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Capizzi, 2022, Nota a Cass. 27227-21 put&call

2022, Foro italiano

nota redazionale a Cass. 7 ottobre 2021, n. 27227, con la quale è stata ribadita la validità delle opzioni parasociali di put&call a prezzo predefinito

INDICE DELLE DECISIONI

I, 1035 NICOLA DE LUCA -Note preliminari su conflitto di interesse, cause societarie e curatore speciale (art. 78, 2° comma, c.p.c.) (Nota a Cass., ord. 7 dicembre 2021, n. 38883) .............................................................................. I, 1085 ANNA ROSA EREMITA -Sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione prolisso (Nota a Cass.,ord. 3

Giurisprudenza

(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

Ambiente (tutela dell') V. Regione.

Atto amministrativo

Procedimento -Partecipazione -Violazione -Argomentazioni del privato -Irrilevanza rispetto al provvedimento finale -Annullamento del provvedimento -Esclusione (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 24 gennaio 2022, n. 116). III, 121 (con osservaz. di A. TRAVI).

Procedimento -Parere obbligatorio -Omissione -Irrilevanza rispetto al provvedimento finale -Annullamento del provvedimento -Esclusione (id.). III, 121 (con osservaz. di A. TRAVI).

Avvocato

Onorario -Tariffa oraria -Omessa pattuizione per la frazione di ora -Compenso intero -Esclusione (Cass., ord. 23 febbraio 2022, n. 5892). I, 889 (con osservaz. di L. CARBONE).

Onorario -Assistenza e difesa di più parti -Onorario unico -Limiti (Cass., ord. 11 gennaio 2022, n. 518). I, 1032 (con nota di L. CARBONE).

Basilicata

V. Regione.

Regione.

Cassazione civile

Ricorso -Principio di sinteticità -Mancato rispetto -Irrilevanza (Cass., ord. 3 settembre 2021, n. 23873). I, 1100 (con nota di A.R. EREMITA).

V. Diritti politici e civili.

Cassazione penale

Ricorso -Inammissibilità -Superamento dei termini massimi per la definizione del giudizio di impugnazione -Improcedibilità -Rilevabilità -Esclusione (Cass., ord. 19-26 novembre 2021, n. 43883, Cusmà Piccione). II, 141 (con osservaz. di S. ROSSI VALENTI).

Superamento dei termini massimi per la definizione del giudizio di impugnazione -Improcedibilità -Questione manifestamente infondata di costituzionalità (id.). II, 141 (con osservaz. di S. ROSSI VALEN-TI).

Circolazione stradale

Cronotachigrafo -Fogli di registrazione -Mancata esibizione relativa a più giornate -Infrazione unica (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1512). I, 1000.

Disposizioni sui cronotachigrafi -Contestazione differita (Cass., ord. 24 novembre 2021, n. 36429). I, 1001.

Comune e provincia

Fondo di solidarietà comunale -Quote annue di perequazione -Modalità di redistribuzione tra i comuni -Incremento progressivo della percentuale di perequazione fino al 2030 -Questioni infondate di costituzionalità (Corte cost. 26 novembre 2021, n. 220). I, 867.

Fondo di solidarietà comunale -Tagli praticati negli anni dal 2014 al 2019 -Omesso reintegro nel 2020 -Pieno reintegro a decorrere dal 2024 -Questioni infondate di costituzionalità (id.). I, 867.

Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversazione, percezione indebita di erogazioni pubbliche Corruzione -Dazione o promessa di utilità per attività extrafunzionali del pubblico ufficiale -Esclusione (Cass. 8 luglio -9 novembre 2021, n. 40518, Alemanno). II, 149 (con nota di E. LA ROSA).

Corte costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -Diritto di petizione -Omesso esame da parte delle camere -Fattispecie in tema di obbligo della certificazione verde per accesso ai luoghi di lavoro della polizia di Stato -Mancanza del requisito soggettivo e di quello oggettivo -Inammissibilità (Corte cost., ord. 8 febbraio 2022, n. 32). I, 753.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -Parlamentare residente in Sicilia o Sardegna -Impedimento all'esercizio delle funzioni -Fattispecie in tema di obbligo della «super» certificazione verde per accesso ai mezzi di trasporto pubblico -Mancanza del requisito oggettivo -Inammissibilità (Corte cost., ord. 20 gennaio 2022, n. 15). I, 753.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -Parlamentare -Impedimento all'esercizio delle funzioni -Fattispecie in tema di obbligo della certificazione verde per accesso alla camera dei deputati -Mancanza del requisito oggettivo -Inammissibilità (Corte cost., ord. 23 dicembre 2021, n. 256). I, 754.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -Parlamentare -Impedimento all'esercizio delle funzioni -Fattispecie in tema di obbligo della certificazione verde per accesso al senato della repubblica -Mancanza del requisito oggettivo -Inammissibilità (Corte cost., ord. 23 dicembre 2021, n. 255). I, 754.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -Diritto di petizione -Omesso esame da parte delle camere -Fattispecie in tema di obbligo della certificazione verde per accesso alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e alle università -Mancanza del requisito soggettivo e di quello oggettivo -Inammissibilità (Corte cost., ord. 23 dicembre 2021, n. 254). I, 755.

Giudizio sulle leggi in via incidentale -Intervento di terzi -Inammissibilità -Fattispecie (Corte cost., ord. 20 gennaio 2022, n. 14). I, 780.

Costituzione della Repubblica

V. Cassazione penale -Comune e provincia -Furto -Giustizia amministrativa -Patrocinio a spese dello Stato -Reato in genere -Regione -Sanità pubblica e sanitari -Sicilia -Tributi locali.

Danni in materia civile

Occupazione senza titolo -Danni risarcibili -Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord. 8 febbraio 2022, n. 3946). I, 959 (con osservaz. di A.M.S. CALDORO).

Occupazione senza titolo -Onere della prova -Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord. 17 gennaio 2022, n. 1162). I, 960 (con osservaz. di A.M.S. CALDORO).

Danno alla salute -Decesso in corso del giudizio -Causa non ricollegabile alla menomazione -Risarcimento iure successionis -Liquidazione -Criteri (Cass., ord. 29 dicembre 2021, n. 41933). I, 1037 (con osservaz. di A. PALMIERI).

