other means. These connections are part of gradual financial deepening which has paid dividends by improving risk management, spurring competitiveness of financial markets, lowering the cost of capital, and increasing economic growth, but they have not come without potential costs. Regulatory reform should not turn back the clock but should, instead, improve the stability of this interconnected financial system by minimizing regulatory arbitrage and increasing transparency'': così concludono KROSZNER e STRAHAN, Financial Regulatory Reform: Challenges Ahead, in 101 Econ. Amer. Rev. (2011), 242 ss. Sulla nozione di cross-jurisdictional regulatory arbitrage, che-pur senza specificazioni-è quella cui si fa riferimento nel testo, v., anche per distinguerla dalla diversa ipotesi di product regulatory arbitrage, DORN, Policy Stances in Financial Markets Regulation: Market Rapture, Club Rules, or Democracy?, in ALEXANDER e MOLONEY (a cura di), Law Reform and Financial Markets, cit., 63, nota n. 87. Per una generale ed approfonfita trattazione del tema v. l'ampio studio di FLEISCHER, Regulatory Arbitrage, University of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 10-11, reperibile in www.ssrn.com; e le acute osservazioni, anche in chiave storicistica, di KNOLL, The Ancient Roots of Modern Financial Innovation: The Early History of Regulatory Arbitrage, in 87 Oregon L. Rev. (2008), 93 ss. Come si avrà modo di verificare (v. infra, par. 8, note nn. 302-305 e testo corrispondente), il contenimento degli spazi per manovre di arbitraggio regolamentare dopo la CFG è , probabilmente, uno degli obiettivi mancati dalle riforme, essendo concreto il rischio che gli operatori saranno largamente incentivati a ricorrervi proprio per tentare di sottrarsi alla stretta regolamentare. 9 Sempre più interconessi e, quindi, sempre più fragili: v. ACHARYA et alt., A Bird's-Eye, cit., 1, secondo cui ''[t]he integration of global financial markets has delivered large welfare gains through improvements in static and dynamic efficiencythe allocation of real resources and the rate of economic growth. These achievements have, however, come at the cost of increased systemic fragility, evidenced by the ongoing financial crisis. We must now face the challenge of redressing the regulatory overlay of the global financial system in order to make it more robust without crippling its ability to innovate and spur economic growth''. 10 Non v'è dubbio che, come già si accennava (v. supra, nota n. 8 e testo corrispondente), quella del coordinamento a livello transnazionle delle iniziative in-15 Il pensiero corre, ad es., ai cc.dd. money market funds, anch'essi oggi sotto la lente di ingrandimento dei regulators: cfr., ad es., AJAY MAKAN, Regulatory fears weigh on money market managers, in Financial Times, On-line edition, February 7, 2012, www.ft.com. V. anche GRIND, The Money-Market Fund Showdown, in Wall Street Journal, On-line edition, March 7, 2012, http://blogs.wsj.com (''[...] the SEC is at the center of the heated debate on how money-market funds should be regulated, which has reached a fever pitch in recent weeks. A proposal from the agency is expected as soon as the end of March. The main issue: The SEC thinks money-market funds, which suffered a run during the U.S. financial crisis, need further regulation, while much of the industry disagrees''). Per una prima analisi del problema relativi ai money market funds quali portatori di fattori di rischio rilevanti sul piano sistemico, si rinvia a ALLEN, Money Market Fund Reform Viewed Through a Systemic Risk Lens, in 11 Journ. of Bus. & Sec. L. (2010), 87 ss. Per una ricostruzione del ruolo svolto da questi intermediari ''ombra'' in relazione alla CFG e per alcune proposte per una loro adeguata regolamentazione, v., invece, KACPERCZYK e SCHNABL, Money Market Funds: How to Avoid Breaking the Duck, in ACHARYA et alt. (a cura di), Regulating Wall Street. The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, Hoboken, NJ, 2010, 305 ss. 19 La quale spesso dimentica (rectius, tace) la capacità di questi particolari investment schemes di estrarre valore anche da investimenti apparentemente privi di ogni attrattività: cfr., EBRAHIMI, US Hedge Funds Capitalise on Lehman Collapse, in The Daily Telegraph, February 6, 2012, B5: ''It may sound impossible that one of the best financial investment of the past three years has been a collapsed bank. And not just any bank but Lehman Brothers, the world's biggest bankruptcy. The Wall Street titans' 2008 downfall saw the implosion of $1 trillion balancesheet, putting 26,000 jobs at risk. Yet, it is now making some investors very rich. Four large American hedge funds-Helliot Associates, King Street, CarVal, and Baupostnow stand to make billions of dollars in profit for Lehman. They have snapped up
Divieto di apporto di lavoro nell'associazione in partecipazione (d.lgs. n. 81/15) L'ultimo atto di riforma delle Banche popolari (d.l. 2 n. 3/15 conv. l. n. 33/15) I finanziamenti all'impresa in crisi Pubblicità e garanzia nel contratto... more
Divieto di apporto di lavoro nell'associazione in partecipazione (d.lgs. n. 81/15) L'ultimo atto di riforma delle Banche popolari (d.l. 2 n. 3/15 conv. l. n. 33/15) I finanziamenti all'impresa in crisi Pubblicità e garanzia nel contratto di cessione dei "diritti edificatori" di cui all'art. 2643, n. 2 bis, c.c. Tutela del debitore inadempiente e disciplina europea dei mutui ipotecari Banche popolari. -4. Segue: l'impatto del diritto bancario europeo sulla struttura del mercato creditizio italiano. -5. La criticabile logica anticipatoria del d.l. n. 3/15 nel confronto con il nuovo sistema europeo di gestione e risoluzione delle crisi bancarie. -6. Gli effetti della previsione del limite patrimoniale sulle banche infra-soglia. -7. Banche ex popolari e diritto di voto: verso quale s.p.a.? -8. L'annosa questione della governance. -9. Le possibili reazioni d'autonomia alla morsa del d.l. n. 3/15. * Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del Comitato per la valutazione scientifica.