Debito di valore -Svalutazione monetaria -Riconoscimento -Domanda del danneggiato -Irrilevanza (Trib. Torino 3 febbraio 2022). I, 1115.

Diritti politici e civili

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali -Diritto a un tribunale -Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -Violazione della convenzione -Condizioni (Corte eur. diritti dell'uomo 28 ottobre 2021, Succi). IV, 113 (con note di F.S. DAMIANI e di G. DE MAR-ZO).

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali -Diritto alla vita -Obblighi procedurali -Svolgimento di indagini effettive -Assenza -Violazione della convenzione (Corte eur. diritti dell'uomo 31 agosto 2021, Estemirova). IV, 124 (con osservaz. di E. MALINO).

Diritto penale

G. DE MARZO, Novità penalistiche della legge europea 2019-2020: disciplina in tema di armi, di criminalità informatica, di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno di minori, di market abuse e in tema di erogazioni pubbliche. V, 97.

Distanze legali

Comignoli con canna fumaria -Disciplina per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi (Cass. 16 febbraio 2022, n. 5040). I, 922.

Comignoli con canna fumaria -Distanza dal confine -Determinazione -Criteri (id.). I, 922.

Edilizia e urbanistica V. Regione.

Energia elettrica ed energia in genere V. Sardegna -Unione europea.

Fallimento

Società di capitali -Amministratori -Azione di responsabilità -Danno -Liquidazione -Criteri (Cass., ord. 10 febbraio 2022, n. 4347). I, 930.

Favoreggiamento

Favoreggiamento personale -Sostegno al soggetto favorito nella prosecuzione dell'attività delittuosa -Esclusione -Fattispecie (Cass. 3 maggio -19 luglio 2021, n. 27905, Ciontoli). II, 172 (con nota di S. DI PAOLA).

Friuli-Venezia Giulia

V. Trasporti e autoservizi.

Furto

Circostanze aggravanti speciali -Concorso con circostanza comune -Trattamento sanzionatorio -Questioni inammissibili di costituzionalità (Corte cost. 24 dicembre 2021, n. 259). I, 803.

Giurisdizione civile

Patrocinio a spese dello Stato

Procedimento di mediazione obbligatoria -Intervenuta conciliazione delle parti -Liquidazione del compenso al difensore -Mancata previsione -Incostituzionalità (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10). I, 784.

Persona fisica e diritti della personalità

Trattamento dei dati personali -Gestore estero dei motori di ricerca -Disciplina nazionale -Applicabilità -Condizioni -Fattispecie (Cass. 8 febbraio 2022, n. 3952). I, 940 (con nota di A.L. BITETTO). Cronaca giudiziaria -Diritto all'oblio -Rimedi -Cancellazione delle copie cache -Presupposti (id.). I, 940 (con nota di A.L. BITETTO).

Trattamento dei dati personali -Difesa giudiziaria -Accesso -Estremi (Cass., ord. 13 dicembre 2021, n. 39531). I, 1053 (con osservaz. di L. ORLANDO).

HEADER

IL FORO ITALIANO -2022.

IL FORO ITALIANO -2022.

Porti, spiagge, fari

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative -Pretesa alla proroga fino al 31 dicembre 2033 -Infondatezza -Protrazione dell'efficacia delle concessioni fino al 31 dicembre 2023 (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 24 gennaio 2022, n. 116). III, 121 (con osservaz. di A. TRAVI).

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative -Norme legislative di proroga -Contrasto con il diritto eurounitario -Disapplicazione (Cons. Stato, ad. plen., 9 novembre 2021, nn. 18 e 17). III, 122 e 123 (con osservaz. di A. TRAVI).

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative -Norme legislative di proroga -Inapplicabilità -Provvedimenti di proroga -Inefficacia -Giudicato favorevole al concessionario -Irrilevanza (id.). III, 122 e 123 (con osservaz. di A. TRAVI).

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative -Norme legislative di proroga -Inapplicabilità -Impatto economico-sociale derivante da una decadenza immediata e generalizzata delle concessioni -Modulazione degli effetti della sentenza -Protrazione dell'efficacia delle concessioni fino al 31 dicembre 2023 -Irrilevanza di eventuali ulteriori proroghe legislative (id.). III, 122 e 123 (con osservaz. di A. TRAVI).

Prescrizione e decadenza

Società di persone -Socio receduto -Liquidazione della quota -Termine di prescrizione -Decorrenza (Cass., ord. 17 gennaio 2022, n. 1200). I, 1023.

Procedimento civile

Curatore speciale -Nomina -Competenza in corso di causa -Giudice investito del merito (Cass., ord. 7 dicembre 2021, n. 38883). I, 1076 (con nota di N. DE LUCA).

Professioni intellettuali

Ingegnere -Consiglio dell'ordine -Elezioni -Limite di tre mandati consecutivi -Cessazione di un mandato per annullamento delle operazioni elettorali -Ineleggibilità (Cass. 10 dicembre 2021, n. 39375). I, 1062.

Dottore commercialista -Consiglio dell'ordine -Elezioni -Limite di due mandati consecutivi -Cessazione di un mandato per dimissioni prima di due anni dalla scadenza -Ineleggibilità (Cass., ord. 3 dicembre 2021, n. 38333). I, 1062.

Reato in genere

Posizione di garanzia -Fonte -Doveri di protezione -Assunzione volontaria -Fattispecie (Cass. 3 maggio -19 luglio 2021, n. 27905, Ciontoli). II, 172 (con nota di S. DI PAOLA).

Posizione di garanzia -Fonte -Doveri di protezione -Assunzione volontaria -Questione manifestamente infondata di costituzionalità (id.). II, 172 (con nota di S. DI PAOLA).

Dolo eventuale -Nozione -Componente rappresentativa (id.). II, 172 (con nota di S. DI PAOLA).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario

Campania -Interventi edilizi -Deroga al piano urbanistico territoriale -Incostituzionalità (Corte cost. 28 dicembre 2021, n. 261). I, 793.

Calabria -Interventi edilizi -Deroga al «piano casa» -Incostituzionalità (Corte cost. 23 novembre 2021, n. 219). I, 793.

Basilicata -Personale a tempo indeterminato delle ex comunità montane -Onere di spesa a carico del bilancio regionale -Esclusione dal computo del limite di spesa stabilito dalla legge statale -Incostituzionalità (Corte cost. 21 dicembre 2021, n. 247). I, 810.

Abruzzo -Interventi a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese -Copertura finanziaria -Ius superveniens -Questione di costituzionalità -Cessazione della materia del contendere (Corte cost. 2 dicembre 2021, n. 229). I, 810.

Abruzzo -Interventi di promozione e sostegno delle iniziative «compra abruzzese» -Copertura finanziaria -Ius superveniens -Questione di costituzionalità -Cessazione della materia del contendere (id.). I, 811.

Abruzzo -Rifinanziamento del fondo regionale per il microcredito -Copertura finanziaria -Ius superveniens -Questioni infondate di costituzionalità (id.). I, 811.

Basilicata -Bilancio regionale -Esercizio 2018 -Disavanzo di amministrazione presunto -Ripiano oltre il triennio (2020-2022) del bilancio preventivo -Incostituzionalità (Corte cost. 21 dicembre 2021, n. 246). I, 834 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Basilicata -Bilancio regionale -Esercizio 2019 -Disavanzo di amministrazione presunto -Ripiano oltre il triennio (2020-2022) del bilancio preventivo -Omessa contestuale approvazione del piano di rientro dal disavanzo -Incostituzionalità (id.). I, 834 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Basilicata -Bilancio regionale -Esercizio 2018 -Approvazione tardiva del rendiconto -Disavanzo di amministrazione -Ripiano negli esercizi dal 2019 al 2022 -Incostituzionalità (id.). I, 834 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Abruzzo -Bilancio regionale -Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 -Ripiano nell'arco di venti anni -Incostituzionalità (Corte cost. 7 dicembre 2021, n. 235). I, 835 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Abruzzo -Bilancio regionale -Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 -Ripiano nell'arco di venti anni -Incostituzionalità (id.). I, 835 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Bilanci regionali -Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 -Legge statale -Ripiano nell'arco di venti anni -Questioni inammissibili di costituzionalità (id.). I, 835 (con osservaz. di G. D'AURIA). Bilanci regionali -Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 -Legge statale -Ripiano nell'arco di venti anni -Questioni inammissibili di costituzionalità (id.). I, 836 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Lombardia -Ambiente -Autorizzazione integrata ambientale -Riesame -Conferenza dei servizi -Convocazione in forma semplificata -Incostituzionalità (Corte cost. 3 dicembre 2021, n. 233). I, 859.

Responsabilità civile

Norme dichiarate incostituzionali -Responsabilità del legislatore -Esclusione (Cass., ord. 13 dicembre 2021, n. 39534). I, 1045 (con osservaz. di A. CARINGELLA).

Revocatoria (azione)

Fondo patrimoniale -Pregiudizio alle ragioni del creditore -Prova (Cass., ord. 26 gennaio 2021, n. 1706). I, 1107 (con nota di F. SCA-GLIONE).

Sanità pubblica e sanitari

Tirocinanti di area medico-sanitaria -Obbligo di vaccino anti Covid-19 -Questione di costituzionalità -Necessità di accertamenti istruttori (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., ord. 17 gennaio 2022, n. 38). III, 159 (con nota di B. BRANCATI).

492. -Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore Pres. consiglio (Governo Draghi-I) C3434 S2542 Senato. Approvato definitivamente (legge 4 marzo 2022, n. 18 -Gazzetta ufficiale, 8 marzo 2022, n. 56).

493. -Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo Pres. consiglio (Governo Draghi-I) C3457 Camera. All'esame dell'assemblea.

494. -Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

Pres. consiglio (Governo Draghi-I) S2533 Senato. In corso di esame da parte delle comm. riunite agricoltura e sanità in sede referente.

Sardegna

Impianti eolici -Aree non idonee -Giunta regionale -Delibera -Legittimità (Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2021, n. 8754). III, 176.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia penale

Correlazione tra accusa e sentenza -Riqualificazione operata dalla Corte di cassazione -Legittimità -Condizioni (Cass. 3 maggio -19 luglio 2021, n. 27905, Ciontoli). II, 172 (con nota di S. DI PAOLA).

Sicilia

Corpo forestale della regione -Personale non dirigenziale -Indennità mensile pensionabile -Adeguamento mediante contrattazione collettiva -Omessa copertura finanziaria -Incostituzionalità (Corte cost. 2 dicembre 2021, n. 226). I, 812.

Corpo forestale della regione -Assunzioni di nuovo personale -Omessa copertura finanziaria -Incostituzionalità (id.). I, 813.

Corpo forestale della regione -Personale comandato -Trattamento economico fondamentale -Onere di spesa a carico degli enti di provenienza -Questione di costituzionalità -Estinzione del processo (id.). I, 813.

Sindacati, libertà e attività sindacale

V. Giurisdizione civile.

Società

Società di capitali -Scioglimento -Capitale -Riduzione al disotto del minimo legale conseguente a perdita d'esercizio -Condizioni (Cass., ord. 10 febbraio 2022, n. 4347). I, 930.

Società di capitali -Deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione -Impugnazione -Conflitto di interessi degli amministratori -Nomina di un curatore speciale della società -Presupposti (Cass., ord. 7 dicembre 2021, n. 38883). I, 1076 (con nota di N. DE LUCA).

Società di capitali -Patti parasociali -Opzione put & call -Validità (Cass., ord. 7 ottobre 2021, n. 27227). I, 1091 (con osservaz. di A. CAPIZZI).

Società di capitali -Direzione e coordinamento -Responsabilità nei confronti dei creditori della società eterodiretta -Fattispecie (Trib. Torino 3 febbraio 2022). I, 1115.

Società di capitali -Direzione e coordinamento -Presunzione -Titolarità del pacchetto di maggioranza (id.). I, 1115.

Società di capitali -Direzione e coordinamento -Responsabilità -Preventiva escussione della società eterodiretta fallita -Esclusione (id.). I, 1115. Società di capitali -Direzione e coordinamento -Responsabilità nei confronti dei creditori della società eterodiretta -Danno -Quantificazione (id.). I, 1115.

V. Fallimento -Prescrizione e decadenza.

Spese giudiziali in materia penale S. VINCIGUERRA, Qualche riflessione sul vigente procedimento di rimborso delle spese legali all'imputato assolto. V, 120.

Traffico di influenze illecite

Illiceità della mediazione -Nozione (Cass. 8 luglio -9 novembre 2021, n. 40518, Alemanno). II, 149 (con nota di E. LA ROSA).

Trasporti e autoservizi

Trasporto pubblico locale -Concessionari -Contributi statali -Friuli-Venezia Giulia -Meccanismo compensativo -Controversia -Giurisdizione ordinaria (Cass., ord. 13 gennaio 2022, n. 929). I, 1028.

Tributi locali

Abolizione dell'Imu sulla prima casa e introduzione della Tasi Rubriche legislative A Provvedimenti normativi di recente pubblicazione ()

Table

1. -Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Gazzetta ufficiale, 25 febbraio 2022, n. 47).

2. -Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (Gazzetta ufficiale, 25 febbraio 2022, n. 47).

3. -Decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina (Gazzetta ufficiale, 28 febbraio 2022, n. 49).

4. -Legge 25 febbraio 2022, n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Gazzetta ufficiale, 28 febbraio 2022, n. 49, suppl. ord. n. 8).

5. -Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Gazzetta ufficiale, 1 marzo 2022, n. 50).

6. -Legge 4 marzo 2022, n. 18, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (Gazzetta ufficiale, 8 marzo 2022, n. 56).

7. -Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Gazzetta ufficiale, 21 marzo 2022, n. 67).

8. -Legge 9 marzo 2022, n. 22, disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (Gazzetta ufficiale, 22 marzo 2022, n. 68).

9. -Legge 9 marzo 2022, n. 23, disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Gazzetta ufficiale, 23 marzo 2022, n. 69). 10. -Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (Gazzetta ufficiale, 24 marzo 2022, n. 70).

________

11. -Legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Gazzetta ufficiale, 28 marzo 2022, n. 73, suppl. ord. n. 13).

B Disegni di legge di recente presentazione ()

Ambiente (tutela dell') 482. -Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)

Min. ambiente (Governo Conte-II) C1939 S1571 C1939-B Camera. Concluso l'esame da parte della comm. ambiente in sede referente. ________ () I. -La rassegna segnala, nell'ordine, la voce del Repertorio del Foro italiano attinente alla materia trattata dal disegno di legge, il numero di rassegna assegnato dai curatori (progressivo per la legislatura in corso), il titolo del disegno stesso, l'indicazione del proponente o del primo firmatario, nonché del gruppo di appartenenza (riferito al momento in cui l'iniziativa è stata assunta), l'indicazione del numero che esso reca in ciascun ramo del parlamento, lo stato di avanzamento dell'iter legislativo.

La presente rassegna copre il periodo dall'11 febbraio al 10 marzo 2022 (con l'integrazione dei riferimenti alla Gazzetta ufficiale intervenuti in data successiva).

II.

Ordinamento giudiziario

491. -Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura Min. giustizia (Governo Conte-II) C2681 Camera. In corso di esame da parte della comm. giustizia in sede referente.

Unione europea

495. -Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -Legge di delegazione europea 2021

Pres. consiglio (Governo Draghi-I) C3208 S2481 Senato. In corso di esame da parte della comm. politiche dell'Unione europea in sede referente. del merito, non appare giustificato che in un procedimento normalmente prodromico all'esercizio di un'azione di responsabilità, nel quale la società è convenuta esattamente per le stesse ragioni per le quali va chiamata in un'azione di minoranza, la nomina debba necessariamente avvenire ex ante. Quindi, con sentenza del 27 febbraio 2017 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione. Sul primo motivo, concernente la nullità dell'accordo per difetto di causa, ai sensi degli art. 1325, n. 2, e 1418 c.c., ha ritenuto la domanda nuova ex art. 345 c.p.c.; circa il secondo motivo, ha escluso che il patto de quo integri violazione dell'art. 2265 c.c., in quanto asseritamente costituente un patto leonino vietato; ha disatteso, infine, anche il terzo motivo di appello, concernente il titolo del pagamento della somma di euro 503.000 ad opera di Beta Sh. p.k. alla Immobiliare Gabbi s.r.l., da essa reputato, sulla base degli atti, parziale adempimento del credito portato dal decreto ingiuntivo predetto, e non restituzione di finanziamento.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso dal Doimo, affidato a due motivi.

Resiste Immobiliare Gabbi s.r.l. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione. -1. -I motivi di ricorso vanno così riassunti: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto il difetto della causa in concreto della opzione put & call era stato dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio nel quale l'opponente ha la veste di convenuto, che può proporre ogni eccezione di nullità, oltretutto rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c.; onde, a fronte dell'introduzione della domanda di nullità in appello, il giudice può reputarla ammissibile come eccezione; la causa concreta nella specie difetta, posto che i patti di opzione put & call costituiscono contratti di borsa derivati ed ineriscono alla vendita a termine di strumenti finanziari, aventi il fine tipico di lucrare o proteggere da differenze positive o negative di prezzo, secondo l'andamento del mercato di un titolo sottostante, e prevedono il pagamento di un premio costituente il corrispettivo della facoltà conferita: elementi del tutto mancanti nel caso di specie, sia perché si tratta di quote di s.r.l. non quotabili, sia per la mancanza quindi di un prezzo di mercato o dello stesso mercato regolamentato, sia perché il prezzo concordato per l'esercizio dell'opzione si commisurava non al valore di mercato dello strumento finanziario sottostante ma direttamente all'affare immobiliare, sia per l'assenza di un premio e per la permanenza dei poteri amministrativi alla stessa parte optante e maggioritaria, come tale in grado di modificare la governance ed influire sulle scelte decisionali; ne deriva la mancanza di causa e l'utilizzo di uno schema tipico degli usi di borsa per una funzione ad esso estranea, privo di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c.;

2) violazione dell'art. 2265 c.c., in quanto il patto in questione, che aveva l'evidente scopo di finanziamento dell'operazione immobiliare, vìola il divieto di patto leonino, mirando ad escludere totalmente la socia Immobiliare Gabbi s.r.l. dalle perdite.

2. -Il primo motivo è infondato. Lo sforzo del ricorrente non coglie nel segno, laddove pretende di ricondurre la vicenda alla figura dei c.d. contratti derivati, di cui alle opzioni put & call note nell'ambito del mercato degli investimenti finanziari, al fine di escludere che detto meccanismo possa operare al di fuori degli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati.

Questa corte (Cass. 19 gennaio 2016, n. 763, Foro it., 2016, I, 852) -in una decisione ampiamente riportata anche dal ricorrente, il quale in tal modo conferma l'impropria assimilazione operata -ha avuto modo di efficacemente rilevare che «le opzioni sono call o put. Le call options sono dei contratti in cui l'acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un determinato bene a un prezzo specifico. Le put options sono invece dei contratti in cui l'acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un determinato bene a un prezzo specifico».

Prosegue la citata decisione precisando che «l'acquisto di un'opzione call è uno strumento finanziario utilizzato quando l'investitore ha delle aspettative al rialzo sul titolo sottostante; la differenza che esiste tra l'acquisto di quest'ultimo e quello dell'opzione consiste nel fatto che acquistando il titolo sottostante si incorre nel rischio di subire perdite anche consistenti, in caso di ribasso delle quotazioni, mentre con le opzioni il rischio di perdita massima è pari al premio pagato. Inoltre, è possibile sfruttare l'effetto leva che permette di amplificare i guadagni; infatti, questi strumenti hanno variazioni di prezzo maggiori rispetto a quelle dei loro titoli sottostanti. Per un'opzione call l'effetto leva esprime il rialzo del prezzo dell'opzione rispetto ad una variazione percentuale del prezzo del sottostante titolo. Viceversa, nel caso di una opzione put, l'effetto leva esprime il rialzo dell'opzione per un ribasso percentuale del titolo sottostante ... Il premio dell'opzione è il prezzo che paga il beneficiario di essa per assicurarsi il diritto di acquistare o vendere un determinato bene -nella specie azioni -e varia in base al valore del bene correlato, all'accordo delle parti, al periodo di tempo alla scadenza, all'andamento del mercato (la volatilità) e all'andamento dei tassi di interesse ... Perciò la differenza fondamentale delle opzioni rispetto agli altri strumenti derivati consiste nella definizione dei diritti del possessore: egli non è obbli-gato ad acquistare/vendere il sottostante, ma può farlo se esercitando l'opzione ne trae un'effettiva convenienza economica. Per tale ragione sono anche detti titoli derivati asimmetrici».

Le options del mercato finanziario sono dunque contratti di natura finanziaria, consistenti nella negoziazione a termine di una entità economica e volti a coprire i rischi assunti dagli operatori sui mercati «a pronti», derivanti dalla possibile oscillazione di prezzo dei titoli, valute, tassi di interesse o merci, fra la data di conclusione del contratto e quella della scadenza (funzione protettivo-assicurativa), oppure a permettere senz'altro una speculazione (funzione speculativa).

Si rileva, in dottrina, come i contratti derivati siano, pertanto, caratterizzati dalla logica del differenziale, dall'irrilevanza dello strumento economico sottostante e dall'astrazione pura, che rappresenterebbero la traduzione giuridica della funzione economica del derivato.

La motivazione esposta nel menzionato precedente, che per la prima volta in sede di legittimità ha offerto la definizione di contratto call & put option -sopra ampiamente richiamata a fini di chiarezza dei contorni della diversa fattispecie giuridica, nonché la stessa vicenda in fatto ivi decisa -palesano come il meccanismo tecnico-giuridico delle opzioni non sia delimitabile solo all'interno dei derivati finanziari in ambito borsistico, ben potendo i patti parasociali contenere il medesimo meccanismo dell'opzione, ma limitati ai soci di una società, dei quali, in particolare come nella specie, l'uno funga da socio finanziatore garantito dal patto in questione.

La stessa causa concreta del patto parasociale oggetto di causa, evocata dalla ricorrente sin dal proprio atto introduttivo, si palesa diversa da quella di uno strumento finanziario del mercato borsistico (cfr. art. 1, commi 2 ss., d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58, t.u. dell'intermediazione finanziaria), avendo il fine pratico, sia pure mediante il meccanismo dell'opzione di rivendita o di riacquisto a prezzo fisso, di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell'autonomia negoziale privata ex art. 41 Cost. e 1322 c.c., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti: al cui adempimento un contraente non può strumentalmente sottrarsi invocando ex post e secundum eventum un preteso insussistente contrasto con norme imperative.

In definitiva, se è pur vero che l'allegata ragione di nullità per difetto di causa è rilevabile anche in grado di appello, l'assunto difetta, tuttavia, della premessa minore posta a suo fondamento, in quanto non manca la causa in concreto della opzione put & call, conclusa tra le parti.

3. -Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.

La questione della nullità dell'accordo, asseritamente privo di causa o per la violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c., è stata già risolta da questa corte, la quale ha enunciato il principio di diritto, da cui il collegio non intende discostarsi, secondo il quale: «È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società» (Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, id., Rep. 2018, voce Società, n. 397).

La decisione, riprendendo il precedente in materia, il quale discorreva di una necessaria esclusione dalle perdite o dagli utili quale «situazione assoluta e costante» (Cass. 29 ottobre 199429 ottobre , n. 8927, id., Rep. 1995, ha precisato come tale esclusione «deve finire per alterare la causa societaria nei rapporti con l'ente-società, che trasla, quanto al socio interessato da quell'esonero dalla condivisione dell'esito dell'impresa collettiva, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso».

La duplice aggettivazione -usata dal precedente di legittimità menzionato ed intesa ad interpretare la condizione che i soci siano esclusi da «ogni partecipazione», ossia integralmente, dagli utili o dalle perdite ex art. 2265 c.c.col suo riferirsi alla quantità e alla durata nel tempo dell'esonero serve, dunque, solo ad indicare la necessaria mutazione causale, offrendo al giudice una linea-guida per l'accertamento.

In sostanza, il punto è se «la causa societatis del rapporto partecipativo del socio in questione permanga invariata nei confronti dell'ente collettivo, o se, invece, venga irrimediabilmente deviata dalla clausola che lo esonera» da qualsiasi perdita o lo escluda dalla divisione degli utili, o da entrambi, perché solo in tal caso può dirsi che l'art. 2265 c.c. sia stato violato.

La ratio del divieto va, pertanto, ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, tuttavia quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo; mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa.

Nulla, dunque, di ciò nella specie, come accertato dal giudice del merito, essendo ogni elemento dell'accordo tra i soci determinato e rispettati ampiamente i requisiti di validità elaborati dalla giurisprudenza.

Né tale principio è suscettibile di essere sovvertito dalle peculiarità della vicenda, che la ricorrente ha inteso sottolineare nella sua memoria, consistenti nella partecipazione maggioritaria della socia c.d. finanziatrice (evenienza che, semmai, rafforza la funzione svolta dal patto), la natura di societas unius negotii della società partecipata (palesante la meritevolezza del fine di concorrere a quella condivisa operazione economica) ed il collegamento con il valore del bene immobile in proprietà della società partecipata (che non muta la funzione del patto stesso).

L'incontestata sinallagmaticità del patto, il quale permetteva all'una parte di rientrare del finanziamento ed all'altra di lucrare i maggiori profitti dell'investimento, e la natura temporanea del diritto di opzione confermano tali conclusioni, attesa la funzione pratica svolta dal patto, di rendere possibile l'affare economico auspicato e regolare efficacemente gli interessi rispettivi dei soci.

In definitiva, la sentenza impugnata va confermata, pur modificata come precede la motivazione, ai sensi dell'art. 384, 4° comma, c.p.c.

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(1) I. -La Suprema corte ribadisce la validità delle opzioni parasociali c.d. put & call. Ciò sotto due profili, entrambi motivati, sostanzialmente, per relationem a due altre recenti decisioni di legittimità: quello della loro compatibilità con il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. (v. infra il § II); quello della liceità della causa e della meritevolezza degli interessi perseguiti (v. infra i § III-V).

II. -La mancata violazione del patto leonino è motivata richiamando, e facendo propria, la ratio decidendi di Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit. in motivazione, Foro it., Rep. 2018, voce Società, n. 397, e di Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, id., Rep. 1995 554, secondo le quali: i) l'opzione parasociale put & call comporta un (lecito) «trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un ter-zo», pertanto non incidendo sulla causa della società (i.e. non mutandola da associativa a mero scambio) e, così, non comportando (né direttamente né indirettamente) quell'esclusione «assoluta e costante» dalle perdite del socio beneficiario ritenuta necessaria per la configurazione del patto vietato; ii) in ogni caso il patto in questione, in quanto atipico, dovrebbe essere sottoposto al giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322, 2° comma, c.c., che, peraltro, «quando si tratti di soggetti entrambi imprenditori … non può che essere del tutto residuale»; iii) la causa concreta delle opzioni put & call, di «partecipazione a scopo di finanziamento» (o, che è lo stesso, di «finanziamento in forma partecipativa»), oltre ad essere lecita (rispetto all'art. 2265 c.c.), è anche meritevole di tutela (rispetto all'art. 1322 c.c.), essendo il «finanziamento partecipativo correlato ad un'operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario [che] potrebbe addirittura reputarsi di interesse latamente generale, in quanto operazione coerente con i fini d'incentivazione economica perseguiti dal legislatore, quale strumento efficiente della finanza d'impresa».

Sul punto si registra attualmente un contrasto tra le decisioni della Suprema corte appena citate e quelle, anche successive, di alcune corti di merito, soprattutto ambrosiane, e di collegi arbitrali: v. Trib. Milano 23 luglio 2020, id., 2021, I, 1093, con osservazioni di A. CAPIZZI, ove ulteriori riferimenti, secondo la quale: a) non è fondata l'affermazione sopra riportata sub i), che si risolverebbe, peraltro in modo eccentrico rispetto alla configurazione della fattispecie del negozio in frode alla legge data dalla stessa giurisprudenza di legittimità in altri ambiti, quale quello del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., «nella negazione della configurabilità di un effetto leonino indiretto, configurabilità affermata invece [da Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit.] in via generale nella prima parte della motivazione in riferimento alla disciplina di cui all'art. 1344 c.c.» (sul punto v. § V); b) non è nemmeno fondata l'affermazione sopra richiamata sub iii), sulla meritevolezza della causa in concreto della clausola in esame, non reputandosi meritevole di tutela il «mero intento -di per sé sotteso alle opzioni put a prezzo predeterminato -di reperire ed erogare un finanziamento svincolato dal rischio d'impresa» (sul punto v. § IV).

Ai richiami contenuti nella nota a Trib. Milano 23 luglio 2020, cit., adde, in giurisprudenza: a) nel senso della invalidità, Arb. 15 novembre 2006, id., Rep. 2008, voce cit., n. 778, e Riv. dir. impresa, 2007, con nota adesiva di A.A. RINAL-DI; Trib. Milano 31 dicembre 2011, Foro it., Rep. 2012, voce cit., n. 524, che ha dichiarato nulla una clausola put che non prevedeva limiti temporali o condizioni per l'esercizio dell'opzione, e Società, 2012, 1158, con nota critica di A.M. PERRINO, Giur. comm., 2012, II, 729, con nota adesiva di F. DELFINI, Riv. dir. comm., 2012, con nota critica di A. TUCCI, Riv. dir. soc., 2013, 64, con nota di A. SORACE; App. Milano 17 settembre 2014, Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 536, e Società, 2015, con nota critica di E. BONAVERA, Giur. it., 2015, 898, con osservazioni di F. RIGANTI, e (ma con data 20 ottobre 2014) Contratti, 2015, 999, con nota adesiva di C. PALOMBA; App. Milano 19 febbraio 2016, Foro it., Rep. 2016, voce cit., n. 780, e Società, 2016, 692, con nota critica di A.M. PERRINO, Giur. it., 2016, 1652, con osservazioni di A. PETRUZZI, Notariato, 2016, con nota critica di E. MAZ-ZOLETTI (che ha confermato Trib. Milano 31 dicembre 2011, cit., ed è stata poi riformata da Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit.); App. Milano 13 febbraio 2020, Foro it., Rep. 2020, voce cit., n. 609, e Società, 2020, 1355, con nota critica di M.S. SPOLIDORO, Giur. it., 2021Trib. Milano 27 marzo 2020, Foro it., Rep. 2020b) nel senso della validità, Trib. Modena 25 novembre 2021, <www.ilcaso.it>.

In dottrina, nel senso della nullità delle opzioni put & call e in esplicito dissenso rispetto alle recenti pronunce di legittimità sopra citate, M.V. BENEDETTELLI, Una (bozza di) dissent arbitrale in materia di opzione put e divieto di patto leonino, in Riv. dir. soc., 2021, 581; nel senso della validità, S. SCOR-DO, Partecipazioni sociali, clausole di opzione put e interessi dell'impresa, nota adesiva a Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., in Giur. comm., 2020 III. -La decisione in rassegna trae la liceità della causa delle opzioni put & call anche (e soprattutto) richiamando Cass. 19 gennaio 2016, n. 763, Foro it., 2016, con osservazioni di R. RANUCCI, che ha affermato la liceità delle opzioni put quali contratti derivati aventi ad oggetto strumenti finanziari, e soggiungendo che, fuori dal mercato finanziario, la struttura delle opzioni put & call ha «il fine pratico … di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate [per ragioni non espresse dalla decisione, ma richiamando argomenti già presenti in Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit.] quali espressioni dell'autonomia negoziale privata ex art. 41 Cost. e 1322 c.c.», peraltro avvertendo che i contraenti non possono «strumentalmente sottrarsi invocando ex post e secundum eventum un preteso insussistente contrasto con norme imperative».

La questione della validità dei patti parasociali «leonini» o «para-leonini», con il connesso giudizio «bi-fasico» appena menzionato, è oggetto di attenzione in giurisprudenza sin dagli anni trenta del secolo scorso, rese su diverse fattispecie. La più risalente giurisprudenza -seguendo l'orientamento (che parrebbe oramai superato, quantomeno dalla maggioranza degli interpreti) secondo il quale il divieto di esclusione dalle perdite costituiva un precetto di ordine morale, e perciò di stretta interpretazione -in consonanza (quantomeno in termini di risultato applicativo, ma non nell'argomentazione spesa) con l'orientamento da ultimo adottato dalla Suprema corte, ha spesso ritenuto che, non avendo tali patti parasociali rilevanza organizzativa (o «reale» nei confronti della società), la loro validità non dovesse essere scrutinata in base al divieto di patto leonino, ma alla luce della meritevolezza in concreto dell 'interesse perseguito: v. Cass. 29 luglio 1930, n. 2920, id., Rep. 1930, voce Società civile e commerciale, nn. 58-58 ter, e 15 maggio 1931, n. 1800, id., Rep. 1931, voce cit., n. 145, e Riv. dir. comm., 193214 giugno 193914 giugno , n. 202914 giugno , Foro it., 1940, 94 e 647, con nota critica sul punto di A. ARENA, e Dir. e prat. comm., 1940, II, 165, con nota adesiva di N. GASPERONI, Giur. comp. dir. comm., 194130 maggio 1941, n. 1618, Foro it., Rep. 1941, voce cit., n. 89, e Riv. dir. comm., 194222 giugno 1963, n. 1686, Foro it., Rep. 196325 marzo 196625 marzo , n. 787, id., Rep. 196612 settembre 197012 settembre , id., Rep. 1970. In dottrina v. A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazioni commerciali, 6ª ed., Torino, 1938, 19, 117;A. GRAZIANI, Patto leonino e contratto di garanzia, in Giur. comp. dir. comm., 1941, 121, che qualificava il patto parasociale con il quale un socio è mallevato dalle perdite come un «contratto di garanzia vero e proprio [che] si ha allorché l'un contraente per sorreggere o promuovere un'impresa già iniziata o da iniziarsi dall'altro contraente assume contrattualmente, e ordinariamente senza corrispettivo, nella sua totalità, o entro determinati limiti, il rischio che all'impresa stessa è collegato», ulteriormente specificando che, nella varietà degli interessi così perseguibili, assume rilevanza nel caso in questione quello (in thesi meritevole di tutela) dei soci preesistenti, che, vedendo «nell'ulteriore apporto del garantito l'unico mezzo per il risanamento economico dell'azienda hanno un interesse a che egli effettui tale partecipazione, e a renderla possibile o a facilitarla stipulano il rapporto di garanzia»; ID., Diritto delle società, Napoli, 1963, 71;G. FERRI, Delle società, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, 202;U. MORELLO, Frode alla legge, Milano, 1969, 409;G. SANTONI, I patti parasociali, Napoli, 1985, 41;G. PIAZZA, La causa mista credito-società (parere), in Contratto e impr., 1987, 803, 811, che richiamava Cass. 14 giugno 1939, n. 2029, e 30 maggio 1941, n. 1618, citate, quali esempi della «straordinaria sensibilità con cui la Suprema corte coglieva, fin dai suoi primi segnali, un interesse … a reperire forme di finanziamento per agevolare il decollo di imprese nascenti o la ristrutturazione di quelle già esistenti»; C. CERO-V. -Anche circa l'applicazione alle opzioni parasociali put & call dell'art. 1344 c.c. in tema di negozio in frode alla legge (divieto di patto leonino), si riscontra una diversità di orientamenti. Da un lato, come s'è visto, la giurisprudenza più recente della Suprema corte (cui aderisce la decisione in epigrafe) sostiene che la liceità della causa concreta e la meritevolezza degli interessi perseguiti da tali pattuizioni farebbe venir meno la necessità di effettuare uno scrutinio delle stesse in termini di frode alla legge, peraltro essendo da escludere che esse comportino quella esclusione «assoluta e costante» dalle perdite del socio beneficiario, ritenuta necessaria per la configurazione del patto leonino, vietato e quindi nullo. Dall'altro lato la giurisprudenza di merito, soprattutto ambrosiana (v., per tutte, Trib. Milano 23 luglio 2020, cit.), ritiene che le clausole in esame comportino un effetto leonino, seppure indiretto, non avendo quindi senso interrogarsi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti per il tramite di una clausola nulla.

In tema di negozio in frode alla legge, a fronte di un'impostazione giurisprudenziale più risalente secondo la quale la comune finalità contraria alla legge doveva costituire la funzione oggettiva intenzionalmente attribuita dalle parti al negozio (v. Cass. 18 aprile 1975, n. 1459, Foro it., 1976, I, 1673, ora la giurisprudenza adotta una nozione di causa «in concreto», tale da recepire i concreti interessi economici che le parti intendono perseguire con la singola operazione economica. Sul punto v. FERRI, Causa, cit. Per ulteriori riferimenti V. ROPPO, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 957; S. PAGLIANTINI, Le stagioni della causa in concreto e la c.d. interpretazione abusiva del contratto: notarelle critiche su regole e principî (del diritto dei contratti), in Contratti, 2016, 604; G. LENER, Il nuovo «corso» giurisprudenziale della meritevolezza degli interessi, in Foro it., 2018, V, 221. In tema di divieto di patto commissorio, inoltre, la Cassazione ha ritenuto che la sanzione della nullità comminata dall'art. 2744 c.c. si applichi anche a negozi tra loro collegati, qualora la causa in concreto sia di garanzia: v., tra le tante, Cass. 22 febbraio 2021, n. 4664, id., 2021, I, 1223, con nota di richiami di G. STROMMILLO, ove riferimenti (in tema di sale and lease back, precisando che il positivo superamento del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, 2° comma, c.c., non comporta alcun automatismo in ordine all'esito positivo del giudizio di liceità della causa), cui adde Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, id., 2016, I, 685, con nota di richiami di R. BROGI. Vedi sul punto l'ampio saggio di A. LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 2017, 10; in senso fortemente critico verso tale orientamento v. S. PAGLIANTINI, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti e il diritto europeo della direttiva 2014/17/Ue, in Nuove leggi civ., 2015, 181.

Con specifico riferimento alle clausole put & call alcuni autori hanno invece sostenuto che le stesse potrebbero invero essere nulle per violazione (indiretta) del divieto di patto commissorio: v. F. DELFINI, Opzioni put con prezzo determinato «a consuntivo», arbitraggio della parte e nullità, in Giur. comm., 2012, II, 745, a giudizio del quale, riqualificando l'operazione quale mutuo concesso dal socio finanziatore al socio imprenditore per l'acquisto delle partecipazioni oggetto di opzione (v. sul punto, pur traendone conseguenze opposte, BARCELLONA, Clausole, cit., 9, nota 10), la garanzia «proprietaria» costituita dalla titolarità delle azioni così acquistate, «in presenza di indici fattuali appropriati» (non meglio definiti) potrebbe ritenersi direttamente violativo degli art. 2744 e 1963 c.c. o quale simulazione di un acquisto di partecipazioni tesa a dissimulare un finanziamento con patto commissorio; analogamente E. BONAVERA, Partecipazione a scopo di finanziamento tra patto leonino e patto commissorio, in Società, 2015, 570. Contra, SPOLIDORO, Opzione, cit., 1365; ID., Ancora, cit., 633; A.M. PERRINO, Autonomia, liceità e meritevolezza dei patti parasociali di finanziamento partecipativo, in Società, 2016, 697, secondo la quale non sussisterebbe alcuna somiglianza tra lo schema del divieto di patto commissorio -in cui l'acquisizione definitiva del bene dato in garanzia da parte del creditore: i) consegue all'inadempimento da parte del debitore all'obbligo di restituzione; ii) postula, quale conseguenza dell'approfittamento, che il bene dato in garanzia abbia un valore eccedente il credito garantito (analogamente SANTAGATA, Patti, cit., 72; ID., Dai patti, cit., 549) -e quello delle opzioni put & call (in cui: il creditore conserva la proprietà del bene solo quando è soddisfatto dell'investimento e, quindi, quando non chiede, tramite l'esercizio della put, la restituzione del capitale investito; l'esercizio dell'opzione avviene quando il valore della partecipazione è inferiore rispetto al valore del conferimento o, comunque, dell'apporto complessivamente effettuato dal finanziatore). Cassazione civile -Ricorso -Principio di sinteticità -Mancato rispetto -Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 360).

Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso in Cassazione che, benché prolisso e non aderente ai criteri redazionali raccomandati dal protocollo di intesa con gli avvocati, dalla cui violazione non derivano peraltro sanzioni di carattere processuale, consenta di ricostruire la vicenda fattuale e le censure volte al provvedimento impugnato, discernendo quelle relative al vizio motivazionale ed alla violazione di legge. (1)

Fatti di causa. -1. -Il giudizio trae origine dalla richiesta del pagamento dei compensi professionali proposta dall'avv. Gregorio Iannotta nei confronti della Ippo s.r.l., che aveva assistito innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello di Milano.

1.1. -La causa aveva ad oggetto l'accertamento della natura locatizia intercorrente tra la Ippo 2009 s.r.l. e la Gesta s.r.l. -o la sua qualificazione in termini di rapporto di servizi -oltre all'accertamento della responsabilità della Gesta s.r.l. e la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, previo rilascio dell'immobile.

1.2. -A seguito di revoca del mandato da parte della Ippo s.r.l., l'avv. Iannotta inviava la nota spese in data 16 ottobre 2013.

1.3. -La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 4 luglio 2016, accoglieva per quanto di ragione la domanda della Ippo 2009 s.r.l. e liquidava al difensore la somma di euro 6.130,05 di cui euro 5.400 per spese.

1.4. -Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito liquidava i compensi professionali ai sensi del d.m. 140/12 in quanto le prestazioni professionali erano state rese anche successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto.